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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 1025/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 1025/2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI RITA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO CERVELLATI 3 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. ROSSI RITA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. IORFINO MICHELANGELO, elettivamente domiciliato in CORSO FRANCIA N. 147 10138 TORINO presso il difensore avv. IORFINO MICHELANGELO
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.6.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il signor nato il [...] a [...] e la signora Parte_1 Parte_2
nata il [...] in [...] hanno contratto matrimonio civile
[...]
in Bologna (BO) in data 30.05.2014, con atto iscritto nei registri anagrafici del predetto Comune al n.
193, Parte I, anno 2014, optando per il regime della comunione dei beni;
dalla loro unione è nato a
Bologna (BO) in data 31.08.2014 il figlio residente presso l'abitazione materna in Persona_1
Bologna (BO) via Ferrarese n. 119; i coniugi si sono separati consensualmente comparendo avanti il
Presidente del Tribunale di Bologna in data 9.11.2020, come da verbale omologato;
con ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate;
con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.6.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle suddette condizioni. Esse sono conformi a legge e all'interesse del figlio minorenne e vanno pertanto qui integralmente recepite, sussistendo i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Bologna (BO) in data 30.05.2014 fra nato il [...] a [...] e nata il Parte_1 Parte_2
16.04.1985 in Salvador Bahia (Brasile), con atto iscritto nei registri anagrafici del predetto Comune al n. 193, Parte I, anno 2014; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione sita in Bologna (BO) in via Ferrarese
n. 119.
La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in pagina 2 di 4 via autonomia dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta.
2) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo riterrà opportuno, secondo accordi tra i coniugi da stabilirsi in ragione delle esigenze di lavoro degli stessi e comunque tenendo prioritariamente conto degli interessi del minore.
In caso di mancato accordo tra le parti, sarà diritto del signor vedere il figlio secondo il seguente Pt_1
calendario:
- due fine settimana alternati al mese come di seguito indicato: il primo dalle ore 10.00 (o dall'uscita da scuola) del sabato mattina sino al lunedì mattina, avendo cura il padre di accompagnare il minore a scuola;
il secondo dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, avendo cura il padre di accompagnare il minore a scuola;
nella settimana in cui il weekend è di spettanza materna, due pomeriggi infrasettimanali con pernotto, indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, quando accompagnerà il minore a scuola;
nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna, un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, indicativamente nella giornata di martedì, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, quando accompagnerà il minore a scuola;
le vacanze natalizie verranno equamente suddivise tra i genitori, alternando di anno in anno la settimana comprensiva del Natale e la settimana comprensiva del Capodanno;
l'intero periodo di festività pasquali, ad anni alterni;
durante le vacanze estive tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
le ultime due settimane di agosto con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
un'ulteriore settimana alternativamente nel mese di luglio o di settembre. I genitori concordano di festeggiare assieme il compleanno del figlio
, salvo diverso accordo. Per_1
La parti, altresì, concordano che, ogni qualvolta si verifichi un evento tale per cui il minore deve assentarsi da scuola, ad esempio in caso di malattia (quando vi è l'indicazione del medico in tale senso), in caso di sciopero o di chiusura dell'istituto scolastico per altra causa (es. alluvione), si alterneranno nell'assentarsi dal lavoro e, quindi, nella gestione del figlio in maniera paritaria. Ciò a prescindere dal calendario sopra pattuito.
3) Il signor a decorrere dal mese di gennaio 2025, corrisponderà, entro il giorno 20 di ogni mese, Pt_1 alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario figlio, fino all'indipendenza Parte_2 economica dello stesso, l'importo mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico sul conto corrente indicato dalla signora
Parte_2 pagina 3 di 4 3.1) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del minore, così come previste e disciplinate nel Protocollo sulle spese straordinarie attualmente adottato dal Tribunale di Bologna che si allega al presente atto come parte essenziale di esso (doc. 11), saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
3.2) L' Assegno Unico Universale relativo alla minore, ovvero ogni altra forma di contribuzione che lo
Stato vorrà prevedere, anche in futuro, quale sussidio per la prole, continuerà ad essere percepito al
50% da entrambi i genitori.
4) Le parti concordano che il minore a far data dall'anno scolastico 2025/2026 verrà iscritto Per_1
presso un istituto secondario di primo grado sito in Bologna (BO), non ancora individuato dai genitori,
e che ivi concluderà l'intero ciclo delle scuole medie.
5) Con il presente accordo le parti intendono, altresì, regolare ogni e qualsivoglia questione tra loro pendente e, a tal fine, la signora rinuncia a richiedere al signor gli arretrati dovuti a Parte_2 Pt_1 titolo di mantenimento ordinario per il figlio e per la mancata rivalutazione ISTAT dell'assegno così come previsto in sede di separazione, e con ciò confermando gli accordi presi dalle parti durante questi anni.
6) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità per il minore valida per l'espatrio.
7) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti dal punto di vista economico e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra titolo di assegno divorzile.
3 - Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 1025/2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI RITA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO CERVELLATI 3 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. ROSSI RITA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. IORFINO MICHELANGELO, elettivamente domiciliato in CORSO FRANCIA N. 147 10138 TORINO presso il difensore avv. IORFINO MICHELANGELO
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.6.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il signor nato il [...] a [...] e la signora Parte_1 Parte_2
nata il [...] in [...] hanno contratto matrimonio civile
[...]
in Bologna (BO) in data 30.05.2014, con atto iscritto nei registri anagrafici del predetto Comune al n.
193, Parte I, anno 2014, optando per il regime della comunione dei beni;
dalla loro unione è nato a
Bologna (BO) in data 31.08.2014 il figlio residente presso l'abitazione materna in Persona_1
Bologna (BO) via Ferrarese n. 119; i coniugi si sono separati consensualmente comparendo avanti il
Presidente del Tribunale di Bologna in data 9.11.2020, come da verbale omologato;
con ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate;
con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.6.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle suddette condizioni. Esse sono conformi a legge e all'interesse del figlio minorenne e vanno pertanto qui integralmente recepite, sussistendo i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Bologna (BO) in data 30.05.2014 fra nato il [...] a [...] e nata il Parte_1 Parte_2
16.04.1985 in Salvador Bahia (Brasile), con atto iscritto nei registri anagrafici del predetto Comune al n. 193, Parte I, anno 2014; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione sita in Bologna (BO) in via Ferrarese
n. 119.
La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in pagina 2 di 4 via autonomia dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta.
2) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo riterrà opportuno, secondo accordi tra i coniugi da stabilirsi in ragione delle esigenze di lavoro degli stessi e comunque tenendo prioritariamente conto degli interessi del minore.
In caso di mancato accordo tra le parti, sarà diritto del signor vedere il figlio secondo il seguente Pt_1
calendario:
- due fine settimana alternati al mese come di seguito indicato: il primo dalle ore 10.00 (o dall'uscita da scuola) del sabato mattina sino al lunedì mattina, avendo cura il padre di accompagnare il minore a scuola;
il secondo dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, avendo cura il padre di accompagnare il minore a scuola;
nella settimana in cui il weekend è di spettanza materna, due pomeriggi infrasettimanali con pernotto, indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, quando accompagnerà il minore a scuola;
nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna, un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, indicativamente nella giornata di martedì, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, quando accompagnerà il minore a scuola;
le vacanze natalizie verranno equamente suddivise tra i genitori, alternando di anno in anno la settimana comprensiva del Natale e la settimana comprensiva del Capodanno;
l'intero periodo di festività pasquali, ad anni alterni;
durante le vacanze estive tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
le ultime due settimane di agosto con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
un'ulteriore settimana alternativamente nel mese di luglio o di settembre. I genitori concordano di festeggiare assieme il compleanno del figlio
, salvo diverso accordo. Per_1
La parti, altresì, concordano che, ogni qualvolta si verifichi un evento tale per cui il minore deve assentarsi da scuola, ad esempio in caso di malattia (quando vi è l'indicazione del medico in tale senso), in caso di sciopero o di chiusura dell'istituto scolastico per altra causa (es. alluvione), si alterneranno nell'assentarsi dal lavoro e, quindi, nella gestione del figlio in maniera paritaria. Ciò a prescindere dal calendario sopra pattuito.
3) Il signor a decorrere dal mese di gennaio 2025, corrisponderà, entro il giorno 20 di ogni mese, Pt_1 alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario figlio, fino all'indipendenza Parte_2 economica dello stesso, l'importo mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico sul conto corrente indicato dalla signora
Parte_2 pagina 3 di 4 3.1) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del minore, così come previste e disciplinate nel Protocollo sulle spese straordinarie attualmente adottato dal Tribunale di Bologna che si allega al presente atto come parte essenziale di esso (doc. 11), saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
3.2) L' Assegno Unico Universale relativo alla minore, ovvero ogni altra forma di contribuzione che lo
Stato vorrà prevedere, anche in futuro, quale sussidio per la prole, continuerà ad essere percepito al
50% da entrambi i genitori.
4) Le parti concordano che il minore a far data dall'anno scolastico 2025/2026 verrà iscritto Per_1
presso un istituto secondario di primo grado sito in Bologna (BO), non ancora individuato dai genitori,
e che ivi concluderà l'intero ciclo delle scuole medie.
5) Con il presente accordo le parti intendono, altresì, regolare ogni e qualsivoglia questione tra loro pendente e, a tal fine, la signora rinuncia a richiedere al signor gli arretrati dovuti a Parte_2 Pt_1 titolo di mantenimento ordinario per il figlio e per la mancata rivalutazione ISTAT dell'assegno così come previsto in sede di separazione, e con ciò confermando gli accordi presi dalle parti durante questi anni.
6) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità per il minore valida per l'espatrio.
7) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti dal punto di vista economico e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra titolo di assegno divorzile.
3 - Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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