Articolo 20 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 19Articolo 21
Versione
29 luglio 1945
Art. 20. (Gratuito patrocinio) .


Durante il giudizio, l'imputato puo' essere ammesso al beneficio del patrocinio gratuito con decreto motivato del presidente del tribunale militare. Durante la istruzione, il beneficio puo' essere conceduto con decreto motivato del giudice istruttore, se si procede con istruzione formale, o del pubblico ministero, se si procede con istruzione sommaria. Il beneficio del gratuito patrocinio si estende alla facolta', per l'imputato, di farsi desistere nel giudizio da un consulente tecnico.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945