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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 2024/1133
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
Nel procedimento iscritto al n. R.G. VOL. 1133/2024 promosso da:
e con il patrocinio dell'avv. Mauro Parte_1 Parte_2
Gualtieri.
OPPONENTI
Contro
Controparte_1
OPPOSTO
All'esito dell'udienza tenuta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare il
14 marzo 2025;
letti gli atti ed esaminata la nota difensiva depositata nell'interesse degli opponenti;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso, ex art. 5 ter L. n. 89/2001, depositato in data 31/12/2024,
[...]
e hanno proposto opposizione avverso il decreto con cui, Parte_1 Parte_2
Pagina 1 in data 7-9 dicembre 2024, l'adìta Corte d'Appello, in composizione monocratica, rigettando parzialmente il ricorso con cui gli stessi avevano chiesto la liquidazione dell'equo indennizzo del danno da non ragionevole durata del processo meglio descritto in atti, aveva ingiunto al resistente di pagare, in Controparte_1
loro favore, per il titolo sopra indicato, la complessiva somma di € 1.870,00 e le spese di lite liquidate in € 152,35 per esborsi ed € 234,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge.
In particolare, quali motivi di gravame, gli opponenti hanno dedotto : 1) l'illegittimità costituzionale della normativa interna (art. 2 bis L. n. 89/2001) che determina l'indennizzo nella misura minima ivi prevista, per contrasto con la prevalente disciplina comunitaria in materia (art. 6 C.e.d.u. e art. 6 TUE); 2) l'illegittimità costituzionale della suddetta normativa interna per violazione dell'art. 117 c. I cost.;
3) l'incongruità ed erroneità dell'indennizzo così come cumulativamente e non singolarmente liquidato;
4) l'ingiusta riduzione dell'indennizzo; 5)
l'incongruità/erroneità della liquidazione delle spese di lite.
Gli opponenti hanno, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente : “- in via pregiudiziale ritenere non manifestamente infondate e rilevanti ai fini della decisione le questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 117, comma 1, cost.
6 C.e.d.u. e 6 TUE degli att.
2-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2 lett. a), della legge 24 marzo 2001, n. 89, nelle parti in cui imitano la liquidazione dell'equo indennizzo a periodi (tempo superiore a sei anni) e ad importi (da 400,00 a 800,00 euro, con possibilità di riduzione in riferimento all'esito della causa) - in via subordinata trasmettere gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché si pronunci sulla rispondenza delle norme censurate al diritto europeo in via subordinata di merito: - in accoglimento della proposta opposizione e in parziale riforma dell'impugnato decreto pronunciato il 7 dicembre 2024 dalla dott.ssa Teresa Caruso,
Consigliere Designato dal Presidente della Corte d'appello di Bologna nel procedimento n. 970 del 2024, notificato a mezzo PEC il 9 dicembre 2024, ingiungere al in persona del Ministro pro tempore in carica, Controparte_1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Bologna, di pagare senza
Pagina 2 dilazione per la causale di cui al ricorso introduttivo e a questa opposizione a ciascuno dei signori e la somma di € 4.080.00 o in Parte_2 Parte_1
subordine la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danni non patrimoniali, ai sensi della legge 89/2001, oltre agli interessi dalla domanda al saldo, in misura pari al tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della
Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali ovvero al tasso legale nonché al pagamento delle spese e compensi della prima fase monocratica della procedura da determinare in misura pari al parametro medio, aumentato del 30% per l'assistenza di una parte in più oltre alla prima e di un ulteriore 30% per la redazione dell'atto con collegamenti ipertestuali, oltre alle spese generali nella misura del 15%,
IVA e C.P.A. come per legge”.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia del Ministero opposto, la Corte
d'Appello, in composizione collegiale, previa acquisizione della nota difensiva depositata dagli opponenti, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, in data 14 marzo 2025, ha trattenuto la causa in decisione.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'opposizione di cui in premessa sia, solo in parte, meritevole di accoglimento.
Ed invero, con i primi due motivi di impugnazione, in sintesi, sopra indicati, suscettibili di unitaria delibazione in ragione della loro reciproca connessione e/o interdipendenza logico-giuridico-processuale, gli odierni opponenti hanno sostanzialmente denunciato l'illegittimità dell'impugnato decreto per aver fatto applicazione di normativa statale (L. Pinto) asseritamente contraria alla normativa comunitaria, alle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e, conseguentemente, all'art. 117 c. I cost. che, imponendo agli Stati membri l'obbligo di adeguarsi alla suddetta prioritaria normativa comunitaria, ne sancisce la prevalenza anche ai fini della concreta regolamentazione e definizione delle controversie in subiecta materia.
Pagina 3 In conseguenza delle censure così svolte, gli opponenti hanno chiesto, in via pregiudiziale, di ritenere non manifestamente infondate e rilevanti ai fini della decisione le questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 117, comma 1, cost. 6 C.e.d.u. e 6 TUE degli att.
2-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2 lett. a), della legge 24 marzo 2001, n. 89, nelle parti in cui limitano la liquidazione dell'equo indennizzo a periodi (tempo superiore a sei anni) e ad importi (da 400,00 a 800,00 euro, con possibilità di riduzione in riferimento all'esito della causa), e, in via subordinata, di trasmettere gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché si pronunci sulla rispondenza delle norme censurate al diritto europeo.
I motivi di opposizione congiuntamente esaminati non sono meritevoli di accoglimento.
Infatti, come enunciato dalla Corte di legittimità, al cui condivisibile orientamento si intende, in questa sede, dare continuità, “in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
2-bis della l. n. 289 del 2001, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo in una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione fissati dalla Corte E.D.U. per l'indennizzo su base annua recepisce le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte medesima nonché della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 24/09/2021, n. 25964).
La Suprema Corte, con altra pronuncia, ha, in particolare, affermato che “in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, della CEDU, riguardanti l'art. 2 bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo in una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a
1.500 euro, nonché l'art. 2, comma 2 bis, della stessa legge n. 89 del 2011, nella parte in cui afferma che si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre ani in primo grado di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione, la ragionevolezza del criterio di 500 euro per anno di ritardo e i parametri di durata così
Pagina 4 stabiliti recepiscono le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte
E.D.U. e della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 27/10/2014, n.
22772; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 24/09/2021, n. 25964).
In precedenza, la stessa Corte aveva già precisato che “nel sistema normativo successivo all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non ha modificato - in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2011 - la propria posizione nel sistema delle fonti, ed il rinvio operato dall'art. 6, par. 3, del Trattato alla Convenzione non consente al giudice nazionale, nelle materie estranee al diritto dell'Unione europea ed in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta Convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa, senza che sia possibile riferire la medesima
Convenzione all'art, 11 Cost., in forza della qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come «principi generali» del diritto dell'Unione. (Nella specie la
S.C. ha ritenuto che non possa essere invocato l'istituto della disapplicazione per ottenere che l'indennizzo relativo alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo sia calcolato in relazione all'intera durata del giudizio e non solo alla parte ritenuta eccedente rispetto a quella ragionevole).
Il Supremo Collegio ha, quindi, stabilito che, come peraltro dallo stesso già affermato con sentenza n. 21840 del 2009, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può, tuttavia, apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli" (conf. Cass. n. 17922 del
2010).
Successivamente, la Corte di legittimità (Cass. n. 23034 del 2011), ha ribadito il principio, pronunciandosi sempre in termini di derogabilità dei parametri C.E.D.U. in presenza di "ragioni speciali per una liquidazione in misura diversa".
Pagina 5 Conseguentemente, nel quadro normativo vigente al momento dell'introduzione della domanda, deve farsi riferimento, nella determinazione dell'equo indennizzo derivante dall'irragionevole durata del giudizio presupposto, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art.
2-bis, comma 1, (nel testo novellato dalla L. n. 208 del 2015, applicabile ratione temporis ai ricorsi depositati a decorrere dal 1.1.2016), e, dall'altro, ai parametri elencati al medesimo art.
2-bis, comma 2, tra i quali rientra anche l'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si è maturato.
Con gli ulteriori motivi di impugnazione, gli opponenti si dolgono dell'erroneità ed incongruità della liquidazione sia dell'equo indennizzo, sia delle spese di lite.
Le censure mosse dagli opponenti vanno, in parte qua, accolte.
Infatti, per quel che concerne la quantificazione dell'equo indennizzo e le modalità della sua liquidazione, le ragioni esposte dal Giudice a quo non risultano, di per sé, decisive a fini del riconoscimento, per ogni anno di ingiustificato e non ragionevole ritardo, di un importo inferiore a quello di € 500,00 individuato, nelle sopra richiamate pronunce di legittimità, quale parametro ragionevole e congruo di liquidazione, nonché per applicare, nel caso di specie, la facoltativa riduzione prevista dal citato art. 2 L. Pinto.
Ne consegue che, tenuto conto della complessità del caso, l'oggetto del procedimento, nonché il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento e valutata altresì l'entità del non ragionevole ritardo che, al netto del termine sopra indicato, come correttamente determinato dal Giudice di prime cure, è pari ad anni 7, spetta a ciascun opponente, a titolo di equo indennizzo del danno da non ragionevole durata del processo presupposto, in base ai parametri di liquidazione previsti dall'art. 2 bis
L. n. 89/2001 (€ 400,00 / € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a mesi sei), la somma di € 3.500,00, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti, il valore e la rilevanza della causa e non sussistendo le condizioni di cui ai commi I bis e I ter del citato art. 2 bis.
Pagina 6 Quanto alle spese di lite relative al primo grado, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/14, e, quindi, in parziale riforma dell'opposto decreto, va ingiunto al soccombente di pagare, in favore degli Controparte_1 opponenti, in solido tra loro, la somma di € 575,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, già così maggiorato ex art. 4 DM n.
55/2014 per la pluralità degli assistiti nonchè ex DM n. 37/2018 in quanto il deposito del ricorso di primo grado è stato effettuato con modalità telematiche idonee e funzionali.
Infine, sempre in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese relative al presente grado di giudizio, devono essere liquidate, come da dispositivo, a carico del opposto. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'opposto decreto,
INGIUNGE
al , in persona del Ministro pro-tempore, di pagare, senza Controparte_1 dilazione, in favore degli opponenti,
1) la somma di € 3.500,00 (€ 500,00 x 7) ciascuno, a titolo di equo indennizzo, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione;
2) la somma di € 575,00 per compenso di avvocato relativo al procedimento di primo grado, oltre accessori se e come dovuti per legge, già così maggiorato ex art. 4 DM n. 55/2014 per la pluralità degli assistiti nonchè ex DM n. 37/2018 in quanto il deposito del ricorso di primo grado è stato effettuato con modalità telematiche idonee e funzionali;
3) le spese del presente procedimento che liquida in € 27,00 per esborsi e €
535,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, già così maggiorato ex art. 4 DM n. 55/2014 per la pluralità degli assistiti nonché ex DM n. 37/2018 in quanto il deposito del ricorso di primo grado è stato effettuato con modalità telematiche idonee e funzionali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Pagina 7 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte
d'Appello, il 25/03/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
Pagina 8
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
Nel procedimento iscritto al n. R.G. VOL. 1133/2024 promosso da:
e con il patrocinio dell'avv. Mauro Parte_1 Parte_2
Gualtieri.
OPPONENTI
Contro
Controparte_1
OPPOSTO
All'esito dell'udienza tenuta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare il
14 marzo 2025;
letti gli atti ed esaminata la nota difensiva depositata nell'interesse degli opponenti;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso, ex art. 5 ter L. n. 89/2001, depositato in data 31/12/2024,
[...]
e hanno proposto opposizione avverso il decreto con cui, Parte_1 Parte_2
Pagina 1 in data 7-9 dicembre 2024, l'adìta Corte d'Appello, in composizione monocratica, rigettando parzialmente il ricorso con cui gli stessi avevano chiesto la liquidazione dell'equo indennizzo del danno da non ragionevole durata del processo meglio descritto in atti, aveva ingiunto al resistente di pagare, in Controparte_1
loro favore, per il titolo sopra indicato, la complessiva somma di € 1.870,00 e le spese di lite liquidate in € 152,35 per esborsi ed € 234,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge.
In particolare, quali motivi di gravame, gli opponenti hanno dedotto : 1) l'illegittimità costituzionale della normativa interna (art. 2 bis L. n. 89/2001) che determina l'indennizzo nella misura minima ivi prevista, per contrasto con la prevalente disciplina comunitaria in materia (art. 6 C.e.d.u. e art. 6 TUE); 2) l'illegittimità costituzionale della suddetta normativa interna per violazione dell'art. 117 c. I cost.;
3) l'incongruità ed erroneità dell'indennizzo così come cumulativamente e non singolarmente liquidato;
4) l'ingiusta riduzione dell'indennizzo; 5)
l'incongruità/erroneità della liquidazione delle spese di lite.
Gli opponenti hanno, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente : “- in via pregiudiziale ritenere non manifestamente infondate e rilevanti ai fini della decisione le questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 117, comma 1, cost.
6 C.e.d.u. e 6 TUE degli att.
2-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2 lett. a), della legge 24 marzo 2001, n. 89, nelle parti in cui imitano la liquidazione dell'equo indennizzo a periodi (tempo superiore a sei anni) e ad importi (da 400,00 a 800,00 euro, con possibilità di riduzione in riferimento all'esito della causa) - in via subordinata trasmettere gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché si pronunci sulla rispondenza delle norme censurate al diritto europeo in via subordinata di merito: - in accoglimento della proposta opposizione e in parziale riforma dell'impugnato decreto pronunciato il 7 dicembre 2024 dalla dott.ssa Teresa Caruso,
Consigliere Designato dal Presidente della Corte d'appello di Bologna nel procedimento n. 970 del 2024, notificato a mezzo PEC il 9 dicembre 2024, ingiungere al in persona del Ministro pro tempore in carica, Controparte_1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Bologna, di pagare senza
Pagina 2 dilazione per la causale di cui al ricorso introduttivo e a questa opposizione a ciascuno dei signori e la somma di € 4.080.00 o in Parte_2 Parte_1
subordine la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danni non patrimoniali, ai sensi della legge 89/2001, oltre agli interessi dalla domanda al saldo, in misura pari al tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della
Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali ovvero al tasso legale nonché al pagamento delle spese e compensi della prima fase monocratica della procedura da determinare in misura pari al parametro medio, aumentato del 30% per l'assistenza di una parte in più oltre alla prima e di un ulteriore 30% per la redazione dell'atto con collegamenti ipertestuali, oltre alle spese generali nella misura del 15%,
IVA e C.P.A. come per legge”.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia del Ministero opposto, la Corte
d'Appello, in composizione collegiale, previa acquisizione della nota difensiva depositata dagli opponenti, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, in data 14 marzo 2025, ha trattenuto la causa in decisione.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'opposizione di cui in premessa sia, solo in parte, meritevole di accoglimento.
Ed invero, con i primi due motivi di impugnazione, in sintesi, sopra indicati, suscettibili di unitaria delibazione in ragione della loro reciproca connessione e/o interdipendenza logico-giuridico-processuale, gli odierni opponenti hanno sostanzialmente denunciato l'illegittimità dell'impugnato decreto per aver fatto applicazione di normativa statale (L. Pinto) asseritamente contraria alla normativa comunitaria, alle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e, conseguentemente, all'art. 117 c. I cost. che, imponendo agli Stati membri l'obbligo di adeguarsi alla suddetta prioritaria normativa comunitaria, ne sancisce la prevalenza anche ai fini della concreta regolamentazione e definizione delle controversie in subiecta materia.
Pagina 3 In conseguenza delle censure così svolte, gli opponenti hanno chiesto, in via pregiudiziale, di ritenere non manifestamente infondate e rilevanti ai fini della decisione le questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 117, comma 1, cost. 6 C.e.d.u. e 6 TUE degli att.
2-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2 lett. a), della legge 24 marzo 2001, n. 89, nelle parti in cui limitano la liquidazione dell'equo indennizzo a periodi (tempo superiore a sei anni) e ad importi (da 400,00 a 800,00 euro, con possibilità di riduzione in riferimento all'esito della causa), e, in via subordinata, di trasmettere gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché si pronunci sulla rispondenza delle norme censurate al diritto europeo.
I motivi di opposizione congiuntamente esaminati non sono meritevoli di accoglimento.
Infatti, come enunciato dalla Corte di legittimità, al cui condivisibile orientamento si intende, in questa sede, dare continuità, “in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
2-bis della l. n. 289 del 2001, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo in una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione fissati dalla Corte E.D.U. per l'indennizzo su base annua recepisce le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte medesima nonché della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 24/09/2021, n. 25964).
La Suprema Corte, con altra pronuncia, ha, in particolare, affermato che “in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, della CEDU, riguardanti l'art. 2 bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo in una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a
1.500 euro, nonché l'art. 2, comma 2 bis, della stessa legge n. 89 del 2011, nella parte in cui afferma che si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre ani in primo grado di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione, la ragionevolezza del criterio di 500 euro per anno di ritardo e i parametri di durata così
Pagina 4 stabiliti recepiscono le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte
E.D.U. e della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 27/10/2014, n.
22772; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 24/09/2021, n. 25964).
In precedenza, la stessa Corte aveva già precisato che “nel sistema normativo successivo all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non ha modificato - in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2011 - la propria posizione nel sistema delle fonti, ed il rinvio operato dall'art. 6, par. 3, del Trattato alla Convenzione non consente al giudice nazionale, nelle materie estranee al diritto dell'Unione europea ed in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta Convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa, senza che sia possibile riferire la medesima
Convenzione all'art, 11 Cost., in forza della qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come «principi generali» del diritto dell'Unione. (Nella specie la
S.C. ha ritenuto che non possa essere invocato l'istituto della disapplicazione per ottenere che l'indennizzo relativo alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo sia calcolato in relazione all'intera durata del giudizio e non solo alla parte ritenuta eccedente rispetto a quella ragionevole).
Il Supremo Collegio ha, quindi, stabilito che, come peraltro dallo stesso già affermato con sentenza n. 21840 del 2009, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può, tuttavia, apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli" (conf. Cass. n. 17922 del
2010).
Successivamente, la Corte di legittimità (Cass. n. 23034 del 2011), ha ribadito il principio, pronunciandosi sempre in termini di derogabilità dei parametri C.E.D.U. in presenza di "ragioni speciali per una liquidazione in misura diversa".
Pagina 5 Conseguentemente, nel quadro normativo vigente al momento dell'introduzione della domanda, deve farsi riferimento, nella determinazione dell'equo indennizzo derivante dall'irragionevole durata del giudizio presupposto, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art.
2-bis, comma 1, (nel testo novellato dalla L. n. 208 del 2015, applicabile ratione temporis ai ricorsi depositati a decorrere dal 1.1.2016), e, dall'altro, ai parametri elencati al medesimo art.
2-bis, comma 2, tra i quali rientra anche l'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si è maturato.
Con gli ulteriori motivi di impugnazione, gli opponenti si dolgono dell'erroneità ed incongruità della liquidazione sia dell'equo indennizzo, sia delle spese di lite.
Le censure mosse dagli opponenti vanno, in parte qua, accolte.
Infatti, per quel che concerne la quantificazione dell'equo indennizzo e le modalità della sua liquidazione, le ragioni esposte dal Giudice a quo non risultano, di per sé, decisive a fini del riconoscimento, per ogni anno di ingiustificato e non ragionevole ritardo, di un importo inferiore a quello di € 500,00 individuato, nelle sopra richiamate pronunce di legittimità, quale parametro ragionevole e congruo di liquidazione, nonché per applicare, nel caso di specie, la facoltativa riduzione prevista dal citato art. 2 L. Pinto.
Ne consegue che, tenuto conto della complessità del caso, l'oggetto del procedimento, nonché il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento e valutata altresì l'entità del non ragionevole ritardo che, al netto del termine sopra indicato, come correttamente determinato dal Giudice di prime cure, è pari ad anni 7, spetta a ciascun opponente, a titolo di equo indennizzo del danno da non ragionevole durata del processo presupposto, in base ai parametri di liquidazione previsti dall'art. 2 bis
L. n. 89/2001 (€ 400,00 / € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a mesi sei), la somma di € 3.500,00, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti, il valore e la rilevanza della causa e non sussistendo le condizioni di cui ai commi I bis e I ter del citato art. 2 bis.
Pagina 6 Quanto alle spese di lite relative al primo grado, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/14, e, quindi, in parziale riforma dell'opposto decreto, va ingiunto al soccombente di pagare, in favore degli Controparte_1 opponenti, in solido tra loro, la somma di € 575,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, già così maggiorato ex art. 4 DM n.
55/2014 per la pluralità degli assistiti nonchè ex DM n. 37/2018 in quanto il deposito del ricorso di primo grado è stato effettuato con modalità telematiche idonee e funzionali.
Infine, sempre in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese relative al presente grado di giudizio, devono essere liquidate, come da dispositivo, a carico del opposto. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'opposto decreto,
INGIUNGE
al , in persona del Ministro pro-tempore, di pagare, senza Controparte_1 dilazione, in favore degli opponenti,
1) la somma di € 3.500,00 (€ 500,00 x 7) ciascuno, a titolo di equo indennizzo, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione;
2) la somma di € 575,00 per compenso di avvocato relativo al procedimento di primo grado, oltre accessori se e come dovuti per legge, già così maggiorato ex art. 4 DM n. 55/2014 per la pluralità degli assistiti nonchè ex DM n. 37/2018 in quanto il deposito del ricorso di primo grado è stato effettuato con modalità telematiche idonee e funzionali;
3) le spese del presente procedimento che liquida in € 27,00 per esborsi e €
535,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, già così maggiorato ex art. 4 DM n. 55/2014 per la pluralità degli assistiti nonché ex DM n. 37/2018 in quanto il deposito del ricorso di primo grado è stato effettuato con modalità telematiche idonee e funzionali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Pagina 7 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte
d'Appello, il 25/03/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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