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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 8477/2024
r.g., decisa nell'udienza del 27.5.2025, promossa da
, con l'avv. Antonio Pompigna;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 9.9.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l' a corrispondere l'indennità di disoccupazione agricola CP_1
relativa agli anni 2014 e 2015, in subordine a titolo di risarcimento del danno.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, tempestivamente sollevata dall e comunque relativa a questione rilevabile d'ufficio in ogni stato CP_1
e grado del giudizio con il solo limite del giudicato (cfr. Cass. 29.2.2016 n.
3990), di inammissibilità della domanda di pagamento della indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2014 e 2015 per intervenuta decadenza dall'azione.
L'eccezione è fondata.
Nella fattispecie in esame, infatti, trova applicazione il termine di decadenza annuale previsto dal combinato disposto di cui all'art. 47 co. 2-
3 d.p.r. 30.4.1970 n. 639 nel testo sostituito dall'art. 4 d.l. 19.9.1992 n. 384
conv. in l. 14.11.1992 n. 438, e decorrente, al più tardi, dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione: questi ultimi termini ammontano a trecento giorni, di cui centoventi per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 7 l.
11.8.1973 n. 533, novanta per la presentazione del ricorso amministrativo
ex art. 46 co. 5 l.
9.3.1989 n. 88 e altri novanta per la relativa decisione ex
art. 46 co. 6 l.
9.3.1989 n. 88; ne consegue che la decadenza matura, al più
tardi, un anno e trecento giorni dopo la presentazione della richiesta della prestazione in via amministrativa.
2 Ebbene, risalendo tale richiesta, in relazione alla indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2024, al 24.2.2015 e, in relazione alla indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2015, all'8.2.2016, il complessivo termine di decadenza di un anno e trecento giorni è scaduto rispettivamente il 20.12.2016 e il 5.12.2017, ovvero, in entrambi i casi, in epoca largamente anteriore alla data (9.9.2024) di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
E' appena il caso di evidenziare a questo punto che nessun rilievo può
attribuirsi, ai fini del decorso della decadenza, alla domanda giudiziaria proposta dal medesimo istante con ricorso depositato il 26.2.2014,
rigettata da questo tribunale con sentenza n. 86 del 22.2.2018 ma accolta,
a seguito di gravame, dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di
Taranto con sentenza n. 314 del 2.5.2022 in atti, con cui è stata tra l'altro dichiarata illegittima la cancellazione dell'istante dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2004 al 2012 e spettante l'indennità
di disoccupazione agricola per gli stessi anni.
Ciò in quanto, a norma dell'art. 2964 co. 1 c.c., la decadenza, a differenza della prescrizione, è insuscettibile di interruzione e di sospensione.
Deve rammentarsi, infine, che, per insegnamento della S.C., la decadenza può essere evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria e non già
dalla domanda amministrativa: cfr. Cass.
4.1.2022 n. 123 e Cass. 12.8.2021
n. 22820.
La domanda ora in esame va pertanto dichiarata inammissibile.
3 E' invece nel merito infondata la domanda, formulata in ricorso in via subordinata, di pagamento della (somma corrispondente alla) indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2014 e 2015 a titolo di risarcimento del danno.
L'istante invoca al riguardo una responsabilità extracontrattuale dell' CP_1
ex art. 2043 c.c., per avere l'ente previdenziale, pur nella pendenza del giudizio sopra citato e senza attenderne l'esito, in violazione dei principi di correttezza e buona fede nonché del principio del giusto processo,
continuato a richiedere all'istante i contributi derivanti dalla sua iscrizione d'ufficio nella gestione separata dei coltivatori diretti e – nel contempo – a negargli le prestazioni previdenziali dovutegli quale operaio agricolo a tempo determinato.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dallo stesso ricorrente, gli elementi costitutivi della responsabilità civile della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2043 c.c., sono, sotto il profilo oggettivo, il nesso di causalità materiale e il danno ingiusto e, sotto il profilo soggettivo, il dolo o la colpa.
Ebbene, nessuno di tali elementi ricorre nella presente fattispecie, ove si consideri, con particolare riferimento al nesso causale, che il lamentato pregiudizio, consistito nella mancata percezione della indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2014 e 2015, non è stato cagionato dalla citata condotta dell bensì, in via esclusiva, dalla omessa CP_1
proposizione, da parte dell'istante, di una tempestiva domanda giudiziaria idonea a evitare la decadenza dall'azione, e quindi da una mancanza di
4 diligenza imputabile al medesimo istante, il quale, come attestato dalla documentazione da lui versata in atti, ha invece tempestivamente instaurato, pur nelle more del citato giudizio, distinte controversie nei confronti dell' per far valere il proprio diritto alla iscrizione negli CP_1
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli proprio negli anni 2014 e (sia pure indirettamente) 2015, così che ben avrebbe potuto e dovuto avviare tempestivamente anche le controversie finalizzate al conseguimento della indennità di disoccupazione agricola per i medesimi anni.
Quanto appena osservato circa la insussistenza del rapporto di causalità
esclude altresì sia la ingiustizia del danno, sia il dolo o la colpa dell CP_1
La domanda ora in esame deve pertanto essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
dichiara inammissibile la domanda principale e rigetta quella subordinata;
nulla per le spese.
Taranto, 27.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
5
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 8477/2024
r.g., decisa nell'udienza del 27.5.2025, promossa da
, con l'avv. Antonio Pompigna;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 9.9.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l' a corrispondere l'indennità di disoccupazione agricola CP_1
relativa agli anni 2014 e 2015, in subordine a titolo di risarcimento del danno.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, tempestivamente sollevata dall e comunque relativa a questione rilevabile d'ufficio in ogni stato CP_1
e grado del giudizio con il solo limite del giudicato (cfr. Cass. 29.2.2016 n.
3990), di inammissibilità della domanda di pagamento della indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2014 e 2015 per intervenuta decadenza dall'azione.
L'eccezione è fondata.
Nella fattispecie in esame, infatti, trova applicazione il termine di decadenza annuale previsto dal combinato disposto di cui all'art. 47 co. 2-
3 d.p.r. 30.4.1970 n. 639 nel testo sostituito dall'art. 4 d.l. 19.9.1992 n. 384
conv. in l. 14.11.1992 n. 438, e decorrente, al più tardi, dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione: questi ultimi termini ammontano a trecento giorni, di cui centoventi per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 7 l.
11.8.1973 n. 533, novanta per la presentazione del ricorso amministrativo
ex art. 46 co. 5 l.
9.3.1989 n. 88 e altri novanta per la relativa decisione ex
art. 46 co. 6 l.
9.3.1989 n. 88; ne consegue che la decadenza matura, al più
tardi, un anno e trecento giorni dopo la presentazione della richiesta della prestazione in via amministrativa.
2 Ebbene, risalendo tale richiesta, in relazione alla indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2024, al 24.2.2015 e, in relazione alla indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2015, all'8.2.2016, il complessivo termine di decadenza di un anno e trecento giorni è scaduto rispettivamente il 20.12.2016 e il 5.12.2017, ovvero, in entrambi i casi, in epoca largamente anteriore alla data (9.9.2024) di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
E' appena il caso di evidenziare a questo punto che nessun rilievo può
attribuirsi, ai fini del decorso della decadenza, alla domanda giudiziaria proposta dal medesimo istante con ricorso depositato il 26.2.2014,
rigettata da questo tribunale con sentenza n. 86 del 22.2.2018 ma accolta,
a seguito di gravame, dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di
Taranto con sentenza n. 314 del 2.5.2022 in atti, con cui è stata tra l'altro dichiarata illegittima la cancellazione dell'istante dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2004 al 2012 e spettante l'indennità
di disoccupazione agricola per gli stessi anni.
Ciò in quanto, a norma dell'art. 2964 co. 1 c.c., la decadenza, a differenza della prescrizione, è insuscettibile di interruzione e di sospensione.
Deve rammentarsi, infine, che, per insegnamento della S.C., la decadenza può essere evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria e non già
dalla domanda amministrativa: cfr. Cass.
4.1.2022 n. 123 e Cass. 12.8.2021
n. 22820.
La domanda ora in esame va pertanto dichiarata inammissibile.
3 E' invece nel merito infondata la domanda, formulata in ricorso in via subordinata, di pagamento della (somma corrispondente alla) indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2014 e 2015 a titolo di risarcimento del danno.
L'istante invoca al riguardo una responsabilità extracontrattuale dell' CP_1
ex art. 2043 c.c., per avere l'ente previdenziale, pur nella pendenza del giudizio sopra citato e senza attenderne l'esito, in violazione dei principi di correttezza e buona fede nonché del principio del giusto processo,
continuato a richiedere all'istante i contributi derivanti dalla sua iscrizione d'ufficio nella gestione separata dei coltivatori diretti e – nel contempo – a negargli le prestazioni previdenziali dovutegli quale operaio agricolo a tempo determinato.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dallo stesso ricorrente, gli elementi costitutivi della responsabilità civile della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2043 c.c., sono, sotto il profilo oggettivo, il nesso di causalità materiale e il danno ingiusto e, sotto il profilo soggettivo, il dolo o la colpa.
Ebbene, nessuno di tali elementi ricorre nella presente fattispecie, ove si consideri, con particolare riferimento al nesso causale, che il lamentato pregiudizio, consistito nella mancata percezione della indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2014 e 2015, non è stato cagionato dalla citata condotta dell bensì, in via esclusiva, dalla omessa CP_1
proposizione, da parte dell'istante, di una tempestiva domanda giudiziaria idonea a evitare la decadenza dall'azione, e quindi da una mancanza di
4 diligenza imputabile al medesimo istante, il quale, come attestato dalla documentazione da lui versata in atti, ha invece tempestivamente instaurato, pur nelle more del citato giudizio, distinte controversie nei confronti dell' per far valere il proprio diritto alla iscrizione negli CP_1
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli proprio negli anni 2014 e (sia pure indirettamente) 2015, così che ben avrebbe potuto e dovuto avviare tempestivamente anche le controversie finalizzate al conseguimento della indennità di disoccupazione agricola per i medesimi anni.
Quanto appena osservato circa la insussistenza del rapporto di causalità
esclude altresì sia la ingiustizia del danno, sia il dolo o la colpa dell CP_1
La domanda ora in esame deve pertanto essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
dichiara inammissibile la domanda principale e rigetta quella subordinata;
nulla per le spese.
Taranto, 27.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
5