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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5347 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 1583/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1583/2020
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 2-7-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
in persona del suo Parte_1 rappresentante legale p.t., con sede in – Via V. Maria Santoli –
[...]
(P. I.V.A.: ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Angela Felicita Laudisi (C.F.: ) – per C.F._1
Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 17.03.2020 – e giusta mandato agli atti ed elettivamente domiciliato in – Via San Nicola n.
10 – presso e nello studio del prefato Parte_1 difensore.
APPELLANTE
E
, con sede in Ariano Controparte_1
NO (AV) alla via Serra n. 4 PI in P.IVA_2 P.IVA_3 persona del Presidente del Soggetto Liquidatore dott. Controparte_2 nominato ai sensi dell'art. 12 della legge n. 26/2010 dal Presidente della Provincia di Avellino con decreto prot. n. 14489 del 02.03.2010, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Lucilio n. 15 presso lo studio legale dell'avv. Irene De Angelis, rappresentato e difeso dall'avv. Anita Lo Chiatto con studio legale in Grottaminarda alla via
Pioppi n. 91 CF P. VA , ( la quale C.F._2 P.IVA_4 dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla Pec:
, in forza della Email_1
Delibera Commissariale n. 5 del 21.04.2010, e per mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n. 29/2013, n. 106/2013
Rg, n. 521/2013 Cron., emesso dal Tribunale di Sant'Angelo dei
Lombardi il 19.02.2013, nella persona del Presidente Dott. Vincenzo
Beatrice.
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Il proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 48/2019, con la quale il Tribunale di Avellino aveva rigettato la opposizione del primo al decreto ingiuntivo n° 29/2013, col quale era stato ingiunto al medesimo il pagamento in Pt_1 favore del “della somma di Controparte_3 euro 9.503,95…oltre gli interessi al tasso legale ex art. 1284 cc con decorrenza dal 05.01.2012..” a titolo di mancato pagamento delle fatture n. 322/1 del 02.05.2008; n. 571/1 del 28.08.2008; n. 794/1 del 26.11.2008; n. 140/1 del 05.02.2009; n. 499/1 del 27.08.2009;
n. 761/1 del 03.12.2009; n. 878/1 del 31.12.2009; n.33/1 del
11.02.2010; n. 274/1 del 02.05.2008, attinenti al servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti per gli anni 2008/2009/2010.
Indi, il detto Comune chiedeva.: “accogliere l'appello e, in riforma della impugnata sentenza n. 48/2019 emessa dal Tribunale di
Avellino in data 23.09.2019, previa revoca del decreto ingiuntivo n.
29/2013 reso dal Tribunale, dichiarare la domanda formulata dal inammissibile e, comunque Controparte_1 infondata per le ragioni indicate in premessa”.
Si costituiva il parte appellata, che chiedeva il rigetto CP_1 dell'appello. Il Tribunale ha rigettato la opposizione al detto decreto ingiuntivo, affermando che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è
l'opponente, nella sua veste di debitore-convenuto sostanziale, a dover provare l'avvenuto adempimento, mentre l'opposto (creditore- attore sostanziale) deve provare l'esistenza dell'obbligazione inadempiuta. La convenzione intercorsa con il ed allegata CP_1 all'opposizione, prevede all'art. 8 che il corrisponderà al Pt_1
il canone corrispondente al servizio di cui alla CP_1 convenzione e previa fattura. In pratica la Convenzione istituisce il rapporto del servizio di raccolta rifiuti unicamente tra e CP_1
(art. 1 convenzione), rapporto dal quale scaturiscono i Pt_1 corrispettivi obblighi di curare ed assicurare la raccolta e di pagare il corrispettivo in capo ai soggetti contraenti la convenzione. L'art. 10 non prevede altro che una ipotesi di autorizzazione preventiva del al sub affidamento (o subappalto) di alcune attività Pt_1 oggetto della convenzione alla ECOSISTEMA AV2 da parte del
, fermo restando il potere di vigilanza e controllo del CP_1
medesimo. Parte opponente non allega…documento CP_1 contrattuale che preveda la costituzione del rapporto direttamente tra e l a o che Parte_1 Controparte_4 determini il sorgere dell'obbligazione di pagamento a favore Av2
Ecosistema, per cui risulta pacifico che i propri obblighi di pagamento gravino sull'opponente esclusivamente nei confronti del Consorzio opposto”.
Con i primi tre motivi l'appellante censura la gravata sentenza per non aver il Tribunale esaminato la propria eccezione di inadempimento, formulata con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
In particolare, l'appellante deduce che “il Parte_1
, sin dall'atto della sua costituzione nel giudizio di prime cure,
[...] ha contestato il credito oggetto del decreto ingiuntivo impugnato, in quanto corrispettivo di prestazioni giammai eseguite a favore dell'odierno appellante: dal che la contestazione della veridicità delle fatture, unici e soli documenti posti da controparte a base della richiesta ingiunzione. Ciò posto, avendo l'opponente
[...]
eccepito ex art. 1460 c.c. l'inadempimento della Parte_1 prestazione per cui si chiedeva il pagamento, nel caso de quo si erano invertiti i ruoli delle parti in lite, per il che il debitore eccipiente
– odierno appellante - doveva limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento mentre il creditore agente – Controparte_3
- doveva dimostrare il proprio adempimento, poiché la
[...] prova dell'adempimento incombeva sul creditore. A giustificazione della richiesta creditoria parte opposta ha asserito che la stessa era dovuta per il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti ma nessuna valida prova certa ha fornito dell'adempimento della prestazione per cui è richiesta di pagamento, così come nessuna prova ha fornito dell'an e del quantum della vantata creditoria: prova, ovviamente, che di certo non può essere garantita dal reperto istruttorio orale/documentale acquisito agli atti”.
I detti motivi, da esaminare congiuntamente perché afferenti tutti alla eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante in primo grado, se da un lato sono fondati sotto il profilo del censurato omesso esame da parte del Tribunale della detta eccezione, sono, tuttavia, nel merito infondati.
Infatti, si rileva in punto di diritto (cfr. Cassazione n. 3522/2025) che l'eccezione di pagamento sollevata dal debitore è incompatibile con la negazione del credito. Questa difesa, infatti, implica un riconoscimento dell'esistenza del rapporto contrattuale, spostando l'onere della prova solo sulla quantificazione del dovuto. Tale affermazione si fonda sul principio di coerenza processuale e sul corretto riparto dell'onere della prova. L'eccezione di pagamento, configurandosi come un fatto estintivo del diritto altrui, presuppone il riconoscimento del diritto stesso. Contestare l'esistenza del titolo (il contratto) e, contemporaneamente, affermare di averne adempiuto le obbligazioni (il pagamento) costituisce una contraddizione logica che il sistema processuale risolve applicando il principio di non contestazione. Sollevare l'eccezione di pagamento è incompatibile con la negazione dell'esistenza del credito.
Nel caso di specie, si rileva che il ha nell'opposizione a Pt_1 decreto ingiuntivo inizialmente eccepito di aver regolarmente pagato il corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio de quo per gli anni 2008, 2009 e 2010, deducendo il difetto di titolarità attiva in capo al parte appellata, sulla base della considerazione CP_1 secondo cui la convenzione de qua prevede che il servizio “doveva” essere affidato alla società . Controparte_4
Successivamente, sempre nel medesimo atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la medesima parte appellante ha eccepito “per mero tuziorismo” (peraltro genericamente) che il credito vantato dal non sarebbe provato e che le relative fatture emesse dal CP_1 medesimo si riferirebbero a prestazioni “giammai eseguite” dallo stesso.
Dunque, appare evidente che nel caso di specie la odierna parte appellante abbia formulato deduzioni difensive contraddittorie fra loro;
pe cui deve ritenersi che tale contraddittorietà debba essere risolta tenuto conto del fatto che la suddetta eccezione di avvenuto pagamento equivale a non contestazione dell'avvenuta esecuzione da parte del delle prestazioni oggetto delle fatture de quibus, CP_1 del resto afferenti soltanto all'aumento Istat e all'eccedenza del 4% dei rifiuti ingombranti, per cui ne deriva la irrilevanza della successiva deduzione di contestazione del credito vantato dalla controparte di non esecuzione delle dette prestazioni.
Il quarto e ultimo motivo deve essere dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto col medesimo l'appellante non censura specificamente la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di titolarità attiva in capo al del credito di cui alle fatture de quibus, da riconoscere, CP_1 invece, secondo l'appellante, in capo alla società affidataria del servizio . Invero, il giudice di prime cure ha Controparte_4 rilevato, sulla base dell'esame del testo degli articoli della Convenzione de qua, che il deve corrispondere al Pt_1
il canone corrispondente al servizio de quo, fermo CP_1 restando il potere di vigilanza e controllo del medesimo CP_1 sull'attività svolta dalla società (cfr. l'art. 11, secondo cui la società affidataria è soggetta al controllo da parte dei Controparte_4 soggetti incaricati dal nonché dai funzionari del Pt_1 CP_1 affinché il servizio espletato dalla prima sia conforme alla
Convenzione de qua).
Infatti, la parte impugnante al riguardo deduce soltanto che: “le parti concordarono all'art. 10 che doveva essere affidato alla Av2
Ecosistema la gestione dei servizi di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dell'art. 1 della convenzione così come conferiti dal al Pt_1
. Orbene in virtù di quanto concordato nel prefato CP_1 contratto, essendo garantito, tra l'altro, il servizio di “gestione isola ecologica o circuito dedicato per la raccolta ingombranti e smaltimento dei rifiuti ingombranti” dalla Controparte_5 quest'ultima era l'effettiva titolare del diritto sostanziale al corrispettivo e per il prefato servizio e a quest'ultima il
[...]
– correttamente – ha sempre corrisposto Parte_1 regolarmente e per il servizio effettivamente reso il relativo corrispettivo”.
In definitiva, devono essere rigettati nel merito i primi tre motivi, relativi alla eccezione di inadempimento e deve essere dichiarato inammissibile il quarto motivo di appello.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 48/2019 del Tribunale di Avellino, proposto dal con atto notificato al Parte_1
CONSORZIO RIFIUTI AV 2, così provvede: CP_1
• rigetta nel merito i primi tre motivi e dichiara inammissibile il quarto motivo di appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 2.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Anita Lo Chiatto quale procuratore anticipatario.
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 29-10-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 1583/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1583/2020
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 2-7-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
in persona del suo Parte_1 rappresentante legale p.t., con sede in – Via V. Maria Santoli –
[...]
(P. I.V.A.: ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Angela Felicita Laudisi (C.F.: ) – per C.F._1
Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 17.03.2020 – e giusta mandato agli atti ed elettivamente domiciliato in – Via San Nicola n.
10 – presso e nello studio del prefato Parte_1 difensore.
APPELLANTE
E
, con sede in Ariano Controparte_1
NO (AV) alla via Serra n. 4 PI in P.IVA_2 P.IVA_3 persona del Presidente del Soggetto Liquidatore dott. Controparte_2 nominato ai sensi dell'art. 12 della legge n. 26/2010 dal Presidente della Provincia di Avellino con decreto prot. n. 14489 del 02.03.2010, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Lucilio n. 15 presso lo studio legale dell'avv. Irene De Angelis, rappresentato e difeso dall'avv. Anita Lo Chiatto con studio legale in Grottaminarda alla via
Pioppi n. 91 CF P. VA , ( la quale C.F._2 P.IVA_4 dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla Pec:
, in forza della Email_1
Delibera Commissariale n. 5 del 21.04.2010, e per mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n. 29/2013, n. 106/2013
Rg, n. 521/2013 Cron., emesso dal Tribunale di Sant'Angelo dei
Lombardi il 19.02.2013, nella persona del Presidente Dott. Vincenzo
Beatrice.
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Il proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 48/2019, con la quale il Tribunale di Avellino aveva rigettato la opposizione del primo al decreto ingiuntivo n° 29/2013, col quale era stato ingiunto al medesimo il pagamento in Pt_1 favore del “della somma di Controparte_3 euro 9.503,95…oltre gli interessi al tasso legale ex art. 1284 cc con decorrenza dal 05.01.2012..” a titolo di mancato pagamento delle fatture n. 322/1 del 02.05.2008; n. 571/1 del 28.08.2008; n. 794/1 del 26.11.2008; n. 140/1 del 05.02.2009; n. 499/1 del 27.08.2009;
n. 761/1 del 03.12.2009; n. 878/1 del 31.12.2009; n.33/1 del
11.02.2010; n. 274/1 del 02.05.2008, attinenti al servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti per gli anni 2008/2009/2010.
Indi, il detto Comune chiedeva.: “accogliere l'appello e, in riforma della impugnata sentenza n. 48/2019 emessa dal Tribunale di
Avellino in data 23.09.2019, previa revoca del decreto ingiuntivo n.
29/2013 reso dal Tribunale, dichiarare la domanda formulata dal inammissibile e, comunque Controparte_1 infondata per le ragioni indicate in premessa”.
Si costituiva il parte appellata, che chiedeva il rigetto CP_1 dell'appello. Il Tribunale ha rigettato la opposizione al detto decreto ingiuntivo, affermando che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è
l'opponente, nella sua veste di debitore-convenuto sostanziale, a dover provare l'avvenuto adempimento, mentre l'opposto (creditore- attore sostanziale) deve provare l'esistenza dell'obbligazione inadempiuta. La convenzione intercorsa con il ed allegata CP_1 all'opposizione, prevede all'art. 8 che il corrisponderà al Pt_1
il canone corrispondente al servizio di cui alla CP_1 convenzione e previa fattura. In pratica la Convenzione istituisce il rapporto del servizio di raccolta rifiuti unicamente tra e CP_1
(art. 1 convenzione), rapporto dal quale scaturiscono i Pt_1 corrispettivi obblighi di curare ed assicurare la raccolta e di pagare il corrispettivo in capo ai soggetti contraenti la convenzione. L'art. 10 non prevede altro che una ipotesi di autorizzazione preventiva del al sub affidamento (o subappalto) di alcune attività Pt_1 oggetto della convenzione alla ECOSISTEMA AV2 da parte del
, fermo restando il potere di vigilanza e controllo del CP_1
medesimo. Parte opponente non allega…documento CP_1 contrattuale che preveda la costituzione del rapporto direttamente tra e l a o che Parte_1 Controparte_4 determini il sorgere dell'obbligazione di pagamento a favore Av2
Ecosistema, per cui risulta pacifico che i propri obblighi di pagamento gravino sull'opponente esclusivamente nei confronti del Consorzio opposto”.
Con i primi tre motivi l'appellante censura la gravata sentenza per non aver il Tribunale esaminato la propria eccezione di inadempimento, formulata con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
In particolare, l'appellante deduce che “il Parte_1
, sin dall'atto della sua costituzione nel giudizio di prime cure,
[...] ha contestato il credito oggetto del decreto ingiuntivo impugnato, in quanto corrispettivo di prestazioni giammai eseguite a favore dell'odierno appellante: dal che la contestazione della veridicità delle fatture, unici e soli documenti posti da controparte a base della richiesta ingiunzione. Ciò posto, avendo l'opponente
[...]
eccepito ex art. 1460 c.c. l'inadempimento della Parte_1 prestazione per cui si chiedeva il pagamento, nel caso de quo si erano invertiti i ruoli delle parti in lite, per il che il debitore eccipiente
– odierno appellante - doveva limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento mentre il creditore agente – Controparte_3
- doveva dimostrare il proprio adempimento, poiché la
[...] prova dell'adempimento incombeva sul creditore. A giustificazione della richiesta creditoria parte opposta ha asserito che la stessa era dovuta per il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti ma nessuna valida prova certa ha fornito dell'adempimento della prestazione per cui è richiesta di pagamento, così come nessuna prova ha fornito dell'an e del quantum della vantata creditoria: prova, ovviamente, che di certo non può essere garantita dal reperto istruttorio orale/documentale acquisito agli atti”.
I detti motivi, da esaminare congiuntamente perché afferenti tutti alla eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante in primo grado, se da un lato sono fondati sotto il profilo del censurato omesso esame da parte del Tribunale della detta eccezione, sono, tuttavia, nel merito infondati.
Infatti, si rileva in punto di diritto (cfr. Cassazione n. 3522/2025) che l'eccezione di pagamento sollevata dal debitore è incompatibile con la negazione del credito. Questa difesa, infatti, implica un riconoscimento dell'esistenza del rapporto contrattuale, spostando l'onere della prova solo sulla quantificazione del dovuto. Tale affermazione si fonda sul principio di coerenza processuale e sul corretto riparto dell'onere della prova. L'eccezione di pagamento, configurandosi come un fatto estintivo del diritto altrui, presuppone il riconoscimento del diritto stesso. Contestare l'esistenza del titolo (il contratto) e, contemporaneamente, affermare di averne adempiuto le obbligazioni (il pagamento) costituisce una contraddizione logica che il sistema processuale risolve applicando il principio di non contestazione. Sollevare l'eccezione di pagamento è incompatibile con la negazione dell'esistenza del credito.
Nel caso di specie, si rileva che il ha nell'opposizione a Pt_1 decreto ingiuntivo inizialmente eccepito di aver regolarmente pagato il corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio de quo per gli anni 2008, 2009 e 2010, deducendo il difetto di titolarità attiva in capo al parte appellata, sulla base della considerazione CP_1 secondo cui la convenzione de qua prevede che il servizio “doveva” essere affidato alla società . Controparte_4
Successivamente, sempre nel medesimo atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la medesima parte appellante ha eccepito “per mero tuziorismo” (peraltro genericamente) che il credito vantato dal non sarebbe provato e che le relative fatture emesse dal CP_1 medesimo si riferirebbero a prestazioni “giammai eseguite” dallo stesso.
Dunque, appare evidente che nel caso di specie la odierna parte appellante abbia formulato deduzioni difensive contraddittorie fra loro;
pe cui deve ritenersi che tale contraddittorietà debba essere risolta tenuto conto del fatto che la suddetta eccezione di avvenuto pagamento equivale a non contestazione dell'avvenuta esecuzione da parte del delle prestazioni oggetto delle fatture de quibus, CP_1 del resto afferenti soltanto all'aumento Istat e all'eccedenza del 4% dei rifiuti ingombranti, per cui ne deriva la irrilevanza della successiva deduzione di contestazione del credito vantato dalla controparte di non esecuzione delle dette prestazioni.
Il quarto e ultimo motivo deve essere dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto col medesimo l'appellante non censura specificamente la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di titolarità attiva in capo al del credito di cui alle fatture de quibus, da riconoscere, CP_1 invece, secondo l'appellante, in capo alla società affidataria del servizio . Invero, il giudice di prime cure ha Controparte_4 rilevato, sulla base dell'esame del testo degli articoli della Convenzione de qua, che il deve corrispondere al Pt_1
il canone corrispondente al servizio de quo, fermo CP_1 restando il potere di vigilanza e controllo del medesimo CP_1 sull'attività svolta dalla società (cfr. l'art. 11, secondo cui la società affidataria è soggetta al controllo da parte dei Controparte_4 soggetti incaricati dal nonché dai funzionari del Pt_1 CP_1 affinché il servizio espletato dalla prima sia conforme alla
Convenzione de qua).
Infatti, la parte impugnante al riguardo deduce soltanto che: “le parti concordarono all'art. 10 che doveva essere affidato alla Av2
Ecosistema la gestione dei servizi di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dell'art. 1 della convenzione così come conferiti dal al Pt_1
. Orbene in virtù di quanto concordato nel prefato CP_1 contratto, essendo garantito, tra l'altro, il servizio di “gestione isola ecologica o circuito dedicato per la raccolta ingombranti e smaltimento dei rifiuti ingombranti” dalla Controparte_5 quest'ultima era l'effettiva titolare del diritto sostanziale al corrispettivo e per il prefato servizio e a quest'ultima il
[...]
– correttamente – ha sempre corrisposto Parte_1 regolarmente e per il servizio effettivamente reso il relativo corrispettivo”.
In definitiva, devono essere rigettati nel merito i primi tre motivi, relativi alla eccezione di inadempimento e deve essere dichiarato inammissibile il quarto motivo di appello.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 48/2019 del Tribunale di Avellino, proposto dal con atto notificato al Parte_1
CONSORZIO RIFIUTI AV 2, così provvede: CP_1
• rigetta nel merito i primi tre motivi e dichiara inammissibile il quarto motivo di appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 2.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Anita Lo Chiatto quale procuratore anticipatario.
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 29-10-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo