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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/10/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa avente n. 5273/2022 R.G.A.C., promossa : dal sig. (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gallarate (VA) alla Via CP_1 C.F._1
Ronchetti n. 2, presso lo studio dell'avv. Agnese Murdolo (C.F.: ), del Foro di Busto C.F._2
Arsizio, che lo rappresenta e difende, giusto mandato reso su foglio separato, reso di seguito all' “Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”;
- OPPONENTE -
C o n t r o la sig.ra (C.F.: , elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Parte_1 C.F._3
Pugliese, n. 22, presso lo studio dell'avv. Rita Cellini (C.F.: )352F) (che ha sostituito C.F._4
l'originario difensore, avv. Sergio Callipari), dal quale è altresì rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce alla “Memoria di costituzione in sostituzione del precedente avvocato”, del 10.03.2025;
- OPPOSTA -
Avente ad oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, entrambe le parti contendenti hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni, come da verbale del 21.10.2025, domandando che la causa venisse assunta in decisione con rinuncia dei termini ordinari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, che i verbali di causa e successive note, predisposti da entrambe le parti processuali. Con atto di citazione del 21.12.2022, ritualmente e tempestivamente notificato, il sig. CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 897/2022 del 29.09.2022, R.G. 2883/2022, con il quale gli era stato richiesto il pagamento immediato della complessiva somma di € 8.933,00, oltre spese della procedura, per il mancato integrale versamento sia degli assegni di mantenimento in favore del figlio Per_1
che per la omessa corresponsione della quota del 50% delle spese straordinarie anticipate sempre in
[...] favore di quest'ultimo, pari ad € 833,00 (determinate dagli elementi documentali prodotti), per come statuito dalla sentenza di divorzio intercorsa tra i di lui genitori.
A fondamento dell'avanzata opposizione, adduceva, in primis, tutta una serie di circostanze che afferivano alla figura del di lui figlio e della possibilità di fargli visita (tant'è che era stato costretto a sporgere denuncia querela che conduceva all'instaurazione del procedimento n. 45/2022 a carico della sig.ra , conclusosi Pt_1 con “il rinvio a giudizio della stessa, che dovrà rispondere del reato di cui all'art. 388 comma 2 c.p., per aver eluso gli obblighi nascenti dalla sentenza di divorzio, che riconosceva al padre il diritto di visita”.
In secundis, parte attrice si doleva di tutta una serie di decisioni prese dalla sua ex moglie e coinvolgenti il loro figlio, soprattutto in ordine scolastico, senza confrontarsi con lo stesso deducente.
In più si lagnava del fatto che l'opposta “gestisse in modo esclusivo i sussidi erogati dall'PS in favore del figlio disabile che, fino al diciottesimo anno di età aveva percepito l'indennità di frequenza per l'inserimento scolastico e le cure riabilitative, ammontante a circa € 286,00 al mese per dodici mesi, provvedendo, altresì, la stessa opposta, non solo a negoziare “in via esclusiva l'assegno di invalidità civile di , di circa € Per_1
287,00 al mese” ma anche a percepire il bonus per i figli disabili erogato dall'PS, di circa 150,00 mensili”.
Analoghe censure venivano, poi elevate in riferimento :
- all'assegno unico universale per i figli a carico, il cui sussidio sarebbe dovuto essere percepito “da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno (laddove, invece, la ne tratteneva l'intero importo, “pur non Pt_1 essendo affidataria in via esclusiva”);
- alla circostanza che “non corrispondeva al vero che l'opponente per cinque anni avesse versato € 200,00 anziché € 300,00, a titolo di mantenimento del figlio”, visto che “solo qualche volta l'opponente, stretto da difficoltà economiche, aveva versato € 200,00, ma sempre con il consenso della madre (per come potevasi rilevare dal messaggio whatsapp del 26 gennaio 2020, presente in atti);
- alle spese straordinarie reclamate ex adverso, che a dire dell'epigrafato opponente non erano dovute per le ragioni meglio specificate nello stesso atto introduttivo del giudizio.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il concludeva come di seguito : CP_1
“In via principale : Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, revocare e dichiarare privo di ogni effetto di legge il decreto ingiuntivo opposto…..
Per i motivi gravi che si desumono dalla presente narrativa, poiché è in corso il procedimento penale per accertare il reato di falso a carico della sig.ra , destituire e sospendere l'effetto immediatamente Pt_1 esecutivo del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 642 c.p.c.. In subordine, nel caso in cui il Giudice vorrà dichiarare l'esecutività del decreto e confermare l'ingiunzione a carico dell'opponente voglia codesto Tribunale compensare i crediti vantati dal sig. a fronte dei CP_1 sussidi erogati dallo Stato e dall'PS (e percepito dalla sola ), per spese scolastiche, sanitarie ed altro Pt_1 in proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie con i crediti vantati dalla sig.ra . Pt_1
……Con vittoria di spese e oneri di legge”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la evocata parte ingiungente, la quale, nel respingere ogni avversa considerazione, instava per il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al pagamento delle ulteriori spese di lite.
Secondo la prospettazione data dalla , infatti, tutte le argomentazioni di controparte si dimostravano Pt_1 infondate poiché, non solo rivolte a questioni del tutto inconferenti con la instaurata opposizione e che avrebbero dovuto rinvenire la loro sede naturale nell'ambito di un procedimento di modificazione delle condizioni di divorzio, per come prescritte in atti, ma perché trattavasi, all'evidenza, di doglianze
“manifestamente generiche, inconsistenti ed irrilevanti”.
Ed infatti :
- in “relazione all'assegno di mantenimento, parte opponente, senza provare alcunchè nel predisposto atto introduttivo, sosteneva la non veridicità” degli addebiti mossi nei suoi confronti”;
- mentre in “relazione al procedimento penale ed alle erogazioni PS”, trattavasi di questioni che “non avevano alcuna attinenza con l'odierno procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, fondato su sentenza, in quanto non giustificavano il comportamento del ..”. Pt_2
Aggiungeva, inoltre, a maggiore giustificazione di quanto affermato in proposito che ogni censura mossa in ordine alle “erogazioni PS in favore del figlio e gestite dalla sig.ra , quale unico soggetto Per_1 Pt_1 che si occupava delle esigenze del proprio figlio, dato la totale assenza del padre,….. era già stata oggetto di specifica disamina nel procedimento per la modifica dei provvedimenti in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del relativo reclamo, avviati da parte opponente…sia innanzi al Tribunale che alla Corte di
Appello, che si erano conclusi nel rigetto di ogni pretesa del , in entrambi i casi. CP_1
In particolare, il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, con Decreto del 21.06 .2022 dichiarava che il ricorso ( del non poteva trovare accoglimento ed in relazione alle richieste riguardanti l'PS CP_1 affermava che : “….Ciò posto, gli elementi offerti dal ricorrente non giustificano la revoca del contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, né sussistono i Per_1 presupposti per la divisione al 50% delle provvidenze economiche connesse alla condizione di handicap di quest'ultimo……”; ed ancora : “….Quanto, invece, alla suddivisione delle eventuali indennità corrisposte dall'PS, occorre rilevare come, alla condizione di handicap grave documentate in atti, non siano automaticamente connesse contributi di natura economica bensì tutta una serie di altri diritti ed agevolazioni. In ogni caso, pur essendo possibile che la resistente possa aver richiesto, nell'interesse del figlio, quale aiuto finalizzato all'inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità, la c.d. indennità di frequenza ex lege 289/1990, tuttavia la sua erogazione risulterebbe oramai terminata essendo temporalmente limitata al raggiungimento della maggiore età….”.
Stesso dicasi, poi, con riferimento alla pronuncia adottata dalla Corte di Appello di Catanzaro, in composizione collegiale, adita sempre dal al fine di ottenere la revoca e/o la modifica di quanto statuito dal CP_1
Tribunale, in prima seduta.
Ebbene, anche la Corte, soffermandosi, tra le altre cose, sulla questione della richiesta delle erogazioni PS
“ha argomentato che nell'atto di reclamo i sig. ha : “relegato l'esame della motivazione del Tribunale CP_1 al solo dubbio circa la genuinità della documentazione medica, ha additato a sospetto la figura della madre pronta a strumentalizzare la malattia del figlio facendolo credere gravemente ammalato per lucrare sussidi
PS….”.
“Al contrario, la Corte di Appello ha riconosciuto alla parte opposta un ruolo fondamentale nella crescita e nel miglioramento del proprio figlio, sottolineando che è attiva la procedura assistenziale presso PS per il riconoscimento dello stato di invalidità utile per consentire ad un soggetto fragile di ottenere le provvidenze di cui ha diritto, stabilendo, dunque, che ogni eventuale sussidio PS è erogato in favore esclusivamente del giovane e non è percepito dalla parte opposta, precisando inoltre come anche in questo caso parte Per_1 opponente non ricorda che con la maggiore età del figlio viene meno la disciplina sull'affidamento”. Per_1
Né a differenti conclusioni, evidenzia sempre l'odierna evocata convenuta, può giungersi in ordine alle “istanze rivolte all'PS di cui al doc. 7 dell'atto di citazione in opposizione”, che non possono ritenersi idonee a sostenere la fondatezza dell'asserita, richiesta compensazione di cui in premessa, così come, del pari, del tutto inconferenti si dimostrano le avverse deduzioni “in relazione alle spese straordinarie”, laddove “parte opponente disconosce il costante ed unanime orientamento della Suprema Corte…secondo cui non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. nn. 16175/2015; 28462/2021
e da ultimo Cass. n. 6799/2022 secondo cui : “Non è configurabile a carico del coniuge affidatario e collocatario dei figli, anche nelle ipotesi di decisioni di maggiore interesse per la prole, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine all'effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, ove non adempiuto, possa determinare la perdita del diritto al rimborso, atteso che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non ha sostenuto le spese, il giudice è comunque tenuto a verificare la rispondenza dell'esigenza che ha determinato l'esborso all'interesse del minore, nonché all'utilità e sostenibilità della spesa…” (cfr. Cass. n. 4182/2016)”.
Alla luce di tali considerazioni, la ha concluso, dunque, come in epigrafe. Pt_1
La causa, istruita esclusivamente a mezzo della documentazione per come ritualmente prodotta, in allegazione, dalle parti contendenti (avendo il Tribunale, in diversa composizione fisica rigettato le altre istanze istruttorie, oltre che la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per come allo stesso attribuita ab origine), all'udienza del 21.10.2025 è stata trattenuta dallo scrivente, in decisione, senza termini, per come concordemente richiesto dalle stesse parti processuali.
La promossa opposizione si dimostra infondata e quindi non può essere ritenuta idonea a condurre alla revoca, neppure in minima parte, dell'impugnato provvedimento monitorio.
La ricostruzione dei fatti, attraverso anche conferenti richiami giurisprudenziali, per come nel dettaglio operata dalla odierna parte ingiungente, e volutamente ritrascritta in premessa per motivi di celerità motivazionale, consente di superare tutte le censure poste, dalla parte opponente, con l'avanzata atto di opposizione.
Non possono, infatti, che richiamarsi tutti i passaggi sopra descritti, per come contenuti nella predisposta comparsa di costituzione, che finiscono col lasciar trasparire non solo la inconsistenza delle doglianze che avrebbero dovuto, eventualmente, trovare sede in altro procedimento (cfr. tutto ciò che afferisce all'avvenuto raggiungimento della maggiore età del figlio e la sua legittimazione a ricevere l'assegno di Per_1 mantenimento, che esula dall'ambito di scrutinio dell'odierno giudizio), ma anche la infondatezza di tutte quelle deduzioni mosse attorno ai sussidi ed alle erogazioni connesse allo specifico handicap di cui è affetto
, che, per come più volte evidenziato sia dal Tribunale, in sede di richiesta di modifica delle Per_1 condizioni di divorzio, che in fase di reclamo, dinanzi alla Corte, adita poi in fase di reclamo, non sono riuscite a ricevere alcun favorevole apprezzamento (cfr. Decreto del Tribunale, in seduta collegiale, del 21.06.2022 e
Decreto della Corte di Appello di Catanzaro del 2.12.2022, che, per quel che ci interessa, ha stigmatizzato l'operato dell'odierno opponente sottolineando come il , nell'atto di reclamo, ha : “relegato l'esame CP_1 della motivazione del Tribunale al solo dubbio circa la genuinità della documentazione medica, additando a sospetto la figura della madre pronta a strumentalizzare la malattia del figlio facendolo credere gravemente ammalato per lucrare sussidi PS”, laddove, per converso, la Corte ha riconosciuto alla stessa “un ruolo fondamentale nella crescita e miglioramento del proprio figlio, sottolineando che è attiva la procedura assistenziale presso l'PS per il riconoscimento dello stato di invalidità utile per consentire ad un soggetto fragile di ottenere le provvidenze di cui ha diritto, stabilendo, dunque, che ogni eventuale sussidio PS è erogato in favore esclusivamente del giovane e non è percepito dalla parte Per_1 opposta……”.
Aggiungasi, infine, che alle medesime conclusioni di assoluta e totale infondatezza e pretestuosità, può giungersi in riferimento alle conclusive censure, questa volta rivolte avverso la richiesta di controparte di ottenere il rimborso delle spese straordinarie che, secondo quanto articolato dalla stessa parte opponente, non sarebbero dovute in quanto non previamente concordate tra le parti.
Orbene, anche su tale profilo, a parte la esiguità delle stesse, non può non riscontrarsi, soprattutto alla luce del grave handicap di cui è affetto il figlio e delle risultanze documentali all'uopo prodotte, come trattasi Per_1 di spese non solo di carattere routinarie (o integrative del mantenimento che sono esborsi che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto da avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell'assegno forfettizzato di mantenimento, quali ad es. le spese di istruzione, come tasse, libri di testo, gite scolastiche e spese mediche), per le quali non occorre il previo assenso dell'altro genitore, ma anche di spese straordinarie in senso stretto che sono state, invece, sostenute nell'esclusivo interesse di quest'ultimo e per migliorare, quale specifico trattamento terapeutico, il suo grave deficit, sicché la loro concertazione, data anche, lo si ribadisce, la concreta esiguità che li connota, non può essere reputata,
a priori ed a prescindere dalle specifiche concrete circostanze che le hanno caratterizzate, elemento necessario ed imprescindibile per la loro ripetitività.
Non si dimentichi, infatti, a tal riguardo, per come già illustrato in precedenza, che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto a provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le abbia effettuate, il Giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese stesse all'interesse del figlio mediante la valutazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sua sostenibilità rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. ex multis Cass. 6799/2022 e 28462/2021).
Né, avverso tali raggiunte conclusioni, può costituire elemento ostativo la citata circostanza, ad opera di parte opponente, dell'esistenza, in materia, di apposito protocollo intercorso tra il Tribunale di Catanzaro ed il Coa di Catanzaro, visto che trattasi di disposizioni non espressamente richiamate nel titolo giudiziale che ne ha costituito l'originaria fonte e quindi di valenza non vincolante (cfr. Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, tra gli odierni contendenti).
Ne deriva, pertanto, anche alla luce del superamento, avvenuto medio tempore, di ogni originaria ex adverso prospettata condotta illecita in capo alla , che è risultata, invero, esente da ogni addebito, a seguito della Pt_1 pronunciata archiviazione presente in atti, la condivisione finale della riconosciuta infondatezza dei motivi di opposizione, “non avendo il debitore assolto all'onere probatorio circa la concretezza dei motivi opposti né avendo fornito valida giustificazione alla sottrazione dell'adempimento impostogli”.
Ciò che non può non condurre al rigetto della promossa opposizione e conseguenziale conferma, in toto, del provvedimento monitorio oggetto di impugnativa.
Il regime delle spese segue il criterio della soccombenza e, tenendo conto della circostanza che parte convenuta, vittoriosa, risulta essere stata ammessa al gratuito patrocinio, trova ristoro come da dispositivo, in favore dell'Erario, facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta correlazione con tutte le fasi in cui si è articolato l'odierno procedimento civile (che per come chiarito di recente dalla Suprema Corte, comprende anche gli onorari per la fase istruttoria e/o di trattazione pur in assenza di vere e proprie attività probatorie : cfr. Ordinanza n. 25711 del 19.09.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa dal sig. e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto CP_1 ingiuntivo oggetto di lite;
- condanna lo stesso opponente alla refusione delle spese di lite in favore della controparte e per essa, dell'Erario, che si liquidano in complessivi € 2.250,00, già dimidiate ex art. 130 Dpr 115/ 2002, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro, il 27.10.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa avente n. 5273/2022 R.G.A.C., promossa : dal sig. (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gallarate (VA) alla Via CP_1 C.F._1
Ronchetti n. 2, presso lo studio dell'avv. Agnese Murdolo (C.F.: ), del Foro di Busto C.F._2
Arsizio, che lo rappresenta e difende, giusto mandato reso su foglio separato, reso di seguito all' “Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”;
- OPPONENTE -
C o n t r o la sig.ra (C.F.: , elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Parte_1 C.F._3
Pugliese, n. 22, presso lo studio dell'avv. Rita Cellini (C.F.: )352F) (che ha sostituito C.F._4
l'originario difensore, avv. Sergio Callipari), dal quale è altresì rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce alla “Memoria di costituzione in sostituzione del precedente avvocato”, del 10.03.2025;
- OPPOSTA -
Avente ad oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, entrambe le parti contendenti hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni, come da verbale del 21.10.2025, domandando che la causa venisse assunta in decisione con rinuncia dei termini ordinari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, che i verbali di causa e successive note, predisposti da entrambe le parti processuali. Con atto di citazione del 21.12.2022, ritualmente e tempestivamente notificato, il sig. CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 897/2022 del 29.09.2022, R.G. 2883/2022, con il quale gli era stato richiesto il pagamento immediato della complessiva somma di € 8.933,00, oltre spese della procedura, per il mancato integrale versamento sia degli assegni di mantenimento in favore del figlio Per_1
che per la omessa corresponsione della quota del 50% delle spese straordinarie anticipate sempre in
[...] favore di quest'ultimo, pari ad € 833,00 (determinate dagli elementi documentali prodotti), per come statuito dalla sentenza di divorzio intercorsa tra i di lui genitori.
A fondamento dell'avanzata opposizione, adduceva, in primis, tutta una serie di circostanze che afferivano alla figura del di lui figlio e della possibilità di fargli visita (tant'è che era stato costretto a sporgere denuncia querela che conduceva all'instaurazione del procedimento n. 45/2022 a carico della sig.ra , conclusosi Pt_1 con “il rinvio a giudizio della stessa, che dovrà rispondere del reato di cui all'art. 388 comma 2 c.p., per aver eluso gli obblighi nascenti dalla sentenza di divorzio, che riconosceva al padre il diritto di visita”.
In secundis, parte attrice si doleva di tutta una serie di decisioni prese dalla sua ex moglie e coinvolgenti il loro figlio, soprattutto in ordine scolastico, senza confrontarsi con lo stesso deducente.
In più si lagnava del fatto che l'opposta “gestisse in modo esclusivo i sussidi erogati dall'PS in favore del figlio disabile che, fino al diciottesimo anno di età aveva percepito l'indennità di frequenza per l'inserimento scolastico e le cure riabilitative, ammontante a circa € 286,00 al mese per dodici mesi, provvedendo, altresì, la stessa opposta, non solo a negoziare “in via esclusiva l'assegno di invalidità civile di , di circa € Per_1
287,00 al mese” ma anche a percepire il bonus per i figli disabili erogato dall'PS, di circa 150,00 mensili”.
Analoghe censure venivano, poi elevate in riferimento :
- all'assegno unico universale per i figli a carico, il cui sussidio sarebbe dovuto essere percepito “da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno (laddove, invece, la ne tratteneva l'intero importo, “pur non Pt_1 essendo affidataria in via esclusiva”);
- alla circostanza che “non corrispondeva al vero che l'opponente per cinque anni avesse versato € 200,00 anziché € 300,00, a titolo di mantenimento del figlio”, visto che “solo qualche volta l'opponente, stretto da difficoltà economiche, aveva versato € 200,00, ma sempre con il consenso della madre (per come potevasi rilevare dal messaggio whatsapp del 26 gennaio 2020, presente in atti);
- alle spese straordinarie reclamate ex adverso, che a dire dell'epigrafato opponente non erano dovute per le ragioni meglio specificate nello stesso atto introduttivo del giudizio.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il concludeva come di seguito : CP_1
“In via principale : Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, revocare e dichiarare privo di ogni effetto di legge il decreto ingiuntivo opposto…..
Per i motivi gravi che si desumono dalla presente narrativa, poiché è in corso il procedimento penale per accertare il reato di falso a carico della sig.ra , destituire e sospendere l'effetto immediatamente Pt_1 esecutivo del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 642 c.p.c.. In subordine, nel caso in cui il Giudice vorrà dichiarare l'esecutività del decreto e confermare l'ingiunzione a carico dell'opponente voglia codesto Tribunale compensare i crediti vantati dal sig. a fronte dei CP_1 sussidi erogati dallo Stato e dall'PS (e percepito dalla sola ), per spese scolastiche, sanitarie ed altro Pt_1 in proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie con i crediti vantati dalla sig.ra . Pt_1
……Con vittoria di spese e oneri di legge”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la evocata parte ingiungente, la quale, nel respingere ogni avversa considerazione, instava per il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al pagamento delle ulteriori spese di lite.
Secondo la prospettazione data dalla , infatti, tutte le argomentazioni di controparte si dimostravano Pt_1 infondate poiché, non solo rivolte a questioni del tutto inconferenti con la instaurata opposizione e che avrebbero dovuto rinvenire la loro sede naturale nell'ambito di un procedimento di modificazione delle condizioni di divorzio, per come prescritte in atti, ma perché trattavasi, all'evidenza, di doglianze
“manifestamente generiche, inconsistenti ed irrilevanti”.
Ed infatti :
- in “relazione all'assegno di mantenimento, parte opponente, senza provare alcunchè nel predisposto atto introduttivo, sosteneva la non veridicità” degli addebiti mossi nei suoi confronti”;
- mentre in “relazione al procedimento penale ed alle erogazioni PS”, trattavasi di questioni che “non avevano alcuna attinenza con l'odierno procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, fondato su sentenza, in quanto non giustificavano il comportamento del ..”. Pt_2
Aggiungeva, inoltre, a maggiore giustificazione di quanto affermato in proposito che ogni censura mossa in ordine alle “erogazioni PS in favore del figlio e gestite dalla sig.ra , quale unico soggetto Per_1 Pt_1 che si occupava delle esigenze del proprio figlio, dato la totale assenza del padre,….. era già stata oggetto di specifica disamina nel procedimento per la modifica dei provvedimenti in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del relativo reclamo, avviati da parte opponente…sia innanzi al Tribunale che alla Corte di
Appello, che si erano conclusi nel rigetto di ogni pretesa del , in entrambi i casi. CP_1
In particolare, il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, con Decreto del 21.06 .2022 dichiarava che il ricorso ( del non poteva trovare accoglimento ed in relazione alle richieste riguardanti l'PS CP_1 affermava che : “….Ciò posto, gli elementi offerti dal ricorrente non giustificano la revoca del contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, né sussistono i Per_1 presupposti per la divisione al 50% delle provvidenze economiche connesse alla condizione di handicap di quest'ultimo……”; ed ancora : “….Quanto, invece, alla suddivisione delle eventuali indennità corrisposte dall'PS, occorre rilevare come, alla condizione di handicap grave documentate in atti, non siano automaticamente connesse contributi di natura economica bensì tutta una serie di altri diritti ed agevolazioni. In ogni caso, pur essendo possibile che la resistente possa aver richiesto, nell'interesse del figlio, quale aiuto finalizzato all'inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità, la c.d. indennità di frequenza ex lege 289/1990, tuttavia la sua erogazione risulterebbe oramai terminata essendo temporalmente limitata al raggiungimento della maggiore età….”.
Stesso dicasi, poi, con riferimento alla pronuncia adottata dalla Corte di Appello di Catanzaro, in composizione collegiale, adita sempre dal al fine di ottenere la revoca e/o la modifica di quanto statuito dal CP_1
Tribunale, in prima seduta.
Ebbene, anche la Corte, soffermandosi, tra le altre cose, sulla questione della richiesta delle erogazioni PS
“ha argomentato che nell'atto di reclamo i sig. ha : “relegato l'esame della motivazione del Tribunale CP_1 al solo dubbio circa la genuinità della documentazione medica, ha additato a sospetto la figura della madre pronta a strumentalizzare la malattia del figlio facendolo credere gravemente ammalato per lucrare sussidi
PS….”.
“Al contrario, la Corte di Appello ha riconosciuto alla parte opposta un ruolo fondamentale nella crescita e nel miglioramento del proprio figlio, sottolineando che è attiva la procedura assistenziale presso PS per il riconoscimento dello stato di invalidità utile per consentire ad un soggetto fragile di ottenere le provvidenze di cui ha diritto, stabilendo, dunque, che ogni eventuale sussidio PS è erogato in favore esclusivamente del giovane e non è percepito dalla parte opposta, precisando inoltre come anche in questo caso parte Per_1 opponente non ricorda che con la maggiore età del figlio viene meno la disciplina sull'affidamento”. Per_1
Né a differenti conclusioni, evidenzia sempre l'odierna evocata convenuta, può giungersi in ordine alle “istanze rivolte all'PS di cui al doc. 7 dell'atto di citazione in opposizione”, che non possono ritenersi idonee a sostenere la fondatezza dell'asserita, richiesta compensazione di cui in premessa, così come, del pari, del tutto inconferenti si dimostrano le avverse deduzioni “in relazione alle spese straordinarie”, laddove “parte opponente disconosce il costante ed unanime orientamento della Suprema Corte…secondo cui non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. nn. 16175/2015; 28462/2021
e da ultimo Cass. n. 6799/2022 secondo cui : “Non è configurabile a carico del coniuge affidatario e collocatario dei figli, anche nelle ipotesi di decisioni di maggiore interesse per la prole, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine all'effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, ove non adempiuto, possa determinare la perdita del diritto al rimborso, atteso che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non ha sostenuto le spese, il giudice è comunque tenuto a verificare la rispondenza dell'esigenza che ha determinato l'esborso all'interesse del minore, nonché all'utilità e sostenibilità della spesa…” (cfr. Cass. n. 4182/2016)”.
Alla luce di tali considerazioni, la ha concluso, dunque, come in epigrafe. Pt_1
La causa, istruita esclusivamente a mezzo della documentazione per come ritualmente prodotta, in allegazione, dalle parti contendenti (avendo il Tribunale, in diversa composizione fisica rigettato le altre istanze istruttorie, oltre che la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per come allo stesso attribuita ab origine), all'udienza del 21.10.2025 è stata trattenuta dallo scrivente, in decisione, senza termini, per come concordemente richiesto dalle stesse parti processuali.
La promossa opposizione si dimostra infondata e quindi non può essere ritenuta idonea a condurre alla revoca, neppure in minima parte, dell'impugnato provvedimento monitorio.
La ricostruzione dei fatti, attraverso anche conferenti richiami giurisprudenziali, per come nel dettaglio operata dalla odierna parte ingiungente, e volutamente ritrascritta in premessa per motivi di celerità motivazionale, consente di superare tutte le censure poste, dalla parte opponente, con l'avanzata atto di opposizione.
Non possono, infatti, che richiamarsi tutti i passaggi sopra descritti, per come contenuti nella predisposta comparsa di costituzione, che finiscono col lasciar trasparire non solo la inconsistenza delle doglianze che avrebbero dovuto, eventualmente, trovare sede in altro procedimento (cfr. tutto ciò che afferisce all'avvenuto raggiungimento della maggiore età del figlio e la sua legittimazione a ricevere l'assegno di Per_1 mantenimento, che esula dall'ambito di scrutinio dell'odierno giudizio), ma anche la infondatezza di tutte quelle deduzioni mosse attorno ai sussidi ed alle erogazioni connesse allo specifico handicap di cui è affetto
, che, per come più volte evidenziato sia dal Tribunale, in sede di richiesta di modifica delle Per_1 condizioni di divorzio, che in fase di reclamo, dinanzi alla Corte, adita poi in fase di reclamo, non sono riuscite a ricevere alcun favorevole apprezzamento (cfr. Decreto del Tribunale, in seduta collegiale, del 21.06.2022 e
Decreto della Corte di Appello di Catanzaro del 2.12.2022, che, per quel che ci interessa, ha stigmatizzato l'operato dell'odierno opponente sottolineando come il , nell'atto di reclamo, ha : “relegato l'esame CP_1 della motivazione del Tribunale al solo dubbio circa la genuinità della documentazione medica, additando a sospetto la figura della madre pronta a strumentalizzare la malattia del figlio facendolo credere gravemente ammalato per lucrare sussidi PS”, laddove, per converso, la Corte ha riconosciuto alla stessa “un ruolo fondamentale nella crescita e miglioramento del proprio figlio, sottolineando che è attiva la procedura assistenziale presso l'PS per il riconoscimento dello stato di invalidità utile per consentire ad un soggetto fragile di ottenere le provvidenze di cui ha diritto, stabilendo, dunque, che ogni eventuale sussidio PS è erogato in favore esclusivamente del giovane e non è percepito dalla parte Per_1 opposta……”.
Aggiungasi, infine, che alle medesime conclusioni di assoluta e totale infondatezza e pretestuosità, può giungersi in riferimento alle conclusive censure, questa volta rivolte avverso la richiesta di controparte di ottenere il rimborso delle spese straordinarie che, secondo quanto articolato dalla stessa parte opponente, non sarebbero dovute in quanto non previamente concordate tra le parti.
Orbene, anche su tale profilo, a parte la esiguità delle stesse, non può non riscontrarsi, soprattutto alla luce del grave handicap di cui è affetto il figlio e delle risultanze documentali all'uopo prodotte, come trattasi Per_1 di spese non solo di carattere routinarie (o integrative del mantenimento che sono esborsi che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto da avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell'assegno forfettizzato di mantenimento, quali ad es. le spese di istruzione, come tasse, libri di testo, gite scolastiche e spese mediche), per le quali non occorre il previo assenso dell'altro genitore, ma anche di spese straordinarie in senso stretto che sono state, invece, sostenute nell'esclusivo interesse di quest'ultimo e per migliorare, quale specifico trattamento terapeutico, il suo grave deficit, sicché la loro concertazione, data anche, lo si ribadisce, la concreta esiguità che li connota, non può essere reputata,
a priori ed a prescindere dalle specifiche concrete circostanze che le hanno caratterizzate, elemento necessario ed imprescindibile per la loro ripetitività.
Non si dimentichi, infatti, a tal riguardo, per come già illustrato in precedenza, che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto a provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le abbia effettuate, il Giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese stesse all'interesse del figlio mediante la valutazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sua sostenibilità rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. ex multis Cass. 6799/2022 e 28462/2021).
Né, avverso tali raggiunte conclusioni, può costituire elemento ostativo la citata circostanza, ad opera di parte opponente, dell'esistenza, in materia, di apposito protocollo intercorso tra il Tribunale di Catanzaro ed il Coa di Catanzaro, visto che trattasi di disposizioni non espressamente richiamate nel titolo giudiziale che ne ha costituito l'originaria fonte e quindi di valenza non vincolante (cfr. Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, tra gli odierni contendenti).
Ne deriva, pertanto, anche alla luce del superamento, avvenuto medio tempore, di ogni originaria ex adverso prospettata condotta illecita in capo alla , che è risultata, invero, esente da ogni addebito, a seguito della Pt_1 pronunciata archiviazione presente in atti, la condivisione finale della riconosciuta infondatezza dei motivi di opposizione, “non avendo il debitore assolto all'onere probatorio circa la concretezza dei motivi opposti né avendo fornito valida giustificazione alla sottrazione dell'adempimento impostogli”.
Ciò che non può non condurre al rigetto della promossa opposizione e conseguenziale conferma, in toto, del provvedimento monitorio oggetto di impugnativa.
Il regime delle spese segue il criterio della soccombenza e, tenendo conto della circostanza che parte convenuta, vittoriosa, risulta essere stata ammessa al gratuito patrocinio, trova ristoro come da dispositivo, in favore dell'Erario, facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta correlazione con tutte le fasi in cui si è articolato l'odierno procedimento civile (che per come chiarito di recente dalla Suprema Corte, comprende anche gli onorari per la fase istruttoria e/o di trattazione pur in assenza di vere e proprie attività probatorie : cfr. Ordinanza n. 25711 del 19.09.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa dal sig. e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto CP_1 ingiuntivo oggetto di lite;
- condanna lo stesso opponente alla refusione delle spese di lite in favore della controparte e per essa, dell'Erario, che si liquidano in complessivi € 2.250,00, già dimidiate ex art. 130 Dpr 115/ 2002, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro, il 27.10.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)