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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 37061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano
Visto l'art. 430 c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
Daniele Coppola che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- ricorrente
E
Controparte_1
- contumace -
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 14.10.24, parte ricorrente conveniva in giudizio il
, e, premesso di essere docente di ruolo dal Controparte_1
1.9.2023 e di aver prestato servizio per l'Amministrazione convenuta negli anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23 in forza di contratti a tempo determinato, deduceva di non aver beneficiato per dette annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali né, con riferimento agli anni pagina 1 di 10 scolastici 2020/2021 e 2021/22 della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n.
1842/2022 e del 18.5.2022 concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare, eventualmente previa disapplicazione dei citati provvedimenti contrari in parte qua, il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (cd. carta docente), per i fini di cui alla L. 13 luglio
2015, n. 107, art. 1 co. 121, per gli anni di cui in narrativa e quindi l'obbligo del convenuto di provvedere in tal senso;
nonché accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della voce retributiva “retribuzione professionale docenti”, e alla relativa quota di incidenza sul tfr non percepita, per gli incarichi e gli importi di cui alla premessa in fatto e per l'effetto, - condannare il convenuto , CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere ed attribuire alla ricorrente SI.ra , tramite il sistema di cui alla Legge 13 luglio Parte_1
2015, n. 107, art. 1 co. 121, la cd. “carta per l'aggiornamento e la formazione del docente”, secondo il sistema proprio di essa, o con le diverse modalità che saranno ritenute opportune, per un valore corrispondente a quello perduto (€ 500,000 per anno), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23, di cui al presente ricorso e quindi per l'importo complessivo di € 2.000,00 o quello maggiore o minore, salvo gravame, che sarà eventualmente provato o precisato in corso di causa o ritenuto di
Giustizia, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- condannare il convenuto , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
pagare in favore della ricorrente SI.ra , a titolo di retribuzione Parte_1
professionale docente e differenza su t.f.r. non percepite, la somma lorda complessiva di
€ 3.326,34 (di cui € 3117,90 a titolo di r.p.d. non percepita e € 208,44 a titolo di differenza t.f.r.) o quella maggiore o minore, salvo gravame, che sarà eventualmente pagina 2 di 10 provata o precisata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
condannare infine la parte convenuta al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio, anche generali, oltre accessori come per Legge, con distrazione nei confronti del procuratore che si dichiara antistatario”.
2.- Il è rimasto contumace. Controparte_1
3.- Il Tribunale osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
L'art. 1, commi 121 e ss, della legge n. 107 del 2015, dispone: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. 122. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_3
pagina 3 di 10 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro
381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_3
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
I Decreti della Presidenza del Consiglio (del 23.9.2015 e del 28.11.2016), adottati ai sensi del comma 122, stabiliscono, poi, che: - “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3, co. 1, DPCM 28.11.2016); - “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3, co. 2, DPCM cit.); - “I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3” (art 5 co. 1, DPCM cit.); - “Per l'anno scolastico
2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 30 novembre 2016” (art 5 co. 2, DPCM cit.); - “A partire dall'anno pagina 4 di 10 scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno” (art 5 co. 3,
DPCM cit.); - “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate” (art. 6, co. 6, DPCM cit.).
La Corte di Cassazione, investita, in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., della risoluzione delle questioni interpretative poste dalla normativa sopra richiamata, ha enunciato i seguenti principi di diritto (sent. n. 29961/2023): “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai CP_1
docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata pagina 5 di 10 della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
4. Ancor più di recente, in data 19.03.2024, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sulla questione della reiterazione di supplenze brevi ai sensi dell'art. 4, co. 3 della l. n. 124 del 1999 che “non coprono precisamente l'intera durata dell'anno scolastico (da inizio settembre a fine giugno o a fine agosto)” e sono “caratterizzati da eterogeneità interne agli stessi, così configurandosi situazioni solo parzialmente comparabili tra di loro”.
In queste situazioni la Suprema Corte ha precisato che: “ 7.In primo luogo, il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE innanzi richiamata.
7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze
“conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la pagina 6 di 10 copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi.
Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.),
l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la CP_1
sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).
7.2. Questi principi possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete”.
La Corte ha poi proseguito specificando che: “8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla
Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
Questo appare essere, pertanto, il discrimine per la valutazione dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”.
pagina 7 di 10 Ne consegue che, anche una serie di contratti per supplenze brevi e saltuarie che si protraggono oltre la soglia dei 180 giorni e fino al termine delle attività didattiche deve godere del bonus docente.
Il termine di 180 giorni non rileva qui quale residuato analogico proveniente da altre norme (p.e. sulla ricostruzione di carriera), bensì quale misura idonea a dare pienamente e sicuramente idea della soglia di rilevanza della supplenza.
Se, infatti, i contratti al 30.6 possono essere conferiti entro il 31.12 di ciascun anno, avremo che la durata minima dei contratti che godono del bonus docenti è di 180 giorni.
Ne consegue che, anche una serie di contratti per supplenze brevi e saltuarie che si protraggono oltre la soglia dei 180 giorni deve godere del bonus docente.
La ragione è evidentemente di uguaglianza, non potendo rilevare in dubbio la nozione di
“didattica annuale”; posto che nemmeno il docente al 30.6 nominato a dicembre ha alcuna prospettiva di didattica annuale ed essendo peraltro anche un rapporto frammentato di almeno 180 giorni di supplenze sufficientemente protratto da dare luogo alle stesse esigenze che importano la concessione della carta docenti ai supplenti al 30.6.
Se, pertanto, una corretta opzione ermeneutica può essere rappresentata dalla comparabilità in ragione della dimensione annuale della didattica, derivante dai tempi della programmazione didattico- educativa, non può revocarsi in dubbio che tale comparabilità appaia piena in ragione della medesimezza dell'istituto di impiego, della sostanziale assenza di soluzione di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento, e della scadenza del contratto nel mese di giugno, al termine delle attività didattiche.
Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione del ricorrente ai docenti di ruolo, avendo egli dimostrato
(v. contratti prodotti per gli anni 2019/20, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per l'anno scolastico in corso in forza di incarichi che si sono susseguiti sino al termine delle attività didattiche e per un periodo pagina 8 di 10 superiore ai 180 giorni nella stessa sede di servizio e per l'insegnamento della medesima materia.
5. Merita accoglimento anche la domanda intesa ad ottenere la retribuzione professionale docenti che la parte rivendica in relazione agli anni scolastici 2020/21 e
2021/22.
L'art 7 del CCNL del 15.03.2001 del comparto scuola, prevede: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docete per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” (comma 1); “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999..” (comma 3).
Interpretando tali disposizioni contrattuali, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass.
Ord. 20015/18; confermata da Cass. 6293/2020).
Sulla base di tale indirizzo interpretativo, la domanda deve quindi accogliersi con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione pagina 9 di 10 professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per le supplenze svolte come documentate in questa sede (anni scolastici 2020/2021 e 2021/22) e il convenuto va pertanto CP_1
condannato al pagamento della somma di € 3.326,34 (comprensiva della differenza sulla base utile ai fini del t.f.r.), oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici
2019/20 - 2020/2021 - 2021/22 - 2022/23 per l'importo complessivo di euro 2.000,00, maggiorato di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta erogazione, e condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22 e condanna il convenuto al pagamento di € 3.326,34, oltre interessi legali e l'eventuale CP_1
ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo.
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
difensore antistatario di parte ricorrente, liquidate in € 1.350,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 05.03.2025
IL GIUDICE
Giuseppe Giordano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano
Visto l'art. 430 c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
Daniele Coppola che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- ricorrente
E
Controparte_1
- contumace -
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 14.10.24, parte ricorrente conveniva in giudizio il
, e, premesso di essere docente di ruolo dal Controparte_1
1.9.2023 e di aver prestato servizio per l'Amministrazione convenuta negli anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23 in forza di contratti a tempo determinato, deduceva di non aver beneficiato per dette annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali né, con riferimento agli anni pagina 1 di 10 scolastici 2020/2021 e 2021/22 della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n.
1842/2022 e del 18.5.2022 concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare, eventualmente previa disapplicazione dei citati provvedimenti contrari in parte qua, il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (cd. carta docente), per i fini di cui alla L. 13 luglio
2015, n. 107, art. 1 co. 121, per gli anni di cui in narrativa e quindi l'obbligo del convenuto di provvedere in tal senso;
nonché accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della voce retributiva “retribuzione professionale docenti”, e alla relativa quota di incidenza sul tfr non percepita, per gli incarichi e gli importi di cui alla premessa in fatto e per l'effetto, - condannare il convenuto , CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere ed attribuire alla ricorrente SI.ra , tramite il sistema di cui alla Legge 13 luglio Parte_1
2015, n. 107, art. 1 co. 121, la cd. “carta per l'aggiornamento e la formazione del docente”, secondo il sistema proprio di essa, o con le diverse modalità che saranno ritenute opportune, per un valore corrispondente a quello perduto (€ 500,000 per anno), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23, di cui al presente ricorso e quindi per l'importo complessivo di € 2.000,00 o quello maggiore o minore, salvo gravame, che sarà eventualmente provato o precisato in corso di causa o ritenuto di
Giustizia, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- condannare il convenuto , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
pagare in favore della ricorrente SI.ra , a titolo di retribuzione Parte_1
professionale docente e differenza su t.f.r. non percepite, la somma lorda complessiva di
€ 3.326,34 (di cui € 3117,90 a titolo di r.p.d. non percepita e € 208,44 a titolo di differenza t.f.r.) o quella maggiore o minore, salvo gravame, che sarà eventualmente pagina 2 di 10 provata o precisata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
condannare infine la parte convenuta al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio, anche generali, oltre accessori come per Legge, con distrazione nei confronti del procuratore che si dichiara antistatario”.
2.- Il è rimasto contumace. Controparte_1
3.- Il Tribunale osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
L'art. 1, commi 121 e ss, della legge n. 107 del 2015, dispone: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. 122. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_3
pagina 3 di 10 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro
381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_3
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
I Decreti della Presidenza del Consiglio (del 23.9.2015 e del 28.11.2016), adottati ai sensi del comma 122, stabiliscono, poi, che: - “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3, co. 1, DPCM 28.11.2016); - “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3, co. 2, DPCM cit.); - “I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3” (art 5 co. 1, DPCM cit.); - “Per l'anno scolastico
2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 30 novembre 2016” (art 5 co. 2, DPCM cit.); - “A partire dall'anno pagina 4 di 10 scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno” (art 5 co. 3,
DPCM cit.); - “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate” (art. 6, co. 6, DPCM cit.).
La Corte di Cassazione, investita, in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., della risoluzione delle questioni interpretative poste dalla normativa sopra richiamata, ha enunciato i seguenti principi di diritto (sent. n. 29961/2023): “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai CP_1
docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata pagina 5 di 10 della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
4. Ancor più di recente, in data 19.03.2024, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sulla questione della reiterazione di supplenze brevi ai sensi dell'art. 4, co. 3 della l. n. 124 del 1999 che “non coprono precisamente l'intera durata dell'anno scolastico (da inizio settembre a fine giugno o a fine agosto)” e sono “caratterizzati da eterogeneità interne agli stessi, così configurandosi situazioni solo parzialmente comparabili tra di loro”.
In queste situazioni la Suprema Corte ha precisato che: “ 7.In primo luogo, il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE innanzi richiamata.
7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze
“conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la pagina 6 di 10 copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi.
Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.),
l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la CP_1
sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).
7.2. Questi principi possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete”.
La Corte ha poi proseguito specificando che: “8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla
Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
Questo appare essere, pertanto, il discrimine per la valutazione dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”.
pagina 7 di 10 Ne consegue che, anche una serie di contratti per supplenze brevi e saltuarie che si protraggono oltre la soglia dei 180 giorni e fino al termine delle attività didattiche deve godere del bonus docente.
Il termine di 180 giorni non rileva qui quale residuato analogico proveniente da altre norme (p.e. sulla ricostruzione di carriera), bensì quale misura idonea a dare pienamente e sicuramente idea della soglia di rilevanza della supplenza.
Se, infatti, i contratti al 30.6 possono essere conferiti entro il 31.12 di ciascun anno, avremo che la durata minima dei contratti che godono del bonus docenti è di 180 giorni.
Ne consegue che, anche una serie di contratti per supplenze brevi e saltuarie che si protraggono oltre la soglia dei 180 giorni deve godere del bonus docente.
La ragione è evidentemente di uguaglianza, non potendo rilevare in dubbio la nozione di
“didattica annuale”; posto che nemmeno il docente al 30.6 nominato a dicembre ha alcuna prospettiva di didattica annuale ed essendo peraltro anche un rapporto frammentato di almeno 180 giorni di supplenze sufficientemente protratto da dare luogo alle stesse esigenze che importano la concessione della carta docenti ai supplenti al 30.6.
Se, pertanto, una corretta opzione ermeneutica può essere rappresentata dalla comparabilità in ragione della dimensione annuale della didattica, derivante dai tempi della programmazione didattico- educativa, non può revocarsi in dubbio che tale comparabilità appaia piena in ragione della medesimezza dell'istituto di impiego, della sostanziale assenza di soluzione di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento, e della scadenza del contratto nel mese di giugno, al termine delle attività didattiche.
Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione del ricorrente ai docenti di ruolo, avendo egli dimostrato
(v. contratti prodotti per gli anni 2019/20, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per l'anno scolastico in corso in forza di incarichi che si sono susseguiti sino al termine delle attività didattiche e per un periodo pagina 8 di 10 superiore ai 180 giorni nella stessa sede di servizio e per l'insegnamento della medesima materia.
5. Merita accoglimento anche la domanda intesa ad ottenere la retribuzione professionale docenti che la parte rivendica in relazione agli anni scolastici 2020/21 e
2021/22.
L'art 7 del CCNL del 15.03.2001 del comparto scuola, prevede: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docete per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” (comma 1); “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999..” (comma 3).
Interpretando tali disposizioni contrattuali, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass.
Ord. 20015/18; confermata da Cass. 6293/2020).
Sulla base di tale indirizzo interpretativo, la domanda deve quindi accogliersi con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione pagina 9 di 10 professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per le supplenze svolte come documentate in questa sede (anni scolastici 2020/2021 e 2021/22) e il convenuto va pertanto CP_1
condannato al pagamento della somma di € 3.326,34 (comprensiva della differenza sulla base utile ai fini del t.f.r.), oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici
2019/20 - 2020/2021 - 2021/22 - 2022/23 per l'importo complessivo di euro 2.000,00, maggiorato di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta erogazione, e condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22 e condanna il convenuto al pagamento di € 3.326,34, oltre interessi legali e l'eventuale CP_1
ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo.
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
difensore antistatario di parte ricorrente, liquidate in € 1.350,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 05.03.2025
IL GIUDICE
Giuseppe Giordano
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