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30 gennaio 2024
30 gennaio 2024
Art. 1. 1. Al fine di garantire la continuita' nella valorizzazione delle attivita' di missione pubblica dell'Istituto della Enciclopedia italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale costituitisi nel corso di cento anni di storia, nonche' al fine di favorire l'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali, oltre che la sua internazionalizzazione attraverso opportune traduzioni, al medesimo Istituto e' concesso un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
2. In merito alle attivita' finanziate ai sensi del comma 1, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il comma 199 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014:
«199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
2. In merito alle attivita' finanziate ai sensi del comma 1, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il comma 199 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014:
«199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 30/01/2024, n. 34Provvedimento: Sentenza n. 34/2024 Depositato il 30/01/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/10/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: ROLFO ALDO MARIA, Presidente FIORUCCI MASSIMO, Relatore GRECO CARLO, Giudice in data 05/10/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 217/2023 depositato il 09/06/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia elettivamente domiciliato presso …Leggi di più...
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