Sentenza 7 aprile 1987
Massime • 2
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo, completamente avulso e separato dal procedimento sommario di ingiunzione, ma solo l'ulteriore sviluppo, sia pure eventuale, della fase monitoria, caratterizzato dalla cognizione piena nel contradditorio delle parti. Pertanto, una volta effettuata dal creditore, con l'istanza di decreto ingiuntivo, l'elezione di domicilio, questa, se non revocata o comunque sostituita, continua a spiegare efficacia anche nel giudizio di opposizione per tutti i casi nei quali un atto processuale debba essere notificato personalmente alla parte. Conseguentemente, ove il creditore, con l'istanza di decreto ingiuntivo, abbia eletto domicilio presso il procuratore nominato per il procedimento monitorio ma, convenuto in opposizione, non si sia costituito, il giudizio di opposizione interrottosi per morte dell'opponente è validamente riassunto dagli eredi di quest'ultimo con atto notificato al creditore presso il domicilio da lui originariamente eletto. ( V 4625/85, mass n 442088).*
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di Costituzione sono quelli ordinari, secondo quanto stabiliscono gli artt. 165 e 166 cod. proc. civ. rispettivamente per l'attore e per il convenuto, quando l'opponente assegni alla controparte il termine ordinario di comparizione o un termine maggiore. Qualora, invece, si avvalga della facoltà, in base all'ultimo comma dell'art. 645 cod. proc. civ., di dimezzare il termine di comparizione, assegnando al convenuto in opposizione un termine a comparire inferiore a quello ordinario, è ridotto alla metà il termine a lui stesso assegnato per la Costituzione dall'art. 165 cod. proc. civ.. ( V 2068/62, mass n 253213; ( V 2636/62, mass n 253937; ( Conf 2255/73, mass n 365521; ( Conf 3286/71, mass n 354755; ( Conf 581/64, mass n 300773; ( Conf 2911/63, mass n 264511).*
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/04/1987, n. 3355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3355 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1987 |
Testo completo
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di Costituzione sono quelli ordinari, secondo quanto stabiliscono gli artt. 165 e 166 cod. proc. civ. rispettivamente per l'attore e per il convenuto, quando l'opponente assegni alla controparte il termine ordinario di comparizione o un termine maggiore. Qualora, invece, si avvalga della facoltà, in base all'ultimo comma dell'art. 645 cod. proc. civ., di dimezzare il termine di comparizione, assegnando al convenuto in opposizione un termine a comparire inferiore a quello ordinario, è ridotto alla metà il termine a lui stesso assegnato per la Costituzione dall'art. 165 cod. proc. civ.. ( V 2068/62, mass n 253213; ( V 2636/62, mass n 253937; ( Conf 2255/73, mass n 365521; ( Conf 3286/71, mass n 354755; ( Conf 581/64, mass n 300773; ( Conf 2911/63, mass n 264511).*