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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 292/19, posta in deliberazione all'udienza del 13 febbraio 2025 e vertente
TRA
Avv. Gina Tralicci
(Avv. Nicola Staniscia)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(Avv. Roberta Perticaroli) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18940/18 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 18940/18 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta dall'Avv. Gina Tralicci, che aveva agito nei confronti di al fine di ottenere CP_1
la condanna al pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta in favore della convenuta, e ha compensato le spese di lite.
Avverso la citata sentenza l'Avv. Gina Tralicci ha proposto appello e ha chiesto, in riforma della pronuncia, l'accoglimento della domanda svolta in primo grado, con il riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha concluso come CP_1
segue: “Chiede all'Ill.ma Corte d'Appello adita, valutate, anche d'ufficio, le condizioni di procedibilità dell'appello e le eccezioni di inammissibilità rilevabili d'ufficio ex art
345 cpc sollevate con riguardo alla deduzione di nuove circostanze e nuove produzioni documentali rigettare lo stesso in quanto inammissibile in rito e infondato nel merito con conseguente integrale conferma della sentenza gravata. Si richiamano le richieste istruttorie svolte nel primo grado di giudizio ove non ammesse. Con vittoria delle spese di lite in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 13 febbraio 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta dall'Avv. Gina Tralicci in favore di in CP_1
relazione ai giudizi di primo e secondo grado, nonché di legittimità, promossi nei confronti di e della Zurich Assicurazioni s.p.a. per ottenere il risarcimento Parte_1
dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 16 settembre 1996.
Con la pronuncia gravata il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che il credito relativo all'attività prestata dal Difensore nel giudizio di primo grado si era estinto ai sensi dell'art. 2956 c.c., in virtù dell'intervenuta prescrizione presuntiva eccepita dalla convenuta, e che per i gradi successivi non era stata raggiunta la prova del conferimento dell'incarico.
L'appello presenta profili d'inammissibilità in quanto, da un lato, si sostanzia in un'esposizione confusa dei fatti, priva di una chiara indicazione delle somme pretese, indicate dapprima in € 7.885,17, poi in € 5.100,00 senza un'analitica specificazione delle voci richieste;
dall'altro, contiene l'inserimento nel testo dell'appello del frontespizio di due atti giudiziari (ossia, i pignoramenti presso terzi a carico della
Zurich Assicurazioni per le condanne disposte dal Tribunale e dalla Corte di Appello, recanti a margine la firma della per “ritirato assegno” in data, rispettivamente, CP_1
18/01/07 e 18/01/09) che sono stati allegati per la prima volta e in modo improprio nella presente fase di gravame.
In ogni caso, anche a voler esaminare il merito della vicenda, l'impugnazione è infondata e va respinta.
Secondo quanto risulta dagli atti l'Avv. Tralicci ha rappresentato la cliente nel giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza n. 22230/02 con la quale il
Tribunale di Roma ha condannato la conducente della vettura e la compagnia di assicurazione al risarcimento del danno in favore dell'attrice nella misura di € 1.047,50; nel giudizio di secondo grado, a conclusione del quale la Corte di Appello di Roma con la pronuncia n. 1207/06 ha condannato le appellate al pagamento della somma di € 180.76; infine, innanzi alla Corte di Cassazione che con l'ordinanza n. 27126/09 ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Con riferimento al primo grado del giudizio risarcitorio, ha CP_1
riconosciuto di avere conferito l'incarico professionale all'Avv. Tralicci, deducendo di avere pagato il compenso richiestole ed eccependo la prescrizione presuntiva.
In sede di costituzione nella presente fase di appello, la pur reiterando CP_1
l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito, ha ribadito di avere corrisposto il compenso spettante all'Avv. Tralicci per l'attività svolta innanzi al Tribunale, mediante la consegna all'Avv. Staniscia dell'assegno di € 4.000,00 - ricevuto dall'Assicurazione
a titolo risarcitorio - con contestuale rilascio da parte del predetto di un assegno dell'importo di € 2.000,00.
L'assunto ha trovato piena conferma nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado avendo la teste che aveva accompagnato la allo Testimone_1 CP_1
studio dell'attrice, confermato integralmente la ricostruzione dei fatti offerta dalla convenuta, anche con riferimento alla presenza dell'Avv. Staniscia, collega di studio che evidentemente rappresentava in quel momento la titolare della causa. La stessa teste segretaria dell'Avv. Tralicci, ha confermato lo scambio degli Testimone_2
assegni, sia pure riferendolo alla fase esecutiva, del cui espletamento - come detto - non è stata, tuttavia, fornita alcuna allegazione tempestiva.
Il compenso risulta, quindi, pagato nella misura di € 2.000,00 e l'avvenuto accertamento della prescrizione presuntiva effettuato dal Tribunale non si pone in termini d'incompatibilità con l'impostazione difensiva assunta dalla atteso che CP_1
“le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa (Cass. 34710/24). La sentenza impugnata merita, dunque, condivisione, sia pure con la precisazione sopra riportata in ordine alla prova dell'avvenuto pagamento dei compensi relativi al primo grado di giudizio, cosicché nulla è dovuto all'appellante per l'attività difensionale prestata innanzi al Tribunale.
Con riferimento al grado di appello e al giudizio di cassazione la ha CP_1
contestato di avere mai conferito l'incarico all'Avv. Tralicci, che anche in questa sede si è limitata a richiamare il testo della procura apposta a margine dell'atto di citazione in primo grado, recante l'indicazione “in ogni stato e grado”.
Ora, è pacifico il principio secondo cui ”la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato. (Cass. 6905/19); la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni (Cass. 8863/21).
Nel caso in esame, la teste ha riferito che lo stesso Avv. Testimone_1
Staniscia - dopo la definizione del procedimento di primo grado - aveva rappresentato che “non era possibile ottenere altri importi a titolo di risarcimento del danno per il sinistro automobilistico, ma che vi era la possibilità di ricevere circa 2.000,00 euro per il lungo tempo di durata del giudizio”….”ricordo l'incontro perché avemmo a riflettere sulla circostanza che il compenso dell'avv.to era stato praticamente superiore a quello del risarcimento del danno”.
Da tale deposizione emerge chiaramente che la in tal senso consigliata CP_1
dallo stesso legale, non aveva espresso alcuna intenzione di appellare la sentenza, mentre ha dato poi corso al giudizio risarcitorio ai sensi della l. 89/01, la cui pendenza
è stata confermata concordemente dalle parti.
In difetto di ulteriori riscontri, che la parte appellante non ha fornito, deve ritenersi che le successive iniziative giudiziarie per le quali viene rivendicato in questa sede il compenso siano state avviate senza il conferimento dell'incarico da parte della cliente.
E' pur vero che il procedimento di secondo grado si è concluso con la condanna della Zurich Assicurazioni e della conducente al pagamento in favore della danneggiata dell'ulteriore somma (a titolo di danno morale) di € 180.00, che deve presumersi sia stata incassata;
tuttavia, anche laddove si voglia far discendere dal vantaggio conseguito dalla l'obbligo del pagamento dei relativi compensi, va considerato CP_1
che l'Avv. Tralicci, dichiaratasi antistataria, è stata destinataria della condanna, emessa in suo favore dalla Corte di Appello, alla rifusione delle spese nella misura di € 700,00, da ritenersi ampiamente satisfattiva di ogni pretesa, se parametrata all'esiguo valore del decisum che secondo le tabelle darebbe diritto a un compenso inferiore rispetto a quello già percepito.
Anche sotto tale profilo la pretesa dei compensi relativi al grado di appello deve essere respinta, così come va rigettata quella afferente alla fase di legittimità, per la quale non risulta alcun accordo in merito alla proposizione del ricorso.
Da ultimo, nell'atto d'impugnazione l'Avv. Tralicci affronta la questione relativa all'impegno asseritamente assunto con il Prof. , consulente tecnico di Persona_1
parte nel giudizio di primo grado, per il pagamento del compenso nell'eventualità in cui la non vi avesse provveduto;
il punto, privo peraltro di qualsiasi riscontro - CP_1
sia in merito agli accordi assunti con il professionista che al mancato versamento dell'onorario - non si è tradotto in alcuna richiesta da parte dell'Avv. Tralicci, cosicché nessun provvedimento deve essere adottato al riguardo.
L'appello va, quindi, respinto, con la conferma della sentenza di primo grado. Le spese, che seguono la soccombenza nella presente fase, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tariffari in ragione del corrispondente grado di complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto, da distrarsi in favore del Difensore che si è dichiarato antistatario.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 962,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 292/19, posta in deliberazione all'udienza del 13 febbraio 2025 e vertente
TRA
Avv. Gina Tralicci
(Avv. Nicola Staniscia)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(Avv. Roberta Perticaroli) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18940/18 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 18940/18 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta dall'Avv. Gina Tralicci, che aveva agito nei confronti di al fine di ottenere CP_1
la condanna al pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta in favore della convenuta, e ha compensato le spese di lite.
Avverso la citata sentenza l'Avv. Gina Tralicci ha proposto appello e ha chiesto, in riforma della pronuncia, l'accoglimento della domanda svolta in primo grado, con il riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha concluso come CP_1
segue: “Chiede all'Ill.ma Corte d'Appello adita, valutate, anche d'ufficio, le condizioni di procedibilità dell'appello e le eccezioni di inammissibilità rilevabili d'ufficio ex art
345 cpc sollevate con riguardo alla deduzione di nuove circostanze e nuove produzioni documentali rigettare lo stesso in quanto inammissibile in rito e infondato nel merito con conseguente integrale conferma della sentenza gravata. Si richiamano le richieste istruttorie svolte nel primo grado di giudizio ove non ammesse. Con vittoria delle spese di lite in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 13 febbraio 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta dall'Avv. Gina Tralicci in favore di in CP_1
relazione ai giudizi di primo e secondo grado, nonché di legittimità, promossi nei confronti di e della Zurich Assicurazioni s.p.a. per ottenere il risarcimento Parte_1
dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 16 settembre 1996.
Con la pronuncia gravata il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che il credito relativo all'attività prestata dal Difensore nel giudizio di primo grado si era estinto ai sensi dell'art. 2956 c.c., in virtù dell'intervenuta prescrizione presuntiva eccepita dalla convenuta, e che per i gradi successivi non era stata raggiunta la prova del conferimento dell'incarico.
L'appello presenta profili d'inammissibilità in quanto, da un lato, si sostanzia in un'esposizione confusa dei fatti, priva di una chiara indicazione delle somme pretese, indicate dapprima in € 7.885,17, poi in € 5.100,00 senza un'analitica specificazione delle voci richieste;
dall'altro, contiene l'inserimento nel testo dell'appello del frontespizio di due atti giudiziari (ossia, i pignoramenti presso terzi a carico della
Zurich Assicurazioni per le condanne disposte dal Tribunale e dalla Corte di Appello, recanti a margine la firma della per “ritirato assegno” in data, rispettivamente, CP_1
18/01/07 e 18/01/09) che sono stati allegati per la prima volta e in modo improprio nella presente fase di gravame.
In ogni caso, anche a voler esaminare il merito della vicenda, l'impugnazione è infondata e va respinta.
Secondo quanto risulta dagli atti l'Avv. Tralicci ha rappresentato la cliente nel giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza n. 22230/02 con la quale il
Tribunale di Roma ha condannato la conducente della vettura e la compagnia di assicurazione al risarcimento del danno in favore dell'attrice nella misura di € 1.047,50; nel giudizio di secondo grado, a conclusione del quale la Corte di Appello di Roma con la pronuncia n. 1207/06 ha condannato le appellate al pagamento della somma di € 180.76; infine, innanzi alla Corte di Cassazione che con l'ordinanza n. 27126/09 ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Con riferimento al primo grado del giudizio risarcitorio, ha CP_1
riconosciuto di avere conferito l'incarico professionale all'Avv. Tralicci, deducendo di avere pagato il compenso richiestole ed eccependo la prescrizione presuntiva.
In sede di costituzione nella presente fase di appello, la pur reiterando CP_1
l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito, ha ribadito di avere corrisposto il compenso spettante all'Avv. Tralicci per l'attività svolta innanzi al Tribunale, mediante la consegna all'Avv. Staniscia dell'assegno di € 4.000,00 - ricevuto dall'Assicurazione
a titolo risarcitorio - con contestuale rilascio da parte del predetto di un assegno dell'importo di € 2.000,00.
L'assunto ha trovato piena conferma nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado avendo la teste che aveva accompagnato la allo Testimone_1 CP_1
studio dell'attrice, confermato integralmente la ricostruzione dei fatti offerta dalla convenuta, anche con riferimento alla presenza dell'Avv. Staniscia, collega di studio che evidentemente rappresentava in quel momento la titolare della causa. La stessa teste segretaria dell'Avv. Tralicci, ha confermato lo scambio degli Testimone_2
assegni, sia pure riferendolo alla fase esecutiva, del cui espletamento - come detto - non è stata, tuttavia, fornita alcuna allegazione tempestiva.
Il compenso risulta, quindi, pagato nella misura di € 2.000,00 e l'avvenuto accertamento della prescrizione presuntiva effettuato dal Tribunale non si pone in termini d'incompatibilità con l'impostazione difensiva assunta dalla atteso che CP_1
“le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa (Cass. 34710/24). La sentenza impugnata merita, dunque, condivisione, sia pure con la precisazione sopra riportata in ordine alla prova dell'avvenuto pagamento dei compensi relativi al primo grado di giudizio, cosicché nulla è dovuto all'appellante per l'attività difensionale prestata innanzi al Tribunale.
Con riferimento al grado di appello e al giudizio di cassazione la ha CP_1
contestato di avere mai conferito l'incarico all'Avv. Tralicci, che anche in questa sede si è limitata a richiamare il testo della procura apposta a margine dell'atto di citazione in primo grado, recante l'indicazione “in ogni stato e grado”.
Ora, è pacifico il principio secondo cui ”la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato. (Cass. 6905/19); la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni (Cass. 8863/21).
Nel caso in esame, la teste ha riferito che lo stesso Avv. Testimone_1
Staniscia - dopo la definizione del procedimento di primo grado - aveva rappresentato che “non era possibile ottenere altri importi a titolo di risarcimento del danno per il sinistro automobilistico, ma che vi era la possibilità di ricevere circa 2.000,00 euro per il lungo tempo di durata del giudizio”….”ricordo l'incontro perché avemmo a riflettere sulla circostanza che il compenso dell'avv.to era stato praticamente superiore a quello del risarcimento del danno”.
Da tale deposizione emerge chiaramente che la in tal senso consigliata CP_1
dallo stesso legale, non aveva espresso alcuna intenzione di appellare la sentenza, mentre ha dato poi corso al giudizio risarcitorio ai sensi della l. 89/01, la cui pendenza
è stata confermata concordemente dalle parti.
In difetto di ulteriori riscontri, che la parte appellante non ha fornito, deve ritenersi che le successive iniziative giudiziarie per le quali viene rivendicato in questa sede il compenso siano state avviate senza il conferimento dell'incarico da parte della cliente.
E' pur vero che il procedimento di secondo grado si è concluso con la condanna della Zurich Assicurazioni e della conducente al pagamento in favore della danneggiata dell'ulteriore somma (a titolo di danno morale) di € 180.00, che deve presumersi sia stata incassata;
tuttavia, anche laddove si voglia far discendere dal vantaggio conseguito dalla l'obbligo del pagamento dei relativi compensi, va considerato CP_1
che l'Avv. Tralicci, dichiaratasi antistataria, è stata destinataria della condanna, emessa in suo favore dalla Corte di Appello, alla rifusione delle spese nella misura di € 700,00, da ritenersi ampiamente satisfattiva di ogni pretesa, se parametrata all'esiguo valore del decisum che secondo le tabelle darebbe diritto a un compenso inferiore rispetto a quello già percepito.
Anche sotto tale profilo la pretesa dei compensi relativi al grado di appello deve essere respinta, così come va rigettata quella afferente alla fase di legittimità, per la quale non risulta alcun accordo in merito alla proposizione del ricorso.
Da ultimo, nell'atto d'impugnazione l'Avv. Tralicci affronta la questione relativa all'impegno asseritamente assunto con il Prof. , consulente tecnico di Persona_1
parte nel giudizio di primo grado, per il pagamento del compenso nell'eventualità in cui la non vi avesse provveduto;
il punto, privo peraltro di qualsiasi riscontro - CP_1
sia in merito agli accordi assunti con il professionista che al mancato versamento dell'onorario - non si è tradotto in alcuna richiesta da parte dell'Avv. Tralicci, cosicché nessun provvedimento deve essere adottato al riguardo.
L'appello va, quindi, respinto, con la conferma della sentenza di primo grado. Le spese, che seguono la soccombenza nella presente fase, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tariffari in ragione del corrispondente grado di complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto, da distrarsi in favore del Difensore che si è dichiarato antistatario.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 962,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino