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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 3793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3793 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel.
d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 30 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3341/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.4512/2024 pubblicata il 13.6.2024 dal
Tribunale di Napoli
TRA
in persona del legale rappresentante p.t, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giacomo Profeta
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
US AL e IZ TO
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.2023 il adiva il CP_1
Tribunale di Napoli al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare per i titoli e causali di cui in ricorso, la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento comminato al dott. dalla con comunicazione Controparte_1 Parte_1 datata 2 maggio 2023 ad efficacia immediata, accertando pertanto anche la sussistenza dei presupposti inerenti all'applicazione delle tutele di cui agli art.li 2e/o 3 del d.lgs n°23 del2015 e successive modifiche, ivi compresa quella conseguente alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza Corte Cost. 26.9 / 8.11.2018 n°194; b) Per l'effetto, ordinare alla società resistente l'immediata reintegrazione – ovvero il ripristino del rapporto di lavoro- del ricorrente
[...] nel posto di lavoro precedentemente occupato Controparte_1 ovvero in posto di lavoro comunque adeguato all'inquadramento in livello “A” del ccnl applicato Carta Industria;
c) Per l'effetto, in aggiunta alla pronunzia di cui al capo b) delle presenti conclusioni, condannare la al pagamento in Parte_1 favore di a titolo risarcitorio e/o Controparte_1 indennitario e/o retributivo, di una somma equivalente a tutte le mensilità di retribuzione intercorrenti tra data di efficacia del recesso e data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro ovvero in subordine al pagamento di somma equivalente a dodici mensilità di retribuzione globali di fatto;
somma da calcolarsi su di una base retributiva mensile di euro 2.951,38 ovvero sulla diversa base retributiva mensile, anche maggiore, che il sig.
Giudice dovesse ritenere e dichiarare;
d) In via subordinata rispetto alle domande di cui ai capi b) e c) delle presenti conclusioni, condannare la resistente al Parte_1 pagamento in favore di a titolo Controparte_1 risarcitorio e/o indennitario e/o retributivo, di una somma equivalente a trentasei mensilità di retribuzione valevole per il calcolo del trattamento di fine rapporto –e comunque in via di ulteriore subordine in misura superiore o non inferiore a sei mensilità di retribuzione- ai sensi dell'art.3, comma uno, del
pag. 2/17 d.lgs n°23 del 2015; somma da calcolarsi su di una base retributiva mensile di euro 2.951,38 ovvero sulla diversa base retributiva mensile, anche maggiore, che il sig. Giudice dovesse ritenere e dichiarare. Ovvero condannare la resistente al CP_2 pagamento in favore del ricorrente, per gli indicati titoli e causali, ad una somma equitativamente determinata tra il minimo di sei e il massimo di 36 mensilità di retribuzione come sopra quantificata;
e) Con espresso ordine alla società resistente, in ipotesi di inottemperanza all'ordine giudiziario di reintegrazione nel posto di lavoro, di corrispondere al ricorrente le retribuzioni normalmente dovute in costanza di rapporto di lavoro;
f) Condannare la società convenuta all'integrale regolarizzazione
e versamento delle contribuzioni previdenziali a decorrere dalla data di efficacia dell'impugnato recesso;
g) Con interessi legali
e rivalutazione monetaria. Provvisoria esecuzione”; con vittoria di spese.
Il lavoratore, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal settembre 2016, con mansioni di impiegato Parte_2 addetto alla contabilità e fatturazione ed inquadramento nel livello “C” del ccnl per le aziende metalmeccaniche, rappresentava di aver aderito alla ricerca di personale avviata da una società di ricerca per conto della resistente e di essere stato assunto con patto di prova.
Precisava all'uopo:
-che dopo aver sostenuto diversi colloqui selettivi, aveva ricevuto una proposta di assunzione da parte della società convenuta con lettera datata 7 febbraio 2023 nella quale erano indicati (oltre alla sede di lavoro ed alla retribuzione)
l'inquadramento nella categoria Impiegati, livello “A” del ccnl pag. 3/17 Carta Industria e la previsione di un periodo di prova di sei mesi;
-che circa mansioni e qualifica nella predetta proposta d'assunzione era scritto solo che “… la Sua qualifica sarà di
“Senior Accountant” e che “le Sue mansioni saranno quelle previste dalla qualifica e dal livello di inquadramento, le quali verranno specificamente dettagliate all'atto dell'assunzione”;
-che nella lettera-contratto datata 24 febbraio 2023 erano state reiterate le medesime informazioni già contenute nella proposta contrattuale del 7 febbraio e non altro, senza che vi fosse alcuna indicazione delle mansioni assegnate, contrariamente quindi alla riserva di precisazione sul punto contenuta nell'anzidetta lettera d'impegno e la qualifica di senza ulteriori Parte_3 specificazioni circa le mansioni da svolgere.
Esponeva, inoltre, che dall'1.3.2023, data di inizio del rapporto lavorativo alle dipendenze della convenuta con assegnazione all'ufficio “Financial Amministrazione” e sino al 10.04.2023, non era stato posto, per fatto attribuibile unicamente alla resistente, nelle condizioni di svolgere la registrazione di fatture né altre mansioni contabili (non avendolo la datrice dotato ad esempio di email aziendale, non abilitandolo alla registrazione delle fatture sul programma winwest in uso in azienda, né ammettendolo all'utilizzo del software teams in uso in azienda); mansioni inerenti alla contabilità che egli aveva potuto svolgere soltanto durante la settimana lavorativa dal lunedì 10 al venerdì 14 aprile, atteso che in data 17 aprile 2023 era trasferito all'Ufficio produzione, con assegnazione di mansioni tecniche, che nulla avevano a vedere con quelle genericamente tratteggiate all'atto della assunzione.
Il ricorrente indicava ulteriormente: pag. 4/17 -che solo con mail del 17.04.2023 in occasione del suo inserimento in pianta stabile nell'Ufficio di Produzione della convenuta, erano state indicate le mansioni assegnategli che avevano natura tecnico ingegneristica e che, pertanto, risultavano diverse e nulla avevano a che vedere con l'attività di contabilità per cui, solo in via ipotetica e presuntiva, era stato selezionato;
-che a distanza di solo otto giorni lavorativi da questa assegnazione di mansioni, con lettera datata 2 maggio 2023, durante il periodo di prova, la società convenuta esercitava il recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'art.2096, comma 3,
c.c. per mancato superamento della prova stessa.
Ciò posto la difesa del ricorrente eccepiva la nullità del licenziamento a causa della omessa indicazione delle mansioni e la nullità o illegittimità del recesso per impedimento da parte del datore di lavoro dell'effettivo espletamento della prova e in ogni caso per omessa valutazione della prestazione lavorativa.
Si costituiva in giudizio la società convenuta sostenendo la infondatezza della domanda sotto ogni profilo e chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare la convenuta evidenziava di avere affidato alla la ricerca (recruiting) di un CFO (Chief Controparte_3
Financial Officer) ovvero di un responsabile capo di contabilità e che in conseguenza la aveva inserito sul Controparte_3 proprio sito web un annuncio del seguente tenore: “
[...]
, divisione di dedicata alla CP_4 Controparte_5 ricerca e selezione di profili di è attualmente Controparte_6 alla ricerca per suo cliente con sede a Napoli, di un/a Senior
Accountant. Il/la candidato/a verrà inserito all'interno dell'ufficio amministrativo e sarà responsabile delle seguenti attività: Supervisione del ciclo attivo e passivo;
Tesoreria; pag. 5/17 Contabilità generale fino al bilancio ante imposte e successiva collaborazione con lo Studio esterno;
Bilancio consolidato;
Gestione delle scadenze civili e fiscali;
Rapporti con gli istituti di credito;
Report settimanali – Cash flow – statistiche fatturato;
Rapporti con consulenti esterni (Revisori,
Commercialista e Consulente del Lavoro). I requisiti richiesti sono: • Laurea o titolo equipollente;
• Esperienza pregressa di almeno quattro anni in ruolo analogo maturato presso contesti strutturati;
• Precisione, proattività e spiccate doti comunicative. Sede di lavoro: Napoli”.
La società convenuta deduceva, al fine di dimostrare di avere assolto all'onere di indicazione in forma scritta ad substantiam delle mansioni da svolgersi durante la prova, che nella lettera di assunzione era espressamente indicato che il ricorrente sarebbe stato inquadrato nel livello A qualifica di Impiegato del CCNL
Carta Industria anche precisando che le mansioni sarebbero state quelle di mansioni perfettamente rispondenti Parte_3 alla declaratoria contrattuale ed anzi aventi una maggiore specificazione rispetto alla pur stringata descrizione di cui all'art. 19 del ccnl predetto;
eccepiva che il ricorrente, sin dai colloqui con la società di recruiting aveva avuto CP_3 adeguata illustrazione delle mansioni che avrebbe dovuto svolgere, avendole peraltro scaricate dal sito della società predetta, precisando inoltre che nell'annuncio della era chiarito CP_3 che essa società stava ricercando una figura di “
[...]
”, responsabile amministrativo;
che la mansione del Parte_3 era stata altresì specificata nell'Unilav di Persona_1 assunzione del 23.02.2023, ove lo stesso era indicato quale
“esperto contabile”, depositandone copia sottoscritta dal
[...]
; che infine le buste paga consegnate al nel CP_1 CP_1
pag. 6/17 corso del rapporto lavorativo recavano la annotazione della mansione di “impiegato addetto contabile”.
Il Tribunale di Napoli accoglieva l'impugnazione dichiarando la nullità del licenziamento impugnato ed ordinando alla società resistente l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ovvero in posto di lavoro comunque adeguato all'inquadramento in livello “A” del ccnl applicato Carta
Industria; condannava la al pagamento in favore Parte_1 del ricorrente, a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o retributivo, di una somma equivalente a tutte le mensilità di retribuzione intercorrenti tra data di efficacia del recesso e data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre accessori come in motivazione;
condannava parte convenuta alla rifusione delle spese di lite.
Propone appello la società rilevando: Parte_1
-che il richiamo a “ , nonché al livello Parte_3
d'inquadramento pur se riferito a più funzioni, era sufficientemente in grado di definire ed individuare le mansioni che il avrebbe dovuto d'impegnare, CP_1
-che il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto il contrario facendo riferimento ad una giurisprudenza della S.C. ormai di fatto superata in un'economia globalizzata ed anglofona,
-che era legittimo e sufficientemente specifico il rinvio per relationem alle mansioni di " , di livello A Parte_3
c.c.n.l. Carta Industria contenuto nel contratto inter partes, giacché, in presenza, nell'ambito del medesimo livello, di una pluralità di profili la definizione consentiva, dunque, di individuare, con giudizio ex ante, quali fossero le mansioni in pag. 7/17 concreto assegnate al lavoratore, corrispondenti al ruolo di
“ ”, Parte_3
-che la Suprema Corte, quando richiede un “richiamo sufficientemente specifico” alle declaratorie del Ccnl,
“riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata” lo fa in presenza di contratti che, in punto di prova, rinviano laconicamente (per fare alcuni esempi) alle mansioni dell'”operaio di 5 Livello del Ccnl applicabile” (Cass. 27785/21) o ai “compiti conformi a quelli previsti per il personale dell'Area Operativa”
(Cass. n. 5509/15),
-che per la figura di “ , trattandosi di lavoro Parte_3 intellettuale e non meramente esecutivo, non appariva ragionevolmente esigibile che le mansioni fossero indicate in dettaglio dal datore di lavoro, vi è più che il termine utilizzato volutamente in inglese era ben conosciuto all'attuale appellato, sia nella sua propria semantica sia nella qualificazione dell'attività lavorativa che sarebbe andato a svolgere,
-che le mansioni del “ sono perfettamente Parte_3 sovrapponibili all'annuncio che essa società aveva affidato alla per la ricerca (recruiting) di un CFO (Chief Controparte_3
Financial Officer), in altri termini un responsabile capo di contabilità, un addetto alla contabilità generale, ovverosia un
“ ”, Parte_3
-che il lavoratore dopo un colloquio telefonico preliminare con la aveva ricevuto a mezzo mail l'indicazione del sito CP_3 dell'attuale appellante per cui aveva potuto comparare l'annuncio della con le caratteristiche della CP_3 Parte_1 avendo ben presente sin dall'inizio quali fossero le attività
(rectius mansioni) che avrebbe dovuto svolgere una volta ottenuta l'eventuale assunzione, sovrapponibili con quelle del suo pag. 8/17 curriculum redatto interamente in inglese avanzato (con la prova quindi di conoscenza delle mansioni di ), Parte_3
-che il era stato messo sin dal colloquio con la CP_1
Società e successivamente con i colloqui con la CP_3 [...]
Part
in condizione di conoscere in modo approfondito le Pt_1 attività e mansioni che avrebbe quotidianamente dovuto disimpegnare una volta assunto,
-che il rimando alla figura del “Senior Accountant” è ben più ampio ed esaustivo della declaratoria contrattuale del CCNL Carta
Industria (art.19),
-che nella lettera di assunzione si legge che l'appellato sarebbe stato inquadrato nel livello A qualifica di Impiegato del CCNL
Carta Industria con mansioni di perfettamente Parte_3 rispondenti alla declaratoria contrattuale ed, anzi, con maggiore specificazione e professionalizzazione rispetto al pur stringata attività descritta nel CCNL,
-che dal C.V. emergeva che l'appellato aveva sempre svolto attività lavorative perfettamente corrispondenti a quelle che ricercava essa società,
-che l'appellato era stato collocato “fisicamente” nell'ufficio amministrativo posto al secondo piano della palazzina uffici e condivideva la stanza con la Sig.ra con Parte_4 qualifica di contabile, con il Sig. dell'area Testimone_1 amministrativa e con il Dott. consulente esterno e Tes_2 coordinatore di tutta l'area contabilità e amministrazione della
, Parte_1
-che gli era stata assegnata una scrivania con telefono e pc collegato al sistema aziendale server, alle periferiche e con abilitati gli accessi ai vari software gestionali di contabilità
pag. 9/17 ed amministrazione, senza alcun tipo di limitazione, avendo ricevuto all'atto dell'assunzione le credenziali di accesso,
-che sin dal primo giorno era stato affiancato dai predetti soggetti per la formazione e l'addestramento rispetto alle modalità di utilizzo dei vari gestionali aziendali e delle procedure adottate presso essa società,
-che sin da subito l'appellato aveva manifestato carenze e lacune,
-che al era stata data un'ultima chance adibendolo con CP_1 le medesime mansioni agli uffici posti all'interno del capannone di produzione ed affiancandolo all'ing. per il suo Parte_5 addestramento,
-che non era vero che il Dott. in questo nuova CP_1 postazione si sarebbe dovuto occupare di attività pressoché tecnico ingegneristiche, come artatamente sostenuto dalla sua difesa nel corso del giudizio di primo grado, emergendo dalla mail del 17/4/2023 che si trattava di attività meramente contabili ed amministrative e non di certo tecnico ingegneristiche, rientranti nelle mansioni di “ ”, Parte_3
-che anche in questa posizione il non era stato in CP_1 grado di svolgere le sue mansioni,
-che trascorso, quindi, anche il periodo dal 18/4/2023 al
1/05/2023 senza che vi fossero indicazioni di un miglioramento della prestazione lavorativa svolta dall'appellato che potesse consentire il superamento del periodo di prova, essa società in data 2/5/2023 aveva adottato il provvedimento di recesso per mancato superamento del patto di prova,
chiedendo la riforma della sentenza appellata con il rigetto delle domande proposte dal ricorrente in primo grado.
pag. 10/17 Replica : Controparte_1
-che nella proposta di assunzione da parte della società
[...]
del 7.2.23 era specificato l'inquadramento in categoria Pt_1 impiegati, livello “A” del ccnl Carta Industria e la qualifica di
“Senior Accountant” mentre per le mansioni si indicava che “le Sue mansioni saranno quelle previste dalla qualifica e dal livello di inquadramento, le quali verranno specificamente dettagliate all'atto dell'assunzione”; che nella lettera-contratto datata 24 febbraio 2023 erano contenute le medesime informazioni e nessuna delle specificazioni di cui alla riserva contenuta nella proposta contrattuale del 7 febbraio.
L'appellato precisa nuovamente che dall'1 marzo 2023 al 10 aprile
2023 non aveva potuto svolgere agevolmente, per fatto attribuibile unicamente alla resistente, le mansioni di contabilità e che unicamente per la settimana lavorativa (lunedì 10/venerdì 14 aprile) era stato messo in condizione di lavorare compiutamente ma poi dal 17 aprile 2023 era stato repentinamente trasferito di reparto ed assegnato all'“ in affiancamento ad Parte_6 un dipendente, ing. , avente esperienze e mansioni Parte_5 propriamente tecniche e solo con email del 17 aprile 2023 erano state menzionate le mansioni che avrebbe dovuto espletare e che nulla avevano a che vedere con attività di contabilità, controllo e redazione atti contabili bensì avevano ad oggetto esclusivamente mansioni tecniche-ingegneristiche applicate alla produzione.
Il richiama altresì le pronunce della Suprema Corte di CP_1
Cassazione in ordine ai requisiti di validità del patto di prova in ordine alla indicazione delle mansioni e conclude per la sussistenza della nullità del censurato patto di prova.
Con decreto della Presidenza della Corte di Appello n.20/25 la causa era scardinata dal ruolo del Consigliere ed CP_7
pag. 11/17 assegnata al nuovo Consigliere Scarlatelli;
alla udienza del
30.10.25, tenutasi ex art.127 ter cpc, acquisite le note delle parti la Corte ha riservato la causa in decisione.
************
L'appello è infondato e va rigettato avendo il Tribunale fornito una condivisibile motivazione in ordine alla nullità del patto di prova alla luce dei principi dettati dalla Suprema Corte in materia.
I dati di fatto sono pacifici e documentati quanto alle indicazioni contenute nella proposta di assunzione del 7.2.23 e nella lettera contratto del 24.2.23.
Nella prima si legge, sotto il profilo che interessa in questa sede, che la qualifica che il lavoratore doveva andare a rivestire era quella di “Senior Accountant”, che l'inquadramento era nel livello A del CCNL Carta Industria e che le mansioni erano quelle previste dalla qualifica e dal livello di inquadramento con successiva specificazione in dettaglio all'atto dell'assunzione; nella lettera-contratto non vi tuttavia alcuna specificazione di dettaglio ed è indicato l'inquadramento nel livello A con qualifica “impiegato” e (nuovamente) mansioni di senior accountant.
A differenza di quanto sostiene l'appellante la Suprema Corte, anche con pronunce molto recenti, ha chiarito che “
7.3. Secondo arresti consolidati della giurisprudenza di questa Corte la causa del patto di prova deve essere individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del
pag. 12/17 lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. 22/06/2012, n. 10440; Cass. 29/07/2005, n. 15960)
7.4. Tale esigenza di specificità, che nell'ipotesi di lavoratore parzialmente invalido deve essere valutata con particolare rigore
(Cass. 12/10/2021, n. 27795; Cass. 13/04/2017, n. 9597), è funzionale al corretto esperimento del periodo di prova ed alla valutazione del relativo esito che deve essere effettuata in relazione alla prestazione e mansioni di assegnazione quali individuate nel contratto individuale;
la specificazione può avvenire secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte anche tramite il rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo con riferimento all'inquadramento del lavoratore, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico
e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (Cass. 9597/2017 cit.; Cass. 23/05/2014, n.11582)” (Cassazione sentenza n.1099/2022).
Il principio è confermato dalla stessa pronuncia invocata dalla società appellante, la sentenza n.5881/2023, che al punto 4.2 afferma “
4.2. Questa Corte ha più volte ribadito che il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono
l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria
l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica
pag. 13/17 quella della sola categoria (Cass. n. 9597 del 2017; Cass. n. 1099 del 2022)”, richiamando proprio la pronuncia del 2022.
Inoltre, proprio con riferimento ad un caso in cui le mansioni erano state indicate con termine inglese (meat buyer) la
Cassazione (sentenza n.5264 del 20 febbraio 2023) ha specificato, oltre a richiamare il principio già sopra trascritto, che “12. La semplice individuazione del peculiare profilo lavorativo (nella specie Meat Buyer - addetto all'acquisto di carne) non è sufficiente, come sostiene invece la ricorrente, a desumere le mansioni oggetto del patto di prova perchè è una indicazione estremamente generica che non consente un adeguato ed effettivo, seppur limitato, controllo giudiziale sul potere di recesso datoriale nel periodo di prova: potere che, per essere legittimamente esercitato, richiede la conoscenza preventiva delle mansioni dettagliate che il lavoratore dovrà esercitare……..14. La mera indicazione della figura professionale non è, quindi, sufficiente a costituire un valido patto di prova ma occorre la specificazione dei compiti in modo dettagliato onde consentire, nel rispetto degli interessi dei due contraenti, la verifica sostanziale e processuale del contenuto dello stesso.”.
Applicando i predetti principi al caso di specie è evidente l'insufficienza delle indicazioni contenute nel contratto di lavoro stipulato tra le parti atteso che il rinvio alla declaratoria A impiegato non costituisce rinvio al profilo specifico in presenza di categoria che accorpa in un determinato livello più profili.
Nel CCNL Carta Industria nella declaratoria A (art.19) sono infatti indicati ben sei profili (1) Lavoratore, anche se solo, responsabile dell'intero ciclo di produzione o di esercizio o dell'intero comparto amministrativo e commerciale, di cui dirige e pag. 14/17 coordina l'andamento funzionale e organizzativo;
2) Lavoratore, anche se solo, responsabile di Azienda minore di cui dirige e coordina l'andamento funzionale e organizzativo;
3) Lavoratore che progetta metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico e/o elabora l'impostazione generale di programmi complessi e di ampia portata;
4)
Responsabile di laboratorio che dirige e coordina in maniera autonoma l'attività degli operatori addetti al controllo sul prodotto, materiali, materie prime, impianti di trattamento
(acque, emissioni in atmosfera); 5) Responsabile preposto allo studio e all'analisi delle norme e delle problematiche ecologico- ambientali, alla ricerca delle soluzioni per il miglioramento ecologico e tecnicoeconomico, al supporto tecnico per la certificazione ambientale e in generale all'attuazione delle politiche dell'Azienda in tale materia;
6) Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione che in via esclusiva coordina l'attività degli addetti al servizio ed è preposto alla individuazione e valutazione dei rischi, allo studio e alla elaborazione delle misure preventive e protettive, delle procedure di sicurezza, dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori, alla definizione della conformità agli standard di sicurezza degli impianti e, in generale, all'attuazione delle politiche dell'Azienda in tale materia) per cui il richiamo alla sola declaratoria non consente di individuare le mansioni esigibili, imponendosi alla datrice di indicare il profilo specifico tra i vari indicati e osservandosi che in nessuno dei profili riportati si rinviene l'indicazione della figura del c.d senior accountant.
Né rilevano i contenuti dell'avviso di selezione al quale ha risposto il lavoratore ovvero il contenuto del curriculum (che peraltro non riporta il pregresso svolgimento di mansioni di pag. 15/17 senior accountant) in quanto l'analisi della legittimità del contratto di lavoro e del patto di prova va riferita al contenuto dello stesso e non certo ad elementi estranei allo stesso;
lo stesso dicasi per l'indicazione contenuta nell'Unilav o nelle buste paga (peraltro successive alla assunzione in prova) trattandosi -anche in questi casi- di elementi extra contrattuali.
Alcuna censura è stata poi avanzata dalla appellante in relazione alla tutela riconosciuta ed applicata dal Tribunale.
L'appello deve, quindi, essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma
17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello;
pag. 16/17 condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in euro 4.996,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis D.P.R. n.115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 30.10.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel.
d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 30 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3341/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.4512/2024 pubblicata il 13.6.2024 dal
Tribunale di Napoli
TRA
in persona del legale rappresentante p.t, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giacomo Profeta
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
US AL e IZ TO
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.2023 il adiva il CP_1
Tribunale di Napoli al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare per i titoli e causali di cui in ricorso, la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento comminato al dott. dalla con comunicazione Controparte_1 Parte_1 datata 2 maggio 2023 ad efficacia immediata, accertando pertanto anche la sussistenza dei presupposti inerenti all'applicazione delle tutele di cui agli art.li 2e/o 3 del d.lgs n°23 del2015 e successive modifiche, ivi compresa quella conseguente alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza Corte Cost. 26.9 / 8.11.2018 n°194; b) Per l'effetto, ordinare alla società resistente l'immediata reintegrazione – ovvero il ripristino del rapporto di lavoro- del ricorrente
[...] nel posto di lavoro precedentemente occupato Controparte_1 ovvero in posto di lavoro comunque adeguato all'inquadramento in livello “A” del ccnl applicato Carta Industria;
c) Per l'effetto, in aggiunta alla pronunzia di cui al capo b) delle presenti conclusioni, condannare la al pagamento in Parte_1 favore di a titolo risarcitorio e/o Controparte_1 indennitario e/o retributivo, di una somma equivalente a tutte le mensilità di retribuzione intercorrenti tra data di efficacia del recesso e data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro ovvero in subordine al pagamento di somma equivalente a dodici mensilità di retribuzione globali di fatto;
somma da calcolarsi su di una base retributiva mensile di euro 2.951,38 ovvero sulla diversa base retributiva mensile, anche maggiore, che il sig.
Giudice dovesse ritenere e dichiarare;
d) In via subordinata rispetto alle domande di cui ai capi b) e c) delle presenti conclusioni, condannare la resistente al Parte_1 pagamento in favore di a titolo Controparte_1 risarcitorio e/o indennitario e/o retributivo, di una somma equivalente a trentasei mensilità di retribuzione valevole per il calcolo del trattamento di fine rapporto –e comunque in via di ulteriore subordine in misura superiore o non inferiore a sei mensilità di retribuzione- ai sensi dell'art.3, comma uno, del
pag. 2/17 d.lgs n°23 del 2015; somma da calcolarsi su di una base retributiva mensile di euro 2.951,38 ovvero sulla diversa base retributiva mensile, anche maggiore, che il sig. Giudice dovesse ritenere e dichiarare. Ovvero condannare la resistente al CP_2 pagamento in favore del ricorrente, per gli indicati titoli e causali, ad una somma equitativamente determinata tra il minimo di sei e il massimo di 36 mensilità di retribuzione come sopra quantificata;
e) Con espresso ordine alla società resistente, in ipotesi di inottemperanza all'ordine giudiziario di reintegrazione nel posto di lavoro, di corrispondere al ricorrente le retribuzioni normalmente dovute in costanza di rapporto di lavoro;
f) Condannare la società convenuta all'integrale regolarizzazione
e versamento delle contribuzioni previdenziali a decorrere dalla data di efficacia dell'impugnato recesso;
g) Con interessi legali
e rivalutazione monetaria. Provvisoria esecuzione”; con vittoria di spese.
Il lavoratore, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal settembre 2016, con mansioni di impiegato Parte_2 addetto alla contabilità e fatturazione ed inquadramento nel livello “C” del ccnl per le aziende metalmeccaniche, rappresentava di aver aderito alla ricerca di personale avviata da una società di ricerca per conto della resistente e di essere stato assunto con patto di prova.
Precisava all'uopo:
-che dopo aver sostenuto diversi colloqui selettivi, aveva ricevuto una proposta di assunzione da parte della società convenuta con lettera datata 7 febbraio 2023 nella quale erano indicati (oltre alla sede di lavoro ed alla retribuzione)
l'inquadramento nella categoria Impiegati, livello “A” del ccnl pag. 3/17 Carta Industria e la previsione di un periodo di prova di sei mesi;
-che circa mansioni e qualifica nella predetta proposta d'assunzione era scritto solo che “… la Sua qualifica sarà di
“Senior Accountant” e che “le Sue mansioni saranno quelle previste dalla qualifica e dal livello di inquadramento, le quali verranno specificamente dettagliate all'atto dell'assunzione”;
-che nella lettera-contratto datata 24 febbraio 2023 erano state reiterate le medesime informazioni già contenute nella proposta contrattuale del 7 febbraio e non altro, senza che vi fosse alcuna indicazione delle mansioni assegnate, contrariamente quindi alla riserva di precisazione sul punto contenuta nell'anzidetta lettera d'impegno e la qualifica di senza ulteriori Parte_3 specificazioni circa le mansioni da svolgere.
Esponeva, inoltre, che dall'1.3.2023, data di inizio del rapporto lavorativo alle dipendenze della convenuta con assegnazione all'ufficio “Financial Amministrazione” e sino al 10.04.2023, non era stato posto, per fatto attribuibile unicamente alla resistente, nelle condizioni di svolgere la registrazione di fatture né altre mansioni contabili (non avendolo la datrice dotato ad esempio di email aziendale, non abilitandolo alla registrazione delle fatture sul programma winwest in uso in azienda, né ammettendolo all'utilizzo del software teams in uso in azienda); mansioni inerenti alla contabilità che egli aveva potuto svolgere soltanto durante la settimana lavorativa dal lunedì 10 al venerdì 14 aprile, atteso che in data 17 aprile 2023 era trasferito all'Ufficio produzione, con assegnazione di mansioni tecniche, che nulla avevano a vedere con quelle genericamente tratteggiate all'atto della assunzione.
Il ricorrente indicava ulteriormente: pag. 4/17 -che solo con mail del 17.04.2023 in occasione del suo inserimento in pianta stabile nell'Ufficio di Produzione della convenuta, erano state indicate le mansioni assegnategli che avevano natura tecnico ingegneristica e che, pertanto, risultavano diverse e nulla avevano a che vedere con l'attività di contabilità per cui, solo in via ipotetica e presuntiva, era stato selezionato;
-che a distanza di solo otto giorni lavorativi da questa assegnazione di mansioni, con lettera datata 2 maggio 2023, durante il periodo di prova, la società convenuta esercitava il recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'art.2096, comma 3,
c.c. per mancato superamento della prova stessa.
Ciò posto la difesa del ricorrente eccepiva la nullità del licenziamento a causa della omessa indicazione delle mansioni e la nullità o illegittimità del recesso per impedimento da parte del datore di lavoro dell'effettivo espletamento della prova e in ogni caso per omessa valutazione della prestazione lavorativa.
Si costituiva in giudizio la società convenuta sostenendo la infondatezza della domanda sotto ogni profilo e chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare la convenuta evidenziava di avere affidato alla la ricerca (recruiting) di un CFO (Chief Controparte_3
Financial Officer) ovvero di un responsabile capo di contabilità e che in conseguenza la aveva inserito sul Controparte_3 proprio sito web un annuncio del seguente tenore: “
[...]
, divisione di dedicata alla CP_4 Controparte_5 ricerca e selezione di profili di è attualmente Controparte_6 alla ricerca per suo cliente con sede a Napoli, di un/a Senior
Accountant. Il/la candidato/a verrà inserito all'interno dell'ufficio amministrativo e sarà responsabile delle seguenti attività: Supervisione del ciclo attivo e passivo;
Tesoreria; pag. 5/17 Contabilità generale fino al bilancio ante imposte e successiva collaborazione con lo Studio esterno;
Bilancio consolidato;
Gestione delle scadenze civili e fiscali;
Rapporti con gli istituti di credito;
Report settimanali – Cash flow – statistiche fatturato;
Rapporti con consulenti esterni (Revisori,
Commercialista e Consulente del Lavoro). I requisiti richiesti sono: • Laurea o titolo equipollente;
• Esperienza pregressa di almeno quattro anni in ruolo analogo maturato presso contesti strutturati;
• Precisione, proattività e spiccate doti comunicative. Sede di lavoro: Napoli”.
La società convenuta deduceva, al fine di dimostrare di avere assolto all'onere di indicazione in forma scritta ad substantiam delle mansioni da svolgersi durante la prova, che nella lettera di assunzione era espressamente indicato che il ricorrente sarebbe stato inquadrato nel livello A qualifica di Impiegato del CCNL
Carta Industria anche precisando che le mansioni sarebbero state quelle di mansioni perfettamente rispondenti Parte_3 alla declaratoria contrattuale ed anzi aventi una maggiore specificazione rispetto alla pur stringata descrizione di cui all'art. 19 del ccnl predetto;
eccepiva che il ricorrente, sin dai colloqui con la società di recruiting aveva avuto CP_3 adeguata illustrazione delle mansioni che avrebbe dovuto svolgere, avendole peraltro scaricate dal sito della società predetta, precisando inoltre che nell'annuncio della era chiarito CP_3 che essa società stava ricercando una figura di “
[...]
”, responsabile amministrativo;
che la mansione del Parte_3 era stata altresì specificata nell'Unilav di Persona_1 assunzione del 23.02.2023, ove lo stesso era indicato quale
“esperto contabile”, depositandone copia sottoscritta dal
[...]
; che infine le buste paga consegnate al nel CP_1 CP_1
pag. 6/17 corso del rapporto lavorativo recavano la annotazione della mansione di “impiegato addetto contabile”.
Il Tribunale di Napoli accoglieva l'impugnazione dichiarando la nullità del licenziamento impugnato ed ordinando alla società resistente l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ovvero in posto di lavoro comunque adeguato all'inquadramento in livello “A” del ccnl applicato Carta
Industria; condannava la al pagamento in favore Parte_1 del ricorrente, a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o retributivo, di una somma equivalente a tutte le mensilità di retribuzione intercorrenti tra data di efficacia del recesso e data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre accessori come in motivazione;
condannava parte convenuta alla rifusione delle spese di lite.
Propone appello la società rilevando: Parte_1
-che il richiamo a “ , nonché al livello Parte_3
d'inquadramento pur se riferito a più funzioni, era sufficientemente in grado di definire ed individuare le mansioni che il avrebbe dovuto d'impegnare, CP_1
-che il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto il contrario facendo riferimento ad una giurisprudenza della S.C. ormai di fatto superata in un'economia globalizzata ed anglofona,
-che era legittimo e sufficientemente specifico il rinvio per relationem alle mansioni di " , di livello A Parte_3
c.c.n.l. Carta Industria contenuto nel contratto inter partes, giacché, in presenza, nell'ambito del medesimo livello, di una pluralità di profili la definizione consentiva, dunque, di individuare, con giudizio ex ante, quali fossero le mansioni in pag. 7/17 concreto assegnate al lavoratore, corrispondenti al ruolo di
“ ”, Parte_3
-che la Suprema Corte, quando richiede un “richiamo sufficientemente specifico” alle declaratorie del Ccnl,
“riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata” lo fa in presenza di contratti che, in punto di prova, rinviano laconicamente (per fare alcuni esempi) alle mansioni dell'”operaio di 5 Livello del Ccnl applicabile” (Cass. 27785/21) o ai “compiti conformi a quelli previsti per il personale dell'Area Operativa”
(Cass. n. 5509/15),
-che per la figura di “ , trattandosi di lavoro Parte_3 intellettuale e non meramente esecutivo, non appariva ragionevolmente esigibile che le mansioni fossero indicate in dettaglio dal datore di lavoro, vi è più che il termine utilizzato volutamente in inglese era ben conosciuto all'attuale appellato, sia nella sua propria semantica sia nella qualificazione dell'attività lavorativa che sarebbe andato a svolgere,
-che le mansioni del “ sono perfettamente Parte_3 sovrapponibili all'annuncio che essa società aveva affidato alla per la ricerca (recruiting) di un CFO (Chief Controparte_3
Financial Officer), in altri termini un responsabile capo di contabilità, un addetto alla contabilità generale, ovverosia un
“ ”, Parte_3
-che il lavoratore dopo un colloquio telefonico preliminare con la aveva ricevuto a mezzo mail l'indicazione del sito CP_3 dell'attuale appellante per cui aveva potuto comparare l'annuncio della con le caratteristiche della CP_3 Parte_1 avendo ben presente sin dall'inizio quali fossero le attività
(rectius mansioni) che avrebbe dovuto svolgere una volta ottenuta l'eventuale assunzione, sovrapponibili con quelle del suo pag. 8/17 curriculum redatto interamente in inglese avanzato (con la prova quindi di conoscenza delle mansioni di ), Parte_3
-che il era stato messo sin dal colloquio con la CP_1
Società e successivamente con i colloqui con la CP_3 [...]
Part
in condizione di conoscere in modo approfondito le Pt_1 attività e mansioni che avrebbe quotidianamente dovuto disimpegnare una volta assunto,
-che il rimando alla figura del “Senior Accountant” è ben più ampio ed esaustivo della declaratoria contrattuale del CCNL Carta
Industria (art.19),
-che nella lettera di assunzione si legge che l'appellato sarebbe stato inquadrato nel livello A qualifica di Impiegato del CCNL
Carta Industria con mansioni di perfettamente Parte_3 rispondenti alla declaratoria contrattuale ed, anzi, con maggiore specificazione e professionalizzazione rispetto al pur stringata attività descritta nel CCNL,
-che dal C.V. emergeva che l'appellato aveva sempre svolto attività lavorative perfettamente corrispondenti a quelle che ricercava essa società,
-che l'appellato era stato collocato “fisicamente” nell'ufficio amministrativo posto al secondo piano della palazzina uffici e condivideva la stanza con la Sig.ra con Parte_4 qualifica di contabile, con il Sig. dell'area Testimone_1 amministrativa e con il Dott. consulente esterno e Tes_2 coordinatore di tutta l'area contabilità e amministrazione della
, Parte_1
-che gli era stata assegnata una scrivania con telefono e pc collegato al sistema aziendale server, alle periferiche e con abilitati gli accessi ai vari software gestionali di contabilità
pag. 9/17 ed amministrazione, senza alcun tipo di limitazione, avendo ricevuto all'atto dell'assunzione le credenziali di accesso,
-che sin dal primo giorno era stato affiancato dai predetti soggetti per la formazione e l'addestramento rispetto alle modalità di utilizzo dei vari gestionali aziendali e delle procedure adottate presso essa società,
-che sin da subito l'appellato aveva manifestato carenze e lacune,
-che al era stata data un'ultima chance adibendolo con CP_1 le medesime mansioni agli uffici posti all'interno del capannone di produzione ed affiancandolo all'ing. per il suo Parte_5 addestramento,
-che non era vero che il Dott. in questo nuova CP_1 postazione si sarebbe dovuto occupare di attività pressoché tecnico ingegneristiche, come artatamente sostenuto dalla sua difesa nel corso del giudizio di primo grado, emergendo dalla mail del 17/4/2023 che si trattava di attività meramente contabili ed amministrative e non di certo tecnico ingegneristiche, rientranti nelle mansioni di “ ”, Parte_3
-che anche in questa posizione il non era stato in CP_1 grado di svolgere le sue mansioni,
-che trascorso, quindi, anche il periodo dal 18/4/2023 al
1/05/2023 senza che vi fossero indicazioni di un miglioramento della prestazione lavorativa svolta dall'appellato che potesse consentire il superamento del periodo di prova, essa società in data 2/5/2023 aveva adottato il provvedimento di recesso per mancato superamento del patto di prova,
chiedendo la riforma della sentenza appellata con il rigetto delle domande proposte dal ricorrente in primo grado.
pag. 10/17 Replica : Controparte_1
-che nella proposta di assunzione da parte della società
[...]
del 7.2.23 era specificato l'inquadramento in categoria Pt_1 impiegati, livello “A” del ccnl Carta Industria e la qualifica di
“Senior Accountant” mentre per le mansioni si indicava che “le Sue mansioni saranno quelle previste dalla qualifica e dal livello di inquadramento, le quali verranno specificamente dettagliate all'atto dell'assunzione”; che nella lettera-contratto datata 24 febbraio 2023 erano contenute le medesime informazioni e nessuna delle specificazioni di cui alla riserva contenuta nella proposta contrattuale del 7 febbraio.
L'appellato precisa nuovamente che dall'1 marzo 2023 al 10 aprile
2023 non aveva potuto svolgere agevolmente, per fatto attribuibile unicamente alla resistente, le mansioni di contabilità e che unicamente per la settimana lavorativa (lunedì 10/venerdì 14 aprile) era stato messo in condizione di lavorare compiutamente ma poi dal 17 aprile 2023 era stato repentinamente trasferito di reparto ed assegnato all'“ in affiancamento ad Parte_6 un dipendente, ing. , avente esperienze e mansioni Parte_5 propriamente tecniche e solo con email del 17 aprile 2023 erano state menzionate le mansioni che avrebbe dovuto espletare e che nulla avevano a che vedere con attività di contabilità, controllo e redazione atti contabili bensì avevano ad oggetto esclusivamente mansioni tecniche-ingegneristiche applicate alla produzione.
Il richiama altresì le pronunce della Suprema Corte di CP_1
Cassazione in ordine ai requisiti di validità del patto di prova in ordine alla indicazione delle mansioni e conclude per la sussistenza della nullità del censurato patto di prova.
Con decreto della Presidenza della Corte di Appello n.20/25 la causa era scardinata dal ruolo del Consigliere ed CP_7
pag. 11/17 assegnata al nuovo Consigliere Scarlatelli;
alla udienza del
30.10.25, tenutasi ex art.127 ter cpc, acquisite le note delle parti la Corte ha riservato la causa in decisione.
************
L'appello è infondato e va rigettato avendo il Tribunale fornito una condivisibile motivazione in ordine alla nullità del patto di prova alla luce dei principi dettati dalla Suprema Corte in materia.
I dati di fatto sono pacifici e documentati quanto alle indicazioni contenute nella proposta di assunzione del 7.2.23 e nella lettera contratto del 24.2.23.
Nella prima si legge, sotto il profilo che interessa in questa sede, che la qualifica che il lavoratore doveva andare a rivestire era quella di “Senior Accountant”, che l'inquadramento era nel livello A del CCNL Carta Industria e che le mansioni erano quelle previste dalla qualifica e dal livello di inquadramento con successiva specificazione in dettaglio all'atto dell'assunzione; nella lettera-contratto non vi tuttavia alcuna specificazione di dettaglio ed è indicato l'inquadramento nel livello A con qualifica “impiegato” e (nuovamente) mansioni di senior accountant.
A differenza di quanto sostiene l'appellante la Suprema Corte, anche con pronunce molto recenti, ha chiarito che “
7.3. Secondo arresti consolidati della giurisprudenza di questa Corte la causa del patto di prova deve essere individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del
pag. 12/17 lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. 22/06/2012, n. 10440; Cass. 29/07/2005, n. 15960)
7.4. Tale esigenza di specificità, che nell'ipotesi di lavoratore parzialmente invalido deve essere valutata con particolare rigore
(Cass. 12/10/2021, n. 27795; Cass. 13/04/2017, n. 9597), è funzionale al corretto esperimento del periodo di prova ed alla valutazione del relativo esito che deve essere effettuata in relazione alla prestazione e mansioni di assegnazione quali individuate nel contratto individuale;
la specificazione può avvenire secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte anche tramite il rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo con riferimento all'inquadramento del lavoratore, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico
e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (Cass. 9597/2017 cit.; Cass. 23/05/2014, n.11582)” (Cassazione sentenza n.1099/2022).
Il principio è confermato dalla stessa pronuncia invocata dalla società appellante, la sentenza n.5881/2023, che al punto 4.2 afferma “
4.2. Questa Corte ha più volte ribadito che il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono
l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria
l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica
pag. 13/17 quella della sola categoria (Cass. n. 9597 del 2017; Cass. n. 1099 del 2022)”, richiamando proprio la pronuncia del 2022.
Inoltre, proprio con riferimento ad un caso in cui le mansioni erano state indicate con termine inglese (meat buyer) la
Cassazione (sentenza n.5264 del 20 febbraio 2023) ha specificato, oltre a richiamare il principio già sopra trascritto, che “12. La semplice individuazione del peculiare profilo lavorativo (nella specie Meat Buyer - addetto all'acquisto di carne) non è sufficiente, come sostiene invece la ricorrente, a desumere le mansioni oggetto del patto di prova perchè è una indicazione estremamente generica che non consente un adeguato ed effettivo, seppur limitato, controllo giudiziale sul potere di recesso datoriale nel periodo di prova: potere che, per essere legittimamente esercitato, richiede la conoscenza preventiva delle mansioni dettagliate che il lavoratore dovrà esercitare……..14. La mera indicazione della figura professionale non è, quindi, sufficiente a costituire un valido patto di prova ma occorre la specificazione dei compiti in modo dettagliato onde consentire, nel rispetto degli interessi dei due contraenti, la verifica sostanziale e processuale del contenuto dello stesso.”.
Applicando i predetti principi al caso di specie è evidente l'insufficienza delle indicazioni contenute nel contratto di lavoro stipulato tra le parti atteso che il rinvio alla declaratoria A impiegato non costituisce rinvio al profilo specifico in presenza di categoria che accorpa in un determinato livello più profili.
Nel CCNL Carta Industria nella declaratoria A (art.19) sono infatti indicati ben sei profili (1) Lavoratore, anche se solo, responsabile dell'intero ciclo di produzione o di esercizio o dell'intero comparto amministrativo e commerciale, di cui dirige e pag. 14/17 coordina l'andamento funzionale e organizzativo;
2) Lavoratore, anche se solo, responsabile di Azienda minore di cui dirige e coordina l'andamento funzionale e organizzativo;
3) Lavoratore che progetta metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico e/o elabora l'impostazione generale di programmi complessi e di ampia portata;
4)
Responsabile di laboratorio che dirige e coordina in maniera autonoma l'attività degli operatori addetti al controllo sul prodotto, materiali, materie prime, impianti di trattamento
(acque, emissioni in atmosfera); 5) Responsabile preposto allo studio e all'analisi delle norme e delle problematiche ecologico- ambientali, alla ricerca delle soluzioni per il miglioramento ecologico e tecnicoeconomico, al supporto tecnico per la certificazione ambientale e in generale all'attuazione delle politiche dell'Azienda in tale materia;
6) Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione che in via esclusiva coordina l'attività degli addetti al servizio ed è preposto alla individuazione e valutazione dei rischi, allo studio e alla elaborazione delle misure preventive e protettive, delle procedure di sicurezza, dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori, alla definizione della conformità agli standard di sicurezza degli impianti e, in generale, all'attuazione delle politiche dell'Azienda in tale materia) per cui il richiamo alla sola declaratoria non consente di individuare le mansioni esigibili, imponendosi alla datrice di indicare il profilo specifico tra i vari indicati e osservandosi che in nessuno dei profili riportati si rinviene l'indicazione della figura del c.d senior accountant.
Né rilevano i contenuti dell'avviso di selezione al quale ha risposto il lavoratore ovvero il contenuto del curriculum (che peraltro non riporta il pregresso svolgimento di mansioni di pag. 15/17 senior accountant) in quanto l'analisi della legittimità del contratto di lavoro e del patto di prova va riferita al contenuto dello stesso e non certo ad elementi estranei allo stesso;
lo stesso dicasi per l'indicazione contenuta nell'Unilav o nelle buste paga (peraltro successive alla assunzione in prova) trattandosi -anche in questi casi- di elementi extra contrattuali.
Alcuna censura è stata poi avanzata dalla appellante in relazione alla tutela riconosciuta ed applicata dal Tribunale.
L'appello deve, quindi, essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma
17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello;
pag. 16/17 condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in euro 4.996,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis D.P.R. n.115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 30.10.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 17/17