Articolo 291 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 291. Estensione della disciplina 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano anche agli alloggi costruiti o acquistati in base alla legge 16 aprile 1974, n. 173 , e a tutti gli altri alloggi di cui all'articolo 231, comma 4, diversi da quelli realizzati ai sensi della sezione II del presente capo.
Note all' art. 291:
- La legge 16 aprile 1974, n. 173 (Autorizzazione al Ministero della difesa a costruire od acquistare alloggi di tipo economico per il personale militare), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1974, n. 130.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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