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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/09/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 80/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1ì 80/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(c.f. ) con sede in Milano, Via Poma Parte_1 P.IVA_1
n.7, in persona dell'Amministratore Unico SI. , difesa e rappresentata Parte_2 dall'Avv. Lorenzo Benvenuti, presso il cui studio sito in Desio, via XXIV Maggio n.1 elegge domicilio, giusta procura in atti;
ATTORE CONTRO
, (C.F. , Controparte_1 C.F._1 con sede in Concorezzo (MB), Via Libertà n. 99, rappresentata e difesa, come da procura alle liti depositata telematicamente, dall'Avvocato Davide G. Paiano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via L. Manara n. 15, giusta procura in atti CONVENUTO
OGGETTO del giudizio: Contratto di mandato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 13.05.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis Nel merito
• Accertato l'inadempimento contrattuale, condannare di Controparte_1 _1
, in persona del titolare , al risarcimento in favore di
[...] Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 9
del danno complessivamente quantificato in euro 81.699,66 Parte_1
(ottantunomilaseicentonovantanove/66), per i motivi di cui alla narrativa;
in via istruttoria
• ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1. “Vero che all'inizio del mese di aprile 2019 nel corso di una telefonata tra la SI.ra
per conto e la SI.ra per conto di Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
allora ME S.r.l., la SI.ra riferiva a Parte_1 Controparte_2 dell'esistenza di un precedente Pt_3 penale a carico dell'Amministratrice Unica della società SI.ra ”; Parte_4
2. “Vero che nel corso di tale conversazione telefonica la SI.ra Parte_3 chiedeva alla SI.ra di ottenere un “certificato penale” da Controparte_2 allegare alla domanda da presentare all'Inail”;
3. “Vero che successivamente a tale richiesta ME S.r.l. a mezzo della SI.ra
[...]
trasmetteva a la copia del certificato penale dei carichi CP_2 Controparte_1 pendenti intestato alla SI.ra (doc.6)”; Pt_4
4. “Vero che successivamente nel corso di una telefonata la SI.ra Parte_3 chiedeva alla SI.ra di inviare anche il certificato del casellario Controparte_2 giudiziale intestato alla SI.ra ”; Parte_4
5. “Vero che in data 31/05/2019 ME S.r.l., a mezzo della SI.ra Controparte_2
, trasmetteva a copia del certificato del casellario giudiziale
[...] Controparte_1 intestato alla SI.ra , da cui non risultavano precedenti (doc.7)”; Parte_4
6. “Vero che nel corso di una telefonata avvenuta il 31 maggio 2019 tra la SI.ra
e la SI.ra , la SI.ra confermava alla SI.ra Parte_3 Controparte_2 Pt_3
che la documentazione pervenuta fosse sufficiente ad escludere la rilevanza del CP_2 precedente penale della SI.ra in quanto nel certificato del casellario Pt_4 giudiziale non veniva indicato, e che pertanto restavano in attesa che INAIL comunicasse il Click Day per inviare la domanda” 7. “Vero che tra il 19 luglio 2019 la SI.ra inviava alla SI.ra Parte_3 [...]
il modulo della domanda da presentare ad Inail, già debitamente CP_2 compilato, con la sola indicazione di farlo firmare dalla legale rappresentante di ME (doc.27)”; 8. “Vero che in data 8 luglio 2020, nel corso di una telefonata con la SI.ra
[...]
il SI. titolare di , comunicava il CP_2 Controparte_1 Controparte_1 proprio stupore per la decisione di Inail di revocare il finanziamento, e precisava di aver scoperto che INAIL aveva accesso ad una “storia cronologica” della sentenza e che andava fatta quindi una istanza di cancellazione ma che lui non lo sapeva”; 9. “vero che nel corso della telefonata dell'8 luglio 2020 il SI. riferiva alla _1
SI.ra che la cancellazione del precedente penale andava fatta prima della CP_2 partecipazione al Bando ma che lui non lo sapeva”;
pagina 2 di 9
10. “vero che per l'attività difensiva avanti al TAR Lombardia per l'impugnazione del provvedimento di revoca del finanziamento ha corrisposto complessivamente Parte_1 all'Avv. l'importo di euro 7.945,60 (docc.28, 29, 30)”. CP_3
Si indica quale teste la SI.ra di Paderno Dugnano. Controparte_2
• ammettersi prova per interrogatorio formale del SI. sui capitoli da 1 Controparte_1
a 9. in ogni caso
• Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per (come da foglio di precisazione _1 _1 Controparte_1 delle conclusioni depositato in data 11.03.2025)
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in via principale: per i motivi di cui agli atti, accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità in capo alla per i fatti esposti da Controparte_1 controparte e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate da Parte_1
[...] in via istruttoria: in caso di ammissione dei capitoli di prova di controparte, si chiede di ammettere la testimonianza della SI.ra (dipendente di a prova Parte_3 _1 contraria sul capitolo 4) di cui alla memoria datata 12.06.2023 di Parte_1
[...]
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con atto introduttivo, regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio al fine di Controparte_1 accertare l'inadempimento contrattuale conseguito dal mandato professionale conferito all'odierno convenuto, e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno complessivamente quantificato in euro 81.699,66. Parte attrice riferiva che con atto di fusione del 10 giugno 2021 aveva incorporato la società ME s.r.l., la quale era interessata a partecipare ad una procedura finalizzata all'assegnazione di “finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” indetta dall'INAIL con l'“avviso pubblico ISI 2018” pubblicato sulla G.U.R.I. del 20 dicembre 2018. In particolare, ME era interessata ad attuare un progetto volto alla rimozione ed al rifacimento della copertura in amianto, in matrice compatta, della propria sede operativa ubicata a Paderno Dugnano, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell'unità produttiva e dei lavoratori. La stessa, tuttavia, non essendo solita partecipare a gare per l'aggiudicazione di contratti pubblici, si era rivolta a , che doveva verificare la Controparte_1 Controparte_1 sussistenza dei presupposti per poter accedere a questi finanziamenti e conseguire un supporto tecnico al fine di partecipare alla suddetta procedura pubblica. Parte attrice, in particolare, esponeva che: pagina 3 di 9 - nel mese di aprile del 2019 ME aveva conferito mandato a di Controparte_1
per l'assistenza e la consulenza ai fini della partecipazione al “Bando Controparte_1
ISI 2018 per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
- il 12 aprile 2019 aveva inviato a parte convenuta la scheda richiesta per il caricamento a sistema della domanda, nel quale al punto 16) veniva specificato che il legale rappresentante, aveva riportato condanne relative alla mancata Parte_4 osservanza delle norme in materia D.Lgs 81/2008;
- temendo di essere esclusa dalla possibilità di ottenere un finanziamento, CP_2 aveva richiesto a di una specifica indicazione di Controparte_1 Controparte_1 assistenza, alla quale lo stesso rispondeva consigliando a ME di acquisire il _1 certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 313/2002 poiché se non vi fosse stata alcuna menzione del precedente, il reato avrebbe dovuto considerarsi oramai “estinto ex lege”;
- in data 30 maggio 2019 ME S.r.l. quindi acquisiva il certificato del casellario giudiziale dal quale non risultava “nulla” e lo trasmetteva a , Controparte_1 unitamente al certificato dei carichi pendenti, parimenti negativo;
- ME S.r.l. presentava, qundi, per il tramite di all'INAIL la Controparte_1 domanda per conseguire il finanziamento sopra descritto, in ossequio alle modalità e tempistiche delineate dagli articoli 11 e seguenti del bando e Controparte_1 confermava quindi a ME S.r.l. la possibilità di partecipare alla suddetta procedura poiché il precedente non avrebbe riverberato efficacia escludente;
- le parti in data 10 giugno 2019 formalizzavano il rapporto di mandato sottoscrivendo un regolare contratto;
- in data 21 giugno 2019, INAIL pubblicava l'elenco cronologico provvisorio previsto dall'articolo 15 del bando dal quale risultava che la domanda di ME S.r.l. era collocata in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento;
- provvedeva a caricare la documentazione per la convalida della Controparte_1 domanda e in data 11 settembre 2019 INAIL pubblicava la graduatoria definitiva, dalla quale il progetto di ME S.r.l. risultava definitivamente ammesso al finanziamento;
- in data 25 novembre 2019 INAIL adottava il provvedimento motivato con cui ha reso noto che ME “ha superato la fase di verifica prevista dall'articolo 19 dell'Avviso pubblico” ed è stata quindi definitivamente ammessa al finanziamento per un importo di Euro 72.800, rispetto ad un progetto del valore complessivo di Euro 112.000;
- ME aveva predisposto tutta la documentazione volta a dimostrare la completa esecuzione dell'intervento, a fronte di spese sostenute e documentate (tramite fatture e ordini di acquisto) e le dichiarazioni richieste da INAIL ai fini della rendicontazione concernenti la conformità all'originale dei documenti trasmessi, il conto corrente dedicato e la dichiarazione sulle spese complessivamente sostenute, aventi un valore complessivo di Euro 112.000,17;
- a seguito della trasmissione di questa documentazione INAIL ha avviato la procedura di rendicontazione dell'intervento svolto, nel corso della quale, in data 8 luglio 2020,
“del tutto inaspettatamente”, ha trasmesso alla ricorrente un provvedimento con cui ha pagina 4 di 9 reso noto a ME S.r.l. che “con riferimento all'istanza in oggetto si comunica che, a seguito della verifica della documentazione presentata in fase di rendicontazione, codesta Impresa è stata esclusa dai benefici previsti dalla norma richiamata in oggetto”
- tramite il predetto provvedimento, INAIL comunicava di aver acquisito, in data 28 aprile 2020, il certificato del casellario giudiziale della dal quale si ricava Pt_4
l'esistenza della sentenza 27 maggio 2003, n. 537 del Tribunale di Monza e di ritenere ME S.r.l. carente del requisito delineato nell'articolo 7 del bando;
- il provvedimento dell' INAIL è stato oggetto di impugnativa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, il quale tuttavia con sentenza n.990/2021 del 20/04/2021 ha respinto il ricorso;
- in data 9 luglio 2021 inviava a a mezzo del Parte_1 Controparte_1 sottoscritto avvocato una diffida di pagamento, contestando l'inadempimento e richiedendo il risarcimento del danno complessivamente quantificato in euro 81.699,66;
- in data 25/11/2021 le parti sottoscrivevano la convenzione di negoziazione assistita (doc.22), tuttavia la procedura dava esito negativo. ha ritenuto, pertanto, che l'inadempimento della Parte_1 convenuta abbia generato un ingente danno a ME, come sopra riferito oggi incorporata nell'odierna attrice, quantificato in euro 6.703,66, corrispondenti alle spese sostenute per la partecipazione al bando;
euro 2.196,00 per la predisposizione di una perizia asseverata per le opere realizzate necessaria per la procedura di verifica da parte dell'INAIL; euro 72.800,00 per il finanziamento a fondo perduto inizialmente deliberato da INAIL. Ha chiesto, pertanto, di accertare l'inadempimento contrattuale e, per l'effetto, di condannare parte convenuta al pagamento di euro 81.699,66 a titolo di risarcimento del danno. In data 21.03.2023 si è costituita nel presente Controparte_1 giudizio, contestando sia nell'an che nel quantum la richiesta di pagamento proveniente da parte attrice e sottolineando di aver adempiuto con diligenza al mandato conferitogli;
ha chiesto, conseguntemente, di accertare l'insussistenza di responsabilità in capo alla stessa. In particolare, ha affermato che:
- nei mesi di Febbraio e Marzo 2019 l'odierna attrice manifestava a il proprio _1 interesse ad essere assistita nella partecipazione al Bando;
- in data 1.03.2019, trasmetteva a ME una e-mail riepilogativa dell'iter, che _1 prevedeva: una simulazione per verificare il raggiungimento del punteggio soglia (da compiere entro il 30 Maggio 2019); l'invio telematico delle istanze di contributo (c.d. click day) in una data che sarebbe stata comunicata da INAIL (a partire dal 6 Giugno); l'esecuzione degli investimenti a decorrere dal 31 Maggio 2019; la circolare contenente i parametri e i requisiti per la partecipazione al Bando;
- in data 12.04.2019, ME (senza firmare alcun mandato scritto) inoltrava a la _1 scheda dati compilata, dove comunicava che il legale rappresentante aveva riportato pagina 5 di 9 sentenza di condanna per la violazione della normativa ex D.Lgs. 81/2008, precisando che il lunedì successivo avrebbe inoltrato la relativa documentazione;
- la documentazione preannunciata da parte attrice nella precedente comunicazione non è mai stata consegnata;
- parte attrice si è limitata ad inoltrare il certificato dei carichi pendenti di Parte_4 estratto in data 11.03.2019, da cui non risultavano procedimenti in corso;
- in data 15.05.2019, procedeva alla simulazione prevista dal Bando sulla base _1 delle informazioni, dei documenti e dei dati forniti da ME che confermava il superamento della soglia minima per accedere al finanziamento;
- a seguito del click day, in data 26.06.2019 comunicava a ME che la _1 domanda era stata ricevuta in posizione utile e, pertanto, la stessa poteva essere ammessa al finanziamento in attesa del deposito della prevista documentazione;
- in data 25.07.2019, CO.FIN depositava telematicamente la documentazione richiesta dal Bando, tra cui non compare nessun documento penale e la cui allegazione non era prevista;
era invece previsto il modulo A sottoscritto il 18.07.2019 in cui Parte_4 legale rappresentante di ME s.r.l. dichiarava di soddisfare tutti i requisiti previsti dall'art. 7;
-in data 21.09.2019, INAIL pubblicava la graduatoria definitiva da cui il progetto di ME risultava ammesso al finanziamento e in data 25.11.2019 l'INAIL comunicava a ME che la domanda risultava ammissibile;
- a seguito di una comunicazione dell'INAIL nella quale veniva indicata l'esclusione dai benefici previsti dalla norma, vi era stato uno scambio di corrispondenza tra le parti in causa al fine di concordare le osservazioni da inviare ad INAIL che, tuttavia, ne confermava l'esclusione;
- dopo aver impugnato il provvedimento di esclusione avanti al TAR Lombardia e aver ottenuto il rigetto del ricorso proposto, parte attrice diffidava la in 7.07.2021. _1
All'udienza del 13.04.2023 le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Il Giudice concedeva i termini richiesti e rinviava all'udienza del 12.09.2023 nella quale le parti insistevano sulle istanze istruttorie. Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in data 21.02.2024, essendo mutato il Giudice nella persona fisica disponeva la comparizione personale delle parti per la data del 06.06.2024 all'esito della quale il Giudice, dopo aver interrogato liberamente le parti sui fatti di causa, si riservava sulle istanze istruttorie formulate dalle stesse. Con ordinanza, emessa in data 03.09.2024, venivano rigettate le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 27.03.2025, all'esito della quale il legale di parte convenuta chiedeva un rinvio con le modalità della trattazione scritta, stante l'impossibilità a presenziare del legale dell'attrice. Alla successiva udienza del 22.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 6 di 9 II. La domanda formulata da parte attrice deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. ha conferito, in data 10.06.2019, mandato a Parte_1 [...]
di al fine di ottenere assistenza e consulenza per la _1 Controparte_1 partecipazione al “Bando ISI 2018 per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” indetto dall'INAIL e pubblicato sulla G.U.R.I. del 20 dicembre 2018. In particolare, di , come ribadito da parte attrice, Controparte_1 Controparte_1 doveva verificare la sussistenza dei presupposti per poter accedere a questi finanziamenti e conseguire un supporto tecnico al fine di partecipare alla suddetta procedura pubblica e consentire a ME di attuare un progetto volto alla rimozione ed al rifacimento della copertura in amianto, in matrice compatta, della propria sede operativa ubicata a Paderno Dugnano, per migliorare le condizioni di sicurezza dell'unità produttiva e dei lavoratori. Dalla documentazione presente in atti si rileva, ad avviso del giudicante, che nessuna responsabilità possa essere addebitata a in Controparte_1 quanto non può essere ravvisato alcun inadempimento contrattuale da parte di quest'ultima. Segnatamente, è doveroso evidenziare che parte convenuta ha sin da subito comunicato e sottolineato, come da e-mail inviata a che tra i requisiti Parte_1 essenziali per la partecipazione al Bando vi fosse la circostanza secondo la quale “il legale rappresentante o titolare non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per delitti di omicidio colposo o lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione o il reato sia dichiarato estinto” (cfr. doc. 1 parte convenuta). Il contratto di mandato firmato da entrambe le parti, infatti, prevede espressamente all'art. 3 che “il Mandatario, pertanto, non assume in alcun modo l'obbligo di eseguire particolari accertamenti od indagini riguardanti la veridicità e la correttezza delle informazioni e dei documenti forniti dal Mandante” e, ancora, all'art. 9 che “il Mandante esonera espressamente il Mandatario da qualsivoglia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali vizi di sostanza, afferenti il progetto presentato, riscontrati dall'Ente gestore nel corso del periodo di validità del presente Mandato od a posteriori ed è direttamente responsabile di tutte le conseguenze, revoca del contributo compresa, dovute ad omissioni, inesattezze od imprecisioni addebitabili alle dichiarazioni fornite, manlevando il Mandatario da qualsiasi tipo di responsabilità oggettiva” (cfr. doc. 9 parte attrice).
pagina 7 di 9 ha dunque l'onere di comunicare i presupposti per la partecipazione ai bandi e di _1 raccogliere ed inoltrare agli Enti preposti la documentazione e le dichiarazioni fornite dalle mandanti, senza alcun onere di verifica di ciò che deve essere fornito dai clienti. La predetta circostanza è stata confermata anche dal legale rappresentante _1
, come da dichiarazioni rese all'udienza del 06.06.2024, nella quale ha riferito
[...] che “COFIN indica i requisiti da rispettare dal momento della domanda al momento in cui viene erogato il finanziamento, ragion per cui se qualcosa cambia nel corso dei lavori o nella rendicontazione la COFIN non fa verifiche;
è il cliente che deve eventualmente fare fronte ai requisiti che durano per tutto il bando”. (cfr. verbale udienza 06.06.2024). E circostanza pacifica che ME – oggi – abbia comunicato, Parte_1 in data 12.04.20219, che il legale rappresentante aveva riportato una sentenza di condanna per la violazione della normativa ex D.Lgs. 81/2008 e che la documentazione inerente a tale circostanza sarebbe stata inviata il lunedì seguente;
invero, la stessa non risulta essere stata mai comunicata non essendo stata allegata alcuna prova sul punto. Inoltre, dalla documentazione allegata emerge che – legale rappresentante Parte_4 di parte attrice – al momento della sottoscrizione del modulo A, documento necessario da allegare nella fase istruttoria, ha dichiarato “di soddisfare tutti i requisiti previsti dall'articolo 7 dell'Avviso Pubblico INAIL ISI 2018 a pena di esclusione e in particolare: … che il titolare o … il legale rappresentante non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale o il reato sia dichiarato estinto (articolo 167, Codice penale) con provvedimento del giudice dell'esecuzione” (cfr. doc. 6 parte convenuta). In virtù della suindicata dichiarazione, ne consegue che il legale rappresentante di parte attrice abbia assunto la piena responsabilità di quanto dichiarato e parte convenuta, anche sulla base degli articoli del contratto di mandato sopracitati, non aveva l'obbligo di eseguire accertamenti ed indagini riguardanti la veridicità e la correttezza delle informazioni e dei documenti forniti dal Mandante. Alla luce di quanto esposto, non è possibile ravvisare il contestato inadempimento contrattuale di , con conseguente integrale rigetto Controparte_1 Controparte_1 della domanda di parte attrice. Inoltre, stante l'assenza di prova sull'an, viene meno l'esame e la quantificazione del quantum, richiesto da parte attrice. L'esito concreto della lite induce a ritenere superfluo l'esame delle istanze istruttore reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 8 di 9 III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice opponente, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite liquidate in euro 9142,00 per onorari
[...] oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Monza, 24 settembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1ì 80/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(c.f. ) con sede in Milano, Via Poma Parte_1 P.IVA_1
n.7, in persona dell'Amministratore Unico SI. , difesa e rappresentata Parte_2 dall'Avv. Lorenzo Benvenuti, presso il cui studio sito in Desio, via XXIV Maggio n.1 elegge domicilio, giusta procura in atti;
ATTORE CONTRO
, (C.F. , Controparte_1 C.F._1 con sede in Concorezzo (MB), Via Libertà n. 99, rappresentata e difesa, come da procura alle liti depositata telematicamente, dall'Avvocato Davide G. Paiano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via L. Manara n. 15, giusta procura in atti CONVENUTO
OGGETTO del giudizio: Contratto di mandato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 13.05.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis Nel merito
• Accertato l'inadempimento contrattuale, condannare di Controparte_1 _1
, in persona del titolare , al risarcimento in favore di
[...] Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 9
del danno complessivamente quantificato in euro 81.699,66 Parte_1
(ottantunomilaseicentonovantanove/66), per i motivi di cui alla narrativa;
in via istruttoria
• ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1. “Vero che all'inizio del mese di aprile 2019 nel corso di una telefonata tra la SI.ra
per conto e la SI.ra per conto di Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
allora ME S.r.l., la SI.ra riferiva a Parte_1 Controparte_2 dell'esistenza di un precedente Pt_3 penale a carico dell'Amministratrice Unica della società SI.ra ”; Parte_4
2. “Vero che nel corso di tale conversazione telefonica la SI.ra Parte_3 chiedeva alla SI.ra di ottenere un “certificato penale” da Controparte_2 allegare alla domanda da presentare all'Inail”;
3. “Vero che successivamente a tale richiesta ME S.r.l. a mezzo della SI.ra
[...]
trasmetteva a la copia del certificato penale dei carichi CP_2 Controparte_1 pendenti intestato alla SI.ra (doc.6)”; Pt_4
4. “Vero che successivamente nel corso di una telefonata la SI.ra Parte_3 chiedeva alla SI.ra di inviare anche il certificato del casellario Controparte_2 giudiziale intestato alla SI.ra ”; Parte_4
5. “Vero che in data 31/05/2019 ME S.r.l., a mezzo della SI.ra Controparte_2
, trasmetteva a copia del certificato del casellario giudiziale
[...] Controparte_1 intestato alla SI.ra , da cui non risultavano precedenti (doc.7)”; Parte_4
6. “Vero che nel corso di una telefonata avvenuta il 31 maggio 2019 tra la SI.ra
e la SI.ra , la SI.ra confermava alla SI.ra Parte_3 Controparte_2 Pt_3
che la documentazione pervenuta fosse sufficiente ad escludere la rilevanza del CP_2 precedente penale della SI.ra in quanto nel certificato del casellario Pt_4 giudiziale non veniva indicato, e che pertanto restavano in attesa che INAIL comunicasse il Click Day per inviare la domanda” 7. “Vero che tra il 19 luglio 2019 la SI.ra inviava alla SI.ra Parte_3 [...]
il modulo della domanda da presentare ad Inail, già debitamente CP_2 compilato, con la sola indicazione di farlo firmare dalla legale rappresentante di ME (doc.27)”; 8. “Vero che in data 8 luglio 2020, nel corso di una telefonata con la SI.ra
[...]
il SI. titolare di , comunicava il CP_2 Controparte_1 Controparte_1 proprio stupore per la decisione di Inail di revocare il finanziamento, e precisava di aver scoperto che INAIL aveva accesso ad una “storia cronologica” della sentenza e che andava fatta quindi una istanza di cancellazione ma che lui non lo sapeva”; 9. “vero che nel corso della telefonata dell'8 luglio 2020 il SI. riferiva alla _1
SI.ra che la cancellazione del precedente penale andava fatta prima della CP_2 partecipazione al Bando ma che lui non lo sapeva”;
pagina 2 di 9
10. “vero che per l'attività difensiva avanti al TAR Lombardia per l'impugnazione del provvedimento di revoca del finanziamento ha corrisposto complessivamente Parte_1 all'Avv. l'importo di euro 7.945,60 (docc.28, 29, 30)”. CP_3
Si indica quale teste la SI.ra di Paderno Dugnano. Controparte_2
• ammettersi prova per interrogatorio formale del SI. sui capitoli da 1 Controparte_1
a 9. in ogni caso
• Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per (come da foglio di precisazione _1 _1 Controparte_1 delle conclusioni depositato in data 11.03.2025)
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in via principale: per i motivi di cui agli atti, accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità in capo alla per i fatti esposti da Controparte_1 controparte e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate da Parte_1
[...] in via istruttoria: in caso di ammissione dei capitoli di prova di controparte, si chiede di ammettere la testimonianza della SI.ra (dipendente di a prova Parte_3 _1 contraria sul capitolo 4) di cui alla memoria datata 12.06.2023 di Parte_1
[...]
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con atto introduttivo, regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio al fine di Controparte_1 accertare l'inadempimento contrattuale conseguito dal mandato professionale conferito all'odierno convenuto, e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno complessivamente quantificato in euro 81.699,66. Parte attrice riferiva che con atto di fusione del 10 giugno 2021 aveva incorporato la società ME s.r.l., la quale era interessata a partecipare ad una procedura finalizzata all'assegnazione di “finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” indetta dall'INAIL con l'“avviso pubblico ISI 2018” pubblicato sulla G.U.R.I. del 20 dicembre 2018. In particolare, ME era interessata ad attuare un progetto volto alla rimozione ed al rifacimento della copertura in amianto, in matrice compatta, della propria sede operativa ubicata a Paderno Dugnano, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell'unità produttiva e dei lavoratori. La stessa, tuttavia, non essendo solita partecipare a gare per l'aggiudicazione di contratti pubblici, si era rivolta a , che doveva verificare la Controparte_1 Controparte_1 sussistenza dei presupposti per poter accedere a questi finanziamenti e conseguire un supporto tecnico al fine di partecipare alla suddetta procedura pubblica. Parte attrice, in particolare, esponeva che: pagina 3 di 9 - nel mese di aprile del 2019 ME aveva conferito mandato a di Controparte_1
per l'assistenza e la consulenza ai fini della partecipazione al “Bando Controparte_1
ISI 2018 per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
- il 12 aprile 2019 aveva inviato a parte convenuta la scheda richiesta per il caricamento a sistema della domanda, nel quale al punto 16) veniva specificato che il legale rappresentante, aveva riportato condanne relative alla mancata Parte_4 osservanza delle norme in materia D.Lgs 81/2008;
- temendo di essere esclusa dalla possibilità di ottenere un finanziamento, CP_2 aveva richiesto a di una specifica indicazione di Controparte_1 Controparte_1 assistenza, alla quale lo stesso rispondeva consigliando a ME di acquisire il _1 certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 313/2002 poiché se non vi fosse stata alcuna menzione del precedente, il reato avrebbe dovuto considerarsi oramai “estinto ex lege”;
- in data 30 maggio 2019 ME S.r.l. quindi acquisiva il certificato del casellario giudiziale dal quale non risultava “nulla” e lo trasmetteva a , Controparte_1 unitamente al certificato dei carichi pendenti, parimenti negativo;
- ME S.r.l. presentava, qundi, per il tramite di all'INAIL la Controparte_1 domanda per conseguire il finanziamento sopra descritto, in ossequio alle modalità e tempistiche delineate dagli articoli 11 e seguenti del bando e Controparte_1 confermava quindi a ME S.r.l. la possibilità di partecipare alla suddetta procedura poiché il precedente non avrebbe riverberato efficacia escludente;
- le parti in data 10 giugno 2019 formalizzavano il rapporto di mandato sottoscrivendo un regolare contratto;
- in data 21 giugno 2019, INAIL pubblicava l'elenco cronologico provvisorio previsto dall'articolo 15 del bando dal quale risultava che la domanda di ME S.r.l. era collocata in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento;
- provvedeva a caricare la documentazione per la convalida della Controparte_1 domanda e in data 11 settembre 2019 INAIL pubblicava la graduatoria definitiva, dalla quale il progetto di ME S.r.l. risultava definitivamente ammesso al finanziamento;
- in data 25 novembre 2019 INAIL adottava il provvedimento motivato con cui ha reso noto che ME “ha superato la fase di verifica prevista dall'articolo 19 dell'Avviso pubblico” ed è stata quindi definitivamente ammessa al finanziamento per un importo di Euro 72.800, rispetto ad un progetto del valore complessivo di Euro 112.000;
- ME aveva predisposto tutta la documentazione volta a dimostrare la completa esecuzione dell'intervento, a fronte di spese sostenute e documentate (tramite fatture e ordini di acquisto) e le dichiarazioni richieste da INAIL ai fini della rendicontazione concernenti la conformità all'originale dei documenti trasmessi, il conto corrente dedicato e la dichiarazione sulle spese complessivamente sostenute, aventi un valore complessivo di Euro 112.000,17;
- a seguito della trasmissione di questa documentazione INAIL ha avviato la procedura di rendicontazione dell'intervento svolto, nel corso della quale, in data 8 luglio 2020,
“del tutto inaspettatamente”, ha trasmesso alla ricorrente un provvedimento con cui ha pagina 4 di 9 reso noto a ME S.r.l. che “con riferimento all'istanza in oggetto si comunica che, a seguito della verifica della documentazione presentata in fase di rendicontazione, codesta Impresa è stata esclusa dai benefici previsti dalla norma richiamata in oggetto”
- tramite il predetto provvedimento, INAIL comunicava di aver acquisito, in data 28 aprile 2020, il certificato del casellario giudiziale della dal quale si ricava Pt_4
l'esistenza della sentenza 27 maggio 2003, n. 537 del Tribunale di Monza e di ritenere ME S.r.l. carente del requisito delineato nell'articolo 7 del bando;
- il provvedimento dell' INAIL è stato oggetto di impugnativa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, il quale tuttavia con sentenza n.990/2021 del 20/04/2021 ha respinto il ricorso;
- in data 9 luglio 2021 inviava a a mezzo del Parte_1 Controparte_1 sottoscritto avvocato una diffida di pagamento, contestando l'inadempimento e richiedendo il risarcimento del danno complessivamente quantificato in euro 81.699,66;
- in data 25/11/2021 le parti sottoscrivevano la convenzione di negoziazione assistita (doc.22), tuttavia la procedura dava esito negativo. ha ritenuto, pertanto, che l'inadempimento della Parte_1 convenuta abbia generato un ingente danno a ME, come sopra riferito oggi incorporata nell'odierna attrice, quantificato in euro 6.703,66, corrispondenti alle spese sostenute per la partecipazione al bando;
euro 2.196,00 per la predisposizione di una perizia asseverata per le opere realizzate necessaria per la procedura di verifica da parte dell'INAIL; euro 72.800,00 per il finanziamento a fondo perduto inizialmente deliberato da INAIL. Ha chiesto, pertanto, di accertare l'inadempimento contrattuale e, per l'effetto, di condannare parte convenuta al pagamento di euro 81.699,66 a titolo di risarcimento del danno. In data 21.03.2023 si è costituita nel presente Controparte_1 giudizio, contestando sia nell'an che nel quantum la richiesta di pagamento proveniente da parte attrice e sottolineando di aver adempiuto con diligenza al mandato conferitogli;
ha chiesto, conseguntemente, di accertare l'insussistenza di responsabilità in capo alla stessa. In particolare, ha affermato che:
- nei mesi di Febbraio e Marzo 2019 l'odierna attrice manifestava a il proprio _1 interesse ad essere assistita nella partecipazione al Bando;
- in data 1.03.2019, trasmetteva a ME una e-mail riepilogativa dell'iter, che _1 prevedeva: una simulazione per verificare il raggiungimento del punteggio soglia (da compiere entro il 30 Maggio 2019); l'invio telematico delle istanze di contributo (c.d. click day) in una data che sarebbe stata comunicata da INAIL (a partire dal 6 Giugno); l'esecuzione degli investimenti a decorrere dal 31 Maggio 2019; la circolare contenente i parametri e i requisiti per la partecipazione al Bando;
- in data 12.04.2019, ME (senza firmare alcun mandato scritto) inoltrava a la _1 scheda dati compilata, dove comunicava che il legale rappresentante aveva riportato pagina 5 di 9 sentenza di condanna per la violazione della normativa ex D.Lgs. 81/2008, precisando che il lunedì successivo avrebbe inoltrato la relativa documentazione;
- la documentazione preannunciata da parte attrice nella precedente comunicazione non è mai stata consegnata;
- parte attrice si è limitata ad inoltrare il certificato dei carichi pendenti di Parte_4 estratto in data 11.03.2019, da cui non risultavano procedimenti in corso;
- in data 15.05.2019, procedeva alla simulazione prevista dal Bando sulla base _1 delle informazioni, dei documenti e dei dati forniti da ME che confermava il superamento della soglia minima per accedere al finanziamento;
- a seguito del click day, in data 26.06.2019 comunicava a ME che la _1 domanda era stata ricevuta in posizione utile e, pertanto, la stessa poteva essere ammessa al finanziamento in attesa del deposito della prevista documentazione;
- in data 25.07.2019, CO.FIN depositava telematicamente la documentazione richiesta dal Bando, tra cui non compare nessun documento penale e la cui allegazione non era prevista;
era invece previsto il modulo A sottoscritto il 18.07.2019 in cui Parte_4 legale rappresentante di ME s.r.l. dichiarava di soddisfare tutti i requisiti previsti dall'art. 7;
-in data 21.09.2019, INAIL pubblicava la graduatoria definitiva da cui il progetto di ME risultava ammesso al finanziamento e in data 25.11.2019 l'INAIL comunicava a ME che la domanda risultava ammissibile;
- a seguito di una comunicazione dell'INAIL nella quale veniva indicata l'esclusione dai benefici previsti dalla norma, vi era stato uno scambio di corrispondenza tra le parti in causa al fine di concordare le osservazioni da inviare ad INAIL che, tuttavia, ne confermava l'esclusione;
- dopo aver impugnato il provvedimento di esclusione avanti al TAR Lombardia e aver ottenuto il rigetto del ricorso proposto, parte attrice diffidava la in 7.07.2021. _1
All'udienza del 13.04.2023 le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Il Giudice concedeva i termini richiesti e rinviava all'udienza del 12.09.2023 nella quale le parti insistevano sulle istanze istruttorie. Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in data 21.02.2024, essendo mutato il Giudice nella persona fisica disponeva la comparizione personale delle parti per la data del 06.06.2024 all'esito della quale il Giudice, dopo aver interrogato liberamente le parti sui fatti di causa, si riservava sulle istanze istruttorie formulate dalle stesse. Con ordinanza, emessa in data 03.09.2024, venivano rigettate le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 27.03.2025, all'esito della quale il legale di parte convenuta chiedeva un rinvio con le modalità della trattazione scritta, stante l'impossibilità a presenziare del legale dell'attrice. Alla successiva udienza del 22.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 6 di 9 II. La domanda formulata da parte attrice deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. ha conferito, in data 10.06.2019, mandato a Parte_1 [...]
di al fine di ottenere assistenza e consulenza per la _1 Controparte_1 partecipazione al “Bando ISI 2018 per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” indetto dall'INAIL e pubblicato sulla G.U.R.I. del 20 dicembre 2018. In particolare, di , come ribadito da parte attrice, Controparte_1 Controparte_1 doveva verificare la sussistenza dei presupposti per poter accedere a questi finanziamenti e conseguire un supporto tecnico al fine di partecipare alla suddetta procedura pubblica e consentire a ME di attuare un progetto volto alla rimozione ed al rifacimento della copertura in amianto, in matrice compatta, della propria sede operativa ubicata a Paderno Dugnano, per migliorare le condizioni di sicurezza dell'unità produttiva e dei lavoratori. Dalla documentazione presente in atti si rileva, ad avviso del giudicante, che nessuna responsabilità possa essere addebitata a in Controparte_1 quanto non può essere ravvisato alcun inadempimento contrattuale da parte di quest'ultima. Segnatamente, è doveroso evidenziare che parte convenuta ha sin da subito comunicato e sottolineato, come da e-mail inviata a che tra i requisiti Parte_1 essenziali per la partecipazione al Bando vi fosse la circostanza secondo la quale “il legale rappresentante o titolare non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per delitti di omicidio colposo o lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione o il reato sia dichiarato estinto” (cfr. doc. 1 parte convenuta). Il contratto di mandato firmato da entrambe le parti, infatti, prevede espressamente all'art. 3 che “il Mandatario, pertanto, non assume in alcun modo l'obbligo di eseguire particolari accertamenti od indagini riguardanti la veridicità e la correttezza delle informazioni e dei documenti forniti dal Mandante” e, ancora, all'art. 9 che “il Mandante esonera espressamente il Mandatario da qualsivoglia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali vizi di sostanza, afferenti il progetto presentato, riscontrati dall'Ente gestore nel corso del periodo di validità del presente Mandato od a posteriori ed è direttamente responsabile di tutte le conseguenze, revoca del contributo compresa, dovute ad omissioni, inesattezze od imprecisioni addebitabili alle dichiarazioni fornite, manlevando il Mandatario da qualsiasi tipo di responsabilità oggettiva” (cfr. doc. 9 parte attrice).
pagina 7 di 9 ha dunque l'onere di comunicare i presupposti per la partecipazione ai bandi e di _1 raccogliere ed inoltrare agli Enti preposti la documentazione e le dichiarazioni fornite dalle mandanti, senza alcun onere di verifica di ciò che deve essere fornito dai clienti. La predetta circostanza è stata confermata anche dal legale rappresentante _1
, come da dichiarazioni rese all'udienza del 06.06.2024, nella quale ha riferito
[...] che “COFIN indica i requisiti da rispettare dal momento della domanda al momento in cui viene erogato il finanziamento, ragion per cui se qualcosa cambia nel corso dei lavori o nella rendicontazione la COFIN non fa verifiche;
è il cliente che deve eventualmente fare fronte ai requisiti che durano per tutto il bando”. (cfr. verbale udienza 06.06.2024). E circostanza pacifica che ME – oggi – abbia comunicato, Parte_1 in data 12.04.20219, che il legale rappresentante aveva riportato una sentenza di condanna per la violazione della normativa ex D.Lgs. 81/2008 e che la documentazione inerente a tale circostanza sarebbe stata inviata il lunedì seguente;
invero, la stessa non risulta essere stata mai comunicata non essendo stata allegata alcuna prova sul punto. Inoltre, dalla documentazione allegata emerge che – legale rappresentante Parte_4 di parte attrice – al momento della sottoscrizione del modulo A, documento necessario da allegare nella fase istruttoria, ha dichiarato “di soddisfare tutti i requisiti previsti dall'articolo 7 dell'Avviso Pubblico INAIL ISI 2018 a pena di esclusione e in particolare: … che il titolare o … il legale rappresentante non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale o il reato sia dichiarato estinto (articolo 167, Codice penale) con provvedimento del giudice dell'esecuzione” (cfr. doc. 6 parte convenuta). In virtù della suindicata dichiarazione, ne consegue che il legale rappresentante di parte attrice abbia assunto la piena responsabilità di quanto dichiarato e parte convenuta, anche sulla base degli articoli del contratto di mandato sopracitati, non aveva l'obbligo di eseguire accertamenti ed indagini riguardanti la veridicità e la correttezza delle informazioni e dei documenti forniti dal Mandante. Alla luce di quanto esposto, non è possibile ravvisare il contestato inadempimento contrattuale di , con conseguente integrale rigetto Controparte_1 Controparte_1 della domanda di parte attrice. Inoltre, stante l'assenza di prova sull'an, viene meno l'esame e la quantificazione del quantum, richiesto da parte attrice. L'esito concreto della lite induce a ritenere superfluo l'esame delle istanze istruttore reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 8 di 9 III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice opponente, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite liquidate in euro 9142,00 per onorari
[...] oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Monza, 24 settembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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