Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti SIg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 03/11/2022 al n. 3033/2022
R.G., promossa con ricorso depositato in data 03/11/2022
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PASSANANTE LUCA, elettivamente domiciliata in VIA CARDUCCI 45
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. PASSANANTE LUCA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
VIARDI SILVIA e GENOVESI FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIA
PRINCIPE AMEDEO 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. VIARDI
SILVIA
convenuto
intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
18/02/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “NEL MERITO: Parte_1
-Affidare, in via esclusiva, o, in subordine, in via congiunta, i figli minori e alla madre, SI.ra ; Per_1 Per_2 Parte_1
-Mantenere il collocamento e residenza in via privilegiata dei due figli minori presso la madre, in Peschiera del Garda (VR), alla Via Santa Chiara, 10;
-Revocare l'assegnazione alla SI.ra della casa familiare in Castiglione Parte_1
delle Stiviere (MN) Via D. Valeri n.23/C.
-Disporre che il padre possa incontrare i figli minori e un Per_1 Per_2
pomeriggio a settimana, da concordarsi con la madre e con gli stessi, quando i figli minori manifesteranno nuovamente la non contrarietà alla frequentazione del padre;
-Ordinare che il SI. versi alla SI.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento dei figli e , entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Per_2
l'importo di EURO 900,00 mensile per ciascun figlio, o quello eventualmente maggiore o minore ritenuto di giustizia, con rivalutazione ISTAT, come per legge;
pagina 2 di 17 -Ordinare che entrambi i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie per i due figli minori nella misura del 50% ciascuno e, secondo l'elenco e le modalità seguenti:
senza necessità di previo accordo con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
pagina 3 di 17 - spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola;
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese per baby sitter;
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00);
C) Spese per lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
-Disporsi che le altre spese straordinarie siano parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. In tal caso il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta,
la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. pagina 4 di 17 Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CPA
come per legge”;
- per “1. I figli e sono Controparte_1 Persona_3 Per_2
affidati in via esclusiva al padre, con collocazione privilegiata e residenza anagrafica presso lo stesso, al fine di assicurare loro un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. In via subordinata, i figli Persona_3
e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2
privilegiata e residenza anagrafica presso il padre, al fine di permettere comunque ai due minori di recuperare con la figura paterna un rapporto stabile.
2. La casa famigliare, sita a Castiglione delle Stiviere (MN) in Via Diego Valeri
n. 23/C, unitamente agli arredi, è assegnata al SI. . Controparte_1
3. Durante il periodo scolastico, il genitore non collocatario potrà tenere i figli e con le modalità che il giudicante riterrà più Persona_3 Per_2
appropriate al caso concreto. Nel periodo estivo, i figli e Persona_3
trascorreranno le vacanze in maniera paritaria con ciascun genitore. I Per_2
genitori concorderanno i rispettivi periodi di vacanze entro il 31 maggio di ogni anno: in caso di disaccordo, i due minori trascorreranno due settimane consecutive a luglio con il padre e due settimane consecutive ad agosto con la madre, mentre, in caso di mancanza di comunicazione, avrà preferenza il genitore che per primo informerà del proprio periodo di vacanza l'altro genitore, mediante comunicazione scritta e datata. Durante il periodo natalizio,
i figli e trascorreranno le vacanze in maniera Persona_3 Per_2
paritaria con ciascun genitore, alternando ogni anno la Vigilia di Natale, il
Natale e il giorno di Santo Stefano con un genitore e la Vigilia di Capodanno, il pagina 5 di 17 Capodanno e l'Epifania con l'altro. Il criterio dell'alternanza sarà utilizzato anche per le altre festività previste dal calendario (es. Ognissanti, Immacolata,
Santa Lucia, ecc.) e per i giorni dei compleanni.
4. Il genitore non collocatario verserà all'altro, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , entro il giorno 20 di ogni Persona_3 Per_2
mese, la somma complessiva di Euro 1.200,00 (ovvero Euro 600,00 per ciascuno) o la minore somma che sarà ritenta di giustizia, con rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT.
5. Entrambi i genitori concorrono nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli e Persona_3
; in particolare: Per_2
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale e non effettuati dallo stesso;
d) cure non convenzionali;
e)
farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse di iscrizione alla scuola elementare, media e superiore ed all'università
imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
pagina 6 di 17 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse di iscrizione alla scuola elementare, media e superiore ed all'università
imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) programmi di mobilità studentesca (es. Erasmus, Overseas,
ecc.); e) corsi di recupero e lezioni private;
f) corsi di recupero per anni scolastici;
g) alloggio presso la sede universitaria;
h) cred e centri ricreativi.
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario deve esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto entro venti giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio è inteso come consenso alla spesa, che deve essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione del documento attentante l'esborso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfettario”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con prevedendo Controparte_1
l'affidamento esclusivo dei due figli minori in ragione delle condotte maltrattanti del marito oltre ad un assegno di mantenimento di euro 1.200 per ciascun figlio pagina 7 di 17 per complessivi 2.400 euro. Prevedere il diritto di visita per il genitore non collocatario compatibilmente con il fatto se i figli vorranno rivedere il padre.
Si è costituito il convenuto aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili, ma opponendosi alla domanda di affido esclusivo ed anzi svolgendo a sua volta domanda di affido esclusivo dei figli minori e dichiarandosi disponibile a versare la complessiva somma di euro 1.200 (600 per ciascun figlio).
In sede presidenziale l'affidamento veniva deciso in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e veniva statuito un assegno di mantenimento per i figli di complessivi 1.300 mensili rivalutabili.
Quanto alle spese straordinarie che venivano poste al 50% a carico di ciascun genitore veniva altresì prevista come spesa necessaria quella della baby-sitter per
5 ore giornaliere per 5 giorni la settimana attesi gli impegni lavorativi delle parti.
Nel corso del presente giudizio veniva dapprima acquisita la relazione della CTU
disposta nel procedimento di separazione ed infine nelle more veniva definito anche il giudizio di separazione personale.
Sempre nelle more di questo giudizio interveniva sentenza sullo status che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rigettate le istanze istruttorie poiché irrilevanti ai fini del decidere, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Sempre nelle more del giudizio si instauravano due sub procedimenti uno volto alla riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento poiché il convenuto nelle more aveva visto interrompersi il suo incarico dirigenziale presso la struttura ospedaliera presso la quale lavorava ed il secondo finalizzato ad pagina 8 di 17 ottenere l'autorizzazione per la ricorrente a trasferire la residenza presso la nuova abitazione che condivide con il nuovo compagno.
Il primo è stato rigettato, per il secondo è stata dichiarata cessata la materia del contendere visto che nel frattempo era intervenuta autorizzazione dal convenuto.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili, va in questa sede richiamata la sentenza parziale sullo status.
Sussistono infatti tutti i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificati dall'art. 5 legge 6 marzo 1987,
n. 74 nonché da ultimo dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
Invero, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 898/1970 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 numero 2 lett. b) della cit. legge 898/70, come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui: “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta la separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella pagina 9 di 17 procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso di specie, lo stato di separazione tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione intercorsa tra le parti e da quella parziale sullo status intervenuta in questo giudizio.
Inoltre, le reciproche allegazioni delle parti, le quali hanno confermato di non aver più ripreso la convivenza coniugale, denotano l'irreversibile impossibilità
della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale e la protrazione ininterrotta dello stato di separazione da oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Quanto alle ulteriori domande il Tribunale osserva.
Si deve prendere atto come la ricorrente nelle more del giudizio abbia rilasciato la casa familiare essendosi trasferita altrove sicché va definitivamente revocata l'assegnazione della casa familiare di Castiglione delle Stiviere.
Quanto al collocamento è pacifico che il miglior regime di affidamento sia quello condiviso con entrambi i genitori e con collocamento presso la madre. In
tal senso conclude anche la CTU che è stata svolta ancora nel procedimento per separazione e che è stata acquisita agli atti di questo giudizio e le cui conclusioni questo Collegio ritiene di condividere come già fatto all'esito del procedimento per la separazione personale.
La CTU svolta nel giudizio di separazione e prodotta in atti evidenzia come:
“l'impegno solo formale della signora (e mai realmente attuato) a Parte_1 pagina 10 di 17 favorire una ripresa del rapporto tra il marito e i figli, denota competenze genitoriali limitate e una scarsa consapevolezza dei danni psicologici cui i figli possono andare incontro. Per quanto concerne il signor non è CP_1
possibile esprimere una valutazione compiuta, alla luce dell'interruzione dei rapporti con i minori. Certamente, nel tentativo di “riconquistarli”, non sempre utilizza le migliori strategie, ma la sensazione è che egli “navighi a vista”, essendo da tempo escluso dalla vita dei figli”.
La Consulente evidenzia altresì “Pertanto, alla luce di quanto sopra esplicato,
l'affido dei minori dovrebbe essere condiviso con mantenimento della collocazione presso la madre. Appare indispensabile, alla luce della gravità del conflitto, del rifiuto del padre da parte dei figli e del rischio di pregiudizio al quale i minori sono esposti, la nomina di un curatore speciale (come previsto dall'art. 78 c.p.c. e dalle L. 176/91, ratifica della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e L. 77/2003, ratifica della Convenzione di Strasburgo sui diritti del fanciullo), che si occupi di vigilare e provvedere in merito alle questioni inerenti la salute psicofisica dei minori e il loro benessere psico-
evolutivo, in considerazione dell'alta conflittualità dei genitori e della loro comunicazione insufficiente ed inefficace che impedisce un confronto sereno e costruttivo nell'interesse dei figli. In particolare, il curatore dovrà raccordarsi con lo psicologo Dr. ZANIBONI, verificare l'andamento degli incontri tra padre e figli e accertarsi che essi si svolgano almeno ogni tre settimane. Il primo incontro è avvenuto anche alla presenza della madre che nel prossimo, fissato a novembre, dopo aver accompagnato i ragazzi dovrà partecipare solo per qualche minuto e poi lasciare la stanza. In quello successivo, che si svolgerà a pagina 11 di 17 dicembre prima di Natale, padre e figli si vedranno da soli alla presenza dello psicologo. A partire dal mese di gennaio, gli incontri avranno luogo alla presenza di un educatore/facilitatore presso il padre, inizialmente un pomeriggio ogni quindici giorni, per poi passare ad incontri settimanali. L'educatore relazionerà il curatore dopo ognuno di essi per aggiornarlo sulla loro evoluzione. Per abbreviare i tempi di ricerca di un educatore/educatrice, la sottoscritta si rende disponibile a trovare un professionista privato che prenda in carico la situazione. In considerazione della condizione di intenso malessere psicologico e di sofferenza emersi nei minori (soprattutto in e del Per_1
rapporto di fiducia da loro instaurato con il Dr. ZANIBONI, appare indispensabile che entrambi proseguano nei colloqui di sostegno che da tempo svolgono con lui. Per quanto concerne “le modalità più idonee di attenuazione dei conflitti tra i genitori e gli strumenti più adeguati per recuperare e promuovere una forma di collaborazione e comunicazione tra le parti sulla cura e gestione delle esigenze dei minori e di riavvicinamento tra padre e figli”, essi potrebbero proseguire nei colloqui (individuali e di coppia) con il Dr.
ZANIBONI. Purtroppo il conflitto permane molto intenso e nella chat creata dalla sottoscritta si è rilevata una comunicazione che alterna momenti di apparente tranquillità ad altri in cui riaffiorano i contrasti e le accuse reciproche. In conseguenza di ciò, si può solo auspicare che entrambi prendano atto dei danni psicologi permanenti cui stano esponendo i figli. Si raccomanda,
infine, l'adozione e la condivisione di regole secondo un piano genitoriale di base.
1. Entrambi i genitori devono: pagina 12 di 17 - mantenere una comunicazione funzionale con il figlio;
- mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra loro;
- seguire rigorosamente il piano genitoriale;
- contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano il figlio;
- condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio (es.
scuola, insegnanti, attività, compagni ecc.);
- essere flessibili e sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore. Non
devono infatti squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed il figlio.
2. Condivisione delle decisioni: è nel miglior interesse del minore che i genitori condividano le principali decisioni:
- ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando questi si trova presso di lui;
- ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore;
- ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza del figlio e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
- ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
pagina 13 di 17 - ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio- sanitari che si occupano del figlio;
- entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il minore”.
Non vi sono pertanto dubbi che il migliore regime di affidamento sia quello condiviso anche al fine di garantire al padre la partecipazione alla vita dei figli.
Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, ovvero il convenuto, si deve rilevare come il figlio diventerà maggiorenne a settembre del Per_1
2025 sicché prevedere un regime di visita rigido appare inattuabile ed inappropriato apparendo più rispondente all'auspicato riavvicinamento lasciare padre e figlio liberi di accordarsi sui tempi di frequentazione.
Quanto alla IA , appare invece necessario continuare a prevedere Per_2
incontri almeno settimanali.
Quanto al contributo al mantenimento, si deve richiamare quanto già deciso nel corso del procedimento allorquando il convenuto ha chiesto una riduzione dell'importo del contributo a seguito del mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale prima ricoperto presso l'Ospedale di Bergamo ASST Bergamo
Ovest: “è documentale che nelle due buste paga prodotte in atti la parte abbia visto contrarsi il suo reddito mensile, purtuttavia emerge come non vi sia alcuna allegazione sulla ulteriore complessiva situazione patrimoniale (investimenti) ed immobiliare sicché la circostanza che la parte abbia visto ridursi il suo reddito appare neutra in relazione alla domanda di riduzione vista l'invarianza della complessiva situazione patrimoniale che rendono il contributo pienamente pagina 14 di 17 adeguato alla capacità patrimoniale e reddituale della parte, alla luce di questi elementi”.
Sulla complessiva situazione patrimoniale del convenuto appare opportuno ricordare che, in sede di udienza presidenziale, mediante compilazione di questionario (allegato alla nota di deposito del 23 marzo 2023) la parte convenuta ha dichiarato di essere titolare: presso il Credito Padano di Castiglione
delle Stiviere: di liquidità per € 100.000,00 circa;
di titoli per € 100.000,00 circa.
Presso la BPM di Castiglione delle Stiviere: di liquidità per € 28.000,00 circa;
di titoli per € 143.000,00 circa. Presso la Banca Cremasca Mantovana: di liquidità per € 48.000,00 circa;
di titoli per € 195.000,00 circa.
Il convenuto può o poteva quindi contare su fondi per € 614.000,00 circa, oltre ad un patrimonio immobiliare, costituito da vari immobili (si vedano le visure sub doc. 26 prodotte dalla ricorrente) pur se non dichiarate la proprietà nel questionario sottopostogli in sede di udienza presidenziale.
Alla luce della complessiva situazione reddituale (le buste paga di marzo e aprile
2024 restituiscono uno stipendio di euro 3.839,30 netti) e patrimoniale, non emergono elementi per far ritenere che l'attuale contributo al mantenimento
(euro 1.300) non sia congruo con le disponibilità economiche della parte considerato altresì che nel corso del giudizio non sono emersi ulteriori peggioramenti della situazione reddituale, al contrario un aumento del contributo
(richiesto nella misura di euro 1.800 dalla ricorrente) appare del tutto ingiustificato non essendo intervenuti miglioramenti economici rispetto a quando il contributo fu fissato in euro 1.300 mensili. Nella valutazione complessiva si deve anche tenere in debita considerazione il fatto che i figli minori trascorrono pagina 15 di 17 con il padre davvero molto poco tempo nel corso del mese sicché tutte le spese sono di fatto a carico della madre che accudisce i figli in modo nettamente prevalente nel corso del mese.
Va quindi confermato il contributo di euro 1.300 mensili come già stabilito in sede presidenziale.
Le spese del presente procedimento vanno interamente compensate considerato che, rispetto alle domande delle parti rassegnate in atti, entrambe risultano parzialmente e reciprocamente soccombenti.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Revoca l'assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente;
3) Pone a carico di (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
l'obbligo di versare entro il 10 di ogni mese a favore di Parte_1
(C.F. ) un contributo per il mantenimento dei figli pari ad C.F._1
euro 1.300,00 rivalutabile annualmente agli indici ISTAT con decorrenza dall'aprile 2023;
4) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova;
5) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LONATO DEL
GARDA (BS), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 28, serie A, parte 2 dell'anno 2008); pagina 16 di 17 6) Quanto al diritto di visita del padre con il figlio alla luce del Per_1
prossimo raggiungimento della maggiore età, il padre concorderà direttamente con il figlio i tempi di visita, quanto alla IA , gli incontri avverranno Per_2
con cadenza almeno settimanale liberi i genitori di prevedere ampliamenti nei tempi di visita laddove ve ne sia la possibilità e la volontà della IA;
7) Compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento;
Così deciso in Mantova, il 22/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 17 di 17