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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza dell'8.7.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 11066/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
n.q. di erede di , con Parte_1 Persona_1
l'Avv. Vincenzo Melita;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con gli Avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi Tomaselli, Maria Rosaria
Battiato, Livia Gaezza;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25/11/2024, l'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui l'originaria ricorrente era affetta e anche a seguito delle osservazioni critiche di parte ricorrente, ha ritenuto che “ , nata a [...]
Zofingen (CH) il 27/11/1973 ed affetta da spondiloartrosi a discreta incidenza funzionale con iniziali segni di stenosi del canale e radicolopatia a livello L4-L5, da cardiopatia ipertensiva in II NYHA e da depressione endoreattiva di grado lieve, sia da considerare
1 invalida civile in misura del 69% (sessantanove per cento) con decorrenza dal novembre
2023”.
Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento in capo a dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di Persona_1 invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e sino al decesso di quest'ultima (id est: 26.10.2024).
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza dell'8.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, essendo sussistite in capo Pers all'originaria parte ricorrente in sede di ATP, le condizioni sanitarie Persona_1 richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 (id est: avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%) a decorrere dal 3.1.2024 e sino al decesso del 26.10.2024.
Ed invero, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo a del requisito Persona_1
2 sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dal
3.1.2024 (id est: data della visita effettuata in sede amministrativa e sottesa al verbale CP_1 impugnato con il presente procedimento) e sino al decesso del 26.10.2024.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui
[...] era affetta (id est: “Cardiopatia e poliartropatia cronica degenerativa Persona_1 polidistrettuale, spondiloartrosi diffusa, disturbo istrionico di personalità con disturbo ansioso depressivo cronico”), ha chiaramente concluso che “…Per tali patologie la stessa risultava invalido civile con riduzione della capacità nella percentuale del 76%, in considerazione della documentazione addotta. Si ritiene che la decorrenza dei benefici di cui sopra, sia ascrivibile a partire dal 03/01/2024, data della contestata valutazione della
Commissione Medico Legale in considerazione… della documentazione addotta, sino al decesso”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Va, pertanto, dichiarato che l'originaria parte ricorrente in sede di ATP, Persona_1
ha posseduto i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di
[...] invalidità civile ex lege 118/1971 a decorrere dal 3.1.2024 (id est: “data della contestata valutazione della Commissione Medico Legale”) e sino al suo decesso avvenuto in data
26.10.2024.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo con riguardo a entrambe le fasi del giudizio, sulla base del valore della controversia risultante dai mesi di riconoscimento del requisito sanitario in esame (id est: CP_ dal 3.1.2024 al decesso del 26.10.2024), vanno poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati CP_1 decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
3 dichiara che ha posseduto i requisiti sanitari richiesti per la Persona_1 concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dal 3.1.2024
e sino al decesso del 26.10.2024; condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 1.733,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 9 luglio 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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