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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1407/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1407/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
DICIOLLA DONATO e , con elezione di domicilio in VIA DON MOROSINI 31/A
RUTIGLIANO presso l'avv. DICIOLLA DONATO;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. e Controparte_1 P.IVA_1
COLUCCINO LUIGI ) VIA ADOLFO RAVA', 75 00142 C.F._2
ROMA; ( ) VIA ADOLFO RAVA' 75 CP_2 C.F._3
ROMA; , con elezione di domicilio in , presso l'avv. ;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del28/10/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto pagina 1 di 5 della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4643/2018 emesso dal Tribunale di Bari in data 29 novembre 2018, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €
8.523,36, oltre accessori, in favore di per fatture insolute Controparte_1
relative alla fornitura di gas naturale.
L'opponente contestava nel merito l'infondatezza della pretesa di pagamento, eccependo che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo si riferivano a consumi del tutto inattendibili e non corrispondenti al vero. In particolare, evidenziava che:
1) A seguito delle sue contestazioni, aveva emesso una nota di CP_1 credito di € 6.039,78 a storno di precedenti addebiti;
2) Per il mese di ottobre 2016 la società aveva fatturato € 10.761,66 per poi emettere uno storno di € 6.039,78 nel mese di gennaio 2017;
3) Nella fattura n. 2613771479 del 10.03.2015 risultava una lettura al 31.10.2014 di 39.103 mc, mentre il 22.03.2015 veniva effettuata una lettura effettiva mediante foto che rilevava 46.292 mc, con un consumo di 7.189 mc in soli cinque mesi, ritenuto anomalo per un'utenza domestica.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1
rilevando che:
1) Il credito era comprovato dalle fatture emesse sulla base dei consumi comunicati dal distributore;
2) La fatturazione era avvenuta nel rispetto della normativa di settore;
3) I consumi fatturati corrispondevano a quelli effettivamente rilevati.
Con sentenza parziale n. 80/2021, questo Tribunale ha dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per errore nell'indicazione del creditore (essendo stato erroneamente indicato " anziché " Controparte_3 CP_1
), disponendo la prosecuzione del giudizio per l'accertamento della
[...]
fondatezza della pretesa creditoria.
pagina 2 di 5 All'udienza del 14.07.2023, il G.U. nominava CTU il Dott. per Persona_1
verificare la correttezza dei consumi fatturati.
Il CTU depositava la propria relazione in data 08.01.2024, concludendo che nel periodo dall'1/11/2014 al 31/3/2017 il consumo di gas naturale rilevato dal distributore ovvero dal cliente a seguito di autolettura era stato pari a mc 10.223, corrispondente al consumo fatturato da . Il CTU evidenziava tuttavia CP_1
di non aver potuto verificare il corretto funzionamento del contatore.
All'udienza del 28/10/2024 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Come affermato dalla giurisprudenza (Tribunale di Bari, sentenza n. 670/2021), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, nel seguente giudizio ordinario che si instaura, l'onere della prova grava sul creditore opposto, attore sostanziale, che agisce per far valere il proprio diritto, mentre al debitore opponente incombe provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi eventualmente eccepiti.
Nel caso di specie, non ha fornito prova adeguata della fondatezza CP_1
della propria pretesa creditoria.
Infatti, come precisato dal CTU nelle sue conclusioni, che questo giudicante condivide e fa proprie:
1) non è stata verificata l'esatta funzionalità del contatore;
2) Le fatture riportanti i dati di consumo, depositate in atti da non CP_1
consentono di accertare la provenienza di chi li ha formati e l'effettività dei dati sui quali sono basate;
3) Nel periodo dall'1/11/2014 al 14/10/2015 il consumo medio giornaliero di gas è stato quattro volte superiore rispetto al periodo successivo, senza che sia stata fornita alcuna giustificazione di tale anomalia.
In tema di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante misuratore o contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
In caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il misuratore o contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo.
pagina 3 di 5 Nel caso in esame, la società convenuta non ha fornito adeguata prova del corretto funzionamento del contatore, elemento essenziale per fondare la pretesa creditoria, soprattutto a fronte delle evidenti anomalie nei consumi rilevate dal
CTU.
Inoltre, come evidenziato dalla giurisprudenza (Tribunale di Bari, sentenza n.
3350/2013), in presenza di contestazioni sulla funzionalità del sistema di misurazione, la mera produzione delle fatture non è sufficiente a provare l'effettività dei consumi, dovendo il fornitore dimostrare la corrispondenza tra quanto riportato in fattura e quanto emergente dal contatore.
Ciò detto va definitivamente revocato il decreto ingiuntivo opposto e va dichiarato che nulla è dovuto dal alla in ragione delle Parte_1 Controparte_1 fatture e dei consumi indicati da quest'ultima.
In ordine alle spese di lite occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquida-zione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello del decreto ingiuntivo.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale te- nuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00
Totale €. 2.540,00 oltre ad €. l contributo unificato e marca da bollo pari ad €
145,50 ed al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
pagina 4 di 5 Le spese della CTU vanno quindi poste definitivamente a carico di CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 4643/2018, così provvede: Parte_1
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4643/2018 del Tribunale di Bari opposto;
2) Accerta e dichiara che nulla è dovuto dall'attore in favore della CP_1
[...]
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'opponente, che liquida in € 2.540,00 per compensi, €. 145,5 per spese oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di Controparte_1
Così deciso in Bari, il 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1407/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
DICIOLLA DONATO e , con elezione di domicilio in VIA DON MOROSINI 31/A
RUTIGLIANO presso l'avv. DICIOLLA DONATO;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. e Controparte_1 P.IVA_1
COLUCCINO LUIGI ) VIA ADOLFO RAVA', 75 00142 C.F._2
ROMA; ( ) VIA ADOLFO RAVA' 75 CP_2 C.F._3
ROMA; , con elezione di domicilio in , presso l'avv. ;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del28/10/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto pagina 1 di 5 della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4643/2018 emesso dal Tribunale di Bari in data 29 novembre 2018, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €
8.523,36, oltre accessori, in favore di per fatture insolute Controparte_1
relative alla fornitura di gas naturale.
L'opponente contestava nel merito l'infondatezza della pretesa di pagamento, eccependo che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo si riferivano a consumi del tutto inattendibili e non corrispondenti al vero. In particolare, evidenziava che:
1) A seguito delle sue contestazioni, aveva emesso una nota di CP_1 credito di € 6.039,78 a storno di precedenti addebiti;
2) Per il mese di ottobre 2016 la società aveva fatturato € 10.761,66 per poi emettere uno storno di € 6.039,78 nel mese di gennaio 2017;
3) Nella fattura n. 2613771479 del 10.03.2015 risultava una lettura al 31.10.2014 di 39.103 mc, mentre il 22.03.2015 veniva effettuata una lettura effettiva mediante foto che rilevava 46.292 mc, con un consumo di 7.189 mc in soli cinque mesi, ritenuto anomalo per un'utenza domestica.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1
rilevando che:
1) Il credito era comprovato dalle fatture emesse sulla base dei consumi comunicati dal distributore;
2) La fatturazione era avvenuta nel rispetto della normativa di settore;
3) I consumi fatturati corrispondevano a quelli effettivamente rilevati.
Con sentenza parziale n. 80/2021, questo Tribunale ha dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per errore nell'indicazione del creditore (essendo stato erroneamente indicato " anziché " Controparte_3 CP_1
), disponendo la prosecuzione del giudizio per l'accertamento della
[...]
fondatezza della pretesa creditoria.
pagina 2 di 5 All'udienza del 14.07.2023, il G.U. nominava CTU il Dott. per Persona_1
verificare la correttezza dei consumi fatturati.
Il CTU depositava la propria relazione in data 08.01.2024, concludendo che nel periodo dall'1/11/2014 al 31/3/2017 il consumo di gas naturale rilevato dal distributore ovvero dal cliente a seguito di autolettura era stato pari a mc 10.223, corrispondente al consumo fatturato da . Il CTU evidenziava tuttavia CP_1
di non aver potuto verificare il corretto funzionamento del contatore.
All'udienza del 28/10/2024 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Come affermato dalla giurisprudenza (Tribunale di Bari, sentenza n. 670/2021), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, nel seguente giudizio ordinario che si instaura, l'onere della prova grava sul creditore opposto, attore sostanziale, che agisce per far valere il proprio diritto, mentre al debitore opponente incombe provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi eventualmente eccepiti.
Nel caso di specie, non ha fornito prova adeguata della fondatezza CP_1
della propria pretesa creditoria.
Infatti, come precisato dal CTU nelle sue conclusioni, che questo giudicante condivide e fa proprie:
1) non è stata verificata l'esatta funzionalità del contatore;
2) Le fatture riportanti i dati di consumo, depositate in atti da non CP_1
consentono di accertare la provenienza di chi li ha formati e l'effettività dei dati sui quali sono basate;
3) Nel periodo dall'1/11/2014 al 14/10/2015 il consumo medio giornaliero di gas è stato quattro volte superiore rispetto al periodo successivo, senza che sia stata fornita alcuna giustificazione di tale anomalia.
In tema di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante misuratore o contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
In caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il misuratore o contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo.
pagina 3 di 5 Nel caso in esame, la società convenuta non ha fornito adeguata prova del corretto funzionamento del contatore, elemento essenziale per fondare la pretesa creditoria, soprattutto a fronte delle evidenti anomalie nei consumi rilevate dal
CTU.
Inoltre, come evidenziato dalla giurisprudenza (Tribunale di Bari, sentenza n.
3350/2013), in presenza di contestazioni sulla funzionalità del sistema di misurazione, la mera produzione delle fatture non è sufficiente a provare l'effettività dei consumi, dovendo il fornitore dimostrare la corrispondenza tra quanto riportato in fattura e quanto emergente dal contatore.
Ciò detto va definitivamente revocato il decreto ingiuntivo opposto e va dichiarato che nulla è dovuto dal alla in ragione delle Parte_1 Controparte_1 fatture e dei consumi indicati da quest'ultima.
In ordine alle spese di lite occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquida-zione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello del decreto ingiuntivo.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale te- nuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00
Totale €. 2.540,00 oltre ad €. l contributo unificato e marca da bollo pari ad €
145,50 ed al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
pagina 4 di 5 Le spese della CTU vanno quindi poste definitivamente a carico di CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 4643/2018, così provvede: Parte_1
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4643/2018 del Tribunale di Bari opposto;
2) Accerta e dichiara che nulla è dovuto dall'attore in favore della CP_1
[...]
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'opponente, che liquida in € 2.540,00 per compensi, €. 145,5 per spese oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di Controparte_1
Così deciso in Bari, il 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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