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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1793 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/04/1980,
e
C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
l'8/04/1980, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Maria MURARO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_ 2) I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ai genitori. Per_2
Avranno collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
Il padre terrà con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana avendo cura di prenderli all'uscita della scuola e di riportarli a casa della madre per l'ora di cena;
un fine settimana a settimane alterne;
nelle vacanze scolastiche durante l'anno; metà delle vacanze natalizie concordando di volta in volta che trascorrano la vigilia
e il Natale con entrambi i genitori;
metà delle vacanze pasquali comprensive un anno della Pasqua e un anno della Pasqua dell'Angelo; quattro settimane non continuative distribuite durante l'estate con l'onere dei genitori di concordare il periodo prescelto entro il 31 maggio di ciascun anno.
3) La casa di abitazione coniugale, in affitto, viene assegnata in uso alla moglie perché vi viva con i figli dandosi atto che il marito ha già lasciato la stessa.
4) Per concorso nel mantenimento dei figli il padre corrisponderà alla madre in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese l'assegno mensile di € 450.00, assegno da rivalutarsi di anno in anno in base ai dati ISTAT.
Continuerà a pagare e telefono e Internet a disposizione della moglie CP_1
e dei figli. Inoltre il padre riconosce alla madre il diritto di chiedere ed ottenere al
100% l'assegno unico, impegnandosi ad espletare ogni formalità e a fornire i dati necessari perché ciò avvenga e così per ogni altro contributo per i figli.
Il padre concorrerà per il 50% alle spese per i figli come previste dal protocollo in essere presso il Tribunale di Vicenza, ben noto alle parti.
5) Darsi atto che per il passato il sig. ha corrisposto la somma di € Parte_2
5.000,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli.
6) I coniugi dichiarano di essere autonomi dal punto di vista economico e rinunciano ad assegni di mantenimento per sé.
- voglia provvedere alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 01.09.2012 nel Comune di Bassano del Grappa, anno 2012, parte 1, numero 44, ordinandosi le necessarie annotazioni”.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Bassano del Grappa (VI) in data
01/09/2012.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 275/2024 pubblicata in data 10/07/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 275/2024 del 10/07/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi
3 lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente collocazione Per_1 Per_2
degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre così come concordato dalle parti, che si Per_1 Per_2
ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come regolamentate dal Per_1 Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Bassano del Grappa (VI), Via Ugo Foscolo n. 15 Scala A – int. 4, in favore di
[...]
, quale genitore convivente con i figli minori e;
Parte_1 Per_1 Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Bassano del Grappa (VI) l'1/09/2012 alle condizioni in epigrafe Parte_2
riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa (VI) al n. 44, parte I, anno 2012;
c) nulla per le spese.
4 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1793 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/04/1980,
e
C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
l'8/04/1980, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Maria MURARO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_ 2) I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ai genitori. Per_2
Avranno collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
Il padre terrà con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana avendo cura di prenderli all'uscita della scuola e di riportarli a casa della madre per l'ora di cena;
un fine settimana a settimane alterne;
nelle vacanze scolastiche durante l'anno; metà delle vacanze natalizie concordando di volta in volta che trascorrano la vigilia
e il Natale con entrambi i genitori;
metà delle vacanze pasquali comprensive un anno della Pasqua e un anno della Pasqua dell'Angelo; quattro settimane non continuative distribuite durante l'estate con l'onere dei genitori di concordare il periodo prescelto entro il 31 maggio di ciascun anno.
3) La casa di abitazione coniugale, in affitto, viene assegnata in uso alla moglie perché vi viva con i figli dandosi atto che il marito ha già lasciato la stessa.
4) Per concorso nel mantenimento dei figli il padre corrisponderà alla madre in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese l'assegno mensile di € 450.00, assegno da rivalutarsi di anno in anno in base ai dati ISTAT.
Continuerà a pagare e telefono e Internet a disposizione della moglie CP_1
e dei figli. Inoltre il padre riconosce alla madre il diritto di chiedere ed ottenere al
100% l'assegno unico, impegnandosi ad espletare ogni formalità e a fornire i dati necessari perché ciò avvenga e così per ogni altro contributo per i figli.
Il padre concorrerà per il 50% alle spese per i figli come previste dal protocollo in essere presso il Tribunale di Vicenza, ben noto alle parti.
5) Darsi atto che per il passato il sig. ha corrisposto la somma di € Parte_2
5.000,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli.
6) I coniugi dichiarano di essere autonomi dal punto di vista economico e rinunciano ad assegni di mantenimento per sé.
- voglia provvedere alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 01.09.2012 nel Comune di Bassano del Grappa, anno 2012, parte 1, numero 44, ordinandosi le necessarie annotazioni”.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Bassano del Grappa (VI) in data
01/09/2012.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 275/2024 pubblicata in data 10/07/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 275/2024 del 10/07/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi
3 lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente collocazione Per_1 Per_2
degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre così come concordato dalle parti, che si Per_1 Per_2
ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come regolamentate dal Per_1 Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Bassano del Grappa (VI), Via Ugo Foscolo n. 15 Scala A – int. 4, in favore di
[...]
, quale genitore convivente con i figli minori e;
Parte_1 Per_1 Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Bassano del Grappa (VI) l'1/09/2012 alle condizioni in epigrafe Parte_2
riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa (VI) al n. 44, parte I, anno 2012;
c) nulla per le spese.
4 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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