Versione
12 dicembre 1973
12 dicembre 1973
Art. 10. (Gratuita' del giudizio)
L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 , e' sostituito dal seguente:
"Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.
Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all' articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018 .
Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis , 825 e 826 del codice di procedura civile ".
L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 , e' sostituito dal seguente:
"Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.
Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all' articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018 .
Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis , 825 e 826 del codice di procedura civile ".
Commentari • 43
- 1. Interpello del 18/06/2025 n. 162 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non CommercialiAgenzia delle Entrate · 18 giugno 2025 · 17.30933
[…] OGGETTO: Iscrizioni ipotecarie a seguito di azioni di regresso promosse dall'Ente pubblico - Applicabilità del regime di esenzione previsto dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533. […] dall'imposta ipotecaria previsto dall'articolo 10 della legge n. 533 del 1973, sia […] ipotecaria ai sensi dell'art. 10 della legge 11/8/1973, n. 533 Applicabilità''.
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 06/05/2024, n. 6939Provvedimento: […] La contribuente precisa che la dichiarazione di fallimento è avvenuta in seguito al credito per cui ella ha agito, e che trattasi di credito da lavoro, per cui invoca l'esenzione di cui alla legge all'art. 1 della legge 319/1958, così come novellato dall'art. 10 legge 533/1973. Aggiunge che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 227/2001 ha ritenuto dare all'art. 10 della legge 533/1973 un'interpretazione estensiva, nel senso di ritenere contemplati nell'ambito dell'esenzione anche procedimenti formalmente non contemplati ma pur sempre finalizzati alla tutela dei crediti da lavoro.Leggi di più...
- procedura fallimentare·
- avviso di liquidazione·
- soccombenza·
- spese di lite·
- art. 10 legge 533/1973·
- interpretazione costituzionalmente orientata·
- esenzione crediti da lavoro·
- imposta di registro