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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4156/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta - Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 18 dicembre 2024 da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliati in Sassari alla Via Stintino n° 2 presso e nello studio C.F._2 dell'Avv. Francesca Bortone (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta delega C.F._3
in calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 18 dicembre 2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi condurranno vite separate, con l'obbligo del reciproco rispetto, pur mantenendo la coabitazione, che cesserà allorquando il troverà un'idonea sistemazione abitativa. Pt_2
2) La casa coniugale viene sin d'ora assegnata alla e la minore figlia vi manterrà la Pt_1 Per_1
residenza privilegiata quando il si trasferirà altrove. Pt_2
pagina 1 di 3 2) La minore figlia è affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento Per_1
condiviso. Il padre potrà vederla e tenerla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo avviso e nel rispetto degli impegni della minore. I genitori concorderanno i periodi di permanenza di con Per_1
l'uno e con l'altro durante le vacanze scolastiche estive ed invernali e per le festività civili e religiose dell'anno, seguendo il criterio dell'alternanza.
4) Il perdurante la coabitazione, continuerà a farsi integralmente carico di tutte le spese Pt_2
relative alle utenze e, in misura del 50%, di quelle inerenti la figlia minore;
la continuerà a Pt_1
sostenere le spese per il vitto e per la gestione ordinaria della casa e, in misura del 50%, quelle inerenti la figlia minore. Quando lascerà la casa coniugale, il contribuirà al mantenimento di Pt_2
versando alla la somma di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente su base Per_1 Pt_1
ISTAT e parteciperà al 50% delle spese straordinarie secondo le Linee guida CNF.
I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Tutto ciò premesso, e , come sopra difesi e rappresentati, Parte_1 Parte_2
FANNO RICORSO alla S.V. Ill.ma affinché voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza omologhi la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al presente Parte_3 ricorso”.
All'udienza del 25 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, con la precisazione che “l'assegno unico per la minore figlia (euro 230,00) viene integralmente percepito dalla sig.ra ”. Pt_1
Il giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Sassari, in Parte_1 Parte_2
data 8 settembre 2007, (regolarmente trascritto al n° 127, Parte 1, anno 2007), in regime di separazione dei beni dalla cui unione è nata a [...] il [...] la figlia minore . Per_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un pagina 2 di 3 mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e (C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14.09.1962 entrambi residenti a[...], che hanno contratto matrimonio civile in
Sassari in data 8 settembre 2007 (Comune di Sassari - Atto n° 127, Parte 1, anno 2007), alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta - Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 18 dicembre 2024 da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliati in Sassari alla Via Stintino n° 2 presso e nello studio C.F._2 dell'Avv. Francesca Bortone (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta delega C.F._3
in calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 18 dicembre 2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi condurranno vite separate, con l'obbligo del reciproco rispetto, pur mantenendo la coabitazione, che cesserà allorquando il troverà un'idonea sistemazione abitativa. Pt_2
2) La casa coniugale viene sin d'ora assegnata alla e la minore figlia vi manterrà la Pt_1 Per_1
residenza privilegiata quando il si trasferirà altrove. Pt_2
pagina 1 di 3 2) La minore figlia è affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento Per_1
condiviso. Il padre potrà vederla e tenerla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo avviso e nel rispetto degli impegni della minore. I genitori concorderanno i periodi di permanenza di con Per_1
l'uno e con l'altro durante le vacanze scolastiche estive ed invernali e per le festività civili e religiose dell'anno, seguendo il criterio dell'alternanza.
4) Il perdurante la coabitazione, continuerà a farsi integralmente carico di tutte le spese Pt_2
relative alle utenze e, in misura del 50%, di quelle inerenti la figlia minore;
la continuerà a Pt_1
sostenere le spese per il vitto e per la gestione ordinaria della casa e, in misura del 50%, quelle inerenti la figlia minore. Quando lascerà la casa coniugale, il contribuirà al mantenimento di Pt_2
versando alla la somma di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente su base Per_1 Pt_1
ISTAT e parteciperà al 50% delle spese straordinarie secondo le Linee guida CNF.
I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Tutto ciò premesso, e , come sopra difesi e rappresentati, Parte_1 Parte_2
FANNO RICORSO alla S.V. Ill.ma affinché voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza omologhi la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al presente Parte_3 ricorso”.
All'udienza del 25 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, con la precisazione che “l'assegno unico per la minore figlia (euro 230,00) viene integralmente percepito dalla sig.ra ”. Pt_1
Il giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Sassari, in Parte_1 Parte_2
data 8 settembre 2007, (regolarmente trascritto al n° 127, Parte 1, anno 2007), in regime di separazione dei beni dalla cui unione è nata a [...] il [...] la figlia minore . Per_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un pagina 2 di 3 mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e (C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14.09.1962 entrambi residenti a[...], che hanno contratto matrimonio civile in
Sassari in data 8 settembre 2007 (Comune di Sassari - Atto n° 127, Parte 1, anno 2007), alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3