Articolo 646 del Codice della navigazione
Articolo 645Articolo 647
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21 aprile 1942
Art. 646.
(Provvedimenti per impedire la partenza della nave).

Il giudice competente a sensi dell'articolo 643, e, ove ricorra l'urgenza, il comandante del porto, o l'autorita' di polizia giudiziaria del luogo, nel quale si trova la nave, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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