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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 3901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3901 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 727/2025
T R A
, nato a [...] il [...], residente a Parte_1
Mondragone (CE), alla via Regina, n. 30 in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta corrente in Mondragone alla via XI Febbraio, angolo via 24 Maggio, elettivamente domiciliato in Mondragone (CE) alla Via Niccolò Machiavelli, n. 8, presso lo studio dell'avv. Luigi Menditto, dal quale è rappresentato e difeso;
Appellante
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mastroianni e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Scauri Via Appia n. 695; Appellato E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore;
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.6.2021 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, - premesso di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_1
, titolare dell'omonima ditta individuale, dal 1.12.2007 al 30.8.2020, dal Parte_1 lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 21:00, senza regolare contratto, espletando attività di operaio specializzato falegname, di aver goduto di una sola settimana di ferie non
1 retribuita nel mese di agosto, di non aver ricevuto nulla a titolo di t.f.r. né 13esima e 14esima e di essere stato licenziato per aver richiesto l'inquadramento e il versamento dei contributi - aveva CP_ convenuto in giudizio l'odierno appellante e l' al fine di sentir: “1) DICHIARARE che tra il ricorrente ed il Sig. è intercorso un Controparte_1 Parte_1 rapporto di lavoro subordinato e dipendente dal 1.12.2007 al 30.0.2020, con la qualifica di operaio specializzato factotum, “falegname” inquadrabile per le mansioni svolte ed in narrativa meglio indicate, nel Livello (C ) ex C.C.N.L. di Categoria Legno e Aziende Artigiane prospettato in narrativa ed allegato e per l'effetto
2) COSTITUIRE, così qualificandolo, il rapporto intercorso per tutto il periodo rivendicato dall'istante con il riconoscimento delle relative differenze retributive, con susseguente correlata
3) CONDANNA al pagamento dell'integrazione della contribuzione dovuta, previdenziale assicurativa e fiscale ex lege, in favore dell' oggi chiamata in causa per il dovuto CP_2 riconoscimenti del periodo rivendicato per tali fini;
4) CONDANNARE per i titoli di cui in narrativa la resistente, in Controparte_3 persona come sopra, all'immediato pagamento in favore di esso istante quali differenze retributive ed oltre della somma di euro 118.093,00, di cui euro 18.413,53 per TFR ed euro 3.236,52 per ISP spettante globalmente per i titoli di cui al conteggio allegato parte integrante del presente atto o quella somma che risulterà giusta ed equa liquidare a seguito dell'istruttoria a farsi,
5) ORDINANDO nel contempo il versamento dei relativi oneri contributivi e previdenziali per tutto il periodo rivendicato;
6) DICHIARARE dovuto sempre in danno della resistente ed in favore dell'istante, quale CP_3 riconoscimento del danno subito per il mancato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi relativi all'intero periodo dedotto e rivendicato, l'ulteriore pagamento, in suo favore della complessiva somma di ulteriori euro 67.536,00 a titolo di refusione ex art. 2116 c.c. del risarcimento del danno, pari ai contributi ed oneri previdenziali ed assicurativi che risultano non versati, per le causali di cui in premessa o diversa somma che per gli stessi titoli si riterrà adeguato liquidare anche ai sensi dell'art. 36 Cost. c.c., onde permettere all'istante di poter assolvere alle primarie esigenze di vita. Con integrazione della intercorsa rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e sul tutto gli interessi legali sulle somme a determinarsi così rivalutate, dalla data di maturazione dei singoli diritti al reale soddisfo.
7) In via del tutto mediata e quindi subordinata, salvo rispettoso gravame, CONDANNARE la
resistente al pagamento della suddetta somma euro 118.093,00 CP_3
(centodiciottomilanovantatre/00) quale compenso comunque spettante per lo svolgimento dell'attività, se così sarà diversamente qualificata in corso di causa, di “collaborazione non occasionale, né saltuaria”, prestata in favore della resistente. CP_3
8) Con vittoria nelle spese e competenze del giudizio da distrarsi…”
Instaurato il contraddittorio, non si era costituito in giudizio restandone Parte_1 contumace, nonostante la regolarità della notifica.
CP_ Si era costituita la resistente che aveva eccepito, preliminarmente, la prescrizione contributiva per il periodo antecedente al 31.05.2016 e aveva rilevato che il ricorrente risultava iscritto alla gestione lavoratori dipendenti della BR AR dal 14.10.2014 al 22.03.2017. CP_3 CP_ Aveva chiesto di condannare la resistente a corrispondere tutto quanto dovuto a titolo di contributi nella Gestione di Lavoratori dipendenti per il periodo non prescritto.
Con la sentenza n. 489/2025 pubblicata il 6.3.2025 il Giudice adito, espletata l'istruttoria orale ed ammesso il giuramento decisorio, ha accolto la domanda e così statuito: “1) in accoglimento 2 del ricorso accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la resistente per il periodo dal 01/12/2007 al 30/08/2020, secondo le Controparte_3 mansioni e gli orari dedotti in ricorso
2) condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente Parte_1 dell'importo di euro 118.093,00, a titolo di differenze retributive oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in euro 4,600,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Francesco Mastroianni CP_
4) spese di lite compensate tra la parte ricorrente e l' .
Il Giudice di prime cure, in particolare, premesso che secondo i principi di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. gravava sul lavoratore l'onere di dimostrare la sussistenza tra le parti del dedotto rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto che l'esito della causa nel segno della soccombenza della parte convenuta fosse stato determinato, ai sensi dell'art. 239 c.p.c., dalla mancata comparizione del legale rappresentante della ditta individuale convenuta, al quale era stato deferito il giuramento decisorio, all'udienza all'uopo fissata.
Ha osservato che erano stati dedotti chiari e specifici capitoli formulati in relazione alle circostanze di fatto determinanti ai fini del decidere;
che l'ordinanza ammissiva del giuramento era stata notificata alla parte resistente con conseguente conoscenza legale della stessa, per cui la mancata comparizione all'udienza, senza giustificato motivo, determinava gli effetti di cui all'art. 239 c.p.c.; che ai sensi dell'art. 239 c.p.c., nel caso in cui il giuramento deferito non venga prestato, la parte che non giura risulterà soccombente;
che applicando il principio alla fattispecie, non avendo il resistente prestato il giuramento deferitogli senza un giustificato motivo, lo stesso non poteva che risultare soccombente;
che, in ragione della decisorietà della formula doveva ritenersi accertata l'intervenuta intercorrenza tra le parti del rapporto di lavoro di natura subordinata nel periodo, secondo gli orari e con le mansioni indicati in ricorso.
Avverso detta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato presso Parte_1 questa Corte territoriale il 4.4.2025, lamentandone l'erroneità sotto plurimi profili.
Con il primo motivo, ha contestato al giudice di prime cure di aver ammesso il deferito giuramento decisorio, nonostante la capitolazione fosse espressa in senso sfavorevole alla parte cui il giuramento era deferito, la presenza di capitoli che non vertevano su fatti ma su rapporti giuridici e la formulazione di circostanze non decisive che imponevano una valutazione da parte del giudice.
Con il secondo motivo, ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice che ha ritenuto la sussistenza del rapporto di lavoro in nero sulla base del giuramento decisorio ammesso. Ha osservato come, rimosso il giuramento decisorio, il lavoratore non aveva dato prova nel merito della sua domanda, essendo insufficienti a tal fine le deposizioni dei testi escussi, non avendo questi ultimi riferito alcunché sulla eterodirezione e il potere esercitato dal datore. Ha aggiunto che, al fine di accertare la congruità della retribuzione corrisposta e l'eventuale spettanza di differenze retributive, il lavoratore aveva anche l'onere di provare la prestazione lavorativa in concreto effettuata, la sua durata, le mansioni esplicate, l'effettivo impegno in termini di giorni ed ore, oltre che l'applicabilità in concreto dell'invocato c.c.n.l. di settore;
che il Giudice non aveva motivato come fosse pervenuto al quantum 3 riconosciuto;
che neanche il giuramento decisorio aveva fornito la dimostrazione di voci ricomprese nei conteggi prodotti (straordinari, festività, permessi).
Con il terzo motivo ha censurato la parte della pronuncia contenente la condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore, non avendo il giudice considerato la maturata prescrizione dei contributi precedenti al maggio 2016, peraltro sottratta alla disponibilità delle parti, né avendo espunto il periodo presso cui il ricorrente risultava assunto presso altro datore di lavoro (dal 14.10.2014 al 22.3.2017).
Con il quarto motivo ha infine impugnato il regolamento delle spese di lite, poste dal primo giudice a carico della resistente in base al principio di soccombenza, da rideterminarsi con la riforma della statuizione gravata.
Ha quindi concluso chiedendo: “Preliminarmente e in rito: dichiarare la ammissibilità del presente gravame per essere fondata l'impugnazione anche da una lettura sommaria dei motivi dedotti;
Preliminarmente ed in rito, dichiarare la inammissibilità del giuramento decisorio deferito in primo grado stante le modalità della sua delazione in quanto a) non sviluppato su capitoli favorevoli alla parte cui il giuramento è stato deferito, così che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla e/o, anche, b) poiché non vertenti su fatti bensì su negozi giuridici e/o, anche c) perché i fatti rappresentati nel giuramento, debbono condurre automaticamente all'accoglimento della domanda, senza richiedere una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito, che si imponeva poiché l'automaticità non v'era nel caso in discussione;
Nel merito: nel rigettare le domande del sig. esposte in Controparte_1 primo grado, accertare e dichiarare, che tra il ricorrente in primo grado e l'odierno appellante non v'è stata intercorrenza di un lavoro subordinato non essendo stata provata dal lavoratore la eterodeterminazione da parte del presunto datore di lavoro anche alla luce delle evidenze processuali acquisite attraverso la scarna prova per testi e dalla non contestazione delle allegazioni dell'ente previdenziale che per un periodo davano il lavoratore assunto presso altra datrice;
Ancora nel merito: accertare e dichiarare la infondatezza delle doglianze del ricorrente in primo grado e comunque non provata la sua domanda, in ordine al rapporto di lavoro, alla mansione ed al livello richiesto, anche in ragione delle inconferenti dichiarazioni dei testi da essa parte introdotti;
in ogni caso, accertare e dichiarare il sig. a nessun titolo tenuto al Parte_1 pagamento delle poste richieste dal ricorrente in primo grado così come non tenuto alla regolarizzazione contributiva;
in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento del rapporto di lavoro, pure in via ridotta e marginale, siano diversamente ed in difetto ricostruite le poste riconoscibili al lavoratore, in base a quanto emerso nel corso del giudizio di primo grado, con specifico riferimento alla allegazione dell'ente previdenziale che dava conto di un altro rapporto di lavoro, dinamica mai contestata ex art. 115 c.p.c. e 416 c.p.c. comma 3; In ogni caso con il favore delle spese di lite e del doppio grado di giudizio”.
Sul contradittorio nuovamente instaurato si è costituito Controparte_1 resistendo al gravame e chiedendone la reiezione. Il lavoratore ha pregiudizialmente eccepito l'inammissibilità ed improponibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c. Ha osservato che la prova della dipendenza e del rapporto di subordinazione si era formata già dal 4 combinato disposto della mancata resa dell'interrogatorio formale da parte del e la Parte_1 prova per testi offerta ed espletata;
che il comportamento tenuto dallo stesso, rimasto contumace e inerte per tutta la durata del processo, anche a fronte dell'interrogatorio formale disposto dal giudice e dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio, rafforzava il convincimento positivo per il ricorrente e negativo per il convenuto;
che le circostanze dedotte nel giuramento riguardavano fatti specifici e concreti percepiti direttamente dal giurante e che non vi era stata alcuna successiva valutazione del primo giudice;
che la contestazione sulla prova testimoniale non teneva conto della mancata resa dell'interrogatorio formale anch'esso ritualmente deferito all'appellante e non valutato da quest'ultimo.
L' benché ritualmente citato non si è costituito, preferendo rimanere Controparte_4 contumace.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti costituite, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato.
1. Preliminarmente si osserva che il gravame si sottrae alla censura di inammissibilità.
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
I medesimi principi possono essere riferiti all'art. 434 come riformulato a seguito della Riforma Cartabia e del Correttivo (D.Lgs. n. 149/2022 e D.Lgs. n. 164/2024), che così recita: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
2. Va accolto il primo motivo di appello sulla inammissibilità del giuramento decisorio deferito in primo grado all'attuale appellante.
Ai sensi dell'art. 2736, n. 1, c.c., il giuramento decisorio è quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa (favorevole al giurante nel caso di prestazione).
5 Aggiunge l'art. 2738, primo comma, c.c. che, ove sia stato prestato il giuramento deferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, a conferma del fatto che i capitoli del giuramento devono essere formulati in termini favorevoli alla parte cui esso è deferito.
L'art. 2739, secondo comma, c.c. chiarisce che il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce (de veritate) o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui (de scientia o de notitia).
In ultimo, l'art. 239 c.p.c. sancisce l'efficacia di prova legale del giuramento decisorio rispetto ai fatti che ne formano oggetto statuendo la soccombenza della parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario.
Il giudice è vincolato alle risultanze probatorie del giuramento, con l'obbligo di dichiarare vittoriosa la parte che ha giurato e viceversa soccombente il deferente, a meno che la parte deferita rifiuti di giurare. Egli deve quindi limitarsi a verificare se il giuramento sia stato prestato al fine di accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Ne consegue che il giuramento decisorio deve essere formulato in modo tale da consentire detta alternativa.
Come rimarcato da entrambe le parti, il giuramento decisorio è ammissibile se riguarda fatti specifici, controversi, leciti e decisivi per la causa, tali che la loro ammissione tramite giuramento porti alla risoluzione totale o parziale della lite. Non è ammissibile se la formula del giuramento è tale che, anche dopo l'ammissione dei fatti, sia necessaria una valutazione del Giudice, oppure se il giuramento verte su questioni giuridiche, valutazioni o fatti non percepiti direttamente dal giurante.
La S.C. di Cassazione ha chiarito che il giuramento decisorio è una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l'esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4330 del 09/04/1993).
Ne discende che i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Per l'effetto, è inammissibile una capitolazione che non contenga tale alternativa, essendo gli articoli formulati in termini sfavorevoli al soggetto cui il giuramento è stato deferito, ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga (Cass. Ord. n. 29614 del 25/10/2023, che richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 9045 del 15/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 13425 del 08/06/2007).
In sede nomofilattica è stata altresì affermata l'inammissibilità del deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1551 del 19/01/2022; Sez. L, Sentenza n. 39 del 03/01/2011).
6 Ancora, è stato precisato che il giuramento decisorio non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti giuridici, di situazioni o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza (Cass. n. 29614 del 2023 cit.; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27086 del 25/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013).
Alla stregua di detti principi, va valutata l'ammissibilità del giuramento decisorio deferito in primo grado all'attuale appellante. A tal fine, è utile riportarne testualmente la formula utilizzata:
“giuro e giurando affermo, o nego, che: 1) Il ricorrente ha prestato attività subordinata e dipendente alle esclusive dipendenze della
[...]
corrente in Mondragone Via XI Febbraio Angelo XXIV Maggio con le Controparte_3 mansioni di operaio factotum e precisamente “falegname provetto” livello (C) Artigiani Legno senza un contratto di lavoro, a tempo indeterminato FULL TIME dal giorno 1.12.2007 al 30.09.2020 senza soluzione di continuità con un formale inquadramento dal 14.10.2014 al 22.3.2017 con la Ditta intestata alla moglie del resistente BR AR;
2) l'orario di lavoro era dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 20:00 per sei giorni la settimana escluse le domeniche;
3) percepiva Euro 400,00 a settimana in contanti e quanto si assentava la somma giornaliera (Euro 57,00) gli veniva detratta per ogni giorno di assenza anche per malattia ed alla risoluzione del rapporto nulla per e I.S.P. festività, ex festivi e ferie godute solo in ragione di 7 giorni CP_5 ad Agosto e non retribuite;
4) è stato licenziato ad nutum perché aveva richiesto di essere regolarizzato;
5) riceveva ordini e direttive dal Sig. e dal figlio , giammai dalla Parte_1 Per_1
BR AR, con la quale non è intercorso alcun rapporto di lavoro, era sottoposto ad un orario di lavoro predeterminato, riceveva una somma fissa settimanale quando lavorava per tutto il periodo altrimenti venivano detratte le giornate di assenza, se si assentava doveva avvisare il datore di lavoro e molte volte ha dovuto subire imposizioni e prevaricazioni da parte del datore, tollerate per il timore di perdere il posto di lavoro” (cfr. note Controparte_1
18.10.204 per l'udienza del 30.10.2024).
Il Collegio ritiene che il giuramento decisorio deferito in primo grado dal ricorrente alla parte resistente, che rimasta contumace, pur legalmente informata, non si è presentata alla udienza all'uopo fissata, articolato così come sopra descritto, sia in realtà inammissibile per plurime ragioni.
In primo luogo, i relativi cinque articoli, separati e specifici, non sono stati formulati in termini favorevoli al soggetto cui il giuramento è stato deferito e in modo tale che il destinatario potesse, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla. Il giuramento decisorio è stato ammesso su circostanze sfavorevoli alla controparte sicché la mancata comparizione della stessa all'udienza fissata per l'assunzione del giuramento non può essere equiparata all'ammissione dei fatti stessi.
A ciò va aggiunto che alcune delle circostanze oggetto del giuramento deferito non riguardano fatti storici ma rapporti o qualifiche giuridici, come l'articolo n. 1 con cui si chiede di affermare o negare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e dipendente ovvero la qualifica di
“falegname provetto” con inquadramento al livello C del c.c.n.l. del settore, atteso che sia la subordinazione sia l'inquadramento contrattuale e la qualifica professionale non costituiscono fatti storici ma presuppongono l'applicazione di nozioni e categorie giuridiche. 7 Inoltre, il giuramento verte su circostanze non decisive che, seppure riguardanti fatti storici, richiedono una successiva valutazione del giudice ai fini del decidere. Ciò concerne in particolare gli articoli n. 2, 3 e 5 ove si chiede di affermare o negare l'orario di lavoro predeterminato, l'emanazione di ordini e direttive, la retribuzione fissa, l'obbligo di avvisare in caso di assenza, ossia circostanze sintomatiche della eterodirezione e della mancanza di autonomia del prestatore che, appunto, il giudice deve valutare, una volta affermate, per poter accertare l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato ed accogliere la domanda.
La circostanza di cui al punto n. 4 – sulla richiesta di regolarizzazione e sul licenziamento ad nutum – è infine del tutto marginale e non dirimente ai fini del giudizio volto all'accertamento della subordinazione e al pagamento delle differenze retributive.
Anche altre circostanze inserite nei capitoli di prova, quali lo svolgimento di attività lavorativa in favore del , la mancata fruizione di ferie/assenze, l'orario di lavoro quotidianamente Parte_1 osservato, le modalità di erogazione del compenso, non hanno carattere decisorio in quanto sono di per sé insufficienti ad integrare i presupposti della subordinazione e quindi a definire la lite.
Le osservazioni svolte inducono il collegio a revocata l'ammissibilità del giuramento decisorio deferito in primo grado all'appellante, con conseguente inefficacia probatoria dello stesso nel determinare l'esito della controversia.
3. Anche i rilievi dell'appellante relativi alle carenze istruttorie, alla luce del complesso delle emergenze di causa, sono condivisibili.
Il non ha offerto convincente e adeguata prova – della quale era Controparte_1 onerato ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro del fatto che egli aveva prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze della ditta del per Parte_1 il periodo di causa, con la continuità e gli orari di lavoro dedotti in ricorso.
Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
L'orientamento della Corte di Cassazione è ormai univoco e consolidato nel ritenere che
“L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per sé non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto”(Cass. n. 21028 del 28/09/2006). “Il potere direttivo del datore di lavoro … affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice 8 coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale - ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass., Sent. n. 29646 del 16/11/2018).
“L'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (Cass. Sentenza n. 26986 del 22/12/2009).
Ad avviso dell'appellato i testi escussi, unitamente alla mancata risposta del Parte_1 all'interrogatorio formale, avrebbero pienamente confermato l'esistenza di tutti gli elementi essenziali e sussidiari per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore e l'odierno appellante, con le mansioni di operaio falegname e l'orario di lavoro dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 20:00 dal lunedì al sabato, per l'intero periodo dal 1.12.2007 al 30.08.2020 senza soluzione di continuità.
In realtà dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato del tipo dedotto e per il periodo indicato. Secondo il riparto degli oneri incombeva sul lavoratore fornire la prova dell'effettività del rapporto di lavoro, delle modalità di svolgimento dello stesso, degli indici qualificanti della subordinazione, adempimento che nella specie è risultato carente ed insufficiente.
I testimoni escussi, estranei all'ambiente di lavoro, non hanno avuto conoscenza diretta, ripetuta e costante dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del rapporto ovvero, legati al lavoratore per motivi affettivi e di convivenza, hanno riferito di circostanze apprese in virtù della frequentazione/convivenza con lo stesso, frutto di apprezzamenti ovvero conosciute direttamente solo in via occasionale.
Come si legge nelle trascrizioni riportate in sentenza e, del pari, nell'atto di appello, Per_2 compagna del lavoratore da 20 anni, ha dichiarato che “il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di dalla fine del 2017 fino al 2020. Era falegname…Mi è capitato di Parte_1 accompagnare il ricorrente sul luogo di lavoro intorno alle 08:00 e poi accompagnavo i bambini a scuola, sempre a Mondragone. Ricordo che terminava verso le 13:00 e riprendeva dalle ore 15:00/16:00 fino alla sera intorno alle 20:00, ma è capitato che finisse anche più tardi. A volte andavo a riprenderlo io;
altre volte ritornava con il furgone della ditta e lo Parte_1 parcheggiava dove abitavamo noi. Lavorava dal lunedì al sabato. Sono entrata varie volte presso il negozio ove lavorava il ricorrente che operava nella parte di sotto. Le direttive venivano date da . AR BR è la moglie di ”. Poi la teste ha Parte_1 Persona_3 rettificato la precedente dichiarazione e precisato: “la prestazione lavorativa è iniziata nel 2007, verso la fine del 2007... Ribadisco che accompagnavo io il ricorrente sul luogo di lavoro”.
Questa teste fornisce elementi indiziari non decisivi, insufficienti a dimostrare che il CP_1 di lavorava presso la ditta dell'odierno appellante con continuità e vincolo di CP_1 subordinazione. Per un verso ha riferito di circostanze apprese indirettamente dal ricorrente in 9 ragione della loro convivenza ovvero per averlo (a volte?) accompagnato sul luogo di lavoro. Per l'altro, nulla ha precisato circa gli elementi essenziali e sussidiari della subordinazione, il potere organizzativo cogente e costante del datore, l'obbligo del lavoratore di osservare l'orario di lavoro e giustificare assenze, la sottoposizione dello stesso alle direttive datoriali specifiche e ripetitive, l'inserimento nella organizzazione della impresa del e l'assenza di autonomia. La Parte_1 teste si è limitata a indicare che il impartiva le direttive sul lavoro, nulla ha chiarito Parte_1 sul loro contenuto, sul carattere generico ovvero specifico degli ordini, sulla loro imperatività, costanza ed assiduità.
Va aggiunto che la teste è legata all'odierno appellato per motivi affettivi e di convivenza e ciò incide sulla sua attendibilità. La testimone, peraltro, ha modificato le proprie dichiarazioni sull'inizio del rapporto di lavoro (2017 o 2007?) e ha raccontato fatti poco chiari e contraddittori sulle modalità di raggiungimento del luogo di lavoro da parte del lavoratore (solo occasionalmente accompagnato dalla o abitualmente?) e ciò induce a dubitare della sua Per_2 credibilità.
Gli altri due testimoni escussi ( e ) sono entrati in contatto con il Tes_1 Testimone_2 ricorrente in rare occasioni (tre o quattro volte ciascuno nell'arco dei dedotti 13 anni di lavoro) ed, estranei all'ambiente lavorativo, non sono stati in grado di riferire alcunché sulle modalità di esecuzione della prestazione (autonoma o subordinata) né sulla sua continuità, sulle mansioni specifiche del lavoratore né sugli orari di lavoro.
Il teste ha dichiarato di aver conosciuto il ricorrente in quanto si è servito della sua Tes_1 falegnameria. Ha raccontato “Quando mi sono sposato l'ho contattato, era il 1996, mi fece un mobile in casa, una parete attrezzata. Ho pagato il servizio al ricorrente. Poi successivamente l'ho ricontattato nel 2008, per altri mobili e mi disse che aveva chiuso la falegnameria e si era trasferito presso un mobilificio dove lavorava. Andai a trovarlo in Mondragone alla via Undici Febbraio, presso un mobilificio, ma mi resi conto che non poteva essere fatto il lavoro che volevo. Ricordo che, poi, dopo qualche anno, mi venne ad aggiustare la cucina presso la mia villetta a Castel Volturno. Io diedi i soldi al ricorrente, ma acquistai la cucina dalla ditta ove lui Parte_1 lavorava”.
La teste ha riferito “Ho acquistato una parete attrezzata circa quattro anni fa da Testimone_2
e nel 2008 mi sono affidata a tale ditta per il trasloco e anche Parte_1 successivamente ho fatto ulteriori traslochi, per problemi dell'abitazione, intono al 2009 ed al 2020, chiedendo l'aiuto della . Ricordo che il ricorrente lavorava per la ditta Controparte_3
come falegname, è venuto a casa mia insieme ad altri tre operai per montare e Parte_1 smontare i mobili, quindi non solo per montare la parete attrezzata ma anche per smontare e rimontare i mobili durante i traslochi. La sede della ditta è in Mondragone in via Parte_1
Undici Febbraio. L'ho anche visto, quando mi sono recata nel negozio, lavorare presso la falegnameria. Dopo il 2020 non l'ho più visto”.
Neanche queste dichiarazioni consentono di ritenere soddisfatto l'onere della prova circa la prestazione “in nero” atteso che i fatti di causa non sono oggetto di percezione continuativa, i testi hanno avuto contatto con il ricorrente sporadicamente e sono estranei all'ambiente lavorativo, non hanno raccontato nulla sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione, l'esercizio del potere direttivo e di controllo della ditta resistente, il vincolo di soggezione del lavoratore. Né questi testi hanno dichiarato alcunché sull'orario di lavoro, sulla mansione specifica del ricorrente, sulla retribuzione. 10 CP_ Va aggiunto che dalla documentazione in atti (cfr. fasc. di primo grado) risulta che l'odierno appellato ha lavorato alle dipendenze di BR AR dal 14.10.2014 al 22.3.2017, e ciò ancora smentisce il dedotto rapporto di lavoro alle dipendenze del dal 2007 al 2020 senza Parte_1 soluzione di continuità.
Per quanto riguarda l'interrogatorio formale del disposto dal primo giudice, l'art. 232 Parte_1
c.p.c. statuisce che “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Nella specie, il non si è presentato all'udienza fissata per il suo Parte_1 interrogatorio formale. Questa circostanza, tuttavia, valutata unitamente al restante materiale probatorio del tutto carente e insufficiente, è inidonea a ritenere provati i fatti oggetto dell'interrogatorio.
In conclusione, non emergono elementi sufficienti a fondare il riconoscimento di un rapporto di subordinazione tra le parti in causa.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio della sussistenza di un vincolo di subordinazione è assorbente con riguardo alle restanti domande di pagamento di differenze retributive e regolarizzazione contributiva, né l'appellato ha riproposto in sede di appello la domanda gradata di accertamento della “collaborazione non occasionale, né saltuaria”.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione svolta, l'appello va accolto e in riforma della gravata sentenza va respinta la domanda proposta in primo grado da
[...]
. Controparte_1
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore, della complessità bassa della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta, sono poste a carico del lavoratore.
CP_ Nulle per le spese del grado con l' rimasto contumace.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado da;
Controparte_1
-condanna alla rifusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 6699,00 e per il grado di appello in euro 4997,00, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA;
CP_
-nulla per le spese con l'
Napoli, 13/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
11
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 727/2025
T R A
, nato a [...] il [...], residente a Parte_1
Mondragone (CE), alla via Regina, n. 30 in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta corrente in Mondragone alla via XI Febbraio, angolo via 24 Maggio, elettivamente domiciliato in Mondragone (CE) alla Via Niccolò Machiavelli, n. 8, presso lo studio dell'avv. Luigi Menditto, dal quale è rappresentato e difeso;
Appellante
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mastroianni e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Scauri Via Appia n. 695; Appellato E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore;
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.6.2021 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, - premesso di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_1
, titolare dell'omonima ditta individuale, dal 1.12.2007 al 30.8.2020, dal Parte_1 lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 21:00, senza regolare contratto, espletando attività di operaio specializzato falegname, di aver goduto di una sola settimana di ferie non
1 retribuita nel mese di agosto, di non aver ricevuto nulla a titolo di t.f.r. né 13esima e 14esima e di essere stato licenziato per aver richiesto l'inquadramento e il versamento dei contributi - aveva CP_ convenuto in giudizio l'odierno appellante e l' al fine di sentir: “1) DICHIARARE che tra il ricorrente ed il Sig. è intercorso un Controparte_1 Parte_1 rapporto di lavoro subordinato e dipendente dal 1.12.2007 al 30.0.2020, con la qualifica di operaio specializzato factotum, “falegname” inquadrabile per le mansioni svolte ed in narrativa meglio indicate, nel Livello (C ) ex C.C.N.L. di Categoria Legno e Aziende Artigiane prospettato in narrativa ed allegato e per l'effetto
2) COSTITUIRE, così qualificandolo, il rapporto intercorso per tutto il periodo rivendicato dall'istante con il riconoscimento delle relative differenze retributive, con susseguente correlata
3) CONDANNA al pagamento dell'integrazione della contribuzione dovuta, previdenziale assicurativa e fiscale ex lege, in favore dell' oggi chiamata in causa per il dovuto CP_2 riconoscimenti del periodo rivendicato per tali fini;
4) CONDANNARE per i titoli di cui in narrativa la resistente, in Controparte_3 persona come sopra, all'immediato pagamento in favore di esso istante quali differenze retributive ed oltre della somma di euro 118.093,00, di cui euro 18.413,53 per TFR ed euro 3.236,52 per ISP spettante globalmente per i titoli di cui al conteggio allegato parte integrante del presente atto o quella somma che risulterà giusta ed equa liquidare a seguito dell'istruttoria a farsi,
5) ORDINANDO nel contempo il versamento dei relativi oneri contributivi e previdenziali per tutto il periodo rivendicato;
6) DICHIARARE dovuto sempre in danno della resistente ed in favore dell'istante, quale CP_3 riconoscimento del danno subito per il mancato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi relativi all'intero periodo dedotto e rivendicato, l'ulteriore pagamento, in suo favore della complessiva somma di ulteriori euro 67.536,00 a titolo di refusione ex art. 2116 c.c. del risarcimento del danno, pari ai contributi ed oneri previdenziali ed assicurativi che risultano non versati, per le causali di cui in premessa o diversa somma che per gli stessi titoli si riterrà adeguato liquidare anche ai sensi dell'art. 36 Cost. c.c., onde permettere all'istante di poter assolvere alle primarie esigenze di vita. Con integrazione della intercorsa rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e sul tutto gli interessi legali sulle somme a determinarsi così rivalutate, dalla data di maturazione dei singoli diritti al reale soddisfo.
7) In via del tutto mediata e quindi subordinata, salvo rispettoso gravame, CONDANNARE la
resistente al pagamento della suddetta somma euro 118.093,00 CP_3
(centodiciottomilanovantatre/00) quale compenso comunque spettante per lo svolgimento dell'attività, se così sarà diversamente qualificata in corso di causa, di “collaborazione non occasionale, né saltuaria”, prestata in favore della resistente. CP_3
8) Con vittoria nelle spese e competenze del giudizio da distrarsi…”
Instaurato il contraddittorio, non si era costituito in giudizio restandone Parte_1 contumace, nonostante la regolarità della notifica.
CP_ Si era costituita la resistente che aveva eccepito, preliminarmente, la prescrizione contributiva per il periodo antecedente al 31.05.2016 e aveva rilevato che il ricorrente risultava iscritto alla gestione lavoratori dipendenti della BR AR dal 14.10.2014 al 22.03.2017. CP_3 CP_ Aveva chiesto di condannare la resistente a corrispondere tutto quanto dovuto a titolo di contributi nella Gestione di Lavoratori dipendenti per il periodo non prescritto.
Con la sentenza n. 489/2025 pubblicata il 6.3.2025 il Giudice adito, espletata l'istruttoria orale ed ammesso il giuramento decisorio, ha accolto la domanda e così statuito: “1) in accoglimento 2 del ricorso accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la resistente per il periodo dal 01/12/2007 al 30/08/2020, secondo le Controparte_3 mansioni e gli orari dedotti in ricorso
2) condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente Parte_1 dell'importo di euro 118.093,00, a titolo di differenze retributive oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in euro 4,600,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Francesco Mastroianni CP_
4) spese di lite compensate tra la parte ricorrente e l' .
Il Giudice di prime cure, in particolare, premesso che secondo i principi di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. gravava sul lavoratore l'onere di dimostrare la sussistenza tra le parti del dedotto rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto che l'esito della causa nel segno della soccombenza della parte convenuta fosse stato determinato, ai sensi dell'art. 239 c.p.c., dalla mancata comparizione del legale rappresentante della ditta individuale convenuta, al quale era stato deferito il giuramento decisorio, all'udienza all'uopo fissata.
Ha osservato che erano stati dedotti chiari e specifici capitoli formulati in relazione alle circostanze di fatto determinanti ai fini del decidere;
che l'ordinanza ammissiva del giuramento era stata notificata alla parte resistente con conseguente conoscenza legale della stessa, per cui la mancata comparizione all'udienza, senza giustificato motivo, determinava gli effetti di cui all'art. 239 c.p.c.; che ai sensi dell'art. 239 c.p.c., nel caso in cui il giuramento deferito non venga prestato, la parte che non giura risulterà soccombente;
che applicando il principio alla fattispecie, non avendo il resistente prestato il giuramento deferitogli senza un giustificato motivo, lo stesso non poteva che risultare soccombente;
che, in ragione della decisorietà della formula doveva ritenersi accertata l'intervenuta intercorrenza tra le parti del rapporto di lavoro di natura subordinata nel periodo, secondo gli orari e con le mansioni indicati in ricorso.
Avverso detta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato presso Parte_1 questa Corte territoriale il 4.4.2025, lamentandone l'erroneità sotto plurimi profili.
Con il primo motivo, ha contestato al giudice di prime cure di aver ammesso il deferito giuramento decisorio, nonostante la capitolazione fosse espressa in senso sfavorevole alla parte cui il giuramento era deferito, la presenza di capitoli che non vertevano su fatti ma su rapporti giuridici e la formulazione di circostanze non decisive che imponevano una valutazione da parte del giudice.
Con il secondo motivo, ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice che ha ritenuto la sussistenza del rapporto di lavoro in nero sulla base del giuramento decisorio ammesso. Ha osservato come, rimosso il giuramento decisorio, il lavoratore non aveva dato prova nel merito della sua domanda, essendo insufficienti a tal fine le deposizioni dei testi escussi, non avendo questi ultimi riferito alcunché sulla eterodirezione e il potere esercitato dal datore. Ha aggiunto che, al fine di accertare la congruità della retribuzione corrisposta e l'eventuale spettanza di differenze retributive, il lavoratore aveva anche l'onere di provare la prestazione lavorativa in concreto effettuata, la sua durata, le mansioni esplicate, l'effettivo impegno in termini di giorni ed ore, oltre che l'applicabilità in concreto dell'invocato c.c.n.l. di settore;
che il Giudice non aveva motivato come fosse pervenuto al quantum 3 riconosciuto;
che neanche il giuramento decisorio aveva fornito la dimostrazione di voci ricomprese nei conteggi prodotti (straordinari, festività, permessi).
Con il terzo motivo ha censurato la parte della pronuncia contenente la condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore, non avendo il giudice considerato la maturata prescrizione dei contributi precedenti al maggio 2016, peraltro sottratta alla disponibilità delle parti, né avendo espunto il periodo presso cui il ricorrente risultava assunto presso altro datore di lavoro (dal 14.10.2014 al 22.3.2017).
Con il quarto motivo ha infine impugnato il regolamento delle spese di lite, poste dal primo giudice a carico della resistente in base al principio di soccombenza, da rideterminarsi con la riforma della statuizione gravata.
Ha quindi concluso chiedendo: “Preliminarmente e in rito: dichiarare la ammissibilità del presente gravame per essere fondata l'impugnazione anche da una lettura sommaria dei motivi dedotti;
Preliminarmente ed in rito, dichiarare la inammissibilità del giuramento decisorio deferito in primo grado stante le modalità della sua delazione in quanto a) non sviluppato su capitoli favorevoli alla parte cui il giuramento è stato deferito, così che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla e/o, anche, b) poiché non vertenti su fatti bensì su negozi giuridici e/o, anche c) perché i fatti rappresentati nel giuramento, debbono condurre automaticamente all'accoglimento della domanda, senza richiedere una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito, che si imponeva poiché l'automaticità non v'era nel caso in discussione;
Nel merito: nel rigettare le domande del sig. esposte in Controparte_1 primo grado, accertare e dichiarare, che tra il ricorrente in primo grado e l'odierno appellante non v'è stata intercorrenza di un lavoro subordinato non essendo stata provata dal lavoratore la eterodeterminazione da parte del presunto datore di lavoro anche alla luce delle evidenze processuali acquisite attraverso la scarna prova per testi e dalla non contestazione delle allegazioni dell'ente previdenziale che per un periodo davano il lavoratore assunto presso altra datrice;
Ancora nel merito: accertare e dichiarare la infondatezza delle doglianze del ricorrente in primo grado e comunque non provata la sua domanda, in ordine al rapporto di lavoro, alla mansione ed al livello richiesto, anche in ragione delle inconferenti dichiarazioni dei testi da essa parte introdotti;
in ogni caso, accertare e dichiarare il sig. a nessun titolo tenuto al Parte_1 pagamento delle poste richieste dal ricorrente in primo grado così come non tenuto alla regolarizzazione contributiva;
in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento del rapporto di lavoro, pure in via ridotta e marginale, siano diversamente ed in difetto ricostruite le poste riconoscibili al lavoratore, in base a quanto emerso nel corso del giudizio di primo grado, con specifico riferimento alla allegazione dell'ente previdenziale che dava conto di un altro rapporto di lavoro, dinamica mai contestata ex art. 115 c.p.c. e 416 c.p.c. comma 3; In ogni caso con il favore delle spese di lite e del doppio grado di giudizio”.
Sul contradittorio nuovamente instaurato si è costituito Controparte_1 resistendo al gravame e chiedendone la reiezione. Il lavoratore ha pregiudizialmente eccepito l'inammissibilità ed improponibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c. Ha osservato che la prova della dipendenza e del rapporto di subordinazione si era formata già dal 4 combinato disposto della mancata resa dell'interrogatorio formale da parte del e la Parte_1 prova per testi offerta ed espletata;
che il comportamento tenuto dallo stesso, rimasto contumace e inerte per tutta la durata del processo, anche a fronte dell'interrogatorio formale disposto dal giudice e dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio, rafforzava il convincimento positivo per il ricorrente e negativo per il convenuto;
che le circostanze dedotte nel giuramento riguardavano fatti specifici e concreti percepiti direttamente dal giurante e che non vi era stata alcuna successiva valutazione del primo giudice;
che la contestazione sulla prova testimoniale non teneva conto della mancata resa dell'interrogatorio formale anch'esso ritualmente deferito all'appellante e non valutato da quest'ultimo.
L' benché ritualmente citato non si è costituito, preferendo rimanere Controparte_4 contumace.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti costituite, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato.
1. Preliminarmente si osserva che il gravame si sottrae alla censura di inammissibilità.
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
I medesimi principi possono essere riferiti all'art. 434 come riformulato a seguito della Riforma Cartabia e del Correttivo (D.Lgs. n. 149/2022 e D.Lgs. n. 164/2024), che così recita: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
2. Va accolto il primo motivo di appello sulla inammissibilità del giuramento decisorio deferito in primo grado all'attuale appellante.
Ai sensi dell'art. 2736, n. 1, c.c., il giuramento decisorio è quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa (favorevole al giurante nel caso di prestazione).
5 Aggiunge l'art. 2738, primo comma, c.c. che, ove sia stato prestato il giuramento deferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, a conferma del fatto che i capitoli del giuramento devono essere formulati in termini favorevoli alla parte cui esso è deferito.
L'art. 2739, secondo comma, c.c. chiarisce che il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce (de veritate) o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui (de scientia o de notitia).
In ultimo, l'art. 239 c.p.c. sancisce l'efficacia di prova legale del giuramento decisorio rispetto ai fatti che ne formano oggetto statuendo la soccombenza della parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario.
Il giudice è vincolato alle risultanze probatorie del giuramento, con l'obbligo di dichiarare vittoriosa la parte che ha giurato e viceversa soccombente il deferente, a meno che la parte deferita rifiuti di giurare. Egli deve quindi limitarsi a verificare se il giuramento sia stato prestato al fine di accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Ne consegue che il giuramento decisorio deve essere formulato in modo tale da consentire detta alternativa.
Come rimarcato da entrambe le parti, il giuramento decisorio è ammissibile se riguarda fatti specifici, controversi, leciti e decisivi per la causa, tali che la loro ammissione tramite giuramento porti alla risoluzione totale o parziale della lite. Non è ammissibile se la formula del giuramento è tale che, anche dopo l'ammissione dei fatti, sia necessaria una valutazione del Giudice, oppure se il giuramento verte su questioni giuridiche, valutazioni o fatti non percepiti direttamente dal giurante.
La S.C. di Cassazione ha chiarito che il giuramento decisorio è una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l'esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4330 del 09/04/1993).
Ne discende che i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Per l'effetto, è inammissibile una capitolazione che non contenga tale alternativa, essendo gli articoli formulati in termini sfavorevoli al soggetto cui il giuramento è stato deferito, ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga (Cass. Ord. n. 29614 del 25/10/2023, che richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 9045 del 15/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 13425 del 08/06/2007).
In sede nomofilattica è stata altresì affermata l'inammissibilità del deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1551 del 19/01/2022; Sez. L, Sentenza n. 39 del 03/01/2011).
6 Ancora, è stato precisato che il giuramento decisorio non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti giuridici, di situazioni o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza (Cass. n. 29614 del 2023 cit.; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27086 del 25/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013).
Alla stregua di detti principi, va valutata l'ammissibilità del giuramento decisorio deferito in primo grado all'attuale appellante. A tal fine, è utile riportarne testualmente la formula utilizzata:
“giuro e giurando affermo, o nego, che: 1) Il ricorrente ha prestato attività subordinata e dipendente alle esclusive dipendenze della
[...]
corrente in Mondragone Via XI Febbraio Angelo XXIV Maggio con le Controparte_3 mansioni di operaio factotum e precisamente “falegname provetto” livello (C) Artigiani Legno senza un contratto di lavoro, a tempo indeterminato FULL TIME dal giorno 1.12.2007 al 30.09.2020 senza soluzione di continuità con un formale inquadramento dal 14.10.2014 al 22.3.2017 con la Ditta intestata alla moglie del resistente BR AR;
2) l'orario di lavoro era dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 20:00 per sei giorni la settimana escluse le domeniche;
3) percepiva Euro 400,00 a settimana in contanti e quanto si assentava la somma giornaliera (Euro 57,00) gli veniva detratta per ogni giorno di assenza anche per malattia ed alla risoluzione del rapporto nulla per e I.S.P. festività, ex festivi e ferie godute solo in ragione di 7 giorni CP_5 ad Agosto e non retribuite;
4) è stato licenziato ad nutum perché aveva richiesto di essere regolarizzato;
5) riceveva ordini e direttive dal Sig. e dal figlio , giammai dalla Parte_1 Per_1
BR AR, con la quale non è intercorso alcun rapporto di lavoro, era sottoposto ad un orario di lavoro predeterminato, riceveva una somma fissa settimanale quando lavorava per tutto il periodo altrimenti venivano detratte le giornate di assenza, se si assentava doveva avvisare il datore di lavoro e molte volte ha dovuto subire imposizioni e prevaricazioni da parte del datore, tollerate per il timore di perdere il posto di lavoro” (cfr. note Controparte_1
18.10.204 per l'udienza del 30.10.2024).
Il Collegio ritiene che il giuramento decisorio deferito in primo grado dal ricorrente alla parte resistente, che rimasta contumace, pur legalmente informata, non si è presentata alla udienza all'uopo fissata, articolato così come sopra descritto, sia in realtà inammissibile per plurime ragioni.
In primo luogo, i relativi cinque articoli, separati e specifici, non sono stati formulati in termini favorevoli al soggetto cui il giuramento è stato deferito e in modo tale che il destinatario potesse, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla. Il giuramento decisorio è stato ammesso su circostanze sfavorevoli alla controparte sicché la mancata comparizione della stessa all'udienza fissata per l'assunzione del giuramento non può essere equiparata all'ammissione dei fatti stessi.
A ciò va aggiunto che alcune delle circostanze oggetto del giuramento deferito non riguardano fatti storici ma rapporti o qualifiche giuridici, come l'articolo n. 1 con cui si chiede di affermare o negare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e dipendente ovvero la qualifica di
“falegname provetto” con inquadramento al livello C del c.c.n.l. del settore, atteso che sia la subordinazione sia l'inquadramento contrattuale e la qualifica professionale non costituiscono fatti storici ma presuppongono l'applicazione di nozioni e categorie giuridiche. 7 Inoltre, il giuramento verte su circostanze non decisive che, seppure riguardanti fatti storici, richiedono una successiva valutazione del giudice ai fini del decidere. Ciò concerne in particolare gli articoli n. 2, 3 e 5 ove si chiede di affermare o negare l'orario di lavoro predeterminato, l'emanazione di ordini e direttive, la retribuzione fissa, l'obbligo di avvisare in caso di assenza, ossia circostanze sintomatiche della eterodirezione e della mancanza di autonomia del prestatore che, appunto, il giudice deve valutare, una volta affermate, per poter accertare l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato ed accogliere la domanda.
La circostanza di cui al punto n. 4 – sulla richiesta di regolarizzazione e sul licenziamento ad nutum – è infine del tutto marginale e non dirimente ai fini del giudizio volto all'accertamento della subordinazione e al pagamento delle differenze retributive.
Anche altre circostanze inserite nei capitoli di prova, quali lo svolgimento di attività lavorativa in favore del , la mancata fruizione di ferie/assenze, l'orario di lavoro quotidianamente Parte_1 osservato, le modalità di erogazione del compenso, non hanno carattere decisorio in quanto sono di per sé insufficienti ad integrare i presupposti della subordinazione e quindi a definire la lite.
Le osservazioni svolte inducono il collegio a revocata l'ammissibilità del giuramento decisorio deferito in primo grado all'appellante, con conseguente inefficacia probatoria dello stesso nel determinare l'esito della controversia.
3. Anche i rilievi dell'appellante relativi alle carenze istruttorie, alla luce del complesso delle emergenze di causa, sono condivisibili.
Il non ha offerto convincente e adeguata prova – della quale era Controparte_1 onerato ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro del fatto che egli aveva prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze della ditta del per Parte_1 il periodo di causa, con la continuità e gli orari di lavoro dedotti in ricorso.
Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
L'orientamento della Corte di Cassazione è ormai univoco e consolidato nel ritenere che
“L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per sé non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto”(Cass. n. 21028 del 28/09/2006). “Il potere direttivo del datore di lavoro … affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice 8 coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale - ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass., Sent. n. 29646 del 16/11/2018).
“L'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (Cass. Sentenza n. 26986 del 22/12/2009).
Ad avviso dell'appellato i testi escussi, unitamente alla mancata risposta del Parte_1 all'interrogatorio formale, avrebbero pienamente confermato l'esistenza di tutti gli elementi essenziali e sussidiari per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore e l'odierno appellante, con le mansioni di operaio falegname e l'orario di lavoro dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 20:00 dal lunedì al sabato, per l'intero periodo dal 1.12.2007 al 30.08.2020 senza soluzione di continuità.
In realtà dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato del tipo dedotto e per il periodo indicato. Secondo il riparto degli oneri incombeva sul lavoratore fornire la prova dell'effettività del rapporto di lavoro, delle modalità di svolgimento dello stesso, degli indici qualificanti della subordinazione, adempimento che nella specie è risultato carente ed insufficiente.
I testimoni escussi, estranei all'ambiente di lavoro, non hanno avuto conoscenza diretta, ripetuta e costante dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del rapporto ovvero, legati al lavoratore per motivi affettivi e di convivenza, hanno riferito di circostanze apprese in virtù della frequentazione/convivenza con lo stesso, frutto di apprezzamenti ovvero conosciute direttamente solo in via occasionale.
Come si legge nelle trascrizioni riportate in sentenza e, del pari, nell'atto di appello, Per_2 compagna del lavoratore da 20 anni, ha dichiarato che “il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di dalla fine del 2017 fino al 2020. Era falegname…Mi è capitato di Parte_1 accompagnare il ricorrente sul luogo di lavoro intorno alle 08:00 e poi accompagnavo i bambini a scuola, sempre a Mondragone. Ricordo che terminava verso le 13:00 e riprendeva dalle ore 15:00/16:00 fino alla sera intorno alle 20:00, ma è capitato che finisse anche più tardi. A volte andavo a riprenderlo io;
altre volte ritornava con il furgone della ditta e lo Parte_1 parcheggiava dove abitavamo noi. Lavorava dal lunedì al sabato. Sono entrata varie volte presso il negozio ove lavorava il ricorrente che operava nella parte di sotto. Le direttive venivano date da . AR BR è la moglie di ”. Poi la teste ha Parte_1 Persona_3 rettificato la precedente dichiarazione e precisato: “la prestazione lavorativa è iniziata nel 2007, verso la fine del 2007... Ribadisco che accompagnavo io il ricorrente sul luogo di lavoro”.
Questa teste fornisce elementi indiziari non decisivi, insufficienti a dimostrare che il CP_1 di lavorava presso la ditta dell'odierno appellante con continuità e vincolo di CP_1 subordinazione. Per un verso ha riferito di circostanze apprese indirettamente dal ricorrente in 9 ragione della loro convivenza ovvero per averlo (a volte?) accompagnato sul luogo di lavoro. Per l'altro, nulla ha precisato circa gli elementi essenziali e sussidiari della subordinazione, il potere organizzativo cogente e costante del datore, l'obbligo del lavoratore di osservare l'orario di lavoro e giustificare assenze, la sottoposizione dello stesso alle direttive datoriali specifiche e ripetitive, l'inserimento nella organizzazione della impresa del e l'assenza di autonomia. La Parte_1 teste si è limitata a indicare che il impartiva le direttive sul lavoro, nulla ha chiarito Parte_1 sul loro contenuto, sul carattere generico ovvero specifico degli ordini, sulla loro imperatività, costanza ed assiduità.
Va aggiunto che la teste è legata all'odierno appellato per motivi affettivi e di convivenza e ciò incide sulla sua attendibilità. La testimone, peraltro, ha modificato le proprie dichiarazioni sull'inizio del rapporto di lavoro (2017 o 2007?) e ha raccontato fatti poco chiari e contraddittori sulle modalità di raggiungimento del luogo di lavoro da parte del lavoratore (solo occasionalmente accompagnato dalla o abitualmente?) e ciò induce a dubitare della sua Per_2 credibilità.
Gli altri due testimoni escussi ( e ) sono entrati in contatto con il Tes_1 Testimone_2 ricorrente in rare occasioni (tre o quattro volte ciascuno nell'arco dei dedotti 13 anni di lavoro) ed, estranei all'ambiente lavorativo, non sono stati in grado di riferire alcunché sulle modalità di esecuzione della prestazione (autonoma o subordinata) né sulla sua continuità, sulle mansioni specifiche del lavoratore né sugli orari di lavoro.
Il teste ha dichiarato di aver conosciuto il ricorrente in quanto si è servito della sua Tes_1 falegnameria. Ha raccontato “Quando mi sono sposato l'ho contattato, era il 1996, mi fece un mobile in casa, una parete attrezzata. Ho pagato il servizio al ricorrente. Poi successivamente l'ho ricontattato nel 2008, per altri mobili e mi disse che aveva chiuso la falegnameria e si era trasferito presso un mobilificio dove lavorava. Andai a trovarlo in Mondragone alla via Undici Febbraio, presso un mobilificio, ma mi resi conto che non poteva essere fatto il lavoro che volevo. Ricordo che, poi, dopo qualche anno, mi venne ad aggiustare la cucina presso la mia villetta a Castel Volturno. Io diedi i soldi al ricorrente, ma acquistai la cucina dalla ditta ove lui Parte_1 lavorava”.
La teste ha riferito “Ho acquistato una parete attrezzata circa quattro anni fa da Testimone_2
e nel 2008 mi sono affidata a tale ditta per il trasloco e anche Parte_1 successivamente ho fatto ulteriori traslochi, per problemi dell'abitazione, intono al 2009 ed al 2020, chiedendo l'aiuto della . Ricordo che il ricorrente lavorava per la ditta Controparte_3
come falegname, è venuto a casa mia insieme ad altri tre operai per montare e Parte_1 smontare i mobili, quindi non solo per montare la parete attrezzata ma anche per smontare e rimontare i mobili durante i traslochi. La sede della ditta è in Mondragone in via Parte_1
Undici Febbraio. L'ho anche visto, quando mi sono recata nel negozio, lavorare presso la falegnameria. Dopo il 2020 non l'ho più visto”.
Neanche queste dichiarazioni consentono di ritenere soddisfatto l'onere della prova circa la prestazione “in nero” atteso che i fatti di causa non sono oggetto di percezione continuativa, i testi hanno avuto contatto con il ricorrente sporadicamente e sono estranei all'ambiente lavorativo, non hanno raccontato nulla sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione, l'esercizio del potere direttivo e di controllo della ditta resistente, il vincolo di soggezione del lavoratore. Né questi testi hanno dichiarato alcunché sull'orario di lavoro, sulla mansione specifica del ricorrente, sulla retribuzione. 10 CP_ Va aggiunto che dalla documentazione in atti (cfr. fasc. di primo grado) risulta che l'odierno appellato ha lavorato alle dipendenze di BR AR dal 14.10.2014 al 22.3.2017, e ciò ancora smentisce il dedotto rapporto di lavoro alle dipendenze del dal 2007 al 2020 senza Parte_1 soluzione di continuità.
Per quanto riguarda l'interrogatorio formale del disposto dal primo giudice, l'art. 232 Parte_1
c.p.c. statuisce che “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Nella specie, il non si è presentato all'udienza fissata per il suo Parte_1 interrogatorio formale. Questa circostanza, tuttavia, valutata unitamente al restante materiale probatorio del tutto carente e insufficiente, è inidonea a ritenere provati i fatti oggetto dell'interrogatorio.
In conclusione, non emergono elementi sufficienti a fondare il riconoscimento di un rapporto di subordinazione tra le parti in causa.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio della sussistenza di un vincolo di subordinazione è assorbente con riguardo alle restanti domande di pagamento di differenze retributive e regolarizzazione contributiva, né l'appellato ha riproposto in sede di appello la domanda gradata di accertamento della “collaborazione non occasionale, né saltuaria”.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione svolta, l'appello va accolto e in riforma della gravata sentenza va respinta la domanda proposta in primo grado da
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. Controparte_1
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore, della complessità bassa della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta, sono poste a carico del lavoratore.
CP_ Nulle per le spese del grado con l' rimasto contumace.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado da;
Controparte_1
-condanna alla rifusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 6699,00 e per il grado di appello in euro 4997,00, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA;
CP_
-nulla per le spese con l'
Napoli, 13/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
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