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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/04/2025, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pietro Lupi Presidente
dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
dott.ssa Claudia Colicchio Giudice rel.
riunito in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.18651/2021
TRA
e rappresentate e difese dall'avv. Giovanna Parte_1 Parte_2
Ziello elettivamente domiciliate presso il suo studio in Napoli alla via Antonio
Gramsci n. 19 giusta procura in atti;
- ATTRICI
E
rappresentata e difesa dall' Avv. Pasquale Cioffi elettivamente P_
domiciliata presso il suo studio in Napoli al Corso Secondigliano, n. 324, giusta procura in atti
- CONVENUTA Oggetto: azione di riduzione e scioglimento della comunione ereditaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, le attrici sopra epigrafate esponevano principalmente quanto segue:
- di avere ereditato, in qualità di moglie e figlia, da deceduto Persona_1
in data 16.06.2016, la nuda proprietà di due immobili siti in Napoli, il primo alla Trav. II Cassano n. 30 (identificato al Catasto Fabbricati di Napoli alla
Sez. Urb.: SEC Foglio: 8 Particella: 296 Sub.: 30), il secondo alla Via
Girolamo Imparato n. 11 (identificato al Catasto Fabbricati di Napoli alla
Sez. Urb.: SEC Foglio: 9 Particella: 214 Sub.: 22);
- che su ambedue gli immobili suindicati conservava un diritto di usufrutto il SI. , padre di , e quindi rispettivamente Persona_2 Persona_1
suocero della SI.ra e nonno della SI.ra Pt_1 Parte_2
- che il SI. aveva ceduto in precedenza, con due distinti atti Persona_2
notarili, il proprio diritto di proprietà sui predetti immobili in favore del figlio , riservandosi però il diritto di usufrutto su entrambi Persona_1
gli immobili ed in particolare ciò avveniva con atto di compravendita immobiliare stipulato in Napoli innanzi il Notaio in data Per_3
25.03.2003 (rep. n. 1865, racc. 786) relativamente all'immobile sito in Napoli alla Via Girolamo Imparato n. 11 e con atto di donazione stipulato in Napoli innanzi il Notaio in data 25.03.2003 (rep. n. 1866, racc. n. 787) per Per_3
ciò che attiene l'altro immobile sito in Napoli alla Trav. II Cassano n. 30;
- che in data 27.03.2021 decedeva il SI. ; Persona_2
- che, a seguito del decesso del SI. , pur essendosi Persona_2
incontestabilmente consolidato il diritto di proprietà delle attrici su entrambi gli immobili le stesse non riuscivano ad ottenere la liberazione degli stessi da parte della SI.ra , moglie del defunto SI. , che P_ Persona_2
continuava ad occupare senza alcun titolo l'abitazione sita in Napoli alla
Trav. II Cassano n. 30 nonché a percepire i canoni derivanti dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli alla Via Girolamo
Imparato n. 11, anche in questo caso senza godere di alcun titolo giuridico.
Sulla base di tali premesse, le attrici chiedevano di accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in Napoli alla II Traversa Cassano n. 30
e dell'immobile sito in Napoli alla Via Girolamo Imparato n. 11 posta in essere dalla SI.ra . Per l'effetto, chiedevano di condannare la SI.ra P_ P_
al rilascio degli immobili siti in Napoli alla II Traversa Cassano n. 30 e Via
[...]
Girolamo Imparato n. 11 con la condanna altresì al pagamento in loro favore di euro 2.250,00 (750,00 x 3 mensilità, da aprile 2021 a luglio 2021) per i canoni di locazione mai corrisposti relativi all'immobile di Napoli alla II Traversa Cassano n.
30 ed euro 1.650,00 (550,00 x 3, da aprile 2021 a luglio 2021) per i canoni di locazione mai corrisposti relativi all'immobile di Napoli alla Via Girolamo Imparato
n. 11.
Si costituiva la SI.ra la quale chiedeva di rigettare la domanda P_
ed in via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare relativamente simulato, perché dissimulante donazione, l'atto di vendita stipulato per Notaio il Per_3
25.03.2003 (rep. n. 1865, racc. 786) relativo all'immobile sito in Napoli alla Via
Girolamo Imparato n. 11 Chiedeva di accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima a lei spettante, quale erede legittimaria del defunto . Persona_2
Chiedeva di accertare e dichiarare, in accoglimento dell'azione di riduzione proposta, l'inefficacia parziale della donazione da parte del SI. Persona_2
nei confronti del figlio operata con atto per Notaio del Persona_1 Per_3
25.03.2003, rep. n. 1866, racc. n. 787 in uno al proprio diritto di abitazione quale coniuge superstite dell'immobile in Napoli alla Trav. II Cassano n. 30.
Il Collegio pronunciava sentenza non definitiva n.1002/2024 con la quale dichiarava simulato, in quanto dissimulante donazione, l'atto di vendita stipulato per Notaio il 25.03.2003 (rep. n. 1865, racc. 786) relativo all'immobile Per_3
sito in Napoli alla Via Girolamo Imparato n. 11, accertava l'esistenza della lesione della quota di riserva della convenuta quale coniuge superstite e ricostruiva la quota di comproprietà spettante alla convenuta lesa nella misura di cui al dispositivo.
Con ordinanza veniva poi disposta la prosecuzione del giudizio per l'istruzione della domanda di scioglimento della comunione ed a seguito del deposito della disposta ctu il Giudice, fatte precisare, le conclusioni all'udienza del
09.01.2025 riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. rimettendo la decisione al Collegio.
In sede di udienza del 09.01.2025 l'attrice proponeva Parte_2
domanda di assegnazione dei beni, salvo poi in sede di memoria ex art. 190 cpc formulare istanza di assegnazione congiunta in uno alla madre Parte_1
In via preliminare giova ripercorrere brevemente gli esiti della sentenza non definitiva in atti ricordando come il defunto avesse disposto di Persona_2
tutti i suoi beni tramite donazioni in favore del figlio (tra cui anche l'atto Per_1
dal Collegio ritenuto simulato) già titolare del 50% del valore dei beni in II Traversa
Cassano in quanto ricevuti per successione materna.
A seguito dell'avvenuto accertamento della lesione della quota di riserva spettante al coniuge superstite, pertanto, le quote di contitolarità sui beni venivano così indicate:
1) immobile sito in VIA GIROLAMO IMPARATO N. civico 11, Piano 2, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA), Catasto
FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 9, Particella 214, Subalterno
22, Natura A2, Consistenza 5 vani di proprietà di 1/3 di;
P_
di 1/3 di e di 1/3 di ; Parte_1 Parte_2
2) l'immobile sito in Napoli alla via SECONDA TRAVERSA CASSANO
N. civico 30, sc. B, piano 5, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di
NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8,
Particella 296, Subalterno 30, Natura A2, Consistenza 6,5 vani di proprietà di proprietà di 2/12 di;
5/12 di P_ Pt_1 e 5/12 di ;
[...] Parte_2
3) l'immobile sito in Napoli alla via SECONDA TRAVERSA CASSANO
N. civico 30, piano T, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di
NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8,
Particella 296, Subalterno 104, Natura C6, Consistenza 10mq di proprietà di 2/12 di;
5/12 di e 5/12 P_ Parte_1
di ; Parte_2
4) l'immobile sito in Napoli alla via SECONDA TRAVERSA CASSANO
N. civico 30, piano S1, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di
NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8,
Particella 296, Subalterno 103, Natura C2, Consistenza 10mq di proprietà di 2/12 di;
5/12 di e 5/12 P_ Parte_1
di ; Parte_2
5) l'immobile sito in Napoli alla via TRAVERSA MAGLIONE N. civico
50, piano S1, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA),
Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8, Particella 295,
Subalterno 36, Natura C2, Consistenza 14mq di proprietà di 1/3 di
; di 1/3 di e di 1/3 di P_ Parte_1 Parte_2
[...]
Ciò premesso va rilevato che, come acclarato dalla CTU espletata in corso di causa, il compendio non è comodamente divisibile apporzionando parti di bene idonee a soddisfare la quota spettante a ciascuno. Infatti, tenuto conto dei principi giuridici che sovraintendono alla divisibilità dei beni, deve evidenziarsi che gli immobili per cui è causa non sono suscettibili di un frazionamento in natura con formazione di tante porzioni materiali corrispondenti alle quote di diritto vantate da ogni singolo condividente, ostandovi a tale possibilità le caratteristiche strutturali e funzionali degli immobili.
In funzione delle ulteriori e succedanee modalità di attuazione della divisione, occorre dunque procedere alla determinazione del valore venale dell'immobile, ossia del suo attuale valore di mercato. Ciò posto, avuto riguardo alle condizioni del bene come evidenziate nella CTU, alla sua ubicazione e quadratura, al suo stato attuale, nonché ad ogni altra caratteristica intrinseca ed estrinseca del bene, non può che confermarsi la stima operata dal CTU, sulla scorta di una indagine comparativa condotta avendo riguardo ai dati reperiti sul mercato zonale relativamente alla compravendita di beni analoghi. Difettando contestazioni dalle parti in causa circa la reale rispondenza dei valori raccolti alla media delle contrattazioni riscontrabili in loco, deve, quindi, ritenersi rettamente determinato il valore venale dei beni, rispettivamente e seguendo l'ordine di cui sopra, in € 129.000,00, € 174.500,00
(valore complessivo dei beni sub 2, 3 e 4) ed € 15.500,00 all'attualità.
Il periodo relativamente breve decorso dalla data di deposito in cancelleria dell'elaborato peritale (14.10.2024) ed il mancato riscontro, sulla scorta di pubblicazioni specialistiche del settore, di SInificativi mutamenti intervenuti nelle more nel mercato immobiliare zonale, consente di ritenere il prezzo stimato tuttora attuale e sicuramente non suscettibile di incremento. In tema di divisione il valore degli immobili va, infatti, determinato avendo riguardo ai prezzi correnti il cui andamento è assai di sovente indipendente rispetto all'evoluzione del fenomeno inflattivo (Cass. 1528/1985, nonché Cass. 2474/87 secondo cui il giudice anche d'ufficio, può aggiornare l'ammontare di quelle somme in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta, verificatosi nelle more del procedimento, se e nei limiti in cui tale svalutazione si sia tradotta in una nominale lievitazione del prezzo di mercato del bene).
L'unica precisazione che deve essere fatta riguarda i beni in II Traversa Cassano.
Dallo studio dell'allegato 6 della ctu emerge come l'arch. abbia Per_4
compiuto un errore di calcolo in quanto ha (correttamente) fatto ricadere in successione il 50% (ricordando che il restante 50% era già in titolarità del donatario) del bene salvo poi a calcolare la quota di 1/6 indicata come spettante alla convenuta. Di contro, come indicato in sentenza non definitiva, la convenuta è titolare di 1/3 della metà e, dunque, di 1/6 sull'intero; pertanto, una volta indicato nello schema allegato alla ctu il valore della metà del bene, si sarebbe dovuto dividere per 1/3 la cifra indicata (o stimare 1/6 dell'intero).
Tanto assodato, occorre evidenziare che la parte attrice ha Parte_2
formulato richiesta di attribuzione ex art. 720 c.c. dell'intero compendio, con contestuale determinazione della somma dovuta alla parte convenuta ed alla madre attrice per l'acquisto della quota di loro spettanza. Analoga istanza veniva avanzata in sede di udienza di precisazione delle conclusioni anche dalla convenuta P_
. In sede di note ex art. 190 cpc l'attrice e la madre
[...] Parte_2 Pt_1
chiedevano l'assegnazione congiunta dei beni in quanto “l'assegnazione
[...]
totale di entrambi i beni alla sola SI.ra genererebbe un aumento Pt_2
considerevole dei valori comportando così l'impossibilità di continuare a CP_2
fruire dell'assegno di invalidità, somma necessaria per l'attrice in quanto in stato di disoccupazione e, per l'appunto, affetta da tale grave patologia ….le SI.re Pt_3
domandano che gli immobili vengano a loro assegnati, in quanto quotiste
[...]
di maggioranza, nelle proporzioni loro spettanti, potendo senz'altro conguagliare la SI.ra per la quota lei eventualmente riconosciuta”. P_
Tale richiesta deve essere ritenuta tempestiva in quanto non soggetta a preclusioni di sorta in quanto “Nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello” (Cass n. 3497/19).
Vanno tuttavia fatte alcune precisazioni. Sui beni in Traversa Cassano n. 30 ( n. 2, 3
e 4 della ctu) in Via Girolamo Imparato ( n. 1 della ctu) ed in Traversa Maglione (
n. 5 della ctu) le convenute, in quanto eredi di , sono da ritenersi Persona_1
quotiste di maggioranza in quanto il presente giudizio è volto unicamente allo scioglimento della comunione del defunto senza che venga in rilievo la Per_2
volontà di procedere allo scioglimento della comunione anche del figlio Per_1
che sarà eventualmente rimandato ad ulteriori giudizi o ad accordi pattizi tra le sue eredi ( attuali attrici). D'altra parte, la richiesta di assegnazione congiunta dei beni rende, di fatto, quotiste di maggioranze le attuali attrici.
Pertanto, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 720 c.c. l'attribuzione dei cespiti per cui è causa in favore di e di quali eredi di Parte_1 Parte_2
, con condanna delle stesse parti al pagamento in favore della Persona_1
convenuta della relativa quota ereditaria a titolo di conguaglio.
Gli immobili, commerciabili dal punto di vista urbanistico ed avendo il ctu precisato che le difformità catastali riscontrate (spostamento di una porta e rimozione di un piccolo tramezzo) non incidono sulla rendita catastale come precisato dalla circolare n. 2/10 dell'Agenzia del Territorio, possono essere assegnati alle richiedenti. Per quanto attiene la veranda abusiva, costituendo abuso minore non impedisce la circolazione del bene da punto di vista della legittimità urbanistica, ma la stessa andrà rimossa come le attrici hanno dichiarato in sede di memorie ex art. 190 cpc “si sono già prontamente attivate per eseguire il piccolo intervento di ripristino richiesto”
Pertanto, si otterranno i seguenti importi da riconoscere in favore della convenuta:
- € 43.000,00 per l'immobile sito in VIA GIROLAMO IMPARATO N. civico 11,
Piano 2, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA), Catasto
FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 9, Particella 214, Subalterno 22,
Natura A2, Consistenza 5 vani;
- € 29.083,33 per l'immobile sito in Napoli alla via SECONDA TRAVERSA
CASSANO n. civico 30, sc. B, piano 5, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di
NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8, Particella
296, Subalterno 30, Natura A2, Consistenza 6,5 vani comprensivo delle pertinenze site in Napoli alla via SECONDA TRAVERSA CASSANO N. civico
30, piano T, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA), Catasto
FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8, Particella 296, Subalterno 104,
Natura C6, Consistenza 10mq e in Napoli alla via SECONDA TRAVERSA CASSANO N. civico 30, piano S1, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di
NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8, Particella
296, Subalterno 103, Natura C2, Consistenza 10mq;
- € 5.167,67 per l'immobile sito in Napoli alla via TRAVERSA MAGLIONE N. civico 50, piano S1, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA),
Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8, Particella 295, Subalterno
36, Natura C2, Consistenza 14mq.
Gli importi come sopra determinati saranno corrisposti oltre agli interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo in ragione della naturale mora credendi che si determina al momento della condanna al pagamento di una determinata somma di denaro.
Avendo già regolato, in sede di sentenza non definitiva n. 1002/24, le spese di lite per il segmento processuale pregresso ed essendo stata la prosecuzione del giudizio unicamente volta a dividere il compendio ereditario tramite operazioni divisionali che possono essere definite di interesse comune delle parti si ritiene equo compensare per questa residua fase processuale le spese di lite.
Le spese del ctu graveranno in solido sulle parti del processo.
PQM
1) Assegna a ( cf: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf: ) il 50% dell'immobile sito in Napoli alla via C.F._2
SECONDA TRAVERSA CASSANO N. civico 30, sc. B, piano 5, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8, Particella 296, Subalterno 30, Natura A2, Consistenza 6,5 vani comprensivo delle pertinenze site in Napoli alla via SECONDA
TRAVERSA CASSANO N. civico 30, piano T, indentificato nel N.C.E.U. del
Comune di NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio
8, Particella 296, Subalterno 104, Natura C6, Consistenza 10mq e in Napoli alla via SECONDA TRAVERSA CASSANO N. civico 30, piano S1, indentificato nel
N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8, Particella 296, Subalterno 103, Natura C2, Consistenza 10mq e per l'effetto le dichiara proprietarie per l'intero;
2) assegna a (cf: e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) l'immobile sito in Napoli alla via TRAVERSA C.F._2
MAGLIONE N. civico 50, piano S1, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di
NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8, Particella
295, Subalterno 36, Natura C2, Consistenza 14mq e per l'effetto le dichiara proprietarie per l'intero;
3) assegna a (cf: e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) l'immobile sito in VIA GIROLAMO IMPARATO N. C.F._2
civico 11, Piano 2, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA),
Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 9, Particella 214, Subalterno
22, Natura A2, Consistenza 5 vani e per l'effetto le dichiara proprietarie per l'intero;
4) condanna ( cf: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf: ) al pagamento in favore di parte convenuta C.F._2 P_
, ( C.F. ) a titolo di conguaglio per il bene di cui al
[...] C.F._3
punto che precede sub. 1 dell'importo di € 29.083,33 oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
5) condanna ( cf: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf: ) al pagamento in favore di parte convenuta C.F._2 P_
, ( C.F. ) a titolo di conguaglio per il bene di cui al
[...] C.F._3
punto che precede sub. 2 dell'importo di € 5.166,67 oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
6) condanna ( cf: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf: ) al pagamento in favore di parte convenuta C.F._2 P_
, ( C.F. ) a titolo di conguaglio per il bene di cui al
[...] C.F._3
punto che precede sub. 3 dell'importo di € 43.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
7) compensa le spese di lite;
8) pone a carico solidale delle parti le spese di ctu come liquidate con decreto del
21.11.2024.
Napoli, così deciso nella camera di conSIlio del 03.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Colicchio Dott. Pietro Lupi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pietro Lupi Presidente
dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
dott.ssa Claudia Colicchio Giudice rel.
riunito in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.18651/2021
TRA
e rappresentate e difese dall'avv. Giovanna Parte_1 Parte_2
Ziello elettivamente domiciliate presso il suo studio in Napoli alla via Antonio
Gramsci n. 19 giusta procura in atti;
- ATTRICI
E
rappresentata e difesa dall' Avv. Pasquale Cioffi elettivamente P_
domiciliata presso il suo studio in Napoli al Corso Secondigliano, n. 324, giusta procura in atti
- CONVENUTA Oggetto: azione di riduzione e scioglimento della comunione ereditaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, le attrici sopra epigrafate esponevano principalmente quanto segue:
- di avere ereditato, in qualità di moglie e figlia, da deceduto Persona_1
in data 16.06.2016, la nuda proprietà di due immobili siti in Napoli, il primo alla Trav. II Cassano n. 30 (identificato al Catasto Fabbricati di Napoli alla
Sez. Urb.: SEC Foglio: 8 Particella: 296 Sub.: 30), il secondo alla Via
Girolamo Imparato n. 11 (identificato al Catasto Fabbricati di Napoli alla
Sez. Urb.: SEC Foglio: 9 Particella: 214 Sub.: 22);
- che su ambedue gli immobili suindicati conservava un diritto di usufrutto il SI. , padre di , e quindi rispettivamente Persona_2 Persona_1
suocero della SI.ra e nonno della SI.ra Pt_1 Parte_2
- che il SI. aveva ceduto in precedenza, con due distinti atti Persona_2
notarili, il proprio diritto di proprietà sui predetti immobili in favore del figlio , riservandosi però il diritto di usufrutto su entrambi Persona_1
gli immobili ed in particolare ciò avveniva con atto di compravendita immobiliare stipulato in Napoli innanzi il Notaio in data Per_3
25.03.2003 (rep. n. 1865, racc. 786) relativamente all'immobile sito in Napoli alla Via Girolamo Imparato n. 11 e con atto di donazione stipulato in Napoli innanzi il Notaio in data 25.03.2003 (rep. n. 1866, racc. n. 787) per Per_3
ciò che attiene l'altro immobile sito in Napoli alla Trav. II Cassano n. 30;
- che in data 27.03.2021 decedeva il SI. ; Persona_2
- che, a seguito del decesso del SI. , pur essendosi Persona_2
incontestabilmente consolidato il diritto di proprietà delle attrici su entrambi gli immobili le stesse non riuscivano ad ottenere la liberazione degli stessi da parte della SI.ra , moglie del defunto SI. , che P_ Persona_2
continuava ad occupare senza alcun titolo l'abitazione sita in Napoli alla
Trav. II Cassano n. 30 nonché a percepire i canoni derivanti dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli alla Via Girolamo
Imparato n. 11, anche in questo caso senza godere di alcun titolo giuridico.
Sulla base di tali premesse, le attrici chiedevano di accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in Napoli alla II Traversa Cassano n. 30
e dell'immobile sito in Napoli alla Via Girolamo Imparato n. 11 posta in essere dalla SI.ra . Per l'effetto, chiedevano di condannare la SI.ra P_ P_
al rilascio degli immobili siti in Napoli alla II Traversa Cassano n. 30 e Via
[...]
Girolamo Imparato n. 11 con la condanna altresì al pagamento in loro favore di euro 2.250,00 (750,00 x 3 mensilità, da aprile 2021 a luglio 2021) per i canoni di locazione mai corrisposti relativi all'immobile di Napoli alla II Traversa Cassano n.
30 ed euro 1.650,00 (550,00 x 3, da aprile 2021 a luglio 2021) per i canoni di locazione mai corrisposti relativi all'immobile di Napoli alla Via Girolamo Imparato
n. 11.
Si costituiva la SI.ra la quale chiedeva di rigettare la domanda P_
ed in via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare relativamente simulato, perché dissimulante donazione, l'atto di vendita stipulato per Notaio il Per_3
25.03.2003 (rep. n. 1865, racc. 786) relativo all'immobile sito in Napoli alla Via
Girolamo Imparato n. 11 Chiedeva di accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima a lei spettante, quale erede legittimaria del defunto . Persona_2
Chiedeva di accertare e dichiarare, in accoglimento dell'azione di riduzione proposta, l'inefficacia parziale della donazione da parte del SI. Persona_2
nei confronti del figlio operata con atto per Notaio del Persona_1 Per_3
25.03.2003, rep. n. 1866, racc. n. 787 in uno al proprio diritto di abitazione quale coniuge superstite dell'immobile in Napoli alla Trav. II Cassano n. 30.
Il Collegio pronunciava sentenza non definitiva n.1002/2024 con la quale dichiarava simulato, in quanto dissimulante donazione, l'atto di vendita stipulato per Notaio il 25.03.2003 (rep. n. 1865, racc. 786) relativo all'immobile Per_3
sito in Napoli alla Via Girolamo Imparato n. 11, accertava l'esistenza della lesione della quota di riserva della convenuta quale coniuge superstite e ricostruiva la quota di comproprietà spettante alla convenuta lesa nella misura di cui al dispositivo.
Con ordinanza veniva poi disposta la prosecuzione del giudizio per l'istruzione della domanda di scioglimento della comunione ed a seguito del deposito della disposta ctu il Giudice, fatte precisare, le conclusioni all'udienza del
09.01.2025 riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. rimettendo la decisione al Collegio.
In sede di udienza del 09.01.2025 l'attrice proponeva Parte_2
domanda di assegnazione dei beni, salvo poi in sede di memoria ex art. 190 cpc formulare istanza di assegnazione congiunta in uno alla madre Parte_1
In via preliminare giova ripercorrere brevemente gli esiti della sentenza non definitiva in atti ricordando come il defunto avesse disposto di Persona_2
tutti i suoi beni tramite donazioni in favore del figlio (tra cui anche l'atto Per_1
dal Collegio ritenuto simulato) già titolare del 50% del valore dei beni in II Traversa
Cassano in quanto ricevuti per successione materna.
A seguito dell'avvenuto accertamento della lesione della quota di riserva spettante al coniuge superstite, pertanto, le quote di contitolarità sui beni venivano così indicate:
1) immobile sito in VIA GIROLAMO IMPARATO N. civico 11, Piano 2, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA), Catasto
FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 9, Particella 214, Subalterno
22, Natura A2, Consistenza 5 vani di proprietà di 1/3 di;
P_
di 1/3 di e di 1/3 di ; Parte_1 Parte_2
2) l'immobile sito in Napoli alla via SECONDA TRAVERSA CASSANO
N. civico 30, sc. B, piano 5, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di
NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8,
Particella 296, Subalterno 30, Natura A2, Consistenza 6,5 vani di proprietà di proprietà di 2/12 di;
5/12 di P_ Pt_1 e 5/12 di ;
[...] Parte_2
3) l'immobile sito in Napoli alla via SECONDA TRAVERSA CASSANO
N. civico 30, piano T, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di
NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8,
Particella 296, Subalterno 104, Natura C6, Consistenza 10mq di proprietà di 2/12 di;
5/12 di e 5/12 P_ Parte_1
di ; Parte_2
4) l'immobile sito in Napoli alla via SECONDA TRAVERSA CASSANO
N. civico 30, piano S1, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di
NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8,
Particella 296, Subalterno 103, Natura C2, Consistenza 10mq di proprietà di 2/12 di;
5/12 di e 5/12 P_ Parte_1
di ; Parte_2
5) l'immobile sito in Napoli alla via TRAVERSA MAGLIONE N. civico
50, piano S1, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA),
Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8, Particella 295,
Subalterno 36, Natura C2, Consistenza 14mq di proprietà di 1/3 di
; di 1/3 di e di 1/3 di P_ Parte_1 Parte_2
[...]
Ciò premesso va rilevato che, come acclarato dalla CTU espletata in corso di causa, il compendio non è comodamente divisibile apporzionando parti di bene idonee a soddisfare la quota spettante a ciascuno. Infatti, tenuto conto dei principi giuridici che sovraintendono alla divisibilità dei beni, deve evidenziarsi che gli immobili per cui è causa non sono suscettibili di un frazionamento in natura con formazione di tante porzioni materiali corrispondenti alle quote di diritto vantate da ogni singolo condividente, ostandovi a tale possibilità le caratteristiche strutturali e funzionali degli immobili.
In funzione delle ulteriori e succedanee modalità di attuazione della divisione, occorre dunque procedere alla determinazione del valore venale dell'immobile, ossia del suo attuale valore di mercato. Ciò posto, avuto riguardo alle condizioni del bene come evidenziate nella CTU, alla sua ubicazione e quadratura, al suo stato attuale, nonché ad ogni altra caratteristica intrinseca ed estrinseca del bene, non può che confermarsi la stima operata dal CTU, sulla scorta di una indagine comparativa condotta avendo riguardo ai dati reperiti sul mercato zonale relativamente alla compravendita di beni analoghi. Difettando contestazioni dalle parti in causa circa la reale rispondenza dei valori raccolti alla media delle contrattazioni riscontrabili in loco, deve, quindi, ritenersi rettamente determinato il valore venale dei beni, rispettivamente e seguendo l'ordine di cui sopra, in € 129.000,00, € 174.500,00
(valore complessivo dei beni sub 2, 3 e 4) ed € 15.500,00 all'attualità.
Il periodo relativamente breve decorso dalla data di deposito in cancelleria dell'elaborato peritale (14.10.2024) ed il mancato riscontro, sulla scorta di pubblicazioni specialistiche del settore, di SInificativi mutamenti intervenuti nelle more nel mercato immobiliare zonale, consente di ritenere il prezzo stimato tuttora attuale e sicuramente non suscettibile di incremento. In tema di divisione il valore degli immobili va, infatti, determinato avendo riguardo ai prezzi correnti il cui andamento è assai di sovente indipendente rispetto all'evoluzione del fenomeno inflattivo (Cass. 1528/1985, nonché Cass. 2474/87 secondo cui il giudice anche d'ufficio, può aggiornare l'ammontare di quelle somme in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta, verificatosi nelle more del procedimento, se e nei limiti in cui tale svalutazione si sia tradotta in una nominale lievitazione del prezzo di mercato del bene).
L'unica precisazione che deve essere fatta riguarda i beni in II Traversa Cassano.
Dallo studio dell'allegato 6 della ctu emerge come l'arch. abbia Per_4
compiuto un errore di calcolo in quanto ha (correttamente) fatto ricadere in successione il 50% (ricordando che il restante 50% era già in titolarità del donatario) del bene salvo poi a calcolare la quota di 1/6 indicata come spettante alla convenuta. Di contro, come indicato in sentenza non definitiva, la convenuta è titolare di 1/3 della metà e, dunque, di 1/6 sull'intero; pertanto, una volta indicato nello schema allegato alla ctu il valore della metà del bene, si sarebbe dovuto dividere per 1/3 la cifra indicata (o stimare 1/6 dell'intero).
Tanto assodato, occorre evidenziare che la parte attrice ha Parte_2
formulato richiesta di attribuzione ex art. 720 c.c. dell'intero compendio, con contestuale determinazione della somma dovuta alla parte convenuta ed alla madre attrice per l'acquisto della quota di loro spettanza. Analoga istanza veniva avanzata in sede di udienza di precisazione delle conclusioni anche dalla convenuta P_
. In sede di note ex art. 190 cpc l'attrice e la madre
[...] Parte_2 Pt_1
chiedevano l'assegnazione congiunta dei beni in quanto “l'assegnazione
[...]
totale di entrambi i beni alla sola SI.ra genererebbe un aumento Pt_2
considerevole dei valori comportando così l'impossibilità di continuare a CP_2
fruire dell'assegno di invalidità, somma necessaria per l'attrice in quanto in stato di disoccupazione e, per l'appunto, affetta da tale grave patologia ….le SI.re Pt_3
domandano che gli immobili vengano a loro assegnati, in quanto quotiste
[...]
di maggioranza, nelle proporzioni loro spettanti, potendo senz'altro conguagliare la SI.ra per la quota lei eventualmente riconosciuta”. P_
Tale richiesta deve essere ritenuta tempestiva in quanto non soggetta a preclusioni di sorta in quanto “Nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello” (Cass n. 3497/19).
Vanno tuttavia fatte alcune precisazioni. Sui beni in Traversa Cassano n. 30 ( n. 2, 3
e 4 della ctu) in Via Girolamo Imparato ( n. 1 della ctu) ed in Traversa Maglione (
n. 5 della ctu) le convenute, in quanto eredi di , sono da ritenersi Persona_1
quotiste di maggioranza in quanto il presente giudizio è volto unicamente allo scioglimento della comunione del defunto senza che venga in rilievo la Per_2
volontà di procedere allo scioglimento della comunione anche del figlio Per_1
che sarà eventualmente rimandato ad ulteriori giudizi o ad accordi pattizi tra le sue eredi ( attuali attrici). D'altra parte, la richiesta di assegnazione congiunta dei beni rende, di fatto, quotiste di maggioranze le attuali attrici.
Pertanto, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 720 c.c. l'attribuzione dei cespiti per cui è causa in favore di e di quali eredi di Parte_1 Parte_2
, con condanna delle stesse parti al pagamento in favore della Persona_1
convenuta della relativa quota ereditaria a titolo di conguaglio.
Gli immobili, commerciabili dal punto di vista urbanistico ed avendo il ctu precisato che le difformità catastali riscontrate (spostamento di una porta e rimozione di un piccolo tramezzo) non incidono sulla rendita catastale come precisato dalla circolare n. 2/10 dell'Agenzia del Territorio, possono essere assegnati alle richiedenti. Per quanto attiene la veranda abusiva, costituendo abuso minore non impedisce la circolazione del bene da punto di vista della legittimità urbanistica, ma la stessa andrà rimossa come le attrici hanno dichiarato in sede di memorie ex art. 190 cpc “si sono già prontamente attivate per eseguire il piccolo intervento di ripristino richiesto”
Pertanto, si otterranno i seguenti importi da riconoscere in favore della convenuta:
- € 43.000,00 per l'immobile sito in VIA GIROLAMO IMPARATO N. civico 11,
Piano 2, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA), Catasto
FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 9, Particella 214, Subalterno 22,
Natura A2, Consistenza 5 vani;
- € 29.083,33 per l'immobile sito in Napoli alla via SECONDA TRAVERSA
CASSANO n. civico 30, sc. B, piano 5, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di
NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8, Particella
296, Subalterno 30, Natura A2, Consistenza 6,5 vani comprensivo delle pertinenze site in Napoli alla via SECONDA TRAVERSA CASSANO N. civico
30, piano T, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA), Catasto
FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8, Particella 296, Subalterno 104,
Natura C6, Consistenza 10mq e in Napoli alla via SECONDA TRAVERSA CASSANO N. civico 30, piano S1, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di
NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8, Particella
296, Subalterno 103, Natura C2, Consistenza 10mq;
- € 5.167,67 per l'immobile sito in Napoli alla via TRAVERSA MAGLIONE N. civico 50, piano S1, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA),
Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8, Particella 295, Subalterno
36, Natura C2, Consistenza 14mq.
Gli importi come sopra determinati saranno corrisposti oltre agli interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo in ragione della naturale mora credendi che si determina al momento della condanna al pagamento di una determinata somma di denaro.
Avendo già regolato, in sede di sentenza non definitiva n. 1002/24, le spese di lite per il segmento processuale pregresso ed essendo stata la prosecuzione del giudizio unicamente volta a dividere il compendio ereditario tramite operazioni divisionali che possono essere definite di interesse comune delle parti si ritiene equo compensare per questa residua fase processuale le spese di lite.
Le spese del ctu graveranno in solido sulle parti del processo.
PQM
1) Assegna a ( cf: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf: ) il 50% dell'immobile sito in Napoli alla via C.F._2
SECONDA TRAVERSA CASSANO N. civico 30, sc. B, piano 5, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8, Particella 296, Subalterno 30, Natura A2, Consistenza 6,5 vani comprensivo delle pertinenze site in Napoli alla via SECONDA
TRAVERSA CASSANO N. civico 30, piano T, indentificato nel N.C.E.U. del
Comune di NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio
8, Particella 296, Subalterno 104, Natura C6, Consistenza 10mq e in Napoli alla via SECONDA TRAVERSA CASSANO N. civico 30, piano S1, indentificato nel
N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8, Particella 296, Subalterno 103, Natura C2, Consistenza 10mq e per l'effetto le dichiara proprietarie per l'intero;
2) assegna a (cf: e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) l'immobile sito in Napoli alla via TRAVERSA C.F._2
MAGLIONE N. civico 50, piano S1, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di
NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8, Particella
295, Subalterno 36, Natura C2, Consistenza 14mq e per l'effetto le dichiara proprietarie per l'intero;
3) assegna a (cf: e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) l'immobile sito in VIA GIROLAMO IMPARATO N. C.F._2
civico 11, Piano 2, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA),
Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 9, Particella 214, Subalterno
22, Natura A2, Consistenza 5 vani e per l'effetto le dichiara proprietarie per l'intero;
4) condanna ( cf: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf: ) al pagamento in favore di parte convenuta C.F._2 P_
, ( C.F. ) a titolo di conguaglio per il bene di cui al
[...] C.F._3
punto che precede sub. 1 dell'importo di € 29.083,33 oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
5) condanna ( cf: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf: ) al pagamento in favore di parte convenuta C.F._2 P_
, ( C.F. ) a titolo di conguaglio per il bene di cui al
[...] C.F._3
punto che precede sub. 2 dell'importo di € 5.166,67 oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
6) condanna ( cf: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf: ) al pagamento in favore di parte convenuta C.F._2 P_
, ( C.F. ) a titolo di conguaglio per il bene di cui al
[...] C.F._3
punto che precede sub. 3 dell'importo di € 43.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
7) compensa le spese di lite;
8) pone a carico solidale delle parti le spese di ctu come liquidate con decreto del
21.11.2024.
Napoli, così deciso nella camera di conSIlio del 03.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Colicchio Dott. Pietro Lupi