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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/04/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 5 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 304 dell'anno 2024, proposta da:
ON RO, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti
Giuliana Murino, Teodoro Rodin, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la propria avvocatura di sede, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 5 aprile 2024, NA NI aveva, innanzitutto, premesso che, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto per ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità, il
Tribunale di Cagliari, con decreto di omologa depositato il 5 novembre 2023, la aveva riconosciuta invalida sin dalla data della domanda amministrativa, con riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
La ricorrente aveva, quindi, allegato di avere, in data 17 novembre 2023, notificato il suddetto decreto all'NP, il quale, nonostante il decorso di un tempo ampiamente superiore ai 120 giorni previsti dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., non aveva ancora provveduto al riconoscimento del diritto e al pagamento della prestazione.
NA NI aveva, quindi, concluso, domandando che il giudice dichiarasse che aveva diritto di percepire l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e che l'NP fosse, quindi,
condannato al pagamento, in suo favore, dei ratei maturati, oltre accessori di legge e spese del giudizio.
***
L'NP si era costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 20 ottobre 2024 e aveva dato atto che, nel frattempo, aveva provveduto alla liquidazione del beneficio oggetto di causa e al pagamento degli arretrati dovuti, con valuta 1 giugno 2024.
Aveva, quindi, , domandando che il giudice dichiarasse cessata la materia del contendere, con spese secondo giustizia.
***
Con le note di trattazione depositate il 23 ottobre 2024 per la successiva e unica udienza di discussione del 29 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, la ricorrente aveva confermato l'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati, precisando che il medesimo era stato effettuato con valuta del 3 giugno 2024 per un importo pari ad €. 2.149,86, e si era,
2 quindi, associata alla richiesta di controparte di dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, producendo apposita nota spese.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1438/2024 del 4 novembre 2024, sulle concordi conclusioni rassegnate dalle parti, aveva dichiarato cessata la materia del contendere,
riconoscendo la soccombenza virtuale dell'NP e liquidando, in favore della ricorrente, le spese del giudizio, che erano state quantificate in €. 886,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
e accessori di legge.
La quantificazione sopra indicata era stata giustificata dal primo giudice con il riferimento alla tabella relativa alle controversie in materia previdenziale di valore compreso tra €. 1.100,01 e €.
5.200,00, all'applicazione dei valori minimi e all'esclusione del compenso per la fase istruttoria in quanto nella sostanza non svoltasi, visto che la causa era stata decisa nella prima udienza unicamente sulla base delle produzioni allegate ai rispettivi atti introduttivi.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello NA NI.
L'NP ha resistito.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“La Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata,
voglia:
1.Dichiarare che la fase di trattazione ha avuto luogo, e per l'effetto, dovuti i relativi compensi;
2.Dichiarare dovuto l'incremento dei compensi previsto dall'art. 4 comma 1-bis del D.M.
55/2014 e per l'effetto quantificarlo;
3.Ricalcolare le spese di primo grado e per l'effetto condannare l'Istituito appellato al
pagamento della somma di € 1.310,00, oltre l'incremento previsto dall'art. 4 comma 1-bis del
3 D.M. 55/2014, spese generali ed accessori di legge;
4. Regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia secondo i criteri dettati dal
D.M. 55/2014, oltre all'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, spese
generali ed accessori di legge con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
5.Nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle
spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare
nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate
nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del
beneficio.”
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
Voglia la Corte:
“- rigettare l'avverso appello, perché infondato, e per l'effetto confermare la pronuncia di primo
grado;
- con vittoria di spese e competenze legali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un primo motivo di appello NA NI ha criticato la sentenza impugnata per avere, a suo dire, il primo giudice, liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi liquidati per ciascuna delle fasi del giudizio e senza neanche fornire adeguata motivazione delle ragioni per le quali non aveva tenuto conto della nota spese depositata per l'udienza del 29 ottobre 2024, della quale non aveva nemmeno fatto menzione.
2) Inoltre, ha aggiunto l'appellante introducendo un secondo motivo di appello, il Tribunale
aveva escluso dal computo delle spese i compensi previsti per la fase istruttoria/di trattazione, la quale, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, si era effettivamente svolta, come dimostrava il fatto che, quanto alla fase di trattazione, i difensori avevano esaminato il provvedimento con cui il giudice aveva disposto la trattazione scritta, avevano provveduto alla redazione e al deposito delle note di trattazione scritta, avevano esaminato le note di trattazione
4 scritta depositate dalla parte avversa e, quanto alla fase istruttoria, avevano consultato la cliente per l'esame delle produzioni depositate dalla controparte, avevano acquisito l'estratto di pagamento e avevano consultato la cliente per aggiornarla sull'esito delle udienze di trattazione e sulle date di rinvio.
D'altra parte, ha osservato l'appellante, la fase di trattazione è prevista come fase ineludibile nel rito del lavoro ed, in ogni caso, nella fattispecie, le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29 ottobre 2024 non erano consistite in una mera precisazione delle conclusioni,
visto che in esse si era dato atto di un nuovo evento intervenuto in pendenza di lite (il pagamento), previa consultazione della cliente e verifica della correttezza del quantum, senza contare che la posizione assunta in quelle note era stata dirimente per la definizione della vertenza, visto che in mancanza di conclusioni conformi il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare cessata la materia del contendere.
***
I due motivi di appello sopra riportati sono infondati.
Non risponde, innanzitutto, al vero la circostanza che il Tribunale avesse liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi relativi a ciascuna fase del giudizio.
Il primo giudice, infatti, aveva chiaramente indicato i criteri utilizzati, e cioè la tabella (materia previdenziale) e lo scaglione di valore (da €. 1.100,01 a €. 5.200,00) applicati, l'utilizzo dei valori minimi, l'esclusione della fase istruttoria/di trattazione, le spese generali nella misura del
15% e gli accessori di legge, rendendo così facilmente determinabile il compenso liquidato per ciascuna fase (€. 425,00 : 2 = €. 212,50 per la fase introduttiva;
€. 425,00 : 2 = €. 212,50 per la fase di studio;
€. 919 : 2 = €. 459,50 per la fase decisionale, per un totale di €. 884,50, arrotondati di poco più di un'unità, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA).
D'altra parte, neppure corrisponde al vero che il Tribunale non avesse motivato in ordine alla differenza esistente tra la liquidazione operata in sentenza e la liquidazione domandata dalla parte attuale appellante nella nota spese depositata il 18 settembre 2024, visto che la differenza
5 tra le due liquidazioni, se si esclude la questione dell'aumento ex art. 4, comma 1 bis, D.M.
55/2014 di cui si dirà in seguito, era consistita, in mancanza di censura, da parte di NI, in ordine all'avvenuto utilizzo, da parte del primo giudice, dei valori minimi, unicamente nell'avvenuta esclusione della fase istruttoria/di trattazione, in ordine alla quale il Tribunale
aveva, peraltro, motivato la propria decisione.
In ogni caso, la liquidazione operata dal primo giudice, se si esclude la questione dell'aumento ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014 di cui si dirà in seguito, risulta, a parere del Collegio,
rispettosa dei criteri normativi dettati in materia.
La fase di trattazione/istruttoria non poteva, infatti, essere compresa nella liquidazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale, considerato che il procedimento di primo grado si era svolto in una sola udienza cartolare, quella del 29 ottobre 2024, in vista della quale, mentre l'NP
aveva semplicemente richiamato la memoria difensiva e le conclusioni ivi contenute, la parte ricorrente, attuale appellante, si era limitata a confermare l'avvenuto pagamento già allegato dall'NP nella memoria di costituzione, a concludere in modo conforme all'Istituto e a depositare la nota spese, discutendo la causa in materia di spese di lite. In esito alla detta udienza, inoltre, il giudice aveva deciso la causa, pronunciando la sentenza impugnata.
Nessuna attività istruttoria o finalizzata all'istruttoria, né altra attività ricompresa dal DM 55/14
nella fase istruttoria/di trattazione, era stata, quindi, posta in essere dalla parte ricorrente, la quale, oltre ad esaminare provvedimenti giudiziali in alcun modo pronunciati nel corso o in funzione dell'istruzione, si era, infatti, limitata ad esaminare l'atto introduttivo dell'NP e i documenti allo stesso allegati (attività ricomprese dal DM 55/2014 nella fase introduttiva) e,
previa consultazione con la cliente (attività ricompresa dal DM 55/2014 nella fase introduttiva),
a precisare le conclusioni, a discutere la controversia in relazione alle spese di lite, a redigere e a depositare la nota spese e ad esaminare le conclusioni dell'NP, meramente richiamate nelle relative note di trattazione (tutte attività ricomprese dal DM 55/2014 nella fase decisionale).
D'altra parte, come anche affermato dalla Suprema Corte, benché in relazione al giudizio di
6 appello, “in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014,
l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi
processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della
fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo
al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in
essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste
dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere
altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di
trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni,
senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi
documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali”
(Cass. 10206/2021).
***
3) Con un terzo motivo di appello, NA NI ha lamentato che il Tribunale avesse omesso di considerare che il ricorso era stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, grazie all'inserimento dei c.d. collegamenti ipertestuali.
Il primo giudice, dunque, ha osservato sul punto l'appellante, avrebbe dovuto, in applicazione dell'art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014, aumentare i compensi sino al 30%.
***
Il motivo di appello è fondato.
Come emerge dagli atti di causa, il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio era stato redatto mediante l'inserimento di collegamenti ipertestuali idonei a consentire una più agevole consultazione della documentazione prodotta in allegato all'atto medesimo.
Benché il procedimento in oggetto fosse caratterizzato “da notevole semplicità e snellezza” e,
pertanto, in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, risulti coerente la motivazione
7 del Tribunale che aveva liquidato le competenze “senza motivazione espressa sulla mancata
applicazione di aumenti tariffari discrezionali (implicitamente esclusi)” (si veda, sul punto, Cass.
35753/2022), ritiene il Collegio che l'utilizzo delle indicate tecniche debba essere compensato,
ancorché, per le indicate caratteristiche del procedimento e per il numero limitato di atti depositati con le indicate modalità (solo il ricorso introduttivo), con un aumento limitato, pari al
10%.
***
Sulla base di tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto da NA NI deve, dunque,
essere accolto solo in parte.
La sentenza del Tribunale, impugnata solo in relazione alla liquidazione delle spese di lite, deve essere, in particolare, riformata con l'aumento delle spese liquidate dal primo giudice nella misura del 10%.
L'NP, per l'effetto, deve, quindi, essere condannato alla rifusione, in favore della parte appellante, per le spese di lite relative al primo grado di giudizio, in luogo della somma liquidata dal primo giudice, della somma complessiva di €. 974,60 (€. 886,00 + 10%), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
L'esito dell'appello giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese relative alla presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in parziale accoglimento dell'appello proposto da NA NI, condanna l'NP alla rifusione, in favore della parte appellante, per le spese di lite relative al primo grado di giudizio,
in luogo della somma liquidata dal primo giudice, della somma complessiva di €. 974,60, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative alla presente fase del giudizio.
8 Cagliari, 23 aprile 2025.
L'estensore……………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu……………………… …………………dott. Maria Luisa Scarpa
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 5 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 304 dell'anno 2024, proposta da:
ON RO, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti
Giuliana Murino, Teodoro Rodin, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la propria avvocatura di sede, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 5 aprile 2024, NA NI aveva, innanzitutto, premesso che, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto per ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità, il
Tribunale di Cagliari, con decreto di omologa depositato il 5 novembre 2023, la aveva riconosciuta invalida sin dalla data della domanda amministrativa, con riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
La ricorrente aveva, quindi, allegato di avere, in data 17 novembre 2023, notificato il suddetto decreto all'NP, il quale, nonostante il decorso di un tempo ampiamente superiore ai 120 giorni previsti dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., non aveva ancora provveduto al riconoscimento del diritto e al pagamento della prestazione.
NA NI aveva, quindi, concluso, domandando che il giudice dichiarasse che aveva diritto di percepire l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e che l'NP fosse, quindi,
condannato al pagamento, in suo favore, dei ratei maturati, oltre accessori di legge e spese del giudizio.
***
L'NP si era costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 20 ottobre 2024 e aveva dato atto che, nel frattempo, aveva provveduto alla liquidazione del beneficio oggetto di causa e al pagamento degli arretrati dovuti, con valuta 1 giugno 2024.
Aveva, quindi, , domandando che il giudice dichiarasse cessata la materia del contendere, con spese secondo giustizia.
***
Con le note di trattazione depositate il 23 ottobre 2024 per la successiva e unica udienza di discussione del 29 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, la ricorrente aveva confermato l'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati, precisando che il medesimo era stato effettuato con valuta del 3 giugno 2024 per un importo pari ad €. 2.149,86, e si era,
2 quindi, associata alla richiesta di controparte di dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, producendo apposita nota spese.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1438/2024 del 4 novembre 2024, sulle concordi conclusioni rassegnate dalle parti, aveva dichiarato cessata la materia del contendere,
riconoscendo la soccombenza virtuale dell'NP e liquidando, in favore della ricorrente, le spese del giudizio, che erano state quantificate in €. 886,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
e accessori di legge.
La quantificazione sopra indicata era stata giustificata dal primo giudice con il riferimento alla tabella relativa alle controversie in materia previdenziale di valore compreso tra €. 1.100,01 e €.
5.200,00, all'applicazione dei valori minimi e all'esclusione del compenso per la fase istruttoria in quanto nella sostanza non svoltasi, visto che la causa era stata decisa nella prima udienza unicamente sulla base delle produzioni allegate ai rispettivi atti introduttivi.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello NA NI.
L'NP ha resistito.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“La Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata,
voglia:
1.Dichiarare che la fase di trattazione ha avuto luogo, e per l'effetto, dovuti i relativi compensi;
2.Dichiarare dovuto l'incremento dei compensi previsto dall'art. 4 comma 1-bis del D.M.
55/2014 e per l'effetto quantificarlo;
3.Ricalcolare le spese di primo grado e per l'effetto condannare l'Istituito appellato al
pagamento della somma di € 1.310,00, oltre l'incremento previsto dall'art. 4 comma 1-bis del
3 D.M. 55/2014, spese generali ed accessori di legge;
4. Regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia secondo i criteri dettati dal
D.M. 55/2014, oltre all'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, spese
generali ed accessori di legge con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
5.Nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle
spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare
nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate
nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del
beneficio.”
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
Voglia la Corte:
“- rigettare l'avverso appello, perché infondato, e per l'effetto confermare la pronuncia di primo
grado;
- con vittoria di spese e competenze legali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un primo motivo di appello NA NI ha criticato la sentenza impugnata per avere, a suo dire, il primo giudice, liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi liquidati per ciascuna delle fasi del giudizio e senza neanche fornire adeguata motivazione delle ragioni per le quali non aveva tenuto conto della nota spese depositata per l'udienza del 29 ottobre 2024, della quale non aveva nemmeno fatto menzione.
2) Inoltre, ha aggiunto l'appellante introducendo un secondo motivo di appello, il Tribunale
aveva escluso dal computo delle spese i compensi previsti per la fase istruttoria/di trattazione, la quale, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, si era effettivamente svolta, come dimostrava il fatto che, quanto alla fase di trattazione, i difensori avevano esaminato il provvedimento con cui il giudice aveva disposto la trattazione scritta, avevano provveduto alla redazione e al deposito delle note di trattazione scritta, avevano esaminato le note di trattazione
4 scritta depositate dalla parte avversa e, quanto alla fase istruttoria, avevano consultato la cliente per l'esame delle produzioni depositate dalla controparte, avevano acquisito l'estratto di pagamento e avevano consultato la cliente per aggiornarla sull'esito delle udienze di trattazione e sulle date di rinvio.
D'altra parte, ha osservato l'appellante, la fase di trattazione è prevista come fase ineludibile nel rito del lavoro ed, in ogni caso, nella fattispecie, le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29 ottobre 2024 non erano consistite in una mera precisazione delle conclusioni,
visto che in esse si era dato atto di un nuovo evento intervenuto in pendenza di lite (il pagamento), previa consultazione della cliente e verifica della correttezza del quantum, senza contare che la posizione assunta in quelle note era stata dirimente per la definizione della vertenza, visto che in mancanza di conclusioni conformi il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare cessata la materia del contendere.
***
I due motivi di appello sopra riportati sono infondati.
Non risponde, innanzitutto, al vero la circostanza che il Tribunale avesse liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi relativi a ciascuna fase del giudizio.
Il primo giudice, infatti, aveva chiaramente indicato i criteri utilizzati, e cioè la tabella (materia previdenziale) e lo scaglione di valore (da €. 1.100,01 a €. 5.200,00) applicati, l'utilizzo dei valori minimi, l'esclusione della fase istruttoria/di trattazione, le spese generali nella misura del
15% e gli accessori di legge, rendendo così facilmente determinabile il compenso liquidato per ciascuna fase (€. 425,00 : 2 = €. 212,50 per la fase introduttiva;
€. 425,00 : 2 = €. 212,50 per la fase di studio;
€. 919 : 2 = €. 459,50 per la fase decisionale, per un totale di €. 884,50, arrotondati di poco più di un'unità, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA).
D'altra parte, neppure corrisponde al vero che il Tribunale non avesse motivato in ordine alla differenza esistente tra la liquidazione operata in sentenza e la liquidazione domandata dalla parte attuale appellante nella nota spese depositata il 18 settembre 2024, visto che la differenza
5 tra le due liquidazioni, se si esclude la questione dell'aumento ex art. 4, comma 1 bis, D.M.
55/2014 di cui si dirà in seguito, era consistita, in mancanza di censura, da parte di NI, in ordine all'avvenuto utilizzo, da parte del primo giudice, dei valori minimi, unicamente nell'avvenuta esclusione della fase istruttoria/di trattazione, in ordine alla quale il Tribunale
aveva, peraltro, motivato la propria decisione.
In ogni caso, la liquidazione operata dal primo giudice, se si esclude la questione dell'aumento ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014 di cui si dirà in seguito, risulta, a parere del Collegio,
rispettosa dei criteri normativi dettati in materia.
La fase di trattazione/istruttoria non poteva, infatti, essere compresa nella liquidazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale, considerato che il procedimento di primo grado si era svolto in una sola udienza cartolare, quella del 29 ottobre 2024, in vista della quale, mentre l'NP
aveva semplicemente richiamato la memoria difensiva e le conclusioni ivi contenute, la parte ricorrente, attuale appellante, si era limitata a confermare l'avvenuto pagamento già allegato dall'NP nella memoria di costituzione, a concludere in modo conforme all'Istituto e a depositare la nota spese, discutendo la causa in materia di spese di lite. In esito alla detta udienza, inoltre, il giudice aveva deciso la causa, pronunciando la sentenza impugnata.
Nessuna attività istruttoria o finalizzata all'istruttoria, né altra attività ricompresa dal DM 55/14
nella fase istruttoria/di trattazione, era stata, quindi, posta in essere dalla parte ricorrente, la quale, oltre ad esaminare provvedimenti giudiziali in alcun modo pronunciati nel corso o in funzione dell'istruzione, si era, infatti, limitata ad esaminare l'atto introduttivo dell'NP e i documenti allo stesso allegati (attività ricomprese dal DM 55/2014 nella fase introduttiva) e,
previa consultazione con la cliente (attività ricompresa dal DM 55/2014 nella fase introduttiva),
a precisare le conclusioni, a discutere la controversia in relazione alle spese di lite, a redigere e a depositare la nota spese e ad esaminare le conclusioni dell'NP, meramente richiamate nelle relative note di trattazione (tutte attività ricomprese dal DM 55/2014 nella fase decisionale).
D'altra parte, come anche affermato dalla Suprema Corte, benché in relazione al giudizio di
6 appello, “in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014,
l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi
processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della
fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo
al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in
essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste
dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere
altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di
trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni,
senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi
documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali”
(Cass. 10206/2021).
***
3) Con un terzo motivo di appello, NA NI ha lamentato che il Tribunale avesse omesso di considerare che il ricorso era stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, grazie all'inserimento dei c.d. collegamenti ipertestuali.
Il primo giudice, dunque, ha osservato sul punto l'appellante, avrebbe dovuto, in applicazione dell'art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014, aumentare i compensi sino al 30%.
***
Il motivo di appello è fondato.
Come emerge dagli atti di causa, il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio era stato redatto mediante l'inserimento di collegamenti ipertestuali idonei a consentire una più agevole consultazione della documentazione prodotta in allegato all'atto medesimo.
Benché il procedimento in oggetto fosse caratterizzato “da notevole semplicità e snellezza” e,
pertanto, in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, risulti coerente la motivazione
7 del Tribunale che aveva liquidato le competenze “senza motivazione espressa sulla mancata
applicazione di aumenti tariffari discrezionali (implicitamente esclusi)” (si veda, sul punto, Cass.
35753/2022), ritiene il Collegio che l'utilizzo delle indicate tecniche debba essere compensato,
ancorché, per le indicate caratteristiche del procedimento e per il numero limitato di atti depositati con le indicate modalità (solo il ricorso introduttivo), con un aumento limitato, pari al
10%.
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Sulla base di tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto da NA NI deve, dunque,
essere accolto solo in parte.
La sentenza del Tribunale, impugnata solo in relazione alla liquidazione delle spese di lite, deve essere, in particolare, riformata con l'aumento delle spese liquidate dal primo giudice nella misura del 10%.
L'NP, per l'effetto, deve, quindi, essere condannato alla rifusione, in favore della parte appellante, per le spese di lite relative al primo grado di giudizio, in luogo della somma liquidata dal primo giudice, della somma complessiva di €. 974,60 (€. 886,00 + 10%), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
L'esito dell'appello giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese relative alla presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in parziale accoglimento dell'appello proposto da NA NI, condanna l'NP alla rifusione, in favore della parte appellante, per le spese di lite relative al primo grado di giudizio,
in luogo della somma liquidata dal primo giudice, della somma complessiva di €. 974,60, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative alla presente fase del giudizio.
8 Cagliari, 23 aprile 2025.
L'estensore……………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu……………………… …………………dott. Maria Luisa Scarpa
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