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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/05/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1832/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magi- strati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1832/2023, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. e (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv.Raul Benassi (C.F. fax C.F._4
0565/225885; PEC: ed elettivamente Email_1 domiciliati in Firenze, presso il recapito del difensore, Viale Belfiore n.32 (studio legale Avv. Roberto Stori), come da procura apposta in calce all'atto d'appello.
APPELLANTI
CONTRO
in persona del suo legale rapp.p.t., con sede Controparte_1 in Torino, Piazza San Carlo n.156, C.F. , da considerarsi domiciliata P.IVA_1
1 in Grosseto, Corso Carducci n.34, presso il procuratore costituito in primo grado,
Avv. Sandro Barcali.
APPELLATA CONTUMACE
E
società unipersonale con sede legale in Cone- Controparte_2 gliano (TV), capitale sociale €.10.000,00 i.v., codice fiscale , rap- P.IVA_2 presentata, in virtù di procura speciale ai rogiti del Notaio Dott. Persona_1 di Sacile in data 20/04/2022 – Rep. 33134 – Racc. 22224, registrata a
[...]
Pordenone il 26/04/2022, da con sede in Milano, Ba- Controparte_3 stioni di Porta Nuova nr. 19, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale
, in persona l.r. p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura P.IVA_3 speciale allegata in calce alla comparsa di intervento in appello, dall'Avv. Sandro
Barcali di Firenze (c. fisc. ), con domicilio eletto presso lo CodiceFiscale_5 studio del medesimo in Firenze, via Pellicceria 8 ecav- Email_2 vocati.it; fax n.055.294435 ).
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 196/2023 del Tribunale di Grosseto pubblicata il 21/02/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze - in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità attiva dell'intervenuta con riferimento ai rapporti oggetto di causa per CP_2 carenza di prova documentale circa la dedotta qualità di cessionaria del credito da parte di ”; - nel merito, in accoglimento dei motivi di Controparte_4 gravame ed in riforma totale della sentenza impugnata, - dichiarare infondata e non provata, per mancanza degli elementi costitutivi del credito, la pretesa azio- nata dalla Banca in fase monitoria e, conseguentemente, in accoglimento della presente opposizione, revocare integralmente il D.I. n.1217/14; - accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità, ai sensi degli artt.117 e 127 T.U.B., dei contratti di conto corrente ed apertura di credito intervenuti inter partes, per carenza di forma scritta;
- accertare e dichiarare, l'invalidità e la nullità parziale, ai sensi
2 ed agli effetti di cui agli artt.1418, 1419 e 1421 c.c., del contratto di conto cor- rente e dei contratti di apertura credito oggetto del rapporto tra la società Pt_4
e la per violazione dell'art.1283 c.c., dell'art.120 T.U.B e degli artt.2
[...] CP_5
e 6 delibera CICR 09.02.00, nonché violazione dell'art.117 T.U.B., in particolare in relazione: a) alle clausole di pattuizione degli interessi anatocistici trimestrali;
b) all'applicazione della provvigione di massimo scoperto;
c) alle spese forfetta- rie;
d) all'applicazione degli interessi ultralegali e per i c.d. giorni valuta;
- ac- certare e dichiarare la nullità ed invalidità dei contratti derivati intervenuti inter partes per carenza di forma scritta ex art.23 TUF e, conseguentemente, dichia- rare non dovuti gli addebiti effettuati dalla banca a tale titolo sul c/c oggetto del rapporto, pari a circa €.538.341,78, e per l'effetto, - dichiarare nullo, invalido ed inefficace il contratto di fideiussione 25.05.12 intervenuto inter partes, ai sensi dell'art.1939 c.c.; - condannare la banca appellata al rimborso delle spese di lite
e dei compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, di en- trambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
- condannare l'intervenuta al rimborso CP_2 delle spese e dei compensi professionali, oltre IVA e CPA ed oltre rimborso spese generali, del presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
- condannare altresì la convenuta oppo- sta ( ) al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. Controparte_4
96, 1° comma c.p.c. nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c. nella misura che la Corte vorrà determinare”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, preso atto dell'intervento e della legittimazione di e previo rigetto di ogni Controparte_2 altra diversa e contraria istanza, respingere l'appello proposto da Parte_5
[...
, e e tutte le domande da essi formulate in Parte_6 Parte_3 quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, con integrale con- ferma della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 196/2022 del 20/02/2022, depositata in data 21/02/2022, o comunque accogliere le domande formulate in primo grado da e quindi respingere l'opposizione e le domande Controparte_1 tutte formulate da parte opponente nei confronti della Banca opposta, in quanto
3 inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, e quindi confermare il decreto n. 1217/14 o comunque condannare i Sigg. Parte_7 Parte_8
e in solido, al pagamento delle somme
[...] Parte_1 Parte_3 portate dal detto provvedimento, con gli stessi interessi, salvo il diverso di giu- stizia. Con vittoria di spese e competenze ed onorari di entrambi i gradi di giu- dizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado. Il suo oggetto.
1.- La società quale debitrice principale, e , Parte_4 Parte_1 [...]
, e , quali fideiussori, opponevano il de- Pt_7 Parte_2 Parte_3 creto ingiuntivo n.1217/2014, emesso dal tribunale di Grosseto su istanza della
, con il quale era stato loro ingiunto il Controparte_6 pagamento in solido della somma di euro 509.870,09, oltre interessi al tasso legale, quale saldo debitore alla data di chiusura del 22-9-2014 del c/c bancario n.02993/0000/206 (infra, conto n.206).
Gli opponenti deducevano ed eccepivano in sintesi:
a) la mancanza di prova del credito, rilevando, fra l'altro: (i) che il rap- porto era iniziato nel 1998 con la , agenzia di LL (poi Controparte_7 incorporata in , che aveva poi ceduto a Controparte_8
, con atto in data 11.6.2010, il ramo Controparte_6
d'azienda includente lo sportello di LL) e dal 1998 al 2004 non erano stati comunicati alla debitrice principale gli estratti conto trimestrali, impedendo, così, qualsiasi contestazione;
(ii) che la società ingiungente non aveva prodotto in giudizio gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto;
(iii) che il credito era pertanto contestato nella sua entità e ciò bastava a giustificare la revoca del decreto ingiuntivo, tenuto conto che l'estratto conto certificato ex art.50 TUB vale per la sola fase monitoria;
b) la nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito per difetto di forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che nessun interesse poteva essere applicato, giusta la previsione dell'art.117, co.1 e 3 TUB;
4 c) in ipotesi, rilevato che dagli estratti conto comunicati relativi al periodo
2004-2012 risultava l'applicazione dell'anatocismo, di cms, di spese e di giochi valuta:
c1) la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche per il periodo successivo alla delibera CICR 9-2-2000, in difetto di specifica pattuizione;
c2)la nullità della clausola prevedente la CMS per difetto di causa e di determinazione circa i criteri e le modalità di calcolo;
c3) la nullità della clausola prevedente i giorni valuta e le spese in difetto di specifica pattuizione;
d) la nullità degli addebiti presenti in c/c, per un totale di euro 538.341,78, avvenuti negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in conseguenza della nullità dei contratti relativi ai derivati costituenti titolo di tali addebiti per difetto di forma scritta ex art.23 TUF;
e) per effetto di quanto sopra, la nullità dell'obbligazione dei fideiussori essendo invalida l'obbligazione della debitrice principale.
In forza di tali assunti chiedevano con l'atto di citazione in opposizione di accogliere queste conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni con- traria istanza e in accoglimento delle domande proposte: […] in tesi, in via prin- cipale, previa qualificazione di confessione stragiudiziale e/o giudiziale della cer- tificazione ex art.50 TUB depositata in giudizio dalla banca, dichiarare infondata la pretesa creditoria azionata in fase monitoria e, in accoglimento della presente opposizione, revocare il DI n 1217/14; dichiarare comunque infondata e non provata, per mancanza degli elementi costitutivi del credito, la pretesa azionata dalla Banca in fase monitora e, conseguentemente, in accoglimento della pre- sente opposizione, revocare il DI. n.1271/14; in tesi, in via subordinata, accer- tare e dichiarare l'invalidità e la nullità, ai sensi degli artt.117 e 127 TUB, dei contratti di apertura di credito e di conto corrente intervenuti inter partes per carenza di forma scritta;
accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt.1418, 1419 e 1421 c.c., del contratto di conto corrente e di apertura credito, oggetto del rapporto tra la e la Parte_4
5 per violazione dell'art. 1283 cc., dell'art.120 TUB e degli artt.2 e 6 deli- CP_5 bera CICR 09.02.00, nonché violazione degli artt.117 TUB, in particolare in re- lazione: a) alle clausole di pattuizione degli interessi anatocistici trimestrali;
b) all'applicazione della provvigione di massimo scoperto;
c)alle spese forfettarie;
d) all'applicazione degli interessi per i c.d. giorni valuta;
accertare e dichiarare la nullità ed invalidità dei contratti derivati intervenuti inter partes per carenza di forma scritta ex art.23 TUF e, conseguentemente, dichiarare non dovuti gli addebiti effettuati dalla banca a tale titolo sul c/c oggetto del rapporto , pari a circa euro 538.341 78 e per l'effetto, accertare e rideterminare l'esatto saldo del rapporto di conto corrente n.0000/206, salvo altri, previa epurazione delle poste addebitate dalla banca sulla base dei contratti nulli e/o di clausole nulle e con- seguentemente accertare l'esatto dare-avere tra le parti, e la banca, Parte_4 in base ai risultati del ricalcolo che verrà eventualmente confermato in sede di
CTU tecnico-bancaria di cui sin d'ora si avanza richiesta;
dichiarare nullo, inva- lido e inefficace il contratto di fideiussione 25.05.12 intervenuto "inter partes", ai sensi dell'art. 1939 c.c. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali".
Nel corso del giudizio di primo grado l'oggetto del processo era ampliato, quanto al rapporto principale, con l'assunto dell'applicazione di interessi ultrale- gali (in difetto di pattuizione scritta) e, quanto alla fideiussione, con la richiesta di declaratoria di nullità parziale della stessa (clausole 2, 6, 8) per violazione della normativa antitrust (eccezione proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni), con conseguente eccezione di decadenza della banca dall'esercizio dell'azione contro i fideiussori.
2.- Si costituiva in giudizio la banca ingiungente, deducendo:
(i) che l'unico rapporto che rilevava tra le parti era il c/c 206, rapporto nel quale era subentrata nel giugno del 2010 a seguito della cessione ad essa, da parte della , che nel 2009 aveva incorporato la Controparte_8
(atto Notaio i 24/09/2009 -rep. 27533), del Controparte_7 Per_2 CP_8 ramo d'azienda costituito da. 50 succursali bancarie tra le quali quella presso la quale il detto rapporto era pendente;
che da ciò conseguiva che essa comparente
6 non poteva essere chiamata a rispondere di atti e rapporti diversi da quelli che la vedevano come parte e spiegava perché non era in grado di disporre di docu- mentazione afferente il periodo antecedente al giugno del 2010;
(ii) che la garanzia prestata dai fideiussori era in realtà un contratto au- tonomo di garanzia, di tal che essi dovevano pagare a prima richiesta senza possibilità di sollevare le eccezioni che competono al debitore principale;
(iii) che, in ordine al valore probatorio degli estratti conto, eccepiva l'in- tervenuta decadenza del correntista non avendo questi sollevato contestazioni specifiche nel termine contrattuale;
(iv) che, quanto alla conclusione per iscritto dei contratti, il rapporto di conto corrente intrattenuto dalla società con trovava la Pt_4 Controparte_9 propria regolamentazione in atti e contratti redatti in forma scritta e perfetta- mente conformi alle normative ed agli usi in materia di trasparenza bancaria e costantemente aggiornati ed adeguati alle prescrizioni tempo per tempo vigenti e, in ogni caso, per i prezzi e le condizioni non già specificamente indicati in contratto si doveva fare riferimento a quanto comunicato nelle successive lettere indirizzate all'attrice e nei fogli informativi analitici tenuti a disposizione della clientela nei locali della (art. 2 della legge 154 del 17/02/92); che i tassi CP_5 di interesse e le commissioni di massimo scoperto nel tempo applicati da
[...]
sono quelli risultanti con assoluta chiarezza dagli estratti conto che CP_9 la aveva costantemente ricevuto nel corso del rapporto e tali tassi e Parte_4 commissioni erano via via variati, a prescindere da quale potesse essere la pre- visione iniziale, anche sulla base degli andamenti del mercato, spesso in senso favorevole al correntista, in assoluta conformità ai patti contrattuali ed alla espressa previsione di cui all'art. 118 D.Lgs 385/93; che in atti vi erano docu- menti contrattuali firmati dalla correntista, evidenzianti tassi e condizioni, anche per le vane operazioni di anticipazione in c/c ai quali la società aveva Parte_4 fatto ricorso (cfr. docc. 14-23);
(v) che l'anatocismo era valido per il periodo ante delibera CICR 2000 e per il periodo successivo essa si era conformata a quanto previsto dalla delibera;
(vi) che la CMS era valida causalmente e determinata;
7 (vii) che le valute erano state applicate in modo conforme a quanto pat- tuito e in ogni caso la deduzione avversaria era del tutto generica;
(viii) che in ogni caso per i periodi più lontani era maturata la prescrizione decennale (così a pag.22 e 23 della comparsa di risposta);
(ix) che, infine, erano vaghe le contestazioni sollevate da controparte sugli addebiti che fra il 2005 ed il 2008 sarebbero stati prodotti da contratti derivati che all'epoca la avrebbe avuto in corso con la;
che Parte_4 CP_7 peraltro tali contestazioni non potevano essere neppure prese in considerazione perché, in ipotesi, si tratterebbe di pagamenti effettuati a favore di altro soggetto ed a fronte di contratti cui essa comparente era totalmente estranea: contratti estinti prima che acquistasse il ramo d'azienda comprensivo Controparte_9 della succursale con cui la intratteneva il rapporto di conto corrente: Parte_4 se la riteneva di aver pagato alla , mediante addebito Parte_4 CP_7 in conto corrente, somme alle quali questa non avrebbe avuto diritto, perché originate da contratti invalidi, doveva agire nei confronti di (e CP_7
Contr quindi di che l'aveva incorporata).
In forza di tali assunti chiedeva di respingere l'opposizione e le eccezioni tutte formulate da parte opponente nei confronti della Banca opposta, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, e quindi confermare il decreto n. 1217/14 o comunque condannare la ., in persona del suo CP_11 legale rappresentante, nonché i Sigg. Parte_7 Parte_2 Parte_9
e in solido, al pagamento delle somme portate dal detto
[...] Parte_3 provvedimento, con gli stessi interessi, salvo il diverso di giustizia.
3.- Nel corso del giudizio di primo grado veniva dichiarato il fallimento della debitrice principale, con conseguente interruzione del giudizio Parte_4 che veniva poi riassunto soltanto dai fideiussori. La era incor- Controparte_9 porata in , che si costituiva in giudizio in prosecuzione Controparte_12 ex art.110 cpc.
4.- Senza attività istruttoria (gli opponenti avevano rinunciato alla CTU contabile da loro richiesta ed ammessa dal giudice istruttore), sulle conclusioni
8 delle parti precisate all'udienza del 6-7-2022, con sentenza n. 196/2023 pubbli- cata il 21/02/2023, il Tribunale di Grosseto ha così deciso:
- (i) ha dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione nei confronti della società debitrice principale (poi fallita), stante la mancata riassunzione del giudizio da parte della curatela o da parte dello stesso debitore;
- (ii) ha respinto l'eccezione di nullità delle clausole della fideiussione per violazione della normativa antitrust con questa motivazione: “la rela- tiva eccezione è stata del tutto genericamente formulata dagli oppo- nenti, peraltro solo in sede di precisazione delle conclusioni, in assenza di qualsivoglia deduzione in ordine al carattere uniforme dell'utilizza- zione delle clausole nel periodo di riferimento, trattandosi di obbliga- zione stipulata in epoca non coeva né prossima al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 14251 del
2005 (la garanzia è infatti del 2012)”;
- (iii) ha qualificato la garanzia prestata dagli opponenti quale contratto autonomo di garanzia e ha ritenuto l'inesistenza di eccezioni proponibili dai garanti autonomi non rinvenendosi una condotta abusiva della banca riconducibile all'area dell'exceptio doli;
- (iv) ha ritenuto che, “fermi restando i suindicati ed assorbenti rilievi giova in ogni caso evidenziare che, contrariamente all'assunto difen- sivo di parte opponente quando, come nel caso di specie, venga ecce- pita la nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta del contratto originario (eccezione quest'ultima astrattamente opponibile anche dal garante autonomo trattandosi di violazione di norma imperativa), la mancata osservanza della forma prescritta, pur privando in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determina comunque come conseguenza effetti restitu- tori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Per questo motivo ed in ragione della do- manda riconvenzionale svolta da parte convenuta opposta la consu-
9 lenza tecnica (al cui espletamento parte attrice ha sostanzialmente ri- nunciato ritenendone la superfluità), non si sarebbe affatto rilevata su- perflua al fine di ricostruire, sulla base degli estratti conto disponibili,
l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espun- gendo ( in caso di dimostrata fondatezza delle doglianze di parte op- ponente), tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto”.
Il giudizio d'appello. Il suo oggetto.
5.- e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 tempestivo appello, assumendo che la sentenza gravata sia errata e ingiusta e formulando tre motivi di impugnazione, con i quali hanno censurato tre capi della decisione.
Prima di analizzare i singoli motivi, va rilevato che gli appellanti non hanno impugnato il capo della decisione con cui è stata rigettata la richiesta di decla- toria di nullità delle clausole n.2,6,8 della fideiussione omnibus in atti per viola- zione della normativa antitrust. Pertanto, il relativo capo della decisione di primo grado è passato in giudicato ed è fuori dell'oggetto del giudizio d'appello.
Passando all'esame dei singoli motivi, si può osservare quanto segue:
1) con il primo articolato motivo gli appellanti denunciando la sentenza di primo grado sia nella parte in cui ha proceduto alla qualificazione del contratto di garanzia da essi sottoscritto come contratto autonomo di garanzia anziché come fideiussione omnibus, sia nella parte in cui, in ogni caso, ha escluso, salvo per l'eccezione di difetto di forma scritta ad substantiam, che le eccezioni da essi proposte siano riconducibili all'area dell'exceptio doli, palese essendo invece, se- condo gli appellanti, che trattasi di eccepite violazioni di norme imperative, come tali proponibili anche dal garante autonomo.
2) Con il secondo motivo denunciano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale, pur avendo ritenuto che l'eccezione di nullità
10 del contratto di c/c per carenza di forma scritta rientri tra quelle spendibili anche dal garante autonomo, ha poi ritenuto di non scrutinare l'eccezione sul rilievo che, se essa fosse stata accolta, ciò avrebbe determinato effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti ai sensi dell'art.2033
c.c. e che, per tale motivo, e in ragione della domanda riconvenzionale svolta da parte della banca, la CTU contabile, richiesta dagli opponenti, ammessa ma poi rinunciata, “non si sarebbe affatto rilevata superflua al fine di ricostruire, sulla base degli estratti conti disponibili, l'intera movimentazione del conto e ricalco- lare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto”.
Secondo gli appellanti la sentenza è sbagliata perché, per un verso, la banca si era limitata a richiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, in questo modo non proponendo alcuna domanda riconven- zionale d'indebito oggettivo, e per altro verso perché, in violazione, del principio dell'onere della prova, aveva posto a carico di essi opponenti (convenuti in senso sostanziale) l'onere di provare il dovuto, quando tale prova competeva alla banca in quanto attrice.
3) Con il terzo motivo denunciano la violazione del principio dell'onere della prova sotto il diverso profilo che, in presenza delle loro contestazioni sull'importo dovuto, la banca avrebbe dovuto produrre gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, essendosi invece limitata a depositare quelli dal
2010 alla data di chiusura, sicché il credito ingiunto era assolutamente incerto e non provato.
Gli appellanti hanno poi riproposto tutte le eccezioni e difese rimaste as- sorbite in primo grado, insistendo per il loro accoglimento.
6. E' rimasta contumace . Controparte_12
7.- E' intervenuta in giudizio e per essa la mandataria con CP_2 rappresentanza , che ha dedotto di essere cessionaria del cre- Controparte_3 dito per cui è causa, giusto contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
11 “in blocco” stipulato in data 19/04/2022 con ai sensi del Controparte_12 combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della legge 130 e dell'art. 58 T.U.B. L'in- tervenuta ha dichiarato di fare proprie tutte le domande e difese della cedente il credito e ha insistito per il rigetto dell'appello e la conferma del decreto ingiuntivo o comunque per la condanna degli opponenti al pagamento delle somme dallo stesso portate, salvo il diverso di giustizia.
8.- Gli appellanti hanno contestato la legittimazione all'intervento ex art.111 cpc sull'assunto che non vi è prova in atti che il credito di Controparte_1 sia stato ceduto all'intervenuta in difetto della produzione del contratto di ces- sione.
9.- Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, dichia- rata la contumacia di e respinta la richiesta dell'intervenuta Controparte_12 di estromissione dalla lite della banca cedente il credito, la causa è stata tratte- nuta in decisione in data 1-5-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
10.- La documentazione prodotta dal successore a titolo particolare nel diritto controverso – consistente nella pubblicazione in G.U. dell'avviso di ces- sione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti, corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (doc. all. C alla comparsa di intervento), e nella dichiarazione della banca cedente circa sia l'av- venuta cessione a favore di dei rapporti intestati a CP_2 Parte_4
(NDG 0182771137000), sia l'avvenuta pubblicazione in G.U. della predetta ces- sione (allegato D, in uno al documento comprovante i poteri di firma del soggetto sottoscrittore della predetta dichiarazione, allegato E) –, è idonea a dimostrare l'avvenuta cessione del credito per cui è causa alla società intervenuta in giudi- zio.
In particolare, la dichiarazione resa da ha valore di Controparte_12 dichiarazione di scienza che proviene da una parte del rapporto e ha valore di
12 confessione stragiudiziale in ordine al fatto a se sfavorevole dell'avvenuta ces- sione a del credito rinvenente titolo nei rapporti intrattenuti con CP_2
Parte_4
Nei rapporti tra le parti della cessione del credito la dichiarazione prova la cessione e che il credito sia incluso nella cessione in blocco dei crediti oggetto dell'avviso in G.U. sopra menzionato.
Nei rapporti con il debitore ceduto (e dei suoi eventuali garanti) tale di- chiarazione dà conto dell'avvenuta cessione del credito, fattispecie per il cui per- fezionamento non è richiesto il consenso del debitore, ed assicura a questi che, ai sensi degli artt.1264 e 1265 c.c., pagando al soggetto indicato quale cessio- nario, sta pagando bene.
Sempre nella prospettiva dell'art.1265 c.c è onere del debitore ceduto, che rifiuti il pagamento sull'assunto che il credito sia stato oggetto di più cessioni, dare dimostrazione che in precedenza gli è stata già notificata cessione del me- desimo credito a favore di altro soggetto, dimostrazione che nel caso di specie è assente (invero, difetta la stessa allegazione specifica del fatto da provare).
11.- Ciò premesso, nei ristretti limiti di seguito precisati, l'appello è fon- dato e merita accoglimento.
12.- Il Giudice di primo grado ha qualificato la fideiussione omnibus sino all'importo di euro 700.000,00 sottoscritta dagli appellanti (doc.4 di parte
[...]
quale contratto autonomo di garanzia, a tal fine valorizzando le Parte_10 clausole n.7 (pagamento a prima richiesta) e n.8 (obbligo del fideiussione di pagare le somme oggetto di rimborso erogate nell'ipotesi di invalidità delle ob- bligazioni garantite).
In particolare, come si legge a pag.9 della sentenza, il giudice di primo grado, pur condividendo l'assunto che una clausola di pagamento a prima richie- sta sia compatibile anche con la fideiussione, ha ritenuto che nel caso in esame vi fosse un ulteriore elemento da valorizzare ai fini della qualificazione tipologica poi adottata, costituita dalla deroga all'art.1939 c.c. e, quindi, al principio di
13 accessorietà che connota la fideiussione, contenuta nella clausola n.
8. Tale pre- visione, secondo il tribunale, rende autonoma la garanzia de qua dall'obbliga- zione principale e la trasforma in un contratto autonomo di garanzia.
Gli appellanti hanno censurato specificamente la qualificazione de qua con un articolato motivo, che merita accoglimento.
Ai fini de quibus, va valorizzato, anzitutto, come si legge nella fideiussione omnibus rilasciata dagli appellanti su modulo predisposto dalla banca, il dato letterale: in tutto il testo contrattuale il riferimento è alla fideiussione (vedi, in- testazione, artt.1,3, 8) e ai fideiussori (artt.2, 3, 4, 5, 6, 7, 10). In esso mai si accenna al rilascio di una garanzia autonoma con rinuncia a proporre le eccezioni relative al rapporto principale.
Da ciò consegue, ai sensi dell'art.1362 c.c., che il testo contrattuale deve essere interpretato conformemente alle intenzioni delle parti come desumibile anzitutto dal senso letterale delle parole e, quindi, dal complessivo comporta- mento delle stesse, anche posteriore alle conclusione dell'atto.
In relazione a tale ultimo criterio di interpretazione, va considerato che nei documenti prodotti dalla banca, essa si è sempre rivolta agli attuali appellanti qualificandoli come fideiussori (v. doc. sub 5 di parte opposta – lettera di messa in mora inviata ai fideiussori in cui si chiedeva il pagamento in forza della fi- deiussione omnibus rilasciata in data 24-5-2012).
In secondo luogo, ai sensi dell'art.1370 c.c., trattandosi di contratto con- cluso mediante modulo predisposto dalla banca, nel dubbio le clausole vanno interpretate a favore dell'altra parte. E al riguardo va segnalato che il modello in atti non solo è prediposto dalla banca ma è conforme anche al modello ABI og- getto dell'istruttoria e della decisione della Banca d'Italia n.55/2005. Ebbene, in relazione a tale modello la stessa ABI (cioè l'associazione rappresentativa delle banche), come si legge nel provvedimento della autorità garante, ebbe a preci- sare: “l'ABI ha precisato che la disposizione relativa all'obbligo di pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta della banca non configura, in effetti, una garanzia “a prima richiesta”. Quest'ultimo contratto (derogatorio rispetto al re-
14 gime civilistico delle eccezioni) presenta un carattere autonomo rispetto all'ob- bligazione principale, mentre, al contrario, la fideiussione omnibus ha natura di garanzia accessoria. 29. L'accessorietà della garanzia omnibus non consenti- rebbe alcuna deroga all'art. 1945 cod. civ., ma risulterebbe compatibile con un meccanismo, come quello previsto nello schema, del tipo solve et repete: il fi- deiussore, cioè, dovrebbe pagare a richiesta della banca l'importo dovuto, ma non perderebbe il diritto di far valere le eccezioni spettanti al debitore principale.
La motivazione della clausola in esame risiederebbe, secondo quanto rappresen- tato dall'ABI, nella possibilità di rendere immediatamente esigibile il debito del fideiussore nei confronti della banca, anche al fine di ottenere un decreto ingiun- tivo in caso di rifiuto di pagamento”.
In altre parole, anche la genesi storica del modulo in esame conferma l'interpretazione letterale.
D'altro canto, come riconosciuto anche dal giudice di prime cure, una clau- sola quale quella contenuta nell'art.7 della fideiussione in atti, secondo cui il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente la banca, a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, non è dirimente ai fini della qualificazione della garanzia de qua quale contratto autonomo di garanzia (cfr., in termini, da ultimo, Cass. civ.
31105/24). Invero, simile clausola non prevede affatto che il debitore rinunci a far valere le eccezioni relative al rapporto di garanzia, né è previsto che il fi- deiussore debba pagare nonostante l'opposizione del debitore (formula che, an- corché non dirimente, compare in altre fideiussioni esaminate dalla giurispru- denza di merito e di legittimità).
Così come formulata, non concretandosi in una chiara e manifesta deroga all'art.1945 c.c. (ovvero ad una rinuncia definitiva ad opporre le eccezioni spet- tanti al debitore), essa è pertanto compatibile sia con forme di garanzie svinco- late dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia con garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine (come parrebbe confacente al caso di specie), con clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella
15 comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esone- rando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (cfr., in questo senso,
Cass., n. 16825/16; n. 84/2010; n. 19693/2022).
Proprio per superare tale impedimento alla qualificazione tipologica poi adottata, il giudice di prime cure ha valorizzato la clausola n.8, secondo cui
“Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideius- sione di intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme comunque erogate”, assumendo che tale clausola deroghi all'art.1939 c.c. e renda, quindi, autonoma la garanzia de qua.
Tuttavia, siffatta clausola, come già chiarito nei precedenti di merito ri- chiamati dagli appellanti, non impedisce affatto al fideiussore di contestare la stessa esistenza dell'obbligo restitutorio (che è poi quanto avviene nel caso di specie): come il debitore principale avrebbe potuto (e come ha fatto finché non
è stato dichiarato fallito) contestare la stessa esistenza di un debito restitutorio, analogamente il fideiussore può opporre l'inesistenza del debito di rimborso.
In altre parole, tale clausola estende l'oggetto della garanzia fideiussoria ma non realizza la piena autonomia della garanzia dall'obbligazione principale e non impedisce al fideiussore, ex art.1945 c.c., di opporre le eccezioni spettanti al debitore e la stessa esistenza di un debito di rimborso (ex art.1939 c.c.). Per cui, il vincolo di accessorietà, per usare le parole della cassazione, è meno ac- centuato ma non escluso.
Il primo motivo d'appello va dunque accolto e il suo accoglimento, nella parte relativa alla qualificazione tipologica del contratto di garanzia, comporta l'assorbimento degli ulteriori profili del motivo circa l'esistenza di eccezioni che in ipotesi sarebbero state opponibili (in ogni caso) anche al garante autonomo in punto di invalidità di patti relativi al rapporto fondamentale dipendenti da contrarietà a norma imperativa.
13.- Il secondo e il terzo motivo d'appello possono essere esaminati con- giuntamente afferendo al medesimo tema della ripartizione degli oneri probatori.
16 13.1.- Va esaminata, preliminarmente, l'eccezione di decadenza proposta dalla banca, secondo cui, non avendo il debitore principale contestato gli estratti conto nei termini previsti dal codice civile (1857, 1832 c.c.) e dall'art.119 TUB, non potrebbero ora i fideiussori contestare la debenza del saldo debitore.
L'assunto è destituito di fondamento.
La Corte di Cassazione ha chiarito da tempo che tale decadenza non ri- guarda le questioni relative alla stessa esistenza del contratto di conto corrente e/o all'applicazione del contratto di conto corrente e la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui in singoli addebiti in conto derivano, formulando il seguente principio di diritto, ripetutamente confermato: “Ai sensi dell'art. 1832
c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita appro- vazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla fa- coltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formula- zione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sot- tostanti” (cfr., fra tante, Cass. civ. 5409-83; 1112-84; 11626-11; 23421-16;
30000-18).
13.2.- Nell'esaminare i motivi (il secondo, per la precisione) va conside- rato, poi, in via preliminare, che il giudice di primo grado non ha deciso che il contratto di conto corrente per cui è causa è nullo per difetto di forma scritta
(perché, se così fosse stato, l'appellata avrebbe dovuto proporre appello inci- dentale), ma ha svolto, come correttamente colto dagli appellanti, un ragiona- mento di carattere ipotetico: pur avendo ritenuto che l'eccezione di nullità del contratto di c/c per carenza di forma scritta rientri tra quelle spendibili anche dal garante autonomo, ha poi valutato di non scrutinare l'eccezione sul rilievo che, se essa fosse stata accolta, ciò avrebbe determinato effetti restitutori con ri- guardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti ai sensi dell'art.2033
c.c. e che, per tale motivo, e in ragione della domanda riconvenzionale svolta da parte della banca, la CTU contabile, richiesta dagli opponenti, ammessa ma poi rinunciata, “non si sarebbe affatto rilevata superflua al fine di ricostruire, sulla
17 base degli estratti conti disponibili, l'intera movimentazione del conto e ricalco- lare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto”.
13.3.- Ciò chiarito, va effettuata anzitutto una ricognizione del comples- sivo materiale probatorio acquisito al giudizio.
La banca ingiungente ha prodotto l'estratto conto di chiusura certificato conforme ex art.50 TUB, gli estratti conto trimestrali per il periodo dal 31.3.2010 alla chiusura del rapporto 22.9.2014, la lettera del 11.7.2013 comunicata dalla debitrice principale a vari istituti di credito con i quali intratteneva rapporti ban- cari, tra cui la , che contiene, quanto a questa banca, il ricono- Controparte_9 scimento dell'esistenza alla data del 24.6.2013 della seguente esposizione debi- toria (euro 178.804,39 per crediti autoliquidanti;
euro 40.000,00 per conto cor- rente euro 175.000,00 per crediti import); lettere di modifica delle condizioni contrattuali del 2012 e 2013; i documenti comprovanti la concessione di finan- ziamenti all'importazione (doc.14-23).
Gli opponenti hanno prodotto invece gli estratti conto per il periodo dal 1 gennaio 2005 alla chiusura del rapporto (allegati alla perizia di parte).
Non è contestato che il rapporto di conto corrente sia iniziato nell'anno
1998. Non è stato tuttavia prodotto in giudizio il contratto de quo, né risultano prodotti in giudizio gli estratti conto per il periodo dal 1998 al 31-12-2024.
Ciò detto, va considerato che la lettera 11-7-2023, firmata dal legale rap- presentante della società debitrice principale (la firma in calce non è stata disco- nosciuta) e inviata a contiene un riconoscimento Controparte_6 del debito, e precisamente dell'esistenza alla data del 24.6.2013 di una puntuale esposizione debitoria.
Così testualmente: “Prospetto complessiva residuale posizione debitoria con il ceto bancario. Ai fini di una puntuale valutazione dell'equilibrio finanziario della società si sottopone alla Vostra valutazione la posizione debitoria, alla data
18 del 24.6.2013 di seguito riportata: […] C.R. – autoliquidante euro CP_9
178.804,39; c/c euro 40.000,00; import euro 175.000,00 […]”. CP_9
L'esame degli estratti conto successivi al riconoscimento conferma l'esi- stenza del debito nell'entità di cui alla lettera 11.7.2013. Dopo tale lettera la banca, in sostanza, non concesse più finanziamenti;
le linee autoliquidanti e fi- nanziamenti import non portarono a rientri significativi del debito: al 30.9.2013 il debito, oramai tutto rappresentato e regolato sul c/c di appoggio n.206 per effetto degli addebiti derivanti dalle linee autoliquidanti e finanziamenti import
(rimasti impagati), era pari ad euro 383.868,44 (importo pressoché in linea con quello dichiarato esistente al 24.6.2013 nella lettera del 11.7.2013); il debito aumenta ulteriormente nei trimestri successivi sino al passaggio a sofferenza e alla chiusura del 22-9-2014 per effetto, in sostanza, di sole operazioni di adde- bito in difetto di significativi accrediti.
Ora, com'è noto, la ricognizione del debito ex art.1988 c.c. non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma produce l'effetto confermativo di un preesi- stente rapporto fondamentale, venendo ad operare, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una "relevatio ab onere probandi", per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità non può pre- scindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione del debito ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto. Per effetto dell'inversione dell'onere della prova compete, tuttavia, al soggetto che ha reso la dichiarazione la prova della nullità, totale o parziale, dell'inesistenza o dell'estinzione del rapporto obbligatorio (cfr., in termini, fra tante, Cass. 10574-
07; 21098-13; 31818-24; 6065-25).
E' errato pertanto l'assunto di parte opponente secondo cui l'onere della prova competeva alla banca. Questa è la regola generale, ma nel caso di specie il riconoscimento del debito determina l'inversione dell'iniziativa processuale.
Spetta, quindi, agli opponenti (che spendono ex art.1945 c.c. le eccezioni che
19 avrebbe potuto spendere il debitore principale) provare, anzitutto, che il con- tratto di conto corrente sia invalido per difetto di forma scritta ad substantiam.
Ma tale prova non è stata offerta. E, anzi, l'assunto dei deducenti è contrastato da numerosi indici presuntivi contrari, tra cui la mancata contestazione per l'in- tera durata del rapporto della dedotta nullità, l'esistenza di lettere contratto sot- toscritte nel 2012 e 2013 di modifica delle condizioni economiche del rapporto,
l'esistenza di finanziamenti all'importazione sottoscritti pacificamente dalla de- bitrice principale nel corso degli anni 2012-2013 (v. doc.14-23 di parte opposta)
e regolati sul conto corrente n.206.
La stessa difesa degli opponenti è ambigua perché, da un lato, essi ecce- piscono la nullità ex art.117, co.1 e 3, TUB e, dall'altro lato, deducono “ Del resto
, va considerato che l'obbligo di forma scritta dei rapporti bancari e finanziari opera ad esclusivo vantaggio del cliente (art.117 e 127 TUB nonché art.23 TUF)
e questi ben può dare la prova della sussistenza di rapporti non regolati da con- tratto scritto, invocando la mera applicazione di addebiti sine titulo e la loro nullità radicale…” (v. pag.15 dell'atto di citazione in appello), dichiarazione, que- sta, incompatibile con la stessa volontà di fare valere la nullità di protezione.
Analoghe conclusioni vanno svolte quanto alle eccezioni di nullità parziale del contratto di conto corrente: era onere di parte opponente dimostrare la nul- lità (parziale) delle clausole relative agli interessi ultralegali, a CMS, spese e giorni valuta, in quanto asseritamente non pattuite o pattuite in maniera inva- lida.
Anche in questo caso nessuna prova è stata offerta dagli opponenti che si sono limitati a dedurre che l'onere della prova gravasse sulla controparte.
A conclusione diversa deve invece pervenirsi per l'eccezione di nullità rela- tiva all'anatocismo. Per il periodo anteriore alla delibera CICR 9.2.2000 l'anato- cismo è illecito per pacifica giurisprudenza di legittimità, costituendo l'uso ban- cario che tale pratica contemplata un uso negoziale e non un uso normativo, unica tipologia di uso, quest'ultimo, che poteva rilevare ex art.1283 c.c. (cfr., fra tante, Cass. civ. S.U. 21095-2004; 4093-2005; e tutta la giurisprudenza suc- cessiva).
20 Per il periodo successivo alla delibera CICR 9.2.2000 è la stessa banca a riconoscere che non fu concluso alcun accordo con il cliente diretto ad introdurre la clausola anatocistica.
Secondo la banca bastava la variazione unilaterale pubblicata in G.U., in quanto, in ogni caso, variazione favore al cliente per effetto del riconoscimento della capitalizzazione trimestrale anche a quest'ultimo (in luogo di quella an- nuale).
Ora, tale assunto non è conforme alla pacifica giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della deli- bera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impratica- bilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della deli- bera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno compor- tato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizza- zione degli interessi, è necessaria un'espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art.2 della predetta delibera” (cfr., fra le altre, Cass. civ. 9140-2020; 29420-
2020; 26867-24).
All'ampia motivazione delle richiamate pronunce della Corte di Cassazione non resta che rinviare ex art.118 disp. att. cpc.
13.4.-Va respinta, infine, l'eccezione di nullità degli addebiti presenti in c/c, per un totale di euro 538.341,78, avvenuti negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in conseguenza della nullità dei contratti relativi ai derivati costituenti titolo di tali addebiti per difetto di forma scritta ex art.23 TUF.
Tale eccezione va respinta dovendosi convenire con parte opposta/appel- lata che i contratti derivati sono fuori del perimetro di cessione del ramo d'azienda. Come risulta, infatti, dallo stesso documento prodotto dagli oppo- nenti/appellanti (doc.8 prodotto con la seconda memoria ex art.183, co.6 cpc: trattasi dell'avviso in G.U. con cui era data notizia da , ai sensi CP_13 dell'art.58 TUB, dell'acquisto del ramo d'azienda di Controparte_14
[.. , oggetto della cessione erano i rapporti contrattuali in essere e, CP_8 quindi, i contratti derivati (ancora in essere) “di copertura sottoscritti con la clientela del ramo d'azienda, e connessi ad impieghi oggetto di cessione e i con- tratti derivati sottoscritti con soggetti terzi a copertura delle posizioni conse- guenti ai predetti contratti derivati sottoscritti con la clientela del Ramo
d'Azienda” (v. pag.11-12 della G.U.).
A fronte delle contestazioni della banca era onere degli opponenti dimo- strare che tali rapporti non fossero già esauriti e definiti al momento della ces- sione del ramo d'azienda. Ma tale onere non è stato assolto in alcun modo.
In ogni caso, l'eccezione non è provata e l'onere della prova competeva, per le ragioni sopra svolte, agli opponenti.
14.- Va esaminata, infine, per completezza, l'eccezione di prescrizione de- cennale proposta dalla banca. In difetto della prova che competeva agli oppo- nenti dell'esistenza di un contratto di apertura di credito l'eccezione sarebbe fon- data, ma nel caso di specie è priva di rilievo pratico perché essa opererebbe, in tesi, per il periodo antecedente al 11.7.2003 (giusto l'effetto interruttivo conse- guente al riconoscimento del debito ex art.2944 c.c.) e, in ipotesi, al 23.12.2004
(in relazione alla data di notificata dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo),
e nel caso di specie per il periodo anteriore al 1.1.2005 non sono prodotti gli estratti conto. Come prima detto, competeva agli opponenti dimostrare l'invalida e/o l'inesistenza del debito, sicché è utilizzabile ai fini della ricostruzione dei rap- porti di dare-avere il saldo banca risultante dal primo estratto conto disponibile ovvero quello relativo al primo trimestre 2005. In termini pratici, se anche l'ec- cezione non fosse stata proposta, il risultato sarebbe stato il medesimo: la rico- struzione dei rapporti di dare avere può essere fatta soltanto per il periodo a partire dal 1.1.2005 e sulla base del saldo banca.
15.- In conclusione, vanno respinte tutte le eccezioni di nullità (totale e parziale) proposte dagli opponenti, fatta eccezione per quella relativa all'anato- cismo, che invece va accolta.
22 L'accoglimento di tale motivo rende necessario procedere ad una CTU con- tabile per rideterminare il rapporto di dare-avere tra le parti previa espunzione dell'effetto anatocistico.
Con separata ordinanza si provvederà alla nomina del CTU e al conferi- mento dell'incarico, oltre che a dare disposizioni per il prosieguo del processo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, pronunciando in via non definitiva, in ri- forma della sentenza di primo grado, così provvede:
- respinge tutte le eccezioni proposte dagli opponenti/appellanti, fatta eccezione per quella relativa all'anatocismo;
- con ordinanza contestuale è ammessa CTU contabile per determinare gli importi dovuti alla banca/opposta previa esclusione dell'anatoci- smo;
- le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 12-5-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito stret- tamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magi- strati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1832/2023, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. e (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv.Raul Benassi (C.F. fax C.F._4
0565/225885; PEC: ed elettivamente Email_1 domiciliati in Firenze, presso il recapito del difensore, Viale Belfiore n.32 (studio legale Avv. Roberto Stori), come da procura apposta in calce all'atto d'appello.
APPELLANTI
CONTRO
in persona del suo legale rapp.p.t., con sede Controparte_1 in Torino, Piazza San Carlo n.156, C.F. , da considerarsi domiciliata P.IVA_1
1 in Grosseto, Corso Carducci n.34, presso il procuratore costituito in primo grado,
Avv. Sandro Barcali.
APPELLATA CONTUMACE
E
società unipersonale con sede legale in Cone- Controparte_2 gliano (TV), capitale sociale €.10.000,00 i.v., codice fiscale , rap- P.IVA_2 presentata, in virtù di procura speciale ai rogiti del Notaio Dott. Persona_1 di Sacile in data 20/04/2022 – Rep. 33134 – Racc. 22224, registrata a
[...]
Pordenone il 26/04/2022, da con sede in Milano, Ba- Controparte_3 stioni di Porta Nuova nr. 19, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale
, in persona l.r. p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura P.IVA_3 speciale allegata in calce alla comparsa di intervento in appello, dall'Avv. Sandro
Barcali di Firenze (c. fisc. ), con domicilio eletto presso lo CodiceFiscale_5 studio del medesimo in Firenze, via Pellicceria 8 ecav- Email_2 vocati.it; fax n.055.294435 ).
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 196/2023 del Tribunale di Grosseto pubblicata il 21/02/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze - in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità attiva dell'intervenuta con riferimento ai rapporti oggetto di causa per CP_2 carenza di prova documentale circa la dedotta qualità di cessionaria del credito da parte di ”; - nel merito, in accoglimento dei motivi di Controparte_4 gravame ed in riforma totale della sentenza impugnata, - dichiarare infondata e non provata, per mancanza degli elementi costitutivi del credito, la pretesa azio- nata dalla Banca in fase monitoria e, conseguentemente, in accoglimento della presente opposizione, revocare integralmente il D.I. n.1217/14; - accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità, ai sensi degli artt.117 e 127 T.U.B., dei contratti di conto corrente ed apertura di credito intervenuti inter partes, per carenza di forma scritta;
- accertare e dichiarare, l'invalidità e la nullità parziale, ai sensi
2 ed agli effetti di cui agli artt.1418, 1419 e 1421 c.c., del contratto di conto cor- rente e dei contratti di apertura credito oggetto del rapporto tra la società Pt_4
e la per violazione dell'art.1283 c.c., dell'art.120 T.U.B e degli artt.2
[...] CP_5
e 6 delibera CICR 09.02.00, nonché violazione dell'art.117 T.U.B., in particolare in relazione: a) alle clausole di pattuizione degli interessi anatocistici trimestrali;
b) all'applicazione della provvigione di massimo scoperto;
c) alle spese forfetta- rie;
d) all'applicazione degli interessi ultralegali e per i c.d. giorni valuta;
- ac- certare e dichiarare la nullità ed invalidità dei contratti derivati intervenuti inter partes per carenza di forma scritta ex art.23 TUF e, conseguentemente, dichia- rare non dovuti gli addebiti effettuati dalla banca a tale titolo sul c/c oggetto del rapporto, pari a circa €.538.341,78, e per l'effetto, - dichiarare nullo, invalido ed inefficace il contratto di fideiussione 25.05.12 intervenuto inter partes, ai sensi dell'art.1939 c.c.; - condannare la banca appellata al rimborso delle spese di lite
e dei compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, di en- trambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
- condannare l'intervenuta al rimborso CP_2 delle spese e dei compensi professionali, oltre IVA e CPA ed oltre rimborso spese generali, del presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
- condannare altresì la convenuta oppo- sta ( ) al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. Controparte_4
96, 1° comma c.p.c. nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c. nella misura che la Corte vorrà determinare”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, preso atto dell'intervento e della legittimazione di e previo rigetto di ogni Controparte_2 altra diversa e contraria istanza, respingere l'appello proposto da Parte_5
[...
, e e tutte le domande da essi formulate in Parte_6 Parte_3 quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, con integrale con- ferma della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 196/2022 del 20/02/2022, depositata in data 21/02/2022, o comunque accogliere le domande formulate in primo grado da e quindi respingere l'opposizione e le domande Controparte_1 tutte formulate da parte opponente nei confronti della Banca opposta, in quanto
3 inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, e quindi confermare il decreto n. 1217/14 o comunque condannare i Sigg. Parte_7 Parte_8
e in solido, al pagamento delle somme
[...] Parte_1 Parte_3 portate dal detto provvedimento, con gli stessi interessi, salvo il diverso di giu- stizia. Con vittoria di spese e competenze ed onorari di entrambi i gradi di giu- dizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado. Il suo oggetto.
1.- La società quale debitrice principale, e , Parte_4 Parte_1 [...]
, e , quali fideiussori, opponevano il de- Pt_7 Parte_2 Parte_3 creto ingiuntivo n.1217/2014, emesso dal tribunale di Grosseto su istanza della
, con il quale era stato loro ingiunto il Controparte_6 pagamento in solido della somma di euro 509.870,09, oltre interessi al tasso legale, quale saldo debitore alla data di chiusura del 22-9-2014 del c/c bancario n.02993/0000/206 (infra, conto n.206).
Gli opponenti deducevano ed eccepivano in sintesi:
a) la mancanza di prova del credito, rilevando, fra l'altro: (i) che il rap- porto era iniziato nel 1998 con la , agenzia di LL (poi Controparte_7 incorporata in , che aveva poi ceduto a Controparte_8
, con atto in data 11.6.2010, il ramo Controparte_6
d'azienda includente lo sportello di LL) e dal 1998 al 2004 non erano stati comunicati alla debitrice principale gli estratti conto trimestrali, impedendo, così, qualsiasi contestazione;
(ii) che la società ingiungente non aveva prodotto in giudizio gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto;
(iii) che il credito era pertanto contestato nella sua entità e ciò bastava a giustificare la revoca del decreto ingiuntivo, tenuto conto che l'estratto conto certificato ex art.50 TUB vale per la sola fase monitoria;
b) la nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito per difetto di forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che nessun interesse poteva essere applicato, giusta la previsione dell'art.117, co.1 e 3 TUB;
4 c) in ipotesi, rilevato che dagli estratti conto comunicati relativi al periodo
2004-2012 risultava l'applicazione dell'anatocismo, di cms, di spese e di giochi valuta:
c1) la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche per il periodo successivo alla delibera CICR 9-2-2000, in difetto di specifica pattuizione;
c2)la nullità della clausola prevedente la CMS per difetto di causa e di determinazione circa i criteri e le modalità di calcolo;
c3) la nullità della clausola prevedente i giorni valuta e le spese in difetto di specifica pattuizione;
d) la nullità degli addebiti presenti in c/c, per un totale di euro 538.341,78, avvenuti negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in conseguenza della nullità dei contratti relativi ai derivati costituenti titolo di tali addebiti per difetto di forma scritta ex art.23 TUF;
e) per effetto di quanto sopra, la nullità dell'obbligazione dei fideiussori essendo invalida l'obbligazione della debitrice principale.
In forza di tali assunti chiedevano con l'atto di citazione in opposizione di accogliere queste conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni con- traria istanza e in accoglimento delle domande proposte: […] in tesi, in via prin- cipale, previa qualificazione di confessione stragiudiziale e/o giudiziale della cer- tificazione ex art.50 TUB depositata in giudizio dalla banca, dichiarare infondata la pretesa creditoria azionata in fase monitoria e, in accoglimento della presente opposizione, revocare il DI n 1217/14; dichiarare comunque infondata e non provata, per mancanza degli elementi costitutivi del credito, la pretesa azionata dalla Banca in fase monitora e, conseguentemente, in accoglimento della pre- sente opposizione, revocare il DI. n.1271/14; in tesi, in via subordinata, accer- tare e dichiarare l'invalidità e la nullità, ai sensi degli artt.117 e 127 TUB, dei contratti di apertura di credito e di conto corrente intervenuti inter partes per carenza di forma scritta;
accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt.1418, 1419 e 1421 c.c., del contratto di conto corrente e di apertura credito, oggetto del rapporto tra la e la Parte_4
5 per violazione dell'art. 1283 cc., dell'art.120 TUB e degli artt.2 e 6 deli- CP_5 bera CICR 09.02.00, nonché violazione degli artt.117 TUB, in particolare in re- lazione: a) alle clausole di pattuizione degli interessi anatocistici trimestrali;
b) all'applicazione della provvigione di massimo scoperto;
c)alle spese forfettarie;
d) all'applicazione degli interessi per i c.d. giorni valuta;
accertare e dichiarare la nullità ed invalidità dei contratti derivati intervenuti inter partes per carenza di forma scritta ex art.23 TUF e, conseguentemente, dichiarare non dovuti gli addebiti effettuati dalla banca a tale titolo sul c/c oggetto del rapporto , pari a circa euro 538.341 78 e per l'effetto, accertare e rideterminare l'esatto saldo del rapporto di conto corrente n.0000/206, salvo altri, previa epurazione delle poste addebitate dalla banca sulla base dei contratti nulli e/o di clausole nulle e con- seguentemente accertare l'esatto dare-avere tra le parti, e la banca, Parte_4 in base ai risultati del ricalcolo che verrà eventualmente confermato in sede di
CTU tecnico-bancaria di cui sin d'ora si avanza richiesta;
dichiarare nullo, inva- lido e inefficace il contratto di fideiussione 25.05.12 intervenuto "inter partes", ai sensi dell'art. 1939 c.c. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali".
Nel corso del giudizio di primo grado l'oggetto del processo era ampliato, quanto al rapporto principale, con l'assunto dell'applicazione di interessi ultrale- gali (in difetto di pattuizione scritta) e, quanto alla fideiussione, con la richiesta di declaratoria di nullità parziale della stessa (clausole 2, 6, 8) per violazione della normativa antitrust (eccezione proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni), con conseguente eccezione di decadenza della banca dall'esercizio dell'azione contro i fideiussori.
2.- Si costituiva in giudizio la banca ingiungente, deducendo:
(i) che l'unico rapporto che rilevava tra le parti era il c/c 206, rapporto nel quale era subentrata nel giugno del 2010 a seguito della cessione ad essa, da parte della , che nel 2009 aveva incorporato la Controparte_8
(atto Notaio i 24/09/2009 -rep. 27533), del Controparte_7 Per_2 CP_8 ramo d'azienda costituito da. 50 succursali bancarie tra le quali quella presso la quale il detto rapporto era pendente;
che da ciò conseguiva che essa comparente
6 non poteva essere chiamata a rispondere di atti e rapporti diversi da quelli che la vedevano come parte e spiegava perché non era in grado di disporre di docu- mentazione afferente il periodo antecedente al giugno del 2010;
(ii) che la garanzia prestata dai fideiussori era in realtà un contratto au- tonomo di garanzia, di tal che essi dovevano pagare a prima richiesta senza possibilità di sollevare le eccezioni che competono al debitore principale;
(iii) che, in ordine al valore probatorio degli estratti conto, eccepiva l'in- tervenuta decadenza del correntista non avendo questi sollevato contestazioni specifiche nel termine contrattuale;
(iv) che, quanto alla conclusione per iscritto dei contratti, il rapporto di conto corrente intrattenuto dalla società con trovava la Pt_4 Controparte_9 propria regolamentazione in atti e contratti redatti in forma scritta e perfetta- mente conformi alle normative ed agli usi in materia di trasparenza bancaria e costantemente aggiornati ed adeguati alle prescrizioni tempo per tempo vigenti e, in ogni caso, per i prezzi e le condizioni non già specificamente indicati in contratto si doveva fare riferimento a quanto comunicato nelle successive lettere indirizzate all'attrice e nei fogli informativi analitici tenuti a disposizione della clientela nei locali della (art. 2 della legge 154 del 17/02/92); che i tassi CP_5 di interesse e le commissioni di massimo scoperto nel tempo applicati da
[...]
sono quelli risultanti con assoluta chiarezza dagli estratti conto che CP_9 la aveva costantemente ricevuto nel corso del rapporto e tali tassi e Parte_4 commissioni erano via via variati, a prescindere da quale potesse essere la pre- visione iniziale, anche sulla base degli andamenti del mercato, spesso in senso favorevole al correntista, in assoluta conformità ai patti contrattuali ed alla espressa previsione di cui all'art. 118 D.Lgs 385/93; che in atti vi erano docu- menti contrattuali firmati dalla correntista, evidenzianti tassi e condizioni, anche per le vane operazioni di anticipazione in c/c ai quali la società aveva Parte_4 fatto ricorso (cfr. docc. 14-23);
(v) che l'anatocismo era valido per il periodo ante delibera CICR 2000 e per il periodo successivo essa si era conformata a quanto previsto dalla delibera;
(vi) che la CMS era valida causalmente e determinata;
7 (vii) che le valute erano state applicate in modo conforme a quanto pat- tuito e in ogni caso la deduzione avversaria era del tutto generica;
(viii) che in ogni caso per i periodi più lontani era maturata la prescrizione decennale (così a pag.22 e 23 della comparsa di risposta);
(ix) che, infine, erano vaghe le contestazioni sollevate da controparte sugli addebiti che fra il 2005 ed il 2008 sarebbero stati prodotti da contratti derivati che all'epoca la avrebbe avuto in corso con la;
che Parte_4 CP_7 peraltro tali contestazioni non potevano essere neppure prese in considerazione perché, in ipotesi, si tratterebbe di pagamenti effettuati a favore di altro soggetto ed a fronte di contratti cui essa comparente era totalmente estranea: contratti estinti prima che acquistasse il ramo d'azienda comprensivo Controparte_9 della succursale con cui la intratteneva il rapporto di conto corrente: Parte_4 se la riteneva di aver pagato alla , mediante addebito Parte_4 CP_7 in conto corrente, somme alle quali questa non avrebbe avuto diritto, perché originate da contratti invalidi, doveva agire nei confronti di (e CP_7
Contr quindi di che l'aveva incorporata).
In forza di tali assunti chiedeva di respingere l'opposizione e le eccezioni tutte formulate da parte opponente nei confronti della Banca opposta, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, e quindi confermare il decreto n. 1217/14 o comunque condannare la ., in persona del suo CP_11 legale rappresentante, nonché i Sigg. Parte_7 Parte_2 Parte_9
e in solido, al pagamento delle somme portate dal detto
[...] Parte_3 provvedimento, con gli stessi interessi, salvo il diverso di giustizia.
3.- Nel corso del giudizio di primo grado veniva dichiarato il fallimento della debitrice principale, con conseguente interruzione del giudizio Parte_4 che veniva poi riassunto soltanto dai fideiussori. La era incor- Controparte_9 porata in , che si costituiva in giudizio in prosecuzione Controparte_12 ex art.110 cpc.
4.- Senza attività istruttoria (gli opponenti avevano rinunciato alla CTU contabile da loro richiesta ed ammessa dal giudice istruttore), sulle conclusioni
8 delle parti precisate all'udienza del 6-7-2022, con sentenza n. 196/2023 pubbli- cata il 21/02/2023, il Tribunale di Grosseto ha così deciso:
- (i) ha dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione nei confronti della società debitrice principale (poi fallita), stante la mancata riassunzione del giudizio da parte della curatela o da parte dello stesso debitore;
- (ii) ha respinto l'eccezione di nullità delle clausole della fideiussione per violazione della normativa antitrust con questa motivazione: “la rela- tiva eccezione è stata del tutto genericamente formulata dagli oppo- nenti, peraltro solo in sede di precisazione delle conclusioni, in assenza di qualsivoglia deduzione in ordine al carattere uniforme dell'utilizza- zione delle clausole nel periodo di riferimento, trattandosi di obbliga- zione stipulata in epoca non coeva né prossima al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 14251 del
2005 (la garanzia è infatti del 2012)”;
- (iii) ha qualificato la garanzia prestata dagli opponenti quale contratto autonomo di garanzia e ha ritenuto l'inesistenza di eccezioni proponibili dai garanti autonomi non rinvenendosi una condotta abusiva della banca riconducibile all'area dell'exceptio doli;
- (iv) ha ritenuto che, “fermi restando i suindicati ed assorbenti rilievi giova in ogni caso evidenziare che, contrariamente all'assunto difen- sivo di parte opponente quando, come nel caso di specie, venga ecce- pita la nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta del contratto originario (eccezione quest'ultima astrattamente opponibile anche dal garante autonomo trattandosi di violazione di norma imperativa), la mancata osservanza della forma prescritta, pur privando in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determina comunque come conseguenza effetti restitu- tori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Per questo motivo ed in ragione della do- manda riconvenzionale svolta da parte convenuta opposta la consu-
9 lenza tecnica (al cui espletamento parte attrice ha sostanzialmente ri- nunciato ritenendone la superfluità), non si sarebbe affatto rilevata su- perflua al fine di ricostruire, sulla base degli estratti conto disponibili,
l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espun- gendo ( in caso di dimostrata fondatezza delle doglianze di parte op- ponente), tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto”.
Il giudizio d'appello. Il suo oggetto.
5.- e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 tempestivo appello, assumendo che la sentenza gravata sia errata e ingiusta e formulando tre motivi di impugnazione, con i quali hanno censurato tre capi della decisione.
Prima di analizzare i singoli motivi, va rilevato che gli appellanti non hanno impugnato il capo della decisione con cui è stata rigettata la richiesta di decla- toria di nullità delle clausole n.2,6,8 della fideiussione omnibus in atti per viola- zione della normativa antitrust. Pertanto, il relativo capo della decisione di primo grado è passato in giudicato ed è fuori dell'oggetto del giudizio d'appello.
Passando all'esame dei singoli motivi, si può osservare quanto segue:
1) con il primo articolato motivo gli appellanti denunciando la sentenza di primo grado sia nella parte in cui ha proceduto alla qualificazione del contratto di garanzia da essi sottoscritto come contratto autonomo di garanzia anziché come fideiussione omnibus, sia nella parte in cui, in ogni caso, ha escluso, salvo per l'eccezione di difetto di forma scritta ad substantiam, che le eccezioni da essi proposte siano riconducibili all'area dell'exceptio doli, palese essendo invece, se- condo gli appellanti, che trattasi di eccepite violazioni di norme imperative, come tali proponibili anche dal garante autonomo.
2) Con il secondo motivo denunciano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale, pur avendo ritenuto che l'eccezione di nullità
10 del contratto di c/c per carenza di forma scritta rientri tra quelle spendibili anche dal garante autonomo, ha poi ritenuto di non scrutinare l'eccezione sul rilievo che, se essa fosse stata accolta, ciò avrebbe determinato effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti ai sensi dell'art.2033
c.c. e che, per tale motivo, e in ragione della domanda riconvenzionale svolta da parte della banca, la CTU contabile, richiesta dagli opponenti, ammessa ma poi rinunciata, “non si sarebbe affatto rilevata superflua al fine di ricostruire, sulla base degli estratti conti disponibili, l'intera movimentazione del conto e ricalco- lare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto”.
Secondo gli appellanti la sentenza è sbagliata perché, per un verso, la banca si era limitata a richiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, in questo modo non proponendo alcuna domanda riconven- zionale d'indebito oggettivo, e per altro verso perché, in violazione, del principio dell'onere della prova, aveva posto a carico di essi opponenti (convenuti in senso sostanziale) l'onere di provare il dovuto, quando tale prova competeva alla banca in quanto attrice.
3) Con il terzo motivo denunciano la violazione del principio dell'onere della prova sotto il diverso profilo che, in presenza delle loro contestazioni sull'importo dovuto, la banca avrebbe dovuto produrre gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, essendosi invece limitata a depositare quelli dal
2010 alla data di chiusura, sicché il credito ingiunto era assolutamente incerto e non provato.
Gli appellanti hanno poi riproposto tutte le eccezioni e difese rimaste as- sorbite in primo grado, insistendo per il loro accoglimento.
6. E' rimasta contumace . Controparte_12
7.- E' intervenuta in giudizio e per essa la mandataria con CP_2 rappresentanza , che ha dedotto di essere cessionaria del cre- Controparte_3 dito per cui è causa, giusto contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
11 “in blocco” stipulato in data 19/04/2022 con ai sensi del Controparte_12 combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della legge 130 e dell'art. 58 T.U.B. L'in- tervenuta ha dichiarato di fare proprie tutte le domande e difese della cedente il credito e ha insistito per il rigetto dell'appello e la conferma del decreto ingiuntivo o comunque per la condanna degli opponenti al pagamento delle somme dallo stesso portate, salvo il diverso di giustizia.
8.- Gli appellanti hanno contestato la legittimazione all'intervento ex art.111 cpc sull'assunto che non vi è prova in atti che il credito di Controparte_1 sia stato ceduto all'intervenuta in difetto della produzione del contratto di ces- sione.
9.- Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, dichia- rata la contumacia di e respinta la richiesta dell'intervenuta Controparte_12 di estromissione dalla lite della banca cedente il credito, la causa è stata tratte- nuta in decisione in data 1-5-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
10.- La documentazione prodotta dal successore a titolo particolare nel diritto controverso – consistente nella pubblicazione in G.U. dell'avviso di ces- sione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti, corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (doc. all. C alla comparsa di intervento), e nella dichiarazione della banca cedente circa sia l'av- venuta cessione a favore di dei rapporti intestati a CP_2 Parte_4
(NDG 0182771137000), sia l'avvenuta pubblicazione in G.U. della predetta ces- sione (allegato D, in uno al documento comprovante i poteri di firma del soggetto sottoscrittore della predetta dichiarazione, allegato E) –, è idonea a dimostrare l'avvenuta cessione del credito per cui è causa alla società intervenuta in giudi- zio.
In particolare, la dichiarazione resa da ha valore di Controparte_12 dichiarazione di scienza che proviene da una parte del rapporto e ha valore di
12 confessione stragiudiziale in ordine al fatto a se sfavorevole dell'avvenuta ces- sione a del credito rinvenente titolo nei rapporti intrattenuti con CP_2
Parte_4
Nei rapporti tra le parti della cessione del credito la dichiarazione prova la cessione e che il credito sia incluso nella cessione in blocco dei crediti oggetto dell'avviso in G.U. sopra menzionato.
Nei rapporti con il debitore ceduto (e dei suoi eventuali garanti) tale di- chiarazione dà conto dell'avvenuta cessione del credito, fattispecie per il cui per- fezionamento non è richiesto il consenso del debitore, ed assicura a questi che, ai sensi degli artt.1264 e 1265 c.c., pagando al soggetto indicato quale cessio- nario, sta pagando bene.
Sempre nella prospettiva dell'art.1265 c.c è onere del debitore ceduto, che rifiuti il pagamento sull'assunto che il credito sia stato oggetto di più cessioni, dare dimostrazione che in precedenza gli è stata già notificata cessione del me- desimo credito a favore di altro soggetto, dimostrazione che nel caso di specie è assente (invero, difetta la stessa allegazione specifica del fatto da provare).
11.- Ciò premesso, nei ristretti limiti di seguito precisati, l'appello è fon- dato e merita accoglimento.
12.- Il Giudice di primo grado ha qualificato la fideiussione omnibus sino all'importo di euro 700.000,00 sottoscritta dagli appellanti (doc.4 di parte
[...]
quale contratto autonomo di garanzia, a tal fine valorizzando le Parte_10 clausole n.7 (pagamento a prima richiesta) e n.8 (obbligo del fideiussione di pagare le somme oggetto di rimborso erogate nell'ipotesi di invalidità delle ob- bligazioni garantite).
In particolare, come si legge a pag.9 della sentenza, il giudice di primo grado, pur condividendo l'assunto che una clausola di pagamento a prima richie- sta sia compatibile anche con la fideiussione, ha ritenuto che nel caso in esame vi fosse un ulteriore elemento da valorizzare ai fini della qualificazione tipologica poi adottata, costituita dalla deroga all'art.1939 c.c. e, quindi, al principio di
13 accessorietà che connota la fideiussione, contenuta nella clausola n.
8. Tale pre- visione, secondo il tribunale, rende autonoma la garanzia de qua dall'obbliga- zione principale e la trasforma in un contratto autonomo di garanzia.
Gli appellanti hanno censurato specificamente la qualificazione de qua con un articolato motivo, che merita accoglimento.
Ai fini de quibus, va valorizzato, anzitutto, come si legge nella fideiussione omnibus rilasciata dagli appellanti su modulo predisposto dalla banca, il dato letterale: in tutto il testo contrattuale il riferimento è alla fideiussione (vedi, in- testazione, artt.1,3, 8) e ai fideiussori (artt.2, 3, 4, 5, 6, 7, 10). In esso mai si accenna al rilascio di una garanzia autonoma con rinuncia a proporre le eccezioni relative al rapporto principale.
Da ciò consegue, ai sensi dell'art.1362 c.c., che il testo contrattuale deve essere interpretato conformemente alle intenzioni delle parti come desumibile anzitutto dal senso letterale delle parole e, quindi, dal complessivo comporta- mento delle stesse, anche posteriore alle conclusione dell'atto.
In relazione a tale ultimo criterio di interpretazione, va considerato che nei documenti prodotti dalla banca, essa si è sempre rivolta agli attuali appellanti qualificandoli come fideiussori (v. doc. sub 5 di parte opposta – lettera di messa in mora inviata ai fideiussori in cui si chiedeva il pagamento in forza della fi- deiussione omnibus rilasciata in data 24-5-2012).
In secondo luogo, ai sensi dell'art.1370 c.c., trattandosi di contratto con- cluso mediante modulo predisposto dalla banca, nel dubbio le clausole vanno interpretate a favore dell'altra parte. E al riguardo va segnalato che il modello in atti non solo è prediposto dalla banca ma è conforme anche al modello ABI og- getto dell'istruttoria e della decisione della Banca d'Italia n.55/2005. Ebbene, in relazione a tale modello la stessa ABI (cioè l'associazione rappresentativa delle banche), come si legge nel provvedimento della autorità garante, ebbe a preci- sare: “l'ABI ha precisato che la disposizione relativa all'obbligo di pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta della banca non configura, in effetti, una garanzia “a prima richiesta”. Quest'ultimo contratto (derogatorio rispetto al re-
14 gime civilistico delle eccezioni) presenta un carattere autonomo rispetto all'ob- bligazione principale, mentre, al contrario, la fideiussione omnibus ha natura di garanzia accessoria. 29. L'accessorietà della garanzia omnibus non consenti- rebbe alcuna deroga all'art. 1945 cod. civ., ma risulterebbe compatibile con un meccanismo, come quello previsto nello schema, del tipo solve et repete: il fi- deiussore, cioè, dovrebbe pagare a richiesta della banca l'importo dovuto, ma non perderebbe il diritto di far valere le eccezioni spettanti al debitore principale.
La motivazione della clausola in esame risiederebbe, secondo quanto rappresen- tato dall'ABI, nella possibilità di rendere immediatamente esigibile il debito del fideiussore nei confronti della banca, anche al fine di ottenere un decreto ingiun- tivo in caso di rifiuto di pagamento”.
In altre parole, anche la genesi storica del modulo in esame conferma l'interpretazione letterale.
D'altro canto, come riconosciuto anche dal giudice di prime cure, una clau- sola quale quella contenuta nell'art.7 della fideiussione in atti, secondo cui il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente la banca, a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, non è dirimente ai fini della qualificazione della garanzia de qua quale contratto autonomo di garanzia (cfr., in termini, da ultimo, Cass. civ.
31105/24). Invero, simile clausola non prevede affatto che il debitore rinunci a far valere le eccezioni relative al rapporto di garanzia, né è previsto che il fi- deiussore debba pagare nonostante l'opposizione del debitore (formula che, an- corché non dirimente, compare in altre fideiussioni esaminate dalla giurispru- denza di merito e di legittimità).
Così come formulata, non concretandosi in una chiara e manifesta deroga all'art.1945 c.c. (ovvero ad una rinuncia definitiva ad opporre le eccezioni spet- tanti al debitore), essa è pertanto compatibile sia con forme di garanzie svinco- late dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia con garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine (come parrebbe confacente al caso di specie), con clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella
15 comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esone- rando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (cfr., in questo senso,
Cass., n. 16825/16; n. 84/2010; n. 19693/2022).
Proprio per superare tale impedimento alla qualificazione tipologica poi adottata, il giudice di prime cure ha valorizzato la clausola n.8, secondo cui
“Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideius- sione di intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme comunque erogate”, assumendo che tale clausola deroghi all'art.1939 c.c. e renda, quindi, autonoma la garanzia de qua.
Tuttavia, siffatta clausola, come già chiarito nei precedenti di merito ri- chiamati dagli appellanti, non impedisce affatto al fideiussore di contestare la stessa esistenza dell'obbligo restitutorio (che è poi quanto avviene nel caso di specie): come il debitore principale avrebbe potuto (e come ha fatto finché non
è stato dichiarato fallito) contestare la stessa esistenza di un debito restitutorio, analogamente il fideiussore può opporre l'inesistenza del debito di rimborso.
In altre parole, tale clausola estende l'oggetto della garanzia fideiussoria ma non realizza la piena autonomia della garanzia dall'obbligazione principale e non impedisce al fideiussore, ex art.1945 c.c., di opporre le eccezioni spettanti al debitore e la stessa esistenza di un debito di rimborso (ex art.1939 c.c.). Per cui, il vincolo di accessorietà, per usare le parole della cassazione, è meno ac- centuato ma non escluso.
Il primo motivo d'appello va dunque accolto e il suo accoglimento, nella parte relativa alla qualificazione tipologica del contratto di garanzia, comporta l'assorbimento degli ulteriori profili del motivo circa l'esistenza di eccezioni che in ipotesi sarebbero state opponibili (in ogni caso) anche al garante autonomo in punto di invalidità di patti relativi al rapporto fondamentale dipendenti da contrarietà a norma imperativa.
13.- Il secondo e il terzo motivo d'appello possono essere esaminati con- giuntamente afferendo al medesimo tema della ripartizione degli oneri probatori.
16 13.1.- Va esaminata, preliminarmente, l'eccezione di decadenza proposta dalla banca, secondo cui, non avendo il debitore principale contestato gli estratti conto nei termini previsti dal codice civile (1857, 1832 c.c.) e dall'art.119 TUB, non potrebbero ora i fideiussori contestare la debenza del saldo debitore.
L'assunto è destituito di fondamento.
La Corte di Cassazione ha chiarito da tempo che tale decadenza non ri- guarda le questioni relative alla stessa esistenza del contratto di conto corrente e/o all'applicazione del contratto di conto corrente e la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui in singoli addebiti in conto derivano, formulando il seguente principio di diritto, ripetutamente confermato: “Ai sensi dell'art. 1832
c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita appro- vazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla fa- coltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formula- zione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sot- tostanti” (cfr., fra tante, Cass. civ. 5409-83; 1112-84; 11626-11; 23421-16;
30000-18).
13.2.- Nell'esaminare i motivi (il secondo, per la precisione) va conside- rato, poi, in via preliminare, che il giudice di primo grado non ha deciso che il contratto di conto corrente per cui è causa è nullo per difetto di forma scritta
(perché, se così fosse stato, l'appellata avrebbe dovuto proporre appello inci- dentale), ma ha svolto, come correttamente colto dagli appellanti, un ragiona- mento di carattere ipotetico: pur avendo ritenuto che l'eccezione di nullità del contratto di c/c per carenza di forma scritta rientri tra quelle spendibili anche dal garante autonomo, ha poi valutato di non scrutinare l'eccezione sul rilievo che, se essa fosse stata accolta, ciò avrebbe determinato effetti restitutori con ri- guardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti ai sensi dell'art.2033
c.c. e che, per tale motivo, e in ragione della domanda riconvenzionale svolta da parte della banca, la CTU contabile, richiesta dagli opponenti, ammessa ma poi rinunciata, “non si sarebbe affatto rilevata superflua al fine di ricostruire, sulla
17 base degli estratti conti disponibili, l'intera movimentazione del conto e ricalco- lare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto”.
13.3.- Ciò chiarito, va effettuata anzitutto una ricognizione del comples- sivo materiale probatorio acquisito al giudizio.
La banca ingiungente ha prodotto l'estratto conto di chiusura certificato conforme ex art.50 TUB, gli estratti conto trimestrali per il periodo dal 31.3.2010 alla chiusura del rapporto 22.9.2014, la lettera del 11.7.2013 comunicata dalla debitrice principale a vari istituti di credito con i quali intratteneva rapporti ban- cari, tra cui la , che contiene, quanto a questa banca, il ricono- Controparte_9 scimento dell'esistenza alla data del 24.6.2013 della seguente esposizione debi- toria (euro 178.804,39 per crediti autoliquidanti;
euro 40.000,00 per conto cor- rente euro 175.000,00 per crediti import); lettere di modifica delle condizioni contrattuali del 2012 e 2013; i documenti comprovanti la concessione di finan- ziamenti all'importazione (doc.14-23).
Gli opponenti hanno prodotto invece gli estratti conto per il periodo dal 1 gennaio 2005 alla chiusura del rapporto (allegati alla perizia di parte).
Non è contestato che il rapporto di conto corrente sia iniziato nell'anno
1998. Non è stato tuttavia prodotto in giudizio il contratto de quo, né risultano prodotti in giudizio gli estratti conto per il periodo dal 1998 al 31-12-2024.
Ciò detto, va considerato che la lettera 11-7-2023, firmata dal legale rap- presentante della società debitrice principale (la firma in calce non è stata disco- nosciuta) e inviata a contiene un riconoscimento Controparte_6 del debito, e precisamente dell'esistenza alla data del 24.6.2013 di una puntuale esposizione debitoria.
Così testualmente: “Prospetto complessiva residuale posizione debitoria con il ceto bancario. Ai fini di una puntuale valutazione dell'equilibrio finanziario della società si sottopone alla Vostra valutazione la posizione debitoria, alla data
18 del 24.6.2013 di seguito riportata: […] C.R. – autoliquidante euro CP_9
178.804,39; c/c euro 40.000,00; import euro 175.000,00 […]”. CP_9
L'esame degli estratti conto successivi al riconoscimento conferma l'esi- stenza del debito nell'entità di cui alla lettera 11.7.2013. Dopo tale lettera la banca, in sostanza, non concesse più finanziamenti;
le linee autoliquidanti e fi- nanziamenti import non portarono a rientri significativi del debito: al 30.9.2013 il debito, oramai tutto rappresentato e regolato sul c/c di appoggio n.206 per effetto degli addebiti derivanti dalle linee autoliquidanti e finanziamenti import
(rimasti impagati), era pari ad euro 383.868,44 (importo pressoché in linea con quello dichiarato esistente al 24.6.2013 nella lettera del 11.7.2013); il debito aumenta ulteriormente nei trimestri successivi sino al passaggio a sofferenza e alla chiusura del 22-9-2014 per effetto, in sostanza, di sole operazioni di adde- bito in difetto di significativi accrediti.
Ora, com'è noto, la ricognizione del debito ex art.1988 c.c. non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma produce l'effetto confermativo di un preesi- stente rapporto fondamentale, venendo ad operare, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una "relevatio ab onere probandi", per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità non può pre- scindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione del debito ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto. Per effetto dell'inversione dell'onere della prova compete, tuttavia, al soggetto che ha reso la dichiarazione la prova della nullità, totale o parziale, dell'inesistenza o dell'estinzione del rapporto obbligatorio (cfr., in termini, fra tante, Cass. 10574-
07; 21098-13; 31818-24; 6065-25).
E' errato pertanto l'assunto di parte opponente secondo cui l'onere della prova competeva alla banca. Questa è la regola generale, ma nel caso di specie il riconoscimento del debito determina l'inversione dell'iniziativa processuale.
Spetta, quindi, agli opponenti (che spendono ex art.1945 c.c. le eccezioni che
19 avrebbe potuto spendere il debitore principale) provare, anzitutto, che il con- tratto di conto corrente sia invalido per difetto di forma scritta ad substantiam.
Ma tale prova non è stata offerta. E, anzi, l'assunto dei deducenti è contrastato da numerosi indici presuntivi contrari, tra cui la mancata contestazione per l'in- tera durata del rapporto della dedotta nullità, l'esistenza di lettere contratto sot- toscritte nel 2012 e 2013 di modifica delle condizioni economiche del rapporto,
l'esistenza di finanziamenti all'importazione sottoscritti pacificamente dalla de- bitrice principale nel corso degli anni 2012-2013 (v. doc.14-23 di parte opposta)
e regolati sul conto corrente n.206.
La stessa difesa degli opponenti è ambigua perché, da un lato, essi ecce- piscono la nullità ex art.117, co.1 e 3, TUB e, dall'altro lato, deducono “ Del resto
, va considerato che l'obbligo di forma scritta dei rapporti bancari e finanziari opera ad esclusivo vantaggio del cliente (art.117 e 127 TUB nonché art.23 TUF)
e questi ben può dare la prova della sussistenza di rapporti non regolati da con- tratto scritto, invocando la mera applicazione di addebiti sine titulo e la loro nullità radicale…” (v. pag.15 dell'atto di citazione in appello), dichiarazione, que- sta, incompatibile con la stessa volontà di fare valere la nullità di protezione.
Analoghe conclusioni vanno svolte quanto alle eccezioni di nullità parziale del contratto di conto corrente: era onere di parte opponente dimostrare la nul- lità (parziale) delle clausole relative agli interessi ultralegali, a CMS, spese e giorni valuta, in quanto asseritamente non pattuite o pattuite in maniera inva- lida.
Anche in questo caso nessuna prova è stata offerta dagli opponenti che si sono limitati a dedurre che l'onere della prova gravasse sulla controparte.
A conclusione diversa deve invece pervenirsi per l'eccezione di nullità rela- tiva all'anatocismo. Per il periodo anteriore alla delibera CICR 9.2.2000 l'anato- cismo è illecito per pacifica giurisprudenza di legittimità, costituendo l'uso ban- cario che tale pratica contemplata un uso negoziale e non un uso normativo, unica tipologia di uso, quest'ultimo, che poteva rilevare ex art.1283 c.c. (cfr., fra tante, Cass. civ. S.U. 21095-2004; 4093-2005; e tutta la giurisprudenza suc- cessiva).
20 Per il periodo successivo alla delibera CICR 9.2.2000 è la stessa banca a riconoscere che non fu concluso alcun accordo con il cliente diretto ad introdurre la clausola anatocistica.
Secondo la banca bastava la variazione unilaterale pubblicata in G.U., in quanto, in ogni caso, variazione favore al cliente per effetto del riconoscimento della capitalizzazione trimestrale anche a quest'ultimo (in luogo di quella an- nuale).
Ora, tale assunto non è conforme alla pacifica giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della deli- bera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impratica- bilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della deli- bera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno compor- tato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizza- zione degli interessi, è necessaria un'espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art.2 della predetta delibera” (cfr., fra le altre, Cass. civ. 9140-2020; 29420-
2020; 26867-24).
All'ampia motivazione delle richiamate pronunce della Corte di Cassazione non resta che rinviare ex art.118 disp. att. cpc.
13.4.-Va respinta, infine, l'eccezione di nullità degli addebiti presenti in c/c, per un totale di euro 538.341,78, avvenuti negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in conseguenza della nullità dei contratti relativi ai derivati costituenti titolo di tali addebiti per difetto di forma scritta ex art.23 TUF.
Tale eccezione va respinta dovendosi convenire con parte opposta/appel- lata che i contratti derivati sono fuori del perimetro di cessione del ramo d'azienda. Come risulta, infatti, dallo stesso documento prodotto dagli oppo- nenti/appellanti (doc.8 prodotto con la seconda memoria ex art.183, co.6 cpc: trattasi dell'avviso in G.U. con cui era data notizia da , ai sensi CP_13 dell'art.58 TUB, dell'acquisto del ramo d'azienda di Controparte_14
[.. , oggetto della cessione erano i rapporti contrattuali in essere e, CP_8 quindi, i contratti derivati (ancora in essere) “di copertura sottoscritti con la clientela del ramo d'azienda, e connessi ad impieghi oggetto di cessione e i con- tratti derivati sottoscritti con soggetti terzi a copertura delle posizioni conse- guenti ai predetti contratti derivati sottoscritti con la clientela del Ramo
d'Azienda” (v. pag.11-12 della G.U.).
A fronte delle contestazioni della banca era onere degli opponenti dimo- strare che tali rapporti non fossero già esauriti e definiti al momento della ces- sione del ramo d'azienda. Ma tale onere non è stato assolto in alcun modo.
In ogni caso, l'eccezione non è provata e l'onere della prova competeva, per le ragioni sopra svolte, agli opponenti.
14.- Va esaminata, infine, per completezza, l'eccezione di prescrizione de- cennale proposta dalla banca. In difetto della prova che competeva agli oppo- nenti dell'esistenza di un contratto di apertura di credito l'eccezione sarebbe fon- data, ma nel caso di specie è priva di rilievo pratico perché essa opererebbe, in tesi, per il periodo antecedente al 11.7.2003 (giusto l'effetto interruttivo conse- guente al riconoscimento del debito ex art.2944 c.c.) e, in ipotesi, al 23.12.2004
(in relazione alla data di notificata dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo),
e nel caso di specie per il periodo anteriore al 1.1.2005 non sono prodotti gli estratti conto. Come prima detto, competeva agli opponenti dimostrare l'invalida e/o l'inesistenza del debito, sicché è utilizzabile ai fini della ricostruzione dei rap- porti di dare-avere il saldo banca risultante dal primo estratto conto disponibile ovvero quello relativo al primo trimestre 2005. In termini pratici, se anche l'ec- cezione non fosse stata proposta, il risultato sarebbe stato il medesimo: la rico- struzione dei rapporti di dare avere può essere fatta soltanto per il periodo a partire dal 1.1.2005 e sulla base del saldo banca.
15.- In conclusione, vanno respinte tutte le eccezioni di nullità (totale e parziale) proposte dagli opponenti, fatta eccezione per quella relativa all'anato- cismo, che invece va accolta.
22 L'accoglimento di tale motivo rende necessario procedere ad una CTU con- tabile per rideterminare il rapporto di dare-avere tra le parti previa espunzione dell'effetto anatocistico.
Con separata ordinanza si provvederà alla nomina del CTU e al conferi- mento dell'incarico, oltre che a dare disposizioni per il prosieguo del processo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, pronunciando in via non definitiva, in ri- forma della sentenza di primo grado, così provvede:
- respinge tutte le eccezioni proposte dagli opponenti/appellanti, fatta eccezione per quella relativa all'anatocismo;
- con ordinanza contestuale è ammessa CTU contabile per determinare gli importi dovuti alla banca/opposta previa esclusione dell'anatoci- smo;
- le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 12-5-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito stret- tamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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