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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2263 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
* * * * * * *
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 2263 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, fascicolo assegnato al G.R. in data 04.12.2023;
TRA
, nata in [...] il [...] (C.F.: ; Parte_1 C.F._1
C.U.I.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Di Tommaso. C.F._2
Parte ricorrente
E
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA.
Parte resistente
OGGETTO: decreto ex art. 35 bis, comma 13, D. Lgs. 25/2008.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 21/11/2023, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona al fine di ottenere - previo annullamento del
1 provvedimento impugnato di domanda reiterata - il riconoscimento dello status di rifugiato di cui agli artt. 7 e ss. D. Lgs. 251/2007, la protezione sussidiaria di cui agli artt.
2, 14 e ss. D. Lgs. 251/2007, nonché la protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma
3, D. Lgs. 25/2008 e 19, commi 1 e 1.1., TUImm.
Si costituiva in giudizio la Commissione, contestando la ricostruzione avversaria e insistendo nel rigetto del ricorso.
Tanto premesso, giova rammentare che l'art. 1, comma 1, del d.l. 13/2017 (recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale), dispone:” Sono istituite, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.”
L'art. 4, del medesimo decreto-legge, rubricato “Della competenza territoriale”, al comma 1, stabilisce: “Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. È competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato”.
Inoltre, al successivo comma 3, il detto articolo dispone:” Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede”.
In merito all'individuazione del Giudice territorialmente competente e al rapporto tra due
Fori alternativi ora richiamati, giova rammentare che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, la competenza territoriale si radica nella Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente (cfr. Cass. 31127/2019: “la posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa, induce a ritenere preferibile ai fini del radicamento della competenza territoriale, il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del ricorrente … il principio applicato … è coerente anche con l'obbligo, imposto dall'art. 13 Cedu e
2 dall'art. 47 della Carta dei diritti Fondamentali dell' Unione Europea, di garantire un ricorso effettivo ad ogni persona”).
Orbene, come già anticipato, il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Ancona.
Inoltre, con riferimento al criterio di cui all'art. 4, comma 3, deve osservarsi come dalla produzione documentale offerta dalla stessa Difesa emerge che la ricorrente, all'atto dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso, non era accolta presso una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione all'interno del distretto di competenza di questa Sezione Specializzata ma in privata dimora sita nel
Comune di L'Aquila Via Monte Brancastello n. 10 (cfr.: ricorso introduttivo allegazione dichiarazione di ospitalità rilasciata da , in L'Aquila Via Monte Controparte_1
Brancastello n. 10; procura alle liti).
Ne consegue che, nel caso di specie, difetta la competenza territoriale della Sezione
Specializzata del Tribunale di L'Aquila con riferimento a tutti i criteri previsti dalla legge.
Deve dunque dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Ancona, avendo il presente giudizio ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla
Commissione Territoriale di Ancona, seduta del 10.10.2023.
Trattandosi di procedimento in camera di consiglio ex artt. 737 e ss. c.p.c., si è di fronte a competenza territoriale inderogabile ex art 28 c.p.c. il cui difetto può essere rilevato d'ufficio dal Giudice ex art 38 comma 3 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, così dispone:
• dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di L'Aquila in favore della sezione specializzata presso il Tribunale di Ancona;
• nulla sulle spese.
Così deciso in L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del 15.03.2025
3
Il Giudice est.
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
* * * * * * *
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 2263 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, fascicolo assegnato al G.R. in data 04.12.2023;
TRA
, nata in [...] il [...] (C.F.: ; Parte_1 C.F._1
C.U.I.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Di Tommaso. C.F._2
Parte ricorrente
E
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA.
Parte resistente
OGGETTO: decreto ex art. 35 bis, comma 13, D. Lgs. 25/2008.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 21/11/2023, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona al fine di ottenere - previo annullamento del
1 provvedimento impugnato di domanda reiterata - il riconoscimento dello status di rifugiato di cui agli artt. 7 e ss. D. Lgs. 251/2007, la protezione sussidiaria di cui agli artt.
2, 14 e ss. D. Lgs. 251/2007, nonché la protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma
3, D. Lgs. 25/2008 e 19, commi 1 e 1.1., TUImm.
Si costituiva in giudizio la Commissione, contestando la ricostruzione avversaria e insistendo nel rigetto del ricorso.
Tanto premesso, giova rammentare che l'art. 1, comma 1, del d.l. 13/2017 (recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale), dispone:” Sono istituite, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.”
L'art. 4, del medesimo decreto-legge, rubricato “Della competenza territoriale”, al comma 1, stabilisce: “Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. È competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato”.
Inoltre, al successivo comma 3, il detto articolo dispone:” Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede”.
In merito all'individuazione del Giudice territorialmente competente e al rapporto tra due
Fori alternativi ora richiamati, giova rammentare che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, la competenza territoriale si radica nella Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente (cfr. Cass. 31127/2019: “la posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa, induce a ritenere preferibile ai fini del radicamento della competenza territoriale, il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del ricorrente … il principio applicato … è coerente anche con l'obbligo, imposto dall'art. 13 Cedu e
2 dall'art. 47 della Carta dei diritti Fondamentali dell' Unione Europea, di garantire un ricorso effettivo ad ogni persona”).
Orbene, come già anticipato, il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Ancona.
Inoltre, con riferimento al criterio di cui all'art. 4, comma 3, deve osservarsi come dalla produzione documentale offerta dalla stessa Difesa emerge che la ricorrente, all'atto dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso, non era accolta presso una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione all'interno del distretto di competenza di questa Sezione Specializzata ma in privata dimora sita nel
Comune di L'Aquila Via Monte Brancastello n. 10 (cfr.: ricorso introduttivo allegazione dichiarazione di ospitalità rilasciata da , in L'Aquila Via Monte Controparte_1
Brancastello n. 10; procura alle liti).
Ne consegue che, nel caso di specie, difetta la competenza territoriale della Sezione
Specializzata del Tribunale di L'Aquila con riferimento a tutti i criteri previsti dalla legge.
Deve dunque dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Ancona, avendo il presente giudizio ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla
Commissione Territoriale di Ancona, seduta del 10.10.2023.
Trattandosi di procedimento in camera di consiglio ex artt. 737 e ss. c.p.c., si è di fronte a competenza territoriale inderogabile ex art 28 c.p.c. il cui difetto può essere rilevato d'ufficio dal Giudice ex art 38 comma 3 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, così dispone:
• dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di L'Aquila in favore della sezione specializzata presso il Tribunale di Ancona;
• nulla sulle spese.
Così deciso in L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del 15.03.2025
3
Il Giudice est.
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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