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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/05/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 426/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso le sentenze n. 1762/2022 e 3396/2023 del Tribunale di
Milano, est. Martini, promossa da
C.F./ Parte_1
P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Di Toro Mammarella, P.IVA_1 con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
Appellante
COro
(C.F. ), COroparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Tagliabue ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Alfonso Lamarmora n. 44
Appellato
e appellante in via incidentale e contro
(C.F. e P. IVA COroparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv. Federico Strada e Tommaso Erboli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, Via della Posta n. 7
Appellata
e appellante in via incidentale in data 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per la Parte_1
“nel merito, in via principale: in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza parziale n. 1762/2022, pubblicata il 06.07.2022 dal Tribunale Ordinario di Milano, Giudice del Lavoro
Dott.ssa J. Martini, nonché la sentenza definitiva n. 3396/2023, pubblicata il
20.10.2023 dal Tribunale Ordinario di Milano, Giudice del Lavoro dott.ssa J. Martini, entrambe rese nel procedimento n. 1979/2021 R.G., per l'effetto, dichiarare non dovute le somme cui la appellante è stata condannata a corrispondere CP_2 Parte_1 all'appellato per titoli meglio indicati nelle gravate sentenze in ragione dei motivi illustrati nel presente atto;
nel merito, in via subordinata: qualora venisse accolto anche solo alcuno dei motivi che fondano il presente appello, per l'effetto, dichiarare dovute solo quelle somme indicate da combinato disposto delle sentenze gravate che si fondino sui titoli che dovessero risultare validi e legittimi in ragione dei motivi dedotti in atti;
- nel merito, in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio;
nel rito: qualora ritenuto opportuno e/o necessario disporre nuova consulenza tecnica
d'ufficio volta determinare quanto dovuto ovvero non dovuto all'appellato in ragione delle censure espresse in atti (…)”;
per : COroparte_1
“1) rigettare l'appello interposto da Parte_1
[...
2) in via di appello incidentale, riformare la sentenza parziale n. 1762/22 poi corretta in n. 1992/22 pubblicata il 7.9.2022 e la sentenza definitiva n. 3396/23 pubblicata il 20.10.2023, entrambe emesse dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro,
Giudice dott.ssa Martini, nei soli capi individuati nel presente atto ed in particolare:
a) accertare e dichiarare la nullità o in subordine l'annullabilità e comunque
l'invalidità delle Delibere di approvazione del piano di crisi datate 16.6.2013,
30.11.2014 e 21.6.2020, ovvero in subordine solamente di alcune di queste,
pag. 2/28 b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire la retribuzione prevista per il 5° livello dai CCNL 1.8.2013 e 3.12.2017 da tali decorrenze e non dalle successive date individuate nelle sentenze qui impugnate,
c) per l'effetto, condannare Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al
[...] ricorrente l'importo lordo di € 6.789,53, come maturato al 30.6.2020 e con riserva per il periodo successivo, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche laddove dovessero essere accolti solamente taluni degli accertamenti richiesti in via di appello incidentale, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e competenze di lite della presente fase di appello e delle eventuali ulteriori spese relative al procedimento di primo grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si chiede, ove occorra, ammettersi prova testimoniale su tutti i capitoli del ricorso ex art. 414 c.p.c., da intendersi qui ritrascritti e preceduti dalla locuzione “Vero che”, indicando qui di seguito tutti i testimoni indicati nel ricorso introduttivo del giudizio e dunque i sigg.ri:
(…)”; per COroparte_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti ed a verbale, da intendersi qui integralmente riscritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria:
• Accogliere il ricorso in appello promosso da
[...]
e, per l'effetto riformare la sentenza parziale n. Parte_1
1762/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata il 6 luglio 2022 nonché la sentenza definitiva n. 3396 del Tribunale di Milano, pubblicata il 20 ottobre 2023, rigettando così ogni richiesta formulata da nel ricorso COroparte_1
introduttivo del giudizio di primo grado.
pag. 3/28 • Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
• In via istruttoria si reiterano le istanze formulate nel precedente grado del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza non definitiva n. 1762 del 2022 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento del ricorso proposto da COroparte_1
nei confronti della datrice di lavoro
[...] [...]
e della committente Parte_1 COroparte_3
, ha così statuito: “- accerta e dichiara
[...] COroparte_2
l'illegittimità del regolamento interno di
[...]
e, quindi, il diritto del ricorrente a percepire Parte_1
una retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo pieno, il diritto del ricorrente a percepire la maggiorazione per lavoro prestato il sabato dalle 6 alle 13.00,
e quindi, il diritto del ricorrente alle conseguenti differenze retributive secondo le disposizioni del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione;
- accerta e dichiara il diritto a percepire l'indennità per festività abolite e permessi goduti e non goduti ed il diritto del ricorrente a percepire, per i giorni di malattia indicati in busta paga, il pagamento del trattamento integrativo ex art.63 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione; - accerta la responsabilità solidale di COroparte_4
- rigetta per il resto il ricorso;
- dispone la prosecuzione
[...]
del giudizio con separata ordinanza ai fini della determinazione delle somme complessivamente spettanti al ricorrente in ragione dei suddetti accertamenti, nonché ai fini dell'adozione dei consequenziali provvedimenti di condanna;
- spese al definitivo”.
Con tale pronuncia il Tribunale ha in primo luogo rilevato che vi era prova documentale del fatto che il ricorrente fosse stato assunto dalla Parte_1 Parte_1
CO
(di seguito anche solo ) come socio lavoratore in data 6.8.2013, con
[...]
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time, inquadramento nel 5° livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, qualifica di operaio e mansioni di “addetto alla movimentazione merci con utilizzo di mezzi meccanici ed alle attività ausiliarie di magazzino”.
pag. 4/28 Era poi pacifico che il lavoratore avesse reso la propria prestazione lavorativa sin dal 6.8.2013 presso il magazzino della COroparte_4
di Pieve Emanuele (MI), ivi inviato dal proprio datore di lavoro
[...]
CO
.
Ciò premesso, il primo giudice ha riepilogato le domande svolte dal lavoratore ed ha osservato che il ricorrente aveva lamentato che:
- sin dall'inizio del rapporto di lavoro (6.8.2013) la propria prestazione lavorativa settimanale era stata distribuita su sei giorni, dal lunedì al sabato, e tutte le voci retributive indicate nelle buste paga “a giorni” e non “ad ore” erano state quantificate sulla base di un monte ore giornaliero di 6,5 ore, corrispondente a 39 ore settimanali (6 giorni x 6,5 ore), inferiore a quello contrattualmente previsto dal CCNL per gli assunti con orario di lavoro a tempo pieno;
- per la prestazione lavorativa resa il sabato non gli era mai stata corrisposta la maggiorazione del 18% prevista dall'art. 9 comma 3 del CCNL Logistica, Trasporto
Merci e Spedizione;
- non gli erano stati riconosciutigli gli aumenti contrattuali previsti dal predetto
CCNL a far data dall'1.6.2013 e dall'1.10.2014, così come dai successivi rinnovi;
- non gli erano mai stati riconosciuti né erano mai stati remunerati permessi, ex festività soppresse e i ROL;
- non era stata correttamente determinata l'indennità di malattia, posto che il
Regolamento della Cooperativa escludeva il pagamento della c.d. carenza e, per i primi tre giorni di malattia e per i giorni successivi, prevedeva il pagamento a carico della società di un'integrazione dell'indennità in misura inferiore a quella prevista dall'art. 63 del CCNL;
CO
- le mensilità aggiuntive avevano scontato sia i ritardi con cui aveva adeguato la retribuzione tabellare ai minimi via via stabiliti dalla contrattazione collettiva, sia il fatto che le dette retribuzioni erano state erogate in percentuale inferiore al 100% dell'importo dovuto;
-le delibere assembleari del 6/6/2013, del 30.11.2014 e del 21.6.2020, con le quali l'Assemblea dei soci aveva deliberato lo stato di crisi ex art. 6 L. 142/2001, prevedendo la riduzione di alcuni istituti retributivi (tra cui le mensilità supplementari,
pag. 5/28 le ferie, le indennità per festività soppresse ed i ROL) erano invalide e peraltro mai egli aveva ricevuto la convocazione per partecipare alle predette assemblee.
Vagliando la fondatezza di tali domande, il primo giudice ha evidenziato che: era documentale che il ricorrente, con lettera di assunzione del 6.8.2013, avesse prestato adesione al Regolamento interno della Cooperativa, approvato dall'assemblea il
22.5.2011; era altresì pacifico tra le parti che il CCNL di riferimento per il rapporto di lavoro del socio fosse quello della Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, CCNL richiamato anche dal par. 2 delle premesse del Regolamento interno di CLO;
ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 142/2001, le “società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo”; all'art. 6, comma 2, Legge 142/2001, il legislatore ha espressamente stabilito che, “salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'art. 3, comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla”;
l'unica possibilità di deroga al predetto principio era stabilita dal medesimo art. 6 comma 2 della legge citata (“salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma
1”): se il regolamento interno della cooperativa lo prevedeva, come nel caso di specie,
“d) l'assemblea dei soci può deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 3; il divieto, per tutta la durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) … la possibilità di deliberare forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie”.
pag. 6/28 Muovendo da tali principi, il primo giudice ha affermato che, posto che la legge garantiva al socio il trattamento retributivo complessivo del CCNL, le clausole regolamentari di segno contrario, peggiorative di tale trattamento, erano da considerarsi nulle.
Dalla ritenuta invalidità delle clausole regolamentari peggiorative, il primo giudice ha fatto discendere il diritto del lavoratore a ricevere il trattamento retributivo previsto dal CCNL applicato per il lavoratore a tempo pieno, non essendo in alcun modo giustificata l'erogazione di una retribuzione commisurata ad un orario di lavoro inferiore.
Le richieste del ricorrente sul punto non erano state adeguatamente contrastate dalla cooperativa, che si era limitata ad invocare l'art. 9 del CCNL di riferimento, parte speciale Cooperativa, in materia di orario c.d. multiperiodale;
tuttavia, dalle buste paga del lavoratore versate in atti emergeva che, effettivamente, la voce “lavorato ore ordinarie” indicava un numero di ore lavorative mensili pressoché costantemente inferiore alle 168 ore contrattualmente previste e talvolta pari a 168 ore ma mai superiore, il che contrastava con la modalità di calcolo dell'orario c.d. multi periodale
CO prospettata da .
Inoltre, per le stesse ragioni il Tribunale ha affermato il diritto del ricorrente a percepire la maggiorazione ex art. 9 CCNL per il servizio prestato nella giornata del sabato, non reputando pertinente il richiamo operato dalla all'art. 13 del Parte_1
CCNL (in quanto riferito al lavoro straordinario e non al lavoro festivo).
Quanto al lamentato tardivo recepimento degli aumenti contrattuali, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea rilevando che il CCNL del 1°.
8.2013 era stato recepito da – cui la aderiva- con l'accordo dell'8.5.2015 e che quello del Pt_2 Parte_1
3.12.2017 era stato recepito con l'accordo del 30.5.2019; le previsioni dei rinnovi del
CCNL potevano essere reputati vincolanti solo dal momento del loro recepimento.
Il giudice di prime cure ha inoltre parzialmente accolto la domanda relativa al pagamento di festività soppresse e ROL non goduti, mai pagati dalla cooperativa in attuazione dell'art. 17 del regolamento, il quale prevede che “le ore di permessi ROL e ex festività sono assorbite dall' ”. Parte_3
pag. 7/28 Il Tribunale ha ritenuto in parte illegittima tale disposizione per violazione dell'art. 3 l. n. 142/2001 e ha, quindi, accolto la domanda “nei limiti in cui le norme regolamentari si pongono in contrasto con il CCNL applicato, ma restano ferme le decisioni assunte dalla in relazione a tali istituti retributivi dalle delibere Parte_1 assembleari del 6.6.2013, del 30.11.2014 e del 21.6.2020”.
Relativamente a tali delibere, infatti, in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione, il Tribunale ha evidenziato che esse al più potevano considerarsi annullabili e che pertanto, non essendo state tempestivamente impugnate dal ricorrente, esse erano destinate a spiegare effetti nel caso di specie.
Il Tribunale ha, inoltre, rigettato la domanda relativa al riconoscimento delle differenze retributive richieste a titolo di ferie e festività ai sensi dell'art. 24 e 60 CCNL, in quanto del tutto generica nella sua formulazione.
Da ultimo, il Tribunale ha accolto la domanda relativa al rivendicato pagamento della c.d. “carenza” in caso di malattia, ritenendo che la norma in materia di c.d. carenza prevista nella parte speciale del CCNL (sezione Cooperazione) non derogasse quella prevista dalla parte generale – art 63- che prevedeva la retribuzione integrale a carico del datore di lavoro.
Il Tribunale ha ritenuto responsabili in solido, in relazione agli importi dovuti al
Con ricorrente, tanto quanto ex COroparte_2
art. 29 d.lgs. n. 276/03.
Infine, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione dei crediti proposta da in forza del consolidato orientamento COroparte_2 giurisprudenziale secondo cui dall'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre in pendenza del rapporto di lavoro.
Il Tribunale ha disposto quindi la prosecuzione del giudizio per l'elaborazione dei conteggi necessari ai fini della determinazione dei crediti del ricorrente, precisando che detti conteggi dovevano essere elaborati facendo riferimento al CCNL applicato e tenendo altresì conto delle decisioni assunte dalla con le delibere Parte_1
assembleari relative allo stato di crisi del 6.6.2013, del 30.11.2014 e del 21.6.2020.
***
pag. 8/28 Con la sentenza definitiva n. 3396/2023, pronunciata all'esito di CTU per la quantificazione delle differenze retributive, il Tribunale ha così disposto: “condanna
e Parte_1 [...]
in solido tra loro, al COroparte_4 COroparte_2 pagamento in favore di dell'importo lordo di COroparte_1
euro 21.615,27, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna
e Parte_1 [...]
in solido tra loro, al COroparte_4 pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratisi antistatario ex art. 93 c.p.c. condanna
[...]
e Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese di COroparte_4
CTU già liquidate in € 1.414,10 oltre ad Iva e cp con decreto del 17.10.2023”.
***
Con ricorso depositato in data 18.4.2024
[...]
ha proposto appello avverso entrambe le Parte_1
sentenze indicate.
Con il primo motivo di appello la cooperativa censura le sentenze di primo grado prospettando un vizio di ultrapetizione, in quanto la domanda svolta dal lavoratore in primo grado era limitata all'accertamento e conseguentemente alla dichiarazione di
“nullità e/o illegittimità e comunque … [di annullamento de]gli artt. 12 comma 5, 13 commi 8 e 9, 17 commi 6 e 7, 20 comma 3 e 4 e 28 del regolamento CLO ”, e non dell'intero regolamento.
La sentenza non definitiva era pertanto nulla, per avere statuito in merito a domande non formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
Con il secondo motivo di gravame la società datrice di lavoro critica le decisioni di prime cure per aver dichiarato l'invalidità di norme regolamentari in alcun modo individuate né nella parte dispositiva né nella parte motiva dei provvedimenti, con conseguente carenza di motivazione.
pag. 9/28 Sotto altro profilo, la cooperativa sostiene che le norme individuate dalla difesa del lavoratore non inciderebbero in alcun modo sul trattamento economico minimo menzionato nella sentenza.
In particolare, l'odierna appellante fa riferimento agli articoli 12, 13 e 17 del regolamento, i quali – a suo dire- non disporrebbero trattamenti peggiorativi rispetto a quanto previsto dal CCNL applicato, ma anzi, richiamando proprio le norme di quest'ultimo, non potrebbero essere considerate deteriori rispetto ad esse.
Con un terzo motivo di appello la censura la sentenza non definitiva Parte_1
nella parte in cui essa ha affermato il diritto dell'appellato a percepire la maggiorazione per il lavoro prestato il sabato dalle ore 6 alle 13.00.
Precisa che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento societario la distribuzione dell'orario di lavoro era effettuata su sei giorni lavorativi, come del resto previsto nella parte Speciale Sezione Terza-Cooperazione del CCNL.
Ciò premesso, sostiene che le 39 ore di lavoro, articolate su sei giornate, non danno diritto ad alcun compenso aggiuntivo per l'attività prestata di sabato, essendo il lavoro prestato al sabato da considerarsi come ordinario e dovendosi ritenere che la maggiorazione prevista dall'art. 9 del C.C.N.L. fosse riferibile solo a coloro che prestano ordinariamente l'attività lavorativa su cinque giorni alla settimana, e non su sei.
Con il quarto motivo di appello il datore di lavoro critica la sentenza non definitiva nella parte in cui essa ha reputata invalida la previsione regolamentare di
“assorbimento” delle ore di permesso e delle ex festività nelle giornate di ferie, non ravvisandosi, a dire dell'appellante, la violazione dell'art. 3 legge n. 142/2001.
Con il quinto motivo di impugnazione la cooperativa lamenta l'erroneo riconoscimento dell'indennità di malattia per i giorni di c.d. carenza.
A dire dell'appellante, «per i lavoratori soci di cooperativa, tenute all'applicazione del C.C.N.L., la disciplina relativa al trattamento retributivo in materia di malattia e infortunio non è quella dettata Parte Generale – art. 63 –
C.C.N.L. applicato, ma è unicamente quella contenuta nella Parte Speciale Sezione
Terza – Cooperazione, la quale esclude in maniera chiara l'applicazione della disciplina contenuta nella Parte Generale del C.C.N.L. applicato, stabilendo che il
pag. 10/28 trattamento economico dovuto al socio lavorare malato o infortunato è solo ed esclusivamente quello previsto dalle “ … norme del DPR 602/70 come modificato dal
Dlgs. 6 novembre 2001, n° 423 e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi”».
Sostiene in sostanza che il Regolamento di C.L.O., nella parte in cui esclude l'integrazione da parte del datore di lavoro per il periodo di carenza, non derogherebbe alle previsioni di legge, ma anzi si limiterebbe a richiamare, esplicitandolo, il trattamento previsto dalla legge, ossia l'assenza di trattamento per il periodo di carenza.
Infatti, da una lettura complessiva del C.C.N.L. medesimo, degli accordi di secondo livello e dell'art. 2110, c.c. conseguirebbe che il trattamento di infortunio e malattia a cui i lavoratori soci di cooperativa hanno diritto in base alla legge è solo ed esclusivamente quello previsto dalla Parte Speciale Sezione Terza - Cooperazione del
C.C.N.L. applicato.
Con il sesto motivo, la si duole del mancato accoglimento Parte_1
dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive rivendicate in giudizio.
Con i successivi motivi di gravame, la censura la sentenza Parte_1
definitiva per avere omesso di considerare le osservazioni critiche svolte avverso la
CTU nelle note di trattazione scritta depositate avanti il primo giudice in data 6.05.2023
(censure che vengono pertanto riproposte), con particolare riguardo: alle delimitazioni temporali di applicazione dei rinnovi contrattuali contenute nella sentenza non definitiva;
alla deroga apportata dal CCNL – settore cooperazione, alla norma dell'art. 63
C.C.N.L. relativamente al periodo di carenza;
alle necessità di non considerare, nella predisposizione dei conteggi, le giornate di permesso non retribuito.
***
Con atto depositato in data 20/6/24 il lavoratore si è costituito opponendosi all'accoglimento dell'appello avversario e proponendo a proprio volta appello incidentale (ritualmente notificato) avverso le decisioni di prime cure.
pag. 11/28 Con il primo motivo di gravame il lavoratore censura la sentenza non definitiva nella parte in cui essa ha ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare le delibere del 16.6.2013, del 30.11.2014 e del 21.6.2020 nei tempi e nei modi di cui agli artt. 2377
e 2378 c.c.
Nella prospettiva del socio lavoratore, il “piano di crisi aziendale” eventualmente approvato dall'assemblea potrebbe legittimamente prevedere una riduzione dei soli
“trattamenti economici ulteriori” e non certamente erodere il trattamento retributivo minimo previsto dal CCNL;
da ciò conseguirebbe la nullità, e non la mera annullabilità, delle delibere oggetto di causa.
In ogni caso, il termine per impugnare la delibera a dire del lavoratore non poteva ritenersi decorrente in corso di rapporto.
A voler diversamente ritenere, secondo l'appellante incidentale, il socio lavoratore si troverebbe costretto a proporre l'impugnazione a rapporto di lavoro “ulteriore” ex art. 1
L. 142/2001 è ancora in essere, quando il socio verserebbe in una condizione di metus analoga a quella in ragione della quale la Suprema Corte di Cassazione ha escluso la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
In subordine, il lavoratore sostiene che le suddette delibere sarebbero nulle per illiceità dell'oggetto ex art. 2379 c.c., e non meramente annullabili.
Con il secondo motivo di appello incidentale il lavoratore censura la sentenza non definitiva nella parte in cui essa ha recepito le deduzioni avversarie circa il fatto che il CCNL 1.8.2013 sarebbe stato sottoscritto da solo con l'accordo Pt_2 dell'8.5.2015 e quello del 3.12.2017 sarebbe stato sottoscritto solo con l'accordo del
30.5.2019.
Evidenzia che quanto al primo asserito “tardivo recepimento”, in realtà il CCNL del 1°.
8.2013 contiene elementi che farebbero desumere l'immediata adesione di
. Pt_2
Quanto al secondo asserito “tardivo recepimento” precisa che l'accordo del
30.5.2019 prevede che le parti “provvederanno a corrispondere gli adeguamenti della paga base così come da accordo del 3 dicembre 2017”; detta clausola manifesterebbe “ la volontà dei contraenti di recepire gli adeguamenti disposti dall'accordo del 3.12.17:
pag. 12/28 è vero che aderisce a tale CCNL solamente il 30.5.19, ma impegnandosi a Pt_2
“corrispondere gli adeguamenti” in precedenza pattuiti, e dunque seppure in un momento temporale successivo si allinea al precedente CCNL.”
Con memoria difensiva depositata in data 21/6/2024 si è costituita altresì
[...]
proponendo appello incidentale avverso COroparte_2
le sentenze n. 1762/2022 e n. 3396/2023 del Tribunale di Milano, formulando motivi di CO gravame sovrapponibili a quelli formulati da .
***
Tentata inutilmente la conciliazione;
disposta l'elaborazione di nuovi conteggi;
all'udienza del 1°.
4.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
CO L'appello principale proposto da (così come quello proposto in via incidentale dal , con motivi identici a quelli rassegnati dal datore di lavoro) è CP_4
solo parzialmente fondato.
I primi due motivi di appello principale devono essere rigettati, non essendo ravvisabile, ad avviso del Collegio, né vizio di ultra-petizione, né genericità della sentenza non definitiva oggetto di gravame.
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione,
“l'interpretazione del giudicato”, e quindi l'individuazione della portata decisoria della sentenza, “va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione” (Cass. 19/07/2018 n. 19252; Cass. 7/08/2019 n. 21165).
Ove si proceda, come doveroso, ad una lettura congiunta del dispositivo e della motivazione della sentenza, in alcun modo tra loro contrastanti, è agevole rilevare che la declaratoria di nullità delle previsioni regolamentari è stata effettuata dal primo giudice non in modo generalizzato od indiscriminato, ma in funzione del vaglio della fondatezza delle domande di condanna al pagamento di differenze retributive specificamente individuate.
Dalla lettura del complesso della sentenza, si desume infatti che la declaratoria di invalidità delle disposizioni regolamentari è stata effettuata in relazione alle previsioni regolamentari che, in contrasto con le previsioni di legge di cui agli artt. 3 e 6
pag. 13/28 della legge n. 142/2001- oltre che dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in legge nr. 31 del 2008- limitavano il diritto del lavoratore a percepire le voci retributive oggetto di causa in misura pari a quella prevista dal CCNL di riferimento.
Quanto poi alla tesi dell'appellante principale secondo cui, nello specifico, gli articoli 12, 13 e 17 del regolamento non si porrebbero in contrasto con le previsioni del
CCNL di riferimento e non sarebbero, pertanto, invalidi, è sufficiente la lettura delle previsioni regolamentari menzionate, nei commi rilevanti per il vaglio delle pretese retributive oggetto di causa, per avvedersi dell'infondatezza dell'argomentazione.
Così dispongono infatti le norme in questione, nelle parti di interesse: art. 12 comma 5 e 7: “5. Poiché l'esistenza della cooperativa è connessa all'elasticità della fornitura delle prestazioni tipiche della propria attività la stessa non
è sempre in grado di garantire la copertura di tutte le ore che il lavoratore è disponibile ad effettuare. Pertanto, a seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, come previsto dalla legge 142/01 all'art. 3, di soci che non possano esercitare la propria attività per mancanza di lavoro o possano esercitarla unicamente ad orario ridotto, così riconoscendo il compenso solo per le sole prestazioni effettuate
(…);
7. In applicazione di quanto previsto dalla Sezione Cooperazione del CCNL di settore, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 Legge 142/ 2001 come modificato dall'art. 9 legge 30/2003, la distribuzione dell'orario di lavoro va riferita su sei giorni lavorativi, con la conseguenza che la giornata di sabato è da considerarsi a tutti gli effetti giornata ordinaria di lavoro”; art. 13: “1. (…) 2. La cooperativa corrisponderà al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore come integrata, modificata dagli accordi di secondo livello di cui alla premessa.
3. Il contratto collettivo applicabile rispetto al solo trattamento economico minimo è quello del CCNL Logistica Trasporto merci
Spedizioni Sezione Cooperazione. (…)8. In applicazione di quanto previsto dal CCNL
Logistica Trasporto merci Spedizioni Sezione Cooperazione, in base a quanto disposto
pag. 14/28 dall'art. 6 comma 2 Legge 142/2001 come modificato dall'art. 9 legge 30/2003, le percentuali di maturazione e le modalità di erogazione degli istituti indiretti verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione tramite apposita tabella salariale”; art. 17, comma 7: “7. In applicazione di quanto previsto dal CCNL Logistica
Trasporto merci Spedizioni Sezione Cooperazione, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 Legge 142/2001 come modificato dall'art. 9 legge 30/2003 le ore di permessi
ROL ed ex Festività sono assorbite all'istituto Ferie”.
Dette previsioni riservano al socio di cooperativa un trattamento deteriore rispetto a quello assegnato al lavoratore cui si applichi il CCNL di riferimento sopra indicato, posto che esse contemplano: la possibilità di retribuzione delle sole giornate lavorate (anziché di tutte quelle contrattualmente previste, al netto delle sole ipotesi di sospensione del rapporto esplicitamente disciplinate dalla legge e dal medesimo
CCNL); la riduzione della misura degli istituti retributivi indiretti e differiti prevista dal
CCNL; l'assorbimento dei ROL e delle ex Festività nelle giornate di ferie.
Come ricordato dal primo giudice, la legge nr. 142 del 2001, nell'ottica di estendere ai soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, ha disposto all'art. 3, comma 1, che: «Fermo restando quanto previsto dalla L. 20 maggio
1970, n. 300, art. 36, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da 6 PROC. nr. 16504/2018 quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo».
Sulla stessa linea si pone l'art. 6, comma 2, della medesima legge che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge nr. 30 del 2003, art. 1, comma 9, lett. f), ha stabilito come il rinvio ai contratti collettivi nazionali operi solo per il «trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1», escludendo che il regolamento cooperativo possa contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo.
pag. 15/28 In questo contesto è intervenuto il D.L. nr. 248 del 2007, convertito in legge n.
31 del 2008, che all'art. 7, comma 4, ha previsto: «Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria».
Alla luce di detto compendio normativo, e fatto salvo quanto previsto dalle delibere assembleari di cui si tratterà di seguito, il primo giudice risulta avere fatto corretta applicazione del condiviso insegnamento giurisprudenziale secondo cui "In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla L. 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dalla L. n. 142 del 2001, art. 6, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci
e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria" (Cass. n.
4621/2020 e anche Cass. n. 17583 del 2014; Cass. n. 19832 del 2013, richiamate nella prima;
cfr. anche la successiva Cass.
6.4.2022 n. 17698); correttamente, pertanto, il primo giudice ha ravvisato l'invalidità delle previsioni regolamentari sopra menzionate, in quanto contrastanti con le più favorevoli previsioni del CCNL.
Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, relativo al riconoscimento della maggiorazione retributiva per l'attività lavorativa prestata nella giornata di sabato.
L'art. 9, comma terzo, del CCNL di riferimento, prevede testualmente che
“L'orario di lavoro potrà essere distribuito, per le imprese legate all'attività di logistica nonché per quelle che svolgono le attività di cui al D.LGVO 261/99, in base a quanto
pag. 16/28 previsto dal comma 5, dal lunedì al sabato. I sabati lavorativi dovranno essere contenuti, di norma, in 26 annui;
la prestazione minima del sabato non potrà essere inferiore a quattro ore, mentre il restante orario sarà distribuito in maniera uniforme nelle restanti giornate. Le ore di lavoro prestate al sabato saranno retribuite con la maggiorazione del 18%”; la maggiorazione del 18% è proprio quella che il lavoratore ha rivendicato, al punto 28 del ricorso ex art. 414 c.p.c., assumendo di non averla mai percepita.
La fondatezza dell'obiezione della appellante- secondo cui Parte_1
l'ordinaria articolazione dell'orario di lavoro su sei giornate varrebbe a rendere quella prestata nella giornata di sabato una attività prestata in orario “ordinario”, senza spettanza di maggiorazione alcuna- è smentita dal tenore letterale della clausola, che esplicitamente prevede, diversamente da quanto sostenuto dalla cooperativa, la debenza di detta maggiorazione proprio per l'ipotesi di orario distribuito su 6 giorni.
Ugualmente infondato è il quarto motivo di appello principale.
Ferme le previsioni di cui alle delibere assembleari del 6/6/2013, del 30.11.2014
e del 21.6.2020, il primo giudice ha correttamente reputato invalide, perché peggiorative rispetto alle previsioni del CCNL di riferimento per i lavoratori non dipendenti da cooperativa, le clausole di cui all'art. 17 del regolamento, che prevedono l'assorbimento
COr di ed ex festività nelle giornate di ferie.
Tra l'altro, la norma regolamentare di cui si discute trascura che, ai sensi degli artt. 36, comma 3, Cost. e 2109 c.c., il diritto alle ferie annuali è irrinunciabile e che “la disciplina nazionale ed europea sulle ferie (…) chiaramente distingue fra riposo giornaliero, settimanale e ferie ed esclude qualsiasi possibilità di sovrapposizione di ciascun istituto ai fini del godimento dei periodi di riposo diversamente nominati”
(Cass. 15/05/2024 n. 13481).
Va disatteso anche il quinto motivo di gravame, relativo al diritto del lavoratore ad ottenere dalla il pagamento del c.d. periodo di carenza in ipotesi di Parte_1
malattia.
Con riferimento alla malattia, il Regolamento della Cooperativa, all'art. 20, esclude il pagamento della c.d. “carenza”, cioè a dire dei primi tre giorni di malattia, e per i giorni successivi prevede il pagamento, a carico della stessa cooperativa, di una pag. 17/28 integrazione della somma posta a conguaglio con l' (dal 4° al 20° giorno il 50%, CP_7
dal 2° giorno il 66,66%), ciò però in misura inferiore a quanto previsto dal CCNL.
La statuizione del primo giudice, che ha ritenuto che detta previsione regolamentare collida con quella dell'art. 63 del CCNL di riferimento, è del tutto corretta.
Sul punto, soccorre quanto già statuito da questa Corte, in diversa composizione, nella sentenza n. 285/2020, est. , le cui motivazioni di seguito si richiamano, ex Per_1
art. 118 disp. att. c.p.c.
Sia pur pronunciandosi in materia previdenziale, a proposito di una clausola regolamentare affine a quella di cui si discute questa Corte ha già disatteso l'argomentazione difensiva esposta dall'appellante principale in questa sede ed ha così motivato: «analoghe considerazioni valgono rispetto all'argomento speso dalla cooperativa a confutazione dell'addebito relativo all'omessa erogazione della retribuzione per il periodo di carenza di malattia (i primi tre giorni di assenza per malattia), che fa leva sulla clausola derogatoria del CCNL contenuta nel regolamento interno, secondo cui in caso di malattia il socio sarà soggetto solo al trattamento inps senza alcuna integrazione a carico della cooperativa. Anche tale clausola del regolamento interno, infatti, nel prevedere la corresponsione ai soci lavoratori in caso di malattia di un trattamento economico inferiore a quello previsto dalla contrattazione, oltre a porsi in contrasto con l'articolo 3, comma uno, legge 142 del
2001, si risolve sotto il profilo contributivo in una violazione del citato articolo 1 decreto legge 338 nel 1989. Non è affatto vero (…) che la disciplina del trattamento di malattia previsto dall'articolo 63 della sezione cooperazione esclude l'integrazione a carico del datore di lavoro, atteso che il citato articolo 63, limitandosi a richiamare le norme del dpr 602/70, non deroga affatto alla regolamentazione generale dettata dall'articolo 61, comma 15 dello stesso CCNL logistica, secondo cui la società deve corrispondere alla retribuzione integrale al lavoratore in ciascun periodo di retribuzione e quindi anche per i primi tre giorni di assenza del lavoro a causa di malattia (“In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore
l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinta delle quote di
pag. 18/28 integrazione da quelle relative all'indennità alle quali rimetterà copia della
CP_ documentazione predisposta per l' )».
E' invece fondato il sesto motivo di appello, relativo al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale.
Con specifico riferimento al socio di cooperativa, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che “Il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa è assistito dalla garanzia di stabilità, poiché, in caso di licenziamento, la maggiore onerosità per il conseguimento della tutela restitutoria, legata, oltre che all'impugnativa del licenziamento stesso, anche alla tempestiva opposizione alla contestuale delibera di esclusione, non può, di per sé, definirsi equivalente ad una condizione di "metus" caratterizzante lo svolgimento del rapporto lavorativo, tale da indurre il socio lavoratore a non esercitare i propri diritti per timore di perdere il posto di lavoro;
ne consegue il decorso della prescrizione in costanza di rapporto” (così
Cass. 9.7.2018, n.17989; così anche la successiva Cass. 22.9.2022 n. 277839).
Vero è che nell'ordinanza n. 25477/2023, segnalata dal lavoratore, pronunciando in una controversia nella quale un socio lavoratore rivendicava, nei confronti della cooperativa, differenze retributive, la Corte di Cassazione ha escluso la decorrenza della prescrizione dei crediti del lavoratore richiamando il principio generale di cui a Cass.
6.9.2022, n. 26246.
Vero anche, tuttavia, che detta ordinanza, pur costituendo un autorevole (benché isolato) precedente, non si confronta- diversamente dalle pronunce n. 17989/2018 e n.
277839/2022- con le specificità proprie del rapporto di lavoro del socio di cooperativa, né esplicita espressamente le ragioni per le quali l'insegnamento delle pronunce n.
17989/2018 e n. 277839/2022 – in alcun modo menzionate nel provvedimento del 2023- dovrebbe essere disatteso.
Per queste ragioni, il Collegio reputa di dover prestare adesione all'orientamento espresso dalla Cassazione nelle due pronunce più risalenti.
Applicato detto principio, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione di cui viene fornita prova è la messa in mora inviata dal lavoratore al datore di lavoro via PEC in data 14.7.2020, in parziale riforma delle sentenze n. 1762/2022 e n.
pag. 19/28 3396/2023 deve essere dichiarata la prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate dal lavoratore in data antecedente il 14.7.2015.
Con riguardo ai restanti profili, con cui la cooperativa ha lamentato l'omesso accoglimento delle note critiche depositate in data 6.5.2023, va evidenziato che – diversamente da quanto opinato dal datore di lavoro- nella sentenza definitiva il
Tribunale di Milano ha preso posizione su detti rilievi, motivatamente recependo le conclusioni rassegnate dal CTU anche a tal riguardo. Limitandosi a prospettare, a torto,
l'omessa considerazione delle proprie argomentazioni difensive, la non ha Parte_1
formulato critiche puntuali alla correttezza della motivazione sul punto adottata dal primo giudice che, pertanto, deve essere confermata.
***
Anche l'appello incidentale proposto dal lavoratore è solo parzialmente fondato.
Vanno disattesi i rilievi formulati dal lavoratore con riguardo alle statuizioni concernenti le delibere assembleari del 6/6/2013, del 30.11.2014 e del 21.6.2020.
Il lavoratore sostiene che il primo giudice avrebbe erroneamente omesso di ravvisare la radicale nullità delle suddette delibere nonostante l'oggetto delle decurtazioni in esse contemplate, incidenti su 13ma, 14ma, festività e rol, fuoriesca dal perimetro applicativo della norma di cui all'art. 6 sopra roprodotto;
inoltre, in ogni caso, considerato lo stato di metus del lavoratore, il termine per impugnare dette delibere non decorrerebbe nel corso del rapporto di lavoro.
Entrambi gli argomenti, ad avviso del Collegio, non sono condivisibili.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, deve farsi applicazione dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “in tema di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società di capitali si ha un'inversione dei criteri regolatori del diritto negoziale, in quanto per esse vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 c.c.). Nell'ambito dell'autonoma disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società (per azioni) vi
è, dunque, una inversione dei principi comuni (artt. 1418, 1441 c.c.) per cui la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 c.c.), la previsione della nullità essendo limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell'oggetto. I casi contemplati da tale ultima disposizione, ricorrono quando il
pag. 20/28 contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo, in materia societaria, e la violazione di norme poste a tutela di soci o gruppi di soci (vedi Cass. 15/11/2000 n.
1479) comporta la mera annullabilità della delibera (ex plurimis, Cass. 27/7/2005 n.
15721; Cass. 9/4/1999 n. 3457, arg. da Cass. 24/3/2014 n. 6882); e ciò in virtù di una regola diretta a bilanciare l'interesse alla gestione ordinata dell'impresa sociale e
l'esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie (in questi sensi vedi
Cass. 24/7j2007 n. 16390, cui adde Cass. 11/7/2008 n. 19235). Conclusivamente, è bene rammentare che l'applicabilità anche al socio lavoratore del canone della retribuzione proporzionata e sufficiente sancita dalla L. n. 142 del 2001 - e già evocata in epoca anteriore in virtù della evoluzione normativa nel senso di una "tendenza espansiva della legislazione giuslavoristica" in materia (C. Cost. n. 451 del 1998) che aveva già creato un contesto favorevole all'applicazione diretta per il socio lavoratore, del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente involve comunque un giudizio di valore che importi il coordinamento con quella che è la funzione sociale della cooperazione a finalità di mutualità (art. 45 Cost., comma 1, secondo cui la
Repubblica riconosce là funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e la legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità).
Nell'ottica descritta, e pur volendo esprimere una più accentuata sensibilità - nell'esercizio della cennata attività valutativa degli interessi in gioco - per i valori tutelati dall'art. 36 Cost., non appare congrua l'applicabilità della sanzione della nullità sancita dall'art. 2379 c.c., non essendo ravvisabili nelle delibere societarie che avevano prorogato la riduzione dei compensi spettanti ai soci in ragione del protrarsi della crisi negli anni 2011-2013, una violazione di tale gravità da essere assimilata ad una ipotesi di illiceità dell'oggetto, per violazione di norme volte ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società (vedi Cass. cit. n. 19235/2008,
Cass. n. 16390/2007). E ciò proprio considerando la peculiarità della struttura societaria ispirata a finalità di cooperazione e mutualità, oltre che la ricordata
pag. 21/28 esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie, che la applicata sanzione della nullità non appare appropriata alla fattispecie considerata, dovendo farsi invece applicazione della categoria della annullabilità delle delibere societarie di cui all'art. 2377 e del relativo regime di impugnazione” (Cass. Civ. n. 2967/2021).
La prospettata “esorbitanza” del contenuto delle delibere rispetto ai limiti di legge costituirebbe comunque, diversamente da quanto opinato dal lavoratore, un'ipotesi di annullabilità che il lavoratore – ritualmente convocato alle assemblee e comunque destinatario della comunicazione delle deliberazioni in esse assunte- avrebbe dovuto far valere nel termine decadenziale previsto dall'art. 2377 del codice civile;
cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
Nemmeno coglie nel segno, ad avviso del Collegio, l'argomentazione secondo cui il termine decadenziale per proporre impugnazione non decorrerebbe nel corso di rapporto di lavoro, e ciò per due autonome ragioni.
La prima è che la sospensione del decorso del termine in ragione della condizione di metus del lavoratore è prevista nel nostro ordinamento con riguardo all'istituto della prescrizione, e non alla diversa fattispecie della decadenza (per cui l'operatività di ipotesi di sospensione ed interruzione è esclusa dall'art. 2964 c.c.).
Inoltre, in ogni caso, con specifico riguardo al socio lavoratore, la Cassazione, con le pronunce già richiamate a proposito del sesto motivo di appello principale, ha escluso l'operatività della sospensione (anche) con riguardo al decorso del termine prescrizionale.
È invece parzialmente fondato il motivo di appello incidentale concernente la decorrenza degli aumenti dei minimi salariali.
Sul punto, il primo giudice ha così motivato:
“il lavoratore lamenta che i progressivi incrementi di retribuzione mensile, come da accordi di rinnovo, gli sarebbero stati riconosciuti in ritardo, con l'effetto che CO gli spetterebbero le differenze retributive tra quanto erogato da e la paga base via via prevista per il 5° livello del CCNL Logistica Trasporti, con incidenza sul calcolo di tutti gli istituti retributivi indiretti previsti dal medesimo CCNL. CO
ha replicato di aver correttamente applicato al ricorrente gli incrementi
CO stipendiali al tempo in cui l'associazione (alla quale aderisce ) ha Pt_2
pag. 22/28 sottoscritto i rinnovi contrattuali, atteso che solo da tale data detti incrementi possono
CO ritenersi vincolanti per .
La domanda del ricorrente va rigettata.
CO
ha dedotto e provato documentalmente che:
- il ricorrente ha stipulato il contratto di lavoro il 6.08.2013 in tempo di vacanza contrattuale considerato che il CCNL del 26.01.2011 era in scadenza al 31.12.2012;
- il rinnovo del CCNL dell'1.08.2013- vigenza 1.1.2013 / 31.12.2015 - è stato sottoscritto per adesione dalle tra cui in data 8.05.2015 Parte_4 Pt_2
CO (doc. 6 );
- in data 15.06.2015 le hanno dato disdetta del CCNL in scadenza Parte_4
CO al 31.12.2015 (doc.6 );
- che le tra cui hanno aderito al rinnovo del Parte_4 Pt_2
3.12.2017 con scadenza al 31.12.2019 in data 30.05.2019 e dunque da tale data
CO CO l'accordo di rinnovo era impegnativo per (doc. 7 ); CO CO Come osservato da , nel periodo 1.01.2013 - 08.05.2015, non era tenuta ad applicare gli aumenti retributivi contrattuali.
CO Allo stesso modo, nel periodo 1.01.2016 - 30.05.2019 la non era tenuta ad applicare gli aumenti retributivi contrattuali in quanto il rinnovo è stato sottoscritto da
CO
, alla quale aderisce, solo dal maggio 2019 e solo da tale periodo gli Pt_2
aumenti previsti possono essere vincolanti per la cooperativa convenuta.
Non si ravvisano, pertanto, i ritardi lamentati dal ricorrente nell'applicazione degli aumenti contrattuali”.
Tale statuizione è stata impugnata dal lavoratore esclusivamente per questi profili (cfr. pagine 38-40 della memoria difensiva contenente l'appello incidentale):
«
8.A. Quanto al primo asserito “tardivo recepimento”, in realtà il CCNL del 1°.8.2013, che a pagina n. 78 contiene le tabelle retributive decorrenti da giugno 2013 in poi, deve ritenersi immediatamente recepito da in quanto ivi si legge: Pt_2
a) a pag. 71, art. 42 comma 5:
CP_1 Nota a verbale tra , CP_8 CP_9 Parte_5
, , e COroparte_11 CP_12 CP_13 CP_14
CP_15
pag. 23/28 Le parti suddette, al fine di avere una panoramica completa delle dinamiche occupazionali del settore con particolare riferimento alle attività terziarizzate nonché il monitoraggio dell'applicazione del CCNL, convengono di istituire un organismo che raccoglierà i dati relativi agli appalti presenti sul territorio disaggregati per tipologie di rapporto di lavoro, differenza di genere, nazionalità e produrrà dati statistici utili alla comprensione delle macro- dinamiche del settore.
b) a pag. 118 (“Dichiarazione delle Centrali Cooperative”):
Fermo restando quanto previsto nell'accordo di rinnovo del presente CCNL in merito all'assistenza sanitaria integrativa e all'ente bilaterale nazionale, le associazioni , e Servizi-confocooperative, Parte_6 CP_11
Legacoop Servizi, dichiarano che in caso di accordi confederali sui suddetti temi le centrali cooperative chiederanno un incontro alle OO.SS di categoria”.
Quanto al secondo asserito “tardivo recepimento”, in realtà nell'accordo del
30.5.2019, a pagina n. 3, si legge:
“5. Aumenti retributivi
Con la firma del presente accordo le imprese cooperative rientrano nell'ambito del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione e pertanto provvederanno a corrispondere agli adeguamenti della paga base così come da accordo del 3 dicembre
2017 nel primo mese utile alla firma del presente accordo”
Ad avviso della scrivente difesa, la locuzione “provvederanno a corrispondere gli adeguamenti della paga base così come da accordo del 3 dicembre 2017” manifesta la volontà dei contraenti di recepire gli adeguamenti disposti dall'accordo del 3.12.17: è vero che aderisce a tale CCNL solamente il 30.5.19, ma impegnandosi a Pt_2
“corrispondere gli adeguamenti” in precedenza pattuiti, e dunque seppure in un momento temporale successivo si allinea al precedente CCNL.
8.B. In ogni caso, il diritto a vedersi riconosciuti gli aumenti contrattuali potrà essere accertato anche in forza del principio di parità di trattamento retributivo e di non discriminazione: come è noto, nel settore del Trasposto/Logistica non esistono due differenti CCNL, uno per le aziende industriali ed uno per le cooperative – come avviene invece in altri settori, ad es. nel settore Metalmeccanico nel quale vi sono due
pag. 24/28 differenti CCNL, uno per le aziende industriali con retribuzioni più alte ed uno per le cooperative con retribuzioni leggermente più basse – ma un solo CCNL che si applica a tutti i dipendenti a prescindere dalla natura giuridica del datore di lavoro (società di capitali, società di persone, cooperative, aziende artigiane) con talune integrazioni, ad esempio per le cooperative nella Sezione Cooperazione e per le imprese artigiane nella
Sezione Artigiana, ma senza che vi sia una espressa deroga al trattamento economico orario. Interpretando nel senso sostenuto dalla sentenza qui impugnata l'accordo del
30.5.19, nel periodo compreso tra il 3.12.17 ed il 30.5.19, a due lavoratori ai quali si applica il medesimo CCNL, che hanno il medesimo inquadramento contrattuale e che svolgono le medesime mansioni verrebbero applicati due trattamenti retributivi differenti per la sola circostanza che la natura giuridica del datore di lavoro sia una società di capitali/di persone/artigiana o, dall'altro lato, una cooperativa.
Come già ampiamente illustrato, analoga disparità di trattamento è stata accertata da Questa Corte in tema di accordi di gradualità ma tali argomentazioni ben possono attagliarsi al caso di specie (la pronuncia in precedenza richiamata fa riferimento ad una “ingiustificabile disparità di trattamento tra i soci lavoratori e tutti gli altri lavoratori subordinati non dipendenti di cooperative” (Corte d'Appello di
Milano, sentenza n. 819 del 21.12.2020)».
Tali essendo i motivi di gravame, va preliminarmente evidenziato che il lavoratore non ha esplicitamente censurato la statuizione del primo giudice secondo cui sarebbe l'adesione di ai rinnovi contrattuali il fattore condizionante ed Pt_2
imprescindibile per l'applicabilità del CCNL al rapporto di lavoro per cui è causa.
Quel che il lavoratore ha censurato è stato, nell'un caso (c.d. primo recepimento), l'esattezza della individuazione della data di adesione di ai Pt_2 rinnovi contrattuali;
nell'altro caso (c.d. secondo recepimento), l'esegesi del regolamento contrattuale dell'atto di adesione.
Ciò premesso, va accolta la censura relativamente al cosiddetto “secondo tardivo recepimento”.
Procedendo all'interpretazione dell'atto di adesione secondo i criteri d cui all'art. 1362 c.c. e seguenti, la lettera della clausola 5 sopra riprodotta è compatibile con la lettura fattane dal lavoratore, e cioè che tutti gli adeguamenti della paga base “come da
pag. 25/28 accordo del 3 dicembre 2017” avrebbero dovuto essere corrisposti, in una unica soluzione, nel primo mese successivo all'adesione medesima.
In tal modo le parti contraenti hanno neutralizzato gli effetti negativi del tardivo recepimento del CCNL tramite il pagamento a beneficio dei lavoratori, in una unica soluzione, di quanto nelle more astrattamente maturato in forza del rinnovo del CCNL.
Detta interpretazione, del resto, è quella che consente di attribuire alla clausola negoziale un significato coerente con la ratio del sistema normativo di cui s'è sopra dato conto, ed in particolare con il disposto l'art. 7 del D.L. nr. 248 del 2007, norma
(primaria) in forza della quale comunque al socio di cooperativa avrebbe dovuto essere garantito ex lege, a prescindere dal recepimento da parte di (cui il datore di Pt_2
lavoro aderisce), un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal CCNL di riferimento.
CO Né, diversamente da quanto affermato da , in senso contrario assumono rilievo i contratti aziendali prodotti come documenti T, U, V dalla cooperativa.
Trattasi di contratti antecedenti all'atto di adesione del 30.5.2019, ragione per cui deve presumersi che sia quest'ultimo l'atto con cui le parti hanno inteso regolare gli effetti connessi al tardivo recepimento del CCNL, anche eventualmente superando e modificando le previsioni antecedenti di diverso tenore (previsioni di diverso tenore
CO peraltro non rinvenibili, né puntualmente individuate da , tra quelle che compaiono nei menzionati documenti T, U e V).
Considerato il tenore del motivo di appello formulato dal lavoratore, a diversa conclusione deve invece giungersi con riguardo al c.d. primo recepimento.
Il fatto che fosse menzionata nel corpo del testo contrattuale del Pt_2
CCNL non è elemento che, in assenza di sottoscrizione dell'interessata, può in qualche modo fare presumere che avesse sin da subito inteso aderite al CCNL Pt_2
medesimo.
Detta sottoscrizione è pacificamente intervenuta successivamente (in un atto di adesione che, del resto, diversamente non avrebbe avuto ragion d'essere).
Né il Collegio reputa che il generico riferimento effettuato all'operatività del
“principio di discriminazione” sia sufficiente per far ritenere che il lavoratore abbia adeguatamente censurato la statuizione di prime cure nella parte in cui ha correlato la pag. 26/28 decorrenza degli effetti retributivi del rinnovo contrattuale al momento in cui Pt_2
ha sottoscritto il (nuovo) CCNL, reputando detta sottoscrizione l'elemento condizionante la produzione degli effetti del (nuovo) CCNL sul contratto di lavoro per cui è causa.
***
Conclusivamente, ogni diverso motivo di gravame assorbito, in parziale riforma delle sentenze n. 1762/2022 e n. 3396/2023 del Tribunale di Milano, applicati gli adeguamenti retributivi previsti dal CCNL Logistica, del Parte_7
2017 con effetto dal 3.12.2017 e dichiarata la prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate in data antecedente il 14.7.2015, le differenze retributive spettanti a devono essere rideterminate in complessivi COroparte_1 euro € 23.998,82, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo.
Si osserva che i conteggi elaborati dal lavoratore- che espongono, per l'appunto, in euro 23.998,82 l'ammontare delle differenze dovute- sono stati elaborati in modo coerente con le indicazioni date dal Collegio e non sono contestati, quanto all'esattezza aritmetica degli approdi, dalle società parti in causa (i conteggi di queste ultime, infatti, conducono a risultati diversi perché sono stati elaborati con criteri non conformi a quanto ritenuto dovuto con la decisione odierna).
***
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
In applicazione di tale principio, le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno poste integralmente a carico delle società soccombenti.
pag. 27/28 Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, allo svolgimento di istruttoria tecnica in primo grado, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 5.000,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
In applicazione del medesimo principio, le spese di CTU- già liquidate dal primo giudice con proprio decreto- vengono poste a carico di entrambe le società, in egual misura.
PQM
In parziale riforma delle sentenze n. 1762/2022 e n. 3396/2023 del Tribunale di Milano, applicati gli adeguamenti retributivi previsti dal CCNL Logistica, Parte_7
del 2017 con effetto dal 3.12.2017 e dichiarata la prescrizione quinquennale
[...]
delle differenze retributive maturate in data antecedente il 14.7.2015, ridetermina in complessivi euro € 23.998,82 le differenze retributive spettanti a COroparte_1
, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo;
[...]
conferma le restanti statuizioni di merito: pone definitivamente a carico solidale di COroparte_2
e
[...] Parte_1
in egual misura, le spese di CTU, già liquidate dal Tribunale;
[...]
condanna e COroparte_2 [...]
in solido, a rifondere a Parte_1
le spese di lite del doppio grado di giudizio, COroparte_1
liquidate in euro 5.000,00 per il primo grado ed in euro 3.800,00 per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Milano, 1/04/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
pag. 28/28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 426/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso le sentenze n. 1762/2022 e 3396/2023 del Tribunale di
Milano, est. Martini, promossa da
C.F./ Parte_1
P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Di Toro Mammarella, P.IVA_1 con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
Appellante
COro
(C.F. ), COroparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Tagliabue ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Alfonso Lamarmora n. 44
Appellato
e appellante in via incidentale e contro
(C.F. e P. IVA COroparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv. Federico Strada e Tommaso Erboli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, Via della Posta n. 7
Appellata
e appellante in via incidentale in data 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per la Parte_1
“nel merito, in via principale: in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza parziale n. 1762/2022, pubblicata il 06.07.2022 dal Tribunale Ordinario di Milano, Giudice del Lavoro
Dott.ssa J. Martini, nonché la sentenza definitiva n. 3396/2023, pubblicata il
20.10.2023 dal Tribunale Ordinario di Milano, Giudice del Lavoro dott.ssa J. Martini, entrambe rese nel procedimento n. 1979/2021 R.G., per l'effetto, dichiarare non dovute le somme cui la appellante è stata condannata a corrispondere CP_2 Parte_1 all'appellato per titoli meglio indicati nelle gravate sentenze in ragione dei motivi illustrati nel presente atto;
nel merito, in via subordinata: qualora venisse accolto anche solo alcuno dei motivi che fondano il presente appello, per l'effetto, dichiarare dovute solo quelle somme indicate da combinato disposto delle sentenze gravate che si fondino sui titoli che dovessero risultare validi e legittimi in ragione dei motivi dedotti in atti;
- nel merito, in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio;
nel rito: qualora ritenuto opportuno e/o necessario disporre nuova consulenza tecnica
d'ufficio volta determinare quanto dovuto ovvero non dovuto all'appellato in ragione delle censure espresse in atti (…)”;
per : COroparte_1
“1) rigettare l'appello interposto da Parte_1
[...
2) in via di appello incidentale, riformare la sentenza parziale n. 1762/22 poi corretta in n. 1992/22 pubblicata il 7.9.2022 e la sentenza definitiva n. 3396/23 pubblicata il 20.10.2023, entrambe emesse dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro,
Giudice dott.ssa Martini, nei soli capi individuati nel presente atto ed in particolare:
a) accertare e dichiarare la nullità o in subordine l'annullabilità e comunque
l'invalidità delle Delibere di approvazione del piano di crisi datate 16.6.2013,
30.11.2014 e 21.6.2020, ovvero in subordine solamente di alcune di queste,
pag. 2/28 b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire la retribuzione prevista per il 5° livello dai CCNL 1.8.2013 e 3.12.2017 da tali decorrenze e non dalle successive date individuate nelle sentenze qui impugnate,
c) per l'effetto, condannare Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al
[...] ricorrente l'importo lordo di € 6.789,53, come maturato al 30.6.2020 e con riserva per il periodo successivo, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche laddove dovessero essere accolti solamente taluni degli accertamenti richiesti in via di appello incidentale, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e competenze di lite della presente fase di appello e delle eventuali ulteriori spese relative al procedimento di primo grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si chiede, ove occorra, ammettersi prova testimoniale su tutti i capitoli del ricorso ex art. 414 c.p.c., da intendersi qui ritrascritti e preceduti dalla locuzione “Vero che”, indicando qui di seguito tutti i testimoni indicati nel ricorso introduttivo del giudizio e dunque i sigg.ri:
(…)”; per COroparte_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti ed a verbale, da intendersi qui integralmente riscritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria:
• Accogliere il ricorso in appello promosso da
[...]
e, per l'effetto riformare la sentenza parziale n. Parte_1
1762/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata il 6 luglio 2022 nonché la sentenza definitiva n. 3396 del Tribunale di Milano, pubblicata il 20 ottobre 2023, rigettando così ogni richiesta formulata da nel ricorso COroparte_1
introduttivo del giudizio di primo grado.
pag. 3/28 • Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
• In via istruttoria si reiterano le istanze formulate nel precedente grado del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza non definitiva n. 1762 del 2022 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento del ricorso proposto da COroparte_1
nei confronti della datrice di lavoro
[...] [...]
e della committente Parte_1 COroparte_3
, ha così statuito: “- accerta e dichiara
[...] COroparte_2
l'illegittimità del regolamento interno di
[...]
e, quindi, il diritto del ricorrente a percepire Parte_1
una retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo pieno, il diritto del ricorrente a percepire la maggiorazione per lavoro prestato il sabato dalle 6 alle 13.00,
e quindi, il diritto del ricorrente alle conseguenti differenze retributive secondo le disposizioni del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione;
- accerta e dichiara il diritto a percepire l'indennità per festività abolite e permessi goduti e non goduti ed il diritto del ricorrente a percepire, per i giorni di malattia indicati in busta paga, il pagamento del trattamento integrativo ex art.63 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione; - accerta la responsabilità solidale di COroparte_4
- rigetta per il resto il ricorso;
- dispone la prosecuzione
[...]
del giudizio con separata ordinanza ai fini della determinazione delle somme complessivamente spettanti al ricorrente in ragione dei suddetti accertamenti, nonché ai fini dell'adozione dei consequenziali provvedimenti di condanna;
- spese al definitivo”.
Con tale pronuncia il Tribunale ha in primo luogo rilevato che vi era prova documentale del fatto che il ricorrente fosse stato assunto dalla Parte_1 Parte_1
CO
(di seguito anche solo ) come socio lavoratore in data 6.8.2013, con
[...]
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time, inquadramento nel 5° livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, qualifica di operaio e mansioni di “addetto alla movimentazione merci con utilizzo di mezzi meccanici ed alle attività ausiliarie di magazzino”.
pag. 4/28 Era poi pacifico che il lavoratore avesse reso la propria prestazione lavorativa sin dal 6.8.2013 presso il magazzino della COroparte_4
di Pieve Emanuele (MI), ivi inviato dal proprio datore di lavoro
[...]
CO
.
Ciò premesso, il primo giudice ha riepilogato le domande svolte dal lavoratore ed ha osservato che il ricorrente aveva lamentato che:
- sin dall'inizio del rapporto di lavoro (6.8.2013) la propria prestazione lavorativa settimanale era stata distribuita su sei giorni, dal lunedì al sabato, e tutte le voci retributive indicate nelle buste paga “a giorni” e non “ad ore” erano state quantificate sulla base di un monte ore giornaliero di 6,5 ore, corrispondente a 39 ore settimanali (6 giorni x 6,5 ore), inferiore a quello contrattualmente previsto dal CCNL per gli assunti con orario di lavoro a tempo pieno;
- per la prestazione lavorativa resa il sabato non gli era mai stata corrisposta la maggiorazione del 18% prevista dall'art. 9 comma 3 del CCNL Logistica, Trasporto
Merci e Spedizione;
- non gli erano stati riconosciutigli gli aumenti contrattuali previsti dal predetto
CCNL a far data dall'1.6.2013 e dall'1.10.2014, così come dai successivi rinnovi;
- non gli erano mai stati riconosciuti né erano mai stati remunerati permessi, ex festività soppresse e i ROL;
- non era stata correttamente determinata l'indennità di malattia, posto che il
Regolamento della Cooperativa escludeva il pagamento della c.d. carenza e, per i primi tre giorni di malattia e per i giorni successivi, prevedeva il pagamento a carico della società di un'integrazione dell'indennità in misura inferiore a quella prevista dall'art. 63 del CCNL;
CO
- le mensilità aggiuntive avevano scontato sia i ritardi con cui aveva adeguato la retribuzione tabellare ai minimi via via stabiliti dalla contrattazione collettiva, sia il fatto che le dette retribuzioni erano state erogate in percentuale inferiore al 100% dell'importo dovuto;
-le delibere assembleari del 6/6/2013, del 30.11.2014 e del 21.6.2020, con le quali l'Assemblea dei soci aveva deliberato lo stato di crisi ex art. 6 L. 142/2001, prevedendo la riduzione di alcuni istituti retributivi (tra cui le mensilità supplementari,
pag. 5/28 le ferie, le indennità per festività soppresse ed i ROL) erano invalide e peraltro mai egli aveva ricevuto la convocazione per partecipare alle predette assemblee.
Vagliando la fondatezza di tali domande, il primo giudice ha evidenziato che: era documentale che il ricorrente, con lettera di assunzione del 6.8.2013, avesse prestato adesione al Regolamento interno della Cooperativa, approvato dall'assemblea il
22.5.2011; era altresì pacifico tra le parti che il CCNL di riferimento per il rapporto di lavoro del socio fosse quello della Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, CCNL richiamato anche dal par. 2 delle premesse del Regolamento interno di CLO;
ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 142/2001, le “società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo”; all'art. 6, comma 2, Legge 142/2001, il legislatore ha espressamente stabilito che, “salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'art. 3, comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla”;
l'unica possibilità di deroga al predetto principio era stabilita dal medesimo art. 6 comma 2 della legge citata (“salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma
1”): se il regolamento interno della cooperativa lo prevedeva, come nel caso di specie,
“d) l'assemblea dei soci può deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 3; il divieto, per tutta la durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) … la possibilità di deliberare forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie”.
pag. 6/28 Muovendo da tali principi, il primo giudice ha affermato che, posto che la legge garantiva al socio il trattamento retributivo complessivo del CCNL, le clausole regolamentari di segno contrario, peggiorative di tale trattamento, erano da considerarsi nulle.
Dalla ritenuta invalidità delle clausole regolamentari peggiorative, il primo giudice ha fatto discendere il diritto del lavoratore a ricevere il trattamento retributivo previsto dal CCNL applicato per il lavoratore a tempo pieno, non essendo in alcun modo giustificata l'erogazione di una retribuzione commisurata ad un orario di lavoro inferiore.
Le richieste del ricorrente sul punto non erano state adeguatamente contrastate dalla cooperativa, che si era limitata ad invocare l'art. 9 del CCNL di riferimento, parte speciale Cooperativa, in materia di orario c.d. multiperiodale;
tuttavia, dalle buste paga del lavoratore versate in atti emergeva che, effettivamente, la voce “lavorato ore ordinarie” indicava un numero di ore lavorative mensili pressoché costantemente inferiore alle 168 ore contrattualmente previste e talvolta pari a 168 ore ma mai superiore, il che contrastava con la modalità di calcolo dell'orario c.d. multi periodale
CO prospettata da .
Inoltre, per le stesse ragioni il Tribunale ha affermato il diritto del ricorrente a percepire la maggiorazione ex art. 9 CCNL per il servizio prestato nella giornata del sabato, non reputando pertinente il richiamo operato dalla all'art. 13 del Parte_1
CCNL (in quanto riferito al lavoro straordinario e non al lavoro festivo).
Quanto al lamentato tardivo recepimento degli aumenti contrattuali, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea rilevando che il CCNL del 1°.
8.2013 era stato recepito da – cui la aderiva- con l'accordo dell'8.5.2015 e che quello del Pt_2 Parte_1
3.12.2017 era stato recepito con l'accordo del 30.5.2019; le previsioni dei rinnovi del
CCNL potevano essere reputati vincolanti solo dal momento del loro recepimento.
Il giudice di prime cure ha inoltre parzialmente accolto la domanda relativa al pagamento di festività soppresse e ROL non goduti, mai pagati dalla cooperativa in attuazione dell'art. 17 del regolamento, il quale prevede che “le ore di permessi ROL e ex festività sono assorbite dall' ”. Parte_3
pag. 7/28 Il Tribunale ha ritenuto in parte illegittima tale disposizione per violazione dell'art. 3 l. n. 142/2001 e ha, quindi, accolto la domanda “nei limiti in cui le norme regolamentari si pongono in contrasto con il CCNL applicato, ma restano ferme le decisioni assunte dalla in relazione a tali istituti retributivi dalle delibere Parte_1 assembleari del 6.6.2013, del 30.11.2014 e del 21.6.2020”.
Relativamente a tali delibere, infatti, in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione, il Tribunale ha evidenziato che esse al più potevano considerarsi annullabili e che pertanto, non essendo state tempestivamente impugnate dal ricorrente, esse erano destinate a spiegare effetti nel caso di specie.
Il Tribunale ha, inoltre, rigettato la domanda relativa al riconoscimento delle differenze retributive richieste a titolo di ferie e festività ai sensi dell'art. 24 e 60 CCNL, in quanto del tutto generica nella sua formulazione.
Da ultimo, il Tribunale ha accolto la domanda relativa al rivendicato pagamento della c.d. “carenza” in caso di malattia, ritenendo che la norma in materia di c.d. carenza prevista nella parte speciale del CCNL (sezione Cooperazione) non derogasse quella prevista dalla parte generale – art 63- che prevedeva la retribuzione integrale a carico del datore di lavoro.
Il Tribunale ha ritenuto responsabili in solido, in relazione agli importi dovuti al
Con ricorrente, tanto quanto ex COroparte_2
art. 29 d.lgs. n. 276/03.
Infine, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione dei crediti proposta da in forza del consolidato orientamento COroparte_2 giurisprudenziale secondo cui dall'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre in pendenza del rapporto di lavoro.
Il Tribunale ha disposto quindi la prosecuzione del giudizio per l'elaborazione dei conteggi necessari ai fini della determinazione dei crediti del ricorrente, precisando che detti conteggi dovevano essere elaborati facendo riferimento al CCNL applicato e tenendo altresì conto delle decisioni assunte dalla con le delibere Parte_1
assembleari relative allo stato di crisi del 6.6.2013, del 30.11.2014 e del 21.6.2020.
***
pag. 8/28 Con la sentenza definitiva n. 3396/2023, pronunciata all'esito di CTU per la quantificazione delle differenze retributive, il Tribunale ha così disposto: “condanna
e Parte_1 [...]
in solido tra loro, al COroparte_4 COroparte_2 pagamento in favore di dell'importo lordo di COroparte_1
euro 21.615,27, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna
e Parte_1 [...]
in solido tra loro, al COroparte_4 pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratisi antistatario ex art. 93 c.p.c. condanna
[...]
e Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese di COroparte_4
CTU già liquidate in € 1.414,10 oltre ad Iva e cp con decreto del 17.10.2023”.
***
Con ricorso depositato in data 18.4.2024
[...]
ha proposto appello avverso entrambe le Parte_1
sentenze indicate.
Con il primo motivo di appello la cooperativa censura le sentenze di primo grado prospettando un vizio di ultrapetizione, in quanto la domanda svolta dal lavoratore in primo grado era limitata all'accertamento e conseguentemente alla dichiarazione di
“nullità e/o illegittimità e comunque … [di annullamento de]gli artt. 12 comma 5, 13 commi 8 e 9, 17 commi 6 e 7, 20 comma 3 e 4 e 28 del regolamento CLO ”, e non dell'intero regolamento.
La sentenza non definitiva era pertanto nulla, per avere statuito in merito a domande non formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
Con il secondo motivo di gravame la società datrice di lavoro critica le decisioni di prime cure per aver dichiarato l'invalidità di norme regolamentari in alcun modo individuate né nella parte dispositiva né nella parte motiva dei provvedimenti, con conseguente carenza di motivazione.
pag. 9/28 Sotto altro profilo, la cooperativa sostiene che le norme individuate dalla difesa del lavoratore non inciderebbero in alcun modo sul trattamento economico minimo menzionato nella sentenza.
In particolare, l'odierna appellante fa riferimento agli articoli 12, 13 e 17 del regolamento, i quali – a suo dire- non disporrebbero trattamenti peggiorativi rispetto a quanto previsto dal CCNL applicato, ma anzi, richiamando proprio le norme di quest'ultimo, non potrebbero essere considerate deteriori rispetto ad esse.
Con un terzo motivo di appello la censura la sentenza non definitiva Parte_1
nella parte in cui essa ha affermato il diritto dell'appellato a percepire la maggiorazione per il lavoro prestato il sabato dalle ore 6 alle 13.00.
Precisa che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento societario la distribuzione dell'orario di lavoro era effettuata su sei giorni lavorativi, come del resto previsto nella parte Speciale Sezione Terza-Cooperazione del CCNL.
Ciò premesso, sostiene che le 39 ore di lavoro, articolate su sei giornate, non danno diritto ad alcun compenso aggiuntivo per l'attività prestata di sabato, essendo il lavoro prestato al sabato da considerarsi come ordinario e dovendosi ritenere che la maggiorazione prevista dall'art. 9 del C.C.N.L. fosse riferibile solo a coloro che prestano ordinariamente l'attività lavorativa su cinque giorni alla settimana, e non su sei.
Con il quarto motivo di appello il datore di lavoro critica la sentenza non definitiva nella parte in cui essa ha reputata invalida la previsione regolamentare di
“assorbimento” delle ore di permesso e delle ex festività nelle giornate di ferie, non ravvisandosi, a dire dell'appellante, la violazione dell'art. 3 legge n. 142/2001.
Con il quinto motivo di impugnazione la cooperativa lamenta l'erroneo riconoscimento dell'indennità di malattia per i giorni di c.d. carenza.
A dire dell'appellante, «per i lavoratori soci di cooperativa, tenute all'applicazione del C.C.N.L., la disciplina relativa al trattamento retributivo in materia di malattia e infortunio non è quella dettata Parte Generale – art. 63 –
C.C.N.L. applicato, ma è unicamente quella contenuta nella Parte Speciale Sezione
Terza – Cooperazione, la quale esclude in maniera chiara l'applicazione della disciplina contenuta nella Parte Generale del C.C.N.L. applicato, stabilendo che il
pag. 10/28 trattamento economico dovuto al socio lavorare malato o infortunato è solo ed esclusivamente quello previsto dalle “ … norme del DPR 602/70 come modificato dal
Dlgs. 6 novembre 2001, n° 423 e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi”».
Sostiene in sostanza che il Regolamento di C.L.O., nella parte in cui esclude l'integrazione da parte del datore di lavoro per il periodo di carenza, non derogherebbe alle previsioni di legge, ma anzi si limiterebbe a richiamare, esplicitandolo, il trattamento previsto dalla legge, ossia l'assenza di trattamento per il periodo di carenza.
Infatti, da una lettura complessiva del C.C.N.L. medesimo, degli accordi di secondo livello e dell'art. 2110, c.c. conseguirebbe che il trattamento di infortunio e malattia a cui i lavoratori soci di cooperativa hanno diritto in base alla legge è solo ed esclusivamente quello previsto dalla Parte Speciale Sezione Terza - Cooperazione del
C.C.N.L. applicato.
Con il sesto motivo, la si duole del mancato accoglimento Parte_1
dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive rivendicate in giudizio.
Con i successivi motivi di gravame, la censura la sentenza Parte_1
definitiva per avere omesso di considerare le osservazioni critiche svolte avverso la
CTU nelle note di trattazione scritta depositate avanti il primo giudice in data 6.05.2023
(censure che vengono pertanto riproposte), con particolare riguardo: alle delimitazioni temporali di applicazione dei rinnovi contrattuali contenute nella sentenza non definitiva;
alla deroga apportata dal CCNL – settore cooperazione, alla norma dell'art. 63
C.C.N.L. relativamente al periodo di carenza;
alle necessità di non considerare, nella predisposizione dei conteggi, le giornate di permesso non retribuito.
***
Con atto depositato in data 20/6/24 il lavoratore si è costituito opponendosi all'accoglimento dell'appello avversario e proponendo a proprio volta appello incidentale (ritualmente notificato) avverso le decisioni di prime cure.
pag. 11/28 Con il primo motivo di gravame il lavoratore censura la sentenza non definitiva nella parte in cui essa ha ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare le delibere del 16.6.2013, del 30.11.2014 e del 21.6.2020 nei tempi e nei modi di cui agli artt. 2377
e 2378 c.c.
Nella prospettiva del socio lavoratore, il “piano di crisi aziendale” eventualmente approvato dall'assemblea potrebbe legittimamente prevedere una riduzione dei soli
“trattamenti economici ulteriori” e non certamente erodere il trattamento retributivo minimo previsto dal CCNL;
da ciò conseguirebbe la nullità, e non la mera annullabilità, delle delibere oggetto di causa.
In ogni caso, il termine per impugnare la delibera a dire del lavoratore non poteva ritenersi decorrente in corso di rapporto.
A voler diversamente ritenere, secondo l'appellante incidentale, il socio lavoratore si troverebbe costretto a proporre l'impugnazione a rapporto di lavoro “ulteriore” ex art. 1
L. 142/2001 è ancora in essere, quando il socio verserebbe in una condizione di metus analoga a quella in ragione della quale la Suprema Corte di Cassazione ha escluso la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
In subordine, il lavoratore sostiene che le suddette delibere sarebbero nulle per illiceità dell'oggetto ex art. 2379 c.c., e non meramente annullabili.
Con il secondo motivo di appello incidentale il lavoratore censura la sentenza non definitiva nella parte in cui essa ha recepito le deduzioni avversarie circa il fatto che il CCNL 1.8.2013 sarebbe stato sottoscritto da solo con l'accordo Pt_2 dell'8.5.2015 e quello del 3.12.2017 sarebbe stato sottoscritto solo con l'accordo del
30.5.2019.
Evidenzia che quanto al primo asserito “tardivo recepimento”, in realtà il CCNL del 1°.
8.2013 contiene elementi che farebbero desumere l'immediata adesione di
. Pt_2
Quanto al secondo asserito “tardivo recepimento” precisa che l'accordo del
30.5.2019 prevede che le parti “provvederanno a corrispondere gli adeguamenti della paga base così come da accordo del 3 dicembre 2017”; detta clausola manifesterebbe “ la volontà dei contraenti di recepire gli adeguamenti disposti dall'accordo del 3.12.17:
pag. 12/28 è vero che aderisce a tale CCNL solamente il 30.5.19, ma impegnandosi a Pt_2
“corrispondere gli adeguamenti” in precedenza pattuiti, e dunque seppure in un momento temporale successivo si allinea al precedente CCNL.”
Con memoria difensiva depositata in data 21/6/2024 si è costituita altresì
[...]
proponendo appello incidentale avverso COroparte_2
le sentenze n. 1762/2022 e n. 3396/2023 del Tribunale di Milano, formulando motivi di CO gravame sovrapponibili a quelli formulati da .
***
Tentata inutilmente la conciliazione;
disposta l'elaborazione di nuovi conteggi;
all'udienza del 1°.
4.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
CO L'appello principale proposto da (così come quello proposto in via incidentale dal , con motivi identici a quelli rassegnati dal datore di lavoro) è CP_4
solo parzialmente fondato.
I primi due motivi di appello principale devono essere rigettati, non essendo ravvisabile, ad avviso del Collegio, né vizio di ultra-petizione, né genericità della sentenza non definitiva oggetto di gravame.
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione,
“l'interpretazione del giudicato”, e quindi l'individuazione della portata decisoria della sentenza, “va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione” (Cass. 19/07/2018 n. 19252; Cass. 7/08/2019 n. 21165).
Ove si proceda, come doveroso, ad una lettura congiunta del dispositivo e della motivazione della sentenza, in alcun modo tra loro contrastanti, è agevole rilevare che la declaratoria di nullità delle previsioni regolamentari è stata effettuata dal primo giudice non in modo generalizzato od indiscriminato, ma in funzione del vaglio della fondatezza delle domande di condanna al pagamento di differenze retributive specificamente individuate.
Dalla lettura del complesso della sentenza, si desume infatti che la declaratoria di invalidità delle disposizioni regolamentari è stata effettuata in relazione alle previsioni regolamentari che, in contrasto con le previsioni di legge di cui agli artt. 3 e 6
pag. 13/28 della legge n. 142/2001- oltre che dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in legge nr. 31 del 2008- limitavano il diritto del lavoratore a percepire le voci retributive oggetto di causa in misura pari a quella prevista dal CCNL di riferimento.
Quanto poi alla tesi dell'appellante principale secondo cui, nello specifico, gli articoli 12, 13 e 17 del regolamento non si porrebbero in contrasto con le previsioni del
CCNL di riferimento e non sarebbero, pertanto, invalidi, è sufficiente la lettura delle previsioni regolamentari menzionate, nei commi rilevanti per il vaglio delle pretese retributive oggetto di causa, per avvedersi dell'infondatezza dell'argomentazione.
Così dispongono infatti le norme in questione, nelle parti di interesse: art. 12 comma 5 e 7: “5. Poiché l'esistenza della cooperativa è connessa all'elasticità della fornitura delle prestazioni tipiche della propria attività la stessa non
è sempre in grado di garantire la copertura di tutte le ore che il lavoratore è disponibile ad effettuare. Pertanto, a seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, come previsto dalla legge 142/01 all'art. 3, di soci che non possano esercitare la propria attività per mancanza di lavoro o possano esercitarla unicamente ad orario ridotto, così riconoscendo il compenso solo per le sole prestazioni effettuate
(…);
7. In applicazione di quanto previsto dalla Sezione Cooperazione del CCNL di settore, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 Legge 142/ 2001 come modificato dall'art. 9 legge 30/2003, la distribuzione dell'orario di lavoro va riferita su sei giorni lavorativi, con la conseguenza che la giornata di sabato è da considerarsi a tutti gli effetti giornata ordinaria di lavoro”; art. 13: “1. (…) 2. La cooperativa corrisponderà al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore come integrata, modificata dagli accordi di secondo livello di cui alla premessa.
3. Il contratto collettivo applicabile rispetto al solo trattamento economico minimo è quello del CCNL Logistica Trasporto merci
Spedizioni Sezione Cooperazione. (…)8. In applicazione di quanto previsto dal CCNL
Logistica Trasporto merci Spedizioni Sezione Cooperazione, in base a quanto disposto
pag. 14/28 dall'art. 6 comma 2 Legge 142/2001 come modificato dall'art. 9 legge 30/2003, le percentuali di maturazione e le modalità di erogazione degli istituti indiretti verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione tramite apposita tabella salariale”; art. 17, comma 7: “7. In applicazione di quanto previsto dal CCNL Logistica
Trasporto merci Spedizioni Sezione Cooperazione, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 Legge 142/2001 come modificato dall'art. 9 legge 30/2003 le ore di permessi
ROL ed ex Festività sono assorbite all'istituto Ferie”.
Dette previsioni riservano al socio di cooperativa un trattamento deteriore rispetto a quello assegnato al lavoratore cui si applichi il CCNL di riferimento sopra indicato, posto che esse contemplano: la possibilità di retribuzione delle sole giornate lavorate (anziché di tutte quelle contrattualmente previste, al netto delle sole ipotesi di sospensione del rapporto esplicitamente disciplinate dalla legge e dal medesimo
CCNL); la riduzione della misura degli istituti retributivi indiretti e differiti prevista dal
CCNL; l'assorbimento dei ROL e delle ex Festività nelle giornate di ferie.
Come ricordato dal primo giudice, la legge nr. 142 del 2001, nell'ottica di estendere ai soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, ha disposto all'art. 3, comma 1, che: «Fermo restando quanto previsto dalla L. 20 maggio
1970, n. 300, art. 36, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da 6 PROC. nr. 16504/2018 quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo».
Sulla stessa linea si pone l'art. 6, comma 2, della medesima legge che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge nr. 30 del 2003, art. 1, comma 9, lett. f), ha stabilito come il rinvio ai contratti collettivi nazionali operi solo per il «trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1», escludendo che il regolamento cooperativo possa contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo.
pag. 15/28 In questo contesto è intervenuto il D.L. nr. 248 del 2007, convertito in legge n.
31 del 2008, che all'art. 7, comma 4, ha previsto: «Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria».
Alla luce di detto compendio normativo, e fatto salvo quanto previsto dalle delibere assembleari di cui si tratterà di seguito, il primo giudice risulta avere fatto corretta applicazione del condiviso insegnamento giurisprudenziale secondo cui "In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla L. 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dalla L. n. 142 del 2001, art. 6, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci
e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria" (Cass. n.
4621/2020 e anche Cass. n. 17583 del 2014; Cass. n. 19832 del 2013, richiamate nella prima;
cfr. anche la successiva Cass.
6.4.2022 n. 17698); correttamente, pertanto, il primo giudice ha ravvisato l'invalidità delle previsioni regolamentari sopra menzionate, in quanto contrastanti con le più favorevoli previsioni del CCNL.
Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, relativo al riconoscimento della maggiorazione retributiva per l'attività lavorativa prestata nella giornata di sabato.
L'art. 9, comma terzo, del CCNL di riferimento, prevede testualmente che
“L'orario di lavoro potrà essere distribuito, per le imprese legate all'attività di logistica nonché per quelle che svolgono le attività di cui al D.LGVO 261/99, in base a quanto
pag. 16/28 previsto dal comma 5, dal lunedì al sabato. I sabati lavorativi dovranno essere contenuti, di norma, in 26 annui;
la prestazione minima del sabato non potrà essere inferiore a quattro ore, mentre il restante orario sarà distribuito in maniera uniforme nelle restanti giornate. Le ore di lavoro prestate al sabato saranno retribuite con la maggiorazione del 18%”; la maggiorazione del 18% è proprio quella che il lavoratore ha rivendicato, al punto 28 del ricorso ex art. 414 c.p.c., assumendo di non averla mai percepita.
La fondatezza dell'obiezione della appellante- secondo cui Parte_1
l'ordinaria articolazione dell'orario di lavoro su sei giornate varrebbe a rendere quella prestata nella giornata di sabato una attività prestata in orario “ordinario”, senza spettanza di maggiorazione alcuna- è smentita dal tenore letterale della clausola, che esplicitamente prevede, diversamente da quanto sostenuto dalla cooperativa, la debenza di detta maggiorazione proprio per l'ipotesi di orario distribuito su 6 giorni.
Ugualmente infondato è il quarto motivo di appello principale.
Ferme le previsioni di cui alle delibere assembleari del 6/6/2013, del 30.11.2014
e del 21.6.2020, il primo giudice ha correttamente reputato invalide, perché peggiorative rispetto alle previsioni del CCNL di riferimento per i lavoratori non dipendenti da cooperativa, le clausole di cui all'art. 17 del regolamento, che prevedono l'assorbimento
COr di ed ex festività nelle giornate di ferie.
Tra l'altro, la norma regolamentare di cui si discute trascura che, ai sensi degli artt. 36, comma 3, Cost. e 2109 c.c., il diritto alle ferie annuali è irrinunciabile e che “la disciplina nazionale ed europea sulle ferie (…) chiaramente distingue fra riposo giornaliero, settimanale e ferie ed esclude qualsiasi possibilità di sovrapposizione di ciascun istituto ai fini del godimento dei periodi di riposo diversamente nominati”
(Cass. 15/05/2024 n. 13481).
Va disatteso anche il quinto motivo di gravame, relativo al diritto del lavoratore ad ottenere dalla il pagamento del c.d. periodo di carenza in ipotesi di Parte_1
malattia.
Con riferimento alla malattia, il Regolamento della Cooperativa, all'art. 20, esclude il pagamento della c.d. “carenza”, cioè a dire dei primi tre giorni di malattia, e per i giorni successivi prevede il pagamento, a carico della stessa cooperativa, di una pag. 17/28 integrazione della somma posta a conguaglio con l' (dal 4° al 20° giorno il 50%, CP_7
dal 2° giorno il 66,66%), ciò però in misura inferiore a quanto previsto dal CCNL.
La statuizione del primo giudice, che ha ritenuto che detta previsione regolamentare collida con quella dell'art. 63 del CCNL di riferimento, è del tutto corretta.
Sul punto, soccorre quanto già statuito da questa Corte, in diversa composizione, nella sentenza n. 285/2020, est. , le cui motivazioni di seguito si richiamano, ex Per_1
art. 118 disp. att. c.p.c.
Sia pur pronunciandosi in materia previdenziale, a proposito di una clausola regolamentare affine a quella di cui si discute questa Corte ha già disatteso l'argomentazione difensiva esposta dall'appellante principale in questa sede ed ha così motivato: «analoghe considerazioni valgono rispetto all'argomento speso dalla cooperativa a confutazione dell'addebito relativo all'omessa erogazione della retribuzione per il periodo di carenza di malattia (i primi tre giorni di assenza per malattia), che fa leva sulla clausola derogatoria del CCNL contenuta nel regolamento interno, secondo cui in caso di malattia il socio sarà soggetto solo al trattamento inps senza alcuna integrazione a carico della cooperativa. Anche tale clausola del regolamento interno, infatti, nel prevedere la corresponsione ai soci lavoratori in caso di malattia di un trattamento economico inferiore a quello previsto dalla contrattazione, oltre a porsi in contrasto con l'articolo 3, comma uno, legge 142 del
2001, si risolve sotto il profilo contributivo in una violazione del citato articolo 1 decreto legge 338 nel 1989. Non è affatto vero (…) che la disciplina del trattamento di malattia previsto dall'articolo 63 della sezione cooperazione esclude l'integrazione a carico del datore di lavoro, atteso che il citato articolo 63, limitandosi a richiamare le norme del dpr 602/70, non deroga affatto alla regolamentazione generale dettata dall'articolo 61, comma 15 dello stesso CCNL logistica, secondo cui la società deve corrispondere alla retribuzione integrale al lavoratore in ciascun periodo di retribuzione e quindi anche per i primi tre giorni di assenza del lavoro a causa di malattia (“In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore
l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinta delle quote di
pag. 18/28 integrazione da quelle relative all'indennità alle quali rimetterà copia della
CP_ documentazione predisposta per l' )».
E' invece fondato il sesto motivo di appello, relativo al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale.
Con specifico riferimento al socio di cooperativa, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che “Il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa è assistito dalla garanzia di stabilità, poiché, in caso di licenziamento, la maggiore onerosità per il conseguimento della tutela restitutoria, legata, oltre che all'impugnativa del licenziamento stesso, anche alla tempestiva opposizione alla contestuale delibera di esclusione, non può, di per sé, definirsi equivalente ad una condizione di "metus" caratterizzante lo svolgimento del rapporto lavorativo, tale da indurre il socio lavoratore a non esercitare i propri diritti per timore di perdere il posto di lavoro;
ne consegue il decorso della prescrizione in costanza di rapporto” (così
Cass. 9.7.2018, n.17989; così anche la successiva Cass. 22.9.2022 n. 277839).
Vero è che nell'ordinanza n. 25477/2023, segnalata dal lavoratore, pronunciando in una controversia nella quale un socio lavoratore rivendicava, nei confronti della cooperativa, differenze retributive, la Corte di Cassazione ha escluso la decorrenza della prescrizione dei crediti del lavoratore richiamando il principio generale di cui a Cass.
6.9.2022, n. 26246.
Vero anche, tuttavia, che detta ordinanza, pur costituendo un autorevole (benché isolato) precedente, non si confronta- diversamente dalle pronunce n. 17989/2018 e n.
277839/2022- con le specificità proprie del rapporto di lavoro del socio di cooperativa, né esplicita espressamente le ragioni per le quali l'insegnamento delle pronunce n.
17989/2018 e n. 277839/2022 – in alcun modo menzionate nel provvedimento del 2023- dovrebbe essere disatteso.
Per queste ragioni, il Collegio reputa di dover prestare adesione all'orientamento espresso dalla Cassazione nelle due pronunce più risalenti.
Applicato detto principio, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione di cui viene fornita prova è la messa in mora inviata dal lavoratore al datore di lavoro via PEC in data 14.7.2020, in parziale riforma delle sentenze n. 1762/2022 e n.
pag. 19/28 3396/2023 deve essere dichiarata la prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate dal lavoratore in data antecedente il 14.7.2015.
Con riguardo ai restanti profili, con cui la cooperativa ha lamentato l'omesso accoglimento delle note critiche depositate in data 6.5.2023, va evidenziato che – diversamente da quanto opinato dal datore di lavoro- nella sentenza definitiva il
Tribunale di Milano ha preso posizione su detti rilievi, motivatamente recependo le conclusioni rassegnate dal CTU anche a tal riguardo. Limitandosi a prospettare, a torto,
l'omessa considerazione delle proprie argomentazioni difensive, la non ha Parte_1
formulato critiche puntuali alla correttezza della motivazione sul punto adottata dal primo giudice che, pertanto, deve essere confermata.
***
Anche l'appello incidentale proposto dal lavoratore è solo parzialmente fondato.
Vanno disattesi i rilievi formulati dal lavoratore con riguardo alle statuizioni concernenti le delibere assembleari del 6/6/2013, del 30.11.2014 e del 21.6.2020.
Il lavoratore sostiene che il primo giudice avrebbe erroneamente omesso di ravvisare la radicale nullità delle suddette delibere nonostante l'oggetto delle decurtazioni in esse contemplate, incidenti su 13ma, 14ma, festività e rol, fuoriesca dal perimetro applicativo della norma di cui all'art. 6 sopra roprodotto;
inoltre, in ogni caso, considerato lo stato di metus del lavoratore, il termine per impugnare dette delibere non decorrerebbe nel corso del rapporto di lavoro.
Entrambi gli argomenti, ad avviso del Collegio, non sono condivisibili.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, deve farsi applicazione dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “in tema di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società di capitali si ha un'inversione dei criteri regolatori del diritto negoziale, in quanto per esse vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 c.c.). Nell'ambito dell'autonoma disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società (per azioni) vi
è, dunque, una inversione dei principi comuni (artt. 1418, 1441 c.c.) per cui la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 c.c.), la previsione della nullità essendo limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell'oggetto. I casi contemplati da tale ultima disposizione, ricorrono quando il
pag. 20/28 contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo, in materia societaria, e la violazione di norme poste a tutela di soci o gruppi di soci (vedi Cass. 15/11/2000 n.
1479) comporta la mera annullabilità della delibera (ex plurimis, Cass. 27/7/2005 n.
15721; Cass. 9/4/1999 n. 3457, arg. da Cass. 24/3/2014 n. 6882); e ciò in virtù di una regola diretta a bilanciare l'interesse alla gestione ordinata dell'impresa sociale e
l'esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie (in questi sensi vedi
Cass. 24/7j2007 n. 16390, cui adde Cass. 11/7/2008 n. 19235). Conclusivamente, è bene rammentare che l'applicabilità anche al socio lavoratore del canone della retribuzione proporzionata e sufficiente sancita dalla L. n. 142 del 2001 - e già evocata in epoca anteriore in virtù della evoluzione normativa nel senso di una "tendenza espansiva della legislazione giuslavoristica" in materia (C. Cost. n. 451 del 1998) che aveva già creato un contesto favorevole all'applicazione diretta per il socio lavoratore, del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente involve comunque un giudizio di valore che importi il coordinamento con quella che è la funzione sociale della cooperazione a finalità di mutualità (art. 45 Cost., comma 1, secondo cui la
Repubblica riconosce là funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e la legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità).
Nell'ottica descritta, e pur volendo esprimere una più accentuata sensibilità - nell'esercizio della cennata attività valutativa degli interessi in gioco - per i valori tutelati dall'art. 36 Cost., non appare congrua l'applicabilità della sanzione della nullità sancita dall'art. 2379 c.c., non essendo ravvisabili nelle delibere societarie che avevano prorogato la riduzione dei compensi spettanti ai soci in ragione del protrarsi della crisi negli anni 2011-2013, una violazione di tale gravità da essere assimilata ad una ipotesi di illiceità dell'oggetto, per violazione di norme volte ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società (vedi Cass. cit. n. 19235/2008,
Cass. n. 16390/2007). E ciò proprio considerando la peculiarità della struttura societaria ispirata a finalità di cooperazione e mutualità, oltre che la ricordata
pag. 21/28 esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie, che la applicata sanzione della nullità non appare appropriata alla fattispecie considerata, dovendo farsi invece applicazione della categoria della annullabilità delle delibere societarie di cui all'art. 2377 e del relativo regime di impugnazione” (Cass. Civ. n. 2967/2021).
La prospettata “esorbitanza” del contenuto delle delibere rispetto ai limiti di legge costituirebbe comunque, diversamente da quanto opinato dal lavoratore, un'ipotesi di annullabilità che il lavoratore – ritualmente convocato alle assemblee e comunque destinatario della comunicazione delle deliberazioni in esse assunte- avrebbe dovuto far valere nel termine decadenziale previsto dall'art. 2377 del codice civile;
cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
Nemmeno coglie nel segno, ad avviso del Collegio, l'argomentazione secondo cui il termine decadenziale per proporre impugnazione non decorrerebbe nel corso di rapporto di lavoro, e ciò per due autonome ragioni.
La prima è che la sospensione del decorso del termine in ragione della condizione di metus del lavoratore è prevista nel nostro ordinamento con riguardo all'istituto della prescrizione, e non alla diversa fattispecie della decadenza (per cui l'operatività di ipotesi di sospensione ed interruzione è esclusa dall'art. 2964 c.c.).
Inoltre, in ogni caso, con specifico riguardo al socio lavoratore, la Cassazione, con le pronunce già richiamate a proposito del sesto motivo di appello principale, ha escluso l'operatività della sospensione (anche) con riguardo al decorso del termine prescrizionale.
È invece parzialmente fondato il motivo di appello incidentale concernente la decorrenza degli aumenti dei minimi salariali.
Sul punto, il primo giudice ha così motivato:
“il lavoratore lamenta che i progressivi incrementi di retribuzione mensile, come da accordi di rinnovo, gli sarebbero stati riconosciuti in ritardo, con l'effetto che CO gli spetterebbero le differenze retributive tra quanto erogato da e la paga base via via prevista per il 5° livello del CCNL Logistica Trasporti, con incidenza sul calcolo di tutti gli istituti retributivi indiretti previsti dal medesimo CCNL. CO
ha replicato di aver correttamente applicato al ricorrente gli incrementi
CO stipendiali al tempo in cui l'associazione (alla quale aderisce ) ha Pt_2
pag. 22/28 sottoscritto i rinnovi contrattuali, atteso che solo da tale data detti incrementi possono
CO ritenersi vincolanti per .
La domanda del ricorrente va rigettata.
CO
ha dedotto e provato documentalmente che:
- il ricorrente ha stipulato il contratto di lavoro il 6.08.2013 in tempo di vacanza contrattuale considerato che il CCNL del 26.01.2011 era in scadenza al 31.12.2012;
- il rinnovo del CCNL dell'1.08.2013- vigenza 1.1.2013 / 31.12.2015 - è stato sottoscritto per adesione dalle tra cui in data 8.05.2015 Parte_4 Pt_2
CO (doc. 6 );
- in data 15.06.2015 le hanno dato disdetta del CCNL in scadenza Parte_4
CO al 31.12.2015 (doc.6 );
- che le tra cui hanno aderito al rinnovo del Parte_4 Pt_2
3.12.2017 con scadenza al 31.12.2019 in data 30.05.2019 e dunque da tale data
CO CO l'accordo di rinnovo era impegnativo per (doc. 7 ); CO CO Come osservato da , nel periodo 1.01.2013 - 08.05.2015, non era tenuta ad applicare gli aumenti retributivi contrattuali.
CO Allo stesso modo, nel periodo 1.01.2016 - 30.05.2019 la non era tenuta ad applicare gli aumenti retributivi contrattuali in quanto il rinnovo è stato sottoscritto da
CO
, alla quale aderisce, solo dal maggio 2019 e solo da tale periodo gli Pt_2
aumenti previsti possono essere vincolanti per la cooperativa convenuta.
Non si ravvisano, pertanto, i ritardi lamentati dal ricorrente nell'applicazione degli aumenti contrattuali”.
Tale statuizione è stata impugnata dal lavoratore esclusivamente per questi profili (cfr. pagine 38-40 della memoria difensiva contenente l'appello incidentale):
«
8.A. Quanto al primo asserito “tardivo recepimento”, in realtà il CCNL del 1°.8.2013, che a pagina n. 78 contiene le tabelle retributive decorrenti da giugno 2013 in poi, deve ritenersi immediatamente recepito da in quanto ivi si legge: Pt_2
a) a pag. 71, art. 42 comma 5:
CP_1 Nota a verbale tra , CP_8 CP_9 Parte_5
, , e COroparte_11 CP_12 CP_13 CP_14
CP_15
pag. 23/28 Le parti suddette, al fine di avere una panoramica completa delle dinamiche occupazionali del settore con particolare riferimento alle attività terziarizzate nonché il monitoraggio dell'applicazione del CCNL, convengono di istituire un organismo che raccoglierà i dati relativi agli appalti presenti sul territorio disaggregati per tipologie di rapporto di lavoro, differenza di genere, nazionalità e produrrà dati statistici utili alla comprensione delle macro- dinamiche del settore.
b) a pag. 118 (“Dichiarazione delle Centrali Cooperative”):
Fermo restando quanto previsto nell'accordo di rinnovo del presente CCNL in merito all'assistenza sanitaria integrativa e all'ente bilaterale nazionale, le associazioni , e Servizi-confocooperative, Parte_6 CP_11
Legacoop Servizi, dichiarano che in caso di accordi confederali sui suddetti temi le centrali cooperative chiederanno un incontro alle OO.SS di categoria”.
Quanto al secondo asserito “tardivo recepimento”, in realtà nell'accordo del
30.5.2019, a pagina n. 3, si legge:
“5. Aumenti retributivi
Con la firma del presente accordo le imprese cooperative rientrano nell'ambito del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione e pertanto provvederanno a corrispondere agli adeguamenti della paga base così come da accordo del 3 dicembre
2017 nel primo mese utile alla firma del presente accordo”
Ad avviso della scrivente difesa, la locuzione “provvederanno a corrispondere gli adeguamenti della paga base così come da accordo del 3 dicembre 2017” manifesta la volontà dei contraenti di recepire gli adeguamenti disposti dall'accordo del 3.12.17: è vero che aderisce a tale CCNL solamente il 30.5.19, ma impegnandosi a Pt_2
“corrispondere gli adeguamenti” in precedenza pattuiti, e dunque seppure in un momento temporale successivo si allinea al precedente CCNL.
8.B. In ogni caso, il diritto a vedersi riconosciuti gli aumenti contrattuali potrà essere accertato anche in forza del principio di parità di trattamento retributivo e di non discriminazione: come è noto, nel settore del Trasposto/Logistica non esistono due differenti CCNL, uno per le aziende industriali ed uno per le cooperative – come avviene invece in altri settori, ad es. nel settore Metalmeccanico nel quale vi sono due
pag. 24/28 differenti CCNL, uno per le aziende industriali con retribuzioni più alte ed uno per le cooperative con retribuzioni leggermente più basse – ma un solo CCNL che si applica a tutti i dipendenti a prescindere dalla natura giuridica del datore di lavoro (società di capitali, società di persone, cooperative, aziende artigiane) con talune integrazioni, ad esempio per le cooperative nella Sezione Cooperazione e per le imprese artigiane nella
Sezione Artigiana, ma senza che vi sia una espressa deroga al trattamento economico orario. Interpretando nel senso sostenuto dalla sentenza qui impugnata l'accordo del
30.5.19, nel periodo compreso tra il 3.12.17 ed il 30.5.19, a due lavoratori ai quali si applica il medesimo CCNL, che hanno il medesimo inquadramento contrattuale e che svolgono le medesime mansioni verrebbero applicati due trattamenti retributivi differenti per la sola circostanza che la natura giuridica del datore di lavoro sia una società di capitali/di persone/artigiana o, dall'altro lato, una cooperativa.
Come già ampiamente illustrato, analoga disparità di trattamento è stata accertata da Questa Corte in tema di accordi di gradualità ma tali argomentazioni ben possono attagliarsi al caso di specie (la pronuncia in precedenza richiamata fa riferimento ad una “ingiustificabile disparità di trattamento tra i soci lavoratori e tutti gli altri lavoratori subordinati non dipendenti di cooperative” (Corte d'Appello di
Milano, sentenza n. 819 del 21.12.2020)».
Tali essendo i motivi di gravame, va preliminarmente evidenziato che il lavoratore non ha esplicitamente censurato la statuizione del primo giudice secondo cui sarebbe l'adesione di ai rinnovi contrattuali il fattore condizionante ed Pt_2
imprescindibile per l'applicabilità del CCNL al rapporto di lavoro per cui è causa.
Quel che il lavoratore ha censurato è stato, nell'un caso (c.d. primo recepimento), l'esattezza della individuazione della data di adesione di ai Pt_2 rinnovi contrattuali;
nell'altro caso (c.d. secondo recepimento), l'esegesi del regolamento contrattuale dell'atto di adesione.
Ciò premesso, va accolta la censura relativamente al cosiddetto “secondo tardivo recepimento”.
Procedendo all'interpretazione dell'atto di adesione secondo i criteri d cui all'art. 1362 c.c. e seguenti, la lettera della clausola 5 sopra riprodotta è compatibile con la lettura fattane dal lavoratore, e cioè che tutti gli adeguamenti della paga base “come da
pag. 25/28 accordo del 3 dicembre 2017” avrebbero dovuto essere corrisposti, in una unica soluzione, nel primo mese successivo all'adesione medesima.
In tal modo le parti contraenti hanno neutralizzato gli effetti negativi del tardivo recepimento del CCNL tramite il pagamento a beneficio dei lavoratori, in una unica soluzione, di quanto nelle more astrattamente maturato in forza del rinnovo del CCNL.
Detta interpretazione, del resto, è quella che consente di attribuire alla clausola negoziale un significato coerente con la ratio del sistema normativo di cui s'è sopra dato conto, ed in particolare con il disposto l'art. 7 del D.L. nr. 248 del 2007, norma
(primaria) in forza della quale comunque al socio di cooperativa avrebbe dovuto essere garantito ex lege, a prescindere dal recepimento da parte di (cui il datore di Pt_2
lavoro aderisce), un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal CCNL di riferimento.
CO Né, diversamente da quanto affermato da , in senso contrario assumono rilievo i contratti aziendali prodotti come documenti T, U, V dalla cooperativa.
Trattasi di contratti antecedenti all'atto di adesione del 30.5.2019, ragione per cui deve presumersi che sia quest'ultimo l'atto con cui le parti hanno inteso regolare gli effetti connessi al tardivo recepimento del CCNL, anche eventualmente superando e modificando le previsioni antecedenti di diverso tenore (previsioni di diverso tenore
CO peraltro non rinvenibili, né puntualmente individuate da , tra quelle che compaiono nei menzionati documenti T, U e V).
Considerato il tenore del motivo di appello formulato dal lavoratore, a diversa conclusione deve invece giungersi con riguardo al c.d. primo recepimento.
Il fatto che fosse menzionata nel corpo del testo contrattuale del Pt_2
CCNL non è elemento che, in assenza di sottoscrizione dell'interessata, può in qualche modo fare presumere che avesse sin da subito inteso aderite al CCNL Pt_2
medesimo.
Detta sottoscrizione è pacificamente intervenuta successivamente (in un atto di adesione che, del resto, diversamente non avrebbe avuto ragion d'essere).
Né il Collegio reputa che il generico riferimento effettuato all'operatività del
“principio di discriminazione” sia sufficiente per far ritenere che il lavoratore abbia adeguatamente censurato la statuizione di prime cure nella parte in cui ha correlato la pag. 26/28 decorrenza degli effetti retributivi del rinnovo contrattuale al momento in cui Pt_2
ha sottoscritto il (nuovo) CCNL, reputando detta sottoscrizione l'elemento condizionante la produzione degli effetti del (nuovo) CCNL sul contratto di lavoro per cui è causa.
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Conclusivamente, ogni diverso motivo di gravame assorbito, in parziale riforma delle sentenze n. 1762/2022 e n. 3396/2023 del Tribunale di Milano, applicati gli adeguamenti retributivi previsti dal CCNL Logistica, del Parte_7
2017 con effetto dal 3.12.2017 e dichiarata la prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate in data antecedente il 14.7.2015, le differenze retributive spettanti a devono essere rideterminate in complessivi COroparte_1 euro € 23.998,82, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo.
Si osserva che i conteggi elaborati dal lavoratore- che espongono, per l'appunto, in euro 23.998,82 l'ammontare delle differenze dovute- sono stati elaborati in modo coerente con le indicazioni date dal Collegio e non sono contestati, quanto all'esattezza aritmetica degli approdi, dalle società parti in causa (i conteggi di queste ultime, infatti, conducono a risultati diversi perché sono stati elaborati con criteri non conformi a quanto ritenuto dovuto con la decisione odierna).
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Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
In applicazione di tale principio, le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno poste integralmente a carico delle società soccombenti.
pag. 27/28 Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, allo svolgimento di istruttoria tecnica in primo grado, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 5.000,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
In applicazione del medesimo principio, le spese di CTU- già liquidate dal primo giudice con proprio decreto- vengono poste a carico di entrambe le società, in egual misura.
PQM
In parziale riforma delle sentenze n. 1762/2022 e n. 3396/2023 del Tribunale di Milano, applicati gli adeguamenti retributivi previsti dal CCNL Logistica, Parte_7
del 2017 con effetto dal 3.12.2017 e dichiarata la prescrizione quinquennale
[...]
delle differenze retributive maturate in data antecedente il 14.7.2015, ridetermina in complessivi euro € 23.998,82 le differenze retributive spettanti a COroparte_1
, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo;
[...]
conferma le restanti statuizioni di merito: pone definitivamente a carico solidale di COroparte_2
e
[...] Parte_1
in egual misura, le spese di CTU, già liquidate dal Tribunale;
[...]
condanna e COroparte_2 [...]
in solido, a rifondere a Parte_1
le spese di lite del doppio grado di giudizio, COroparte_1
liquidate in euro 5.000,00 per il primo grado ed in euro 3.800,00 per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Milano, 1/04/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
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