Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024, iscritta al n. 3206 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
nato a [...] il 1° dicembre 1954, c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via I. Garbini n. 59, presso lo studio dell'Avv. Virna Faccenda che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 24 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 9 gennaio 1982 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Eboli (SA), parte II, serie A, n. 5).
Al riguardo hanno premesso che: dalla loro unione sono nati i figli , ad Persona_1
Eboli (SA) il 22 maggio 1984, a Polla (SA) il 17 luglio 1989, e Persona_2
, ad Eboli (SA) il 1° dicembre 1995; è economicamente Parte_3 Per_2
autosufficiente, mentre e non hanno ancora raggiunto la loro Per_1 Pt_3
indipendenza economica;
sono separati per effetto del decreto di omologa n.
314/2014 emesso dal Tribunale di La Spezia in data 24 marzo 2014; la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) Le premesse fanno parte integrante dell'accordo;
2) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza;
3) il sig corrisponderà alla sig.r l'importo mensile di € Parte_1 Parte_2
200,00 quale assegno di divorzio tramite versamento sul conto corrente intestato alla sig.r da effettuarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
Parte_2
4) il sig corrisponderà alla sig.r l'importo mensile di € Parte_1 Parte_2
200,00 quale contributo per il mantenimento del figlio non autosufficient ed Per_1
€ 200,00 quale contributo per il mantenimento della figlia non autosufficient Pt_3
tramite versamento sul conto corrente intestato alla sig.r da effettuarsi Parte_2
entro il giorno 20 di ogni mese;
5) le parti dichiarano di aver definito e regolarizzato, anche in via di transazione, ogni altro rapporto economico e, pertanto, si rilasciano reciproca quietanza libera-
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toria;
6) spese legali compensate;
7) con ordine al competente ufficiale dello stato civile competente di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di responsabilità”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Eboli
(SA) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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