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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce
n.1235 del 10.06.2020 Oggetto: contributi previdenziali
N. R.G. 1055/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE Sezione Lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Finiguerra Parte_1
APPELLANTE contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Berloco Maria Maddalena e Marcello Raho
APPELLATO
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore APPELLATO
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Lecce il 12.01.2017 , Parte_1 titolare dell'omonima impresa, aveva proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 35920160005355573000, notificatogli il 4.12.2016, con cui gli era stato intimato il pagamento, in favore dell' , della complessiva somma di € 11.755,48 per contributi previdenziali dovuti alla CP_1
Gestione commercianti nel periodo gennaio – dicembre 2011. Premesso che l'avverso asserito credito derivava da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce, notificatogli il 13.05.2016, nelle more impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, e che l' sul maggior reddito accertato dall'Agenzia delle CP_1
Entrate aveva richiesto la maggiore contribuzione, aveva eccepito l'infondatezza della pretesa dell' , la sussistenza di vizi di forma dell'avviso di addebito, la prescrizione quinquennale. CP_1
Aveva quindi chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito. L' convenuto aveva eccepito l'infondatezza delle avverse deduzioni e chiesto il rigetto CP_1 del ricorso, con vittoria di spese processuali. Nel merito ha sostenuto che la prova del proprio credito era costituita dal verbale di accertamento fiscale dell'Agenzia delle Entrate n.TVM.10403719 notificato il 18.12.2015 con il quale era stato appurato che per l'anno 2011 vi era stato un reddito di impresa maggiore di quello denunciato.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha accolto parzialmente il ricorso;
ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale in ragione degli effetti interruttivi della notifica dell'atto di accertamento tributario in data 18.12.2015; nel merito, sulla base della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Lecce n.1258/2018, ha revocato l'avviso di addebito n. 35920160005355573000, condannando a pagare all' la minor somma di € Pt_1 CP_1
9.261,30 oltre accessori e spese processuali.
ha proposto appello avverso tale decisione nella parte avente ad Parte_1 oggetto la condanna al pagamento della somma di € 9.261,30, lamentando l'erroneità dell'applicazione del combinato disposto dell'art. 24, commi 3 e 4, d.lgs. n.46/1999 stante la pendenza del giudizio tributario, e la mancata valutazione della pendenza dell'appello sulla sentenza tributaria dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Riproposte, quindi, le questioni già avanzate in primo grado, ha concluso chiedendo l'annullamento integrale della pretesa contributiva.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso CP_1 gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 22.02.2023 questa Corte, ritenuta la rilevanza pregiudiziale del giudizio tributario rispetto alle questioni previdenziali oggetto della causa, in considerazione della necessità di rideterminare, anche solo sotto il profilo quantitativo, la contribuzione dovuta all' in CP_1 funzione del reddito, ha disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del processo pendente dinanzi alla Commissione Tributaria.
Con ricorso del 13.02.2025 ha riassunto il giudizio sospeso, Parte_1 rappresentando che con sentenza n.1451/2024, passata in giudicato il 18.11.2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 22 di Lecce, aveva definito il giudizio tributario disponendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. L'appellante ha chiesto ha dunque chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
L' si è costituito in giudizio, richiamando i precedenti scritti difensivi e insistendo per CP_1 il rigetto del gravame.
All'udienza del 13.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo. RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
La questione -che permane in appello anche dopo il parziale accoglimento del ricorso in primo grado- attiene alla contribuzione previdenziale pretesa dall' in conseguenza del CP_1 maggior reddito che, per l'anno 2011, ha costituito oggetto dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate n.TVM.10403719/2015.
Avverso il verbale di accertamento dell'amministrazione finanziaria ha Parte_1 proposto ricorso dinanzi al giudice tributario e il relativo processo è stato definito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado con sentenza n.1451/2024, con cui è stato disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Il giudice tributario ha ivi ritenuto che i costi denunciati dall'impresa fossero effettivi e deducibili e che pertanto non fosse configurabile il maggior reddito da sottoporre a tassazione che, invece, era stato contestato in sede di accertamento fiscale.
Ne consegue che, venuto meno il maggior reddito sulla base del quale l' aveva CP_1 calcolato la contribuzione richiesta con l'avviso di addebito, e mancando altri elementi di prova a sostegno di esso, su non grava, neppure in parte, il preteso maggior debito per Parte_1 contributi previdenziali per l'anno 2011.
E' a carico dell' , quale ente autore della pretesa creditoria fatta valere con l'avviso di CP_1 addebito, l'onere di dimostrare in giudizio i presupposti di fatto giustificativi della maggiore contribuzione previdenziale richiesta, onere che può essere assolto anche mediante meccanismi di coordinamento con altre amministrazioni pubbliche, ma che non può esaurirsi nella mera esistenza di un verbale di accertamento fiscale, specialmente ove esso venga poi annullato.
L'appello deve quindi essere accolto con declaratoria di insussistenza dell'intero debito contributivo riportato nell'avviso di addebito opposto in primo grado.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio di soccombenza, con distrazione ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 10/12/2020 da nei Parte_1 confronti di e avverso la sentenza del 10/06/2020 n. 1235 del Tribunale di Lecce, CP_1 CP_2 così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara non dovuto il pagamento, da parte di Pt_1
, dell'intero importo del già annullato avviso di addebito n. 35920160005355573000.
[...]
Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio CP_1 grado di giudizio liquidate in € 3.727,00 per il primo grado ed in € 2.000,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Cosimo Finiguerra. Così deciso in Lecce il 13/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Grazia Corbascio dott. Gennaro Lombardi
n.1235 del 10.06.2020 Oggetto: contributi previdenziali
N. R.G. 1055/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE Sezione Lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Finiguerra Parte_1
APPELLANTE contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Berloco Maria Maddalena e Marcello Raho
APPELLATO
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore APPELLATO
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Lecce il 12.01.2017 , Parte_1 titolare dell'omonima impresa, aveva proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 35920160005355573000, notificatogli il 4.12.2016, con cui gli era stato intimato il pagamento, in favore dell' , della complessiva somma di € 11.755,48 per contributi previdenziali dovuti alla CP_1
Gestione commercianti nel periodo gennaio – dicembre 2011. Premesso che l'avverso asserito credito derivava da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce, notificatogli il 13.05.2016, nelle more impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, e che l' sul maggior reddito accertato dall'Agenzia delle CP_1
Entrate aveva richiesto la maggiore contribuzione, aveva eccepito l'infondatezza della pretesa dell' , la sussistenza di vizi di forma dell'avviso di addebito, la prescrizione quinquennale. CP_1
Aveva quindi chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito. L' convenuto aveva eccepito l'infondatezza delle avverse deduzioni e chiesto il rigetto CP_1 del ricorso, con vittoria di spese processuali. Nel merito ha sostenuto che la prova del proprio credito era costituita dal verbale di accertamento fiscale dell'Agenzia delle Entrate n.TVM.10403719 notificato il 18.12.2015 con il quale era stato appurato che per l'anno 2011 vi era stato un reddito di impresa maggiore di quello denunciato.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha accolto parzialmente il ricorso;
ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale in ragione degli effetti interruttivi della notifica dell'atto di accertamento tributario in data 18.12.2015; nel merito, sulla base della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Lecce n.1258/2018, ha revocato l'avviso di addebito n. 35920160005355573000, condannando a pagare all' la minor somma di € Pt_1 CP_1
9.261,30 oltre accessori e spese processuali.
ha proposto appello avverso tale decisione nella parte avente ad Parte_1 oggetto la condanna al pagamento della somma di € 9.261,30, lamentando l'erroneità dell'applicazione del combinato disposto dell'art. 24, commi 3 e 4, d.lgs. n.46/1999 stante la pendenza del giudizio tributario, e la mancata valutazione della pendenza dell'appello sulla sentenza tributaria dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Riproposte, quindi, le questioni già avanzate in primo grado, ha concluso chiedendo l'annullamento integrale della pretesa contributiva.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso CP_1 gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 22.02.2023 questa Corte, ritenuta la rilevanza pregiudiziale del giudizio tributario rispetto alle questioni previdenziali oggetto della causa, in considerazione della necessità di rideterminare, anche solo sotto il profilo quantitativo, la contribuzione dovuta all' in CP_1 funzione del reddito, ha disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del processo pendente dinanzi alla Commissione Tributaria.
Con ricorso del 13.02.2025 ha riassunto il giudizio sospeso, Parte_1 rappresentando che con sentenza n.1451/2024, passata in giudicato il 18.11.2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 22 di Lecce, aveva definito il giudizio tributario disponendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. L'appellante ha chiesto ha dunque chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
L' si è costituito in giudizio, richiamando i precedenti scritti difensivi e insistendo per CP_1 il rigetto del gravame.
All'udienza del 13.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo. RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
La questione -che permane in appello anche dopo il parziale accoglimento del ricorso in primo grado- attiene alla contribuzione previdenziale pretesa dall' in conseguenza del CP_1 maggior reddito che, per l'anno 2011, ha costituito oggetto dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate n.TVM.10403719/2015.
Avverso il verbale di accertamento dell'amministrazione finanziaria ha Parte_1 proposto ricorso dinanzi al giudice tributario e il relativo processo è stato definito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado con sentenza n.1451/2024, con cui è stato disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Il giudice tributario ha ivi ritenuto che i costi denunciati dall'impresa fossero effettivi e deducibili e che pertanto non fosse configurabile il maggior reddito da sottoporre a tassazione che, invece, era stato contestato in sede di accertamento fiscale.
Ne consegue che, venuto meno il maggior reddito sulla base del quale l' aveva CP_1 calcolato la contribuzione richiesta con l'avviso di addebito, e mancando altri elementi di prova a sostegno di esso, su non grava, neppure in parte, il preteso maggior debito per Parte_1 contributi previdenziali per l'anno 2011.
E' a carico dell' , quale ente autore della pretesa creditoria fatta valere con l'avviso di CP_1 addebito, l'onere di dimostrare in giudizio i presupposti di fatto giustificativi della maggiore contribuzione previdenziale richiesta, onere che può essere assolto anche mediante meccanismi di coordinamento con altre amministrazioni pubbliche, ma che non può esaurirsi nella mera esistenza di un verbale di accertamento fiscale, specialmente ove esso venga poi annullato.
L'appello deve quindi essere accolto con declaratoria di insussistenza dell'intero debito contributivo riportato nell'avviso di addebito opposto in primo grado.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio di soccombenza, con distrazione ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 10/12/2020 da nei Parte_1 confronti di e avverso la sentenza del 10/06/2020 n. 1235 del Tribunale di Lecce, CP_1 CP_2 così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara non dovuto il pagamento, da parte di Pt_1
, dell'intero importo del già annullato avviso di addebito n. 35920160005355573000.
[...]
Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio CP_1 grado di giudizio liquidate in € 3.727,00 per il primo grado ed in € 2.000,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Cosimo Finiguerra. Così deciso in Lecce il 13/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Grazia Corbascio dott. Gennaro Lombardi