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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/07/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 790/ 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 790 dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefania Settimi, presso il cui studio sito in Terni, Piazza M. Ridolfi n. 20, è elettivamente domiciliato, come da procura in calce all'atto di citazione;
parte attrice
E
P. , con sede in Corciano (PG), Via Palmiro Togliatti n. 56, CP_1 PartitaIVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, dott.ssa rappresentata e difesa CP_2 dagli avv.ti Ilario Taddei ed Emanuela Suriano, presso il cui studio sito in Perugia, Piazza Italia n.
4, è elettivamente domiciliata, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
parte convenuta
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter, co. 1 e 2, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 02.04.2021, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, accogliere la citazione spiegata e per l'effetto in via principale: previo accertamento dei vizi della cosa compravenduta e dichiarazione degli stessi, condannare la alla sostituzione dell'autovettura per tutto quanto in fatto ed in diritto esposto oltre CP_1 al risarcimento del danno ritenuto equo e di giustizia in favore della parte attrice. In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, Voglia previo accertamento dei vizi della cosa compravenduta e dichiarazione degli stessi, condannare la alla riduzione CP_1 del prezzo oltre al risarcimento del danno ritenuto equo e di giustizia in favore della parte attrice”.
Nello specifico, parte attrice sosteneva che, la propria madre dopo aver visionato un CP_3 preventivo d'acquisto formulato da sede di Viterbo- in data 25.11.2019 concludeva Controparte_1 contratto di compravendita per un'autovettura usata di tipo Volvo XC-40- Base-D3 (5367211011)
Diesel, per un prezzo pari ad euro 29.909,38. Beneficiando della riduzione dell'IVA pari al 4%- beneficio previsto dalla L. n. 104/1992- la SI.ra corrispondeva un totale di € 25.000,00, di CP_3 cui: € 4.000,00, corrisposti alla firma del predetto contratto, a titolo di caparra confirmatoria;
€
9.000,00 mediante permuta del veicolo usato ed € 12.000,00 corrisposti a mezzo finanziamento
(acceso con Findomestic in data 08.11.2019).
Successivamente all'acquisto dell'autoveicolo la SI.ra decedeva e l'autoveicolo veniva intestato al figlio, odierno attore, il quale riscontrava sin da subito dei difetti e anomalie che ne impedivano o limitavano gravemente l'uso dello stesso.
L'attore deduceva che in data 21.04.2020 l'autovettura veniva sottoposta ad un primo intervento di controllo e riparazione del Software City Safe (AEB) e del Drive Alert Control (DAC).
Successivamente, nel mese di maggio, l'autovettura veniva nuovamente ricondotta in officina stante il perdurante malfunzionamento dei sistemi sopra menzionati.
Con mail del 11.08.2020, nonché con ulteriore mail del 05.10.2020, l'attore lamentava nuovamente i malfunzionamenti e i gravi vizi del veicolo, ma in riposta riscontrava un atteggiamento omissivo ed ostile sia da parte della Concessionaria di Viterbo che dalla sede legale di Perugia. Dinanzi a questo, l'attore si trovava costretto a rivolgersi ad un legale per trovare adeguata tutela ai propri diritti.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio rassegnando, per i motivi ivi CP_1 dedotti, qui richiamati e trascritti, le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto introduttivo e/o l'improcedibilità della domanda;
In via principale: rigettare tutte le richieste di controparte poiché infondate ed illegittime;
In via subordinata: nella denegata non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste preliminare e principale, rigettare la richiesta di sostituzione e ridurre la richiesta risarcitoria anche a mezzo di compensazione con le somme da questi dovute.;
Il tutto ed in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”.
L'odierna convenuta rappresentava che le doglianze avanzate da parte attrice erano del tutto generiche, infondate e manchevoli di ogni supporto probatorio. Difatti, i documenti ex adverso allegati all'atto introduttivo erano inconferenti e irrilevanti e ciò in quanto l'intervento effettuato in data 26/05/2020 atteneva ad un cambio batterie e, pertanto, non presentava alcun collegamento con i vizi lamentati;
la fattura n. 1233/10 si riferiva al primo tagliando e anch'essa non era afferente ad alcun intervento da effettuarsi in garanzia sul veicolo;
alla proposta di acquisto veniva allegato un listino di riferimento che, in realtà, era diverso rispetto a quello contenuto nel contratto definitivo.
Dunque, la stessa concludeva contestando la ricostruzione di controparte, domandandone il rigetto
(poiché prescritta e/o) infondata in fatto e in diritto.
All'esito della prima udienza, tenutasi in modalità cartolare, il giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava per l'esame e l'ammissione dei mezzi istruttori.
A seguito del deposito delle predette memorie e della successiva istruttoria, consistita altresì nell'espletamento della CTU ammessa con provvedimento del 08.04.2023, e integrata con supplemento di perizia del 01.10.2024, lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e successivamente tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c.
La domanda attorea di sostituzione dell'autoveicolo o di riduzione del prezzo è fondata e merita di trovare accoglimento nei termini che seguono.
Si premette che nella fattispecie trova applicazione la disciplina del Codice del Consumo (art. 3, lett. a), dovendosi l'attore qualificarsi quale consumatore, vale a dire “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” e il convenuto come professionista, ossia “persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale”.
Ebbene, per quanto riguarda l'odierno attore è palese la sua rivendicazione della qualità di consumatore sin dal proprio atto introduttivo e non può neppure dubitarsi della qualità di professionista assunto dal convenuto (art. 128, co. 2, lett b), d. lgs n. 206/2005).
Va peraltro considerato che l'art. 135, co. 2, Cod. Cons., stabilisce che- in tema di contratto di vendita- le disposizioni del codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo”.
In aggiunta, l'art. 1469-bis c.c. (introdotto dall'art. 142 del codice del consumo) stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo “Dei contratti in generale” si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
Esiste, dunque, una chiara preferenza espressa dal legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita, mentre trova applicazione la disciplina comune solo per quanto non previsto dalla disciplina speciale (ex multis, Cass. n. 14775/2019).
Si richiamano in proposito i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
3695/2022 in tema di rimedi dei vizi riscontrati su un veicolo in virtù dei quali “Alle disposizioni civilistiche dettate dagli artt. 1490 c.c. e ss., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela del contraente debole, gli strumenti predisposti dal codice del consumo”.
Dal combinato disposto degli artt. 129 e ss. del codice del consumo si desume che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati dall'art. 130, i quali sono graduati, secondo un preciso ordine, vale a dire egli potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, e ottemperando alle condizioni previste dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Ad ogni buon conto, resta fermo che, per poter usufruire dei diritti sopra menzionati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi, termine decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
Il codice del consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, co.
3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene si presumono sussistenti già a tale data.
Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile mediante prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio, mentre grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato l'appena menzionato termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto. Corollario di questo principio è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (v.,
Cass., Ord. n. 21927/2017).
Dunque, una volta che il consumatore abbia effettuato la denuncia di non conformità, sorgono precisi obblighi di fare o di dare a carico del venditore, per provvedere, senza oneri a carico del consumatore, alla riparazione o alla sostituzione del bene: sul punto il comma 9, del citato art. 130 provvede a disciplinare i rapporti tra eventuale richiesta e rimedio offerto, stabilendo che “dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla, scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo”.
In particolare, il compratore può chiedere, a sua scelta al venditore la sostituzione o la riparazione del bene, sempre che il rimedio espressamente richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, con conseguenza che, in quest'ultimo caso, il consumatore dovrà necessariamente orientarsi verso l'altro rimedio ripristinatorio e, solo in caso di insussistenza dei presupposti anche per questo rimedio alternativo, potrà usufruire dei rimedi secondari della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo, il tutto nei limiti di cui al comma 3 del medesimo art. 130.
Pertanto, solo quando i rimedi ripristinatori siano entrambi possibili e non eccessivamente gravosi, il compratore può scegliere liberamente l'uno o l'altro e, se del caso, agire per ottenere l'esecuzione del rimedio prescelto stragiudizialmente;
tuttavia, se uno dei due rimedi comporti oggettivamente dei costi irragionevoli a carico del venditore, il consumatore deve obbligatoriamente, sia per disposizione della norma speciale che per il principio di buona fede, orientarsi verso l'altro rimedio, potendo -in ultima analisi- procedere immediatamente con l'esercizio dell'azione edilizia (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto) solo se i rimedi tanto della sostituzione del bene quanto della riparazione siano oggettivamente impossibili o eccessivamente onerosi (art. 130, co. 7, lett. a), Cod.
Cons.), ovvero se il rimedio ripristinatorio richiesto, nel caso in cui entrambi fossero possibili e non eccessivamente onerosi, non sia stato eseguito nel congruo termine di legge (art. 130, co. 7, lett. b) ovvero se la sostituzione o la riparazione, precedentemente effettuata, abbia causato notevoli inconvenienti al consumatore (art. 130, co. 7, lett. c).
In tale quadro normativo è stato affermato che l'eventuale immediata proposizione dell'azione di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, pur sussistendo i presupposti per l'esperibilità dei rimedi ripristinatori, porterebbe all'inammissibilità della domanda stessa, in caso di eccezione da parte del convenuto, tenuto alla garanzia ex lege; sul punto è stato infatti condivisibilmente sostenuto che il legislatore, prima comunitario e poi nazionale, ha privilegiato le azioni ripristinatorie ex art. 130, co. 3 (con il rimedio della riparazione o della sostituzione) rispetto a quelle propriamente edilizie ex art. 130, co. 7, (con il rimedio della riduzione del prezzo o della risoluzione).
Tutto ciò considerato e per le ragioni sopra argomentate, non vi è dubbio circa l'applicabilità al caso in esame della invocata disciplina consumeristica.
Nella fattispecie de qua, il veicolo- i cui i vizi sono oggetto di attuale contestazione- risulta essere stata consegnato all'attore in data 25.11.2019 e che l'attore denunciava in modo incontrovertibile la sussistenza di vizi e difformità gravi dello stesso almeno in data 11.06.2020, come evincibile per tabulas (v. all. 6 dell'atto introduttivo).
Orbene, visto che l'art. 132, Cod. del consumo, prevede la responsabilità in capo al venditore, a norma dell'art. 130, allorquando il difetto di conformità della res si manifesta entro due anni dalla consegna della medesima e che il compratore decade da tali diritti se non denuncia al venditore i vizi entro il termine di due mesi a partire dalla data in cui ha scoperto il difetto, non può operare nel caso di specie alcuna eccezione di intervenuta prescrizione e/o di intervenuta decadenza.
Parte attrice (in qualità di compratore/consumatore) ha dedotto l'esistenza di vizi- e in particolare, gravi difetti del sistema software, start e stop e sensori- riguardanti il veicolo Volvo X-C40-BASE-
D3 (5367211011) acquistato presso la concessionaria odierna convenuta (Cfr., contratto di vendita, all. n. 2 dell'atto introduttivo) producendo a sostegno le fatture di controllo e riparazione effettuate sullo stesso (già in data 26.05.2020), nonché le mail di denuncia delle predette difformità (a partire dall'11.08.2020 sino all'ultima pec del 17.02.2021).
A conferma ulteriore dei vizi dedotti, ai pone altresì la consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel corso del presente giudizio, nonché il supplemento di perizia, che evidenziano la sussistenza di malfunzionamenti nei sistemi elettronici di comando e controllo del veicolo.
Ebbene, in merito alla sussistenza e all'entità dei danni patiti dall'attore, meritano piena condivisione le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio.
Deve in particolare rammentarsi che, nel caso di adesione al parere del ctu, il giudice del merito non
è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando -e nella misura in cui- i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in modo puntuale e dettagliata (ex multis, Cass., n. 11917/2021; Cass., n. 7024/2020; Cass., n. 15147/2018).
Il consulente, difatti, rispondendo in modo puntuale e preciso ai quesiti posti dal giudice e altresì alle osservazioni mosse dalle parti, afferma, più precisamente, che: “il sistema Start e stop non è sempre funzionante”; il sistema di interfaccia Android “passa occasionalmente dal funzionamento regolare a quello irregolare, gracchia e qualche volta cambia autonomamente la lingua di interfaccia con il guidatore”; il sistema AEB, per stessa ammissione della casa madre , Pt_2
“potrebbe essere incompleto” (Cfr. perizia e supplemento di perizia allegati in atti).
Dunque, egli conclude, sostenendo che il mancato funzionamento del Sistema start e stop può essere interpretato come una non conformità del veicolo e lo stesso vale altresì sia per il sistema interfacciale Android che per quello AEB.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni, il consulente -a partire da un prezziario che tiene in debita considerazione il valore del veicolo all'epoca dell'acquisto (novembre 2019), nonché della rivalutazione del valore dello stesso- stima in € 2.809,06, la somma necessaria per il ripristino delle funzionalità dei sistemi risultanti non congruamente funzionanti. In particolare, gli interventi sostitutivi e di aggiornamento devono rivolgersi più precisamente: al sensore posizione volante;
all'Intellisafe; all'interfaccia Andriod e al sensore pressione freno.
In conclusione, la domanda attorea di risarcimento del danno deve essere accolta nei termini da ultimo menzionati. Appari, infatti, congrua la quantificazione elaborata dal consulente tecnico, necessaria per porre in essere un ripristino delle funzionalità dei sistemi malfunzionanti, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione di € 2.809,60.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento degli ulteriori danni subiti, la stessa non può trovare accoglimento, pur se richiesta con quantificazione equitativa dello stesso da parte del giudice. Il danno, difatti, risulta solo dedotto e genericamente rappresentato, ma non idoneamente provato.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n.
147/2022), tenuto conto del valore del decisum ai sensi dell'art. 5 (scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00), applicando, in considerazione della natura della controversia, i parametri medi per tutte le fasi processuali.
A carico della parte soccombente deve altresì essere posto il compenso liquidato ai CCTTUU e il relativo supplemento di perizia per un importo pari ad euro 2.568,09 come da separato decreto di liquidazione emesso in data 29.7.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da ei confronti di , Parte_1 CP_1 per l'effetto, condanna al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
€ 2.809,06;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1 Pt_1 che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali ed € 281,00 per spese vive
[...]
(contributo unificato e marca da bollo), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
- pone integralmente a carico di e spese pari ad euro 2.568,09, liquidate CP_1
a titolo di compenso per la consulenza tecnica d'ufficio.
Terni, 29.07.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Iacone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 790 dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefania Settimi, presso il cui studio sito in Terni, Piazza M. Ridolfi n. 20, è elettivamente domiciliato, come da procura in calce all'atto di citazione;
parte attrice
E
P. , con sede in Corciano (PG), Via Palmiro Togliatti n. 56, CP_1 PartitaIVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, dott.ssa rappresentata e difesa CP_2 dagli avv.ti Ilario Taddei ed Emanuela Suriano, presso il cui studio sito in Perugia, Piazza Italia n.
4, è elettivamente domiciliata, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
parte convenuta
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter, co. 1 e 2, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 02.04.2021, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, accogliere la citazione spiegata e per l'effetto in via principale: previo accertamento dei vizi della cosa compravenduta e dichiarazione degli stessi, condannare la alla sostituzione dell'autovettura per tutto quanto in fatto ed in diritto esposto oltre CP_1 al risarcimento del danno ritenuto equo e di giustizia in favore della parte attrice. In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, Voglia previo accertamento dei vizi della cosa compravenduta e dichiarazione degli stessi, condannare la alla riduzione CP_1 del prezzo oltre al risarcimento del danno ritenuto equo e di giustizia in favore della parte attrice”.
Nello specifico, parte attrice sosteneva che, la propria madre dopo aver visionato un CP_3 preventivo d'acquisto formulato da sede di Viterbo- in data 25.11.2019 concludeva Controparte_1 contratto di compravendita per un'autovettura usata di tipo Volvo XC-40- Base-D3 (5367211011)
Diesel, per un prezzo pari ad euro 29.909,38. Beneficiando della riduzione dell'IVA pari al 4%- beneficio previsto dalla L. n. 104/1992- la SI.ra corrispondeva un totale di € 25.000,00, di CP_3 cui: € 4.000,00, corrisposti alla firma del predetto contratto, a titolo di caparra confirmatoria;
€
9.000,00 mediante permuta del veicolo usato ed € 12.000,00 corrisposti a mezzo finanziamento
(acceso con Findomestic in data 08.11.2019).
Successivamente all'acquisto dell'autoveicolo la SI.ra decedeva e l'autoveicolo veniva intestato al figlio, odierno attore, il quale riscontrava sin da subito dei difetti e anomalie che ne impedivano o limitavano gravemente l'uso dello stesso.
L'attore deduceva che in data 21.04.2020 l'autovettura veniva sottoposta ad un primo intervento di controllo e riparazione del Software City Safe (AEB) e del Drive Alert Control (DAC).
Successivamente, nel mese di maggio, l'autovettura veniva nuovamente ricondotta in officina stante il perdurante malfunzionamento dei sistemi sopra menzionati.
Con mail del 11.08.2020, nonché con ulteriore mail del 05.10.2020, l'attore lamentava nuovamente i malfunzionamenti e i gravi vizi del veicolo, ma in riposta riscontrava un atteggiamento omissivo ed ostile sia da parte della Concessionaria di Viterbo che dalla sede legale di Perugia. Dinanzi a questo, l'attore si trovava costretto a rivolgersi ad un legale per trovare adeguata tutela ai propri diritti.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio rassegnando, per i motivi ivi CP_1 dedotti, qui richiamati e trascritti, le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto introduttivo e/o l'improcedibilità della domanda;
In via principale: rigettare tutte le richieste di controparte poiché infondate ed illegittime;
In via subordinata: nella denegata non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste preliminare e principale, rigettare la richiesta di sostituzione e ridurre la richiesta risarcitoria anche a mezzo di compensazione con le somme da questi dovute.;
Il tutto ed in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”.
L'odierna convenuta rappresentava che le doglianze avanzate da parte attrice erano del tutto generiche, infondate e manchevoli di ogni supporto probatorio. Difatti, i documenti ex adverso allegati all'atto introduttivo erano inconferenti e irrilevanti e ciò in quanto l'intervento effettuato in data 26/05/2020 atteneva ad un cambio batterie e, pertanto, non presentava alcun collegamento con i vizi lamentati;
la fattura n. 1233/10 si riferiva al primo tagliando e anch'essa non era afferente ad alcun intervento da effettuarsi in garanzia sul veicolo;
alla proposta di acquisto veniva allegato un listino di riferimento che, in realtà, era diverso rispetto a quello contenuto nel contratto definitivo.
Dunque, la stessa concludeva contestando la ricostruzione di controparte, domandandone il rigetto
(poiché prescritta e/o) infondata in fatto e in diritto.
All'esito della prima udienza, tenutasi in modalità cartolare, il giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava per l'esame e l'ammissione dei mezzi istruttori.
A seguito del deposito delle predette memorie e della successiva istruttoria, consistita altresì nell'espletamento della CTU ammessa con provvedimento del 08.04.2023, e integrata con supplemento di perizia del 01.10.2024, lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e successivamente tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c.
La domanda attorea di sostituzione dell'autoveicolo o di riduzione del prezzo è fondata e merita di trovare accoglimento nei termini che seguono.
Si premette che nella fattispecie trova applicazione la disciplina del Codice del Consumo (art. 3, lett. a), dovendosi l'attore qualificarsi quale consumatore, vale a dire “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” e il convenuto come professionista, ossia “persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale”.
Ebbene, per quanto riguarda l'odierno attore è palese la sua rivendicazione della qualità di consumatore sin dal proprio atto introduttivo e non può neppure dubitarsi della qualità di professionista assunto dal convenuto (art. 128, co. 2, lett b), d. lgs n. 206/2005).
Va peraltro considerato che l'art. 135, co. 2, Cod. Cons., stabilisce che- in tema di contratto di vendita- le disposizioni del codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo”.
In aggiunta, l'art. 1469-bis c.c. (introdotto dall'art. 142 del codice del consumo) stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo “Dei contratti in generale” si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
Esiste, dunque, una chiara preferenza espressa dal legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita, mentre trova applicazione la disciplina comune solo per quanto non previsto dalla disciplina speciale (ex multis, Cass. n. 14775/2019).
Si richiamano in proposito i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
3695/2022 in tema di rimedi dei vizi riscontrati su un veicolo in virtù dei quali “Alle disposizioni civilistiche dettate dagli artt. 1490 c.c. e ss., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela del contraente debole, gli strumenti predisposti dal codice del consumo”.
Dal combinato disposto degli artt. 129 e ss. del codice del consumo si desume che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati dall'art. 130, i quali sono graduati, secondo un preciso ordine, vale a dire egli potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, e ottemperando alle condizioni previste dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Ad ogni buon conto, resta fermo che, per poter usufruire dei diritti sopra menzionati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi, termine decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
Il codice del consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, co.
3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene si presumono sussistenti già a tale data.
Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile mediante prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio, mentre grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato l'appena menzionato termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto. Corollario di questo principio è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (v.,
Cass., Ord. n. 21927/2017).
Dunque, una volta che il consumatore abbia effettuato la denuncia di non conformità, sorgono precisi obblighi di fare o di dare a carico del venditore, per provvedere, senza oneri a carico del consumatore, alla riparazione o alla sostituzione del bene: sul punto il comma 9, del citato art. 130 provvede a disciplinare i rapporti tra eventuale richiesta e rimedio offerto, stabilendo che “dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla, scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo”.
In particolare, il compratore può chiedere, a sua scelta al venditore la sostituzione o la riparazione del bene, sempre che il rimedio espressamente richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, con conseguenza che, in quest'ultimo caso, il consumatore dovrà necessariamente orientarsi verso l'altro rimedio ripristinatorio e, solo in caso di insussistenza dei presupposti anche per questo rimedio alternativo, potrà usufruire dei rimedi secondari della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo, il tutto nei limiti di cui al comma 3 del medesimo art. 130.
Pertanto, solo quando i rimedi ripristinatori siano entrambi possibili e non eccessivamente gravosi, il compratore può scegliere liberamente l'uno o l'altro e, se del caso, agire per ottenere l'esecuzione del rimedio prescelto stragiudizialmente;
tuttavia, se uno dei due rimedi comporti oggettivamente dei costi irragionevoli a carico del venditore, il consumatore deve obbligatoriamente, sia per disposizione della norma speciale che per il principio di buona fede, orientarsi verso l'altro rimedio, potendo -in ultima analisi- procedere immediatamente con l'esercizio dell'azione edilizia (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto) solo se i rimedi tanto della sostituzione del bene quanto della riparazione siano oggettivamente impossibili o eccessivamente onerosi (art. 130, co. 7, lett. a), Cod.
Cons.), ovvero se il rimedio ripristinatorio richiesto, nel caso in cui entrambi fossero possibili e non eccessivamente onerosi, non sia stato eseguito nel congruo termine di legge (art. 130, co. 7, lett. b) ovvero se la sostituzione o la riparazione, precedentemente effettuata, abbia causato notevoli inconvenienti al consumatore (art. 130, co. 7, lett. c).
In tale quadro normativo è stato affermato che l'eventuale immediata proposizione dell'azione di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, pur sussistendo i presupposti per l'esperibilità dei rimedi ripristinatori, porterebbe all'inammissibilità della domanda stessa, in caso di eccezione da parte del convenuto, tenuto alla garanzia ex lege; sul punto è stato infatti condivisibilmente sostenuto che il legislatore, prima comunitario e poi nazionale, ha privilegiato le azioni ripristinatorie ex art. 130, co. 3 (con il rimedio della riparazione o della sostituzione) rispetto a quelle propriamente edilizie ex art. 130, co. 7, (con il rimedio della riduzione del prezzo o della risoluzione).
Tutto ciò considerato e per le ragioni sopra argomentate, non vi è dubbio circa l'applicabilità al caso in esame della invocata disciplina consumeristica.
Nella fattispecie de qua, il veicolo- i cui i vizi sono oggetto di attuale contestazione- risulta essere stata consegnato all'attore in data 25.11.2019 e che l'attore denunciava in modo incontrovertibile la sussistenza di vizi e difformità gravi dello stesso almeno in data 11.06.2020, come evincibile per tabulas (v. all. 6 dell'atto introduttivo).
Orbene, visto che l'art. 132, Cod. del consumo, prevede la responsabilità in capo al venditore, a norma dell'art. 130, allorquando il difetto di conformità della res si manifesta entro due anni dalla consegna della medesima e che il compratore decade da tali diritti se non denuncia al venditore i vizi entro il termine di due mesi a partire dalla data in cui ha scoperto il difetto, non può operare nel caso di specie alcuna eccezione di intervenuta prescrizione e/o di intervenuta decadenza.
Parte attrice (in qualità di compratore/consumatore) ha dedotto l'esistenza di vizi- e in particolare, gravi difetti del sistema software, start e stop e sensori- riguardanti il veicolo Volvo X-C40-BASE-
D3 (5367211011) acquistato presso la concessionaria odierna convenuta (Cfr., contratto di vendita, all. n. 2 dell'atto introduttivo) producendo a sostegno le fatture di controllo e riparazione effettuate sullo stesso (già in data 26.05.2020), nonché le mail di denuncia delle predette difformità (a partire dall'11.08.2020 sino all'ultima pec del 17.02.2021).
A conferma ulteriore dei vizi dedotti, ai pone altresì la consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel corso del presente giudizio, nonché il supplemento di perizia, che evidenziano la sussistenza di malfunzionamenti nei sistemi elettronici di comando e controllo del veicolo.
Ebbene, in merito alla sussistenza e all'entità dei danni patiti dall'attore, meritano piena condivisione le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio.
Deve in particolare rammentarsi che, nel caso di adesione al parere del ctu, il giudice del merito non
è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando -e nella misura in cui- i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in modo puntuale e dettagliata (ex multis, Cass., n. 11917/2021; Cass., n. 7024/2020; Cass., n. 15147/2018).
Il consulente, difatti, rispondendo in modo puntuale e preciso ai quesiti posti dal giudice e altresì alle osservazioni mosse dalle parti, afferma, più precisamente, che: “il sistema Start e stop non è sempre funzionante”; il sistema di interfaccia Android “passa occasionalmente dal funzionamento regolare a quello irregolare, gracchia e qualche volta cambia autonomamente la lingua di interfaccia con il guidatore”; il sistema AEB, per stessa ammissione della casa madre , Pt_2
“potrebbe essere incompleto” (Cfr. perizia e supplemento di perizia allegati in atti).
Dunque, egli conclude, sostenendo che il mancato funzionamento del Sistema start e stop può essere interpretato come una non conformità del veicolo e lo stesso vale altresì sia per il sistema interfacciale Android che per quello AEB.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni, il consulente -a partire da un prezziario che tiene in debita considerazione il valore del veicolo all'epoca dell'acquisto (novembre 2019), nonché della rivalutazione del valore dello stesso- stima in € 2.809,06, la somma necessaria per il ripristino delle funzionalità dei sistemi risultanti non congruamente funzionanti. In particolare, gli interventi sostitutivi e di aggiornamento devono rivolgersi più precisamente: al sensore posizione volante;
all'Intellisafe; all'interfaccia Andriod e al sensore pressione freno.
In conclusione, la domanda attorea di risarcimento del danno deve essere accolta nei termini da ultimo menzionati. Appari, infatti, congrua la quantificazione elaborata dal consulente tecnico, necessaria per porre in essere un ripristino delle funzionalità dei sistemi malfunzionanti, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione di € 2.809,60.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento degli ulteriori danni subiti, la stessa non può trovare accoglimento, pur se richiesta con quantificazione equitativa dello stesso da parte del giudice. Il danno, difatti, risulta solo dedotto e genericamente rappresentato, ma non idoneamente provato.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n.
147/2022), tenuto conto del valore del decisum ai sensi dell'art. 5 (scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00), applicando, in considerazione della natura della controversia, i parametri medi per tutte le fasi processuali.
A carico della parte soccombente deve altresì essere posto il compenso liquidato ai CCTTUU e il relativo supplemento di perizia per un importo pari ad euro 2.568,09 come da separato decreto di liquidazione emesso in data 29.7.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da ei confronti di , Parte_1 CP_1 per l'effetto, condanna al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
€ 2.809,06;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1 Pt_1 che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali ed € 281,00 per spese vive
[...]
(contributo unificato e marca da bollo), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
- pone integralmente a carico di e spese pari ad euro 2.568,09, liquidate CP_1
a titolo di compenso per la consulenza tecnica d'ufficio.
Terni, 29.07.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Iacone