Legge 14 febbraio 2003, n. 30

Commentari146

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  • 1Il socio di cooperativa lavoratore autonomo
    Susanna Palladini · https://www.lavorodirittieuropa.it/

  • 2Medicina legale
    Webit.It · https://www.filodiritto.com/

    Diritto / Favoreggiamento della presenza di extracomunitari in Italia La Cassazione ha annullato la Sentenza con la quale la Corte di appello di Roma aveva condannato alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 2500 di multa un... Diritto / La Cassazione si pronuncia sulla cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne Quando cessa l'obbligo di mantenimento del figlio? Nel caso di specie una donna si era vista rifiutare in sede di giudizio di primo e secondo grado (Tribunale... Diritto / La Cassazione si pronuncia sulla interposizione di manodopera prevista dalla riforma Biagi La Corte di Cassazione si è pronunciata ancora una volta sul Decreto Legislativo 276/2003 di …

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  • 3Fermo Amministrativo Illegittimo e Risarcimento Danni
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 2 luglio 2025

    Hai scoperto un fermo amministrativo sulla tua auto e ritieni che sia stato disposto in modo illegittimo? Hai subito un danno economico o lavorativo a causa del blocco del veicolo? Ti stai chiedendo se hai diritto a un risarcimento? Il fermo amministrativo è uno strumento che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può utilizzare per recuperare i crediti tributari. Ma se viene applicato senza rispettare la legge, il contribuente può chiederne l'annullamento e, nei casi più gravi, ottenere un risarcimento per i danni subiti. Cos'è il fermo amministrativo? È una misura cautelare che consente al Fisco di bloccare l'uso di un veicolo intestato al contribuente debitore, iscrivendo il fermo al PRA …

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  • 4Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 14 ottobre 2024, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, lettera b), (recte: art. 19, primo comma), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, «nella parte in cui esclude le associazioni sindacali "maggiormente o significativamente rappresentative" dalla possibilità di costituire rappresentanze …

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  • 5Rossella Giuliano - IUS In Itinere
    https://www.iusinitinere.it/

    Cass. pen., sez. V, 3 settembre 2020, n. 25035 In tema di furto aggravato, la circostanza aggravante speciale dell'esposizione della cosa sottratta alla pubblica fede per ragioni di necessità di cui all'art. 625, 1° comma, n. 7) c.p. è integrata quando l'oggetto materiale del delitto sia costituito da una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via: in tale ipotesi, infatti, non rileva lo specifico utilizzo più […] I diritti sindacali dei militari alla luce della giurisprudenza costituzionale In data 11 aprile 2018 la Corte costituzionale si è pronunciata sul tema, ampiamente dibattuto, del riconoscimento dei diritti sindacali agli appartenenti alle Forze armate, con sentenza da …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2017, n. 27436
    Provvedimento: E 27436/ 17 T N E REPUBBLICA ITALIANA S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LICENZIAMENTO - Primo Presidente f.f. INDIVIDUALE DI SOCIO RENATO RORDORF LAVORATORE. Delibera di esclusione. Rapporto tra le impugnazioni. SERGIO DI AMATO - Presidente Sezione - Questione di massima e particolare importanza. · Presidente Sezione - Ud. 10/10/2017 - PU GIOVANNI AMOROSO R.G.N. 6483/2015 ANTONIO MANNA - Consigliere - hon 27436 Rep. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - C .U. CARLO DE CHIARA - Consigliere - FRANCO DE STEFANO - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - ANGELINA-MARIA PERRINO -· Rel. …
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    • delibera di esclusione del socio·
    • lavoratore dalla cooperativa – contestuale licenziamento·
    • fattispecie·
    • estinzione del rapporto·
    • lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)·
    • licenziamento individuale·
    • di capitali·
    • societa'·
    • per giusta causa·
    • esclusione del socio·
    • capitale sociale·
    • partecipazione dei soci·
    • societa' cooperative·
    • lavoro

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2017, n. 11984
    Provvedimento: 1 1984 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RICORSO CON MOTIVI ATTINENTI ALLA GIOVANNI CANZIO - Primo Presidente - GIURISDIZIONE STEFANO SCHIRO' - Presidente Sezione - Ud. 04/04/2017 - - Presidente Sezione - GIOVANNI AMOROSO PU R.G.N. 24610/2015 ANIELLO NAPPI - Consigliere - Cear 11984 Rep. PIETRO CAMPANILE - Consigliere - CI. ULIANA ARMANO - Consigliere - PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - -Consigliere - GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA MILENA FALASCHI · Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24610-2015 proposto da: ALMAVIVA CONTACT S.P.A. (anche quale …
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    • prescrizioni ex art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994·
    • insussistenza·
    • vigilanza amministrativa sulla regolarità dei rapporti lavorativi·
    • fondamento·
    • direzione provinciale del lavoro·
    • mezzi di impugnazione di natura giurisdizionale·
    • tutela delle condizioni di lavoro·
    • lavoro·
    • lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)·
    • diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro

  • 3Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/08/2024, n. 7025
    Provvedimento: Pubblicato il 07/08/2024 N. 07025/2024REG.PROV.COLL. N. 03829/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3829 del 2020, proposto dall'impresa Maestrale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Trobia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Formia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Di Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per …
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    • art. 20 DPR 380/2001·
    • vincolo di inedificabilità·
    • art. 10 bis legge 241/90·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • autotutela amministrativa·
    • conformità urbanistica·
    • valutazione paesaggistica·
    • silenzio assenso·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • principio di buona fede·
    • violazione art. 21 nonies legge 241/90·
    • motivazione degli atti amministrativi·
    • piani regolatori generali·
    • permesso di costruire·
    • principio di leale collaborazione

  • 4TAR Milano, sez. II, sentenza 11/02/2025, n. 486
    Provvedimento: Pubblicato il 11/02/2025 N. 00486/2025 REG.PROV.COLL. N. 02150/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2150 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via …
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    • art. 114 cod. proc. amm.·
    • oscuramento dati personali·
    • carta docente·
    • giudicato formale·
    • commissario ad acta·
    • ottemperanza al giudicato·
    • spese di giudizio·
    • inadempimento amministrativo

  • 5TAR Parma, sez. I, sentenza 20/09/2024, n. 241
    Provvedimento: Pubblicato il 20/09/2024 N. 00241/2024 REG.PROV.COLL. N. 00137/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di RM (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ai sensi dell'art. 114 cod.proc.amm. sul ricorso numero di registro generale 137 del 2024, proposto da Avv. Alessio Raiola e Avv. Dario Barbagallo, in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ; per …
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    • art. 114 c.p.a.·
    • nomina commissario ad acta·
    • art. 14 comma 1 del decreto-legge n. 669/96·
    • spese di lite·
    • commissario ad acta·
    • art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.·
    • art. 112 c.p.a.·
    • interesse legale·
    • esecuzione del giudicato·
    • inadempimento amministrativo·
    • condanna al pagamento delle spese
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonche' in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro) 1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare le capacita' di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai giovani, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunita' ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilita', i principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera. 2. La delega e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro; b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata su:
    1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , con particolare riferimento alle competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
    2) sostegno e sviluppo dell'attivita' lavorativa femminile e giovanile, nonche' sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani;
    3) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264 , fermo restando il regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto dalla lettera l) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un nuovo apparato sanzionatorio, con previsione di sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge;
    4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro; c) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonche' alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; d) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, all'autorizzazione per attivita' lavorative all'estero; e) mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 ; f) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province; g) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , al fine di evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico; prevenzione delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli operatori, con previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso, in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di gravidanza, nonche' ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro. E' altresi' fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo; h) coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro con la disciplina in materia di lavoro dei cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa vigente in modo da prevenire l'adozione di forme di lavoro irregolare, anche minorile, e sommerso e al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro;
    h) eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all' articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , e per i soggetti di cui all' articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , e successive modificazioni, garantendo un periodo transitorio di graduale adeguamento per le societa' gia' autorizzate; i) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo di attivita' svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 , nonche' alle universita' e agli istituti di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo, altresi', che non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia in data 1º febbraio 2000; l) abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 , e sua sostituzione con una nuova disciplina basata sui seguenti criteri direttivi:
    1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti identificati ai sensi della lettera l);
    2) ammissibilita' della somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative;
    3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione, ridefinendo contestualmente i casi di comando e distacco, nonche' di interposizione illecita laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di lavoro;
    4) garanzia del regime della solidarieta' tra fornitore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro altrui;
    5) trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attivita' di somministrazione di manodopera non inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice;
    6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresi' specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata nonche' un regime sanzionatorio piu' incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;
    7) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5 ai fini della distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore; m) attribuzione della facolta' ai gruppi di impresa, individuati ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile nonche' ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 , di delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all' articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , alla societa' capogruppo per tutte le societa' controllate e collegate, ferma restando la titolarita' delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole societa' datrici di lavoro;
    o) abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espressamente indicate nelle lettere da a) a n), che sono direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo;
    p) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18 , che ha modificato l' articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento d'azienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella presente delega, basata sui seguenti criteri direttivi:
    1) completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria, anche alla luce del necessario coordinamento con la legge 1º marzo 2002, n. 39 , che dispone il recepimento della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;
    2) previsione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo trasferimento;
    3) previsione di un regime particolare di solidarieta' tra appaltante e appaltatore, nei limiti di cui all' articolo 1676 del codice civile , per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda;
    q) redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o piu' testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro tra domanda e offerta di lavoro.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
    Note all'art. 1:
    - Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
    - Il testo della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1949, n. 125, supplemento ordinario.
    - Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , reca: "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell' art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
    - Il testo della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario.
    - Il testo dell' art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), e' il seguente:
    "Art. 2 (Soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo). - 1. L'attivita' di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere esercitata soltanto da societa' iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
    Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle societa' nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilasciata l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta.
    2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sono i seguenti:
    a) la costituzione della societa' nella forma di societa' di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "societa' di fornitura di lavoro temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attivita'; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea;
    b) la disponibilita' di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
    c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;
    d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall' art. 416-bis del codice penale , o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o della legge 31 maggio 1965, n. 575 , o della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni.
    3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche a societa' cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 9 , e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla societa' cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo.
    4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonche' le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla societa' alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 .
    5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.
    6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attivita' dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.
    7. La societa' comunica all'autorita' concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attivita' ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da questa richiesta.
    8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all' art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.".
    - Il testo dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997 , e' il seguente:
    "2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro puo' essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche societa' cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonche' da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni. Fermo restando forme societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attivita' di ricerca e selezione nonche' di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni.".
    - Il testo della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1979, n. 20.
    - Il testo dell'art. 7 della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181 (Convenzione sulle agenzie per l'impiego private), e' il seguente:
    "Art. 7. - 1. Le agenzie per l'impiego private non devono far pagare ai lavoratori, direttamente o indirettamente, spese o altri costi.
    2. Nell'interesse dei lavoratori, l'autorita' competente, previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori maggiormente rappresentative, puo' autorizzare deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra per alcune categorie di lavoratori, e per servizi specificamente identificati, forniti dalle agenzie per l'impiego private.
    3. Ogni membro che avra' autorizzato deroghe ai sensi del paragrafo 2 di cui sopra dovra', nei suoi rapporti a titolo dell' art. 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, fornire informazioni su tali deroghe ed esplicitarne i motivi.".
    - Il testo della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1960, n. 289.
    - Il testo dell' art. 2359 del codice civile e' il seguente:
    "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
    - Sono considerate societa' controllate:
    1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
    2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
    3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
    Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
    Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
    L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".
    - Il testo del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 (Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE , relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96.
    - Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 12 del 1979 , e' il seguente:
    "Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
    I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per quindici anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo quattro anni dalla cessazione del servizio stesso.
    Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.
    Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 , nonche' le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.
    Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche' per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre duecentocinquanta addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo comma.
    Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore.".
    - Il testo del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18 (Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2001, n. 43.
    - Il testo della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72, supplemento ordinario.
    - Il testo della direttiva 12 marzo 2001, n. 2001/23/CE (Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. 22 marzo 2001 n. L 82.
    - Il testo dell' art. 1676 del codice civile e' il seguente:
    "Art. 1676 (Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente). - Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attivita' per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto e' loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.".
  • Art. 2. (Delega al Governo in materia di riordino
    dei contratti a contenuto formativo
    e di tirocinio) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) conformita' agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato alla occupazione; b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all' articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196 , al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, cosi' da valorizzare l'attivita' formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonche' il passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda; c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attivita' di impresa; d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , il sistema formativo e le imprese, secondo modalita' coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della attivita' lavorativa e al territorio di appartenenza nonche', con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della menomazione e all'incidenza della stessa sull'allungamento dei tempi di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresi' la eventuale corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione delle misure di inserimento non costituenti rapporti di lavoro; e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per l'adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne; f) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo anche criteri di automaticita'; g) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ; h) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti dell'attivita' formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle regioni, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; i) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di attuazione dell'attivita' formativa in azienda.
    Note all'art. 2:
    - Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
    - Il testo dell'art. 16, comma 5, della citata legge n. 196 del 1997 , e' il seguente:
    "5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materiasecondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologiche contrattuali, nonche' di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovra' altresi' essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettivita' dell'addestramento e sul reale rapporto tra attivita' lavorativa e attivita' formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.".
    - Il testo dell' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
    "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .".
    - Il testo dell'art. 17, della citata legge n. 196 del 1997 , e' il seguente:
    "Art. 17 (Riordino della formazione professionale). - 1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunita' di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un piu' razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un piu' generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:
    a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualita' dell'offerta di lavoro, elevare le capacita' competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attivita' di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realta' produttive locali nonche' di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalita' adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;
    b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;
    c) svolgimento delle attivita' di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
    d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , agli interventi di formazione dei lavoratori e degli altri soggetti di cui alla lettera a) nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilita', di lavoratori disoccupati per i quali l'attivita' formativa e' propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o piu' fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresi' essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
    e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'art. 5, comma 5, dei criteri e delle modalita' di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;
    f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilita' interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonche' la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilita', da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all' art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ;
    g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fidejussoria prevista dall' art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilita' di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento;
    h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
    2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
    3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali e' istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
    4. Il Fondo di cui al comma 3 e' alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonche', per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che gravera' sulle disponibilita' derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall' art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , che affluisce, ai sensi dell' art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n. 845 del 1978 .
    5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilita' sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
    6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del Fondo di cui al comma 3.
    Con il medesimo decreto e' individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del funzionamento concesso, che puo' essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto Fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.".
    - Il testo dell'art. 18, della citata legge n. 196 del 1997 , e' il seguente:
    "Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento). - 1.
    Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 , con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
    a) possibilita' di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; universita'; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell' art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ; comunita' terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purche' iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
    b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorita' per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
    c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
    d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificita' dei diversi tipi di utenti;
    e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilita' civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attivita'; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante puo' stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
    f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attivita' svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
    g) possibilita' di ammissione, secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all' art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
    h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
    i) computabilita' dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modificazioni, purche' gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e siano finalizzati all'occupazione.".
  • Art. 3. (Delega al Governo in materia di riforma
    della disciplina del lavoro a tempo parziale) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunita', entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale idonea a favorire l'incremento del tasso di occupazione e, in particolare, del tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con eta' superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo le modalita' previsti da contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti collettivi; b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei contratti collettivi di cui alla lettera a), e comunque a fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore; c) estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo determinato; d) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale; e) abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto con l'obiettivo della incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo restando il rispetto dei principi e delle regole contenute nella direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997 ; f) affermazione della computabilita' pro rata temporis in proporzione dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale, in relazione all'applicazione di tutte le norme legislative e clausole contrattuali a loro volta collegate alla dimensione aziendale intesa come numero dei dipendenti occupati in ogni unita' produttiva; g) integrale estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale.
    Nota all'art. 3:
    - Il testo della direttiva 15 dicembre 1997, n. 97/81/CE (Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. 20 gennaio 1998, n. L 14.