Sentenza breve 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 14/04/2025, n. 7280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7280 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07280/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02475/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2475 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariangela Di Passio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del 14.11.2024 dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, con il quale è stata rigettata la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata in favore del ricorrente da -OMISSIS-, e, contestualmente, è stata rigetta l’autorizzazione all’ingresso in Italia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorrente impugna il provvedimento emesso in data 14.11.2024 dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, con il quale è stata rigettata la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata in proprio favore da -OMISSIS-, e, contestualmente, è stata anche rigetta l’autorizzazione all’ingresso in Italia;
- tale provvedimento negativo, nonostante le integrazioni documentali effettuate in sede procedimentale, è dipeso dalla mancanza del requisito economico da parte del datore di lavoro, poiché per l’anno di imposta 2022 è risultato, dai controlli eseguiti, un utile di impresa pari ad euro 13.486,00;
- quanto al requisito economico (o meglio alla capacità patrimoniale ed all’equilibrio economico-finanziario), in ragione di quanto richiesto e previsto dall’art. 44 D.L. 73/2022, la circolare n. 3 del 5.7.2022 dell’INL (citata dall’amministrazione nel provvedimento impugnato) richiama, ai fini della valutazione di questo presupposto, l’art. 9 D.M. 27.5.2020, che, però, a sua volta, non fa riferimento esclusivamente al reddito di impresa ma, in alternativa, indica anche il “fatturato” (che nella specie, come documentato da parte ricorrente, è stato di 1.933.886,00 euro), nonché elementi ulteriori (ad esempio, il numero di dipendenti, il tipo di attività svolta dall’impresa tenendo conto dell’eventuale stagionalità, la regolarità contributiva);
- dunque, l’utile di impresa non può costituire l’unico parametro della valutazione, posto che, per quanto sopra rappresentato, l’Amministrazione resistente deve valutare, anche in chiave prospettica, tutti i diversi elementi suindicati (cfr. in merito di recente anche TAR per l’Umbria, sez. I, n. 609/2024);
- il ricorso deve, pertanto, essere accolto nella parte in cui lamenta un difetto di motivazione, con annullamento del provvedimento impugnato, a cui consegue l’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la situazione del ricorrente, questo anche alla luce dei documenti prodotti in giudizio (in particolare gli allegati n. 9, 10 e 11), ed adottare un provvedimento specificamente motivato, alla luce di quanto indicato;
- considerata la particolarità della vicenda, le spese possono essere compensate fra le parti, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi indicati in parte motiva.
Spese di lite compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed il datore di lavoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.