Decreto cautelare 20 novembre 2024
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2024
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/04/2026, n. 6844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6844 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06844/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12105/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12105 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso, prima, dall’avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e, poi, dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 24 settembre 2024, mediante avviso pubblicato sull’area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all’esito delle prove di capacità operativa sostenute in sede concorsuale in data 24 settembre 2024, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
2) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui è stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni;
4) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacità operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria;
5) dell’art. 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l’esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento;
6) del verbale n. 5 del 24 settembre 2024 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, nominata con D.M. n. 34 del 1 marzo 2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 3 della prova di capacità operativa;
7) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 24 settembre 2024, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F.;
8) del decreto ministeriale 1 febbraio 2019, n. 23, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacità operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche;
9) del decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni;
10) della rettifica della graduatoria finale approvata con decreto n. 214 del 21 settembre 2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 e successive modifiche;
11) del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, con particolare riferimento all’art. 8, (accertamento dell’idoneità);
12) dell’allegato “C Prove Motorie”, indicato nell’art. 8 (accertamento dell’idoneità) del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018;
13) dell’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
14) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 e successive modifiche;
15) del bando di concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018;
16) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019;
17) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall’elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla;
18) dell’Allegato “C” – “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “l’interruzione dell’esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”;
19) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C;
20) del decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
21) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa;
22) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale
e per l’adozione delle misure cautelari collegiali volte all’adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria,
nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. DA AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha partecipato alla procedura selettiva per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con decreto dipartimentale del 14 novembre 2018, n. 238.
1.1. Va premesso che il ricorrente è stato già escluso dalla predetta procedura per non aver superato il modulo n. 1 (trazioni alla sbarra fissa), riammesso a ripeterlo in forza dell’ordinanza cautelare del 22 dicembre 2023, n. -OMISSIS-, resa nel giudizio rg n. -OMISSIS-/2023 (in quanto l’esito negativo della prova è dipeso dall’infortunio – “contusione spalla destra” – occorso durante lo svolgimento della stessa e attestato dal pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Roma) ed escluso nuovamente per il mancato superamento della prova di acquaticità in data 10 aprile 2024 (per essere riemerso al secondo ostacolo); proposto ricorso rg. n. -OMISSIS-/2024 dinanzi a questo T.a.r. avverso il nuovo arresto procedimentale, ha ottenuto ulteriore tutela cautelare per esserne stata riconosciuta la dipendenza dal “trauma distorsivo distrattivo della spalla sinistra” subito durante lo svolgimento della prova e documentato dal referto del Policlinico Tor Vergata del 10 aprile 2024 (cfr. ordinanza dell’8 luglio 2024, n. -OMISSIS-).
1.2. Convocato in esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS-/2024 di questo T.a.r. a ripetere la prova di acquaticità in data 24 settembre 2024, il sig. -OMISSIS- non è riuscito, ancora una volta, a completarla, riemergendo dopo il secondo ostacolo.
2. Sostenendo di essersi infortunato per aver sbattuto il piede sinistro contro il pavimento della piscina, procurandosi una “contusione del calcagno sinistro” (diagnosi effettuata dal pronto soccorso del Policlinico Tor Vergata di Roma, presso il quale si è recato dopo la prova), il sig. -OMISSIS- ha, quindi, instaurato il presente giudizio, sia riproponendo avverso il bando e l’esclusione le medesime censure già coltivate negli altri giudizi, sul presupposto che l’infortunio integri una causa di forza maggiore sul quale l’amministrazione non può fondare un giudizio di non idoneità fisica, a pena di discriminazione rispetto agli altri candidati, solo “più fortunati”, e che le prove in questione non siano idonee a certificare l’efficienza fisica dei candidati (1° motivo), sia contestando la penalizzazione subita per aver svolto la prova nella piscina del Centro sportivo olimpico dell’Esercito, che ha una profondità di 1,80 m., inferiore a quella di 5 m. della piscina delle Scuole centrali antincendio dei vigili del fuoco di Capannelle, presso la quale è stato consentito a tutti gli altri candidati di svolgere la prova, e idonea a generare « uno stato di ansia, dovuto alla matematica certezza di arrivare repentinamente sul fondo, con il rischio di impattargli contro» , come, poi, è effettivamente accaduto (2° motivo).
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in data 29 novembre 2024 e ha affidato le proprie difese sia alla relazione dell’Ufficio III – Contenzioso concorsuale n. 806 del 21 novembre 2024, volta a mettere in luce le varie esclusioni dalla procedura concorsuale in cui è già incorso il ricorrente e a sostenere la strumentalità delle doglianze siccome atte «solo a provare la carenza preparatoria del candidato e l’impossibilità fisica ad espletare la prova» , sia alla relazione del Presidente della commissione n. 12823 del 31 ottobre 2024, tesa a sottolineare l’assenza di dichiarazioni del sig. -OMISSIS- a proposito dell’infortunio subito nel verbale delle operazioni giornaliere e di indicazioni nella lex specialis circa la piscina in cui sarebbero state effettuate le prove, con conseguente irrilevanza ai fini della legittimità dell’esclusione della sede – il Centro sportivo olimpico dell’Esercito, utilizzato per indisponibilità del sito di Capannelle – nella quale il ricorrente ha sostenuto la prova.
4. Con ordinanza del 5 dicembre 2024, n. -OMISSIS-, questo T.a.r. ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il “terzo” infortunio invocato dal ricorrente per imputare il mancato superamento della prova al caso fortuito strida con la nozione che di quest’ultimo ha accolto la giurisprudenza amministrativa per giustificare la ripetizione della prova e rilevando, tra l’altro, che il referto del pronto soccorso del Policlinico Tor Vergata , presso il quale il ricorrente si è recato dopo la prova , «riporta la diagnosi di «contusione calcagno», formulata sulla base del riscontro di una mera «algia digitopressoria» e senza effettuare alcun esame strumentale» e che «l’allegato C al bando di concorso non sembra indicare una profondità minima della piscina in cui devono essere svolte le prove e, pertanto, la diversa profondità di quella in cui è stata eseguita la prova da ultimo non superata non appare rilevante» . La decisione è stata confermata dal giudice d’appello con ordinanza del 28 marzo 2025, n. -OMISSIS-.
5. Il ricorrente si è costituito in data 29 aprile 2025 con un nuovo difensore, che si è riportato, anche con le note depositate in prossimità dell’udienza, alle precedenti difese.
6. All’udienza pubblica del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni già succintamente indicate nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2024.
8. L’art. 8 del decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018 prevede, ragionevolmente, che il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che aspira alla “stabilizzazione” deve superare una prova di capacità fisica, che «…è diretta ad accertare l’efficienza fisica per l'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità» .
I vigili del fuoco sono, infatti, istituzionalmente chiamati ad assolvere i compiti di cui all’art. 4 del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, secondo cui «Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa, il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione» . I vigili del fuoco hanno, quindi, una naturale vocazione operativa, che impone la verifica del possesso di stringenti requisiti di efficienza fisica, anche per coloro che abbiano già prestato saltuariamente servizio nel corpo come “volontari”, ai sensi dell’art. 1, c. 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9. Il sig. -OMISSIS-, non superando per tre volte, a causa di altrettanti infortuni, le prove di efficienza fisica ha dimostrato di non possedere quelle abilità che, invece, il ruolo al quale aspira richiede e che la selezione è volta ad accertare.
Questo T.a.r. ha, in proposito, stabilmente affermato che, in caso di esclusione dalla procedura di stabilizzazione per infortunio durante le prove di capacità operativa, «La sussistenza della causa di forza maggiore dovrà, in ogni caso, essere esclusa, qualora:- il candidato, dopo essere stato ammesso a ripetere, anche su ordine del giudice, la prova di capacità operativa a seguito di un precedente infortunio, non superi il modulo a causa di un nuovo impedimento fisico, in quanto, in tal caso, la convergenza dei due esiti negativi dimostrerebbe incontrovertibilmente la sua inidoneità fisica all’impiego come vigile del fuoco…» (T.a.r. Roma, Sez. I-quater, 5 febbraio 2024, n. 2130, n. 2131 e n. 2132; 23 febbraio 2024, n. 3621; 27 maggio 2024, n. 10710; 28 maggio 2024, n. 10776; 24 giugno 2024, n. 12724; 27 giugno 2024, n. 13044; più di recente, 8 ottobre 2025, n. 17281 e 17277; 16 luglio 2025, n. 14001; 19 marzo 2025, n. 5711). Principio, quello appena richiamato, che è stato recentemente condiviso anche da Consiglio di Stato, III, 18 agosto 2025, n. 7054.
Caso fortuito e forza maggiore identificano, infatti, avvenimenti che sono intrinsecamente connotati da imprevedibilità ed assoluta eccezionalità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 4 febbraio 2004, n. 2062, e 20 luglio 2002, n. 10641, sull’analoga nozione di caso fortuito nella responsabilità ex art. 2051 c.c.).
Va poi affermato il principio per cui non è immaginabile che un candidato venga riammesso continuamente a ripetere una prova adducendo, ogni volta, di essersi infortunato, pena la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, tutelati dall’art. 97 della Costituzione.
La valorizzazione degli impedimenti sperimentati dal candidato nell’esecuzione della prova concorsuale si traduce, infatti, in «un’apertura all’interesse individuale del candidato che comprime il principio di parità di trattamento, garantito anche, come si è più volte ricordato, dal rispetto dei criteri di scansione temporale delle prove stabiliti dal bando di concorso» e che deve incontrare necessariamente dei limiti, al fine «…di evitare che gli uffici preposti alle procedure di reclutamento restino «immobilizzati» a causa della necessità di valutare e rivalutare la posizione di singoli soggetti, con effetti esiziali sui criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché, a ben vedere, sul principio di imparzialità dell’azione amministrativa, in ragione dell’innesto, all’interno del procedimento principale, di tanti sub-procedimenti quante sono le istanze di rinvio, che dilatano la durata complessiva del primo, a discapito dell’interesse pubblico e di quello degli altri candidati in attesa di convocazione» (T.a.r. Roma, Sez. I-quater, 13 dicembre 2024, n. 22575; 21 ottobre 2024, n. 18171).
10. Nemmeno hanno pregio le critiche rivolte dal sig. -OMISSIS- – e contenute nel secondo motivo di ricorso – alle caratteristiche della piscina del Centro sportivo olimpico dell’Esercito in cui ha sostenuto la prova in data 24 settembre 2024, non rinvenendosi – come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2024 e condiviso dal giudice d’appello nell’ordinanza n. -OMISSIS-/2025 – nel bando e nella documentazione allo stesso allegata alcun riferimento alla profondità dell’impianto nel quale si sarebbe svolta la prova di acquaticità che alimentasse un legittimo affidamento ad eseguire l’esercizio in una piscina con una profondità di 5 m.
11. In conclusione, il provvedimento di esclusione in questa sede scrutinato è pienamente legittimo, mentre il ricorso è infondato e va rigettato.
12. La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT PE AM, Presidente FF
Caterina Lauro, Referendario
DA AG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA AG | AT PE AM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.