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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 746/2022 R.G promossa da
(cf: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1
mandato allegato all'atto di appello, dall'avv. Giorgio Spatola, presso il cui studio in
Siracusa è elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio;
appellante contro
(cf: ), in persona del sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, per mandato conferito con separato atto allegato alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Antonino Barbiera, componente dell'avvocatura dell'ente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
appellato
All'udienza collegiale del 24.1.2025, tenuta con le forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9.3.2009, - titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale - conveniva innanzi al Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, il Comune di esponendo: i) di avere partecipato nel 2001 ad una gara CP_1
di appalto bandita dall'ente convenuto per l'esecuzione di un pubblico impianto di illuminazione, conclusasi con l'aggiudicazione in favore di altra offerente;
ii) di aver impugnato l'aggiudicazione dinanzi al , il quale, con sentenza n. CP_2
712/2004, aveva annullato l'aggiudicazione, accertando che la gara si sarebbe dovuta concludere con l'aggiudicazione alla ditta ricorrente;
iii) che il indi CP_1
affidava alla ditta attrice i lavori con determinazione del 10.5.2005, stipulava il relativo contratto il 30.6.2005, consegnava i lavori il 2.9.2005; iv) che, in conseguenza del notevole lasso di tempo (oltre quattro anni) trascorso, a causa dell'erronea aggiudicazione dell'appalto da parte della PA, tra la redazione del progetto esecutivo
(dicembre 2000, come rielaborato il 21.2.2001) e l'effettiva esecuzione del contratto,
si era verificato un aumento delle singole voci di costo dei lavori superiori al 10% dei prezzi ivi indicati, ragion per cui, sia prima che dopo la stipula del contratto di appalto, esso attore aveva infruttuosamente formulato numerose riserve dirette ad ottenere, anche a titolo di risarcimento danni, l'adeguamento del corrispettivo dell'appalto, per il maggior importo di euro 26.860,68.
Tanto premesso, l'attore chiedeva: a) ritenere e dichiarare dovuta la revisione e l'adeguamento del prezzo di cui al contratto di appalto del 30.6.2005 per sopravvenuta onerosità della prestazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 133, comma quattro, del d.lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 1664 c.c., ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento dei danni ex articolo 2043 c.c.; b) in conseguenza, condannare il al pagamento della somma di euro 26.860,68 oltre interessi. CP_1
Nella resistenza del convenuto, il giudice adito, con sentenza n. 267/2012, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di revisione dei prezzi, siccome riservata, ai sensi dell'art. 244 del nuovo codice dei contratti pubblici, alla cognizione del giudice amministrativo.
2 Tale pronunzia era riformata da questa Corte d'appello che, con sentenza n.318/16, dichiarava la giurisdizione del GO sulla domanda proposta, la quale - prescindendo dalla qualificazione data dall'attore e diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice - in realtà non concerneva la revisione dei prezzi, bensì il risarcimento del danno, in tesi, arrecato dal consistito nelle somme rinvenienti CP_1
dall'aumento del costo dei materiali e delle opere, successivamente (e a causa) dell'illegittima aggiudicazione dell'appalto ad altra impresa;
dall'atto di citazione si poteva evincere chiaramente - assumeva il giudice di seconde cure - che parte attrice avesse prospettato la responsabilità della PA “per non avere quest'ultima adempiuto correttamente agli obblighi derivanti dall'espletamento della gara d'appalto … ciò - sempre secondo la prospettazione della parte attrice - nella fase di esecuzione del contratto, che avrebbe dovuto già ritenersi concluso inter partes nel 2001”.
Con atto notificato l'11.5.2016, l'attore riassumeva innanzi al Tribunale di Siracusa il giudizio, insistendo in domanda.
Ripristinatosi il contraddittorio, il tribunale, con sentenza n. 504/2022 del
25.3.2022, rigettava ogni domanda.
Evidenziava il giudice, a sostegno della decisione, come la ditta attrice, con la sottoscrizione del contratto di appalto del 30.6.2005, avesse accettato «senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto alle condizioni di cui al presente contratto» (così l'art.1), tra le quali spiccava quella di cui al successivo art. 3, in base al quale «Il prezzo netto dell'appalto è stabilito in complessivi 88.009,84 euro pari all'importo risultante dall'offerta praticata in sede di gara». In forza dell'inequivoco contenuto del contratto e della sua efficacia vincolante, doveva quindi ritenersi che l'accettazione “senza riserva alcuna” delle condizioni contrattuali da parte del avesse determinato il superamento delle riserve precedentemente espresse Pt_1
con nota del 13.6.2005, e l'irrilevanza di quelle successive, dovendosi leggere nello stesso senso il contenuto del verbale di consegna dei lavori redatto in data 2.9.2005, in seno al quale il non aveva sollevato alcuna riserva circa l'entità economica Pt_1
dei lavori, così come contrattualmente stabilita dalle parti.
3 Evidenziava, inoltre, il primo giudice che il richiamo operato da parte attrice alla disciplina speciale di cui all'art. 133 d.lgs. n.163/2006 - rectius: art. 26 comma 4 bis l. 109/1994 ratione temporis vigente - e a quella generale di cui all'art. 1664 cod. civ. era inconferente, per un duplice ordine di ragioni: a) perchè nella domanda proposta, così come riqualificata - con statuizione ormai coperta dal giudicato - dalla sentenza n. 318/2016 della corte di appello, il suddetto richiamo fungeva esclusivamente da parametro di quantificazione del risarcimento chiesto;
b) in ogni caso, perchè la pretesa non riguardava l'ipotesi di sopravvenienze eccezionali o imprevedibili, bensì di variazioni dei prezzi già intercorse in epoca antecedente alla stipula del contratto.
Avverso la sentenza proponeva appello il , con atto di citazione notificato Pt_1
il 21.5.2022, cui ha resistito il . CP_1
Posta in decisione, allo scadere dei termini per le conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con unico motivo di gravame, l'appellante assume la carente e contraddittoria motivazione della sentenza, frutto di parziale analisi dei documenti.
Lamenta che il giudice di prime cure ha valutato il contratto di appalto come se fosse una libera contrattazione tra privati, mentre esso è invece vincolato al bando di gara e al relativo progetto esecutivo, con l'elenco dei prezzi unitari.
L'errore di fondo in cui è incorso il giudice - assume - è quello di aver attribuito un significato diverso all'art. 1 del contratto di appalto, che si riferisce all'accettazione dell'appalto, interpretandolo in maniera “abnorme” con quanto concordato all'art. 3 del contratto stesso, e di non aver sottoposto al vaglio dell'iter argomentativo del decisum l'intero contratto, ed in particolare l'art. 16, ove veniva specificato che “Le parti concordano che qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera dovesse variare in misura non inferiore al
10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento seguirà i termini e la procedura prevista dall'art. 31 bis della legge 109/94 applicando le modalità di cui alle disposizioni indicati al titolo X del D.P.R. 21/12/1999 n. 554”.
4 Deduce che, in applicazione dell'art. 31 bis della l. n. 109/1994, abrogata dall'art. 256 del d.lgs. n.163/2006, così come concordato all'art. 16 del contratto di appalto, a seguito della richiesta di adeguamento dei prezzi dell'appaltatore, il R.U.P., promuovendo la costituzione di un'apposita commissione ed acquisendo il parere dal direttore dei lavori, doveva formulare una proposta motivata di accordo bonario, che non è stata mai effettuata, nonostante le ripetute richieste. In mancanza di proposta da parte del R.U.P., l'appaltatore, ai sensi della stessa norma, poteva deferire la controversia ad arbitri.
Doveva quindi ristabilirsi l'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni, ciò a causa della variazione in aumento dei prezzi e del costo dei lavori nel frattempo intervenuta nel 2005, anno in cui è stato eseguito il contratto di appalto, rispetto all'anno 2001, anno in cui è stato redatto il progetto esecutivo dell'appalto, che prevedeva il costo dei lavori, ed era stata espletata la gara di appalto.
Inoltre, il non ha mai eccepito quanto erroneamente evidenziato CP_1
dal giudice di prime cure a fondamento della sua decisione, e cioè che con la sottoscrizione del contratto di appalto, e in applicazione dell'art. 1 dello stesso contratto, l'impresa appaltatrice avrebbe rinunciato alle somme richieste.
Essendo, in forza della sentenza n. 318/2016 della Corte di appello di Catania, incontrovertibile l'an circa il risarcimento dei danni dovuti da parte del CP_1
, occorreva soltanto verificare il quantum richiesto.
[...]
2.) Le ragioni di impugnazione, sopra riassunte, non meritano accoglimento.
La dedotta carenza e contraddittorietà della motivazione, in realtà, appare ascrivibile alla mancata comprensione dell'effettiva ratio decidendi, che non risulta investita da specifici e pertinenti motivi di appello.
Osserva il collegio che la sentenza di questa Corte n. 318/2016, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 353, comma 1, c.p.c., è sentenza su questione processuale di rito e non sul diritto oggetto del processo, la cui tutela giurisdizionale rimane astrattamente impregiudicata, non contenendo alcun concreto accertamento circa l'effettiva esistenza del diritto azionato.
5 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto in gravame, giammai detta pronuncia ha reso incontrovertibile l'an circa il risarcimento dei danni, avendo, invece, autorità di giudicato unicamente sulla questione di giurisdizione e sulla - presupposta - qualificazione della domanda attorea, siccome diretta, non già alla revisione dei prezzi
(soggetta alla giurisdizione amministrativa), bensì al risarcimento del danno, in tesi, arrecato dall'appaltante, a causa dell'iniziale, illegittima, aggiudicazione dell'appalto ad altra impresa e consistito nelle somme derivanti dall'aumento del costo dei materiali e delle opere verificatosi tra tale aggiudicazione, poi annullata, e la consegna dei lavori alla ditta odierna appellante.
Ciò ha correttamente rappresentato la sentenza qui impugnata, con l'evidenziare che la disciplina speciale della revisione dei prezzi, prevista dall'art. 26 l. 109/1994, ratione temporis vigente, non può trovare diretta applicazione, a fronte della domanda così come riqualificata dalla sentenza n. 318/16 di questa Corte.
Ma il giudice di prime cure ha escluso l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della disciplina della revisione dei prezzi dettata dall'art. 26 l. 109/1994, per un'ulteriore ragione - del pari trascurata dall'appellante - consistente nel rilievo che la norma in questione consente l'adeguamento dei prezzi (per la parte eccedente la percentuale del
10 %) nelle sole ipotesi di sopravvenienze eccezionali o imprevedibili verificatesi nel corso dei lavori, mentre nel caso di specie si fa questione di variazioni di prezzi già intercorse in epoca antecedente alla stipula del contratto.
A fronte di tale circostanziata motivazione del primo giudice, del tutto inconferente risulta, pertanto, la doglianza di parte appellante concernente la mancata applicazione, da parte dell'ente, della procedura prevista dall'art. 31 bis della legge n.109/1994.
Frutto del medesimo vizio logico-giuridico appare, poi, anche l'altra ragione di impugnazione, concernente l'asserita erronea interpretazione del contratto di appalto da parte del giudice, posto che l'art. 16 di detto contratto - che, secondo l'assunto dell'appellante, giustificherebbe l'accoglimento della domanda - riguarda, appunto,
l'istituto della revisione dei prezzi, come sopra delineato, concernente aumenti successivi alla stipula del contratto e soggetto alla giurisdizione del GA.
6 Da ultimo, occorre rilevare come sia rimasta priva di adeguata censura l'altra fondamentale ragione di rigetto della domanda, consistita nella espressa accettazione, senza riserve, del prezzo dell'appalto, da parte della ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto di appalto (art. 1: “L'amministrazione appaltante … concede in appalto all'impresa … che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto alle condizioni di cui al presente contratto”; art. 3 “Il prezzo netto dell'appalto è stabilito in complessivi 88.009,84 euro pari all'importo risultante dall'offerta praticata in sede di gara”) e nell'accettazione della consegna dei lavori, col verbale del 2.9.2005, senza riserve circa l'entità del corrispettivo pattuito.
Circostanza, questa, rilevante, ove si consideri che, secondo consolidato indirizzo di legittimità, sono soggette all'onere di tempestiva riserva, nel primo documento contabile successivo all'insorgenza del fatto, a pena di decadenza (cfr. art. 31 del d.m.
n. 145 del 2000: “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici”, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) tutte le istanze suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (Cass. n. 27451/2022, Cass.
n. 11641/2020).
E poiché, come esattamente rilevato dal primo giudice, la pretesa risarcitoria per cui è domanda ha riguardato la contestazione del corrispettivo originario dell'appalto, per effetto di variazioni di prezzo già verificatesi in epoca antecedente alla stipula del contratto, ben note all'appaltatore (siccome già rappresentate con nota del 13.6.2005), era onere dell'appaltatore medesimo rappresentare la riserva al più tardi nel verbale di consegna dei lavori. Di qui la conclusione del tribunale, secondo cui, avendo l'attore stipulato il contratto ed accettato la consegna dei lavori senza alcuna riserva in merito al corrispettivo pattuito, la pretesa espressa con nota del 13.6.2005 si deve ritenere abbandonata, senza che sia consentito riproporla.
Ed anche tale punto motivazionale della appellata decisione è rimasto privo di specifica censura, come invece occorreva, coerentemente con il canone stabilito dall'art. 342 c.p.c.
7 In conclusione, il gravame va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, di seguito liquidate come in dispositivo, alla stregua dei parametri medi dettati dalle tabelle allegate al DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda proposta e all'attività difensiva espletata (esclusa, quindi, la fase istruttoria o di trattazione).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'ente appellato delle spese del presente grado, che liquida in €.3.966,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 746/2022 R.G promossa da
(cf: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1
mandato allegato all'atto di appello, dall'avv. Giorgio Spatola, presso il cui studio in
Siracusa è elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio;
appellante contro
(cf: ), in persona del sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, per mandato conferito con separato atto allegato alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Antonino Barbiera, componente dell'avvocatura dell'ente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
appellato
All'udienza collegiale del 24.1.2025, tenuta con le forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9.3.2009, - titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale - conveniva innanzi al Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, il Comune di esponendo: i) di avere partecipato nel 2001 ad una gara CP_1
di appalto bandita dall'ente convenuto per l'esecuzione di un pubblico impianto di illuminazione, conclusasi con l'aggiudicazione in favore di altra offerente;
ii) di aver impugnato l'aggiudicazione dinanzi al , il quale, con sentenza n. CP_2
712/2004, aveva annullato l'aggiudicazione, accertando che la gara si sarebbe dovuta concludere con l'aggiudicazione alla ditta ricorrente;
iii) che il indi CP_1
affidava alla ditta attrice i lavori con determinazione del 10.5.2005, stipulava il relativo contratto il 30.6.2005, consegnava i lavori il 2.9.2005; iv) che, in conseguenza del notevole lasso di tempo (oltre quattro anni) trascorso, a causa dell'erronea aggiudicazione dell'appalto da parte della PA, tra la redazione del progetto esecutivo
(dicembre 2000, come rielaborato il 21.2.2001) e l'effettiva esecuzione del contratto,
si era verificato un aumento delle singole voci di costo dei lavori superiori al 10% dei prezzi ivi indicati, ragion per cui, sia prima che dopo la stipula del contratto di appalto, esso attore aveva infruttuosamente formulato numerose riserve dirette ad ottenere, anche a titolo di risarcimento danni, l'adeguamento del corrispettivo dell'appalto, per il maggior importo di euro 26.860,68.
Tanto premesso, l'attore chiedeva: a) ritenere e dichiarare dovuta la revisione e l'adeguamento del prezzo di cui al contratto di appalto del 30.6.2005 per sopravvenuta onerosità della prestazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 133, comma quattro, del d.lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 1664 c.c., ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento dei danni ex articolo 2043 c.c.; b) in conseguenza, condannare il al pagamento della somma di euro 26.860,68 oltre interessi. CP_1
Nella resistenza del convenuto, il giudice adito, con sentenza n. 267/2012, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di revisione dei prezzi, siccome riservata, ai sensi dell'art. 244 del nuovo codice dei contratti pubblici, alla cognizione del giudice amministrativo.
2 Tale pronunzia era riformata da questa Corte d'appello che, con sentenza n.318/16, dichiarava la giurisdizione del GO sulla domanda proposta, la quale - prescindendo dalla qualificazione data dall'attore e diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice - in realtà non concerneva la revisione dei prezzi, bensì il risarcimento del danno, in tesi, arrecato dal consistito nelle somme rinvenienti CP_1
dall'aumento del costo dei materiali e delle opere, successivamente (e a causa) dell'illegittima aggiudicazione dell'appalto ad altra impresa;
dall'atto di citazione si poteva evincere chiaramente - assumeva il giudice di seconde cure - che parte attrice avesse prospettato la responsabilità della PA “per non avere quest'ultima adempiuto correttamente agli obblighi derivanti dall'espletamento della gara d'appalto … ciò - sempre secondo la prospettazione della parte attrice - nella fase di esecuzione del contratto, che avrebbe dovuto già ritenersi concluso inter partes nel 2001”.
Con atto notificato l'11.5.2016, l'attore riassumeva innanzi al Tribunale di Siracusa il giudizio, insistendo in domanda.
Ripristinatosi il contraddittorio, il tribunale, con sentenza n. 504/2022 del
25.3.2022, rigettava ogni domanda.
Evidenziava il giudice, a sostegno della decisione, come la ditta attrice, con la sottoscrizione del contratto di appalto del 30.6.2005, avesse accettato «senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto alle condizioni di cui al presente contratto» (così l'art.1), tra le quali spiccava quella di cui al successivo art. 3, in base al quale «Il prezzo netto dell'appalto è stabilito in complessivi 88.009,84 euro pari all'importo risultante dall'offerta praticata in sede di gara». In forza dell'inequivoco contenuto del contratto e della sua efficacia vincolante, doveva quindi ritenersi che l'accettazione “senza riserva alcuna” delle condizioni contrattuali da parte del avesse determinato il superamento delle riserve precedentemente espresse Pt_1
con nota del 13.6.2005, e l'irrilevanza di quelle successive, dovendosi leggere nello stesso senso il contenuto del verbale di consegna dei lavori redatto in data 2.9.2005, in seno al quale il non aveva sollevato alcuna riserva circa l'entità economica Pt_1
dei lavori, così come contrattualmente stabilita dalle parti.
3 Evidenziava, inoltre, il primo giudice che il richiamo operato da parte attrice alla disciplina speciale di cui all'art. 133 d.lgs. n.163/2006 - rectius: art. 26 comma 4 bis l. 109/1994 ratione temporis vigente - e a quella generale di cui all'art. 1664 cod. civ. era inconferente, per un duplice ordine di ragioni: a) perchè nella domanda proposta, così come riqualificata - con statuizione ormai coperta dal giudicato - dalla sentenza n. 318/2016 della corte di appello, il suddetto richiamo fungeva esclusivamente da parametro di quantificazione del risarcimento chiesto;
b) in ogni caso, perchè la pretesa non riguardava l'ipotesi di sopravvenienze eccezionali o imprevedibili, bensì di variazioni dei prezzi già intercorse in epoca antecedente alla stipula del contratto.
Avverso la sentenza proponeva appello il , con atto di citazione notificato Pt_1
il 21.5.2022, cui ha resistito il . CP_1
Posta in decisione, allo scadere dei termini per le conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con unico motivo di gravame, l'appellante assume la carente e contraddittoria motivazione della sentenza, frutto di parziale analisi dei documenti.
Lamenta che il giudice di prime cure ha valutato il contratto di appalto come se fosse una libera contrattazione tra privati, mentre esso è invece vincolato al bando di gara e al relativo progetto esecutivo, con l'elenco dei prezzi unitari.
L'errore di fondo in cui è incorso il giudice - assume - è quello di aver attribuito un significato diverso all'art. 1 del contratto di appalto, che si riferisce all'accettazione dell'appalto, interpretandolo in maniera “abnorme” con quanto concordato all'art. 3 del contratto stesso, e di non aver sottoposto al vaglio dell'iter argomentativo del decisum l'intero contratto, ed in particolare l'art. 16, ove veniva specificato che “Le parti concordano che qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera dovesse variare in misura non inferiore al
10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento seguirà i termini e la procedura prevista dall'art. 31 bis della legge 109/94 applicando le modalità di cui alle disposizioni indicati al titolo X del D.P.R. 21/12/1999 n. 554”.
4 Deduce che, in applicazione dell'art. 31 bis della l. n. 109/1994, abrogata dall'art. 256 del d.lgs. n.163/2006, così come concordato all'art. 16 del contratto di appalto, a seguito della richiesta di adeguamento dei prezzi dell'appaltatore, il R.U.P., promuovendo la costituzione di un'apposita commissione ed acquisendo il parere dal direttore dei lavori, doveva formulare una proposta motivata di accordo bonario, che non è stata mai effettuata, nonostante le ripetute richieste. In mancanza di proposta da parte del R.U.P., l'appaltatore, ai sensi della stessa norma, poteva deferire la controversia ad arbitri.
Doveva quindi ristabilirsi l'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni, ciò a causa della variazione in aumento dei prezzi e del costo dei lavori nel frattempo intervenuta nel 2005, anno in cui è stato eseguito il contratto di appalto, rispetto all'anno 2001, anno in cui è stato redatto il progetto esecutivo dell'appalto, che prevedeva il costo dei lavori, ed era stata espletata la gara di appalto.
Inoltre, il non ha mai eccepito quanto erroneamente evidenziato CP_1
dal giudice di prime cure a fondamento della sua decisione, e cioè che con la sottoscrizione del contratto di appalto, e in applicazione dell'art. 1 dello stesso contratto, l'impresa appaltatrice avrebbe rinunciato alle somme richieste.
Essendo, in forza della sentenza n. 318/2016 della Corte di appello di Catania, incontrovertibile l'an circa il risarcimento dei danni dovuti da parte del CP_1
, occorreva soltanto verificare il quantum richiesto.
[...]
2.) Le ragioni di impugnazione, sopra riassunte, non meritano accoglimento.
La dedotta carenza e contraddittorietà della motivazione, in realtà, appare ascrivibile alla mancata comprensione dell'effettiva ratio decidendi, che non risulta investita da specifici e pertinenti motivi di appello.
Osserva il collegio che la sentenza di questa Corte n. 318/2016, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 353, comma 1, c.p.c., è sentenza su questione processuale di rito e non sul diritto oggetto del processo, la cui tutela giurisdizionale rimane astrattamente impregiudicata, non contenendo alcun concreto accertamento circa l'effettiva esistenza del diritto azionato.
5 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto in gravame, giammai detta pronuncia ha reso incontrovertibile l'an circa il risarcimento dei danni, avendo, invece, autorità di giudicato unicamente sulla questione di giurisdizione e sulla - presupposta - qualificazione della domanda attorea, siccome diretta, non già alla revisione dei prezzi
(soggetta alla giurisdizione amministrativa), bensì al risarcimento del danno, in tesi, arrecato dall'appaltante, a causa dell'iniziale, illegittima, aggiudicazione dell'appalto ad altra impresa e consistito nelle somme derivanti dall'aumento del costo dei materiali e delle opere verificatosi tra tale aggiudicazione, poi annullata, e la consegna dei lavori alla ditta odierna appellante.
Ciò ha correttamente rappresentato la sentenza qui impugnata, con l'evidenziare che la disciplina speciale della revisione dei prezzi, prevista dall'art. 26 l. 109/1994, ratione temporis vigente, non può trovare diretta applicazione, a fronte della domanda così come riqualificata dalla sentenza n. 318/16 di questa Corte.
Ma il giudice di prime cure ha escluso l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della disciplina della revisione dei prezzi dettata dall'art. 26 l. 109/1994, per un'ulteriore ragione - del pari trascurata dall'appellante - consistente nel rilievo che la norma in questione consente l'adeguamento dei prezzi (per la parte eccedente la percentuale del
10 %) nelle sole ipotesi di sopravvenienze eccezionali o imprevedibili verificatesi nel corso dei lavori, mentre nel caso di specie si fa questione di variazioni di prezzi già intercorse in epoca antecedente alla stipula del contratto.
A fronte di tale circostanziata motivazione del primo giudice, del tutto inconferente risulta, pertanto, la doglianza di parte appellante concernente la mancata applicazione, da parte dell'ente, della procedura prevista dall'art. 31 bis della legge n.109/1994.
Frutto del medesimo vizio logico-giuridico appare, poi, anche l'altra ragione di impugnazione, concernente l'asserita erronea interpretazione del contratto di appalto da parte del giudice, posto che l'art. 16 di detto contratto - che, secondo l'assunto dell'appellante, giustificherebbe l'accoglimento della domanda - riguarda, appunto,
l'istituto della revisione dei prezzi, come sopra delineato, concernente aumenti successivi alla stipula del contratto e soggetto alla giurisdizione del GA.
6 Da ultimo, occorre rilevare come sia rimasta priva di adeguata censura l'altra fondamentale ragione di rigetto della domanda, consistita nella espressa accettazione, senza riserve, del prezzo dell'appalto, da parte della ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto di appalto (art. 1: “L'amministrazione appaltante … concede in appalto all'impresa … che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto alle condizioni di cui al presente contratto”; art. 3 “Il prezzo netto dell'appalto è stabilito in complessivi 88.009,84 euro pari all'importo risultante dall'offerta praticata in sede di gara”) e nell'accettazione della consegna dei lavori, col verbale del 2.9.2005, senza riserve circa l'entità del corrispettivo pattuito.
Circostanza, questa, rilevante, ove si consideri che, secondo consolidato indirizzo di legittimità, sono soggette all'onere di tempestiva riserva, nel primo documento contabile successivo all'insorgenza del fatto, a pena di decadenza (cfr. art. 31 del d.m.
n. 145 del 2000: “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici”, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) tutte le istanze suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (Cass. n. 27451/2022, Cass.
n. 11641/2020).
E poiché, come esattamente rilevato dal primo giudice, la pretesa risarcitoria per cui è domanda ha riguardato la contestazione del corrispettivo originario dell'appalto, per effetto di variazioni di prezzo già verificatesi in epoca antecedente alla stipula del contratto, ben note all'appaltatore (siccome già rappresentate con nota del 13.6.2005), era onere dell'appaltatore medesimo rappresentare la riserva al più tardi nel verbale di consegna dei lavori. Di qui la conclusione del tribunale, secondo cui, avendo l'attore stipulato il contratto ed accettato la consegna dei lavori senza alcuna riserva in merito al corrispettivo pattuito, la pretesa espressa con nota del 13.6.2005 si deve ritenere abbandonata, senza che sia consentito riproporla.
Ed anche tale punto motivazionale della appellata decisione è rimasto privo di specifica censura, come invece occorreva, coerentemente con il canone stabilito dall'art. 342 c.p.c.
7 In conclusione, il gravame va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, di seguito liquidate come in dispositivo, alla stregua dei parametri medi dettati dalle tabelle allegate al DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda proposta e all'attività difensiva espletata (esclusa, quindi, la fase istruttoria o di trattazione).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'ente appellato delle spese del presente grado, che liquida in €.3.966,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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