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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 629/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 629 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
(C.F. ), nato il [...] Parte_1 C.F._1
nel Comune di CLES (TN), ivi residente in [...], presso la Casa di riposo Santa Maria, come assistito, difeso e rappresentato dall'amministratore di sostegno Avv. Pietro Claudio Morelli (C.F. ), C.F._2
appartenente al Foro di Milano, con Studio in Milano, Viale Premuda 14, nominato ADS ex art. 404 c.c. e ss. con decreto del 10.07.2023, munito di autorizzazione con decreto 4.12.2023 a firma del Giudice Tutelare Dott. Claudia
Pedergnana
parte ricorrente contro
, C.F. , cittadina Controparte_1 C.F._3
italiana, nata il giorno 8 luglio 1972 in Rio Largo (BRASILE) e residente in
Trento, Passaggio B. Disertori 40
parte resistente contumace e nei confronti di
Pubblico Ministero
parte interveniente necessaria
OGGETTO: Separazione giudiziale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
-per parte ricorrente: “Ai sensi della norma di cui all'art. 151, comma 1 e 2 Cod. civ., dichiarare la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
il 15 giugno 1960 a Cles (TN) e , nata il giorno 8 Controparte_1
luglio 1972 in Rio Largo (BRASILE) addebitandone la colpa alla signora
; - ordinare al Comune di Cles di annotare Controparte_1
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio ATTO N.
6 - PARTE 1.
ANNO 2007 Comune di Cles (TN); CHIEDE INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice relatore affinché: fissi udienza di comparizione delle parti in data successiva allo scadere del termine di legge……”.
Pag. 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08 marzo 2024, il ricorrente Parte_1
(rappresentato dall'amministratore di sostegno Avv. Pietro Claudio Morelli) ha chiesto la separazione personale dalla moglie con la Controparte_1
quale ha contratto matrimonio nel comune di Cles, in data 18 agosto 2007, formulando, altresì, domanda di addebito a carico di quest'ultima.
Il predetto ricorrente ha, in particolare, rappresentato che, dall'unione con la resistente, non erano nati figli;
che, in data 8 settembre 2022, egli era stato ricoverato presso l'Ospedale di Trento - Presidio Ospedaliero Santa Chiara, reparto di anestesia e rianimazione, sezione terapia intensiva neurochirurgica, per
“emorragia cerebrale intraparenchimale nucleo capsulare sinistra trattata con intervento neurochirurgico emergente di craniotomia fronto-temporo-parietale sinistra ed evacuazione dell'ematoma”, come da documento 7; che, dal proprio ricovero, la moglie aveva manifestato l'intenzione di non occuparsi dello stesso, persino rifiutandosi di fornire alla struttura ospedaliera i suoi recapiti;
che, in particolare, la resistente si era sottratta ad ogni più elementare compito di cura e di assistenza morale e materiale dello stesso, tanto che i propri familiari (nella specie il proprio fratello e la propria sorella) avevano dovuto sostituirsi in tutto alla predetta, dal suo primo ricovero a seguito di accesso al P.S., al suo trasferimento presso il Reparto di Terapia intensiva dell'Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, al successivo suo spostamento presso il reparto di
Neurologia Riabilitativa del medesimo Ospedale, sino alla individuazione e sistemazione di esso presso l'attuale struttura RSA Casa di Riposo “Santa
Maria”, in Cles (TN), dove egli si trovava a far data dal 24.02.2023; che, già in sede di presentazione del ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno, era stato necessario indicare, nella immediatezza, la disponibilità della signora sorella del medesimo, quantomeno per affrontare le urgenti Controparte_2
questioni sanitarie, in assenza della moglie, resasi di fatto irreperibile;
che, per
Pag. 3 di 11 altro, in data 1° ottobre 2022, la signora era partita per il Brasile, CP_1
suo Paese di origine, e che, dalla sua partenza, non aveva più dato alcuna notizia di sé, né tantomeno aveva chiesto informazioni sulle condizioni del marito;
che, di contro, come anche rendicontato dalla prima ADS al Giudice Tutelare, dal conto POSTEPAY dell'amministrato, erano stati effettuati dei prelievi, in data successiva al di lui ricovero, che avevano imposto la necessità di presentare denunce di smarrimento delle relative carte;
che, prima dell'evento relativo alla di lui malattia, la convivenza con la resistente non aveva conosciuto alcuna crisi matrimoniale.
In ordine, poi, alla propria situazione economica, il ricorrente ha rappresentato che, prima della sua malattia, egli svolgeva attività di lavoro autonomo come agente di commercio;
che, a seguito della sua malattia, egli era stato riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che, ad oggi, era percettore di una pensione di importo netto mensile di €
1.397,96.
In ragione, dunque, dei fatti rappresentati, ha avanzato le richieste come sopra indicate, nonché ha domandato fissarsi udienza di prosecuzione del giudizio, dopo la pronuncia di separazione, al fine dell'emissione anche della sentenza di scioglimento del matrimonio.
La resistente non si è costituita nel presente giudizio e della stessa è stata, dunque, con ordinanza del 18.11.2024, dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con la prova orale ritenuta rilevante e, all'udienza del 3 aprile 2025, il presente procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
…………………………
Pag. 4 di 11 Orbene, preso atto, anzitutto, del decreto di data 04-12-2023, con il quale il
Giudice Tutelare ha – “previo riscontro della necessità di garantire all'amministrato la protezione e l'assistenza necessaria anche in materia familiare, allo scopo di garantire la tutela dei suoi diritti fondamentali e interessi patrimoniali” - autorizzato il già nominato amministratore di sostegno a presentare ricorso per la separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, si rileva che, alla stregua delle acquisite emergenze processuali, il Tribunale è dell'avviso che la proposta di domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di positivo apprezzamento. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale. Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerate le dichiarazioni rese all'udienza presidenziale da parte del ricorrente (ed, in particolare, per lui, da parte dell'amministratore di sostegno), l'impossibilità di esperire il tentativo di
Pag. 5 di 11 conciliazione, non essendo la resistente comparsa nella suddetta udienza, il tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio e la successiva mancata costituzione della resistente, comportamento processuale quest'ultimo denotante la di lei presunta volontà di non opporsi alla pronuncia di separazione richiesta dal ricorrente.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dal ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
Per quanto adesso concerne la domanda di addebito della separazione, necessita evidenziare che, ai fini della pronunzia dell'addebito, occorre l'accertamento sia della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio sia della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare non solo la violazione dei doveri matrimoniali, ma anche se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Nell'ipotesi specifica, poi, relativa al caso di specie, si dà atto che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso di ritenere che “In tema di separazione personale, il grave stato di infermità di uno dei coniugi, perdurante nel tempo e non reversibile, può costituire, per le modalità in cui si manifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti il nucleo familiare, specialmente se investa la sfera psichica della persona precludendo ogni possibilità di comunicazione o di intesa, un elemento di così grave alterazione dell'equilibrio coniugale, da determinare di per se stesso un'oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza: In siffatta ipotesi, ove l'altro coniuge non adempia ai doveri di assistenza morale e materiale, ai
Pag. 6 di 11 fini della eventuale pronuncia di addebito, la violazione di tale dovere non può essere riguardata di per se stessa, ma occorre invece accertare in concreto - con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto ed alla successione temporale degli avvenimenti - se la condotta del coniuge rifletta un atteggiamento di mero rifiuto dell'impegno solidaristico assunto con il matrimonio, con efficacia diretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale, o non costituisca piuttosto una presa d'atto di una non superabile e già maturata situazione di impossibilità della convivenza” (cfr: Sentenza della Corte di Cassazione civile n. 13021 del 20/12/1995). Anche più di recente, la Corte di Cassazione, ritornando sull'argomento inerente alla pronuncia di addebito in caso di violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ., ha riprecisato che “In tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”
(cfr: Sentenza della Corte di Cassazione civile n. 9877 del 28/04/2006).
Orbene, ciò posto, si ritiene che il ricorrente abbia fornito la prova, gravante a suo carico, avendo, in particolare, i testimoni, escussi all'udienza del 26 febbraio
2025, confermato le circostanze rappresentate da quest'ultimo e, segnatamente, il fatto che la resistente, dal momento in cui il ricorrente si è ammalato, ovvero già dal momento del suo ricovero in ospedale, non si è più occupata della cura dello stesso, manifestando apertamente di non volere adempiere ai propri obblighi nei confronti del medesimo, senza fornire, conseguentemente, neppure alcuna
Pag. 7 di 11 disponibilità ad essere nominata come amministratore di sostegno del medesimo o ad essere contattata dalla struttura ospedaliera in cui quest'ultimo si trovava ricoverato, sino ad abbandonare totalmente il di lei marito facendo, appunto, rientro nel proprio paese di origine e cessando ogni contatto con lo stesso ed i suoi familiari.
Tanto, in particolare, si desume da quanto dichiarato dal teste Controparte_2 la quale ha riferito che: “Sono a conoscenza della vita condotta da parte di mio fratello con la sua moglie. Lei, quando mio fratello si è ammalato, non si è presa cura di lui. Quando lui è arrivato in Ospedale a Trento, l'abbiamo accompagnato io e l'altro mio fratello. Ci hanno richiesto dei recapiti telefonici delle persone di riferimento e noi abbiamo dato i nostri, visto che la moglie non
c'era. Poi la moglie, in un secondo momento, si è rifiutata di dare i suoi recapiti telefonici…”; che “La signora non è venuta quasi mai a trovarlo in Ospedale.
Quando mio fratello è stato spostato nel reparto di Neurologia Riabilitativa, la signora era già andata via”; che, difatti, la signora aveva loro “comunicato che voleva ripartire e tornare nel suo Paese” e che, in ogni caso, “non aveva intenzione di fare da “badante” a una persona in quello stato”; che, ancora, “La signora non si è offerta neanche di fare da amministratrice di sostegno, ho sempre fatto tutto io. Poi in ospedale hanno chiesto la nomina di un amministratore di sostegno, in quanto serviva per le questioni sanitarie e di tutte queste questioni me ne sono occupata io, dando la mia disponibilità”; che, per altro, “Dalla partenza della Signora, non abbiamo più avuto notizie né la stessa ha chiesto più informazioni sulle condizioni del marito”.
La superiore ricostruzione dei fatti è stata anche confermata da quanto dichiarato dal teste il quale ha appunto dichiarato che “……. Quando mio Testimone_1
fratello si è ammalato, la moglie si è occupata molto poco di mio fratello.
All'Ospedale siamo andati noi, soprattutto se n'è occupata mia sorella. La signora è venuta in ospedale una volta, che io sappia, dalle informazioni che ho,
Pag. 8 di 11 ma poi si è praticamente defilata, sia nei fatti che a parole, manifestando la sua non volontà di occuparsi del marito…..”, confermando, altresì, che “…… la signora è partita abbastanza improvvisamente. Noi avevamo intuito qualcosa, ma poi è partita improvvisamente. A me non ha detto nulla in ordine alla partenza, al massimo a mia sorella”.
Ed ancora, rileva in tal senso la stessa documentazione versata in atti e, in particolare, il contenuto del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, anche ai fini del compimento degli atti urgenti, nel quale è stato, in particolare, dato atto della condizione di irreperibilità della resistente.
Si ritiene, pertanto, che, dall'espletate prove orali, sia emersa non solo la prova della violazione, da parte della resistente, dei doveri di assistenza morale e materiale su quest'ultima gravanti nei confronti del marito, con conseguente totale stato di abbandono dello stesso, ma anche - con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto e, soprattutto, con riguardo alla stessa successione temporale degli avvenimenti, essendosi, appunto, la sottrazione ai propri doveri coniugali manifestata sin dal primo momento del riscontro della malattia del ricorrente e, dunque, del suo ricovero in ospedale - che la condotta di tale coniuge sia espressiva di un atteggiamento di mero rifiuto rispetto all'impegno solidaristico assunto con il matrimonio. Ciò con conseguente efficacia causale diretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale, non potendo, invece, la superiore condotta costituire, in ragione della stessa sequenza dei fatti e, dunque, delle tempistiche e delle modalità in cui la stessa è stata posta in essere, una mera presa d'atto di una non superabile e già maturata situazione di impossibilità della convivenza – per altro non sperimentata affatto dopo il verificarsi dell'evento di cui sopra - anche, se del caso, determinata dallo stesso stato irreversibile della malattia.
Pag. 9 di 11 Né, dalle prove orali espletate, sono emersi elementi denotanti una possibile crisi coniugale pregressa allo stato di malattia del ricorrente.
Del resto, non essendosi costituita nel presente giudizio, la stessa resistente non ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella evidenziata dal ricorrente, con conseguente mancata introduzione, nel presente giudizio, di elementi di segno contrario a quelli oggetto di prova del ricorrente.
Ne consegue, dunque, che la domanda di addebito, avanzata nei riguardi della resistente, va ritenuta meritevole di accoglimento.
In presenza, inoltre, di richiesta anche di scioglimento del matrimonio, il presente giudizio dovrà proseguire per la definizione di tale domanda, come da separata ordinanza emessa in pari data.
Si rimanda, infine, alla pronuncia di divorzio ogni regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1)pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
15 giugno 1960, e , C.F. nata il giorno 8 luglio Controparte_1
1972, i quali hanno contratto matrimonio in data 18 agosto 2007 a Cles, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 6, parte I, dell'anno
2007;
2)addebita la separazione alla resistente;
Controparte_1
Pag. 10 di 11 3)ordina che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
4)rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 09 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 629/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 629 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
(C.F. ), nato il [...] Parte_1 C.F._1
nel Comune di CLES (TN), ivi residente in [...], presso la Casa di riposo Santa Maria, come assistito, difeso e rappresentato dall'amministratore di sostegno Avv. Pietro Claudio Morelli (C.F. ), C.F._2
appartenente al Foro di Milano, con Studio in Milano, Viale Premuda 14, nominato ADS ex art. 404 c.c. e ss. con decreto del 10.07.2023, munito di autorizzazione con decreto 4.12.2023 a firma del Giudice Tutelare Dott. Claudia
Pedergnana
parte ricorrente contro
, C.F. , cittadina Controparte_1 C.F._3
italiana, nata il giorno 8 luglio 1972 in Rio Largo (BRASILE) e residente in
Trento, Passaggio B. Disertori 40
parte resistente contumace e nei confronti di
Pubblico Ministero
parte interveniente necessaria
OGGETTO: Separazione giudiziale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
-per parte ricorrente: “Ai sensi della norma di cui all'art. 151, comma 1 e 2 Cod. civ., dichiarare la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
il 15 giugno 1960 a Cles (TN) e , nata il giorno 8 Controparte_1
luglio 1972 in Rio Largo (BRASILE) addebitandone la colpa alla signora
; - ordinare al Comune di Cles di annotare Controparte_1
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio ATTO N.
6 - PARTE 1.
ANNO 2007 Comune di Cles (TN); CHIEDE INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice relatore affinché: fissi udienza di comparizione delle parti in data successiva allo scadere del termine di legge……”.
Pag. 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08 marzo 2024, il ricorrente Parte_1
(rappresentato dall'amministratore di sostegno Avv. Pietro Claudio Morelli) ha chiesto la separazione personale dalla moglie con la Controparte_1
quale ha contratto matrimonio nel comune di Cles, in data 18 agosto 2007, formulando, altresì, domanda di addebito a carico di quest'ultima.
Il predetto ricorrente ha, in particolare, rappresentato che, dall'unione con la resistente, non erano nati figli;
che, in data 8 settembre 2022, egli era stato ricoverato presso l'Ospedale di Trento - Presidio Ospedaliero Santa Chiara, reparto di anestesia e rianimazione, sezione terapia intensiva neurochirurgica, per
“emorragia cerebrale intraparenchimale nucleo capsulare sinistra trattata con intervento neurochirurgico emergente di craniotomia fronto-temporo-parietale sinistra ed evacuazione dell'ematoma”, come da documento 7; che, dal proprio ricovero, la moglie aveva manifestato l'intenzione di non occuparsi dello stesso, persino rifiutandosi di fornire alla struttura ospedaliera i suoi recapiti;
che, in particolare, la resistente si era sottratta ad ogni più elementare compito di cura e di assistenza morale e materiale dello stesso, tanto che i propri familiari (nella specie il proprio fratello e la propria sorella) avevano dovuto sostituirsi in tutto alla predetta, dal suo primo ricovero a seguito di accesso al P.S., al suo trasferimento presso il Reparto di Terapia intensiva dell'Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, al successivo suo spostamento presso il reparto di
Neurologia Riabilitativa del medesimo Ospedale, sino alla individuazione e sistemazione di esso presso l'attuale struttura RSA Casa di Riposo “Santa
Maria”, in Cles (TN), dove egli si trovava a far data dal 24.02.2023; che, già in sede di presentazione del ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno, era stato necessario indicare, nella immediatezza, la disponibilità della signora sorella del medesimo, quantomeno per affrontare le urgenti Controparte_2
questioni sanitarie, in assenza della moglie, resasi di fatto irreperibile;
che, per
Pag. 3 di 11 altro, in data 1° ottobre 2022, la signora era partita per il Brasile, CP_1
suo Paese di origine, e che, dalla sua partenza, non aveva più dato alcuna notizia di sé, né tantomeno aveva chiesto informazioni sulle condizioni del marito;
che, di contro, come anche rendicontato dalla prima ADS al Giudice Tutelare, dal conto POSTEPAY dell'amministrato, erano stati effettuati dei prelievi, in data successiva al di lui ricovero, che avevano imposto la necessità di presentare denunce di smarrimento delle relative carte;
che, prima dell'evento relativo alla di lui malattia, la convivenza con la resistente non aveva conosciuto alcuna crisi matrimoniale.
In ordine, poi, alla propria situazione economica, il ricorrente ha rappresentato che, prima della sua malattia, egli svolgeva attività di lavoro autonomo come agente di commercio;
che, a seguito della sua malattia, egli era stato riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che, ad oggi, era percettore di una pensione di importo netto mensile di €
1.397,96.
In ragione, dunque, dei fatti rappresentati, ha avanzato le richieste come sopra indicate, nonché ha domandato fissarsi udienza di prosecuzione del giudizio, dopo la pronuncia di separazione, al fine dell'emissione anche della sentenza di scioglimento del matrimonio.
La resistente non si è costituita nel presente giudizio e della stessa è stata, dunque, con ordinanza del 18.11.2024, dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con la prova orale ritenuta rilevante e, all'udienza del 3 aprile 2025, il presente procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
…………………………
Pag. 4 di 11 Orbene, preso atto, anzitutto, del decreto di data 04-12-2023, con il quale il
Giudice Tutelare ha – “previo riscontro della necessità di garantire all'amministrato la protezione e l'assistenza necessaria anche in materia familiare, allo scopo di garantire la tutela dei suoi diritti fondamentali e interessi patrimoniali” - autorizzato il già nominato amministratore di sostegno a presentare ricorso per la separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, si rileva che, alla stregua delle acquisite emergenze processuali, il Tribunale è dell'avviso che la proposta di domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di positivo apprezzamento. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale. Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerate le dichiarazioni rese all'udienza presidenziale da parte del ricorrente (ed, in particolare, per lui, da parte dell'amministratore di sostegno), l'impossibilità di esperire il tentativo di
Pag. 5 di 11 conciliazione, non essendo la resistente comparsa nella suddetta udienza, il tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio e la successiva mancata costituzione della resistente, comportamento processuale quest'ultimo denotante la di lei presunta volontà di non opporsi alla pronuncia di separazione richiesta dal ricorrente.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dal ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
Per quanto adesso concerne la domanda di addebito della separazione, necessita evidenziare che, ai fini della pronunzia dell'addebito, occorre l'accertamento sia della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio sia della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare non solo la violazione dei doveri matrimoniali, ma anche se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Nell'ipotesi specifica, poi, relativa al caso di specie, si dà atto che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso di ritenere che “In tema di separazione personale, il grave stato di infermità di uno dei coniugi, perdurante nel tempo e non reversibile, può costituire, per le modalità in cui si manifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti il nucleo familiare, specialmente se investa la sfera psichica della persona precludendo ogni possibilità di comunicazione o di intesa, un elemento di così grave alterazione dell'equilibrio coniugale, da determinare di per se stesso un'oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza: In siffatta ipotesi, ove l'altro coniuge non adempia ai doveri di assistenza morale e materiale, ai
Pag. 6 di 11 fini della eventuale pronuncia di addebito, la violazione di tale dovere non può essere riguardata di per se stessa, ma occorre invece accertare in concreto - con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto ed alla successione temporale degli avvenimenti - se la condotta del coniuge rifletta un atteggiamento di mero rifiuto dell'impegno solidaristico assunto con il matrimonio, con efficacia diretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale, o non costituisca piuttosto una presa d'atto di una non superabile e già maturata situazione di impossibilità della convivenza” (cfr: Sentenza della Corte di Cassazione civile n. 13021 del 20/12/1995). Anche più di recente, la Corte di Cassazione, ritornando sull'argomento inerente alla pronuncia di addebito in caso di violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ., ha riprecisato che “In tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”
(cfr: Sentenza della Corte di Cassazione civile n. 9877 del 28/04/2006).
Orbene, ciò posto, si ritiene che il ricorrente abbia fornito la prova, gravante a suo carico, avendo, in particolare, i testimoni, escussi all'udienza del 26 febbraio
2025, confermato le circostanze rappresentate da quest'ultimo e, segnatamente, il fatto che la resistente, dal momento in cui il ricorrente si è ammalato, ovvero già dal momento del suo ricovero in ospedale, non si è più occupata della cura dello stesso, manifestando apertamente di non volere adempiere ai propri obblighi nei confronti del medesimo, senza fornire, conseguentemente, neppure alcuna
Pag. 7 di 11 disponibilità ad essere nominata come amministratore di sostegno del medesimo o ad essere contattata dalla struttura ospedaliera in cui quest'ultimo si trovava ricoverato, sino ad abbandonare totalmente il di lei marito facendo, appunto, rientro nel proprio paese di origine e cessando ogni contatto con lo stesso ed i suoi familiari.
Tanto, in particolare, si desume da quanto dichiarato dal teste Controparte_2 la quale ha riferito che: “Sono a conoscenza della vita condotta da parte di mio fratello con la sua moglie. Lei, quando mio fratello si è ammalato, non si è presa cura di lui. Quando lui è arrivato in Ospedale a Trento, l'abbiamo accompagnato io e l'altro mio fratello. Ci hanno richiesto dei recapiti telefonici delle persone di riferimento e noi abbiamo dato i nostri, visto che la moglie non
c'era. Poi la moglie, in un secondo momento, si è rifiutata di dare i suoi recapiti telefonici…”; che “La signora non è venuta quasi mai a trovarlo in Ospedale.
Quando mio fratello è stato spostato nel reparto di Neurologia Riabilitativa, la signora era già andata via”; che, difatti, la signora aveva loro “comunicato che voleva ripartire e tornare nel suo Paese” e che, in ogni caso, “non aveva intenzione di fare da “badante” a una persona in quello stato”; che, ancora, “La signora non si è offerta neanche di fare da amministratrice di sostegno, ho sempre fatto tutto io. Poi in ospedale hanno chiesto la nomina di un amministratore di sostegno, in quanto serviva per le questioni sanitarie e di tutte queste questioni me ne sono occupata io, dando la mia disponibilità”; che, per altro, “Dalla partenza della Signora, non abbiamo più avuto notizie né la stessa ha chiesto più informazioni sulle condizioni del marito”.
La superiore ricostruzione dei fatti è stata anche confermata da quanto dichiarato dal teste il quale ha appunto dichiarato che “……. Quando mio Testimone_1
fratello si è ammalato, la moglie si è occupata molto poco di mio fratello.
All'Ospedale siamo andati noi, soprattutto se n'è occupata mia sorella. La signora è venuta in ospedale una volta, che io sappia, dalle informazioni che ho,
Pag. 8 di 11 ma poi si è praticamente defilata, sia nei fatti che a parole, manifestando la sua non volontà di occuparsi del marito…..”, confermando, altresì, che “…… la signora è partita abbastanza improvvisamente. Noi avevamo intuito qualcosa, ma poi è partita improvvisamente. A me non ha detto nulla in ordine alla partenza, al massimo a mia sorella”.
Ed ancora, rileva in tal senso la stessa documentazione versata in atti e, in particolare, il contenuto del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, anche ai fini del compimento degli atti urgenti, nel quale è stato, in particolare, dato atto della condizione di irreperibilità della resistente.
Si ritiene, pertanto, che, dall'espletate prove orali, sia emersa non solo la prova della violazione, da parte della resistente, dei doveri di assistenza morale e materiale su quest'ultima gravanti nei confronti del marito, con conseguente totale stato di abbandono dello stesso, ma anche - con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto e, soprattutto, con riguardo alla stessa successione temporale degli avvenimenti, essendosi, appunto, la sottrazione ai propri doveri coniugali manifestata sin dal primo momento del riscontro della malattia del ricorrente e, dunque, del suo ricovero in ospedale - che la condotta di tale coniuge sia espressiva di un atteggiamento di mero rifiuto rispetto all'impegno solidaristico assunto con il matrimonio. Ciò con conseguente efficacia causale diretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale, non potendo, invece, la superiore condotta costituire, in ragione della stessa sequenza dei fatti e, dunque, delle tempistiche e delle modalità in cui la stessa è stata posta in essere, una mera presa d'atto di una non superabile e già maturata situazione di impossibilità della convivenza – per altro non sperimentata affatto dopo il verificarsi dell'evento di cui sopra - anche, se del caso, determinata dallo stesso stato irreversibile della malattia.
Pag. 9 di 11 Né, dalle prove orali espletate, sono emersi elementi denotanti una possibile crisi coniugale pregressa allo stato di malattia del ricorrente.
Del resto, non essendosi costituita nel presente giudizio, la stessa resistente non ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella evidenziata dal ricorrente, con conseguente mancata introduzione, nel presente giudizio, di elementi di segno contrario a quelli oggetto di prova del ricorrente.
Ne consegue, dunque, che la domanda di addebito, avanzata nei riguardi della resistente, va ritenuta meritevole di accoglimento.
In presenza, inoltre, di richiesta anche di scioglimento del matrimonio, il presente giudizio dovrà proseguire per la definizione di tale domanda, come da separata ordinanza emessa in pari data.
Si rimanda, infine, alla pronuncia di divorzio ogni regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1)pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
15 giugno 1960, e , C.F. nata il giorno 8 luglio Controparte_1
1972, i quali hanno contratto matrimonio in data 18 agosto 2007 a Cles, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 6, parte I, dell'anno
2007;
2)addebita la separazione alla resistente;
Controparte_1
Pag. 10 di 11 3)ordina che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
4)rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 09 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
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