Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4257/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed Estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4257/2024 v.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESSINA Parte_1 C.F._1
GABRIELE, con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESSINA Controparte_1 C.F._2
GABRIELE, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione dei coniugi
1/1)dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
1/2)disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Modena
affinchè proceda alle relative annotazioni prescritte di cui all'art. 69 del DPR 396/2000
2)– I coniugi vivranno separati e dovranno tenere una condotta decorosa improntata al reciproco rispetto;
ciascuno di loro potrà fissare la propria residenza ove lo riterrà opportuno con impegno a comunicare variazioni di residenza .Alla data della presente i coniugi hanno già
diverse residenze
3)– i coniugi danno atto di aver già diviso ogni bene mobile anche di conto corrente e di nulla avere piu' a pretendere
4)– I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e conseguentemente dichiarano di rinunciare ad ogni contributo economico l'uno in favore dell'altro.
5)– Su accordo delle parti:
a)- il figlio minore rimarra' affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ma vivra' Per_1
presso l'abitazione -domicilio del padre in Modena via Rossini 350 che, ne assumera' le decisioni relative all'ordinaria conduzione di vita del figlio stesso e le decisioni di maggiore interesse, mentre le decisioni riguardanti la salute , l'istruzione, l'educazione, saranno assunte concordemente dai coniugi b)-la madre ha facolta' di vedere e tenere con se' il figlio compatibilmente con le esigenze di lavoro, le esigenze e il desiderio del figlio e quelle di lavoro del padre come segue:
Lunedi' portando all'asilo nido il figlio fino al giorno mercoledi' riportandolo all'asilo . I
rimanenti giorni ,il figlio rimarra' con il padre, tutto salvo diversi accordi tra i coniugi. Nel caso in cui la moglie non riuscisse a tenere il figlio per qualsiasi motivo ,rimarra' con il padre, su accordo dei coniugi , dietro il pagamento di euro 10 all'ora e cosi' viceversa . I coniugi non si oppongono ad eventuale baby -sitter,purche' il costo rientrino , nella predetta somma
Su accordo dei coniugi , il giorno che il coniuge avra' diritto a tenere con se' il figlio potranno esserci altre persone , anche non familiari, senza aver riportato condanne penali
Su accordo dei coniugi in caso di questioni di particolare urgenza relative al figlio ,si autorizzano a comunicare con qualsiasi mezzo idoneo c) i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere regolarmente aggiornato il genitore non presente al momento sullo stato e le condizioni di salute del figlio d) su accordo delle parti , il contributo di mantenimento del figlio minore , è in forma diretta ,
nel senso che quando il figlio si trova con il padre contribuisce in tutto e quindi in ogni spesa per non fargli mancare nulla e, cosi' viceversa e) su accordo delle parti, il figlio minore, trascorrera' le festivita' natalizie , quelle pasquali e quelle estive come al punto b), tutto salvo diversi accordi e secondo il desiderio del figlio stesso
.Il coniuge affidatario , in caso di vacanze , dovra' comunicare all'altro, la localita'-indirizzo e telefono della struttura in cui si trova con il minore
6) i coniugi sin d'ora rilasciano il consenso al rinnovo del passaporto . Su accordo delle parti ogni coniuge potra' recarsi in Paese estero con il figlio minore per un periodo non superiore a
30 giorni e solo per il periodo estivo delle vacanze e con il mezzo dell'aereo , ritenuto piu' sicuro dagli stessi
I coniugi si impegnano entro 30 giorni dalla data di ricevimento della sentenza a comunicarla al
Consolato di appartenenza ,al fine di ricevere le dovute autorizzazioni in caso di viaggi all'estero con minori
7) Su accordo dei coniugi , le spese straordinarie saranno suddivise al 50% più precisamente: =
+Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
-visite specialistiche prescritte dal medico curante -cure dentistiche presso strutture pubbliche
-accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale
-tickets sanitari
-farmaci da banco e non purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale
+spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
-cure dentistiche ,odontoiatriche e oculistiche presso strutture private
-cure termali e fisioterapiche
-accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio nazionale sanitario
-cure non convenzionali
-farmaci particolari
+spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo
-tasse scolastiche e universitarie da istituti pubblici
-libri da testo e materiale da corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica
-gite scolastiche senza pernottamento
-trasporto pubblico
-mensa
+spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo
-tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati
-corsi di specializzazione
-gita scolastica con pernottamento
-corsi di recupero e lezioni private
-alloggio presso la sede universitaria
+spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo
-tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola
-centro ricreativo estivo e gruppo estivo
+spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo -corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature,
-spese di custodia o baby sitter;
-viaggi e vacanze;
Il genitore che propone la spesa deve informare l'altro per iscritto (a mezzo e-mail e/o w/s e/o sms e/o racc a/r e/o equipollenti), comunicando tipologia ed entità della spesa.
L'altro genitore dovrà comunicare, sempre per iscritto, il proprio assenso o il diniego,
motivandone le ragioni.
Il mancato riscontro alla comunicazione del genitore richiedente entro trenta giorni, fa scattare la presunzione del consenso.
Ovviamente il rimborso potrà avvenire soltanto dietro esibizione della documentazione che comprova che la spesa sia stata effettivamente sostenuta.
Decorso 40 giorni dall'avvenuta spesa senza la richiesta all'altro coniuge del pagamento del 50%
si riterra' ,il corrispettivo, non richiesto
Ogni spesa dovrà essere intestata al figlio, ai fini della corretta deducibilità, al 50% ciascuno in capo ai genitori.
8)-su accordo delle parti ,l'assegno familiare erogato dall'Inps per il figlio rimarra' in capo ad entrambi i coniugi nella misura del 50%
9) – Le spese legali della presente separazione saranno corrisposte al 50% tra i coniugi
10)-I coniugi dichiarano di aver compreso il significato letterale e giuridico delle clausole contenute nel presente atto
11) I coniugi fin d'ora chiedono che il Tribunale in Camera di Consiglio omologhi con Sentenza
le prescritte determinazioni consensuali ,,con contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.; - Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...] Parte_1
il 22/03/1993 e nata in [...] il [...]. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2022, atto n.344, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/02/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale