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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 22/1/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3468/2019 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bernardino Cardinale come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Maria CP_1
Maggio e Domenico Longo per procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE oggetto: altre controversie in materia di previdenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2/04/2019, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze di varie società del gruppo presso lo stabilimento di Manfredonia dall'1.1.1974 al CP_2
31.8.2000 “a diretto contatto con attrezzature contenenti amianto ed in un ambiente lavorativo interessato da fibre di amiant, con la mansione di capoturno nel settore oleum e solfato”; di essere stato in collocato in trattamento di mobilità dall'1.9.2000 all'1.10.2007; di essere stato collocato in pensione dal 1°.10.2007; che con sentenza n. 4887/2011 il Tribunale di Foggia, dichiarando la sussistenza in concreto dei presupposti di cui alla L. n. 257/1992, riconosceva il diritto alla relativa ricostituzione pensionistica, quale beneficio diretto previsto dall'applicazione della predetta legge;
a seguito di detta sentenza l' provvedeva al riconoscimento della ricostituzione CP_1 pensionistica di anzianità per l'importo di €. 14.221,70 (lordi) per il periodo dall'01.10.2007 al 28.02.2012; con sentenza n. 5112/2017 il Tribunale di Foggia riconosceva il diritto alle differenze retributive tra l'importo dei ratei di pensione già riscossi a partire dal primo mese successivo alle singole originarie domande amministrative e quelli derivanti dal riconoscimento del beneficio contributivo di cui alla L. n. 257/1992, con conseguente ricostituzione del trattamento pensionistico;
a seguito ciò l' provvedeva alla riliquidazione CP_3 del trattamento pensionistico per l'importo di €. 32.410,30 per il periodo dall'01.10.2007 al 28.02.2012, ossia limitatamente ai 5 anni antecedenti la data della nuova domanda di ricostituzione;
che la L. n. 257/1992, pagina 1 di 5 prevedeva, tra i vari benefici, “la possibilità di anticipare la data del pensionamento all'inizio del periodo di mobilità, trasformando di fatto tale periodo in periodo di pensionamento che diventa virgola di conseguenza, ricostruibile ai sensi della legge amianto nei ratei pensionistici”; che l' non riconosceva bonariamente il diritto alla ricostituzione pensionistica CP_1 per gli anni in mobilità.
Tanto premesso in fatto e diritto, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare il diritto sulla base della sentenza Mancini numero 4887/2011 e sentenza Ricucci numero 51122017 alla anticipazione pensionistica a far data dal 01/9/2000, data dalla quale è iniziato il periodo di mobilità del signor quale beneficio accordato dalla legge 257/992 ai lavoratori che siano stati interessati da Parte_1 esposizione ultradecennale a materiali di amianto come è stato accertato dalla sentenza Mancini RG n. 4887/2011 e dalla successiva sentenza Ricucci n. 5112/2017, per il ricorrente Parte_1
2. accertare e dichiarare il diritto alla ricostituzione dei ratei pensionistici dall'1/9/2000 fino al 30/09/2007 come da prospetto allegato in atti al netto delle somme già riscosse;
3. accertare e dichiarare il diritto alla ricostituzione dei dati pensionistici anche per il periodo successivo al 30/09/2007 fino ad oggi e per tutti i ratei a venire, come per legge;
CP
4. per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante al pagamento degli arretrati e differenze pensionistiche fra quanto già percepito e quanto risultante dalla ricostituzione contributiva, ivi compresa la differenza economica fra l'ammontare della pensione di anzianità a cui il ricorrente ha diritto a seguito della ricostituzione contributiva e l'importo dell'indennità di mobilità allo stesso corrisposta nel periodo indicato nel relativo estratto contributivo sino al periodo di ricostituzione già CP riconosciuto dall' con il provvedimento di liquidazione, in particolare si chiede la ricostituzione del periodo dal 01/09/2000 al 30/09/2007, per un totale di euro 106.191,09, nonché la liquidazione della differenza fra l'ammontare della pensione già riscossa e quella di cui alla ricostituzione allegata agli atti fino alla data odierna ( a cui andranno sottratti nella effettiva liquidazione gli importi già riscossi), o il diverso importo che sarà certo e quantificato in corso di CTU contabile;
CP
5. condannare l in persona del legale rappresentante al pagamento dei ratei pensionistici così ricostituiti sino ad oggi;
6. nonchè al pagamento degli interessi di mora dalla prima domanda di ricostituzione ad oggi per il ritardo sulle somme non percepite.”. Vinte le spese di lite. CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo, in via preliminare: la nullità del ricorso per mancata allegazione agli atti dei titoli di legittimazione della pretesa di pagamento, con conseguente indeterminatezza della causa petendi e dei fatti costitutivi del diritto azionato;
l'improcedibilità della domanda, per non aver prodotto o altrimenti indicato la domanda amministrativa di liquidazione della pensione di anzianità antecedente, o coeva, alla richiesta decorrenza del settembre 2000;
l'inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato sulla questione, giusta sentenza n. 5112/2017 del
Tribunale di Foggia emessa nei confronti del ricorrente ovvero, in via subordinata, l'inammissibilità della domanda per decadenza dell'azione per essere trascorso il termine di cui all'art. 47 comma 2 D.P.R. n.
639/1970; la prescrizione quinquennale dei ratei richiesti. Nel merito, l'infondatezza della domanda, in assenza dei presupposti di legge ovvero, in subordine, l'incumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria di cui all'art. 16 comma 6 L.n. 412/1991.
pagina 2 di 5 Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 22.1.2025 mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente.
2. La domanda è infondata.
2.1 Occorre innanzitutto precisare che, come verificato negli archivi di Cancelleria, la sentenza n. 4887/2011 è stata emessa all'esito della definizione del giudizio recante RG n. 2885/2006. Il ricorso introduttivo di quel giudizio è quindi stato depositato nell'anno 2006 e non 2007, come indicato nell'odierno ricorso (cfr. altresì ordinanza di correzione del 7.11.2011, ove il Tribunale dà atto che la data di deposito del ricorso è il 4.2.2006
e non l'8.1.2007). Ciò posto, come si legge nella sentenza n. 4887/2011 emessa dal Tribunale di Foggia in data CP 20.9.2011, il ricorrente ha chiesto “la declaratoria di esposizione al rischio amianto con condanna dell al riconoscimento dei relativi benefici”.
Il Tribunale ha quindi così statuito, per quanto di rilievo in questa sede: “a) accoglie la domanda e dichiara che i CP ricorrenti sono stati esposti al rischio amianto ex lege 257/92; b) ordina all' di riconoscere i benefici di cui alla predetta legge relativamente al trattamento pensionistico”.
Con successivo ricorso depositato in data 29.8.2012 il ricorrente ha nuovamente adito il Tribunale di Foggia.
Nella parte in fatto del predetto arresto si legge la richiesta del ricorrente, relativa al “diritto a percepire la pensione di anzianità con decorrenza dal mese successivo alla prima richiesta, oltre alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento
e al pagamento dell'eventuale differenza economica tra l'ammontare della pensione di anzianità e l'importo dell'indennità di mobilità agli stessi corrisposta nei periodi indicati nei rispettivi estratti contributivi (quanto a … )”. La sentenza statuiva Parte_2 come segue, per quanto d'interesse nella presente sede: “c) accoglie, per le restanti parti, il ricorso e, per l'effetto, condanna CP l al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze di importo tra i ratei di pensione riscossi e quelli spettanti in virtù del riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 13 L. n. 257 del 1992 e della conseguente ricostituzione del trattamento pensionistico, nei limiti della prescrizione decennale e dei raggiunti anni di contribuzione, rispetto alle singole originarie domande di pensione e sino alla riliquidazione operata in virtù della surrichimata sentenza n. 4487/2011”.
Con l'odierno ricorso la parte ricorrente intende ottenere, sulla base delle sentenze predette, la declaratoria del
“diritto alla anticipazione pensionistica far data dall'1.9.2000”, con conseguente condanna dell'Ente resistente al pagamento della somma di € 106.191,09.
Tanto sulla base della L. n. 257/1992 che “prevede, tra i vari benefici, la possibilità di anticipare la data del pensionamento all'inizio del periodo di mobilità, trasformando di fatto tale periodo in periodo di pensionamento che diventa, di conseguenza, ricostruibile ai sensi della legge amianto nei ratei pensionistici” (cfr. pag. 2 del libello introduttivo della lite).
2.3 Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi, da una parte, che la normativa “più favorevole”, riconosciuta dal
Tribunale, è stata applicata al ricorrente, verosimilmente, proprio perché questi era già in mobilità alla data del
2.10.2003.
E' noto, infatti, che il comma 6 bis dell'art. 47 della Legge n. 326 del 24.11.2003 dispone: "Sono fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla pagina 3 di 5 domanda di pensionamento ". Inoltre, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intervenendo sulla medesima questione di diritto transitorio, è intervenuto per far salva l'applicabilità della precedente disciplina, di cui all'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto ai benefici previdenziali in base a tale ultima disposizione o avessero avanzato domanda di riconoscimento all od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la CP_4 medesima data.
Non può quindi il ricorrente pretendere la retrodatazione del trattamento pensionistico, con le relative conseguenze economiche, sulla base di un periodo di mobilità già valutato dal Tribunale e, soprattutto, in assenza di specifica domanda amministrativa prodromica a tale altrettanto dettagliata richiesta azionata con l'odierno ricorso.
La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte che in una recente pronuncia ha affermato il seguente principio: “10. altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie, Cass. n. 17433 del 2017, cit., ed ivi ulteriori riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte)” (Cassazione civile, sez. lav., 03/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep.03/12/2020), n. 27760).
L'applicazione dell'art. 13 della L. n. 257/1992 comporta, nel caso di specie, solo un trattamento pensionistico più favorevole, nei termini indicati nelle sentenze suindicate, che in alcun modo hanno sancito il diritto del ricorrente alla ricostituzione del trattamento pensionistico dalla data d'inizio della mobilità (né tale retrodatazione potrebbe derivare, quale diretto automatismo, dalla mera attuazione della predetta disciplina).
Del resto, tale istanza non è mai stata formulata nei ricorsi introduttivi dei giudizi definiti con le sentenze surrichiamate (o, si rimarca, in sede stragiudiziale).
Come recentemente rimarcato dalla Corte d'Appello di Bari in un caso analogo al presente: “Ne consegue che il lavoratore ha diritto al solo ricalcolo del rateo (che va comunque erogato solo a partire dal pensionamento effettivo) secondo un computo che tenga conto dei benefici contributivi e che risulti quindi, al momento dell'effettivo pensionamento, basato su una contribuzione rivalutata;
ciò in quanto - giova ribadirlo - per espressa disposizione di legge i benefici conseguenti al riconoscimento dell'esposizione ultradecennale all'amianto incidono solo sulla misura della pensione ma non anche sulla sua decorrenza o sulla maturazione del diritto al pensionamento. Il ricalcolo, quindi, ha solo un'efficacia quantitativa sul rateo di pensione corrisposto in base al massimo contributivo riconosciuto, non anche cronologica su una virtuale rivalutazione decorrente dalla maturazione del diritto al pensionamento. E poiché in materia previdenziale e pensionistica vige la regola della necessità della domanda amministrativa, non potendosi erogare d'ufficio le prestazioni né tantomeno gli specifici benefici collegati alla esposizione all'amianto, gli effetti rivalutativi non possono farsi decorrere da un'epoca antecedente all'effettivo pensionamento” (Corte
d'Appello di Bari, sent. n. 1603/2021 dell'1.10.2021, Cons. Est. dott.ssa Deceglie). pagina 4 di 5 Secondo la costante giurisprudenza della S.C., “si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria” (Cass. n. 12685 del 19 maggio 2008; Cass. n. 7527 del 29 marzo 2010; Cass. n. 8926 del 19 aprile 2011; Cass. n. 6331 del 19 marzo 2014; Cass. n. 7934 del 4 aprile 2014; Cass.
n. 13578 del 13 giugno 2014) e per tale motivo non è nemmeno invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione.
Da ultimo, è opportuno precisare che il dispositivo della sentenza n. 5112/2017 prevede “la ricostituzione del trattamento pensionistico nei limiti della prescrizione decennale e dei raggiunti anni di contribuzione rispetto alle singole originarie domande di pensione”, diverse, quanto alla decorrenza, in base alle distinte posizioni dei ricorrenti indicati nella sentenza stessa.
Sulla scorta di tali considerazioni si deve ritenere che la ricostituzione del trattamento pensionistico sia stata operata dall in maniera corretta. CP_1
Per tutte le ragioni che seguono, il ricorso deve essere rigettato, così restando assorbita ogni ulteriore questione.
3. Spese compensate, stante la complessità delle questioni sottese al “thema litis”.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 3468/2019, proposto da , nei Parte_1 confronti dell in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, CP_1 eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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