Sentenza 16 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2003, n. 9637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9637 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2003 |
Testo completo
Aula 'B' IN09 637 /03 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 24720/00 Consigliere Cron. гема Dott. Donato FIGURELLI Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Consigliere Ud.06/02/03 Dott. Filippo CURCURUTO - Rel. Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE SERENA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona- del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, CAVAZZA VALENTINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato UMBERTO DEL GIUDICE, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 2003 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 750 -1- presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, giusta delega www in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 10/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 21/06/00 - R.G.N. 11/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato DEL GIUDICE;
udito l'Avvocato PULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi al PR di Verona, NA CA e la Soc. AR EN s.r.l., di cui la sig.ra CA era legale rappresentante, proponevano opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Inps e contro un decreto ingiuntivo emesso su richiesta del medesimo istituto, contestando la sussistenza delle violazioni alla base dei due provvedimenti. Riuniti i due procedimenti, il PR con sentenza 21.4.1999 revocava l'ordinanza-ingiunzione e il decreto ingiuntivo, ma, per quanto ora rileva, condannava la società opponente a pagare, tra l'altro, i contributi e le relative sanzioni, dovuti sui compensi erogati a TE EN e CO TT, limitatamente ai periodi 1989-1992 per il primo e 1990-1992 per il secondo, ritenendo che le prestazioni rese dai medesimi inerissero a rapporti di lavoro subordinato e non di lavoro autonomo. L'AR EN e NA CA appellavano detta sentenza solo riguardo a tale capo. L'Inps proponeva appello incidentale, chiedendo che fossero precisati i termini quantitativi della condanna al pagamento dei contributi e delle sanzioni con riferimento ai vari periodi cui si riferivano le omissioni accertate. La Corte d'Appello di Venezia rigettava l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, oltre a correggere un errore materiale del dispositivo della sentenza di primo grado, condannava l'AR EN a pagare all'Inps la somma complessiva di L. 162.001.192, oltre alle ulteriori sanzioni civili di legge. Quanto al rigetto dell'appello principale, riteneva corretta la qualificazione dei rapporti operata dal giudice di primo grado, poiché dalla prova testimoniale era emerso che il TE e il IC, alla pari degli altri lavoratori dipendenti, utilizzavano attrezzature della società, salvo che per la cazzuola e il martello, osservano l'orario del cantiere ed erano sottoposti alla direzione di AL CO SE (marito della legale rappresentante della società e persona che di fatto gestiva i cantieri), il quale dava gli ordini, assegnava i lavoro da fare e verificava l'esecuzione degli stessi. D'altra parte 3 non poteva ritenersi sufficiente che le parti avessero attribuito al rapporto un diverso nomen iuris, né che i lavoratori avessero eseguito qualche lavoro a favore di terzi nel medesimo periodo, per escludere la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato. Del resto i contratti di appalto prodotti recavano come oggetto la prestazione di manodopera oppure la costruzione di un edificio, ma in quest'ultimo caso, tuttavia, indicavano compensi modesti (due o quattro milioni), del tutti incongrui rispetto a un simile oggetto. Anche le fatture prodotte erano inidonee ad avvalorare la tesi di un diverso tipo di rapporto. Infine, la non continuatività del lavoro svolto per la AR EN non era ostativa del fatto che nei periodi di effettiva prestazione si fosse in presenza di rapporti di rapporto di lavoro subordinato. Peraltro i contributi erano stati calcolati in base ai compensi effettivamente percepiti. Contro questa sentenza l'AR EN s.r.l. e NA CA propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. L'Inps resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE State Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e 2697 c.c., unitamente a vizi di motivazione. Osservano che dalle dichiarazioni rese dal TE agli ispettori dell'Inps nel corso di un ispezione svoltasi nel 1992 non emerge alcuna minima traccia di un vincolo di subordinazione, inteso quale soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discenda dall'emanazione di ordini specifici e da un assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. Infatti i TE, dopo aver riferito circa la sua qualità di artigiano "rifinitore edile", iscritto al relativo albo, aveva precisato di avere lavorato per la ditta ricorrente in via non esclusiva e a seconda delle sue disponibilità, contrattando per ogni lavoro un compenso "a corpo". I giudici avevano trascurato detti elementi e avevano illogicamente valorizzato al massimo le dichiarazioni rese da due ex dipendenti della 4 ditta ricorrente, da alcuni anni in lite giudiziaria con la medesima, dichiarazione peraltro generiche e quindi irrilevanti ai fini dell'accertamento della natura subordinata o autonoma delle prestazioni rese dal SS e del IC. Del resto gli stessi ispettori dell'Inps all'epoca della prima ispezione avevano ritenuto regolare la posizione contributiva della ditta. Le ricorrenti formulano analoghe considerazioni quanto alla posizione del IC, peraltro ricordando che la sua attività principale era di contadino e che lo stesso aveva dichiarato agli ispettori di avere formato una squadra con il TE per costruire muri e intonaci e di avere concordato con il committente la retribuzione oraria di L. 30.000. Sul piano delle considerazioni di principio, le ricorrenti osservano che dare ordini e controllare il lavoro fatto non sono una caratteristica del rapporto di lavoro subordinato, essendo elementi presenti anche nel lavoro autonomo, e che l'artigiano non può essere considerato lavoratore autonomo solo se svolge le sue prestazioni lavorative a favore di più committenti, o se possegga una consistente organizzazione di mezzi e di attrezzature. Criterio determinante deve ritenersi quello della esistenza o meno di una volontà del lavoratore di assoggettarsi a un rapporto di lavoro subordinato. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 246 c.p.c. e dell'art. 2697 c.p.c. Lamentano che la Corte d'appello abbia rigettato la richiesta di ammissione del teste TE EN. Al riguardo osservano che erroneamente la Corte d'appello abbia ritenuto che l'incapacità a testimoniare dello stesso, dipendente dal suo interesse nella causa, fosse stata eccepita dall'Inps. Infatti era stato lo stesso istituto a indicare il TE come teste in primo grado, salvo ad opporsi alla sua escussione quando lo stesso, dopo l'ammissione della prova, era stato citato dalla controparte. E tale opposizione, accolta dal PR, era stata motivata per la diversa ragione che il testimone non era stato indicato dalla parte ricorrente (del resto lo stesso PR aveva 5 respinto l'eccezione degli opponenti di incapacità del teste Del Cortivo, della cui posizione contributiva analogamente si discuteva). D'altra parte, nella memoria di costituzione in appello, l'Inps aveva sostenuto che tale provvedimento fosse giustificato perché il PR aveva discrezionalmente ritenuta la causa matura per la decisione. In realtà, invece, nella specie rilevava il principio secondo cui, dopo l'emanazione del provvedimento ammissivo del mezzo di prova, il mezzo istruttorio sfugge definitivamente alla disponibilità della parte. Il ricorso non è fondato. Quanto al primo motivo deve osservarsi che il giudice di merito ha adeguatamente e correttamente motivato in ordine alla sussistenza nella specie dell'elemento caratterizzante del lavoro subordinato, costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa sotto la direzione dell'imprenditore. Nell'accertamento compiuto dal giudice di merito incensurabile in questa sede di legittimità, in quanto immune da vizi logici e - - appare particolarmente significativa da errori di diritto - al fine di confermare l'esclusione dello svolgimento di un lavoro autonomo artigianale da parte sia del IC che del TE - l'evidenziazione del fatto che il IC prestava attività di manovale e che il medesimo prendeva ordini dal TE, il quale a sua volta si atteneva agli ordini impartiti dal AL CO, rappresentante di fatto dell'imprenditore. D'altra parte non possono ritenersi fondate le considerazioni delle ricorrenti, nella parte in cui in sostanza esse mirano all'affermazione del principio secondo cui le parti sarebbero libere di scegliere liberamente il tipo di contratto - lavoro autonomo o lavoro subordinato destinato a regolare i loro rapporti, a prescindere dalle effettive modalità di svolgimento del medesimo. L'infondatezza del secondo motivo dipende dal fatto che legittimamente il giudice di appello non ha dato corso all'assunzione come testimone del TE (sia pure a seguito di rilievo formulato dall'Inps all'udienza di discussione del giudizio di appello), attenendosi al disposto dell'art. 246 c.p.c. Non rileva quindi nella specie la regola, di cui 6 all'art. 245, 2° comma, c.p.c., secondo cui la rinuncia di una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre parti non vi aderiscono (o il giudice non vi consente). Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrente in solido tra loro a rimborsare all'Inps le spese del giudizio, determinate in Euro 10,00 oltre a Euro - duemila per onorari. Così deciso in Roma il 6 febbraio 2003. I] Presidente Il Consigliere est. Guglichen full Sareno Tofbel. IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria Yost, 18 JUL 2003 IL CANCELLERE POSTA DI BOLLO, DI DA OGNI SPESA, TASSA TO AI SENSI DELL'ART. 10 LEGGE 11-8-73 N. 533 7