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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/07/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5539/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott.
Luca Fuzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. 5539/2024 avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615 1° c. c.p.c.) promossa da
• (C.F. ) nato Parte_1 C.F._1
a Rovetta il 28.06.1945, residente a [...]
• (C.F. ) Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], residente a [...] rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Spinelli del Foro di Lodi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Lodi, corso Vittorio
Emanuele II n. 12
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri
n. 1 e per essa (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via
Pagina 1 Valtellina n. 15/17 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Crivellari del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Roma, via della Tecnica
n. 177
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti attrici e : “Piaccia Parte_1 Parte_2 all'Ill.mo Sig di ì giudicare: In via preliminare:
• Accertare la carenza di legittimazione attiva di e per essa Controparte_1 in assenza della el credito Controparte_2
Nel merito:
1. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto e comunque l'insussistenza del diritto di e per essa di di Controparte_1 Controparte_2 procedere e/o e forzata co Parte_1 [...]
; Parte_2
2. o della nullità integrale delle fideiussioni rilasciate da
e essendo state le stesse prestate Parte_1 Parte_2 sp llo schema ABI censurato per CP_3 violazione della normativa antitrust, dichiarare che e Parte_1 [...] nulla devono a Parte_2 Controparte_1 [...] dell'importo né di altro Controparte_2
3. accertare la qualifica di “consumatore” degli odierni opponenti, nonché accertare che le clausole n. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione prodotti sono vessatorie e di conseguenza dichiarare la nullità degli interi contratti e la decadenza di
[...]
e per essa quali cessionari CP_1 Controparte_2 ex art. 1957 c.c. per non aver proposto le Controparte_4 le nel termine di legge e di conseguenza dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia e illegittimità dell'atto di precetto notificato il 17.09.2024; 4. dichiarare l'insussistenza del credito azionato da e per essa Controparte_1
per inefficacia asciate da Controparte_2
per i motivi di cui in premessa Parte_1 Parte_2
h que l'inefficacia e illegittimità dell'atto di precetto opposto;
5. in ogni caso dichiarare estinta l'obbligazione di pagamento della NO
[...] nei confronti di e per essa Parte_2 Controparte_1 [...]
r avvenuto integ mporto do Controparte_2
6. Con vittoria di spese e di onorari di causa”
Pagina 2
Parte convenuta Controparte_5
““Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis,
1. Preso atto della rinuncia del precetto nei confronti della Sig.ra dichiarare nei Pt_2 confronti della stessa la cessazione della materia del conten esonero dal pagamento delle spese di lite per i motivi meglio rappresentati nella comparsa di costituzione e risposta.
2. In via preliminare, rigettare l'ex adverso richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo e del precetto nei confronti del Sig. non sussistendone i presupposti di legge. Parte_1
3. In via preliminare, dichiarare l ibilità della presente opposizione per i motivi di cui al punto II della comparsa di costituzione e risposta.
4. In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in CP_1 ordine ai fatti e atti avvenuti antecedenti all'operazione di cessione.
5. In via subordinata, nel merito, rigettare la presente opposizione perché infondata in fatto e in diritto nonché priva di qualsivoglia fondamento probatorio.
6. Con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali .
7. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge”..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori e con atto di citazione depositato in data Parte_1 Pt_2
4.10.2024 hanno convenuto in giudizio per sentire Controparte_1
dichiarare l'insussistenza del diritto di quest'ultima di procedere esecutivamente nei loro confronti, preannunciato con l'atto di precetto datato 9.9.2024 e notificato il 17.09.2024 loro notificato, quali fideiussori, da per l'importo di euro 184.473,76. Nello specifico gli Controparte_1
opponenti, dopo aver rilevato che il titolo esecutivo alla base del precetto è il decreto ingiuntivo n. 4649/2016 emesso in data 18.10.2016 dal Tribunale di
Bergamo nei confronti di e di loro medesimi a favore della CP_6
per l'importo complessivo di € Controparte_4
181.031,86, hanno eccepito in primo luogo la nullità delle fideiussioni prestate in quanto contenenti clausole applicate in modo uniforme, prestate su un modello predisposto dalla Banca conforme allo schema dell'ABI
(Associazione Bancaria Italiana), dichiarato nullo con provvedimento del
2005 della Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust, con conseguente invalidità, ex art. 1419 c.c., dell'intero contratto. Hanno poi
Pagina 3 eccepito l'intervenuta estinzione della garanzia fideiussoria per non avere l'originaria creditrice, agito nei confronti Controparte_4
della debitrice principale nel termine di decadenza di cui all'art. CP_6
1957 c.c. Ancora, gli opponenti hanno dedotto la loro qualifica di consumatori, invocando pertanto a loro vantaggio la tutela consumeristica. I sig. e hanno altresì eccepito la carenza di legittimazione in Parte_1 Pt_2
executivis di e per essa Controparte_1 Controparte_2
per difetto di prova della titolarità del credito. Infine, hanno rilevato che il precetto azionato non terrebbe conto della quietanza liberatoria rilasciata da
Ubi Banca alla NO e dell'espropriazione Pt_2 Parte_2
immobiliare n. 57/2017 R.G.E. già azionata nei confronti del signor e nella quale è intervenuta Parte_1 Controparte_1
Gli opponenti hanno pertanto chiesto di sospendere l'efficacia e l'esecutorietà del titolo e del precetto notificato in data 17.09.2024 e, nel merito, di dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia e illegittimità dell'atto di precetto opposto.
Con comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 22.11.2024 si è costituita nel presente giudizio – e per essa la Controparte_1 [...]
- che, oltre ad eccepire l'inammissibilità Controparte_2
dell'opposizione avendo la stessa ad oggetto contestazioni relative al merito oggetto del decreto ingiuntivo, nonché la propria carenza di legittimazione passiva essendo state mosse censure al titolo emesso nei confronti della cedente, ha chiesto in ogni caso il rigetto del merito dell'opposizione. Ha, al contempo, dichiarato esplicitamente di rinunciare all'atto di precetto nei confronti della sig. preso atto della lettera di Parte_2
liberazione redatta dalla banca cedente nei suoi confronti.
A seguito dell'udienza del 3.12.2024 (fissata per la discussione dell'istanza cautelare di sospensione e nel corso della quale le parti si sono riportate alle istanze avanzate coi rispettivi atti), il Giudice, con ordinanza del 4.02.2025 a scioglimento della riserva assunta in udienza, non ravvisando la sussistenza
Pagina 4 del requisito del fumus boni iuris di fondatezza dell'opposizione a precetto, rigettava l'istanza di sospensione proposta da e - Parte_1
constatando l'intervenuta rinuncia da parte dell'opposta all'atto di precetto nei confronti di - dichiarava la cessazione della Parte_2
materia del contendere nei confronti di quest'ultima. Il Giudice assegnava termine alle parti per l'introduzione del giudizio di merito e rinviava la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
La causa è stata istruita con le udienze del 4.02.2025, nella quale sono stati concessi ai procuratori delle parti i termini richiesti ex art. 189 c.p.c. e del
20.02.2025, dove gli opponenti hanno chiesto di modificare le proprie conclusioni e di dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti della NO con compensazione delle Parte_2
spese di lite;
richiesta a cui controparte si è opposta eccependone la tardività.
A seguito di tale udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere (peraltro già rilevata con ordinanza del 04.02.205) con riferimento all'opposizione incardinata dalla NO Parte_2
essendo venuto meno il presupposto della procedura stessa,
[...]
ovverosia l'atto di precetto di cui è stata chiesta prima la sospensione e poi l'accertamento della relativa nullità, illegittimità ed inefficacia.
Invero, ad abundantiam, si ricorda che ha reiteramente Controparte_1
dichiarato di rinunciare all'atto di precetto nei confronti della avendo Pt_2
la cessionaria preso cognizione dell'intervenuta liberazione della medesima da parte della banca cedente.
Da ciò consegue che devono essere esaminate nel merito le sole domande proposte da . Parte_1
Occorre, in primis, esaminare l'eccezione avanzata da in Parte_1
relazione all'asserita carenza di legittimazione attiva della precettante.
Pagina 5 Tale censura appare infondata alla luce dell'ampia documentazione prodotta in atti dalla a riprova dell'intervenuta cessione del Controparte_1
credito.
In particolare, l'odierna opposta, costituendosi, ha prodotto: la Gazzetta
Ufficiale n. 86/2018 (doc. 4) nella quale è riportato l'avviso di cessione dei crediti;
l'elenco dei crediti ceduti estratti dal link https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni UBI-Banca.aspx citato nella suddetta Gazzetta (doc. 13), dal quale risulta anche quello azionato nei confronti dei signori la dichiarazione di cessione della Parte_3
cedente con indicazioni dei numeri di gruppo, identificativi dei crediti in sofferenza oggetto della cessione (doc. 14): tale atto assume rilevanza peculiare provenendo dalla cedente, ovverosia dall'unico soggetto effettivamente titolare dell'interesse ad eccepire l'eventuale inesistenza della cessione;
il decreto ingiuntivo n. 4649/2016 (doc. 6), la disponibilità del quale depone ulteriormente ed univocamente per l'effettività della cessione.
Peraltro, nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86/2018
l'indicazione dell'oggetto della cessione è data con riferimento a specifiche e peculiari caratteristiche, tutte riscontrabili con riguardo al credito azionato: nel dettaglio, la cessione riguarda “tutti i crediti...derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 ed il 2017 i cui debiti sono classificati a sofferenza…”, e tale è il credito azionato nei confronti dei signori in quanto derivante da un contratto di conto Parte_3
corrente acceso nel 1988 e da un contratto di finanziamento concesso nel
2007 e in condizione di sofferenza (oggetto di decreto ingiuntivo rimasto insoluto).
Infine, nel medesimo avviso è indicato anche il sito internet nel quale consultare l'elenco delle posizioni acquisite e in cui con riferimento a ciascun debitore ceduto sono indicati i codici identificativi del rapporto ceduto e della linea ceduta (con indicazione della categoria del rapporto, filiale e
Pagina 6 numero del rapporto): tra questi crediti risulta anche quello oggetto della presente opposizione.
Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a deve essere rigettata in Controparte_1
quanto infondata.
Va respinta, contestualmente, anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'odierna opposta, con riguardo all'avere gli opponenti sollevato questioni relative al titolo originario del quale Controparte_1
non era parte, essendo divenuta tale solo successivamente alla cessione del credito.
Sotto tale profilo, occorre infatti rilevare che la legittimazione passiva di sussiste per il solo fatto di avere la stessa portato ad Controparte_1
esecuzione, con il relativo precetto, il titolo predetto.
Invero, una volta assolto l'onere probatorio circa l'effettiva cessione del credito vantato dall'odierna opposta, nulla quaestio rimane circa un'eventuale carenza di legittimazione passiva della medesima, la quale è evidentemente titolare del rapporto sostanziale e processuale di cui si discute. ha poi eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, atteso Controparte_1
che le contestazioni avverse sono rivolte al merito del titolo esecutivo, trattandosi di titolo di natura giudiziale consistente nel decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo per sopravvenuta estinzione dell'opposizione al medesimo successivaente incardinata.
Tale censura appare meritevole di accoglimento.
Gli eccepiti profili relativi alla nullità delle fideiussioni, prestate a favore della dai signori – e alla Controparte_4 Parte_1 Pt_2
decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. attengono infatti specificamente a fatti antecedenti all'emissione del decreto ingiuntivo alla base del precetto opposto, e quindi a fatti relativi alla formazione del titolo giudiziale, che andavano tempestivamente sollevati con i mezzi di impugnazione ritualmente previsti dal codice.
Pagina 7 È noto, invero, che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame (cfr., ex multis, Cass. n. 3277 del 2015).
In altre parole, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità del decreto stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso
(ovvero, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645
e/o 650 c.p.c.), mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Ebbene, venendo all'esame del merito dell'odierna opposizione - premesso che non risulta eccepita la giuridica inesistenza del titolo (nella specie, costituito dal decreto ingiuntivo n. 4649/2016 emesso in data 18.10.2016 dal
Tribunale di Bergamo) - non può che ritenersi che sia riservato alla competenza esclusiva del giudice che conosce dell'opposizione a decreto ingiuntivo (opposizione che nel caso de quo si è estinta poiché non è stata coltivata dalle parti) lo scrutinio tanto dei motivi di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, quanto delle ragioni di infondatezza del relativo credito e dei molteplici profili fattuali che attengono alle vicende negoziali sottese al titolo giudiziale posto a fondamento dell'azione esecutiva minacciata con il precetto opposto.
Pagina 8 Ne consegue che l'opposizione, per le ragioni appena esposte, deve dichiararsi inammissibile.
Quanto, infine, all'eccepita qualifica di consumatore in capo ai garanti, occorre, in primo luogo, evidenziare che la stessa è del tutto insussistente in capo al signor , che rivestiva all'epoca del rilascio delle Parte_1
fideiussioni l'incarico di legale rappresentante della debitrice principale.
Tale circostanza è di per sé assorbente per escludere l'applicabilità al medesimo della disciplina di favore consumeristica.
Quanto alla NO come detto, la già rilevata Parte_2
cessazione della materia del contendere rende superflua ogni valutazione sul punto;
in ogni caso appare decisiva la circostanza che i signori – Parte_1
hanno a suo tempo proposto opposizione al decreto ingiuntivo, non Pt_2
coltivandola, e che il termine per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. può essere concesso solo ove alcuna opposizione sia mai stata formulata, e non quando la stessa è già stata proposta, a meno che l'interessato non deduca di avere appreso solo successivamente e per causa a sé non imputabile la predetta qualifica di consumatore.
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, i motivi sollevati con il ricorso in opposizione promosso da devono Parte_1
essere tutti rigettati in quanto infondati.
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto come in dispositivo sulla base dei parametri Parte_1
di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia (scaglione da € 52.001 a €
260.000). Per la quantificazione del relativo importo di ritiene di appliccare un lieve aumento, che tenga conto dell'attività in concreto espletata, sui parametri medi dei giudizi di cognizione innanzi al Tribunale (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e liquidando altresì le spese della precedente fase cautelare prevedendo un lieve aumento sul parametro medio dei procedimenti cautelari per la fase di istruttoria/trattazione.
Pagina 9 Va invece dichiarata la compensazione integrale delle spese tra l'attrice e la società convenuta, attesa la rinuncia al precetto Parte_2
opposto da parte di che ha determinato ipso iure la Controparte_1
cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a precetto introdotto da e da Parte_1 Parte_2
nei confronti di ogni diversa e ulteriore domanda, Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
− dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di
Parte_2
− compensa interamente le spese processuali tra e Controparte_1
Parte_2
− dichiara inammissibile e in ogni caso rigetta l'opposizione al precetto datato 9.9.2024 e notificato il 17.09.2024, con cui ha Controparte_1
intimato ai signori e in Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussori, di pagare la somma di € 184.473,76;
− condanna in solido, a rifondere le spese di lite Parte_1
sostenute da liquidate in € 11.500,00 per compensi, Controparte_1
oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge (€ 2.600 per la fase di studio;
€ 1.700 per la fase introduttiva;
2.900 per la fase di istruttoria/trattazione ed € 4.300 per la fase decisoria).
Bergamo, 15 luglio 2025
Il Giudice dott. Luca Fuzio
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
Pagina 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott.
Luca Fuzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. 5539/2024 avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615 1° c. c.p.c.) promossa da
• (C.F. ) nato Parte_1 C.F._1
a Rovetta il 28.06.1945, residente a [...]
• (C.F. ) Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], residente a [...] rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Spinelli del Foro di Lodi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Lodi, corso Vittorio
Emanuele II n. 12
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri
n. 1 e per essa (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via
Pagina 1 Valtellina n. 15/17 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Crivellari del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Roma, via della Tecnica
n. 177
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti attrici e : “Piaccia Parte_1 Parte_2 all'Ill.mo Sig di ì giudicare: In via preliminare:
• Accertare la carenza di legittimazione attiva di e per essa Controparte_1 in assenza della el credito Controparte_2
Nel merito:
1. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto e comunque l'insussistenza del diritto di e per essa di di Controparte_1 Controparte_2 procedere e/o e forzata co Parte_1 [...]
; Parte_2
2. o della nullità integrale delle fideiussioni rilasciate da
e essendo state le stesse prestate Parte_1 Parte_2 sp llo schema ABI censurato per CP_3 violazione della normativa antitrust, dichiarare che e Parte_1 [...] nulla devono a Parte_2 Controparte_1 [...] dell'importo né di altro Controparte_2
3. accertare la qualifica di “consumatore” degli odierni opponenti, nonché accertare che le clausole n. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione prodotti sono vessatorie e di conseguenza dichiarare la nullità degli interi contratti e la decadenza di
[...]
e per essa quali cessionari CP_1 Controparte_2 ex art. 1957 c.c. per non aver proposto le Controparte_4 le nel termine di legge e di conseguenza dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia e illegittimità dell'atto di precetto notificato il 17.09.2024; 4. dichiarare l'insussistenza del credito azionato da e per essa Controparte_1
per inefficacia asciate da Controparte_2
per i motivi di cui in premessa Parte_1 Parte_2
h que l'inefficacia e illegittimità dell'atto di precetto opposto;
5. in ogni caso dichiarare estinta l'obbligazione di pagamento della NO
[...] nei confronti di e per essa Parte_2 Controparte_1 [...]
r avvenuto integ mporto do Controparte_2
6. Con vittoria di spese e di onorari di causa”
Pagina 2
Parte convenuta Controparte_5
““Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis,
1. Preso atto della rinuncia del precetto nei confronti della Sig.ra dichiarare nei Pt_2 confronti della stessa la cessazione della materia del conten esonero dal pagamento delle spese di lite per i motivi meglio rappresentati nella comparsa di costituzione e risposta.
2. In via preliminare, rigettare l'ex adverso richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo e del precetto nei confronti del Sig. non sussistendone i presupposti di legge. Parte_1
3. In via preliminare, dichiarare l ibilità della presente opposizione per i motivi di cui al punto II della comparsa di costituzione e risposta.
4. In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in CP_1 ordine ai fatti e atti avvenuti antecedenti all'operazione di cessione.
5. In via subordinata, nel merito, rigettare la presente opposizione perché infondata in fatto e in diritto nonché priva di qualsivoglia fondamento probatorio.
6. Con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali .
7. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge”..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori e con atto di citazione depositato in data Parte_1 Pt_2
4.10.2024 hanno convenuto in giudizio per sentire Controparte_1
dichiarare l'insussistenza del diritto di quest'ultima di procedere esecutivamente nei loro confronti, preannunciato con l'atto di precetto datato 9.9.2024 e notificato il 17.09.2024 loro notificato, quali fideiussori, da per l'importo di euro 184.473,76. Nello specifico gli Controparte_1
opponenti, dopo aver rilevato che il titolo esecutivo alla base del precetto è il decreto ingiuntivo n. 4649/2016 emesso in data 18.10.2016 dal Tribunale di
Bergamo nei confronti di e di loro medesimi a favore della CP_6
per l'importo complessivo di € Controparte_4
181.031,86, hanno eccepito in primo luogo la nullità delle fideiussioni prestate in quanto contenenti clausole applicate in modo uniforme, prestate su un modello predisposto dalla Banca conforme allo schema dell'ABI
(Associazione Bancaria Italiana), dichiarato nullo con provvedimento del
2005 della Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust, con conseguente invalidità, ex art. 1419 c.c., dell'intero contratto. Hanno poi
Pagina 3 eccepito l'intervenuta estinzione della garanzia fideiussoria per non avere l'originaria creditrice, agito nei confronti Controparte_4
della debitrice principale nel termine di decadenza di cui all'art. CP_6
1957 c.c. Ancora, gli opponenti hanno dedotto la loro qualifica di consumatori, invocando pertanto a loro vantaggio la tutela consumeristica. I sig. e hanno altresì eccepito la carenza di legittimazione in Parte_1 Pt_2
executivis di e per essa Controparte_1 Controparte_2
per difetto di prova della titolarità del credito. Infine, hanno rilevato che il precetto azionato non terrebbe conto della quietanza liberatoria rilasciata da
Ubi Banca alla NO e dell'espropriazione Pt_2 Parte_2
immobiliare n. 57/2017 R.G.E. già azionata nei confronti del signor e nella quale è intervenuta Parte_1 Controparte_1
Gli opponenti hanno pertanto chiesto di sospendere l'efficacia e l'esecutorietà del titolo e del precetto notificato in data 17.09.2024 e, nel merito, di dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia e illegittimità dell'atto di precetto opposto.
Con comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 22.11.2024 si è costituita nel presente giudizio – e per essa la Controparte_1 [...]
- che, oltre ad eccepire l'inammissibilità Controparte_2
dell'opposizione avendo la stessa ad oggetto contestazioni relative al merito oggetto del decreto ingiuntivo, nonché la propria carenza di legittimazione passiva essendo state mosse censure al titolo emesso nei confronti della cedente, ha chiesto in ogni caso il rigetto del merito dell'opposizione. Ha, al contempo, dichiarato esplicitamente di rinunciare all'atto di precetto nei confronti della sig. preso atto della lettera di Parte_2
liberazione redatta dalla banca cedente nei suoi confronti.
A seguito dell'udienza del 3.12.2024 (fissata per la discussione dell'istanza cautelare di sospensione e nel corso della quale le parti si sono riportate alle istanze avanzate coi rispettivi atti), il Giudice, con ordinanza del 4.02.2025 a scioglimento della riserva assunta in udienza, non ravvisando la sussistenza
Pagina 4 del requisito del fumus boni iuris di fondatezza dell'opposizione a precetto, rigettava l'istanza di sospensione proposta da e - Parte_1
constatando l'intervenuta rinuncia da parte dell'opposta all'atto di precetto nei confronti di - dichiarava la cessazione della Parte_2
materia del contendere nei confronti di quest'ultima. Il Giudice assegnava termine alle parti per l'introduzione del giudizio di merito e rinviava la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
La causa è stata istruita con le udienze del 4.02.2025, nella quale sono stati concessi ai procuratori delle parti i termini richiesti ex art. 189 c.p.c. e del
20.02.2025, dove gli opponenti hanno chiesto di modificare le proprie conclusioni e di dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti della NO con compensazione delle Parte_2
spese di lite;
richiesta a cui controparte si è opposta eccependone la tardività.
A seguito di tale udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere (peraltro già rilevata con ordinanza del 04.02.205) con riferimento all'opposizione incardinata dalla NO Parte_2
essendo venuto meno il presupposto della procedura stessa,
[...]
ovverosia l'atto di precetto di cui è stata chiesta prima la sospensione e poi l'accertamento della relativa nullità, illegittimità ed inefficacia.
Invero, ad abundantiam, si ricorda che ha reiteramente Controparte_1
dichiarato di rinunciare all'atto di precetto nei confronti della avendo Pt_2
la cessionaria preso cognizione dell'intervenuta liberazione della medesima da parte della banca cedente.
Da ciò consegue che devono essere esaminate nel merito le sole domande proposte da . Parte_1
Occorre, in primis, esaminare l'eccezione avanzata da in Parte_1
relazione all'asserita carenza di legittimazione attiva della precettante.
Pagina 5 Tale censura appare infondata alla luce dell'ampia documentazione prodotta in atti dalla a riprova dell'intervenuta cessione del Controparte_1
credito.
In particolare, l'odierna opposta, costituendosi, ha prodotto: la Gazzetta
Ufficiale n. 86/2018 (doc. 4) nella quale è riportato l'avviso di cessione dei crediti;
l'elenco dei crediti ceduti estratti dal link https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni UBI-Banca.aspx citato nella suddetta Gazzetta (doc. 13), dal quale risulta anche quello azionato nei confronti dei signori la dichiarazione di cessione della Parte_3
cedente con indicazioni dei numeri di gruppo, identificativi dei crediti in sofferenza oggetto della cessione (doc. 14): tale atto assume rilevanza peculiare provenendo dalla cedente, ovverosia dall'unico soggetto effettivamente titolare dell'interesse ad eccepire l'eventuale inesistenza della cessione;
il decreto ingiuntivo n. 4649/2016 (doc. 6), la disponibilità del quale depone ulteriormente ed univocamente per l'effettività della cessione.
Peraltro, nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86/2018
l'indicazione dell'oggetto della cessione è data con riferimento a specifiche e peculiari caratteristiche, tutte riscontrabili con riguardo al credito azionato: nel dettaglio, la cessione riguarda “tutti i crediti...derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 ed il 2017 i cui debiti sono classificati a sofferenza…”, e tale è il credito azionato nei confronti dei signori in quanto derivante da un contratto di conto Parte_3
corrente acceso nel 1988 e da un contratto di finanziamento concesso nel
2007 e in condizione di sofferenza (oggetto di decreto ingiuntivo rimasto insoluto).
Infine, nel medesimo avviso è indicato anche il sito internet nel quale consultare l'elenco delle posizioni acquisite e in cui con riferimento a ciascun debitore ceduto sono indicati i codici identificativi del rapporto ceduto e della linea ceduta (con indicazione della categoria del rapporto, filiale e
Pagina 6 numero del rapporto): tra questi crediti risulta anche quello oggetto della presente opposizione.
Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a deve essere rigettata in Controparte_1
quanto infondata.
Va respinta, contestualmente, anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'odierna opposta, con riguardo all'avere gli opponenti sollevato questioni relative al titolo originario del quale Controparte_1
non era parte, essendo divenuta tale solo successivamente alla cessione del credito.
Sotto tale profilo, occorre infatti rilevare che la legittimazione passiva di sussiste per il solo fatto di avere la stessa portato ad Controparte_1
esecuzione, con il relativo precetto, il titolo predetto.
Invero, una volta assolto l'onere probatorio circa l'effettiva cessione del credito vantato dall'odierna opposta, nulla quaestio rimane circa un'eventuale carenza di legittimazione passiva della medesima, la quale è evidentemente titolare del rapporto sostanziale e processuale di cui si discute. ha poi eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, atteso Controparte_1
che le contestazioni avverse sono rivolte al merito del titolo esecutivo, trattandosi di titolo di natura giudiziale consistente nel decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo per sopravvenuta estinzione dell'opposizione al medesimo successivaente incardinata.
Tale censura appare meritevole di accoglimento.
Gli eccepiti profili relativi alla nullità delle fideiussioni, prestate a favore della dai signori – e alla Controparte_4 Parte_1 Pt_2
decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. attengono infatti specificamente a fatti antecedenti all'emissione del decreto ingiuntivo alla base del precetto opposto, e quindi a fatti relativi alla formazione del titolo giudiziale, che andavano tempestivamente sollevati con i mezzi di impugnazione ritualmente previsti dal codice.
Pagina 7 È noto, invero, che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame (cfr., ex multis, Cass. n. 3277 del 2015).
In altre parole, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità del decreto stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso
(ovvero, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645
e/o 650 c.p.c.), mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Ebbene, venendo all'esame del merito dell'odierna opposizione - premesso che non risulta eccepita la giuridica inesistenza del titolo (nella specie, costituito dal decreto ingiuntivo n. 4649/2016 emesso in data 18.10.2016 dal
Tribunale di Bergamo) - non può che ritenersi che sia riservato alla competenza esclusiva del giudice che conosce dell'opposizione a decreto ingiuntivo (opposizione che nel caso de quo si è estinta poiché non è stata coltivata dalle parti) lo scrutinio tanto dei motivi di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, quanto delle ragioni di infondatezza del relativo credito e dei molteplici profili fattuali che attengono alle vicende negoziali sottese al titolo giudiziale posto a fondamento dell'azione esecutiva minacciata con il precetto opposto.
Pagina 8 Ne consegue che l'opposizione, per le ragioni appena esposte, deve dichiararsi inammissibile.
Quanto, infine, all'eccepita qualifica di consumatore in capo ai garanti, occorre, in primo luogo, evidenziare che la stessa è del tutto insussistente in capo al signor , che rivestiva all'epoca del rilascio delle Parte_1
fideiussioni l'incarico di legale rappresentante della debitrice principale.
Tale circostanza è di per sé assorbente per escludere l'applicabilità al medesimo della disciplina di favore consumeristica.
Quanto alla NO come detto, la già rilevata Parte_2
cessazione della materia del contendere rende superflua ogni valutazione sul punto;
in ogni caso appare decisiva la circostanza che i signori – Parte_1
hanno a suo tempo proposto opposizione al decreto ingiuntivo, non Pt_2
coltivandola, e che il termine per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. può essere concesso solo ove alcuna opposizione sia mai stata formulata, e non quando la stessa è già stata proposta, a meno che l'interessato non deduca di avere appreso solo successivamente e per causa a sé non imputabile la predetta qualifica di consumatore.
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, i motivi sollevati con il ricorso in opposizione promosso da devono Parte_1
essere tutti rigettati in quanto infondati.
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto come in dispositivo sulla base dei parametri Parte_1
di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia (scaglione da € 52.001 a €
260.000). Per la quantificazione del relativo importo di ritiene di appliccare un lieve aumento, che tenga conto dell'attività in concreto espletata, sui parametri medi dei giudizi di cognizione innanzi al Tribunale (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e liquidando altresì le spese della precedente fase cautelare prevedendo un lieve aumento sul parametro medio dei procedimenti cautelari per la fase di istruttoria/trattazione.
Pagina 9 Va invece dichiarata la compensazione integrale delle spese tra l'attrice e la società convenuta, attesa la rinuncia al precetto Parte_2
opposto da parte di che ha determinato ipso iure la Controparte_1
cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a precetto introdotto da e da Parte_1 Parte_2
nei confronti di ogni diversa e ulteriore domanda, Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
− dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di
Parte_2
− compensa interamente le spese processuali tra e Controparte_1
Parte_2
− dichiara inammissibile e in ogni caso rigetta l'opposizione al precetto datato 9.9.2024 e notificato il 17.09.2024, con cui ha Controparte_1
intimato ai signori e in Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussori, di pagare la somma di € 184.473,76;
− condanna in solido, a rifondere le spese di lite Parte_1
sostenute da liquidate in € 11.500,00 per compensi, Controparte_1
oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge (€ 2.600 per la fase di studio;
€ 1.700 per la fase introduttiva;
2.900 per la fase di istruttoria/trattazione ed € 4.300 per la fase decisoria).
Bergamo, 15 luglio 2025
Il Giudice dott. Luca Fuzio
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
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