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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 8/5/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 663/2022 R.G.L. e vertente
TRA
on sede legale in Reggio di Calabria alla via Ravagnese Sup. Parte_1
125, P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t. r , nato P.IVA_1 Parte_1
a Reggio di Calabria il 19 maggio 1965 ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca;
-Appellante-
e ed Controparte_1 [...]
rappresentati difesi dagli Avv.ti . e Controparte_2 Parte_2
l'Avv. Valeria Grandizio;
-Appellati -
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria la ha Parte_1
impugnato l'avviso di pagamento n. 394 2019 00058276 47 000 notificato in data 31 dicembre 2019 con il quale veniva contestata la compensazione indebita a credito di importi a titolo di contributi dovuti, in virtù dei rapporti di lavoro subordinato in essere relativamente a nuove assunzioni, per un totale di € 723,11.
Con l'opposizione la società ha eccepito la nullità dell'avviso di pagamento n. 394
2019 00058276 47 000 sia per la genericità dei motivi, che per l'esistenza del giudizio pendente ed iscritto al n. RG 1359/19 del Tribunale di Reggio Calabria avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di addebito n. 39420190000123313000 atto presupposto a quello impugnato.
Si sono costituiti l e la rilevando che:<< l'avviso di pagamento CP_1 CP_3
impugnato si fondava a sua volta sul mancato pagamento dell'avviso di addebito
39420190005827647000, notificato il 31.12.2019 e relativo alla nota di rettifica emessa con riferimento al mese di ottobre 2018 (inad. 3023) per “Addebito Art.1 Comma 1175
Legge 296 del 27.12.2006” (all. 4); l'addebito era conseguente alla definizione in data
1.03.2019, con esito irregolare, della richiesta di regolarità contributiva DURC prot. del 04/02/2019; la definizione con esito irregolare era avvenuta per la CP_4
presenza dell'avviso di addebito n. 39420190000123313000 che risultava opposto ed iscritto al n. RG 1359/19 con udienza fissata per il 30.09.2022, ancora non definito>>.
Il Tribunale, dopo avere dichiarato il difetto di legittimazione della società di cartolarizzazione ha rigettato il ricorso in mancanza di accertamento della CP_3
illegittimità dell'atto presupposto a quello impugnato, ancora sub iudice.
Avverso la sentenza ha proposto appello la società depositando la sentenza, intervenuta nelle more dell'appello, di accoglimento della prima opposizione avverso l'atto presupposto all'avviso impugnato ovvero la sentenza n. 1125/2023 di annullamento dell'avviso di addebito n. 39420190000123313000.
L' si è costituito per difendersi. CP_1
Si è costituita anche la rilevando che l'appellante le aveva notificato il CP_3
ricorso nonostante la stessa fosse stata estromessa dal processo, concludendo per la condanna alle spese di lite per la difesa nella presente fase.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alla parte costituita. Sono state depositate note nel termine dell' 8/5/25, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza
Motivi della decisione
Si deve prendere atto che l'appellante ha citato in appello la nonostane il CP_3 capo della sentenza con cui è stato dichiarato il suo difetto di legittimazione non sia stato appellato;
sicchè va accolta l'eccezione di quest'ultima relativamente al pagamento delle spese di lite per la sua partecipazione in questo giudizio.
Nel merito l'appello è fondato.
E' stata depositata, con attestazione del suo passaggio in giudicato, della sentena n.
1125/23 emessa e depositata dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento recante numero di R.G. 1359/19, di annullamento dell'avviso di addebito, atto presupposto a quello impugnato in questa sede.
L'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420190000123313000 determina, quale effetto caducante, la nullità dell'atto succesivo n. 394 2019 00058276 47 che trova nel primo la sua causa, per stessa ammissione dell' CP_1
L'originario ricorso va, pertanto, accolto con annullamento dell'atto impugnato.
Le spese del primo grado seguono la soccobenza a carico dell' mentre vanno CP_1 poste a carico della società ed in favore di attesa la sua erronea citazione in CP_3 giudizio non essendo stato impugnato il capo con cui è stata dichirato il difetto di legittimazione.
Lo stesso principio va applicato per la presente fase atteso che la società di cartolarizzazione è statata citata in appello nonostante la sua estromissione dal processo.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Reggio Calabria n. 526/22, CP_3
accoglie l'appello e per l'effetto accoglie l'originario ricorso con annullamento dell'atto impugnato;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
per il doppio grado quantificate in € 2.697,00 oltre accessori di legge per il primo grado ed € 2.906,00 per il presente grado;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_3
per il doppio grado quantificate in € 2.697,00 oltre accessori di legge per il primo
[...]
grado ed € 2.906,00 per il presente grado;
Reggio Calabria, 9/5/2025
Il relatore il presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ss Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 8/5/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 663/2022 R.G.L. e vertente
TRA
on sede legale in Reggio di Calabria alla via Ravagnese Sup. Parte_1
125, P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t. r , nato P.IVA_1 Parte_1
a Reggio di Calabria il 19 maggio 1965 ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca;
-Appellante-
e ed Controparte_1 [...]
rappresentati difesi dagli Avv.ti . e Controparte_2 Parte_2
l'Avv. Valeria Grandizio;
-Appellati -
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria la ha Parte_1
impugnato l'avviso di pagamento n. 394 2019 00058276 47 000 notificato in data 31 dicembre 2019 con il quale veniva contestata la compensazione indebita a credito di importi a titolo di contributi dovuti, in virtù dei rapporti di lavoro subordinato in essere relativamente a nuove assunzioni, per un totale di € 723,11.
Con l'opposizione la società ha eccepito la nullità dell'avviso di pagamento n. 394
2019 00058276 47 000 sia per la genericità dei motivi, che per l'esistenza del giudizio pendente ed iscritto al n. RG 1359/19 del Tribunale di Reggio Calabria avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di addebito n. 39420190000123313000 atto presupposto a quello impugnato.
Si sono costituiti l e la rilevando che:<< l'avviso di pagamento CP_1 CP_3
impugnato si fondava a sua volta sul mancato pagamento dell'avviso di addebito
39420190005827647000, notificato il 31.12.2019 e relativo alla nota di rettifica emessa con riferimento al mese di ottobre 2018 (inad. 3023) per “Addebito Art.1 Comma 1175
Legge 296 del 27.12.2006” (all. 4); l'addebito era conseguente alla definizione in data
1.03.2019, con esito irregolare, della richiesta di regolarità contributiva DURC prot. del 04/02/2019; la definizione con esito irregolare era avvenuta per la CP_4
presenza dell'avviso di addebito n. 39420190000123313000 che risultava opposto ed iscritto al n. RG 1359/19 con udienza fissata per il 30.09.2022, ancora non definito>>.
Il Tribunale, dopo avere dichiarato il difetto di legittimazione della società di cartolarizzazione ha rigettato il ricorso in mancanza di accertamento della CP_3
illegittimità dell'atto presupposto a quello impugnato, ancora sub iudice.
Avverso la sentenza ha proposto appello la società depositando la sentenza, intervenuta nelle more dell'appello, di accoglimento della prima opposizione avverso l'atto presupposto all'avviso impugnato ovvero la sentenza n. 1125/2023 di annullamento dell'avviso di addebito n. 39420190000123313000.
L' si è costituito per difendersi. CP_1
Si è costituita anche la rilevando che l'appellante le aveva notificato il CP_3
ricorso nonostante la stessa fosse stata estromessa dal processo, concludendo per la condanna alle spese di lite per la difesa nella presente fase.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alla parte costituita. Sono state depositate note nel termine dell' 8/5/25, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza
Motivi della decisione
Si deve prendere atto che l'appellante ha citato in appello la nonostane il CP_3 capo della sentenza con cui è stato dichiarato il suo difetto di legittimazione non sia stato appellato;
sicchè va accolta l'eccezione di quest'ultima relativamente al pagamento delle spese di lite per la sua partecipazione in questo giudizio.
Nel merito l'appello è fondato.
E' stata depositata, con attestazione del suo passaggio in giudicato, della sentena n.
1125/23 emessa e depositata dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento recante numero di R.G. 1359/19, di annullamento dell'avviso di addebito, atto presupposto a quello impugnato in questa sede.
L'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420190000123313000 determina, quale effetto caducante, la nullità dell'atto succesivo n. 394 2019 00058276 47 che trova nel primo la sua causa, per stessa ammissione dell' CP_1
L'originario ricorso va, pertanto, accolto con annullamento dell'atto impugnato.
Le spese del primo grado seguono la soccobenza a carico dell' mentre vanno CP_1 poste a carico della società ed in favore di attesa la sua erronea citazione in CP_3 giudizio non essendo stato impugnato il capo con cui è stata dichirato il difetto di legittimazione.
Lo stesso principio va applicato per la presente fase atteso che la società di cartolarizzazione è statata citata in appello nonostante la sua estromissione dal processo.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Reggio Calabria n. 526/22, CP_3
accoglie l'appello e per l'effetto accoglie l'originario ricorso con annullamento dell'atto impugnato;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
per il doppio grado quantificate in € 2.697,00 oltre accessori di legge per il primo grado ed € 2.906,00 per il presente grado;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_3
per il doppio grado quantificate in € 2.697,00 oltre accessori di legge per il primo
[...]
grado ed € 2.906,00 per il presente grado;
Reggio Calabria, 9/5/2025
Il relatore il presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ss Marialuisa Crucitti