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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni della separazione iscritto al n. 12862 del registro generale dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Rosalia Alberghina, presso il cui studio a Palermo, via Maggiore Toselli n.
2, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] in data [...] ), CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Esposito, presso il cui studio a Palermo, piazza Don
Bosco n. 6, è elettivamente domiciliata resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni della separazione
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23/10/2024 ha chiesto la modifica delle statuizioni Parte_1
economiche indicate nella sentenza di separazione n. 208/2008, emessa da questo Tribunale il
17/01/2008, con cui era stato previsto l'obbligo del medesimo di versare alla resistente l'assegno di € 450,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Per_1
, all'epoca entrambi minorenni, e l'assegno di € 100,00 al mese per il mantenimento Per_2
della moglie, con pagamento diretto da parte del Comune di Palermo, datore di lavoro del ricorrente.
1 Il ricorrente ha, in particolare, rappresentato che entrambi i figli, oramai maggiorenni, non sono più conviventi con la madre, in quanto , nato a [...] il [...], vive in Per_1
Veneto, dove lavora e ha contratto matrimonio, mentre , nato a [...] il [...], si Per_2
è trasferito presso l'abitazione dello stesso ricorrente.
Ha chiesto, pertanto, la revoca dell'assegno di mantenimento per e la corresponsione Per_1
direttamente al figlio del relativo contributo di mantenimento;
in sede di note scritte in Per_2 sostituzione dell'udienza del 10/04/2025 ha, invece, rinunciato alla chiesta revoca dell'assegno di mantenimento per la resistente.
2. Si è costituita in giudizio , la quale non si è opposta alla revoca del contributo CP_1 per i figli ma ha chiesto in via riconvenzionale l'incremento dell'assegno di mantenimento all'importo di € 650,00 al mese, con pagamento diretto da parte dell' Pt_2
Ha, in particolare, lamentato il peggioramento delle proprie condizioni economiche, evidenziando che al tempo della separazione lavorava alle dipendenze di una società veneta, mentre in epoca successiva, a causa di difficoltà finanziarie della ditta, è stata collocata in cassa integrazione ed a far data dal 2012 è stata licenziata;
ha dedotto, altresì, il peggioramento delle proprie condizioni di salute, a causa delle quali le è stata riconosciuta l'invalidità civile del 46%.
3. Il procedimento è stato istruito attraverso l'ascolto delle parti e l'acquisizione della documentazione reddituale ed economica.
In punto di diritto giova ricordare che, ai fini della modifica delle statuizioni della sentenza, occorre il sopraggiungere di fatti nuovi e sopravvenuti, idonei a modificare l'assetto esistente all'epoca della pronuncia medesima, non potendo invero il giudice della revisione rivalutare circostanze anteriori alla pronuncia della separazione.
4. Nella specie, quanto al figlio , va senz'altro accolta la richiesta di revoca Per_1 dell'assegno posto a carico del ricorrente, risultando in modo pacifico che risiede da Per_1
anni in Veneto ed ha contratto matrimonio nel 2017, costituendo un proprio nucleo familiare
(cf. certificazione anagrafica).
5. Quanto al figlio - che non si è costituito in giudizio, senza pertanto avanzare Per_2
autonoma domanda - la stessa resistente ha ammesso che il figlio nel mese di ottobre 2024 ha deciso di trasferirsi presso la casa del padre.
Nessun dubbio, dunque, sulla necessità di revocare l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'assegno per il mantenimento di , essendo venuta meno la coabitazione Per_2
madre-figlio, presupposto necessario per la legittimazione della a riscuotere il CP_1
contributo.
2 Il Collegio prende atto della disponibilità del ricorrente di provvedere direttamente al mantenimento del figlio , con sé convivente;
nessuna contribuzione economica va, Per_2
invece, posta a carico della resistente, in assenza di specifica domanda del ricorrente (tranne che per le spese straordinarie) ed in assenza, in ogni caso, della prova della non indipendenza del figlio, che gravava, invero, sul ricorrente.
6. La revoca dell'obbligo di di corrispondere ad l'assegno Parte_1 CP_1
previsto a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli avrà decorrenza dalla domanda, ovvero dal deposito del ricorso (ottobre 2024).
7. Resta da esaminare la domanda riconvenzionale della resistente di incremento dell'assegno di mantenimento.
Al riguardo, occorre prendere le mosse dalla sentenza di separazione emessa dal Tribunale nel
2008.
Dalla lettura di tale sentenza (pag. 8) emerge che all'epoca la resistente si era trasferita in
Veneto in una struttura protetta, a seguito delle violenze perpetrate dal marito e della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, ed aveva rinvenuto un'occupazione lavorativa, percependo un reddito netto medio annuo di € 11.600,00 circa;
che il ricorrente era dipendente comunale e percepiva un reddito netto medio annuo di €
15.300,00 circa.
Alla luce dei superiori dati, il Tribunale aveva, pertanto, evidenziato la sussistenza di una
“leggera sperequazione reddituale tra i coniugi, tale da giustificare, anche alla luce delle motivazioni poste a fondamento dell'accoglimento della domanda di addebito”, il riconoscimento in favore della di un assegno di mantenimento, da quantificarsi, stante CP_1 la “lieve entità” della sperequazione, nella misura di € 100,00 al mese.
8. Orbene, rileva il Collegio che alla data attuale la sperequazione reddituale tra i coniugi non
è più di lieve entità, ma ha assunto proporzioni consistenti.
In particolare, la resistente, intanto, non percepirà più l'assegno di € 450,00 al mese originariamente previsto a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, il cui importo, peraltro, era giunto ad € 715,00 circa in forza della rivalutazione Istat, come risulta dalle busta paga del ricorrente (prive di rilievo sono le allegazioni del ricorrente sul fatto che la resistente abbia continuato a percepire le somme per il figlio , nonostante non ne Per_1
avesse più diritto, in quanto sarebbe stato onere del ricorrente azionare un procedimento di modifica delle condizioni).
Poi, vi è da dire che la resistente, la quale all'epoca della separazione svolgeva attività lavorativa e percepiva un reddito annuo di € 11.600,00 circa, attualmente conta 55 anni ed è
3 priva di occupazione lavorativa
In particolare, la stessa ha dedotto di essere stata licenziata dalla nel Controparte_2
2012; di essere rimasta a vivere nel Veneto sino al raggiungimento della maggiore età del figlio;
di essere rientrata in Sicilia nel 2019 e di aver lavorato per un certo periodo Per_2
presso una casa di riposo per anziani;
di aver poi dovuto lasciare tale impiego per motivi di salute.
Le superiori allegazioni non sono state specificatamente contestate dal ricorrente.
Risulta documentalmente che la resistente è stata riconosciuta invalida civile al 46% per ernia discale e lombosciatalgia (all. 7 della comparsa), che il 09/06/2024 ha formulato domanda di revisione per l'aggravamento delle patologie (all. 5 e 6) e che negli anni di imposta 2022 e
2023 ha percepito il c.d. reddito di cittadinanza per un importo annuo, rispettivamente, di €
3.855,42 e di € 3.127,78, come risulta dai CUD depositati (all. 15 e 16).
Ha dedotto di non aver percepito redditi per l'anno di imposta 2024 (cfr. all. 17), non avendo i requisiti per accedere al c.d. reddito di inclusione, di aver dovuto vendere alcuni gioielli (all.
04) per sostentarsi e di non poter più contare nell'aiuto della madre, deceduta nel 2023
La ricorrente, infine, vive in un immobile condotto in locazione al canone di € 350,00 al mese
(all. 8).
9. Quanto alla situazione economica del va invece evidenziato che lo stesso, Pt_1
dipendente comunale, è stato posto in quiescenza nel mese di ottobre 2024.
Risulta titolare di una pensione da lavoro di € 1.150,00 circa al mese netti nonché di una pensione Inail di € 620,00 circa a causa di un infortunio sul lavoro (cf. allegati delle note del ricorrente del 21/03/2025).
Lo stesso, infine, ha continuato a vivere nella casa coniugale, sita a Palermo, via Montalbo n.
41, in comproprietà tra i coniugi, senza corrispondere alcunché alla resistente a titolo di indennità di occupazione.
All'udienza del 20/03/2025 lo stesso ricorrente ha dichiarato che attualmente versa alla resistente “100,00 euro come mantenimento e 200,00 euro come contributo per l'affitto della casa”.
9. Orbene, alla luce dei superiori elementi, non vi è dubbio che sono intervenuti fatti nuovi rispetto alla data della sentenza di separazione di cui si chiede la modifica, che dimostrano il peggioramento delle condizioni economiche della resistente e l'aggravamento del divario reddituale esistente tra i coniugi.
Allo stato, infatti, il risulta percettore di emolumenti per un importo complessivo di € Pt_1
1.800,00 al mese circa e vive nella casa coniugale, appartenente per la metà alla resistente;
4 quest'ultima, invece, non percepisce redditi, non svolge attività lavorativa, è invalida civile, ha un'età ed è in condizioni di salute che difficilmente le consentiranno di trovare un'occupazione; infine, sostiene il pagamento del canone di locazione di € 350,00 al mese, oltre oneri condominiali, e non percepisce alcuna indennità di occupazione da parte del resistente in relazione alla casa coniugale in comproprietà.
Non possono, infine, sottacersi le ragioni dell'addebito della separazione, come già evidenziate nella sentenza di separazione, e l'impegno profuso in tutti questi anni dalla resistente per la crescita dei due figli, nella totale assenza del padre.
In forza di tali circostanze, ritiene il Collegio che la domanda di vada accolta e CP_1
che l'assegno di mantenimento in suo favore debba essere incrementato alla misura di €
450,00 al mese, con decorrenza dalla domanda (gennaio 2025).
Quanto al pagamento dell'assegno, che in sede di sentenza di separazione era stato posto a carico del datore di lavoro del ricorrente, va rilevato che, stante l'intervenuto pensionamento di quest'ultimo, quell'ordine di pagamento ha oramai perso di efficacia, né ricorrono i presupposti per prevedere oggi il pagamento diretto da parte dell' , ente erogatore del Pt_2
trattamento pensionistico, alla luce di quanto oggi previsto dall'art. 473bis.37 c.p.c., che consente invero alla , in caso di inadempimento, di agire direttamente nei confronti del CP_1
terzo.
10. Le spese seguono la soccombenza (la resistente vittoriosa sulla domanda riconvenzionale;
sul contributo per i figli, non aveva mosso contestazioni) e vanno liquidate come in dispositivo, disponendone il pagamento in favore dello Stato, essendo la resistente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
A parziale modifica delle statuizioni economiche della sentenza di separazione n. 208/2008, emessa da questo Tribunale il 17/01/2008:
a) Revoca, a decorrere dal mese di ottobre 2024, l'obbligo di di Parte_1
corrispondere ad l'assegno di € 450,00 al mese a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento dei due figli nato a [...] il [...] e , nato a Per_1 Per_2
Palermo il 05/01/2001.
b) Incrementa l'assegno di mantenimento in favore di all'importo € CP_1
450,00 al mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
c) Condanna il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite, che liquida nella misura di €
5 1.600,00 e di cui dispone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R.
115/02.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
6