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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/10/2024, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
RG n. 1674/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n.
1674 dell'anno 2017, trattenuta in decisione il 17 aprile 2021 e vertente tra
, c.f. rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avvocato Sandro Gallese del foro di Avezzano, ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
ATTRICE
e
, c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
c.f. , elettivamente domiciliati in Avezzano presso lo studio CodiceFiscale_3
dell'avv. Pietro Chichiarelli dal quale sono entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: Proprietà
1 Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora Parte_1
conveniva in giudizio i sigg.ri e dinanzi Controparte_1 CP_2
all'intestato tribunale, per ivi sentir accogliere le seguenti richieste e conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) accertata e dichiarata la proprietà esclusiva da parte di del muro posto a confine delle rispettive proprietà, Parte_1
condannare i convenuti alla riduzione in pristino mediante la demolizione della costruzione da essi abusivamente realizzata in appoggio al fabbricato di proprietà dell'attrice sito in Celano e contraddistinto in catasto al Foglio 15 particella 1212; 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della comunione del muro ex. art. 880 c.c., accertata e dichiarata la violazione dell'art. 1102 c.c. da parte dei convenuti, condannare i Sig.ri e Controparte_1 CP_2
alla riduzione in pristino dello status quo ante mediante demolizione dell'opera realizzata a confine con la proprietà dell'attrice come sopra identificata;
3) in ogni caso condannare i convenuti al risarcimento dei danni cagionati all'attrice nella misura che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio, o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria;
4) con vittoria di spese e competenze professionali di lite.”
Deduceva a sostegno delle stesse che il muro, in appoggio al quale era stata realizzata costruzione dei vicini, era da ritenersi di sua proprietà esclusiva, in applicazione del principio della prevenzione, essendo stato costruito prima del fabbricato dei convenuti;
affermava, in ogni caso, per l'ipotesi in cui fosse stata riconosciuta la comunione del muro, la violazione dell'art. 1102, c.c., in quanto il manufatto costruito dai due convenuti sul muro comune le avrebbe impedito di farne identico uso secondo il suo diritto.
Depositate le memorie istruttorie, nei termini concessi dal giudice in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 6, c.p.c., veniva disposta dal G.I., dott. Andrea
2 , CTU, con nomina all'uopo del geometra , al quale Per_1 Controparte_3
veniva conferito l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti di causa e previo sopralluogo, accerti l'esatta collocazione del muro per cui è causa indicando se lo stesso si trovi all'interno di una delle proprietà esclusive delle parti;
accerti altresì se la costruzione della sopraelevazione (in caso di riconoscimento della proprietà comune) consenta pari esercizio di sopraelevazione ed indichi gli accorgimenti tecnici necessari previa verifica della possibilità di sopraelevazione in base alla normativa tecnica vigente”.
Depositato dal CTU l'elaborato peritale, unitamente alle risposte alle osservazioni formulate dai CT di parte, la causa veniva avviata a decisione e, quindi, trattenuta a tal fine, sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte autorizzate, nella data di cui in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata.
In via preliminare va ritenuta priva di pregio l'eccezione dei convenuti relativa all'inammissibilità della stessa per carenza d'interesse, in considerazione del carattere abusivo dell'immobile di proprietà della . Pt_1
Si osserva in proposito, infatti, che a supporto della domanda principale vi è
l'affermazione della proprietà esclusiva del muro su cui i convenuti hanno costruito in appoggio, a cui si correla, chiaramente, l'interesse di parte attrice ad ottenere il riconoscimento di tale titolo esclusivo e la conseguente condanna alla rimozione delle opere asseritamente eseguite sulla sua proprietà, in assenza di consenso, dovendosi a tale riguardo prescindere dalla legittimità urbanistica del fabbricato dell'attrice stessa.
Quanto alla domanda subordinata, direttamente correlata all'esigenza di sopraelevare, facendo della cosa comune un uso identico a quello dei vicini, in conformità a quanto disposto dall'art.1102, c.c., occorre considerare che in relazione al fabbricato dell'attrice, come pure accertato dal CTU, risulta avanzata domanda di permesso in sanatoria - sulla quale tuttavia sinora nulla è stato delibato – il che, ad
3 avviso del tribunale, permette di riconoscere, anche in tale ipotesi, la sussistenza dell'interesse della ad agire, al fine di utilizzare il bene comune secondo il Pt_1
suo diritto, nella prospettiva della concessione di sanatoria.
Nel passare al merito della questione, occorre preliminarmente osservare che, in risposta al primo quesito posto dal G.I., il CTU ha riconosciuto la proprietà comune del muro oggetto di soprelevazione.
Nel caso di specie, tuttavia, non trova applicazione l'ordinaria disciplina della comunione, ma la norma speciale, derogatoria della stessa, di cui all'art. 885, c.c.
In tal senso non convincono le allegazioni di parte attrice, la quale sostiene che nel caso di specie non si verterebbe in tema di sopraelevazione – con conseguente inapplicabilità della disciplina contenuta nell'art. 885, cit. - in quanto il manufatto realizzato dai convenuti sarebbe stato solo in parte realizzato in appoggio al muro di confine comune, non costituendo, quindi, struttura idonea a diventare oggetto di proprietà comune e a consentire la sopraelevazione del comproprietario.
Tale tesi non convince.
Infatti, è la stessa giurisprudenza - citata, invero, parzialmente dalla parte attrice - ad affermare che “l'esercizio da parte del comproprietario della facoltà di innalzare il muro comune ai sensi dell'art. 885 c.c. non richiede che la sopraelevazione sia estesa a tutto lo spessore del muro, potendo essere contenuta nei limiti della linea medesima” (Cass. Civ. Sez. II, 6.4.1987, n.
3330). Nel caso oggetto di tale pronuncia, peraltro, si escludeva l'idoneità della sopraelevazione a diventare eventuale oggetto di proprietà comune essendo la stessa stata realizzata con materiali non atti a garantire solidità e stabilità (“debole struttura in vetro e ferro”).
Trattasi di situazione totalmente differente da quella in esame, essendo la sopraelevazione stata realizzata nella specie, seppure in ferro, quale parete di fabbricato ad uso abitativo, non precaria né instabile, quindi idonea a consentirne l'acquisizione forzosa della comunione ad opera della confinante.
4 Tanto chiarito in ordine alla qualificazione della fattispecie in esame e alla sottoposizione della stessa alla disciplina speciale contenuta nell'art. 885 c.c., va osservato che la detta norma, derogando all'ordinaria regolamentazione della comunione, ivi compreso quanto statuito dall'art. 1102, c.c., consente al comproprietario del muro comune di sopraelevare a sue spese, senza il consenso del confinante, salvo il diritto di quest'ultimo di ottenere la comunione forzosa della porzione sopraelevata, ex art. 874, c.c., pagando all'altro il valore della metà della stessa, ivi compresi costi eventualmente sostenuti per rafforzare o ricostruire il muro comune. Trattasi, dunque, di un diritto potestativo che consente ad uno dei confinanti di edificare sul muro comune in prevenzione, acquisendo la proprietà di quanto realizzato in sopraelevazione, risultando irrilevante che l'esercizio dello stesso privi il vicino della possibilità di esercitare analogo diritto, ai sensi dell'art. 1102, fatta ovviamente la possibilità di ottenere la comunione forzosa del manufatto, nei termini già specificati.
Pertanto, in base a quanto sinora osservato, i convenuti risultano aver legittimamente edificato.
Non rientra nell'oggetto della domanda ed è priva di rilievo nel presente giudizio, oltre che opinabile, la circostanza dedotta dal CTdi parte attrice e confermata dal
CTU, relativa al fatto che il titolo abilitativo della sopraelevazione sarebbe viziato in quanto rilasciato a soggetti non legittimati, perché non proprietari esclusivi del muro su cui si è poi costruito in appoggio. Sul punto, infatti, oltre ad osservarsi che la legittimità sotto il profilo urbanistico del manufatto non è oggetto della presente causa, deve altresì ritenersi che tale valutazione non sia condivisibile, avendo avuto i convenuti, secondo quanto in precedenza osservato, pieno titolo a sopraelevare sul muro comune, alla luce del disposto di cui all'art. 885, cit.
Priva di rilievo è anche la risposta al secondo quesito fornita dal CTU.
I costi elevati e le opere di consolidamento necessarie per l'esecuzione di un'eventuale sopraelevazione da eseguirsi ad opera dell'attrice non costituiscono,
5 infatti, profilo idoneo ad escludere la legittimità della condotta adottata dalla controparte, atteso che la disciplina derogatoria della ordinaria regolamentazione della comunione, applicabile nella specie, non prevede che la sopraelevazione ex art. 885, c.c. possa attuarsi solo a condizione che analoga opera possa realizzarsi con le stesse, identiche modalità da parte del confinante, che vanta, comunque, il correlato diritto potestativo di ottenere la comunione forzosa della porzione sopraelevata, pagandone al vicino la metà del valore.
Peraltro, alla luce di quanto accertato dal CTU, opere di sopraelevazione da parte della signora , sarebbero comunque possibili e non precluse, sia pure con Pt_1
l'esecuzione di correlati, necessari lavori di consolidamento e di rafforzamento.
Per tutte le ragioni esposte deve dunque rigettarsi la domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) PONE definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU;
3) CONDANNA, infine, alla rifusione, in favore dei Parte_1
convenuti, delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
Così deciso in Avezzano, 11 ottobre 2024
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n.
1674 dell'anno 2017, trattenuta in decisione il 17 aprile 2021 e vertente tra
, c.f. rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avvocato Sandro Gallese del foro di Avezzano, ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
ATTRICE
e
, c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
c.f. , elettivamente domiciliati in Avezzano presso lo studio CodiceFiscale_3
dell'avv. Pietro Chichiarelli dal quale sono entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: Proprietà
1 Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora Parte_1
conveniva in giudizio i sigg.ri e dinanzi Controparte_1 CP_2
all'intestato tribunale, per ivi sentir accogliere le seguenti richieste e conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) accertata e dichiarata la proprietà esclusiva da parte di del muro posto a confine delle rispettive proprietà, Parte_1
condannare i convenuti alla riduzione in pristino mediante la demolizione della costruzione da essi abusivamente realizzata in appoggio al fabbricato di proprietà dell'attrice sito in Celano e contraddistinto in catasto al Foglio 15 particella 1212; 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della comunione del muro ex. art. 880 c.c., accertata e dichiarata la violazione dell'art. 1102 c.c. da parte dei convenuti, condannare i Sig.ri e Controparte_1 CP_2
alla riduzione in pristino dello status quo ante mediante demolizione dell'opera realizzata a confine con la proprietà dell'attrice come sopra identificata;
3) in ogni caso condannare i convenuti al risarcimento dei danni cagionati all'attrice nella misura che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio, o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria;
4) con vittoria di spese e competenze professionali di lite.”
Deduceva a sostegno delle stesse che il muro, in appoggio al quale era stata realizzata costruzione dei vicini, era da ritenersi di sua proprietà esclusiva, in applicazione del principio della prevenzione, essendo stato costruito prima del fabbricato dei convenuti;
affermava, in ogni caso, per l'ipotesi in cui fosse stata riconosciuta la comunione del muro, la violazione dell'art. 1102, c.c., in quanto il manufatto costruito dai due convenuti sul muro comune le avrebbe impedito di farne identico uso secondo il suo diritto.
Depositate le memorie istruttorie, nei termini concessi dal giudice in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 6, c.p.c., veniva disposta dal G.I., dott. Andrea
2 , CTU, con nomina all'uopo del geometra , al quale Per_1 Controparte_3
veniva conferito l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti di causa e previo sopralluogo, accerti l'esatta collocazione del muro per cui è causa indicando se lo stesso si trovi all'interno di una delle proprietà esclusive delle parti;
accerti altresì se la costruzione della sopraelevazione (in caso di riconoscimento della proprietà comune) consenta pari esercizio di sopraelevazione ed indichi gli accorgimenti tecnici necessari previa verifica della possibilità di sopraelevazione in base alla normativa tecnica vigente”.
Depositato dal CTU l'elaborato peritale, unitamente alle risposte alle osservazioni formulate dai CT di parte, la causa veniva avviata a decisione e, quindi, trattenuta a tal fine, sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte autorizzate, nella data di cui in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata.
In via preliminare va ritenuta priva di pregio l'eccezione dei convenuti relativa all'inammissibilità della stessa per carenza d'interesse, in considerazione del carattere abusivo dell'immobile di proprietà della . Pt_1
Si osserva in proposito, infatti, che a supporto della domanda principale vi è
l'affermazione della proprietà esclusiva del muro su cui i convenuti hanno costruito in appoggio, a cui si correla, chiaramente, l'interesse di parte attrice ad ottenere il riconoscimento di tale titolo esclusivo e la conseguente condanna alla rimozione delle opere asseritamente eseguite sulla sua proprietà, in assenza di consenso, dovendosi a tale riguardo prescindere dalla legittimità urbanistica del fabbricato dell'attrice stessa.
Quanto alla domanda subordinata, direttamente correlata all'esigenza di sopraelevare, facendo della cosa comune un uso identico a quello dei vicini, in conformità a quanto disposto dall'art.1102, c.c., occorre considerare che in relazione al fabbricato dell'attrice, come pure accertato dal CTU, risulta avanzata domanda di permesso in sanatoria - sulla quale tuttavia sinora nulla è stato delibato – il che, ad
3 avviso del tribunale, permette di riconoscere, anche in tale ipotesi, la sussistenza dell'interesse della ad agire, al fine di utilizzare il bene comune secondo il Pt_1
suo diritto, nella prospettiva della concessione di sanatoria.
Nel passare al merito della questione, occorre preliminarmente osservare che, in risposta al primo quesito posto dal G.I., il CTU ha riconosciuto la proprietà comune del muro oggetto di soprelevazione.
Nel caso di specie, tuttavia, non trova applicazione l'ordinaria disciplina della comunione, ma la norma speciale, derogatoria della stessa, di cui all'art. 885, c.c.
In tal senso non convincono le allegazioni di parte attrice, la quale sostiene che nel caso di specie non si verterebbe in tema di sopraelevazione – con conseguente inapplicabilità della disciplina contenuta nell'art. 885, cit. - in quanto il manufatto realizzato dai convenuti sarebbe stato solo in parte realizzato in appoggio al muro di confine comune, non costituendo, quindi, struttura idonea a diventare oggetto di proprietà comune e a consentire la sopraelevazione del comproprietario.
Tale tesi non convince.
Infatti, è la stessa giurisprudenza - citata, invero, parzialmente dalla parte attrice - ad affermare che “l'esercizio da parte del comproprietario della facoltà di innalzare il muro comune ai sensi dell'art. 885 c.c. non richiede che la sopraelevazione sia estesa a tutto lo spessore del muro, potendo essere contenuta nei limiti della linea medesima” (Cass. Civ. Sez. II, 6.4.1987, n.
3330). Nel caso oggetto di tale pronuncia, peraltro, si escludeva l'idoneità della sopraelevazione a diventare eventuale oggetto di proprietà comune essendo la stessa stata realizzata con materiali non atti a garantire solidità e stabilità (“debole struttura in vetro e ferro”).
Trattasi di situazione totalmente differente da quella in esame, essendo la sopraelevazione stata realizzata nella specie, seppure in ferro, quale parete di fabbricato ad uso abitativo, non precaria né instabile, quindi idonea a consentirne l'acquisizione forzosa della comunione ad opera della confinante.
4 Tanto chiarito in ordine alla qualificazione della fattispecie in esame e alla sottoposizione della stessa alla disciplina speciale contenuta nell'art. 885 c.c., va osservato che la detta norma, derogando all'ordinaria regolamentazione della comunione, ivi compreso quanto statuito dall'art. 1102, c.c., consente al comproprietario del muro comune di sopraelevare a sue spese, senza il consenso del confinante, salvo il diritto di quest'ultimo di ottenere la comunione forzosa della porzione sopraelevata, ex art. 874, c.c., pagando all'altro il valore della metà della stessa, ivi compresi costi eventualmente sostenuti per rafforzare o ricostruire il muro comune. Trattasi, dunque, di un diritto potestativo che consente ad uno dei confinanti di edificare sul muro comune in prevenzione, acquisendo la proprietà di quanto realizzato in sopraelevazione, risultando irrilevante che l'esercizio dello stesso privi il vicino della possibilità di esercitare analogo diritto, ai sensi dell'art. 1102, fatta ovviamente la possibilità di ottenere la comunione forzosa del manufatto, nei termini già specificati.
Pertanto, in base a quanto sinora osservato, i convenuti risultano aver legittimamente edificato.
Non rientra nell'oggetto della domanda ed è priva di rilievo nel presente giudizio, oltre che opinabile, la circostanza dedotta dal CTdi parte attrice e confermata dal
CTU, relativa al fatto che il titolo abilitativo della sopraelevazione sarebbe viziato in quanto rilasciato a soggetti non legittimati, perché non proprietari esclusivi del muro su cui si è poi costruito in appoggio. Sul punto, infatti, oltre ad osservarsi che la legittimità sotto il profilo urbanistico del manufatto non è oggetto della presente causa, deve altresì ritenersi che tale valutazione non sia condivisibile, avendo avuto i convenuti, secondo quanto in precedenza osservato, pieno titolo a sopraelevare sul muro comune, alla luce del disposto di cui all'art. 885, cit.
Priva di rilievo è anche la risposta al secondo quesito fornita dal CTU.
I costi elevati e le opere di consolidamento necessarie per l'esecuzione di un'eventuale sopraelevazione da eseguirsi ad opera dell'attrice non costituiscono,
5 infatti, profilo idoneo ad escludere la legittimità della condotta adottata dalla controparte, atteso che la disciplina derogatoria della ordinaria regolamentazione della comunione, applicabile nella specie, non prevede che la sopraelevazione ex art. 885, c.c. possa attuarsi solo a condizione che analoga opera possa realizzarsi con le stesse, identiche modalità da parte del confinante, che vanta, comunque, il correlato diritto potestativo di ottenere la comunione forzosa della porzione sopraelevata, pagandone al vicino la metà del valore.
Peraltro, alla luce di quanto accertato dal CTU, opere di sopraelevazione da parte della signora , sarebbero comunque possibili e non precluse, sia pure con Pt_1
l'esecuzione di correlati, necessari lavori di consolidamento e di rafforzamento.
Per tutte le ragioni esposte deve dunque rigettarsi la domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) PONE definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU;
3) CONDANNA, infine, alla rifusione, in favore dei Parte_1
convenuti, delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
Così deciso in Avezzano, 11 ottobre 2024
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
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