CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente Rossella Milone Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1100/24 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Milano (MI), Viale Monte Nero n. 17, presso lo studio dell'Avv. Margherita Papetti, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Milano (MI), Viale Regina Margherita n. 35, presso lo studio degli Avv.ti Luca Ferrari e Annamaria D'Agostino, che lo rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 2432/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 5.03.2024 e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, così giudicare: 1) Nel merito: 1.1) in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda svolta dal Signor rigettare la stessa;
CP_1
1.2) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte dovesse ritenere fondata l'avversa domanda, detrarre, da quanto eventualmente dovuto dalla Signora al Signor l'importo di € 40.000,00, pari gli esborsi dalla Pt_1 CP_1 stessa sostenuti per arredare l'immobile di proprietà del marito, oltre interessi e rivalutazione.
2) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, con l'aumento previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM n.147/2022, essendo gli atti stati redatti e depositati con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre la refusione delle spese generali, CPA ed IVA.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c.
- sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata per mancanza dei presupposti ex lege richiesti e comunque per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede al punto III, e per l'effetto condannare la sig.ra alla refusione delle spese legali relativi al sub procedimento il cui Pt_1 ammontare vorrà essere stabilito da Codesta Corte.
- in via principale nel merito: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente
[...] la sentenza n. 2432/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 5.3.2024;
- in via subordinata: rigettare la domanda di detrazione dell'importo di € 40.000,00, oltre alla richiesta di interessi e rivalutazione monetaria, e conseguentemente dichiarare detta domanda svolta sin dal primo giudizio come domanda riconvenzionale e quindi condannare la sig.ra al pagamento del contributo unificato per tutti i Pt_1 motivi sopra esposti al punto IV.
4. Con vittoria di spese e compensi tutti del presente giudizio e distrazione delle stesse a favore dei procuratori costituiti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 25.10.2022, conveniva Controparte_1 in giudizio chiedendone la condanna alla restituzione, ai sensi Parte_1 dell'art. 2041 c.c., della somma di Euro 246.026,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. L'attore deduceva:
-di avere effettuato in costanza di matrimonio – celebrato in data 9.6.2007 – il versamento della somma di Euro 232.540,00 per l'acquisto di un immobile, sito in Milano, Via Matilde Serrao n. 1, da destinarsi a casa coniugale;
-di avere stipulato il contratto preliminare in data 27.2.2018, con Parte_1
l'accordo dei coniugi di indicare, in sede di stipula del contratto definitivo, la quota di proprietà dell'attore in proporzione dell'importo effettivamente versato;
-di avere effettuato i trasferimenti di denaro a favore della parte Controparte_1 venditrice (segnatamente, Euro 153.500,00 in data 27.02.2018, a titolo di caparra;
Euro 13.486,11 in data 27.02.2018 a titolo di provvigione a favore dell'agenzia; Euro 39.520,00 in data 24.12.2018, quale primo acconto, ed Euro 39.520,00 in data 28.05.2021, quale terzo acconto, cfr. docc.
2-5 fasc. primo grado;
CP_1
-di essere il rogito stato stipulato con intestazione dell'immobile in via esclusiva a contro la volontà dell'attore (doc. 6 fasc. attore) Parte_1
-di essere i coniugi addivenuti a separazione consensuale omologata in data 30.6.2022.
pag. 2/11 2. Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della Parte_1 domanda attorea, in quanto infondata. La convenuta deduceva che le parti si erano accordate per l'intestazione dell'immobile in via esclusiva alla stessa convenuta, in quanto l'unione coniugale era in crisi e in vista della prossima separazione;
in subordine, chiedeva la condanna dell'attore alla restituzione della somma di Euro 40.000,00 a titolo di esborsi sostenuti per l'arredo della casa coniugale.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 4.3.2024 (sentenza n. 2432/24, pubblicata in data 5.3.2024), condannava al pagamento in Parte_1 favore di della somma di Euro 232.540,00, oltre interessi dalla Controparte_1 data della domanda al saldo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese di lite (liquidate in Euro 9.142,00 oltre IVA e CPA e spese generali al 15%). Secondo il Tribunale, la dazione di denaro da parte di per Controparte_1
l'acquisto dell'immobile non poteva qualificarsi alla stregua di donazione indiretta, difettando la prova sia dello spirito di liberalità sia della sussistenza di avvisaglie della separazione ed emergendo, per contro, la diffida di alla stipula del Controparte_1 rogito con intestazione esclusiva a (doc. 6 fasc. attore). Parte_1
Il Tribunale rilevava, poi, che dagli accordi di separazione – che non menzionavano l'immobile oggetto di causa – non emergeva che il trasferimento di denaro fosse stato effettuato in funzione dell'adempimento degli obblighi di mantenimento del figlio della coppia;
né la disparità reddituale dei coniugi (Euro 6.000,00 mensili Euro CP_1
4.300,00 Paoli) consentiva, ad avviso del primo giudice, di ritenere che tale trasferimento di denaro fosse stato destinato a compensare la misura dell'assegno di mantenimento del figlio (pari a Euro 450,00 mensili). Secondo il Tribunale, la dazione di denaro era avvenuta sulla base di un presupposto - la destinazione dell'immobile a casa coniugale - poi venuto meno, sicché sussistevano i presupposti di cui all'art. 2041 c.c., vale a dire, l'arricchimento di Parte_1 che aveva acquistato l'immobile, beneficiando della dazione di denaro del coniuge e l'assenza di vantaggio economico di il quale si era impoverito, Controparte_1 non potendosi ritenere che l'assegno di mantenimento del figlio fosse stato determinato in considerazione dell'accordo di intestazione esclusiva dell'immobile a Parte_1
[...]
Infine, secondo il Tribunale, difetta la prova del versamento da parte di Parte_1 della somma di Euro 40.000,00 destinata all'arredo della casa coniugale - di
[...] proprietà di – con conseguente infondatezza della domanda Controparte_1 riconvenzionale subordinata formulata dalla parte convenuta.
4. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando il Parte_1 seguente motivo di gravame: erronea interpretazione dei fatti di causa.
pag. 3/11 si è costituito in giudizio, contestando quanto sostenuto ex Controparte_1 adverso e chiedendo il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. All'udienza del 16.10.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha fissato udienza al 3.12.2025 per la rimessione della causa in decisione e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. L'udienza del 3.12.2025 è stata anticipata al 18.6.2025 e, a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico e articolato motivo di appello, l'appellante ha dedotto, in via preliminare, l'inutilizzabilità della corrispondenza intercorsa fra i procuratori delle parti (doc. 6 fasc. primo grado , prodotta da nel giudizio di CP_1 Controparte_1 primo grado in violazione dell'art. 48 Codice Deontologico Forense, cui era seguita la dichiarazione del procuratore dello stesso di non volersene avvalere. CP_1
Nel merito, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che la dazione della somma di denaro da parte di Controparte_1 integrasse gli estremi della donazione indiretta. A tale riguardo, l'appellante ha dedotto, in primo luogo, che - su Controparte_1 cui gravava l'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c. - non aveva dimostrato l'accordo dei coniugi nel senso della intestazione di una quota dell'immobile allo stesso in sede di rogito, né aveva offerto prova di avere diffidato CP_1 CP_2
a non partecipare al rogito.
[...]
In secondo luogo, l'appellante ha dedotto che la dazione della somma di denaro costituiva un atto di liberalità, come emergeva da plurimi elementi convergenti;
segnatamente:
-la decisione comune dei coniugi di far sottoscrivere il contratto preliminare alla sola
Parte_1
-l'assenza di richieste di a di restituzione della Controparte_1 Parte_1 somma e l'assenza di diffide a quest'ultima a non andare al rogito prima di avere raggiunto un accordo con il coniuge sulla intestazione dell'immobile;
-la titolarità, da parte di di redditi maggiori rispetto al coniuge e Controparte_1 della disponibilità di una somma di denaro (Euro 300.000,00) percepita a titolo di buonauscita dal lavoro, circostanza che non era stata contestata dalla controparte;
-la considerazione che se l'intento comune fosse stato, effettivamente, quello di intestare l'immobile ad entrambi i coniugi, gli stessi avrebbero proceduto in tal senso fin dall'inizio mediante la sottoscrizione congiunta del contratto preliminare. L'appellante ha richiamato al riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. Un. 5.8.1992, n. 9282; Cass. Civ., Sez. VI, 10.5.2022, n. 14740) in tema di intestazione al coniuge di un bene immobile acquistato con denaro dell'altro coniuge e un precedente di questa Corte (Appello Milano, Sez. II, 22.12.2021, n. 3702).
pag. 4/11 L'appellante ha contestato, infine, la decisione del Tribunale di rigetto della domanda riconvenzionale subordinata dalla stessa formulata e avente ad oggetto la restituzione della somma di Euro 40.000,00 a titolo di spese di arredo dell'immobile di proprietà del coniuge CP_1
A tale riguardo, ha dedotto che la dazione di tale somma era stata ammessa dalla controparte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., ove si leggeva che
“certamente veritiere sono le circostanze riportate ai punti 1/4 della comparsa avversaria” (cfr. pag. 1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e tale CP_1 circostanza non era stata valutata dal primo giudice.
L'appellato ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, in considerazione della genericità delle censure formulate alla sentenza di primo grado. Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità, per eccessiva genericità, della contestazione avversaria in merito alla inutilizzabilità della corrispondenza intercorsa fra i procuratori delle parti (doc. 6 fasc. primo grado e, comunque, la irrilevanza di tale CP_1 produzione documentale ai fini della decisione. Nel merito, l'appellato ha dedotto che il contratto preliminare era stato intestato a
[...] al solo fine di consentire a di mantenere le Parte_1 Controparte_1 agevolazioni fiscali relative ad un altro immobile di proprietà - adibito a casa coniugale
- come ammesso dalla stessa in sede di interrogatorio formale (v. verbale di Pt_1 udienza del 6.11.2023). Ha aggiunto che dopo avere maturato nel mese di agosto 2021 la Pt_1 Parte_1 decisione di separarsi dal coniuge, aveva stipulato il rogito, intestando l'immobile a sé stessa, come riferito in sede di interrogatorio formale (“confermo di essere andata a rogito perché non avevo altra scelta punto avrei perso casa e caparra, versata per altro dal sig. Preciso che nel periodo in cui il procedimento di separazione era CP_1 già stato avviato, il signor mi aveva espressamente chiesto di non perdere CP_1 soldi investiti nella nuova casa. Se non avessero rogitato avrei perso i soldi e la casa”; cfr. verbale di udienza del 6.11.2023) e si era rifiutata di restituire al marito la somma dallo stesso versata. Ha ribadito, infine, che l'immobile era stato acquistato nella prospettiva della destinazione a casa coniugale e che ciò non era avvenuto a causa della sopravvenuta separazione personale dei coniugi. L'appellato ha dedotto che la controparte - sulla quale gravava l'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c. - non aveva provato l'animus donandi, il quale, per contro, era smentito dalla deduzione della stessa di sussistenza della crisi coniugale già al Pt_1 momento della stipula del contratto preliminare. Ha dedotto, infine, che l'appellante non aveva provato gli esborsi sostenuti per l'arredo della casa coniugale e ha evidenziato che si trattava, comunque, di spese affrontate oltre quindici anni prima, sicché l'arredo era da considerarsi ormai vetusto e privo di valore economico e, in ogni caso, che tali esborsi integravano gli estremi di una donazione di a fronte del godimento dell'immobile per oltre quindici anni. Parte_1
pag. 5/11 2. Il motivo di appello non è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. In via preliminare, rileva la Corte che l'art. 342 c.p.c., nel testo novellato, deve essere inteso come precettivo di un appello formulato con motivi specifici, che enucleino, esplicitamente o implicitamente, il capo di sentenza impugnato sia in fatto che in diritto;
che indichino gli errores in iudicando o in procedendo asseritamente compiuti dal primo giudice, che detti errori ineriscano alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con esclusione degli obiter dicta (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199; Cass. Civ., sez. VI, 30.5.2018, n. 13535; Cass. Civ., Sez. II, 28.1.2022, n. 2681). A detta interpretazione si conforma l'appello, secondo la sua prospettazione, individuando i capi di sentenza impugnata (segnatamente, l'esclusione della sussistenza di una donazione indiretta e la reiezione della domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento della somma di Euro 40.000,00); gli errores in Controparte_1 iudicando asseritamente compiuti dal primo giudice (quanto alla mancata valutazione di plurimi indici della donazione indiretta e alla non contestazione dell'esborso della somma di Euro 40.000,00 da parte di e chiedendo la riforma dei Parte_1 capi stessi. Si tratta, dunque, di una prospettazione specifica e rilevante delle argomentazioni di impugnazione, con conseguente il rigetto dell'eccezione proposta da CP_1 di inammissibilità del gravame.
[...]
Va parimenti rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., sia perché la stessa è da delibarsi in prima udienza, prima di procedere alla trattazione, mentre il Consigliere istruttore, nel caso di specie, ha ritenuto di dare corso ordinario al giudizio, fissando l'udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., sia per le ragioni di merito esposte più oltre, all'esito dell'articolazione delle tesi difensive svolte nel pieno contraddittorio delle parti, ragioni che non consentono di ritenere l'impugnazione tout court inammissibile o comunque manifestamente infondata.
Ciò posto, con riguardo alla dedotta inutilizzabilità della corrispondenza intercorsa fra i procuratori delle parti (cfr. doc. 6 fasc. primo grado , rileva la Corte che, CP_1 secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice può, ai fini della decisione, valorizzare un documento in senso sfavorevole alla parte che lo ha prodotto nonostante che la parte medesima abbia dichiarato di non volersi più avvalere di esso, in quanto l'utilizzazione di tale documento non soltanto non importa vizio di extrapetizione - il quale riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione - ma risponde anche al principio per cui il giudice è libero di utilizzare tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti e può, quindi, trarre elementi di prova in danno di una parte dalle risultanze istruttorie acquisite su iniziativa di questa, ancorché la parte medesima dichiari di non volersi più avvalere di tale risultanze (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 12.7.2024, n. 19241; v. anche Cass. Civ., Sez. II, 21.4.1976, n. 1397; Cass. Civ., Sez. Un., 13.12.1973, n. 3380).
pag. 6/11 Nel caso di specie, correttamente il giudice di primo grado ha utilizzato il citato documento, nonostante la dichiarazione del procuratore di – che lo Controparte_1 aveva prodotto in giudizio – di non volersene avvalere, trattandosi di una produzione documentale facente parte del corredo probatorio ritualmente acquisito agli atti del giudizio.
Passando all'esame del merito, va rilevato che ha esercitato Controparte_1
l'azione di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in relazione alla somma di Euro 232.540,00 e ha contrastato tale domanda, Parte_1 deducendo che la dazione di tale somma costituiva una donazione indiretta. Come è noto, la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (cfr. Cass. Civ., 21.5.2020, n. 9379; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. II, 28.2.2018, n.4682). L'acquisto di un immobile da parte di una persona con denaro di altra persona integra gli estremi di una donazione indiretta, se il denaro, quale corrispettivo della vendita, viene corrisposto, nella sua interezza, dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene oppure mediante il versamento diretto dell'importo al venditore (cfr. Cass. Civ., 2.2.2016, n. 1986). Ciò premesso, nel caso in esame costituisce onere di odierna Parte_1 appellante, provare gli elementi costitutivi della donazione indiretta, ivi compreso l'animus donandi, consistente nell'accertamento che il donante non aveva, nel momento del compimento dell'atto dispositivo, altro scopo che quello della liberalità. L'intenzione di donare o il fine di liberalità, con l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, deve emergere, nella donazione indiretta, non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse. Ritiene la Corte che gli elementi addotti dall'appellante a dimostrazione della donazione indiretta non siano decisivi ai fini della sussistenza della invocata donazione indiretta. Ed invero, la decisione comune dei coniugi di far sottoscrivere il contratto preliminare alla sola è stata giustificata dalla stessa appellante nel senso di Parte_1 consentire al coniuge di beneficiare delle agevolazioni fiscali Controparte_1 relative ad altro immobile di proprietà di quest'ultimo (agevolazioni prima casa). Tale circostanza esclude in radice la sussistenza di un animus donandi in capo a al momento della conclusione del contratto preliminare, giacché Controparte_1 evidenzia che l'intestazione del contratto preliminare a era Parte_1 determinata non già da uno scopo di liberalità, bensì esclusivamente da ragioni di carattere fiscale. A ciò occorre aggiungere che – che ne aveva l'onere – non ha Parte_1 offerto prova di un sopravvenuto mutamento dell'animus di successivamente CP_1
pag. 7/11 alla stipula del contratto preliminare;
per contro, la citata corrispondenza intercorsa fra i procuratori delle parti (cfr. doc. 6 fasc. primo grado evidenzia l'insussistenza CP_1 di un – sopravvenuto – spirito di libertà in capo a nei confronti del coniuge. CP_1
Si legge, infatti, che “Con la presente pertanto in nome e per conto del mio assistito sono a richiedere l'immediata restituzione da parte della Sig.ra al mio cliente dei Pt_1 seguenti importi:
- € 232.540,00 (salvo errori e/o omissioni) per quanto attiene agli importi versati dal a titolo di caparra confirmatoria alla società venditrice del noto immobile;
CP_1
- € 13.486,11 (salvo errori e/o omissioni) per quanto attiene l'importo versato dal all'agenzia immobiliare Cimicom spa a titolo di provvigione per la CP_1 compravendita del suddetto immobile” e che “Con la presente, in nome e per conto del mio assistito, che sottoscrive in questo senso la presente sono altresì a diffidare la Sig.ra a non porre in essere il contratto definitivo (rogito notarile) avente per Pt_1 oggetto l'immobile de qua” (cfr. doc. 6 fasc. primo grado . CP_1
Parimenti, anche la dedotta assenza di richieste di a Controparte_1 Pt_1 Pt_1 per la restituzione della somma non è rilevante ai fini della dimostrazione di un
[...] animus donandi in capo a in quanto la prova dello spirito di liberalità non CP_1 può essere desunta da un mero contegno negativo di tale coniuge. Per contro, come riferito dalla stessa la stipula del contratto Parte_1 definitivo è intervenuta in un momento in cui ella aveva maturato l'idea di separarsi dal marito ed erano in corso fra i coniugi le trattative per la definizione della questione relativa a tale immobile e tale stipula è stata animata dal solo fine di non perdere la caparra versata;
circostanze tutte che, unitamente considerate, escludono la sussistenza di uno spirito di liberalità in capo a Controparte_1
E ancora. La dedotta titolarità, da parte di di redditi maggiori Controparte_1 rispetto a quelli dell'appellante è stata smentita dal Tribunale, con motivazione che merita di essere condivisa, in quanto fondata sulla valutazione della non eccessiva disparità reddituale fra i coniugi. Invero, a fronte di un reddito mensile di CP_1 di Euro 6.000,00, era titolare di un reddito mensile di
[...] Parte_1
Euro 4.300,00. Infine, la invocata disponibilità, da parte di della somma di Euro Controparte_1
300.000,00 conseguita a titolo di buona-uscita dal lavoro non risulta decisiva ai fini della conferma dello spirito di liberalità, se solo si considera che era Parte_1 titolare, in via esclusiva, di un altro immobile. Sotto questo profilo, non è ravvisabile uno squilibrio della situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi atta a giustificare il fine di liberalità e di arricchimento gratuito di da parte del coniuge. Parte_1
In conclusione, gli elementi addotti dall'appellante a dimostrazione della sussistenza di uno spirito di liberalità in capo a non valgono a superare la Controparte_1 statuizione del Tribunale in ordine al mancato raggiungimento della prova dell'animus donandi. Per contro, l'attribuzione, da parte di a della Controparte_1 Parte_1 somma di Euro 232.540,00 non può configurarsi alla stregua di donazione di modico pag. 8/11 valore e non può ricondursi alla normalità dei rapporti familiari e alla contribuzione tra coniugi. Il fatto che l'immobile sia stato intestato in via esclusiva a Parte_1 nonostante avesse contribuito all'acquisto del medesimo Controparte_1 determina un disequilibrio economico ingiustificato a danno di quest'ultimo, con conseguente sussistenza dei presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento, come correttamente accertato dal primo giudice. Infine, con riguardo alla domanda riconvenzionale subordinata di di Parte_1 ripetizione della somma di Euro 40.000,00 destinata all'acquisto degli arredi della casa coniugale, la Corte condivide le valutazioni del Tribunale in ordine al difetto di prova di tale esborso. L'allegazione di tale esborso da parte di contenuta nella comparsa di Parte_1 costituzione e risposta è del seguente tenore “Come dalla stessa affermato nel ricorso per separazione giudiziale (doc. 1), non contestato dal marito (doc. 2), la Signora Pt_1 ha contribuito all'arredamento della casa coniugale sostenendo esborsi per € 40.000,00 circa” (cfr. pag. 2). Si tratta, invero, di una allegazione alquanto generica nella deduzione delle circostanze di tempo, luogo e azione, con conseguente inoperatività del principio di non contestazione, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli controversi (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 3.4.2025, n. 8900; Cass. Civ., Sez. I, 19.4.2024, n. 10629; Cass. Civ., Sez. III, 22.9.2017, n. 22055). Né può attribuirsi valenza decisiva alla affermazione “certamente veritiere sono le circostanze riportate ai punti 1/4 della comparsa avversaria”, contenuta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata da in quanto, a fronte di Controparte_1 una generica deduzione da parte di la difesa di Parte_1 Controparte_1
è stata altrettanto generica e, dunque, inidonea a sollevare la controparte dagli oneri gravanti a carico della stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 19.10.2016, 21075; Cass., Civ., sez. VI, 23.3.2022, n. 9439; v. anche Cass. Civ., Sez. I, 19.4.2024, n. 10629). Infine, rileva la Corte che, anche a prescindere dai rilievi che precedono, l'esborso della somma di Euro 40.000,00, trattandosi di un conferimento patrimoniale eseguito spontaneamente da in costanza di matrimonio e per la contribuzione Parte_1 ai bisogni della famiglia, ha natura di obbligazione naturale, irripetibile ex art. 2034 c.c.
o di donazione indiretta (cfr. Cass. Civ., 4.10.2018, n. 24160), revocabile soltanto per ingratitudine, a mente dell'art. 801 c.c.
3. In conclusione, l'appello deve essere rigettato. Sotto il profilo delle spese di lite del grado, l'appellante deve essere Parte_1 condannata, per la soccombenza, alla loro rifusione nei confronti dell'appellato. pag. 9/11 Tali spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, previsti per lo scaglione di riferimento, avuto riguardo al valore della controversia (Euro 232.540,00), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata, da distrarsi in favore dei difensori della parte appellata, che si sono dichiarati antistatari. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
4. Infine, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per la condanna di
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da nella Parte_1 Controparte_1 comparsa di costituzione in appello. In punto di diritto, va ricordato che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. è connotata da natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone l'accertamento del solo elemento soggettivo della mala fede o colpa grave della parte soccombente (v. Cass. Civ., n. 3003/14) che ha posto in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza, tale da risolversi in un uso strumentale e illecito del processo, generando un pregiudizio al sistema processuale nel suo complesso (v. Cass. Civ., n. 7901/18), così contemperandosi le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (v. Cass. Civ., n. 7726/16). Con particolare riferimento al giudizio di impugnazione, va rilevato che “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Cass. Civ., n. 34693/22). Nel presente giudizio, caratterizzato dalla valutazione di circostanze fattuali ai fini della qualificazione del contegno di una parte in termini di donazione indiretta, la condotta processuale di – che ha instaurato il presente giudizio, proponendo Parte_1 una diversa valutazione delle circostanze fattuali dedotte in atti ai fini della sussistenza dello spirito di liberalità – non integra, ad avviso della Corte, la colpa grave prevista dall'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2432/2024 pronunciata dal Tribunale di Parte_1
Milano in data 4.3.2024, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1
pag. 10/11 2. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi Parte_1 in Euro 9.991,00 in favore di oltre rimborso forfetario nella Controparte_1 misura del 15% e oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 11/11
Domenico Bonaretti Presidente Rossella Milone Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1100/24 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Milano (MI), Viale Monte Nero n. 17, presso lo studio dell'Avv. Margherita Papetti, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Milano (MI), Viale Regina Margherita n. 35, presso lo studio degli Avv.ti Luca Ferrari e Annamaria D'Agostino, che lo rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 2432/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 5.03.2024 e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, così giudicare: 1) Nel merito: 1.1) in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda svolta dal Signor rigettare la stessa;
CP_1
1.2) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte dovesse ritenere fondata l'avversa domanda, detrarre, da quanto eventualmente dovuto dalla Signora al Signor l'importo di € 40.000,00, pari gli esborsi dalla Pt_1 CP_1 stessa sostenuti per arredare l'immobile di proprietà del marito, oltre interessi e rivalutazione.
2) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, con l'aumento previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM n.147/2022, essendo gli atti stati redatti e depositati con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre la refusione delle spese generali, CPA ed IVA.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c.
- sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata per mancanza dei presupposti ex lege richiesti e comunque per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede al punto III, e per l'effetto condannare la sig.ra alla refusione delle spese legali relativi al sub procedimento il cui Pt_1 ammontare vorrà essere stabilito da Codesta Corte.
- in via principale nel merito: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente
[...] la sentenza n. 2432/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 5.3.2024;
- in via subordinata: rigettare la domanda di detrazione dell'importo di € 40.000,00, oltre alla richiesta di interessi e rivalutazione monetaria, e conseguentemente dichiarare detta domanda svolta sin dal primo giudizio come domanda riconvenzionale e quindi condannare la sig.ra al pagamento del contributo unificato per tutti i Pt_1 motivi sopra esposti al punto IV.
4. Con vittoria di spese e compensi tutti del presente giudizio e distrazione delle stesse a favore dei procuratori costituiti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 25.10.2022, conveniva Controparte_1 in giudizio chiedendone la condanna alla restituzione, ai sensi Parte_1 dell'art. 2041 c.c., della somma di Euro 246.026,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. L'attore deduceva:
-di avere effettuato in costanza di matrimonio – celebrato in data 9.6.2007 – il versamento della somma di Euro 232.540,00 per l'acquisto di un immobile, sito in Milano, Via Matilde Serrao n. 1, da destinarsi a casa coniugale;
-di avere stipulato il contratto preliminare in data 27.2.2018, con Parte_1
l'accordo dei coniugi di indicare, in sede di stipula del contratto definitivo, la quota di proprietà dell'attore in proporzione dell'importo effettivamente versato;
-di avere effettuato i trasferimenti di denaro a favore della parte Controparte_1 venditrice (segnatamente, Euro 153.500,00 in data 27.02.2018, a titolo di caparra;
Euro 13.486,11 in data 27.02.2018 a titolo di provvigione a favore dell'agenzia; Euro 39.520,00 in data 24.12.2018, quale primo acconto, ed Euro 39.520,00 in data 28.05.2021, quale terzo acconto, cfr. docc.
2-5 fasc. primo grado;
CP_1
-di essere il rogito stato stipulato con intestazione dell'immobile in via esclusiva a contro la volontà dell'attore (doc. 6 fasc. attore) Parte_1
-di essere i coniugi addivenuti a separazione consensuale omologata in data 30.6.2022.
pag. 2/11 2. Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della Parte_1 domanda attorea, in quanto infondata. La convenuta deduceva che le parti si erano accordate per l'intestazione dell'immobile in via esclusiva alla stessa convenuta, in quanto l'unione coniugale era in crisi e in vista della prossima separazione;
in subordine, chiedeva la condanna dell'attore alla restituzione della somma di Euro 40.000,00 a titolo di esborsi sostenuti per l'arredo della casa coniugale.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 4.3.2024 (sentenza n. 2432/24, pubblicata in data 5.3.2024), condannava al pagamento in Parte_1 favore di della somma di Euro 232.540,00, oltre interessi dalla Controparte_1 data della domanda al saldo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese di lite (liquidate in Euro 9.142,00 oltre IVA e CPA e spese generali al 15%). Secondo il Tribunale, la dazione di denaro da parte di per Controparte_1
l'acquisto dell'immobile non poteva qualificarsi alla stregua di donazione indiretta, difettando la prova sia dello spirito di liberalità sia della sussistenza di avvisaglie della separazione ed emergendo, per contro, la diffida di alla stipula del Controparte_1 rogito con intestazione esclusiva a (doc. 6 fasc. attore). Parte_1
Il Tribunale rilevava, poi, che dagli accordi di separazione – che non menzionavano l'immobile oggetto di causa – non emergeva che il trasferimento di denaro fosse stato effettuato in funzione dell'adempimento degli obblighi di mantenimento del figlio della coppia;
né la disparità reddituale dei coniugi (Euro 6.000,00 mensili Euro CP_1
4.300,00 Paoli) consentiva, ad avviso del primo giudice, di ritenere che tale trasferimento di denaro fosse stato destinato a compensare la misura dell'assegno di mantenimento del figlio (pari a Euro 450,00 mensili). Secondo il Tribunale, la dazione di denaro era avvenuta sulla base di un presupposto - la destinazione dell'immobile a casa coniugale - poi venuto meno, sicché sussistevano i presupposti di cui all'art. 2041 c.c., vale a dire, l'arricchimento di Parte_1 che aveva acquistato l'immobile, beneficiando della dazione di denaro del coniuge e l'assenza di vantaggio economico di il quale si era impoverito, Controparte_1 non potendosi ritenere che l'assegno di mantenimento del figlio fosse stato determinato in considerazione dell'accordo di intestazione esclusiva dell'immobile a Parte_1
[...]
Infine, secondo il Tribunale, difetta la prova del versamento da parte di Parte_1 della somma di Euro 40.000,00 destinata all'arredo della casa coniugale - di
[...] proprietà di – con conseguente infondatezza della domanda Controparte_1 riconvenzionale subordinata formulata dalla parte convenuta.
4. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando il Parte_1 seguente motivo di gravame: erronea interpretazione dei fatti di causa.
pag. 3/11 si è costituito in giudizio, contestando quanto sostenuto ex Controparte_1 adverso e chiedendo il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. All'udienza del 16.10.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha fissato udienza al 3.12.2025 per la rimessione della causa in decisione e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. L'udienza del 3.12.2025 è stata anticipata al 18.6.2025 e, a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico e articolato motivo di appello, l'appellante ha dedotto, in via preliminare, l'inutilizzabilità della corrispondenza intercorsa fra i procuratori delle parti (doc. 6 fasc. primo grado , prodotta da nel giudizio di CP_1 Controparte_1 primo grado in violazione dell'art. 48 Codice Deontologico Forense, cui era seguita la dichiarazione del procuratore dello stesso di non volersene avvalere. CP_1
Nel merito, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che la dazione della somma di denaro da parte di Controparte_1 integrasse gli estremi della donazione indiretta. A tale riguardo, l'appellante ha dedotto, in primo luogo, che - su Controparte_1 cui gravava l'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c. - non aveva dimostrato l'accordo dei coniugi nel senso della intestazione di una quota dell'immobile allo stesso in sede di rogito, né aveva offerto prova di avere diffidato CP_1 CP_2
a non partecipare al rogito.
[...]
In secondo luogo, l'appellante ha dedotto che la dazione della somma di denaro costituiva un atto di liberalità, come emergeva da plurimi elementi convergenti;
segnatamente:
-la decisione comune dei coniugi di far sottoscrivere il contratto preliminare alla sola
Parte_1
-l'assenza di richieste di a di restituzione della Controparte_1 Parte_1 somma e l'assenza di diffide a quest'ultima a non andare al rogito prima di avere raggiunto un accordo con il coniuge sulla intestazione dell'immobile;
-la titolarità, da parte di di redditi maggiori rispetto al coniuge e Controparte_1 della disponibilità di una somma di denaro (Euro 300.000,00) percepita a titolo di buonauscita dal lavoro, circostanza che non era stata contestata dalla controparte;
-la considerazione che se l'intento comune fosse stato, effettivamente, quello di intestare l'immobile ad entrambi i coniugi, gli stessi avrebbero proceduto in tal senso fin dall'inizio mediante la sottoscrizione congiunta del contratto preliminare. L'appellante ha richiamato al riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. Un. 5.8.1992, n. 9282; Cass. Civ., Sez. VI, 10.5.2022, n. 14740) in tema di intestazione al coniuge di un bene immobile acquistato con denaro dell'altro coniuge e un precedente di questa Corte (Appello Milano, Sez. II, 22.12.2021, n. 3702).
pag. 4/11 L'appellante ha contestato, infine, la decisione del Tribunale di rigetto della domanda riconvenzionale subordinata dalla stessa formulata e avente ad oggetto la restituzione della somma di Euro 40.000,00 a titolo di spese di arredo dell'immobile di proprietà del coniuge CP_1
A tale riguardo, ha dedotto che la dazione di tale somma era stata ammessa dalla controparte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., ove si leggeva che
“certamente veritiere sono le circostanze riportate ai punti 1/4 della comparsa avversaria” (cfr. pag. 1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e tale CP_1 circostanza non era stata valutata dal primo giudice.
L'appellato ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, in considerazione della genericità delle censure formulate alla sentenza di primo grado. Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità, per eccessiva genericità, della contestazione avversaria in merito alla inutilizzabilità della corrispondenza intercorsa fra i procuratori delle parti (doc. 6 fasc. primo grado e, comunque, la irrilevanza di tale CP_1 produzione documentale ai fini della decisione. Nel merito, l'appellato ha dedotto che il contratto preliminare era stato intestato a
[...] al solo fine di consentire a di mantenere le Parte_1 Controparte_1 agevolazioni fiscali relative ad un altro immobile di proprietà - adibito a casa coniugale
- come ammesso dalla stessa in sede di interrogatorio formale (v. verbale di Pt_1 udienza del 6.11.2023). Ha aggiunto che dopo avere maturato nel mese di agosto 2021 la Pt_1 Parte_1 decisione di separarsi dal coniuge, aveva stipulato il rogito, intestando l'immobile a sé stessa, come riferito in sede di interrogatorio formale (“confermo di essere andata a rogito perché non avevo altra scelta punto avrei perso casa e caparra, versata per altro dal sig. Preciso che nel periodo in cui il procedimento di separazione era CP_1 già stato avviato, il signor mi aveva espressamente chiesto di non perdere CP_1 soldi investiti nella nuova casa. Se non avessero rogitato avrei perso i soldi e la casa”; cfr. verbale di udienza del 6.11.2023) e si era rifiutata di restituire al marito la somma dallo stesso versata. Ha ribadito, infine, che l'immobile era stato acquistato nella prospettiva della destinazione a casa coniugale e che ciò non era avvenuto a causa della sopravvenuta separazione personale dei coniugi. L'appellato ha dedotto che la controparte - sulla quale gravava l'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c. - non aveva provato l'animus donandi, il quale, per contro, era smentito dalla deduzione della stessa di sussistenza della crisi coniugale già al Pt_1 momento della stipula del contratto preliminare. Ha dedotto, infine, che l'appellante non aveva provato gli esborsi sostenuti per l'arredo della casa coniugale e ha evidenziato che si trattava, comunque, di spese affrontate oltre quindici anni prima, sicché l'arredo era da considerarsi ormai vetusto e privo di valore economico e, in ogni caso, che tali esborsi integravano gli estremi di una donazione di a fronte del godimento dell'immobile per oltre quindici anni. Parte_1
pag. 5/11 2. Il motivo di appello non è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. In via preliminare, rileva la Corte che l'art. 342 c.p.c., nel testo novellato, deve essere inteso come precettivo di un appello formulato con motivi specifici, che enucleino, esplicitamente o implicitamente, il capo di sentenza impugnato sia in fatto che in diritto;
che indichino gli errores in iudicando o in procedendo asseritamente compiuti dal primo giudice, che detti errori ineriscano alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con esclusione degli obiter dicta (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199; Cass. Civ., sez. VI, 30.5.2018, n. 13535; Cass. Civ., Sez. II, 28.1.2022, n. 2681). A detta interpretazione si conforma l'appello, secondo la sua prospettazione, individuando i capi di sentenza impugnata (segnatamente, l'esclusione della sussistenza di una donazione indiretta e la reiezione della domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento della somma di Euro 40.000,00); gli errores in Controparte_1 iudicando asseritamente compiuti dal primo giudice (quanto alla mancata valutazione di plurimi indici della donazione indiretta e alla non contestazione dell'esborso della somma di Euro 40.000,00 da parte di e chiedendo la riforma dei Parte_1 capi stessi. Si tratta, dunque, di una prospettazione specifica e rilevante delle argomentazioni di impugnazione, con conseguente il rigetto dell'eccezione proposta da CP_1 di inammissibilità del gravame.
[...]
Va parimenti rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., sia perché la stessa è da delibarsi in prima udienza, prima di procedere alla trattazione, mentre il Consigliere istruttore, nel caso di specie, ha ritenuto di dare corso ordinario al giudizio, fissando l'udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., sia per le ragioni di merito esposte più oltre, all'esito dell'articolazione delle tesi difensive svolte nel pieno contraddittorio delle parti, ragioni che non consentono di ritenere l'impugnazione tout court inammissibile o comunque manifestamente infondata.
Ciò posto, con riguardo alla dedotta inutilizzabilità della corrispondenza intercorsa fra i procuratori delle parti (cfr. doc. 6 fasc. primo grado , rileva la Corte che, CP_1 secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice può, ai fini della decisione, valorizzare un documento in senso sfavorevole alla parte che lo ha prodotto nonostante che la parte medesima abbia dichiarato di non volersi più avvalere di esso, in quanto l'utilizzazione di tale documento non soltanto non importa vizio di extrapetizione - il quale riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione - ma risponde anche al principio per cui il giudice è libero di utilizzare tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti e può, quindi, trarre elementi di prova in danno di una parte dalle risultanze istruttorie acquisite su iniziativa di questa, ancorché la parte medesima dichiari di non volersi più avvalere di tale risultanze (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 12.7.2024, n. 19241; v. anche Cass. Civ., Sez. II, 21.4.1976, n. 1397; Cass. Civ., Sez. Un., 13.12.1973, n. 3380).
pag. 6/11 Nel caso di specie, correttamente il giudice di primo grado ha utilizzato il citato documento, nonostante la dichiarazione del procuratore di – che lo Controparte_1 aveva prodotto in giudizio – di non volersene avvalere, trattandosi di una produzione documentale facente parte del corredo probatorio ritualmente acquisito agli atti del giudizio.
Passando all'esame del merito, va rilevato che ha esercitato Controparte_1
l'azione di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in relazione alla somma di Euro 232.540,00 e ha contrastato tale domanda, Parte_1 deducendo che la dazione di tale somma costituiva una donazione indiretta. Come è noto, la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (cfr. Cass. Civ., 21.5.2020, n. 9379; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. II, 28.2.2018, n.4682). L'acquisto di un immobile da parte di una persona con denaro di altra persona integra gli estremi di una donazione indiretta, se il denaro, quale corrispettivo della vendita, viene corrisposto, nella sua interezza, dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene oppure mediante il versamento diretto dell'importo al venditore (cfr. Cass. Civ., 2.2.2016, n. 1986). Ciò premesso, nel caso in esame costituisce onere di odierna Parte_1 appellante, provare gli elementi costitutivi della donazione indiretta, ivi compreso l'animus donandi, consistente nell'accertamento che il donante non aveva, nel momento del compimento dell'atto dispositivo, altro scopo che quello della liberalità. L'intenzione di donare o il fine di liberalità, con l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, deve emergere, nella donazione indiretta, non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse. Ritiene la Corte che gli elementi addotti dall'appellante a dimostrazione della donazione indiretta non siano decisivi ai fini della sussistenza della invocata donazione indiretta. Ed invero, la decisione comune dei coniugi di far sottoscrivere il contratto preliminare alla sola è stata giustificata dalla stessa appellante nel senso di Parte_1 consentire al coniuge di beneficiare delle agevolazioni fiscali Controparte_1 relative ad altro immobile di proprietà di quest'ultimo (agevolazioni prima casa). Tale circostanza esclude in radice la sussistenza di un animus donandi in capo a al momento della conclusione del contratto preliminare, giacché Controparte_1 evidenzia che l'intestazione del contratto preliminare a era Parte_1 determinata non già da uno scopo di liberalità, bensì esclusivamente da ragioni di carattere fiscale. A ciò occorre aggiungere che – che ne aveva l'onere – non ha Parte_1 offerto prova di un sopravvenuto mutamento dell'animus di successivamente CP_1
pag. 7/11 alla stipula del contratto preliminare;
per contro, la citata corrispondenza intercorsa fra i procuratori delle parti (cfr. doc. 6 fasc. primo grado evidenzia l'insussistenza CP_1 di un – sopravvenuto – spirito di libertà in capo a nei confronti del coniuge. CP_1
Si legge, infatti, che “Con la presente pertanto in nome e per conto del mio assistito sono a richiedere l'immediata restituzione da parte della Sig.ra al mio cliente dei Pt_1 seguenti importi:
- € 232.540,00 (salvo errori e/o omissioni) per quanto attiene agli importi versati dal a titolo di caparra confirmatoria alla società venditrice del noto immobile;
CP_1
- € 13.486,11 (salvo errori e/o omissioni) per quanto attiene l'importo versato dal all'agenzia immobiliare Cimicom spa a titolo di provvigione per la CP_1 compravendita del suddetto immobile” e che “Con la presente, in nome e per conto del mio assistito, che sottoscrive in questo senso la presente sono altresì a diffidare la Sig.ra a non porre in essere il contratto definitivo (rogito notarile) avente per Pt_1 oggetto l'immobile de qua” (cfr. doc. 6 fasc. primo grado . CP_1
Parimenti, anche la dedotta assenza di richieste di a Controparte_1 Pt_1 Pt_1 per la restituzione della somma non è rilevante ai fini della dimostrazione di un
[...] animus donandi in capo a in quanto la prova dello spirito di liberalità non CP_1 può essere desunta da un mero contegno negativo di tale coniuge. Per contro, come riferito dalla stessa la stipula del contratto Parte_1 definitivo è intervenuta in un momento in cui ella aveva maturato l'idea di separarsi dal marito ed erano in corso fra i coniugi le trattative per la definizione della questione relativa a tale immobile e tale stipula è stata animata dal solo fine di non perdere la caparra versata;
circostanze tutte che, unitamente considerate, escludono la sussistenza di uno spirito di liberalità in capo a Controparte_1
E ancora. La dedotta titolarità, da parte di di redditi maggiori Controparte_1 rispetto a quelli dell'appellante è stata smentita dal Tribunale, con motivazione che merita di essere condivisa, in quanto fondata sulla valutazione della non eccessiva disparità reddituale fra i coniugi. Invero, a fronte di un reddito mensile di CP_1 di Euro 6.000,00, era titolare di un reddito mensile di
[...] Parte_1
Euro 4.300,00. Infine, la invocata disponibilità, da parte di della somma di Euro Controparte_1
300.000,00 conseguita a titolo di buona-uscita dal lavoro non risulta decisiva ai fini della conferma dello spirito di liberalità, se solo si considera che era Parte_1 titolare, in via esclusiva, di un altro immobile. Sotto questo profilo, non è ravvisabile uno squilibrio della situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi atta a giustificare il fine di liberalità e di arricchimento gratuito di da parte del coniuge. Parte_1
In conclusione, gli elementi addotti dall'appellante a dimostrazione della sussistenza di uno spirito di liberalità in capo a non valgono a superare la Controparte_1 statuizione del Tribunale in ordine al mancato raggiungimento della prova dell'animus donandi. Per contro, l'attribuzione, da parte di a della Controparte_1 Parte_1 somma di Euro 232.540,00 non può configurarsi alla stregua di donazione di modico pag. 8/11 valore e non può ricondursi alla normalità dei rapporti familiari e alla contribuzione tra coniugi. Il fatto che l'immobile sia stato intestato in via esclusiva a Parte_1 nonostante avesse contribuito all'acquisto del medesimo Controparte_1 determina un disequilibrio economico ingiustificato a danno di quest'ultimo, con conseguente sussistenza dei presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento, come correttamente accertato dal primo giudice. Infine, con riguardo alla domanda riconvenzionale subordinata di di Parte_1 ripetizione della somma di Euro 40.000,00 destinata all'acquisto degli arredi della casa coniugale, la Corte condivide le valutazioni del Tribunale in ordine al difetto di prova di tale esborso. L'allegazione di tale esborso da parte di contenuta nella comparsa di Parte_1 costituzione e risposta è del seguente tenore “Come dalla stessa affermato nel ricorso per separazione giudiziale (doc. 1), non contestato dal marito (doc. 2), la Signora Pt_1 ha contribuito all'arredamento della casa coniugale sostenendo esborsi per € 40.000,00 circa” (cfr. pag. 2). Si tratta, invero, di una allegazione alquanto generica nella deduzione delle circostanze di tempo, luogo e azione, con conseguente inoperatività del principio di non contestazione, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli controversi (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 3.4.2025, n. 8900; Cass. Civ., Sez. I, 19.4.2024, n. 10629; Cass. Civ., Sez. III, 22.9.2017, n. 22055). Né può attribuirsi valenza decisiva alla affermazione “certamente veritiere sono le circostanze riportate ai punti 1/4 della comparsa avversaria”, contenuta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata da in quanto, a fronte di Controparte_1 una generica deduzione da parte di la difesa di Parte_1 Controparte_1
è stata altrettanto generica e, dunque, inidonea a sollevare la controparte dagli oneri gravanti a carico della stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 19.10.2016, 21075; Cass., Civ., sez. VI, 23.3.2022, n. 9439; v. anche Cass. Civ., Sez. I, 19.4.2024, n. 10629). Infine, rileva la Corte che, anche a prescindere dai rilievi che precedono, l'esborso della somma di Euro 40.000,00, trattandosi di un conferimento patrimoniale eseguito spontaneamente da in costanza di matrimonio e per la contribuzione Parte_1 ai bisogni della famiglia, ha natura di obbligazione naturale, irripetibile ex art. 2034 c.c.
o di donazione indiretta (cfr. Cass. Civ., 4.10.2018, n. 24160), revocabile soltanto per ingratitudine, a mente dell'art. 801 c.c.
3. In conclusione, l'appello deve essere rigettato. Sotto il profilo delle spese di lite del grado, l'appellante deve essere Parte_1 condannata, per la soccombenza, alla loro rifusione nei confronti dell'appellato. pag. 9/11 Tali spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, previsti per lo scaglione di riferimento, avuto riguardo al valore della controversia (Euro 232.540,00), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata, da distrarsi in favore dei difensori della parte appellata, che si sono dichiarati antistatari. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
4. Infine, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per la condanna di
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da nella Parte_1 Controparte_1 comparsa di costituzione in appello. In punto di diritto, va ricordato che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. è connotata da natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone l'accertamento del solo elemento soggettivo della mala fede o colpa grave della parte soccombente (v. Cass. Civ., n. 3003/14) che ha posto in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza, tale da risolversi in un uso strumentale e illecito del processo, generando un pregiudizio al sistema processuale nel suo complesso (v. Cass. Civ., n. 7901/18), così contemperandosi le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (v. Cass. Civ., n. 7726/16). Con particolare riferimento al giudizio di impugnazione, va rilevato che “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Cass. Civ., n. 34693/22). Nel presente giudizio, caratterizzato dalla valutazione di circostanze fattuali ai fini della qualificazione del contegno di una parte in termini di donazione indiretta, la condotta processuale di – che ha instaurato il presente giudizio, proponendo Parte_1 una diversa valutazione delle circostanze fattuali dedotte in atti ai fini della sussistenza dello spirito di liberalità – non integra, ad avviso della Corte, la colpa grave prevista dall'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2432/2024 pronunciata dal Tribunale di Parte_1
Milano in data 4.3.2024, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1
pag. 10/11 2. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi Parte_1 in Euro 9.991,00 in favore di oltre rimborso forfetario nella Controparte_1 misura del 15% e oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 11/11