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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
( , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ANGELO NUZZO ( ), il quale lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura in atti
RICORRENTE
e
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._3
ORESTE CEROTTO ), il quale la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._4
in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza del 03/06/2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti introduttivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 03/12/2024, il ricorrente esponeva che, con sentenza n. 269/2019 il
1 Tribunale di S. Maria C.V pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti e l'obbligo a proprio carico di corrispondere in favore della resistente la somma mensile di € 300,00 a titolo di assegno divorzile. Evidenziava che la situazione familiare e personale delle parti era mutata giacché lui aveva contratto nuovo matrimonio con dalla cui unione erano nati due Controparte_3
figli, il 05/12/2011 e il 27/11/2013, mentre la resistente Persona_1 Persona_2
aveva intrapreso una stabile relazione con con il quale conviveva da circa due anni Persona_3 presso l'abitazione da quest'ultimo acquistata previa stipulazione di un mutuo. Aggiungeva che la resistente godeva di una piena capacità lavorativa ma non si era mai attivata per reperire un'attività lavorativa e, pertanto, chiedeva la revoca dell'assegno divorzile o, in subordine, la riduzione.
Con comparsa di risposta, depositata il 12/03/2025, si costituiva la resistente la quale, contestando le allegazioni di controparte, concludeva per la conferma dell'assegno divorzile, evidenziandone l'accertata funzione compensativa/perequativa confermata anche in sede di appello. Rappresentava altresì che il ricorrente aveva costituito il nuovo nucleo familiare nella fase di separazione dei coniugi, ovvero prima dell'emissione della sentenza di divorzio. Aggiungeva che lei continuava ad occuparsi dei figli, con lei conviventi, e che vi era una sostanziale disparità economica tra le parti giacché il ricorrente era titolare di numerosi beni immobili dai quali percepiva rendite, mentre lei svolgeva lavori part-time, non disponendo di sufficienti mezzi di sostentamento.
Sentite le parti all'udienza del 21/03/2025, all'esito dell'udienza cartolare del 03/06/2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda del ricorrente volta a ottenere la riduzione dell'assegno divorzile va accolta per le ragioni che seguono. Invero, il ricorrente chiede in via principale la revoca dell'assegno divorzile e, in subordine, la riduzione, allegando le seguenti circostanze sopravvenute rispetto all'epoca dell'emissione della sentenza di divorzio: l'instaurazione di una stabile relazione affettiva da parte della resistente e la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del ricorrente con la nascita di due figli.
Va premesso che tale ultima circostanza non è successiva all'emissione della sentenza di divorzio, giacché la costituzione di un nuovo nucleo familiare con la nascita dei due figli (nel 2011 e nel 2014) era stata già considerata nel procedimento di divorzio, definito con sentenza del 29/01/2019. Inoltre, nella medesima sede, si dava altresì atto che la resistente (all'epoca quarantaquattrenne) era priva di un'abitazione, lavorava con contratto part-time e una retribuzione di € 600,00. Pertanto, l'unica circostanza sopravvenuta risulta essere l'instaurazione di una relazione affettiva stabile da parte della resistente e la convivenza con il nuovo compagno.
Inoltre, occorre ricordare che la sentenza di divorzio, confermata in appello, riconosce il diritto della resistente a ottenere l'assegno divorzile con funzione sia assistenziale che compensativo-perequativa.
2 Si legge infatti nella sentenza di primo grado: “La resistente, dunque, pur avendo fornito la prova di una diligente ricerca di un impiego non gode di quell'indipendenza economica tale da escludere il riconoscimento dell'assegno divorzile, percependo un reddito assai modesto, non avendo una propria abitazione e avendo un'età tale che l'inserimento nel mondo del lavoro risulta particolarmente gravoso, soprattutto dopo quattordici anni di matrimonio (sino alla comparizione innanzi al Presidente nel giudizio di separazione), in costanza dei quali si è dedicata esclusivamente alla famiglia- circostanza non contestata da parte ricorrente- ove l'unica fonte di reddito era il marito, la cui condotta è stata peraltro causa della separazione, pronunciata infatti con addebito.
[…] Ciò premesso, ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile non può, dunque, non rilevare la forte sperequazione tra i redditi della resistente e quella del ricorrente, il quale ha nettamente migliorato la propria condizione economico-patrimoniale grazie all'acquisto di beni ereditari che gli fruttano cospicue rendite” (vd. sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. del 29/01/2019). Tale impostazione trova conferma nella sentenza di appello ove si legge: “Innanzi tutto, non può dirsi che la sia stata inerte nella ricerca di un lavoro, che tra l'altro ha anche attualmente perso (v. CP_1
attestazione stato di disoccupazione la cui produzione deve ritenersi ammissibile in appello anche in relazione alla natura del giudizio di divorzio e in quanto tesa a confutare l'eccepita -dall'appellante-
ed idoneità del lavoro della beneficiaria dell'assegno: cfr. Cassazione civile sez. I, Parte_2
04/04/2019, n.9533) e che non abbia, con i vari impieghi come commessa, sacrificato le sue aspettative professionali di ragioniere invece appunto “mortificate” proprio in ragione del matrimonio, tant'è che non è stata riconosciuta quell'attività professionale, comunque resa per la società del marito, per “affectio coniugalis”. In secondo luogo, considerata l'età (48 anni) e le quasi inesistenti offerte di lavoro in un mercato depresso qual è quello del Casertano e dell'intera Italia meridionale dove “chiudono” attività commerciali, sia delle multinazionali che delle piccole ditte, nessun giudizio prognostico in termini di recupero di lavoro e soprattutto delle capacità professionali
(all'epoca svolte per la società del marito), può essere effettuato se non che in termini negativi. In definitiva va ribadito che «lo scioglimento del vincolo incide sullo status, ma non cancella gli effetti
e le conseguenze delle scelte e le modalità di realizzazione della vita familiare»; in altre parole occorre tenere conto dei sacrifici fatti da uno, o da entrambi i coniugi, nell'interesse della famiglia e durante la vita matrimoniale, sacrifici che possono aver comportato, per l'uno o per l'altro, degli effetti irreversibili che, nell'ottica del principio di uguaglianza tra i coniugi e di rispetto della dignità personale, devono necessariamente essere compensati mediante il riconoscimento di un contributo che non può che essere un assegno perequativo” (vd. sentenza della Corte d'appello di Napoli del
28/06/2019).
Ciò posto, occorre menzionare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la
3 revoca o la revisione dell'assegno divorzile consegue all'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche delle parti e la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale oggetto del precedente provvedimento attributivo dell'assegno. Sul punto, si legge: “il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile - previsto dalla L. n. 898 del 1970, art.
9 - postula non soltanto
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti […] Pertanto, in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato, l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimonial-reddituale accertata” (vd. Cass., Sez. I,
13/01/2017, n. 787).
Inoltre, nel caso di instaurazione di una convivenza “more uxorio” da parte del ex coniuge beneficiario dell'assegno con un terzo, la Cassazione precisa che il giudice deve complessivamente valutare la sussistenza di un nuovo progetto di vita;
in particolare, “ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno” (vd. Cass., Sez. I, 07/02/2023, n. 3645).
Nondimeno, le Sezioni Unite, sottolineando la duplice funzione dell'assegno divorzile (assistenziale e compensativo-perequativa), evidenziano che le due componenti vanno diversamente considerate anche ai fini della revoca o della revisione dello stesso. Infatti, se, da un lato, la scelta di costituire un nuovo nucleo familiare può giustificare il venir meno della componente assistenziale dell'assegno divorzile in virtù del principio di autoresponsabilità, tuttavia, dall'altro, essa non basta a determinare la perdita anche della componente compensativo-perequativa poiché questa non è in alcun modo collegata al nuovo progetto di vita, né in tale progetto può essere recuperata. Così affermano: “se dalla scelta libera e responsabile di costituire una nuova formazione sociale familiare dando vita a un nuovo progetto di vita condiviso ed autonomo rispetto al passato, derivano le conseguenze indicate sulla componente assistenziale dell'assegno, in applicazione del principio di
4 autoresponsabilità, non trova invece giustificazione, in caso di convivenza di fatto instaurata dal beneficiario dell'assegno, la perdita anche della componente compensativo-perequativa dell'assegno di divorzio, perché essa non ha alcuna connessione con il nuovo progetto di vita, né verrebbe in alcun modo all'interno di essa recuperata, in quanto la sua funzione non è sostituita né può essere sostituita dalla nuova solidarietà che si costituisce nella coppia di fatto.
Questa componente, che costituisce la stima del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge nell'arco di tempo definito del matrimonio, rimarrebbe irrimediabilmente perduta per l'ex coniuge, che pure ha contribuito alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge, accettando di rinunciare ad occasioni di lavoro o dedicandosi alla famiglia per facilitare la progressione in carriera dell'altro coniuge e la formazione di un patrimonio negli intenti destinato ad essere comune ma rimasto, a cagione dello scioglimento del progetto di vita comune, appannaggio dell'altro coniuge”; “se può quindi ritenersi che dell'assegno di divorzio possa venir meno, in conseguenza dell'instaurarsi di una stabile convivenza di fatto, il diritto alla componente assistenziale, non altrettanto può ritenersi quanto alla componente compensativo- perequativa” (vd. Sez. Un., 05/11/2021, n. 32198; cfr. altresì Cass. Sez. I, 19/03/2024, n. 7257, Cass.,
Sez. I, 18/10/2024, n. 27043).
Nel caso di specie, non vi sono allegazioni sul mutamento della capacità economica delle parti;
è infatti tardiva, oltre che generica, l'allegazione del ricorrente secondo cui la resistente avrebbe un nuovo e più redditizio lavoro quale impiegata in un supermercato giacché indicato per la prima volta nella comparsa conclusionale del 19/05/2025. In ogni caso, è pacifico che la resistente ha intrapreso la convivenza con il nuovo compagno giacché lei stessa l'ha dichiarato in sede di Persona_3
comparizione (cfr. verbale del 21/03/2025). In particolare, ha affermato di convivere con lui stabilmente da quattro anni e che i due suoi figli (avuti dal precedente matrimonio) vivono con loro.
Aggiungeva che quest'ultimo è dipendente di una azienda telefonica, mentre lei lavora part-time presso un'azienda di detersivi.
La convivenza tra la resistente e il nuovo compagno attesta la sussistenza di un legame affettivo stabile in ragione sia della durata temporale pari a quattro anni, sia della coabitazione anche con i due figli della resistente. Risulta pertanto evidente l'esistenza di un progetto di vita insieme e la reciproca solidarietà tra la beneficiaria dell'assegno e il nuovo partner idonea a giustificare il venir meno della componente assistenziale dell'assegno divorzile.
Ciò non può valere per quanto riguarda invece la componente compensativo-perequativa dello stesso in quanto, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite e sopra riportati, essa non ha alcun legame con la costituzione di un nuovo nucleo familiare poiché rappresenta il contributo dato dal coniuge alla formazione del patrimonio familiare in costanza di matrimonio, dovendo pertanto essere
5 confermato l'assegno divorzile con tale funzione.
Pertanto, venuta meno la componente assistenziale dell'assegno divorzile che si presume essere pari al 50% dell'assegno totale in assenza di specificazione contraria, il Collegio reputa congruo rideterminare in € 150,00 mensili.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della disciplina di divorzio di cui alla sentenza del 29/01/2019, così provvede:
1) accoglie la domanda di riduzione dell'assegno divorzile e, per l'effetto, ridetermina l'assegno divorzile versato dal ricorrente alla resistente a € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda;
2) conferma per il resto la disciplina del divorzio;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 03/06/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
( , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ANGELO NUZZO ( ), il quale lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura in atti
RICORRENTE
e
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._3
ORESTE CEROTTO ), il quale la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._4
in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza del 03/06/2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti introduttivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 03/12/2024, il ricorrente esponeva che, con sentenza n. 269/2019 il
1 Tribunale di S. Maria C.V pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti e l'obbligo a proprio carico di corrispondere in favore della resistente la somma mensile di € 300,00 a titolo di assegno divorzile. Evidenziava che la situazione familiare e personale delle parti era mutata giacché lui aveva contratto nuovo matrimonio con dalla cui unione erano nati due Controparte_3
figli, il 05/12/2011 e il 27/11/2013, mentre la resistente Persona_1 Persona_2
aveva intrapreso una stabile relazione con con il quale conviveva da circa due anni Persona_3 presso l'abitazione da quest'ultimo acquistata previa stipulazione di un mutuo. Aggiungeva che la resistente godeva di una piena capacità lavorativa ma non si era mai attivata per reperire un'attività lavorativa e, pertanto, chiedeva la revoca dell'assegno divorzile o, in subordine, la riduzione.
Con comparsa di risposta, depositata il 12/03/2025, si costituiva la resistente la quale, contestando le allegazioni di controparte, concludeva per la conferma dell'assegno divorzile, evidenziandone l'accertata funzione compensativa/perequativa confermata anche in sede di appello. Rappresentava altresì che il ricorrente aveva costituito il nuovo nucleo familiare nella fase di separazione dei coniugi, ovvero prima dell'emissione della sentenza di divorzio. Aggiungeva che lei continuava ad occuparsi dei figli, con lei conviventi, e che vi era una sostanziale disparità economica tra le parti giacché il ricorrente era titolare di numerosi beni immobili dai quali percepiva rendite, mentre lei svolgeva lavori part-time, non disponendo di sufficienti mezzi di sostentamento.
Sentite le parti all'udienza del 21/03/2025, all'esito dell'udienza cartolare del 03/06/2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda del ricorrente volta a ottenere la riduzione dell'assegno divorzile va accolta per le ragioni che seguono. Invero, il ricorrente chiede in via principale la revoca dell'assegno divorzile e, in subordine, la riduzione, allegando le seguenti circostanze sopravvenute rispetto all'epoca dell'emissione della sentenza di divorzio: l'instaurazione di una stabile relazione affettiva da parte della resistente e la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del ricorrente con la nascita di due figli.
Va premesso che tale ultima circostanza non è successiva all'emissione della sentenza di divorzio, giacché la costituzione di un nuovo nucleo familiare con la nascita dei due figli (nel 2011 e nel 2014) era stata già considerata nel procedimento di divorzio, definito con sentenza del 29/01/2019. Inoltre, nella medesima sede, si dava altresì atto che la resistente (all'epoca quarantaquattrenne) era priva di un'abitazione, lavorava con contratto part-time e una retribuzione di € 600,00. Pertanto, l'unica circostanza sopravvenuta risulta essere l'instaurazione di una relazione affettiva stabile da parte della resistente e la convivenza con il nuovo compagno.
Inoltre, occorre ricordare che la sentenza di divorzio, confermata in appello, riconosce il diritto della resistente a ottenere l'assegno divorzile con funzione sia assistenziale che compensativo-perequativa.
2 Si legge infatti nella sentenza di primo grado: “La resistente, dunque, pur avendo fornito la prova di una diligente ricerca di un impiego non gode di quell'indipendenza economica tale da escludere il riconoscimento dell'assegno divorzile, percependo un reddito assai modesto, non avendo una propria abitazione e avendo un'età tale che l'inserimento nel mondo del lavoro risulta particolarmente gravoso, soprattutto dopo quattordici anni di matrimonio (sino alla comparizione innanzi al Presidente nel giudizio di separazione), in costanza dei quali si è dedicata esclusivamente alla famiglia- circostanza non contestata da parte ricorrente- ove l'unica fonte di reddito era il marito, la cui condotta è stata peraltro causa della separazione, pronunciata infatti con addebito.
[…] Ciò premesso, ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile non può, dunque, non rilevare la forte sperequazione tra i redditi della resistente e quella del ricorrente, il quale ha nettamente migliorato la propria condizione economico-patrimoniale grazie all'acquisto di beni ereditari che gli fruttano cospicue rendite” (vd. sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. del 29/01/2019). Tale impostazione trova conferma nella sentenza di appello ove si legge: “Innanzi tutto, non può dirsi che la sia stata inerte nella ricerca di un lavoro, che tra l'altro ha anche attualmente perso (v. CP_1
attestazione stato di disoccupazione la cui produzione deve ritenersi ammissibile in appello anche in relazione alla natura del giudizio di divorzio e in quanto tesa a confutare l'eccepita -dall'appellante-
ed idoneità del lavoro della beneficiaria dell'assegno: cfr. Cassazione civile sez. I, Parte_2
04/04/2019, n.9533) e che non abbia, con i vari impieghi come commessa, sacrificato le sue aspettative professionali di ragioniere invece appunto “mortificate” proprio in ragione del matrimonio, tant'è che non è stata riconosciuta quell'attività professionale, comunque resa per la società del marito, per “affectio coniugalis”. In secondo luogo, considerata l'età (48 anni) e le quasi inesistenti offerte di lavoro in un mercato depresso qual è quello del Casertano e dell'intera Italia meridionale dove “chiudono” attività commerciali, sia delle multinazionali che delle piccole ditte, nessun giudizio prognostico in termini di recupero di lavoro e soprattutto delle capacità professionali
(all'epoca svolte per la società del marito), può essere effettuato se non che in termini negativi. In definitiva va ribadito che «lo scioglimento del vincolo incide sullo status, ma non cancella gli effetti
e le conseguenze delle scelte e le modalità di realizzazione della vita familiare»; in altre parole occorre tenere conto dei sacrifici fatti da uno, o da entrambi i coniugi, nell'interesse della famiglia e durante la vita matrimoniale, sacrifici che possono aver comportato, per l'uno o per l'altro, degli effetti irreversibili che, nell'ottica del principio di uguaglianza tra i coniugi e di rispetto della dignità personale, devono necessariamente essere compensati mediante il riconoscimento di un contributo che non può che essere un assegno perequativo” (vd. sentenza della Corte d'appello di Napoli del
28/06/2019).
Ciò posto, occorre menzionare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la
3 revoca o la revisione dell'assegno divorzile consegue all'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche delle parti e la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale oggetto del precedente provvedimento attributivo dell'assegno. Sul punto, si legge: “il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile - previsto dalla L. n. 898 del 1970, art.
9 - postula non soltanto
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti […] Pertanto, in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato, l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimonial-reddituale accertata” (vd. Cass., Sez. I,
13/01/2017, n. 787).
Inoltre, nel caso di instaurazione di una convivenza “more uxorio” da parte del ex coniuge beneficiario dell'assegno con un terzo, la Cassazione precisa che il giudice deve complessivamente valutare la sussistenza di un nuovo progetto di vita;
in particolare, “ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno” (vd. Cass., Sez. I, 07/02/2023, n. 3645).
Nondimeno, le Sezioni Unite, sottolineando la duplice funzione dell'assegno divorzile (assistenziale e compensativo-perequativa), evidenziano che le due componenti vanno diversamente considerate anche ai fini della revoca o della revisione dello stesso. Infatti, se, da un lato, la scelta di costituire un nuovo nucleo familiare può giustificare il venir meno della componente assistenziale dell'assegno divorzile in virtù del principio di autoresponsabilità, tuttavia, dall'altro, essa non basta a determinare la perdita anche della componente compensativo-perequativa poiché questa non è in alcun modo collegata al nuovo progetto di vita, né in tale progetto può essere recuperata. Così affermano: “se dalla scelta libera e responsabile di costituire una nuova formazione sociale familiare dando vita a un nuovo progetto di vita condiviso ed autonomo rispetto al passato, derivano le conseguenze indicate sulla componente assistenziale dell'assegno, in applicazione del principio di
4 autoresponsabilità, non trova invece giustificazione, in caso di convivenza di fatto instaurata dal beneficiario dell'assegno, la perdita anche della componente compensativo-perequativa dell'assegno di divorzio, perché essa non ha alcuna connessione con il nuovo progetto di vita, né verrebbe in alcun modo all'interno di essa recuperata, in quanto la sua funzione non è sostituita né può essere sostituita dalla nuova solidarietà che si costituisce nella coppia di fatto.
Questa componente, che costituisce la stima del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge nell'arco di tempo definito del matrimonio, rimarrebbe irrimediabilmente perduta per l'ex coniuge, che pure ha contribuito alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge, accettando di rinunciare ad occasioni di lavoro o dedicandosi alla famiglia per facilitare la progressione in carriera dell'altro coniuge e la formazione di un patrimonio negli intenti destinato ad essere comune ma rimasto, a cagione dello scioglimento del progetto di vita comune, appannaggio dell'altro coniuge”; “se può quindi ritenersi che dell'assegno di divorzio possa venir meno, in conseguenza dell'instaurarsi di una stabile convivenza di fatto, il diritto alla componente assistenziale, non altrettanto può ritenersi quanto alla componente compensativo- perequativa” (vd. Sez. Un., 05/11/2021, n. 32198; cfr. altresì Cass. Sez. I, 19/03/2024, n. 7257, Cass.,
Sez. I, 18/10/2024, n. 27043).
Nel caso di specie, non vi sono allegazioni sul mutamento della capacità economica delle parti;
è infatti tardiva, oltre che generica, l'allegazione del ricorrente secondo cui la resistente avrebbe un nuovo e più redditizio lavoro quale impiegata in un supermercato giacché indicato per la prima volta nella comparsa conclusionale del 19/05/2025. In ogni caso, è pacifico che la resistente ha intrapreso la convivenza con il nuovo compagno giacché lei stessa l'ha dichiarato in sede di Persona_3
comparizione (cfr. verbale del 21/03/2025). In particolare, ha affermato di convivere con lui stabilmente da quattro anni e che i due suoi figli (avuti dal precedente matrimonio) vivono con loro.
Aggiungeva che quest'ultimo è dipendente di una azienda telefonica, mentre lei lavora part-time presso un'azienda di detersivi.
La convivenza tra la resistente e il nuovo compagno attesta la sussistenza di un legame affettivo stabile in ragione sia della durata temporale pari a quattro anni, sia della coabitazione anche con i due figli della resistente. Risulta pertanto evidente l'esistenza di un progetto di vita insieme e la reciproca solidarietà tra la beneficiaria dell'assegno e il nuovo partner idonea a giustificare il venir meno della componente assistenziale dell'assegno divorzile.
Ciò non può valere per quanto riguarda invece la componente compensativo-perequativa dello stesso in quanto, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite e sopra riportati, essa non ha alcun legame con la costituzione di un nuovo nucleo familiare poiché rappresenta il contributo dato dal coniuge alla formazione del patrimonio familiare in costanza di matrimonio, dovendo pertanto essere
5 confermato l'assegno divorzile con tale funzione.
Pertanto, venuta meno la componente assistenziale dell'assegno divorzile che si presume essere pari al 50% dell'assegno totale in assenza di specificazione contraria, il Collegio reputa congruo rideterminare in € 150,00 mensili.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della disciplina di divorzio di cui alla sentenza del 29/01/2019, così provvede:
1) accoglie la domanda di riduzione dell'assegno divorzile e, per l'effetto, ridetermina l'assegno divorzile versato dal ricorrente alla resistente a € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda;
2) conferma per il resto la disciplina del divorzio;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 03/06/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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