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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4273/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4273/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STASULLI Parte_1 C.F._1 ASSUNTA, MA e dell'avv. MAGGIO AMALIA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO CP_1 P.IVA_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di discussione del 16.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
quale cessionaria di a sua volta cessionaria dei crediti originariamente CP_1 Controparte_2 maturati in capo ad ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di Controparte_3 per il pagamento della somma complessiva di euro 37.595,16 oltre interessi, in forza Parte_1 del contratto di prestito personale n. 39426 del 14.5.2007 e del contratto n. 136286 relativo ad una carta di credito, entrambi stipulati dal con . A sostegno della domanda monitoria Pt_1 CP_3 CP_1
[...
ha allegato una copia dei contratti con i relativi estratti conto, il contratto di cessione di crediti da essa stipulato con , l'avviso pubblicato sulla GU relativo alla prima cessione di crediti CP_2 intercorsa tra e , le raccomandate di comunicazione al della cessione CP_3 CP_2 Pt_1 dei crediti con le relative ricevute di ritorno.
L'opponente ha eccepito: l'improcedibilità della domanda monitoria per omesso esperimento Pt_1 della procedura di mediazione;
la mancanza dell'attestazione di conformità agli originali dei documenti prodotti nella fase monitoria;
la mancanza dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB;
la mancata prova dell'erogazione del finanziamento;
la mancata comunicazione nei suoi confronti della cessione di credito;
l'indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite;
l'usurarietà del contratto di prestito personale sia in riferimento al tasso corrispettivo che al tasso di mora;
la conseguente illegittimità della pagina 1 di 4 segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia. Ha inoltre disconosciuto ex art. 2719 c.c. la conformità agli originali dei documenti prodotti dalla controparte, nonché ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni apparentemente apposte in calce ai medesimi documenti. ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Orbene, quanto all'eccezione di improcedibilità, è sufficiente osservare che l'art. 5, co. 4, del D. Lgs. 28/2010 esclude espressamente l'obbligo del previo esperimento della procedura di mediazione per i procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
In ordine alla mancata attestazione di conformità agli originali dei documenti prodotti nella fase monitoria, va osservato che l'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17.12.2012 n 221 (così come modificato dal D.L. 83/2015), prevede che i difensori (ed altri soggetti del processo) possano “estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché i provvedimenti di quest'ultimo presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati” nello stesso articolo 16 bis (cioè i procedimenti trattati con il processo telematico) e possono “attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”. L'attestazione di conformità comporta che le copie oggetto di attestazione “equivalgono all'originale”. Dal tenore della disposizione normativa si evince dunque che l'avvocato può estrarre ed attestare la conformità solo di atti processuali di parte, atti processuali degli ausiliari del Giudice e provvedimenti del giudice, non anche dei documenti prodotti dalle parti come prove.
E' altresì infondato il motivo di opposizione relativo alla mancanza dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB. Infatti, traendo origine il credito, non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un mutuo, l'intermediario non ha alcun onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, a tal fine, l'esibito contratto di finanziamento con l'allegato estratto conto. Peraltro, nella presente fase ha anche allegato il CP_1 piano di ammortamento relativo al finanziamento, con la specificazione per ogni rata della quota capitale e della quota interessi.
La prova dell'erogazione del finanziamento si trae dal relativo estratto conto, dall'esame del quale si rileva che il ha regolarmente pagato le prime rate di ammortamento del prestito. Pt_1
Il contenuto dei contratti non è affatto indeterminato, in quanto risultano specificamente indicati l'importo del prestito, il numero e l'importo delle rate, TAN e TAEG.
In particolare, nel contratto di prestito personale risultano specificamente indicati il TAN nella misura di 8,91% e il Taeg pari al 9,47 %.
Il consulente di parte opponente, ai fini del rilievo di usurarietà, ha calcolato il TAEG del finanziamento nella maggior misura del 16,57%, senza neppure indicare i criteri di calcolo adoperati.
Ad ogni modo il TAEG come ricalcolato dal consulente di parte, come pure il tasso di mora pari al 18%, sono comunque inferiori al tasso soglia allora vigente per la categoria “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari – oltre i 5.000,00 €”, pari al 19,71% per il periodo di riferimento aprile-giugno 2007.
pagina 2 di 4 La cessione di credito intercorsa tra e è stata comunicata al come Controparte_2 CP_1 Pt_1 da lettere raccomandate allegate con relative ricevute di ritorno. Peraltro, come noto, la comunicazione è del tutto estranea al perfezionamento del contratto consensuale di cessione di credito e rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito al cedente.
Il disconoscimento formulato ai sensi dell'art. 2719 c.c. avverso i documenti prodotti in copia da CP_1
[...
è del tutto generico e come tale inammissibile, dovendosi fare applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale: diversamente, non sarà valido e non priverà la fotocopia della stessa efficacia probatoria dell'originale. Solo indicando gli specifici profili di divergenza tra copia e originale, il giudice è messo nelle condizioni di poter valutare le difformità contestate e, quindi, di accertare la conformità o meno all'originale sulla base degli elementi probatori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva .
Anche il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. cumulativamente formulato da parte opponente in ordine a tutte le sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti dalla controparte è assolutamente generico e come tale inidoneo ad infirmare l'efficacia probatoria dei documenti impugnati, anche considerando che detto disconoscimento è incompatibile con la parziale esecuzione del contratto di finanziamento avvenuto con il pagamento da parte del delle prime rate di Pt_1 ammortamento.
In ogni caso, il c.t.u. grafologo nominato dal precedente giudice istruttore ha accertato in modo certo ed univoco l'autografia di tutte le sottoscrizioni apposte dal sui contratti, rilevando Pt_1 la piena compatibilità di tutti i caratteri grafici presenti nelle firme impugnate e in qu elle utilizzate per la comparizione, compresa la sovrapponibilità dei tratti personalizzanti, i cd. gesti fuggitivi.
Da quanto sin qui esposto discende il rigetto dell'opposizione e delle connesse domande riconvenzionali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta le domande riconvenzionali;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 7.600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pagina 3 di 4 pone in via definitiva a carico di parte opponente le spese di c.t.u..
Foggia, 16.1.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4273/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STASULLI Parte_1 C.F._1 ASSUNTA, MA e dell'avv. MAGGIO AMALIA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO CP_1 P.IVA_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di discussione del 16.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
quale cessionaria di a sua volta cessionaria dei crediti originariamente CP_1 Controparte_2 maturati in capo ad ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di Controparte_3 per il pagamento della somma complessiva di euro 37.595,16 oltre interessi, in forza Parte_1 del contratto di prestito personale n. 39426 del 14.5.2007 e del contratto n. 136286 relativo ad una carta di credito, entrambi stipulati dal con . A sostegno della domanda monitoria Pt_1 CP_3 CP_1
[...
ha allegato una copia dei contratti con i relativi estratti conto, il contratto di cessione di crediti da essa stipulato con , l'avviso pubblicato sulla GU relativo alla prima cessione di crediti CP_2 intercorsa tra e , le raccomandate di comunicazione al della cessione CP_3 CP_2 Pt_1 dei crediti con le relative ricevute di ritorno.
L'opponente ha eccepito: l'improcedibilità della domanda monitoria per omesso esperimento Pt_1 della procedura di mediazione;
la mancanza dell'attestazione di conformità agli originali dei documenti prodotti nella fase monitoria;
la mancanza dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB;
la mancata prova dell'erogazione del finanziamento;
la mancata comunicazione nei suoi confronti della cessione di credito;
l'indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite;
l'usurarietà del contratto di prestito personale sia in riferimento al tasso corrispettivo che al tasso di mora;
la conseguente illegittimità della pagina 1 di 4 segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia. Ha inoltre disconosciuto ex art. 2719 c.c. la conformità agli originali dei documenti prodotti dalla controparte, nonché ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni apparentemente apposte in calce ai medesimi documenti. ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Orbene, quanto all'eccezione di improcedibilità, è sufficiente osservare che l'art. 5, co. 4, del D. Lgs. 28/2010 esclude espressamente l'obbligo del previo esperimento della procedura di mediazione per i procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
In ordine alla mancata attestazione di conformità agli originali dei documenti prodotti nella fase monitoria, va osservato che l'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17.12.2012 n 221 (così come modificato dal D.L. 83/2015), prevede che i difensori (ed altri soggetti del processo) possano “estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché i provvedimenti di quest'ultimo presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati” nello stesso articolo 16 bis (cioè i procedimenti trattati con il processo telematico) e possono “attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”. L'attestazione di conformità comporta che le copie oggetto di attestazione “equivalgono all'originale”. Dal tenore della disposizione normativa si evince dunque che l'avvocato può estrarre ed attestare la conformità solo di atti processuali di parte, atti processuali degli ausiliari del Giudice e provvedimenti del giudice, non anche dei documenti prodotti dalle parti come prove.
E' altresì infondato il motivo di opposizione relativo alla mancanza dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB. Infatti, traendo origine il credito, non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un mutuo, l'intermediario non ha alcun onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, a tal fine, l'esibito contratto di finanziamento con l'allegato estratto conto. Peraltro, nella presente fase ha anche allegato il CP_1 piano di ammortamento relativo al finanziamento, con la specificazione per ogni rata della quota capitale e della quota interessi.
La prova dell'erogazione del finanziamento si trae dal relativo estratto conto, dall'esame del quale si rileva che il ha regolarmente pagato le prime rate di ammortamento del prestito. Pt_1
Il contenuto dei contratti non è affatto indeterminato, in quanto risultano specificamente indicati l'importo del prestito, il numero e l'importo delle rate, TAN e TAEG.
In particolare, nel contratto di prestito personale risultano specificamente indicati il TAN nella misura di 8,91% e il Taeg pari al 9,47 %.
Il consulente di parte opponente, ai fini del rilievo di usurarietà, ha calcolato il TAEG del finanziamento nella maggior misura del 16,57%, senza neppure indicare i criteri di calcolo adoperati.
Ad ogni modo il TAEG come ricalcolato dal consulente di parte, come pure il tasso di mora pari al 18%, sono comunque inferiori al tasso soglia allora vigente per la categoria “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari – oltre i 5.000,00 €”, pari al 19,71% per il periodo di riferimento aprile-giugno 2007.
pagina 2 di 4 La cessione di credito intercorsa tra e è stata comunicata al come Controparte_2 CP_1 Pt_1 da lettere raccomandate allegate con relative ricevute di ritorno. Peraltro, come noto, la comunicazione è del tutto estranea al perfezionamento del contratto consensuale di cessione di credito e rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito al cedente.
Il disconoscimento formulato ai sensi dell'art. 2719 c.c. avverso i documenti prodotti in copia da CP_1
[...
è del tutto generico e come tale inammissibile, dovendosi fare applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale: diversamente, non sarà valido e non priverà la fotocopia della stessa efficacia probatoria dell'originale. Solo indicando gli specifici profili di divergenza tra copia e originale, il giudice è messo nelle condizioni di poter valutare le difformità contestate e, quindi, di accertare la conformità o meno all'originale sulla base degli elementi probatori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva .
Anche il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. cumulativamente formulato da parte opponente in ordine a tutte le sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti dalla controparte è assolutamente generico e come tale inidoneo ad infirmare l'efficacia probatoria dei documenti impugnati, anche considerando che detto disconoscimento è incompatibile con la parziale esecuzione del contratto di finanziamento avvenuto con il pagamento da parte del delle prime rate di Pt_1 ammortamento.
In ogni caso, il c.t.u. grafologo nominato dal precedente giudice istruttore ha accertato in modo certo ed univoco l'autografia di tutte le sottoscrizioni apposte dal sui contratti, rilevando Pt_1 la piena compatibilità di tutti i caratteri grafici presenti nelle firme impugnate e in qu elle utilizzate per la comparizione, compresa la sovrapponibilità dei tratti personalizzanti, i cd. gesti fuggitivi.
Da quanto sin qui esposto discende il rigetto dell'opposizione e delle connesse domande riconvenzionali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta le domande riconvenzionali;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 7.600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pagina 3 di 4 pone in via definitiva a carico di parte opponente le spese di c.t.u..
Foggia, 16.1.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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