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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1034/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla Parte_1
via S. Clemente 1°, trav. 21, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Michele Marra e Antimo Valle, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Caserta, alla via D'Orso, n. 16; appellante
E
1. “ , con sede legale in Torino, piazza San Carlo, n. 156, Controparte_1
cod. fisc. e p. iva , in persona del procuratore speciale, dott.ssa P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di CP_2
costituzione, dall'avv. Domenico Nolè, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cannavino, n. 12L;
2. “ , con sede legale in Milano, alla via V. Betteloni, n. 2, cod. Parte_2
fisc. e p. iva , in persona dell'amministratore unico, dott.ssa P.IVA_3 Parte_3
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione,
[...]
dall'avv. Salvatore Pennisi, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, alla via F. Denza, n. 15; appellate
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1588/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – CONDICTIO INDEBITI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “accogliere, previa sospensione della sentenza nel capo relativo alla condanna alle spese, per tutte le prefate motivazioni, il presente appello in riforma integrale della sentenza emessa dal Tribunale di Nocera
FE … nella causa civile iscritta al n. r.g. 1555/2020 e, per l'effetto, nei limiti di quanto ha costituito oggetto di impugnazione, accogliere le conclusioni tempestivamente rassegnate in primo grado e che ivi si riportano: 1) modificare e revocare la sentenza impugnata numero 1588/2023 pubblicata in data 20/7/2023 dal Tribunale di Nocera
FE ruolo generale numero 1555/2020 ed 'accerti e dichiari la rideterminazione del contratto di mutuo ai sensi dell'art 1815 cc nonché dichiarare nullo il piano di ammortamento del predetto mutuo fondiario ipotecario stipulato in data 09 09 2004, per violazione della legge 108/1996 e art. 1815 cc, nonché per indeterminatezza sull'oggetto ex artt 1346 e 1418 cc e del combinato disposto art 1283 cc e art 120 TUB, per l'effetto condannare la banca e la Tower CQ s.r.l. di Controparte_3
restituire le somme corrisposte tutte dal sig. dalla data di stipula sino Parte_1
alla data di chiusura del 2014 in considerazione di quanto è stato versato con un tasso superiore al tasso soglia di riferimento nel periodi di stipula ovvero restituire alla parte la somma di € 13405.68, quanto illegittimamente percepito, quale differenza tra tutto quanto versato al netto dell'imposta sostitutiva ed il capitale ricevuto in prestito, oltre interessi dal fatto al soddisfo, oppure tale somma illegittimamente percepita dalla 2) CP_4
Modificare e revocare la sentenza impugnata numero 1588/2023 pubblicata in data
20/7/2023 dal Tribunale di Nocera FE ruolo generale numero 1555/2020 e
'rideterminare il contratto di finanziamento stipulato in data 09/04/2014 secondo i tassi d'interesse stabiliti dai decreti Ministeriali e restituire e quanto illegittimamente percepito dalla Banca che ammonta ad euro 13405.68'. 3) Modificare e revocare la sentenza impugnata numero 1588/2023 pubblicata in data 20/7/2023 dal Tribunale di Nocera
FE ruolo generale numero 15552020 ed 'accerti e dichiari nullo il piano di ammortamento del mutuo, per violazione della indeterminatezza e/o indeterminabilità in quanto non specifica la tipologia del piano di ammortamento né il regime di capitalizzazione che governa tale piano di ammortamento ovvero violazione della norma sulla usura in quanto la banca, ha convenuto interessi usurari, con conseguente applicazione dell'art. 1815 2 comma c.c., ai sensi del quale: se sono convenuti interessi
2 usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi con a seguito rendiconti annuali e quietanze di pagamento allegati, che ammontano ad una somma totale ad euro 13405.68'.
4) Modificare e revocare la sentenza impugnata numero 1588/2023 pubblicata in data
20/7/2023 dal Tribunale di Nocera FE ruolo generale numero 1555/2020 ed 'accerti e dichiari nullo il contratto di finanziamento per indeterminatezza sull'oggetto ex artt 1346
e 1418 cc e del combinato disposto art 1283 cc e art 120 tub, per l'effetto condannare la banca a restituire alla parte finanziata la somma di € 13405.68, oltre il tutto oltre interessi dal fatto al soddisfo e imputare tale somma in quota capitale'. 5) Modificare e revocare la sentenza impugnata numero 1588/2023 pubblicata in data 20/7/2023 dal Tribunale di
Nocera FE ruolo generale numero 1555/2020 e 'sempre in relazione all'accertamento di cui ai capi che precedono, condannare la convenuta a CP_4
corrispondere agli attori a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali la somma che si accerterà nel corso del giudizio da determinare nel lucro cessante per aver dovuto adempiere ad una obbligazione vessatoria ed al danno emergente per la riduzione del livello di vita degli attori impegnati al pagamento del mutuo nullo come sopra esposto in virtù di quanto sarà provato nel corso del presente giudizio e/o in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento del Giudice'. 6) Modificare e revocare la sentenza impugnata numero 1588/2023 pubblicata in data 20/7/2023 dal Tribunale Di Nocera FE ruolo generale numero 1555/2020 ed 'in subordine accertata l'applicazione di un regime di capitalizzazione composta e, quindi di interessi anatocistici, in violazione dell'art 1283 cc nel piano di ammortamento alla francese allegato al contratto di mutuo, senza che fosse stato esplicitamente convenuto quale regime di capitalizzazione applicare, nonché disporre il ricalcolo del piano di ammortamento con regime della capitalizzazione semplice al tasso sostitutivo ai sensi del 117, TUB per effetto della mancata indicazione ai sensi del 4° comma dell'art 117 del regime di capitalizzazione composta, con conseguente condanna della banca a restituire all'attore le somme dello stesso versate in eccedenza'. 7) Modificare e revocare la sentenza impugnata numero 1588/2023 pubblicata in data 20/7/2023 dal Tribunale di Nocera FE ruolo generale numero 1555/2020 ed
'in via ulteriormente subordinata, accertato che nel contratto non è stata applicata la misura del TEG in maniera conforme nonché la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria (delibera CICR 4/3/2003 e Circolare 229/99, IX modifica, titolo X, sez. II e III) con conseguente declaratoria di illegittimità delle somme percepite dalla banca a titolo di interessi e sostituzione del tasso di interesse convenuto con quello previsto dal 117 TUB, con condanna alla banca al pagamento della somma di euro
3 13405.68 o somma maggiore o minore salvo errori e omissioni, ovvero maggiore o minore e secondo somma che verrà accertata in corso di causa oltre interessi legali'. 8) Modificare
e revocare la sentenza impugnata numero 1588/2023 pubblicata in data 20/7/2023 dal
Tribunale di Nocera FE ruolo generale numero 1555/2020 ed 'in subordine accertato che in contratto di finanziamento è stata violata la normativa dei limiti fissati dalla legge antiusura, ovvero la banca ha applicato un TEG determinato secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia nelle proprie istruzioni, superiore al tasso soglia usura vigente, versando interessi ed oneri superiori, ovvero maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi di mora corrisposti nel rapporto di mutuo, in violazione della normativa 644 cp I,II, IV comma'. 9) Modificare e revocare la sentenza impugnata numero 1588/2023 pubblicata in data 20/7/2023 dal Tribunale di Nocera
FE ruolo generale numero 1555/2020 ed 'in subordine accertata l'applicazione di un regime di capitalizzazione composta e, quindi di interessi anatocistici, in violazione dell'art 1283 cc nel piano di ammortamento alla francese allegato al contratto di prestito finanziario, senza che fosse stato esplicitamente convenuto quale regime di capitalizzazione applicare, nonché disporre il ricalcolo del piano di ammortamento con regime della capitalizzazione semplice al tasso sostitutivo ai sensi del 117, TUB per effetto della mancata indicazione ai sensi del 4° comma dell'art 117 del regime di capitalizzazione composta, con conseguente condanna della banca a restituire all'attore le somme dello stesso versate in eccedenza, oltre interessi legali'. Vinte in ogni caso le spese, le competenze, e gli onorari di lite, anche le spese, le competenze e gli onorari del doppio grado di giudizio, oltre iva, cpa, e spese generali nella misura di legge, il tutto con attribuzione agli avvocati Michele Marra e Antimo Valle, quale anticipatari”; per l'appellata “ (come da comparsa di costituzione) – “in via Controparte_1
preliminare - dichiarare, in rito, l'inammissibilità dell'appello; nel merito - rigettare l'appello; - condannare parte istante al pagamento delle spese, diritti ed onorari secondo la normativa vigente anche di questo grado di giudizio”; per l'appellata “ (come da comparsa di costituzione) – “- in via Parte_2 principale, rigettare l'appello proposto confermando integralmente l'impugnata sentenza;
- in via subordinata, in caso di accoglimento di detto appello e di riforma della sentenza di primo grado: accertare e dichiarare la carente di legittimazione passiva Parte_2
in merito alle domande del sig. svolte nel primo grado di giudizio e per Parte_1
l'effetto disporre l'estromissione della dal giudizio e comunque Parte_2
respingere nei confronti della stessa le domande del sig. svolte nel primo Parte_1
4 grado di giudizio, in entrambi i casi con condanna alle spese di lite;
- in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1588/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da con atto di citazione notificato all' “Intesa Parte_1
Sanpaolo Finance s.p.a.” il 20 marzo 2020 e alla il 3 aprile 2020, così Parte_2
provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dal al fine di sentir dichiarare la Pt_1
nullità del contratto di finanziamento del 9 aprile 2014 per violazione della legge n.
108/1996 e per l'indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346, 1418 cod. civ. nonché degli artt. 1283 cod. civ. e 120 d.lgs. n. 385/1993, con la conseguente condanna dell' “Intesa Sanpaolo Finance s.p.a.” alla restituzione della somma di euro 9.430,68, quale differenza tra quanto versato e il capitale ricevuto in prestito, oltre interessi legali dall'indebito incasso al soddisfo;
2) condannava il alla refusione delle spese Pt_1 processuali in favore della “Intesa Sanpaolo Finance s.p.a.” e della “ , Parte_2
quale cessionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento del 9 aprile 2014.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1
il 13 ottobre 2023, assumendo che: 1) la clausola del contratto di finanziamento del 9 aprile 2014 relativa al tasso degli interessi corrispettivi era nulla per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418, comma 2, cod. civ. nonché dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 e dell'art. 6 della delibera C.I.C.R. del
9 febbraio 2000, giacché indicava soltanto il tasso annuo nominale e non anche il regime finanziario adottato dall'istituto bancario, vale a dire la modalità della loro capitalizzazione, che, nel caso di specie, per effetto dell'ammortamento “alla francese”, risultava composta e non semplice, in tal modo comportando anche la violazione dei principi di correttezza e buona fede nella conclusione e nell'esecuzione del negozio giuridico, ex artt. 1337 e 1375 cod. civ., per non consentire al cliente di comprendere l'effettivo costo dell'operazione creditizia;
2) contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il piano di ammortamento “alla francese” generava l'effetto anatocistico, prevedendo una forma di capitalizzazione composta degli interessi corrispettivi, in violazione degli artt. 821 e 1283 cod. civ. e 120 d.lgs. n. 385/1993; 3) il giudice di prime cure aveva rigettato l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio in violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 198 c.p.c., avendo l'attore depositato documentazione ampiamente idonea a consentire l'accertamento peritale in materia contabile;
4) il Tribunale di Nocera FE aveva escluso l'usurarietà del
5 contratto di finanziamento del 9 aprile 2014 sull'erroneo presupposto che la commissione pattuita per la sua estinzione anticipata non dovesse essere compresa nel calcolo del tasso effettivo globale, dovendo, di contro, tale costo comunque ritenersi collegato all'erogazione del credito;
5) il procedimento di mediazione introdotto dall'attore su disposizione del giudice di primo grado era affetto da nullità, atteso che la Parte_2
non vi aveva partecipato con il proprio legale rappresentante, né con un delegato
[...]
munito di procura notarile che lo legittimasse a transigere la controversia, ma con un difensore privo del potere di rappresentanza sostanziale.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 14 marzo 2024, la Parte_2
contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto e, comunque, reiterando, per l'ipotesi del suo accoglimento, l'eccezione del difetto della propria legittimazione passiva in ordine alla domanda restitutoria spiegata dal Pt_1
Nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il 2 aprile 2024, l' “ Controparte_1
(già “Intesa Sanpaolo Finance s.p.a.”) eccepiva, in via pregiudiziale,
[...]
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, comma 1, c.p.c. e 348 bis, comma 1,
c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 28 novembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/19 dicembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine ai primi due motivi di gravame, con i quali il eccepisce la violazione, Pt_1
da un lato, degli artt. 1284 e 1346 cod. civ., dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 e dell'6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 e, dall'altro, degli artt. 1283 cod. civ. e
120 d.lgs. n. 385/1993, occorre osservare, in una prospettiva di carattere generale, che il sistema di ammortamento progressivo o “alla francese”, caratterizzato da rate costanti (o
“quasi costanti” in caso di tasso variabile) con quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta (cfr., ex plurimis, App. Torino,
17 settembre 2020, n. 905; App. Venezia, 25 novembre 2021, n. 2955; App. Roma, 26 ottobre 2022, n. 6715; App. Lecce, 28 marzo 2024, n. 273).
6 Ne deriva che tale metodologia non genera alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né, dunque, un'indebita capitalizzazione degli interessi, dal momento che gli stessi vengono quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In sostanza, nel piano di ammortamento “alla francese”, ogni rata determina il pagamento solo degli interessi dovuti per il periodo cui la stessa è riferita, mentre la restante parte della quota è destinata a ridurre il capitale.
L'anatocismo, invero, sarebbe configurabile soltanto nell'ipotesi in cui l'istituto di credito, nel determinare la rata periodica richiesta al mutuatario, applichi il tasso stabilito nel contratto (fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel lasso temporale considerato per l'addebito della rata in scadenza.
Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata la violazione dell'art. 1283 cod. civ., né, tanto meno, ove la modalità di ammortamento “alla francese”
e il correlativo regime di capitalizzazione non siano stati espressamente indicati nel corpo del regolamento negoziale, degli artt. 1284, comma 3, e 1346 cod. civ. e dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, sotto il profilo dell'imputazione di interessi corrispettivi in misura diversa e maggiore rispetto a quella concordata dalle parti e, dunque, dell'indeterminatezza o dell'indeterminabilità dell'oggetto del contratto nonché dell'inosservanza della disciplina normativa in tema di trasparenza delle condizioni giuridico-economiche delle operazioni creditizie e dei rapporti tra gli istituti bancari e i clienti (cfr. Cass., Sez. Un. 29 maggio 2024, n. 15130).
In definitiva, l'adozione del piano di ammortamento “alla francese” non comporta la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., non generando a carico del mutuatario costi maggiori di quelli convenuti, e, in ogni caso, la mancata enunciazione di tale meccanismo di graduale ripianamento del debito e del regime finanziario di calcolo degli interessi non inficia la determinatezza dell'oggetto del contratto, ove siano stati inequivocabilmente indicati l'importo erogato, la durata del finanziamento, il numero delle rate, la periodicità del loro rimborso, il tasso annuo nominale e gli altri oneri economici dell'operazione creditizia.
Parimenti, non derivando dal piano di ammortamento “alla francese” la produzione di interessi superiori a quelli pattuiti, l'omessa indicazione nel contratto di mutuo della sua
7 applicazione non genera costi occulti e ulteriori rispetto a quelli espressamente convenuti, sicché non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993.
La circostanza che l'ammortamento alla “francese” risulti più oneroso di altre modalità di restituzione del mutuo, come quella “all'italiana”, non dipende da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi, né dall'applicazione di maggiori voci di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, ma costituisce la fisiologica conseguenza della scelta concordata dalle parti di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di rate costanti (o “quasi costanti” in caso di tasso variabile), caratterizzate da quote di capitale in progressivo aumento, e non decrescenti, in cui le quote di capitale, essendo di eguale ammontare, ne comportano un più veloce abbattimento, con l'effetto di contenere la produzione degli interessi e, quindi, la spesa complessiva del finanziamento.
Alteris verbis, la maggiore gravosità economica del finanziamento scaturisce non dalla formazione di interessi su interessi, vale a dire dal calcolo degli interessi sul capitale incrementato da interessi, né su interessi scaduti, propriamente anatocistici, ma dal dato oggettivo che nel piano di ammortamento “alla francese” il rimborso del capitale è ritardato per la necessità di assicurare la rata costante in equilibrio finanziario, meccanismo che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario ed in favore del mutuante in ragione del differimento del termine per la restituzione dell'equivalente della somma di denaro erogata.
Nella fattispecie de qua agitur, il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio del 9 aprile 2014 conteneva l'esatta indicazione della somma erogata (euro
18.626,52), della durata del prestito (sette anni), del numero (ottantaquattro) e della periodicità (mensile) delle rate, del loro costante ammontare (euro 296,00), del tasso di interesse nominale annuo (5,521%), del tasso annuo effettivo globale (8,980%), delle relative voci di calcolo (interessi nominali per euro 4.279,64, spese di istruttoria per euro
450,00, commissioni di rete distributiva per euro 1.491,84, imposte per euro 16,00, bollo per comunicazioni periodiche di euro 2,00), dell'importo complessivamente dovuto dal cliente (euro 24.864,00), delle sue componenti (euro 18.626,52 per capitale, 4.279,64 per interessi nominali, euro 450,00 per spese di istruttoria, euro 1.491,84 per commissioni di rete distributiva, euro 16,00 per imposte), risultando corredato, tra l'altro, dal piano di ammortamento, con il quale era stato sviluppato l'iter del rimborso del capitale sulla base del tasso di interesse concordato, sicché, oltre a non generare alcun effetto anatocistico, documentava la sussistenza di un'obbligazione di pagamento determinata e determinabile
8 e forniva al in maniera oltremodo lineare, tutti gli elementi necessari per Pt_1 comprendere il costo effettivo dell'operazione creditizia e valutarne la convenienza rispetto alle soluzioni alternative offerte dal mercato.
Pertanto, non essendo configurabile alcuna violazione degli artt. 1283, 1284, comma 3, e
1346 cod. civ. nonché dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, il giudice di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dal con il terzo motivo di gravame, non era Pt_1
tenuto a disporre una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a ricalcolare i costi del finanziamento e a quantificare le somme indebitamente percepite a tale titolo dall' “Intesa
Sanpaolo Finance s.r.l.”, proprio in ragione della legittimità delle clausole sulla base delle quali l'istituto bancario aveva quantificato in complessivi euro 24.864,00 il credito, per capitale, interessi corrispettivi, commissioni e spese, derivante dal contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto del 9 aprile 2014.
Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame, con il quale il lamenta che il Pt_1
Tribunale di Nocera FE ha escluso l'usurarietà del contratto di finanziamento del 9 aprile 2014 sul presupposto che la commissione pattuita per la sua estinzione anticipata non dovesse essere compresa nel calcolo del tasso effettivo globale.
Ed invero, il tasso effettivo globale (o costo complessivo) di un finanziamento non può giammai essere determinato mediante il cumulo tra il tasso degli interessi corrispettivi e la commissione di estinzione anticipata, giacché si è in presenza di voci ontologicamente disomogenee, applicabili in casi distinti e alternativi, avendo i primi carattere remunerativo del capitale erogato e la seconda la funzione di indennizzare l'istituto bancario dei costi collegati al preventivo rimborso del credito e, comunque, del mancato guadagno laddove il cliente intenda avvalersi di tale facoltà.
La commissione di estinzione anticipata, essendo applicabile soltanto nelle ipotesi in cui il mutuatario eserciti il diritto di provocare la cessazione del rapporto bancario prima del termine di scadenza, non costituisce, a differenza degli interessi corrispettivi, una forma di remunerazione collegata all'erogazione del credito, ma consiste nella prestazione dovuta dal cliente per effetto di una clausola penale finalizzata, a norma dell'art. 1382 cod. civ., alla preventiva liquidazione del danno che l'istituto bancario subisce per la perdita dei ricavi previsti al momento della concessione del prestito, con la conseguenza che non può integrare una componente da computare per la determinazione del tasso effettivo globale della singola operazione di finanziamento.
Pertanto, l'impossibilità di sommare la commissione di estinzione anticipata al tasso degli interessi corrispettivi e alle altre spese collegate all'erogazione del credito, id est ai dati
9 rilevanti ai fini dell'individuazione del tasso effettivo globale del mutuo, discende, da un lato, dalla necessità di comparare grandezze omogenee e, quindi, di utilizzare gli stessi criteri impiegati dalla Banca d'Italia per la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio e, dall'altro, dalla diversità della funzione e dei presupposti di tale penale contrattuale, onere accidentale ed eventuale, rispetto agli interessi corrispettivi ed agli altri costi connessi alla concessione del finanziamento, non potendosi prospettare la sua natura usuraria sulla base di una scelta unilateralmente compiuta dal mutuatario dopo la stipulazione del contratto e dell'improprio accorpamento di parametri economici rispondenti a finalità completamente eterogenee.
In sostanza, la penale di estinzione nel caso di recesso anticipato del mutuatario costituisce un onere meramente potenziale, giacché non dovuto per effetto della conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi alla sua discrezionalità valutativa, con la conseguenza che non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, assumendo rilevanza soltanto nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'originario andamento concordato dalle parti.
Del resto, sotto il profilo strettamente testuale, l'art. 644, comma 1, cod. pen., prevede una diretta correlazione tra gli interessi o i vantaggi usurari conseguibili dall'accipiens con la prestazione da quest'ultimo effettuata in termini di dazione di denaro o di altre utilità.
Il collegamento che il legislatore pone tra le prestazioni rispettivamente dovute dall'accipiens e dal solvens con l'utilizzazione del termine “corrispettivo” dimostra, in maniera evidente, che il pagamento di natura usuraria deve trovare causa e relazione immediata con quanto elargito dal prestatore del denaro.
Ne deriva, quale ineludibile corollario logico-giuridico, che le clausole penali, per la loro funzione sanzionatoria, desumibile dagli artt. 1382 e segg. cod. civ., non possono essere considerate, ex se, come parte di quel corrispettivo che può assumere carattere di illiceità ai sensi dell'art. 644, comma 3, cod. pen., giacché, sotto il profilo giuridico, l'obbligazione dalle medesime scaturente non si configura quale remunerazione dell'erogazione del credito, ma come un effetto derivante dalla diversa causa dell'inadempimento, a meno che, con la loro pattuizione, le parti non abbiano dissimulato il pagamento di altri vantaggi usurari attraverso un simulato e preordinato inadempimento (cfr., ex ceteris, Cass. Pen. 25 ottobre 2012, n. 5683; Cass. Pen. 13 febbraio 2018, n. 29010).
In definitiva, la commissione di anticipata estinzione, quale clausola penale di recesso pattuita, da un lato, per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata ove ne ravvisi l'opportunità e la convenienza e, dall'altro, per compensare il
10 venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto di ottenere dal contratto, non è computabile ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso effettivo globale del finanziamento, per non essere collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nei pagamenti, sicché si è di fronte non ad una remunerazione dipendente dal protrarsi del tempo di utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ma, di contro, ad una controprestazione concordata per sciogliere, in via preventiva, l'obbligo restitutorio assunto (cfr. Cass. 7 marzo 2022, n. 7352; Cass. ord. 1 agosto 2022, n. 23866;
Cass. ord. 29 dicembre 2023, n. 36404).
Manifestamente infondato, infine, è il motivo di gravame con il quale il eccepisce Pt_1 la nullità del procedimento di mediazione, per non avervi la partecipato Parte_2
con il proprio legale rappresentante, né con un delegato munito di procura notarile che lo legittimasse a transigere la controversia, ma con un difensore privo del potere di rappresentanza sostanziale.
Al riguardo, occorre premettere che la partecipazione necessaria per considerare compiuto il tentativo di mediazione di cui all'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 è quella della parte che lo ha promosso e non quella della parte che ha ricevuto l'invito a presenziarvi, giacché la sua assenza o la sua comparizione mediante un delegato non munito del potere di disporre del diritto in contesa ne preclude soltanto la fruttuosa conclusione e, ove priva di un giustificato motivo, consente al giudice, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del predetto testo normativo, di desumere da tale condotta argomenti di prova, ex art. 116, comma 2,
c.p.c., (cfr. Cass. 27 marzo 2019, n. 8473; Cass. ord. 8 luglio 2024, n. 18485), ma non di definire anticipatamente il giudizio con una declaratoria di improcedibilità della domanda e, dunque, di astenersi dal decidere la controversia nel merito.
Ne consegue che la partecipazione della con un difensore privo del Parte_2
potere di rappresentanza sostanziale all'incontro di mediazione promosso dal Pt_1
comportava l'esito negativo del procedimento di cui all'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n.
28/2010, ma non determinava né l'improcedibilità della domanda, peraltro in danno dello stesso attore, né, tanto meno, “la revoca” della sentenza impugnata, non generando alcuna causa di nullità di tale decisione.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul e si liquidano, come da Pt_1
dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità dell'azionata pretesa
11 restitutoria, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalle controparti, in complessivi euro 7.000,00 per compensi, di cui euro 4.000,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro
900,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale) in favore dell'
“ ed euro 3.000,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 700,00 Controparte_1 per la fase introduttiva ed euro 1.200,00 per la fase decisionale) in favore della
[...]
, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. Parte_2
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 1588/2023 del Tribunale di Nocera FE Parte_1
con atto di citazione notificato il 13 ottobre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio, Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compensi difensivi, di cui euro
4.000,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale) in favore dell' “ ed euro Controparte_1
3.000,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.200,00 per la fase decisionale) in favore della , oltre rimborso Parte_2
forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
12
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1034/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla Parte_1
via S. Clemente 1°, trav. 21, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Michele Marra e Antimo Valle, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Caserta, alla via D'Orso, n. 16; appellante
E
1. “ , con sede legale in Torino, piazza San Carlo, n. 156, Controparte_1
cod. fisc. e p. iva , in persona del procuratore speciale, dott.ssa P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di CP_2
costituzione, dall'avv. Domenico Nolè, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cannavino, n. 12L;
2. “ , con sede legale in Milano, alla via V. Betteloni, n. 2, cod. Parte_2
fisc. e p. iva , in persona dell'amministratore unico, dott.ssa P.IVA_3 Parte_3
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione,
[...]
dall'avv. Salvatore Pennisi, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, alla via F. Denza, n. 15; appellate
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1588/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – CONDICTIO INDEBITI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “accogliere, previa sospensione della sentenza nel capo relativo alla condanna alle spese, per tutte le prefate motivazioni, il presente appello in riforma integrale della sentenza emessa dal Tribunale di Nocera
FE … nella causa civile iscritta al n. r.g. 1555/2020 e, per l'effetto, nei limiti di quanto ha costituito oggetto di impugnazione, accogliere le conclusioni tempestivamente rassegnate in primo grado e che ivi si riportano: 1) modificare e revocare la sentenza impugnata numero 1588/2023 pubblicata in data 20/7/2023 dal Tribunale di Nocera
FE ruolo generale numero 1555/2020 ed 'accerti e dichiari la rideterminazione del contratto di mutuo ai sensi dell'art 1815 cc nonché dichiarare nullo il piano di ammortamento del predetto mutuo fondiario ipotecario stipulato in data 09 09 2004, per violazione della legge 108/1996 e art. 1815 cc, nonché per indeterminatezza sull'oggetto ex artt 1346 e 1418 cc e del combinato disposto art 1283 cc e art 120 TUB, per l'effetto condannare la banca e la Tower CQ s.r.l. di Controparte_3
restituire le somme corrisposte tutte dal sig. dalla data di stipula sino Parte_1
alla data di chiusura del 2014 in considerazione di quanto è stato versato con un tasso superiore al tasso soglia di riferimento nel periodi di stipula ovvero restituire alla parte la somma di € 13405.68, quanto illegittimamente percepito, quale differenza tra tutto quanto versato al netto dell'imposta sostitutiva ed il capitale ricevuto in prestito, oltre interessi dal fatto al soddisfo, oppure tale somma illegittimamente percepita dalla 2) CP_4
Modificare e revocare la sentenza impugnata numero 1588/2023 pubblicata in data
20/7/2023 dal Tribunale di Nocera FE ruolo generale numero 1555/2020 e
'rideterminare il contratto di finanziamento stipulato in data 09/04/2014 secondo i tassi d'interesse stabiliti dai decreti Ministeriali e restituire e quanto illegittimamente percepito dalla Banca che ammonta ad euro 13405.68'. 3) Modificare e revocare la sentenza impugnata numero 1588/2023 pubblicata in data 20/7/2023 dal Tribunale di Nocera
FE ruolo generale numero 15552020 ed 'accerti e dichiari nullo il piano di ammortamento del mutuo, per violazione della indeterminatezza e/o indeterminabilità in quanto non specifica la tipologia del piano di ammortamento né il regime di capitalizzazione che governa tale piano di ammortamento ovvero violazione della norma sulla usura in quanto la banca, ha convenuto interessi usurari, con conseguente applicazione dell'art. 1815 2 comma c.c., ai sensi del quale: se sono convenuti interessi
2 usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi con a seguito rendiconti annuali e quietanze di pagamento allegati, che ammontano ad una somma totale ad euro 13405.68'.
4) Modificare e revocare la sentenza impugnata numero 1588/2023 pubblicata in data
20/7/2023 dal Tribunale di Nocera FE ruolo generale numero 1555/2020 ed 'accerti e dichiari nullo il contratto di finanziamento per indeterminatezza sull'oggetto ex artt 1346
e 1418 cc e del combinato disposto art 1283 cc e art 120 tub, per l'effetto condannare la banca a restituire alla parte finanziata la somma di € 13405.68, oltre il tutto oltre interessi dal fatto al soddisfo e imputare tale somma in quota capitale'. 5) Modificare e revocare la sentenza impugnata numero 1588/2023 pubblicata in data 20/7/2023 dal Tribunale di
Nocera FE ruolo generale numero 1555/2020 e 'sempre in relazione all'accertamento di cui ai capi che precedono, condannare la convenuta a CP_4
corrispondere agli attori a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali la somma che si accerterà nel corso del giudizio da determinare nel lucro cessante per aver dovuto adempiere ad una obbligazione vessatoria ed al danno emergente per la riduzione del livello di vita degli attori impegnati al pagamento del mutuo nullo come sopra esposto in virtù di quanto sarà provato nel corso del presente giudizio e/o in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento del Giudice'. 6) Modificare e revocare la sentenza impugnata numero 1588/2023 pubblicata in data 20/7/2023 dal Tribunale Di Nocera FE ruolo generale numero 1555/2020 ed 'in subordine accertata l'applicazione di un regime di capitalizzazione composta e, quindi di interessi anatocistici, in violazione dell'art 1283 cc nel piano di ammortamento alla francese allegato al contratto di mutuo, senza che fosse stato esplicitamente convenuto quale regime di capitalizzazione applicare, nonché disporre il ricalcolo del piano di ammortamento con regime della capitalizzazione semplice al tasso sostitutivo ai sensi del 117, TUB per effetto della mancata indicazione ai sensi del 4° comma dell'art 117 del regime di capitalizzazione composta, con conseguente condanna della banca a restituire all'attore le somme dello stesso versate in eccedenza'. 7) Modificare e revocare la sentenza impugnata numero 1588/2023 pubblicata in data 20/7/2023 dal Tribunale di Nocera FE ruolo generale numero 1555/2020 ed
'in via ulteriormente subordinata, accertato che nel contratto non è stata applicata la misura del TEG in maniera conforme nonché la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria (delibera CICR 4/3/2003 e Circolare 229/99, IX modifica, titolo X, sez. II e III) con conseguente declaratoria di illegittimità delle somme percepite dalla banca a titolo di interessi e sostituzione del tasso di interesse convenuto con quello previsto dal 117 TUB, con condanna alla banca al pagamento della somma di euro
3 13405.68 o somma maggiore o minore salvo errori e omissioni, ovvero maggiore o minore e secondo somma che verrà accertata in corso di causa oltre interessi legali'. 8) Modificare
e revocare la sentenza impugnata numero 1588/2023 pubblicata in data 20/7/2023 dal
Tribunale di Nocera FE ruolo generale numero 1555/2020 ed 'in subordine accertato che in contratto di finanziamento è stata violata la normativa dei limiti fissati dalla legge antiusura, ovvero la banca ha applicato un TEG determinato secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia nelle proprie istruzioni, superiore al tasso soglia usura vigente, versando interessi ed oneri superiori, ovvero maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi di mora corrisposti nel rapporto di mutuo, in violazione della normativa 644 cp I,II, IV comma'. 9) Modificare e revocare la sentenza impugnata numero 1588/2023 pubblicata in data 20/7/2023 dal Tribunale di Nocera
FE ruolo generale numero 1555/2020 ed 'in subordine accertata l'applicazione di un regime di capitalizzazione composta e, quindi di interessi anatocistici, in violazione dell'art 1283 cc nel piano di ammortamento alla francese allegato al contratto di prestito finanziario, senza che fosse stato esplicitamente convenuto quale regime di capitalizzazione applicare, nonché disporre il ricalcolo del piano di ammortamento con regime della capitalizzazione semplice al tasso sostitutivo ai sensi del 117, TUB per effetto della mancata indicazione ai sensi del 4° comma dell'art 117 del regime di capitalizzazione composta, con conseguente condanna della banca a restituire all'attore le somme dello stesso versate in eccedenza, oltre interessi legali'. Vinte in ogni caso le spese, le competenze, e gli onorari di lite, anche le spese, le competenze e gli onorari del doppio grado di giudizio, oltre iva, cpa, e spese generali nella misura di legge, il tutto con attribuzione agli avvocati Michele Marra e Antimo Valle, quale anticipatari”; per l'appellata “ (come da comparsa di costituzione) – “in via Controparte_1
preliminare - dichiarare, in rito, l'inammissibilità dell'appello; nel merito - rigettare l'appello; - condannare parte istante al pagamento delle spese, diritti ed onorari secondo la normativa vigente anche di questo grado di giudizio”; per l'appellata “ (come da comparsa di costituzione) – “- in via Parte_2 principale, rigettare l'appello proposto confermando integralmente l'impugnata sentenza;
- in via subordinata, in caso di accoglimento di detto appello e di riforma della sentenza di primo grado: accertare e dichiarare la carente di legittimazione passiva Parte_2
in merito alle domande del sig. svolte nel primo grado di giudizio e per Parte_1
l'effetto disporre l'estromissione della dal giudizio e comunque Parte_2
respingere nei confronti della stessa le domande del sig. svolte nel primo Parte_1
4 grado di giudizio, in entrambi i casi con condanna alle spese di lite;
- in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1588/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da con atto di citazione notificato all' “Intesa Parte_1
Sanpaolo Finance s.p.a.” il 20 marzo 2020 e alla il 3 aprile 2020, così Parte_2
provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dal al fine di sentir dichiarare la Pt_1
nullità del contratto di finanziamento del 9 aprile 2014 per violazione della legge n.
108/1996 e per l'indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346, 1418 cod. civ. nonché degli artt. 1283 cod. civ. e 120 d.lgs. n. 385/1993, con la conseguente condanna dell' “Intesa Sanpaolo Finance s.p.a.” alla restituzione della somma di euro 9.430,68, quale differenza tra quanto versato e il capitale ricevuto in prestito, oltre interessi legali dall'indebito incasso al soddisfo;
2) condannava il alla refusione delle spese Pt_1 processuali in favore della “Intesa Sanpaolo Finance s.p.a.” e della “ , Parte_2
quale cessionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento del 9 aprile 2014.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1
il 13 ottobre 2023, assumendo che: 1) la clausola del contratto di finanziamento del 9 aprile 2014 relativa al tasso degli interessi corrispettivi era nulla per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418, comma 2, cod. civ. nonché dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 e dell'art. 6 della delibera C.I.C.R. del
9 febbraio 2000, giacché indicava soltanto il tasso annuo nominale e non anche il regime finanziario adottato dall'istituto bancario, vale a dire la modalità della loro capitalizzazione, che, nel caso di specie, per effetto dell'ammortamento “alla francese”, risultava composta e non semplice, in tal modo comportando anche la violazione dei principi di correttezza e buona fede nella conclusione e nell'esecuzione del negozio giuridico, ex artt. 1337 e 1375 cod. civ., per non consentire al cliente di comprendere l'effettivo costo dell'operazione creditizia;
2) contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il piano di ammortamento “alla francese” generava l'effetto anatocistico, prevedendo una forma di capitalizzazione composta degli interessi corrispettivi, in violazione degli artt. 821 e 1283 cod. civ. e 120 d.lgs. n. 385/1993; 3) il giudice di prime cure aveva rigettato l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio in violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 198 c.p.c., avendo l'attore depositato documentazione ampiamente idonea a consentire l'accertamento peritale in materia contabile;
4) il Tribunale di Nocera FE aveva escluso l'usurarietà del
5 contratto di finanziamento del 9 aprile 2014 sull'erroneo presupposto che la commissione pattuita per la sua estinzione anticipata non dovesse essere compresa nel calcolo del tasso effettivo globale, dovendo, di contro, tale costo comunque ritenersi collegato all'erogazione del credito;
5) il procedimento di mediazione introdotto dall'attore su disposizione del giudice di primo grado era affetto da nullità, atteso che la Parte_2
non vi aveva partecipato con il proprio legale rappresentante, né con un delegato
[...]
munito di procura notarile che lo legittimasse a transigere la controversia, ma con un difensore privo del potere di rappresentanza sostanziale.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 14 marzo 2024, la Parte_2
contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto e, comunque, reiterando, per l'ipotesi del suo accoglimento, l'eccezione del difetto della propria legittimazione passiva in ordine alla domanda restitutoria spiegata dal Pt_1
Nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il 2 aprile 2024, l' “ Controparte_1
(già “Intesa Sanpaolo Finance s.p.a.”) eccepiva, in via pregiudiziale,
[...]
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, comma 1, c.p.c. e 348 bis, comma 1,
c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 28 novembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/19 dicembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine ai primi due motivi di gravame, con i quali il eccepisce la violazione, Pt_1
da un lato, degli artt. 1284 e 1346 cod. civ., dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 e dell'6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 e, dall'altro, degli artt. 1283 cod. civ. e
120 d.lgs. n. 385/1993, occorre osservare, in una prospettiva di carattere generale, che il sistema di ammortamento progressivo o “alla francese”, caratterizzato da rate costanti (o
“quasi costanti” in caso di tasso variabile) con quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta (cfr., ex plurimis, App. Torino,
17 settembre 2020, n. 905; App. Venezia, 25 novembre 2021, n. 2955; App. Roma, 26 ottobre 2022, n. 6715; App. Lecce, 28 marzo 2024, n. 273).
6 Ne deriva che tale metodologia non genera alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né, dunque, un'indebita capitalizzazione degli interessi, dal momento che gli stessi vengono quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In sostanza, nel piano di ammortamento “alla francese”, ogni rata determina il pagamento solo degli interessi dovuti per il periodo cui la stessa è riferita, mentre la restante parte della quota è destinata a ridurre il capitale.
L'anatocismo, invero, sarebbe configurabile soltanto nell'ipotesi in cui l'istituto di credito, nel determinare la rata periodica richiesta al mutuatario, applichi il tasso stabilito nel contratto (fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel lasso temporale considerato per l'addebito della rata in scadenza.
Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata la violazione dell'art. 1283 cod. civ., né, tanto meno, ove la modalità di ammortamento “alla francese”
e il correlativo regime di capitalizzazione non siano stati espressamente indicati nel corpo del regolamento negoziale, degli artt. 1284, comma 3, e 1346 cod. civ. e dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, sotto il profilo dell'imputazione di interessi corrispettivi in misura diversa e maggiore rispetto a quella concordata dalle parti e, dunque, dell'indeterminatezza o dell'indeterminabilità dell'oggetto del contratto nonché dell'inosservanza della disciplina normativa in tema di trasparenza delle condizioni giuridico-economiche delle operazioni creditizie e dei rapporti tra gli istituti bancari e i clienti (cfr. Cass., Sez. Un. 29 maggio 2024, n. 15130).
In definitiva, l'adozione del piano di ammortamento “alla francese” non comporta la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., non generando a carico del mutuatario costi maggiori di quelli convenuti, e, in ogni caso, la mancata enunciazione di tale meccanismo di graduale ripianamento del debito e del regime finanziario di calcolo degli interessi non inficia la determinatezza dell'oggetto del contratto, ove siano stati inequivocabilmente indicati l'importo erogato, la durata del finanziamento, il numero delle rate, la periodicità del loro rimborso, il tasso annuo nominale e gli altri oneri economici dell'operazione creditizia.
Parimenti, non derivando dal piano di ammortamento “alla francese” la produzione di interessi superiori a quelli pattuiti, l'omessa indicazione nel contratto di mutuo della sua
7 applicazione non genera costi occulti e ulteriori rispetto a quelli espressamente convenuti, sicché non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993.
La circostanza che l'ammortamento alla “francese” risulti più oneroso di altre modalità di restituzione del mutuo, come quella “all'italiana”, non dipende da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi, né dall'applicazione di maggiori voci di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, ma costituisce la fisiologica conseguenza della scelta concordata dalle parti di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di rate costanti (o “quasi costanti” in caso di tasso variabile), caratterizzate da quote di capitale in progressivo aumento, e non decrescenti, in cui le quote di capitale, essendo di eguale ammontare, ne comportano un più veloce abbattimento, con l'effetto di contenere la produzione degli interessi e, quindi, la spesa complessiva del finanziamento.
Alteris verbis, la maggiore gravosità economica del finanziamento scaturisce non dalla formazione di interessi su interessi, vale a dire dal calcolo degli interessi sul capitale incrementato da interessi, né su interessi scaduti, propriamente anatocistici, ma dal dato oggettivo che nel piano di ammortamento “alla francese” il rimborso del capitale è ritardato per la necessità di assicurare la rata costante in equilibrio finanziario, meccanismo che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario ed in favore del mutuante in ragione del differimento del termine per la restituzione dell'equivalente della somma di denaro erogata.
Nella fattispecie de qua agitur, il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio del 9 aprile 2014 conteneva l'esatta indicazione della somma erogata (euro
18.626,52), della durata del prestito (sette anni), del numero (ottantaquattro) e della periodicità (mensile) delle rate, del loro costante ammontare (euro 296,00), del tasso di interesse nominale annuo (5,521%), del tasso annuo effettivo globale (8,980%), delle relative voci di calcolo (interessi nominali per euro 4.279,64, spese di istruttoria per euro
450,00, commissioni di rete distributiva per euro 1.491,84, imposte per euro 16,00, bollo per comunicazioni periodiche di euro 2,00), dell'importo complessivamente dovuto dal cliente (euro 24.864,00), delle sue componenti (euro 18.626,52 per capitale, 4.279,64 per interessi nominali, euro 450,00 per spese di istruttoria, euro 1.491,84 per commissioni di rete distributiva, euro 16,00 per imposte), risultando corredato, tra l'altro, dal piano di ammortamento, con il quale era stato sviluppato l'iter del rimborso del capitale sulla base del tasso di interesse concordato, sicché, oltre a non generare alcun effetto anatocistico, documentava la sussistenza di un'obbligazione di pagamento determinata e determinabile
8 e forniva al in maniera oltremodo lineare, tutti gli elementi necessari per Pt_1 comprendere il costo effettivo dell'operazione creditizia e valutarne la convenienza rispetto alle soluzioni alternative offerte dal mercato.
Pertanto, non essendo configurabile alcuna violazione degli artt. 1283, 1284, comma 3, e
1346 cod. civ. nonché dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, il giudice di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dal con il terzo motivo di gravame, non era Pt_1
tenuto a disporre una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a ricalcolare i costi del finanziamento e a quantificare le somme indebitamente percepite a tale titolo dall' “Intesa
Sanpaolo Finance s.r.l.”, proprio in ragione della legittimità delle clausole sulla base delle quali l'istituto bancario aveva quantificato in complessivi euro 24.864,00 il credito, per capitale, interessi corrispettivi, commissioni e spese, derivante dal contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto del 9 aprile 2014.
Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame, con il quale il lamenta che il Pt_1
Tribunale di Nocera FE ha escluso l'usurarietà del contratto di finanziamento del 9 aprile 2014 sul presupposto che la commissione pattuita per la sua estinzione anticipata non dovesse essere compresa nel calcolo del tasso effettivo globale.
Ed invero, il tasso effettivo globale (o costo complessivo) di un finanziamento non può giammai essere determinato mediante il cumulo tra il tasso degli interessi corrispettivi e la commissione di estinzione anticipata, giacché si è in presenza di voci ontologicamente disomogenee, applicabili in casi distinti e alternativi, avendo i primi carattere remunerativo del capitale erogato e la seconda la funzione di indennizzare l'istituto bancario dei costi collegati al preventivo rimborso del credito e, comunque, del mancato guadagno laddove il cliente intenda avvalersi di tale facoltà.
La commissione di estinzione anticipata, essendo applicabile soltanto nelle ipotesi in cui il mutuatario eserciti il diritto di provocare la cessazione del rapporto bancario prima del termine di scadenza, non costituisce, a differenza degli interessi corrispettivi, una forma di remunerazione collegata all'erogazione del credito, ma consiste nella prestazione dovuta dal cliente per effetto di una clausola penale finalizzata, a norma dell'art. 1382 cod. civ., alla preventiva liquidazione del danno che l'istituto bancario subisce per la perdita dei ricavi previsti al momento della concessione del prestito, con la conseguenza che non può integrare una componente da computare per la determinazione del tasso effettivo globale della singola operazione di finanziamento.
Pertanto, l'impossibilità di sommare la commissione di estinzione anticipata al tasso degli interessi corrispettivi e alle altre spese collegate all'erogazione del credito, id est ai dati
9 rilevanti ai fini dell'individuazione del tasso effettivo globale del mutuo, discende, da un lato, dalla necessità di comparare grandezze omogenee e, quindi, di utilizzare gli stessi criteri impiegati dalla Banca d'Italia per la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio e, dall'altro, dalla diversità della funzione e dei presupposti di tale penale contrattuale, onere accidentale ed eventuale, rispetto agli interessi corrispettivi ed agli altri costi connessi alla concessione del finanziamento, non potendosi prospettare la sua natura usuraria sulla base di una scelta unilateralmente compiuta dal mutuatario dopo la stipulazione del contratto e dell'improprio accorpamento di parametri economici rispondenti a finalità completamente eterogenee.
In sostanza, la penale di estinzione nel caso di recesso anticipato del mutuatario costituisce un onere meramente potenziale, giacché non dovuto per effetto della conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi alla sua discrezionalità valutativa, con la conseguenza che non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, assumendo rilevanza soltanto nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'originario andamento concordato dalle parti.
Del resto, sotto il profilo strettamente testuale, l'art. 644, comma 1, cod. pen., prevede una diretta correlazione tra gli interessi o i vantaggi usurari conseguibili dall'accipiens con la prestazione da quest'ultimo effettuata in termini di dazione di denaro o di altre utilità.
Il collegamento che il legislatore pone tra le prestazioni rispettivamente dovute dall'accipiens e dal solvens con l'utilizzazione del termine “corrispettivo” dimostra, in maniera evidente, che il pagamento di natura usuraria deve trovare causa e relazione immediata con quanto elargito dal prestatore del denaro.
Ne deriva, quale ineludibile corollario logico-giuridico, che le clausole penali, per la loro funzione sanzionatoria, desumibile dagli artt. 1382 e segg. cod. civ., non possono essere considerate, ex se, come parte di quel corrispettivo che può assumere carattere di illiceità ai sensi dell'art. 644, comma 3, cod. pen., giacché, sotto il profilo giuridico, l'obbligazione dalle medesime scaturente non si configura quale remunerazione dell'erogazione del credito, ma come un effetto derivante dalla diversa causa dell'inadempimento, a meno che, con la loro pattuizione, le parti non abbiano dissimulato il pagamento di altri vantaggi usurari attraverso un simulato e preordinato inadempimento (cfr., ex ceteris, Cass. Pen. 25 ottobre 2012, n. 5683; Cass. Pen. 13 febbraio 2018, n. 29010).
In definitiva, la commissione di anticipata estinzione, quale clausola penale di recesso pattuita, da un lato, per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata ove ne ravvisi l'opportunità e la convenienza e, dall'altro, per compensare il
10 venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto di ottenere dal contratto, non è computabile ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso effettivo globale del finanziamento, per non essere collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nei pagamenti, sicché si è di fronte non ad una remunerazione dipendente dal protrarsi del tempo di utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ma, di contro, ad una controprestazione concordata per sciogliere, in via preventiva, l'obbligo restitutorio assunto (cfr. Cass. 7 marzo 2022, n. 7352; Cass. ord. 1 agosto 2022, n. 23866;
Cass. ord. 29 dicembre 2023, n. 36404).
Manifestamente infondato, infine, è il motivo di gravame con il quale il eccepisce Pt_1 la nullità del procedimento di mediazione, per non avervi la partecipato Parte_2
con il proprio legale rappresentante, né con un delegato munito di procura notarile che lo legittimasse a transigere la controversia, ma con un difensore privo del potere di rappresentanza sostanziale.
Al riguardo, occorre premettere che la partecipazione necessaria per considerare compiuto il tentativo di mediazione di cui all'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 è quella della parte che lo ha promosso e non quella della parte che ha ricevuto l'invito a presenziarvi, giacché la sua assenza o la sua comparizione mediante un delegato non munito del potere di disporre del diritto in contesa ne preclude soltanto la fruttuosa conclusione e, ove priva di un giustificato motivo, consente al giudice, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del predetto testo normativo, di desumere da tale condotta argomenti di prova, ex art. 116, comma 2,
c.p.c., (cfr. Cass. 27 marzo 2019, n. 8473; Cass. ord. 8 luglio 2024, n. 18485), ma non di definire anticipatamente il giudizio con una declaratoria di improcedibilità della domanda e, dunque, di astenersi dal decidere la controversia nel merito.
Ne consegue che la partecipazione della con un difensore privo del Parte_2
potere di rappresentanza sostanziale all'incontro di mediazione promosso dal Pt_1
comportava l'esito negativo del procedimento di cui all'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n.
28/2010, ma non determinava né l'improcedibilità della domanda, peraltro in danno dello stesso attore, né, tanto meno, “la revoca” della sentenza impugnata, non generando alcuna causa di nullità di tale decisione.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul e si liquidano, come da Pt_1
dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità dell'azionata pretesa
11 restitutoria, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalle controparti, in complessivi euro 7.000,00 per compensi, di cui euro 4.000,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro
900,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale) in favore dell'
“ ed euro 3.000,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 700,00 Controparte_1 per la fase introduttiva ed euro 1.200,00 per la fase decisionale) in favore della
[...]
, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. Parte_2
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 1588/2023 del Tribunale di Nocera FE Parte_1
con atto di citazione notificato il 13 ottobre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio, Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compensi difensivi, di cui euro
4.000,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale) in favore dell' “ ed euro Controparte_1
3.000,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.200,00 per la fase decisionale) in favore della , oltre rimborso Parte_2
forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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