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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.434 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.434 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a Parte_1
Belforte All'Isauro (PU) in Via Mameli, 9,
E
, nato in [...] il [...] e residente in [...], Parte_2
via Rio Secco, 7, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Vanni Silvia
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per la separazione dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 cpc con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 cpc (separazione consensuale).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 03 settembre 2024, i ricorrenti, esponevano:
“– che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in Marocco in data 05.01.2019; – che il matrimonio è stato Registrato con il n. 276, registro n. 131 in data 07.01.2019 come da Atto di Matrimonio Tradotto e in data 15.01.2019 che si produce (doc.1); Per_1
– che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
– che dall'unione coniugale non sono nati figli;
– che la dimora coniugale era stata fissata in Belforte All'Isauro (PU), via Mameli, 9, in appartamento condotto in locazione dai coniugi e dalla famiglia di Parte_2
– che la moglie è attualmente residente in [...]
9, int. 3, ma è domiciliata in Bolzano, via Della Visitazione, 25b, dove lavora, ed ha un reddito imponibile annuo pari ad € 15.285,86 come risultante dalle ultime CU;
– che il marito è attualmente residente in [...], e Parte_2
dal 01.12.2023 ha un contratto a tempo indeterminato con la Coop Sociale Labirinto con una retribuzione mensile di € 871,00 (doc. all.to)
– che marito e moglie sono titolari dei seguenti rapporti di c/c bancario, di cui si produce
l'estratto conto relativo agli ultimi tre anni;
– che il Sig. è proprietario di un immobile sito in Casinina di Auditore Parte_2
(PU), mentre la Sig.ra on è titolare di nessun diritto reale su beni Parte_1
immobili o mobili registrati;
– che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente”.
Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di seguito indicate:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Belforte All'Isauro in Via Mameli, 9 continuerà ad essere condotta in locazione dalla famiglia del marito che Parte_2
però continuerà ad essere residente in [...].
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi che sono entrambi economicamente autosufficienti e non hanno figli, nessuno dei due dovrà versare alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento a favore dell'altro”.
Formulavano contestualmente anche la domanda per lo scioglimento del matrimonio.
All'esito del deposito delle note scritte congiunte, in data 22.02.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
1. Domanda di separazione
Come riportato in premessa, i coniugi e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio il 05 gennaio 2019 in Marocco.
Tale atto depositato, sebbene non trascritto, è certamente efficace in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronunzia di separazione.
Occorre infatti osservare come il Tribunale adito, pur in presenza di un matrimonio contratto tra cittadini stranieri (extra UE) e in assenza di trascrizione del relativo atto nei registri dello
Stato civile italiano, possa procedere alla pronuncia di separazione dei coniugi. Nel caso di specie, infatti, deve trovare applicazione quanto stabilito dalla legge 31 maggio 1995, n.
218. Invero, se l'art. 32 della predetta legge stabilisce che “In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”, l'art. 3 da tale norma richiamato, a sua volta, prevede che “La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge”. Ebbene, nel caso di specie, pur essendo entrambe le parti del giudizio cittadini marocchini e pur avendo contratto matrimonio avanti ai Notai di diritto presso il Tribunale di prima istanza di dal certificato di stato di Per_2 Parte_3
famiglia depositato dalla ricorrente emerge come entrambi, al momento della proposizione della domanda di separazione, risultano risiedere stabilmente nel territorio italiano.
Affermata in tal modo la giurisdizione del Giudice italiano e la competenza del Tribunale adito, deve anche osservarsi come neppure la mancata trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile nazionali può essere di ostacolo alla richiesta pronuncia. Da questo punto di vista, infatti, insegnano ormai pacificamente la giurisprudenza di merito e quella di legittimità maggioritarie come la trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato all'estero da cittadini stranieri abbia la funzione di mera pubblicità notizia e non sia costitutiva di effetti giuridici;
sicché, la mancata trascrizione dell'atto, benché renda impossibile per i ricorrenti domandare la trascrizione della sentenza di separazione o divorzio, non pregiudica il pronunciamento da parte dell'organo giudiziario adito. “Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass, Civ., Sez. Unite, n. 5292 del
28.10.1985);
Del resto, l'art. 19 del d.P.R. n. 396/2000, ove espressamente stabilisce che “su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. […] L'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati”, prevede una mera facoltà e non un obbligo di trascrizione;
dal che deve escludersi qualsiasi efficacia costitutiva alla trascrizione degli atti di matrimonio celebrati in paesi extra UE.
Poste queste necessarie premesse, pertanto, la domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta atteso che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 20.01.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Le ulteriori statuizioni economiche/patrimoniali stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
****
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, visti gli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
-OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che in data 05.01.2019 hanno contratto matrimonio in Marocco, alle condizioni
[...]
di cui al ricorso congiunto del 03.09.2024, riportate in parte motiva e confermate nelle note scritte del 20.01.2025 e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 15.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.434 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a Parte_1
Belforte All'Isauro (PU) in Via Mameli, 9,
E
, nato in [...] il [...] e residente in [...], Parte_2
via Rio Secco, 7, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Vanni Silvia
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per la separazione dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 cpc con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 cpc (separazione consensuale).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 03 settembre 2024, i ricorrenti, esponevano:
“– che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in Marocco in data 05.01.2019; – che il matrimonio è stato Registrato con il n. 276, registro n. 131 in data 07.01.2019 come da Atto di Matrimonio Tradotto e in data 15.01.2019 che si produce (doc.1); Per_1
– che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
– che dall'unione coniugale non sono nati figli;
– che la dimora coniugale era stata fissata in Belforte All'Isauro (PU), via Mameli, 9, in appartamento condotto in locazione dai coniugi e dalla famiglia di Parte_2
– che la moglie è attualmente residente in [...]
9, int. 3, ma è domiciliata in Bolzano, via Della Visitazione, 25b, dove lavora, ed ha un reddito imponibile annuo pari ad € 15.285,86 come risultante dalle ultime CU;
– che il marito è attualmente residente in [...], e Parte_2
dal 01.12.2023 ha un contratto a tempo indeterminato con la Coop Sociale Labirinto con una retribuzione mensile di € 871,00 (doc. all.to)
– che marito e moglie sono titolari dei seguenti rapporti di c/c bancario, di cui si produce
l'estratto conto relativo agli ultimi tre anni;
– che il Sig. è proprietario di un immobile sito in Casinina di Auditore Parte_2
(PU), mentre la Sig.ra on è titolare di nessun diritto reale su beni Parte_1
immobili o mobili registrati;
– che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente”.
Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di seguito indicate:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Belforte All'Isauro in Via Mameli, 9 continuerà ad essere condotta in locazione dalla famiglia del marito che Parte_2
però continuerà ad essere residente in [...].
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi che sono entrambi economicamente autosufficienti e non hanno figli, nessuno dei due dovrà versare alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento a favore dell'altro”.
Formulavano contestualmente anche la domanda per lo scioglimento del matrimonio.
All'esito del deposito delle note scritte congiunte, in data 22.02.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
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1. Domanda di separazione
Come riportato in premessa, i coniugi e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio il 05 gennaio 2019 in Marocco.
Tale atto depositato, sebbene non trascritto, è certamente efficace in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronunzia di separazione.
Occorre infatti osservare come il Tribunale adito, pur in presenza di un matrimonio contratto tra cittadini stranieri (extra UE) e in assenza di trascrizione del relativo atto nei registri dello
Stato civile italiano, possa procedere alla pronuncia di separazione dei coniugi. Nel caso di specie, infatti, deve trovare applicazione quanto stabilito dalla legge 31 maggio 1995, n.
218. Invero, se l'art. 32 della predetta legge stabilisce che “In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”, l'art. 3 da tale norma richiamato, a sua volta, prevede che “La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge”. Ebbene, nel caso di specie, pur essendo entrambe le parti del giudizio cittadini marocchini e pur avendo contratto matrimonio avanti ai Notai di diritto presso il Tribunale di prima istanza di dal certificato di stato di Per_2 Parte_3
famiglia depositato dalla ricorrente emerge come entrambi, al momento della proposizione della domanda di separazione, risultano risiedere stabilmente nel territorio italiano.
Affermata in tal modo la giurisdizione del Giudice italiano e la competenza del Tribunale adito, deve anche osservarsi come neppure la mancata trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile nazionali può essere di ostacolo alla richiesta pronuncia. Da questo punto di vista, infatti, insegnano ormai pacificamente la giurisprudenza di merito e quella di legittimità maggioritarie come la trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato all'estero da cittadini stranieri abbia la funzione di mera pubblicità notizia e non sia costitutiva di effetti giuridici;
sicché, la mancata trascrizione dell'atto, benché renda impossibile per i ricorrenti domandare la trascrizione della sentenza di separazione o divorzio, non pregiudica il pronunciamento da parte dell'organo giudiziario adito. “Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass, Civ., Sez. Unite, n. 5292 del
28.10.1985);
Del resto, l'art. 19 del d.P.R. n. 396/2000, ove espressamente stabilisce che “su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. […] L'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati”, prevede una mera facoltà e non un obbligo di trascrizione;
dal che deve escludersi qualsiasi efficacia costitutiva alla trascrizione degli atti di matrimonio celebrati in paesi extra UE.
Poste queste necessarie premesse, pertanto, la domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta atteso che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 20.01.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Le ulteriori statuizioni economiche/patrimoniali stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
****
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, visti gli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
-OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che in data 05.01.2019 hanno contratto matrimonio in Marocco, alle condizioni
[...]
di cui al ricorso congiunto del 03.09.2024, riportate in parte motiva e confermate nelle note scritte del 20.01.2025 e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 15.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone