Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4584 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 , passata in decisione all'udienza cartolare del 27 maggio 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, per procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli Avv.ti Angelo Ciolina, Carlo Maltese e Luigi Mazza;
APPELLANTE
E
1) (C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
2) (C.F. ), codice fiscale rappresentata da AR P.IVA_2 P.IVA_2
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Pamela Controparte_3 P.IVA_3
Schimperna per procura in atti;
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Il 2/10/2015 il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 22940/2015, n. 59980/2015 R.G., notificato il 12/10/2015, su ricorso della società con cui veniva intimato alla Controparte_1 società e a di pagare, nelle rispettive qualità di debitrice principale Parte_2 Parte_1
e fideiussore, entro il limite della garanzia prestata di € 650.000,00, quale saldo debitore del rapporto
Con atto di citazione notificato il la società e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_1
n. 22940/2015, n. 59980/2015 R.G., emesso dal Tribunale di Roma in data 2/10/2015 e notificato il
12/10/2015, chiedendone la revoca ed instando, in via riconvenzionale, per la declaratoria di nullità dei contratti di conto corrente e di fideiussione n. 0000/5208 in quanto non sottoscritti dagli opponenti, nonché la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente incassate a titolo di interessi usurari, anatocismo, spese e commissioni non validamente pattuite, oltre al risarcimento del danno.
La parte opponente eccepiva:
- la improcedibilità dell'avversa azione, in quanto non preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione;
- la nullità dei contratti di conto corrente e di fideiussione sottesi al monitorio in quanto non sottoscritti, rispettivamente, da in qualità di legale rappresentante della società Parte_1 opponente ed in proprio quale garante, con conseguente non debenza di interessi;
in particolare, la disconosceva le sottoscrizioni apposte sulle copie dei relativi contratti di conto corrente e Parte_1 di fideiussione, sollecitando il giudice ad ordinare alla controparte il deposito dei relativi documenti originali;
- la indeterminatezza dei tassi di interesse pattuiti con il contratto di conto corrente n. 5208, non essendo stati indicati il tasso effettivo, né l'ISC;
- la mancanza di prova delle avverse pretese, stante la mancata produzione degli estratti conto relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008;
- la nullità delle clausole del conto corrente sotteso al monitorio concernenti la capitalizzazione degli interessi per violazione dell'art. 1283 c.c., la commissioni di massimo scoperto e gli interessi;
- la usurarietà degli interessi usurari nel conto corrente n. 5208, con particolare riferimento ai seguenti periodi:
- III trimestre 2009;
- IV trimestre 2012;
- I-II-III-IV trimestre 2013;
- IV trimestre 2014, nonché l'usura soggettiva per i periodi in cui non era stato il tasso soglia d'usura.
La parte opponente concludeva, quindi, come in epigrafe, anche in via riconvenzionale, evidenziando la illegittimità dell'avversa segnalazione a sofferenza della che l'aveva privata Parte_2 dell'accesso al credito.
La società in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con Controparte_1 comparsa del 5/4/2016, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta contestava le avverse eccezioni, ribadendo la fondatezza della propria pretesa creditoria nei confronti della società opponente pari ad € 1.241.009,34, compresi gli interessi maturati al
31/12/2014, derivante dal contratto di conto corrente n. 0000/5208 acceso il 30/9/2005 ed assistito da apertura di credito del 3/10/2005 per l'importo di € 500.000, con conseguente responsabilità patrimoniale di in qualità di fideiussore, entro i limiti del massimale garantito Parte_1 di € 650.000,00, in virtù della fideiussione sottoscritta il 3/10/2015. L'opposta, premesso che la controparte non aveva mai contestato le debenze dell'istituto di credito, né aveva mai chiesto l'estrazione di copia relativa ai documenti contrattuali per cui è causa, deduceva la legittimità delle condizioni economiche dei rapporti inter partes, evidenziando peraltro che il conto corrente era stato stipulato successivamente all'entrata in vigore della delibera del CICR del 9/2/2000
e che pertanto la capitalizzazione degli interessi era stata pattuita conformemente alla citata delibera.
Eccepiva, inoltre, l'improcedibilità dell'avversa domanda riconvenzionale per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mondi mediazione
Esperiti gli incombenti preliminari, sospesa la provvisoria esecuzione del monitorio ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice dava corso alla c.t.u. contabile, quindi, con comparsa del
28.3.2019, si costituiva in giudizio la società riportandosi alle conclusioni AR rassegnate dalla banca opposta. In seguito, disposta c.t.u. grafica ai fini dell'espletamento del giudizio di verificazione richiesto dalla parte opposta sui documenti contrattuali contestati dalla controparte, all'udienza del 16/12/2019 le parti, dinanzi al nuovo giudice istruttore nominato a far data dal
23/4/2018, precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche mediante CTU grafologica e CTU contabile , ha così deciso: “ 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 22940/2015, n. 59980/2015 R.G., emesso dal Tribunale di Roma in data 2/10/2015
2) DICHIARA tenute e, per l'effetto, CONDANNA la società e Parte_2 Parte_1 quest'ultima fino alla concorrenza di € 650.000,00, al pagamento in favore della società CP
della somma di € 1.116.179,20, oltre agli interessi moratori al tasso del 14,25% dall'1/1/2015
[...] al saldo;
3) RIGETTA le domande riconvenzionali proposte da e avverso Parte_2 Parte_1 la società Controparte_1
4) CONDANNA e al pagamento in favore delle controparti delle Parte_2 Parte_1 spese processuali, che, compensate per 1/5, liquida per il residuo, quanto alla società
[...]
, in € 14.400,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA CP_1 come per legge e, quanto alla società in € 8.000,00 per compenso professionale, AR oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) PONE le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico della parte opponente, previa compensazione per 1/5 tra le parti”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, per quanto qui di interesse, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…con i primi due motivi la parte opponente eccepisce la nullità dei contratti di conto corrente n. 0000/5208, di apertura di credito e di fideiussione in quanto non sottoscritti da in qualità di legale rappresentante della Parte_1 società ed in proprio quale fideiussore della suddetta società, nonché la mancanza di prova del credito Parte_2 azionato in via monitoria.
Il motivo è infondato.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla banca anche nella presente sede di opposizione, non potendosi il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
Tanto premesso, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
L'adito giudicante condivide, inoltre, l'orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo cui, in tema di conto corrente bancario, l'estratto conto comunicato dalla banca al debitore principale e dal medesimo non impugnato nel termine di cui all'art. 1832 c.c., assume carattere di incontestabilità, sicché è idoneo a fungere da mezzo di prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato nei confronti del fideiussore. Gli "estratti-conto di chiusura", ai fini di cui all'art. 1832, 2° comma, c.c., sono le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca non solo allo scioglimento del rapporto, ma anche alle scadenze periodiche contrattualmente previste, quando non si limitino a contenere l'indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato: inoltre, ai fini indicati, la riproduzione di tutte le partite contabili non è necessaria quando l'estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente precedenti estratti parziali, inviati al cliente con l'indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo (in quanto, in detta situazione, viene ugualmente soddisfatta l'esigenza di porre il cliente medesimo in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale), essendo, in tal caso, sufficiente, affinché decorra il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1832
c.c., che l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura dia al correntista la comunicazione del saldo definitivo riflettente il periodo considerato, comprensivo delle spese e degli interessi (cfr. Cass. civ. n. 2802 del 5 febbraio 2009).
Infatti può considerarsi provato il saldo finale di ciascun estratto conto, quando il destinatario del medesimo non abbia mosso tempestivi rilievi circa l'eventuale omissione del conto precedente, cui l'ultimo estratto faccia anche implicito riferimento per il saldo iniziale (cfr. Cass. civ. n. 817 19/01/2016). D'altra parte, per ciò che concerne la mancata contestazione degli estratti conto, l'approvazione dell'estratto-conto rende incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali (cfr. Cass. civ. n. 23974 del 25/11/2010).
Nei rapporti bancari in conto corrente, inoltre, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass. civ. n. 15148 del
11/06/2018).
Nella specie, la banca ha prodotto i seguenti documenti a supporto delle sue pretese creditorie, tra l'altro:
- contratto di conto corrente n. 5208 stipulato tra la società opponente e la società e relativi estratti conto;
Controparte_1
- contratto di affidamento in conto corrente del 3/10/2005;
- fideiussione omnibus del 3/10/2005 prestata da Parte_1
Il CTU ha dato atto della completezza della documentazione, per cui la prova fornita dalla della sussistenza del CP_4 credito azionato in via monitoria.
Il disconoscimento delle sottoscrizioni da parte degli opponenti è infondato, avuto riguardo alle risultanze della c.t.u. grafologica espletata in corso di causa.
Osserva l'ausiliario del giudice che, dall'analisi delle firme in verifica, “emergono ripetute similarità sostanziali nella gestualità, nel modello ideativo e nel movimento esecutivo letterale, nella qualità della pressione da cui si determina l'appartenenza di tutte le firme alla stessa mano. Dalle analisi delle firme comparative e confronto con le firme in verifica si rilevano concordanze esteriori formali nella modalità corsiva, nell'allineamento orizzontale e ascendente completamente o quasi aderente rigo al di base e inclinazione assiale pendente e dritta disomogenea, dimensioni letterali medie tendenti al grande.
Emergono diversità formali esteriori nella struttura morfologica letterale per una naturale variabilità grafica individuale ma nell'ambito di una stessa natura grafomotoria.
Sono presenti similarità sostanziali nella discontinuità del collegamento letterale con velocità di movimento, semplificazione letterale per incompletezza delle forme e mancanza di definizione dei profili letterali, cura estetica del gesto inziale da cui si delinea uno stile grafico spontaneo con gestualità accurata”.
Afferma, inoltre, il c.t.u. che “Si riscontrano sostanziali similarità nella personale gestualità della lettera G con occhiello chiuso, nella semplificazione delle lettere r, nel movimento esecutivo delle lettere m n a ghirlanda, nel modello ideativo delle lettere a come lettere e concordanti, nella lettera P realizzata con asta e angolosità del movimento e ampollosità della zona superiore, nell'engramma ro semplificato e lettere o con punto iniziale e finale a sinistra, nell'engramma ccini con occhiello chiuso delle lettere c e puntini delle lettere i spostati in avanti anche in modalità di virgola o trattino.
E' concordante la qualità della pressione disomogenea.
Sulla base del confronto tra le firme in verifica e le firme comparative si riscontrano concordanze esteriori formali nella modalità corsiva, nell'allineamento orizzontale e ascendente completamente o quasi aderente rigo al di base, nelle dimensioni medie tendenti al grande delle ampiezze letterali e nell' inclinazione assiale pendente disomogenea. Emergono diversità formali esteriori nella struttura morfologica letterale per una naturale variabilità grafica individuale ma nell'ambito di una stessa natura grafomotoria.
Sono presenti sostanziali similarità nella personale gestualità accurata e ampollosa della lettera P angolosità del movimento esecutivo, nella semplificazione delle forme letterali, nella modalità delle lettere o con punto iniziale e finale a sinistra e delle lettere a con apertura a sinistra, nel modello ideativo dell'engramma ccini con occhiello chiuso delle lettere c e puntini delle lettere i spostato in avanti in modalità di virgola o trattino. Si evidenziano elementi sostanziali concordanti nell'ideografia dell'asta della lettera P con l'asta della lettera G e della lettera a con il modello delle lettere e concordanti espressione di un'abitualità ideografica grafica ripetutamente riscontrata e con elevato valore identificativo nella risultanza peritale di autografia”.
Conclude, quindi, il consulente tecnico d'ufficio che, all'esito degli accertamenti espletati, avuto riguardo alle rilevazioni delle “similarità sostanziali qualitative dell'originale gestualità, della natura grafomotoria, del personale modello ideografico, del movimento esecutivo letterale e della qualità della pressione, orientative di uno stile grafico individuale e con elevato significato d'identificazione in analisi peritale, si determina l'autografia con riferibilità a
[...]
. Parte_1 Dalla consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale non ritiene il giudicante di doversi discostare, stante la mancanza di errori logico-giuridici ed avuto riguardo alle motivate ed approfondite conclusioni cui è pervenuta, emerge pertanto con certezza l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui contratti di conto corrente e di fideiussione omnibus azionati dalla banca in sede monitoria.
Nel merito la parte opponente ha contestato la capitalizzazione degli interessi passivi operata dalla convenuta. CP_4 Giova premettere che, come riscontrato anche dal c.t.u., il conto corrente n. 5208/00 risulta stipulato il 30/9/2005, con decorrenza contabile 3/10/2005, primo estratto conto al 31/12/2005, con saldo iniziale risalente al 3/10/2005 pari ad € 0
e saldo finale al 31/12/2014 (data dell'ultimo estratto conto) pari ad € 1.241.009,34 a debito della correntista.
Con il contratto di apertura di conto corrente risultano pattuite le seguenti condizioni economiche:
- TAN creditore annuo: 0,010%
- tasso creditore effettivo annuo: 0,010%
TAN debitore annuo per scoperto senza fido: 13,55%
- tasso debitore effettivo annuo per scoperto senza fido: 14,25%;
- CMS trimestrale: 1,50%;
- capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi.
E' stata prevista la facoltà per la banca di apportare variazioni alle condizioni economiche pattuite, con il rispetto dell'art. 118 D.Lgs. n. 385/1993 in caso di variazioni in peius per la correntista.
Con il contratto di apertura di credito del 3/10/2005 non risultano pattuite specifiche condizioni economiche, pertanto il c.t.u. ha prospettato una doppia ipotesi di calcolo del saldo: la prima sostituendo i tassi di interesse pattuiti con quelli previsti dall'art. 117 TUB e la seconda applicando i tassi d'interesse pattuiti, nel rispetto della legge in ordine all'anatocismo, tenendo conto delle variazioni apportate dalla banca nel rispetto del citato art. 118 D.Lgs. n. 385/1993, in particolare, in caso di jus variandi in peius per la correntista, applicando le variazioni nei soli casi in cui siano state comunicate nel rispetto dell'art. 118 cit..
Ebbene, ritiene il giudicante condivisibile il secondo prospetto di calcolo, posto che, conformemente alla giurisprudenza prevalente, in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (cfr. Cass. civ. n. 7763 del 27/03/2017).
Nella specie, essendo stata regolata l'apertura di credito con il contratto di conto corrente, non era necessaria la ulteriore pattuizione per iscritto delle condizioni economiche dell'apertura di credito.
La clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi prevista dall'art. 7 del contratto di conto corrente senza distinzione tra interessi attivi e passivi è conforme al disposto della delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000, che prevede la validità e l'efficacia delle clausole contrattuali che, in materia di interessi, prevedono l'identica periodicità della loro capitalizzazione con riferimento agli interessi attivi e passivi e, nel caso di specie è stabilita la medesima periodicità trimestrale.
Da sottolineare che il contratto è stato stipulato successivamente alla delibera CICR menzionata e ai sensi dell'art. 120, comma secondo D.Lgs. n. 385/1993 nel testo vigente quando venne emanata, secondo cui: “Il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.”. Da evidenziare che con sentenza n. 425/2000 la
Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo l'art.120, co. III D.Lgs. n. 385/1993 solo nella parte in cui sanava retroattivamente la capitalizzazione degli interessi effettuata prima che entrasse in vigore la deliberazione del CICR del
9/2/2000, quindi non ha effetto invalidante di quest'ultima delibera, che prevede la regolamentazione della capitalizzazione degli interessi per l'avvenire.
Il quadro normativo, tuttavia, risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) come segue: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazione di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Successivamente, con D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 (cd. Decreto competitività), l'art. 31 contempla l'incarico al CICR di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi, con periodicità non inferiore ad un anno;
tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto la materia, per il periodo in esame è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di
Stabilità sopracitata.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si è discusso se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo. Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9/2/2000 e pari ordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.. Di conseguenza, a partire dall'1/1/2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al
CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014, non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31/12/2013
(avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1/1/2014.
Ciò posto, come correttamente rilevato dal c.t.u., deve applicarsi la capitalizzazione trimestrale degli interessi dall'inizio del rapporto di conto corrente fino al 31/12/2013, con esclusione della capitalizzazione dall'1/1/2014 fino alla chiusura del rapporto.
Gli opponenti deducono in second'ordine la illegittima corresponsione della commissione di massimo scoperto.
Al riguardo va ricordato che la questione sull'astratta validità delle clausole di previsione della commissione di massimo scoperto, sulla quale peraltro già si era espressa la giurisprudenza di legittimità nel qualificare la 'commissione di massimo scoperto' come la " ... remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ..." (cfr. Cass. 870/2006, in motivazione), può ritenersi definitivamente superata per effetto del D.L. 185/2008 del 28/11/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009 del
28/1/2009, che costituisce la prima regolamentazione organica della materia, oggetto di successivi interventi legislativi, che hanno integrato e sostituito l'originaria normativa, poi invero abrogata nel 2012 dall'art. 27, 4° comma, del D.L.
1/2012 del 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 del 24/3/2012.
Era stato previsto un termine di 150 giorni per l'adeguamento dei contratti in corso, termine decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione;
quindi, entrata in vigore la L. 2/2009 in data 29/1/2009, il termine scadeva il 28/6/2009.
Venivano ad essere disciplinate due distinte ipotesi di commissioni: la prima sulle somme utilizzate (cd. commissione sulle somme utilizzate), sia pure nella sola ipotesi di conti affidati e per utilizzi del fido per un tempo superiore a trenta giorni, e la seconda sulla messa a disposizione dei fondi (c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi o CMDF), dovuta a prescindere dall'effettivo utilizzo e dalla durata dell'utilizzo, ma a precise condizioni: 1) predeterminazione del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate;
2) pattuizione con atto scritto, non rinnovabile tacitamente;
3) determinazione del corrispettivo in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
4) rendicontazione al cliente con cadenza massima annuale, in cui si doveva dare indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, il tutto fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
Si è pertanto in presenza di un primo intervento organico che, nel disciplinare la materia delle CMS, da considerare pienamente valide ed efficaci se conformi ai dettami di legge, ha consentito implicitamente di riconoscere la piena legittimità delle CMS, anche per il passato, quanto alla sussistenza di una valida causa negoziale, già peraltro - come detto- affermata da giurisprudenza di legittimità e di merito.
Come già evidenziato in passato, era normativamente previsto che detta commissione dovesse essere pattuita in apposita clausola del contratto scritto fra banca e cliente, anche al fine di rispondere all'esigenza di determinatezza dell'oggetto del contratto.
Immediatamente dopo l'entrata a regime della predetta disciplina e scaduto il termine per l'adeguamento dei contratti in corso (giugno 2009), vi è stata un'integrazione, con l'aggiunta di un'ulteriore condizione per la validità delle citate CMDF
(c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi), per effetto dell'art. 2, 2° comma, del D.L. 78/2009 dell'1/7/2009, convertito con modificazioni dall'art. 1, 1° comma, L. 102/2009
In conclusione era possibile per la banca prevedere e conteggiare contemporaneamente gli interessi passivi, la CMS e la
CMDF, il tutto peraltro nel rispetto delle previsioni di legge su citate e dei tassi soglia in tema di usura.
La disciplina legale è stata modificata tra il 2011 ed il 2012 : in particolare, con il D.L. 201/2011 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 del 22/12/2011, è stato introdotto, con l'art.
6-bis, il nuovo art. 117-bis del D.Lgs
385/1993 TUB;
dopo poco più di un mese, con il D.L. 1/2012 del 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 del 24/3/2012, è stato previsto, all'art. 27-bis, che "sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido", mentre -come detto- con l'art. 27 era stata disposta l'abrogazione dei " ... commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, ..."; nella stessa giornata del 24/3/2012 vi è stata peraltro una nuova decretazione d'urgenza con il D.L. 29/2012 del 24/3/2012, convertito con modificazioni dalla L. 62/2012 del 18/5/2012, con cui si è proceduto alla modifica tanto dell'art. 27-bis del citato D.L. 1/2012, con l'aggiunta al 1° comma, alla fine, delle seguenti parole " ... stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili" e con l'aggiunta di due nuovi commi (1-bis e 1-ter), quanto dell'art. 117-bis del citato D.Lgs 385/1993 TUB.
Da ultimo, a completamento e definizione del quadro normativo, è intervenuto il D.M. 644 del 30/6/2012 del C.I.C.R., che, entrato in vigore in data 1/7/2012, ha fornito una disciplina di dettaglio anche per quanto riguarda il regime transitorio.
Alla luce di tale complessa evoluzione normativa, si deve ritenere che – con riferimento al periodo antecedente il 2009
(data del primo intervento normativo) - la commissione di massimo scoperto abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, con la menzionata sentenza 18.1.2006 n°870, servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal Pt_3 correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la ome una remunerazione Pt_3 della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la sia applicata sull'utilizzato, Pt_3 indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato
(la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della C.M.S. in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la C.M.S. sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della n dette ipotesi: in questi termini, infatti, la erde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, Pt_3 Pt_3 prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso.
Nella specie, dalla CTU espletata risulta che la CMS è stata pattuita ed applicata dalla data di decorrenza del conto corrente n. 5208/00 inter partes stipulato in data 30/9/2005 e con decorrenza dal 3/10/2005, fino al II trimestre 2009, per complessivi € 12.038,00, mentre non è stata più applicata dal III trimestre 2009.
Risultano applicate la commissione per scoperto di fondo, per l'importo di € 100,00, e la CMDF per complessivi €
12.443,03. Parte Risulta, quindi, dagli atti la legittima pattuizione della con il contratto di apertura di conto corrente e, nelle more del rapporto, l'osservanza dell'art.
2-bis D.L. n. 185/2008, per il periodo successivo all'entrata in vigore della L. n. 2/2009, nonché dell'art. 117-bis D.Lgs. n. 385/1993 e del decreto del CICR n. 644 del 30/6/2002 a far tempo dall'1/7/2012.
Quanto, poi, alla addotta usurarietà dei tassi d'interesse, premesso che la conformità dei tassi d'interesse pattuiti alla disciplina in materia di usura va valutata al momento della pattuizione, quindi, con riferimento ai contratti di conto corrente bancario, alla data di stipulazione del contratto o in occasione dell'esercizio del c.d. jus variandi da parte dell'istituto di credito, nella specie risulta la conformità alla soglia d'usura dei tassi pattuiti ab origine con il contratto di conto corrente de quo e, come accertato dal c.t.u., non risulta mai superato il tasso soglia antiusura nelle more del rapporto. Va ricordato che non è più ipotizzabile e giuridicamente rilevante (cfr. Cass. SU 24675/2017), accanto all'usura genetica o contrattuale (è tale quella esistente, in epoca successiva alla L. 108/1996, al momento della conclusione del contratto o delle sue eventuali variazioni nel caso di esercizio dello ius variandi da parte della banca), la c.d. usura sopravvenuta (era tale quella che si caratterizzava per pattuizioni, che, pur se valide al momento della contrattazione, successivamente fossero venute a trovarsi disallineate rispetto ai valori numerici rilevati periodicamente ed espressi dai tassi soglia).
Osserva il Giudice, richiamati gli artt. 644 c.p. e 1815, 2° comma, c.c., come modificati dalla L. 108 del 1996, rispettivamente dall'art. 1 e dall'art. 4, e come da interpretare, in base all'art. 1, 1° comma, D.L. n° 394/2000, convertito con modificazioni nella L. 24/2001, di interpretazione autentica della L. 108/1996, nel senso che “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, che devono pertanto essere presi in considerazione gli interessi che, al momento della promessa o della pattuizione, superano il tasso soglia, stabilito con riferimento a quel determinato trimestre e a quella determinata tipologia di rapporto contrattuale. Anche la questione dibattuta sul fatto che la CMS dovesse essere ricompresa nel calcolo del TEG soltanto dall'1/1/2010 (data della prima rilevazione fatta in base alle Istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009) per 'omogeneità dei termini a confronto' ovvero anche nel periodo precedente, con riferimento all'entrata in vigore della L. 108/1996 è stata risolta da Cass. SU
16303/2018.
In base a Cass. SU 16303/2018, con riferimento al periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il
31/12/2009, la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse, praticato in concreto, e della commissione di massimo scoperto (CMS), eventualmente applicata, rispettivamente con 'il tasso soglia' e con 'la CMS soglia', calcolata, quest'ultima, aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS applicata rispetto alla 'soglia', con il 'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Il criterio da seguire al fine della verifica dell'usurarietà dei tassi applicati, sempre con riferimento al predetto periodo, pertanto prevede non la sommatoria tout court della commissione di massimo scoperto con tutti i restanti interessi praticati dalla banca, ma una separata comparazione del tasso effettivo globale con 'il tasso soglia' e della cms effettiva con la
'cms soglia'; poi si opera il raffronto fra il margine residuo degli interessi e l'eccedenza della cms effettiva rispetto alla
'cms soglia', con la conseguenza che si ha usura solo se l'eccedenza della cms effettiva è superiore al margine residuo degli interessi.
Nel settembre 2005, epoca di stipulazione del contratto, la CMS media risultante dalla rilevazione trimestrale ex l.
108/1996 era pari a 0,76, dunque, la cms soglia era pari a 1,14%.
Tenuto conto della pattuizione della CMS di 1,5% il margine risulta pari a 0.36 e, anche sommando tale margine residuo al TEG come da istruzioni Banca d'Italia operato dal CTU non risulta superato il tasso soglia.
E' parimenti infondata la doglianza degli opponenti relativa alla c.d. usura soggettiva.
Nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, difetta la prova a sostegno della fattispecie in parola, non essendo all'uopo sufficiente la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria che, di per sé considerata, possa consentire di dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento;
infatti si ribadisce che deve essere fornita la prova, in base a conferente allegazione, oltre che della sproporzione tra le condizioni applicate e le condizioni praticate per operazioni similari, anche appunto della situazione di difficoltà economica o finanziaria del correntista e della conoscenza della stessa da parte della banca.
Nulla risulta al riguardo e pertanto il motivo di opposizione fondato sulla usurarietà dei rapporti inter partes va rigettato anche in parte qua.
Ciò posto, applicando le condizioni economiche convenute inter partes, in particolare i tassi d'interesse, la CMS, la CMDF
e le altre spese e commissioni legittimamente pattuite, nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi dall'apertura del conto corrente fino al 31/12/2013, con esclusione della capitalizzazione dall'1/1/2014 al 31/12/2014, si perviene alla determinazione del saldo del conto corrente n. 5208/00 in misura pari ad € - 1.116.179,20 a debito della correntista.
Ne consegue, in parziale accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo n. 22940/2015, n. 59980/2015
R.G., emesso dal Tribunale di Roma in data 2/10/2015 e la condanna degli opponenti e Parte_2 Parte_1 quest'ultima fino alla concorrenza di € 650.000,00, pari al massimale della garanzia prestata, al pagamento in favore della società della somma di € 1.116.179,20, oltre agli interessi moratori al tasso del 14,25% dall'1/1/2015 al CP saldo.
Sono infondate le domande di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno proposte in via riconvenzionale dagli opponenti, avuto riguardo al saldo del conto corrente come sopra determinato.
Quanto alla pretesa risarcitoria, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass.
5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno- evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione
(cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972/2008).
Nella specie difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari Parte_1 profili e chiedendo “ In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
Nel merito:
1. accertare e dichiarare la nullità totale o, in subordine, parziale, della fideiussione omni-bus prestata dalla Sig.ra poiché costituente applicazione di intese anticoncorrenziali vietate Parte_1 dall'art. 2, L. 287/1990 e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della fideiussione stessa;
in subordine;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni economiche applicate sul conto corrente successivamente alla stipula del contratto di apertura di credito per i motivi espo-sti in narrativa ed in particolare per la violazione degli artt. 1284, 1346, 1418 comma 2, c.c. e 117 t.u.b. e per l'effetto rideterminare i rapporti di dare-avere in applicazione dei tassi legali sostitutivi per l'intera durata del rapporto;
3. accertare e dichiarare la nullità/inefficacia delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali avvenute in violazione dell'art. 16 del contratto di c.c., dell'art. 2 del contratto di apertura di credito e dell'art. 118 t.u.b.;
4. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità della clausola avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto per mancanza di causa in relazione al contratto di conto corrente e per indeterminatezza in relazione al contratto di apertura di credito, per violazione degli artt. 1284,
c. 3, 1325 e 1418 c. 2, e 1346 c.c., 116 e 117 t.u.b.;
e per l'effetto
5. rideterminare il "dare ed avere" tra le parti mediante il ricalcolo contabile sull'intero rapporto secondo legge, applicando il saggio legale ed escludendo la commissione di massimo scoperto trimestrale, le modifiche applicate unilateralmente e non comunicate preventivamente e le altre commissioni introdotte illegittimamente.
6. in subordine, rideterminare il “dare e avere” tra le parti applicando l'ipotesi di ricalcolo n. 1 effettuata dal CTU e prospettata a pg. 79 della relazione peritale.
7. con disposizione delle spese di CTU contabile integralmente a carico della Controparte_1
e della AR
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CPA del doppio grado di giu-dizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria:
1. qualora ritenuta necessaria ai fini del ricalcolo dei rapporti di “dare e avere”, di-sporre integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile.
Nel sub procedimento cautelare ex art. 283 CPC resisteva , rappresentata da CP
, chiedendo il rigetto dell'istanza ex art. 283 CPC nonché il rigetto dell'appello avverso il _3 quale formulava, pure , le sue difese.
Con ordinanza in data 1.12.20 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 30 pagine, è articolato in cinque motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 7/12) l'appellante devolve la questione di nullità – totale o parziale
– della fideiussione ed invoca l'art. 1421 C.C. con richiamo alla nota vicenda di violazione della normativa antitrust ed al provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia, ivi compresa la conformità del contratto al modulo ABI;
chiede , quindi, l'applicazione dell'art. 1957 C.C. atteso che il rapporto era stato chiuso il 24.3.14 ed il ricorso monitorio era datato 23.9.15.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 12/19) la parte appellante devolve la questione della carenza delle condizioni contrattuali nel contratto di apertura di credito e chiede l'applicazione del calcolo n.
1 effettuato dal CTU, conforme alle indicazioni del consulente di parte opponente.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 19/21) l'appellante , richiamate le questioni precedenti unitamente all'art. 118 TUB, all'art. 16 del contratto di conto corrente ed all'art. 2 del contratto di apertura di credito, lamenta che le modifiche unilaterali effettuate dalla banca non erano state comunicate, come risultava dall'allegato 107 alla CTU di primo grado e che quelle risultanti dall'estratto conto non potevano essere utilizzate perché carenti di preavviso. Di qui la richiesta di ricalcolo perché tutte le somme dovute a seguito delle modifiche andavano escluse.
§3.4 – Con il quarto motivo (pagg. 22/25) parte appellante devolve la questione della commissione di massimo scoperto. §3.5 – Con il quinto motivo (pag. 25) l'appellante invoca, per le ragion esposte, il ricalcolo del dare/avere sul conto corrente con integrazione della CTU originaria o in subordine che venga dichiarato come accertato un saldo pari ad Euro 522.148,01, come risultante dal diverso conteggio del CTU non utilizzato dal Tribunale.
§3.6 – Con le note finali (pari a 19 pagine) l'appellante ripropone la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, richiamando il provvedimento di Banca d'Italia depositato con l'atto di appello ed aggiunge ulteriori allegazioni in materia di “ius variandi”.
§ 4 — La Corte evidenzia che per la posizione di ha provveduto, con separato AR provvedimento, ad ordinare alla Cancelleria di annotare la costituzione in giudizio di detta società anche nel procedimento di merito (e non solo in quello cautelare) in ragione delle ampie ed argomentate difese contenute nella comparsa che, quindi, si rivolgeva avverso il gravame di cui veniva chiesto il rigetto.
Per questo motivo, la richiesta di parte appellante di declaratoria di contumacia di detta società non può che essere respinta.
Nel merito, l'appello è infondato.
Va premesso che alcune statuizioni contenute nella sentenza sono ormai definitive.
In particolare, resta ormai fermo l'accertamento di autenticità delle sottoscrizioni, così come la reiezione della domanda risarcitoria;
è poi definitiva la sentenza nei confronti dell'altra originaria opponente (debitrice principale) che non ha proposto gravame, così come è definitiva nei confronti delle due società opposta e intervenuta che, a loro volta, non hanno impugnato per la parte in cui sono risultate soccombenti.
Ciò posto, i motivi di gravame, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati, evidenziando come la sentenza di primo grado – per tutti i profili che sono stati nuovamente devoluti
– ha formulato delle compiute e articolate motivazioni rispetto alle quali, invero, l'appello resta meramente generico se non apodittico, perseguendo peraltro la strada principale della nullità delle condizioni contrattuali (indeterminate viene anche detto) con riguardo al contratto di apertura di credito, poi ridondante per gli effetti sul conto corrente ordinario.
Su questo profilo – che peraltro ha carattere assorbente riguardo a tutte le doglianze legate, appunto, alle voci contrattuali ritenute illegittime e quindi da espungere nel conteggio dare/avere – va osservato quanto segue.
Il Tribunale ha indicato, chiaramente, le condizioni riconducibili alla volontà contrattuale, come emergevano dai due contratti e sul punto l'appellante nulla ha
contro
-argomentato.
Quanto al contratto di apertura di credito, il primo giudice – citando Cass. N. 7763/17 – ha evidenziato che in forza della normativa secondaria non occorreva alcuna pattuizione per iscritto per le voci economiche già regolamentate nel contratto di conto corrente ove, appunto, confluiscono le operazioni del contratto di apertura di credito.
Ora, ai fini di “attaccare” questa motivazione, l'appellante si è limitata ad allegare la non conferenza della pronuncia di legittimità – alla quale, evidentemente, il Tribunale ha fatto riferimento per i principi generali – ma non ha affatto contrapposto specifici argomenti rispetto al richiamo alla normativa secondaria. Avrebbe, dunque, dovuto parte appellante tener conto dell'evoluzione giurisprudenziale nel senso proposto proprio dal primo giudice (v. Cass. N. 27836/17; Cass. N. 96/22 nonché Cass. N. 29794/24:
“Il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale”) e, quindi, spiegare cosa non fosse effettivamente regolamentato nel contratto di conto corrente, ponendo a confronto non solo i due contratti, ma anche tali risultanze documentali con quanto affermato in sentenza.
Nulla di tutto ciò è evincibile, e per questa ragione bene ha fatto il Tribunale ad utilizzare il calcolo formulato dal CTU con riguardo alla regolamentazione effettivamente esistente nel contratto di conto corrente e valida anche con riguardo all'apertura di credito già ivi prevista.
Venendo, poi, alla questione delle modifiche unilaterali – pacificamente previste dalle parti in contratto – il Tribunale ha affermato in sentenza che il CTU ha chiaramente dovuto tener conto di quelle variazioni peggiorative che siano state effettivamente comunicate alla correntista.
Oggi l'appellante ripropone la questione affermando che se pure tali variazioni fossero risultanti dall'estratto conto, ciò non risulterebbe sufficiente ad integrare il “preavviso” e, quindi, la comunicazione necessaria per renderle valide ed efficaci.
A parte la genericità dell'affermazione – visto che non è dato evincere a quali variazioni si faccia riferimento né tanto meno a quali periodi temporali né a quali estratti conto, con conseguente apoditticità del gravame ex art. 342 CPC – la Corte si è dovuta far carico di esaminare le 95 pagine di consulenza d'ufficio di primo grado (neppure depositata dall'appellante) e , in particolare,
l'allegato n. 107 invocato da detta appellante.
Ebbene, quest'ultimo altro non è che una elaborazione in due fogli di calcoli ove vi è apposita casella che indica se sul contratto di conto corrente n. 5207/00 siano avvenute variazioni comunicate o meno.
Effettivamente l'assenza di comunicazione è indicata dal CTU per molti periodi, ma quel che manca nell'appello è la specificazione circa la natura effettivamente peggiorativa delle condizioni applicate e, soprattutto, della effettiva inclusione di queste ultime (se fossero davvero tali) nei conteggi del
CTU sì da pregiudicare il saldo finale in danno della correntista.
Nulla di tutto ciò è evincibile, in alcun modo, dall'appello con la conseguenza che non si può procedere – in assenza di una seria pista probatoria – ad alcuna integrazione di CTU o tanto meno ad utilizzare l'altro conteggio alternativo elaborato in primo grado, non sussistendone i presupposti.
Peraltro, nelle note finali l'appellante – in aperta violazione del contraddittorio – ha inserito nuove ed ulteriori allegazioni proprio in punto di ius variandi, ma le considerazioni sopra esposte sono assorbenti ed esimono questo Collegio dal dover delibare in ordine alla ammissibilità o meno delle stesse ex art. 345 CPC.
Del tutto generico anche quanto allegato in punto di CMS, nonostante – si ricorda – la compiuta ed articolata motivazione sul punto da parte del Tribunale che si è speso nella ricostruzione normativa e nell'esame delle voci nel tempo, sicchè meritava una
contro
-argomentazione che, invece, non vi è stata affatto.
Residua, a questo punto, la questione della nullità della fideiussione.
Rileva la Corte l'inammissibilità ex art. 345 CPC di tale doglianza, formulata solo in questa sede ove
è stato depositato tardivamente (v. Cass. N. 416/25) il provvedimento sanzionatorio di Banca d'Italia; in sostanza, è stato introdotto un nuovo tema di indagine in aperta violazione del contraddittorio e delle preclusioni ormai maturate, con la conseguenza che pur trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio, gli elementi da valutare dovevano essere allegati e prodotti tempestivamente.
In assenza di ciò, la Corte nulla può delibare.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00
Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00 Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 9694/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di rappresentata da AR
, delle spese del grado che si liquidano in Euro 26.155,00 oltre IVA e CPA Controparte_3 nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore