Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1195/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. MATRANGA Parte_1
CLAUDIA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. MATRANGA Controparte_1
CLAUDIA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 24.01.2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 24.02 - 6.03.2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1) Assegnazione della casa coniugale.
La signora continuerà a vivere unitamente al figlio Parte_1 Per_1 presso la propria unità immobiliare sita in Palermo Via Notarbartolo n. 31.
Detta unità immobiliare, rimarrà pertanto assegnata alla stessa. Il signor già a far data dal deposito del ricorso per separazione Controparte_1 consensuale, ha trasferito la propria residenza e domicilio in Roma, Via dei
Monti di Primavalle nr. 194.
2) Affidamento del figlio minore.
Il figlio minore sarà affidato condivisamente ad entrambi i genitori. I Per_1 coniugi concordano acchè rimanga a vivere con la madre presso Per_1
l'abitazione sita in Palermo Via Notarbartolo 31; I genitori manterranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni afferenti la salute, l'educazione e l'istruzione del figlio, mentre le decisioni e le scelte ordinarie, ossia afferenti esclusivamente la vita ordinaria del minore, potranno essere adottate autonomamente dai genitori. Con riferimento al diritto di visita, i coniugi potranno tenere con loro il figlio nei modi e tempi da concordare tra gli stessi, vederlo e frequentarlo, sempre con
- 2 - modalità e tempistiche da previamente concordare, anche volta per volta, comunque, nell'interesse e salvaguardia del figlio e del mantenimento costante di rapporti genitoriali. Le parti concordano che il padre potrà vedere il figlio tutte le volte in cui ne farà richiesta e previo accordo con la madre. I coniugi, premesso quanto sopra, ritengono comunque opportuno convenire salvo diversi accordi fra i coniugi ed al solo fine di prevenire eventuali diatribe, come segue i tempi e le modalità di permanenza del figlio minore con il padre;
il signor trascorrerà con il figlio due fine settimana al mese con Controparte_1 pernottamento, dal venerdì alle ore 20.00 circa sino al lunedì mattina accompagnando il figlio a scuola. Durante le vacanze estive, in considerazione della sospensione della scuola, il padre, accompagnerà presso Per_1
l'abitazione materna, il lunedì alle ore 12.00. Il figlio trascorrerà le principali festività civili e religiose alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, secondo quanto gli stessi stabiliranno di volta in volta e secondo il criterio dell'alternanza. I coniugi intendono tuttavia, regolamentare la calendazione delle festività, per la sola ipotesi in cui dovessero trovarsi in disaccordo.
Segnatamente trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, secondo il Per_1 criterio dell'alternanza la festività di Natale, a far data dal 23 dicembre alle ore 20.00 e sino al 26 alle ore 20.00 e la festività di Capodanno a far data dal
30 dicembre alle ore 10.00 e sino al giorno 02 gennaio alle ore 20.00. Per tutte le festività annuali - Epifania, Pasqua, 25 Aprile anniversario della
Liberazione, 1maggio Festa del Lavoro, 2 Giugno Festa della Repubblica, 1 novembre Ognissanti, 8 Dicembre Festa dell'Immacolata verrà comunque mantenuto il criterio dell'alternanza. Anche i compleanni o altre ricorrenze particolari saranno alternate: un anno con la madre e un anno con il padre alternando di anno in anno la presenza del festeggiato con i genitori tra la mattina e il pomeriggio e tra il tardo pomeriggio ed il pernottamento. Durante il periodo estivo, i genitori convengono, che il padre potrà tenere con sè il figlio per quindici giorni consecutivi, da determinare previo accordo tra i genitori entro il trenta marzo di ogni anno, con l'onere di consentire al minore di comunicare con la madre giornalmente. In caso di eventi particolari che coinvolgano anche i rispettivi rami genitoriali (ad esempio, comunioni, cresime,
- 3 - ecc.), entrambi i genitori dovranno garantire al figlio la possibilità di condividere con le rispettive famiglie genitoriali (nonni, zii, cugini, ecc.) l'evento stesso, assicurandosi la loro presenza. A prescindere dalla data di tale ricorrenza, il figlio trascorrerà il compleanno dei genitori (oltre alla festa della mamma e alla festa del papà) con il genitore festeggiato. Entrambi i genitori si onerano a comunicare l'uno nei confronti dell'altro, eventuali infortuni che possano occorrere al figlio allorquando siano con l'uno o l'altro genitore, favorendo l'accesso ai luoghi ove al momento dell'accaduto si trova il minore. I genitori assumeranno di comune accordo e nel superiore ed unico interesse del figlio, le decisioni rilevanti e relative alla salute, all'educazione ed all'istruzione. Le decisioni e le scelte ordinarie, ossia inerenti la vita ordinaria del figlio, verranno prese autonomamente da ciascun genitore. 3) Contributo al mantenimento del figlio minore. Le parti sono economicamente autosufficienti ed in tal senso si rimanda alle dichiarazioni dei redditi allegate ed afferenti l'ultimo triennio. Premesso quanto sopra, le parti concordano acchè, a carico del signor venga posto un assegno a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio minore dell'importo di E. 300,00 (trecento/00) Per_1 mensili, da corrispondere in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese;
detto importo verrà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT. Il signor si onera inoltre a contribuire in misura pari al Controparte_1
40% delle spese straordinarie in favore del figlio, che dovranno essere previamente concordate con la moglie, fatte salve quelle spese di carattere urgente ed indifferibile. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del CNF. I coniugi prestano il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero, per uso turistico e di lavoro e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli.
4) Assegno di mantenimento al coniuge.
Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altra. Le parti
- 4 - danno atto e dichiarano di avere già provveduto in separata sede alla bonaria divisione dei beni mobili, di talché rinunciano ad ogni pretesa e/o rivalsa nei confronti degli stessi, non avendo null'altro a pretendere reciprocamente.
5) I coniugi decidono di dare esecuzione immediata al presente verbale”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico, a norme imperative di legge né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Marsala (TP) in data 24/07/2015, da , nata a [...]
PALERMO il 18/07/1983 e da , nato a [...] il Controparte_1
17/05/1969, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
152, parte II, serie A, dell'anno 2015, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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