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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 14.03.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, , , CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
, , , Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18 [...]
, , , , Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_22
, , , , Controparte_23 CP_24 Controparte_25 CP_26
, , , , CP_27 Controparte_28 Controparte_29 CP_30
, , , Controparte_31 CP_32 Controparte_33 CP_34
, , , ,
[...] Controparte_35 Controparte_36 Controparte_37
, , , Controparte_38 Controparte_39 CP_40 CP_41
, , , ,
[...] CP_42 CP_43 Controparte_44 [...]
, , , , Controparte_45 Controparte_46 CP_47 CP_48
, , , CP_49 CP_50 Controparte_51 CP_52
, , , ,
[...] Controparte_53 Controparte_54 Controparte_55 [...]
, , , , CP_56 CP_57 Controparte_58 CP_59
, , , Controparte_60 Controparte_61 Controparte_62
, , , Controparte_63 CP_64 Controparte_65 CP_66
, , , , ,
[...] CP_67 Controparte_68 CP_69 CP_70
, , , Controparte_71 Controparte_72 Controparte_73
, , , CP_74 Controparte_75 CP_76 CP_77 Parte_4
, , , ,
[...] Controparte_78 Parte_5 Parte_6 CP_79
, ,
[...] Parte_7 rappr. e dif. dall'avv. GERONIMO MICHELE;
1 Ricorrenti
E
Controparte_80 rappr. e dif. dagli avv. ti MARAZZA MARCO e DE FEO DOMENICO;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/09/2020 e notificato il 2.03.2021, i ricorrenti in epigrafe indicati, hanno convenuto in giudizio, in qualità di datrice di lavoro, la società l fine di Controparte_80 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno svolto di fatto mansioni corrispondenti al profilo di Operatore di Call Center/Customer Care, corrispondente al superiore
IV livello economico, del CCNL imprese esercenti servizi di Telecomunicazione, dalla data di assunzione ovvero, in subordine, da altra data che sarà considerata di giustizia;
2) Condannare, per l'effetto, la
[...]
- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cernusco sul Naviglio alla Controparte_80 via Brescia n. 28 - al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle differenze retributive fra il IV ed il III livello di inquadramento, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nei limiti della prescrizione quinquennale di legge dalla data di messa in mora;
3) Condannare, altresì la convenuta alla regolarizzazione contributiva conseguente all'accertamento di cui al precedente punto 1), nei limiti della prescrizione decennale dalla data di messa in mora, ovvero al risarcimento del relativo danno”; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
I ricorrenti, nello specifico, hanno dedotto: di essere dipendenti di con Controparte_80 assunzione in date diverse come risulta dalle buste paga in atti;
di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta presso il “Contact Center INPS-INAIL” di Bari ininterrottamente dalla data di assunzione sino al
30.11.2019, data di cessazione dell'appalto; che la era subentrata, in data 27.09.2010, alla CP_80 CP_81
– quest'ultima, poi, dichiarata fallita - assorbendone il personale, il quale aveva conservato, Parte_8 fino alla cessazione dell'appalto - avvenuta, come si è detto, il 30.11.2019 - le medesime condizioni giuridiche ed economiche di lavoro;
che l'inquadramento al terzo livello del CCNL telecomunicazioni, con mansioni di
“Addetto al Call Center”, non corrispondeva al contenuto delle prestazioni effettivamente svolte, le quali, invece, sarebbero dovute essere ricomprese nel quarto livello del suddetto CCNL di comparto, con profilo professionale di “Operatore di Call Center/Customer Care”.
Con riguardo al contenuto, l'attività, in estrema sintesi, consisteva, per come dedotto dai ricorrenti, nel fornire consulenza ed assistenza in materia previdenziale tout court ai clienti privati (pensioni, invalidità, congedo, maternità, malattia, segnalazione ai funzionari delle pratiche inevase ecc. …; nello specifico erano fornite informazioni di tipo amministrativo operativo e normativo – leggi, regolamenti e circolari) sulla contribuzione previdenziale ed assistenziale.
Evidenziavano i ricorrenti: che venne loro assegnata una password personalizzata per l'accesso ai servizi INPS che consentiva all'operatore l'identificazione dell'utente nonché l'accesso all'archivio anagrafico INPS
(ARCA) al fine di fornire informazioni e servizi di carattere personale circa le singole posizioni;
che si erano
2 anche occupati dei servizi relativi al ramo aziende (visite mediche di controllo, C.I.G.O., C.I.G.S., Cassetto previdenziale Aziende, Uniemens, Comunica); che, pure, avevano fornito il servizio denominato “INPS risponde” con il quale si risolvevano i casi prospettati dalla utenza via mail;
che, anche, avevano gestito il servizio “Linea amica”, finalizzato a fornire risposte a specifiche problematiche, ad esempio in tema di recupero di pagamento di debiti, verbali di commissioni mediche invalidità civile non inviate, prestazioni non definite.
A sostegno della domanda i ricorrenti, premesso che le suddette attività erano state svolte in totale autonomia sulla base di una formazione iniziale specifica ricevuta dall'INPS e che, quindi, le prestazioni erano consistite
- “operando attraverso canali telefonici/telematici e con il supporto di sistemi informativi e programmi softwer dedicati …” (vd. ricorso pag. 7) - in attività di informazione e di interfaccia verso l'utenza dei servizi INPS e
, assumevano di aver svolto mansioni corrispondenti al superiore livello quarto. CP_82
Regolarmente instaurato il contraddittorio si è costituita la società convenuta la quale, in via preliminare, ha eccepito “A) l'inammissibilità delle domande per avvenuta rinuncia avendo, i ricorrenti con verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale in data 26.11.2019 con essa datrice di lavoro “convenuto la totale definizione di ogni questione, anche retributiva, inerente l'intercorso rapporto di lavoro e, quindi, anche relativa ai profili di presunto superiore inquadramento contrattuale” (pag. 5 della memoria); “B) inammissibilità, improponibilità del ricorso per la ricorrente già assunta sin Controparte_20 dall'11.04.2011 con inquadramento nel quarto livello del CCNL telecomunicazioni”; la “ inammissibilità” della domanda di differenze retributive per il mancato riconoscimento del superiore livello contrattuale, perché
“indeterminata nell'an e nel quantum”( vd. pag. 27 della memoria); infine, sempre in via preliminare, la società convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati a titolo di differenze economiche.
Nel merito, poi, concludendo per il rigetto della domanda, la ha Controparte_83 evidenziato che i ricorrenti avevano operato in assenza di autonomia esecutiva o decisionale, poiché nella gestione dei clienti si erano basati su procedure standardizzate acquisite attraverso percorsi formativi di breve durata.
E' stata ammessa ed espletata la prova testimoniale con l'escussione dei testi indicati da parte ricorrente -
e - nonché da parte resistente - e . Testimone_1 Testimone_2 CP_84 Controparte_85
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Le eccezioni preliminari sollevate dalla società resistente vanno respinte.
Innanzitutto è infondata la eccezione di “inammissibilità della domanda di pagamento di differenze retributive per indeterminatezza e genericità della stessa”, che va qualificata come eccezione di nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 c.p.c., con riguardo al co. 1, p. 3.
Ed, invero, secondo la costante giurisprudenza, nel rito del lavoro l'ipotesi di nullità del ricorso introduttivo di primo grado, per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, non si ravvisa nel caso di mancata indicazione degli elementi in modo formale, ma perché si abbia nullità dell'atto è necessario che dall'esame complessivo dello stesso e dei
3 documenti allegati sia realmente impossibile individuare gli argomenti posti a fondamento delle pretese dell'atto introduttivo (Corte appello Roma sez. lav., 20/02/2023, n.704).
Nella specie, da un lato, del tutto irrilevante è la circostanza che il ricorso non contenga la quantificazione economica delle pretese, avendo i lavoratori formulato una domanda di condanna generica;
dall'altro, nell'atto introduttivo, è ben esplicitata, sia in punto di fatto che di diritto, la ragione delle invocate differenze economiche – e, cioè, la causa petendi – che, appunto, consiste nella chiesta pronuncia di accertamento del diritto al superiore livello IV di inquadramento.
D'altronde la società convenuta si è pienamene difesa nel merito, comprovando, così, di avere assolutamente inteso tutti i profili della domanda.
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Quanto, poi, alla eccezione di inammissibilità delle domande giudiziali, per “intervenuta rinuncia manifestata dai ricorrenti con il verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 26.11.2019” (pg.
4-5 della costituzione), la stessa è pure infondata per le seguenti considerazioni.
Va premesso, innanzitutto, che il verbale di conciliazione in sede sindacale intercorso tra le parti in causa, ai sensi dell'art. 410 c.p.c., ha pacificamente il contenuto di una transazione e, quindi, di un negozio con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale facendosi reciproche concessioni e rinunce.
Orbene, a prescindere dalle questioni riguardanti la validità della conciliazione sindacale – e, di riflesso, la disciplina dettata in materia di impugnabilità dall'art. 2113 c.c. – nella specie, ritiene questo giudice, che l'oggetto della odierna domanda giudiziale non sia stato compreso nel contenuto dell'accordo transattivo.
Invero, gli accordi conciliativi intercorsi tra gli odierni ricorrenti e la società convenuta, hanno avuto quale oggetto delle reciproche concessioni e rinunce la validità e la efficacia della cessazione del rapporto di lavoro
(vd. punto 4 del Verbale di conciliazione: << Con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, il lavoratore e la Società riconoscono espressamente e confermano la legittimità, validità ed efficiacia della convenuta cessazione del rapporto di lavoro di cui al punto a) delle Premesse … >>).
Tanto è vero che, al punto 2, le parti rinunciavano al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva e, al punto
3 dell'accordo, la società datrice di lavoro si obbligava a corrispondere ai lavoratori “tutte le competenze di fine rapporto maturate”.
Né a diverso convincimento conduce la seconda parte della clausola n. 4, laddove le parti dichiarano di darsi atto << … della totale definizione di ogni questione inerente la cessazione del Rapporto …>>, dal momento che la suddetta espressione conferma che la volontà negoziale si è concentrata sulle questioni ed i diritti derivanti dalla risoluzione consensuale del rapporto, questioni che nulla hanno a che vedere con il riconoscimento del superiore inquadramento e delle conseguenti differenze retributive.
Ne deriva che la domanda giudiziale del lavoratore all'inquadramento superiore non può ritenersi coperta dalla transazione intercorsa tra le parti, poiché del tutto estranea al contenuto del Verbale di conciliazione.
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4 Diversamente per la eccezione di inammissibilità e/o improponibilità del ricorso con riferimento alla posizione della ricorrente , nei cui confronti, per essere la stessa stata assunta in data 11.04.2011 Controparte_20 già con l'inquadramento nel quarto livello del CCNL telecomunicazioni, va emessa – stante peraltro la rinuncia all'azione formulata con le note del 20.05.2022 - pronuncia di cessazione della materia del contendere, non avendo, evidentemente, la lavoratrice, più alcun interesse ad ottenere una statuizione di riconoscimento del superiore inquadramento invocato ma già ottenuto.
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Passando all'esame della eccezione di prescrizione valgono le seguenti considerazioni.
Come è noto il diritto alla superiore qualifica è soggetto al termine ordinario di prescrizione, mentre sono soggetti al termine breve ex art. 2948 c.c. i diritti di credito sorti per effetto del riconoscimento del chiesto inquadramento superiore.
Dalla documentazione allegata dai ricorrenti al proprio fascicolo di parte risulta che tutti i lavoratori, prima di introdurre il giudizio - con ricorso notificato in data 2.03.2021 – hanno interrotto il termine di prescrizione con tre differenti richieste stragiudiziali: la prima con lettera dell'11.12.2019, notificata alla società resistente il
6.02.2020; la seconda con lettera del 3.03.2020, notificata alla l 4.03.2020; Controparte_86 la terza con lettera del 6.05.2020 - a firma dei soli ricorrenti e Controparte_56 [...]
- notificata alla società in pari data. Controparte_61
Ne consegue che il diritto alla promozione automatica certamente non si è prescritto per i sottoscrittori della prima lettera raccomandata per tutto il periodo successivo al 6.02.2010; per i sottoscrittori della seconda lettera
– datata 3.03.2020 e notificata il 4.03.2020 - il diritto all'inquadramento superiore non si è prescritto per il periodo successivo al 4.03.2010; infine, per i restanti due ricorrenti e Controparte_56 [...]
, si è prescritto il diritto all'inquadramento superiore per il periodo antecedente Controparte_61 al 6.05.2010.
In conclusione per: , , , Controparte_31 Controparte_9 CP_40
, , , , CP_42 Controparte_63 CP_70 Controparte_87 CP_41
, , , ,
[...] CP_12 Parte_1 CP_24 [...]
, , , , CP_43 Controparte_2 Controparte_51 Controparte_54
, , , , Controparte_62 CP_69 Controparte_55 Controparte_52 CP_74
, , , ,
[...] Controparte_88 Controparte_36 CP_30 [...]
, , , , Controparte_45 CP_13 Controparte_18 Parte_2
, , è prescritto il diritto alla Controparte_58 Parte_9 Controparte_60 progressione automatica per il periodo antecedente il 4.03.2010; per e Controparte_56 [...]
è prescritto il diritto alla progressione automatica per il periodo antecedente il Controparte_61
6.05.2010; per tuti i restanti ricorrenti il diritto all'inquadramento superiore si è prescritto antecedentemente al 6.02.2010.
Ovviamente l'accertamento della prescrizione, in concreto, rileva per quei lavoratori che siano stati assunti in data precedente alle suddette decorrenze.
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Per quanto riguarda, invece, la prescrizione del diritto ai crediti retribuitivi questa, per come si è anticipato, è quinquennale.
Sul punto posso condividersi le argomentazioni della Corte di appello di Napoli, sent. n. 850/2023, versata in atti, che a proposito afferma: la contrarietà a Costituzione delle norme del codice civile che consentono che la prescrizione quinquennale relativa a retribuzioni decorra in costanza del rapporto di lavoro. Ciò nella considerazione che allorché quest'ultima ipotesi si verifica, è da presumere che la mancanza di tempestiva impugnazione sia determinata dal timore di licenziamento, e quindi venga ad assumere carattere di rinunzia implicita.
Successivamente, con le sentenza n. 143/1969, n. 86/1971 ed infine n. 174/1972 Il Giudice delle leggi affermò
l'ulteriore principio che il differimento, all'epoca dell'estinzione del rapporto, della decorrenza della prescrizione non era affatto applicabile tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato fosse caratterizzato da una particolare forza di resistenza la quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca la garanzia di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione.
L'orientamento della Corte costituzionale venne recepito dalla Cassazione che con la sentenza a Sezioni Unite
n. 1268 del 12.4.1976 asserì che la decorrenza della prescrizione ordinaria quinquennale, per i crediti retributivi del lavoratore “non è unica per qualsiasi rapporto di lavoro ma dipende...dal grado di stabilità del rapporto stesso”, dovendosi “ritenere stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale sul piano sostanziale subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obbiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo”.
Affermò, al riguardo, la Cassazione che, agli effetti della dilazione del decorso della prescrizione a fine rapporto, tale situazione di stabilità, per la generalità dei casi, coincide oggi con l'ambito di operatività della legge 20.5.1970 n. 300 (dati gli effetti attribuiti dall'art. 18 all'ordine di riassunzione, ben più incisivi di quelli previsti dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 sui licenziamenti individuali)”, potendo tuttavia anche realizzarsi ogniqualvolta siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che danno al prestatore d'opera una tutela di pari intensità.
Il principio, che pure aveva destato in dottrina non poche perplessità poiché introduceva, in un istituto per sua natura diretto a garantire la certezza dei rapporti, un rilevante elemento di instabilità, non può più essere applicato, ad avviso del Giudicante, dopo la entrata in vigore della legge n. 92/2012.
L'ottica del legislatore in tema di effetti della declaratoria di illegittimità del recesso, infatti, è radicalmente mutata.
Non rileva più il requisito dimensionale del datore di lavoro e, di conseguenza, le oggettive difficoltà che potevano correlarsi al ripristino del rapporto di lavoro nell'ambito di realtà imprenditoriali fortemente connotate dalla personalità dei rapporti, ma la natura del provvedimento di recesso che ogni qual volta implichi uno sviamento di potere, inteso in senso lato come deviazione delle ragioni effettive dell'atto dallo
6 schema legale cui è correlato l'esercizio del recesso, ingenera il diritto alla reintegra a prescindere dal numero dei dipendenti occupati.
Ed infatti, a mente dell'attuale primo comma dell'art. 18 St. il Giudice che annulla il licenziamento discriminatorio ordina al datore di lavoro imprenditore o non imprenditore la reintegrazione nel posto di lavoro…quale che sia il numero dei dipendenti occupati.
Dunque, non può più configurarsi ex ante un rapporto stabile, per tale intendendosi un rapporto che in qualsiasi ipotesi di intimazione di un recesso illegittimo preveda la ricostituzione del vincolo contrattuale, ma soltanto, ex post, accertarsi se da quel peculiare atto di recesso possano derivare conseguenze reintegratorie.
Con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, il Giudice di legittimità ha confermato la interpretazione fin qui esposta precisando che, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro>>.
Nella specie tenuto conto che la è subentrata nel contratto di appalto alla data - che le stesse CP_80 parti indicano, del 27.09.2010, ed a maggior ragione per le assunzioni successive - è evidente che alla entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (18.07.2012) alcun termine di prescrizione quinquennale era decorso, ragione per cui i crediti alle differenze retributive azionate dai ricorrenti non possono ritenersi estinti neanche in parte.
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Passando all'esame del merito, la domanda è fondata.
Ed, invero, ritiene questo giudice che l'esito dell'istruttoria sia favorevole ai ricorrenti.
Posta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, si rileva che il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019).
Dal punto di vista processuale la Suprema Corte ha ribadito che, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c., il lavoratore interessato deve specificare, con sufficiente analiticità, le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. n. 5203/2000).
E', poi, noto che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (ancora Cass. Sez. Lav. n. 5203/2000).
Pertanto, è appena il caso di rilevare che la sussistenza di eventuali precedenti giudiziari di segno diverso trova logica spiegazione, oltre che nelle peculiarità della prestazione del singolo lavoratore, nelle diverse allegazioni e risultanze probatorie del caso specifico.
Tanto premesso quanto ai principi normativi di riferimento, le emergenze probatorie devono esaminarsi alla luce delle coordinate contrattuali.
7 Come recita la declaratoria relativa al III livello CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione - allegato, in stralcio, dai ricorrenti: <Appartengono a questo livello …>> quei lavoratori che procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità >>.
Tra le figure professionali vi rientra l'“Addetto al call center” e, cioè, la lavoratrice o il lavoratore che <<… operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge, secondo procedure standardizzate e metodologie definite, attività di informazione generale e/o supporto commerciale alla clientela e/o attività di vendita di servizi telefonici ovvero di connessione alla rete Internet;
svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli del 'front office', atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal "call center” >>.
Appartengono, invece, al IV livello le lavoratrici e i lavoratori << …che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici e i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica >>.
Nel profilo, poi, di “Operatore di call center/customer care” – cui i ricorrenti ambiscono essere ricompresi - rientrano le seguenti figure professionali: << Lavoratrice/tore che, con piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge con capacità di relazione interpersonale e autonomia esecutiva, attività di informazione, vendita di servizi, attività commerciale alla clientela attiva e potenziale;
attività di interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti, assistenza rete commerciale;
svolge, inoltre, compiti conseguenti, funzionali
e connessi a quelli del front-office atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso >>.
L'esame delle suddette declaratorie evidenzia i profili di differenziazione tra i due livelli di inquadramento –
e, nello specifico, gli elementi caratterizzanti la qualifica invocata di “Operatore di call center/customer care”
e, cioè:
- il possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, a fronte del possesso di specifiche cognizioni teorico-pratiche;
8 - espletamento di attività tecnico-operative di adeguata complessità, rispetto ad attività operative di media complessità;
- lo svolgimento di percorsi formativi idonei, non previsti per gli appartenenti al III livello;
- la capacità di valutazione ed elaborazione nell'ambito di metodologie consolidate a fronte di attività compiute nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite;
- lo svolgimento delle suddette attività con autonomia e responsabilità adeguate al risultato da conseguire;
- lo svolgimento di attività di coordinamento di altri lavoratori, non previsto per gli appartenenti al III livello.
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Ciò detto, ritiene questo giudice cha la prova testimoniale confermi l'assunto dei ricorrenti, per cui il contenuto delle mansioni svolte presenta gli elementi caratterizzanti previsti dal IV livello.
Vengono in rilievo, in primo luogo, le dichiarazioni rese dal teste , funzionario dell'INPS Testimone_1 in pensione dal novembre 2011, indifferente alle parti, ed a conoscenza dei fatti di causa per essersi occupato, sin dal 2004, della organizzazione del call-center.
Il teste, in particolare, ha dichiarato, quanto al percorso formativo dei ricorrenti, che questi avevano frequentato un corso di formazione specifico, durato 45 giorni, tenuto da funzionari INPS ed sicché <<…avevano CP_82 ottenuto una formazione iniziale specifica per tali attività>>.
Precisava il che egli stesso <<…diramava celermente le circolari INPS, le quali contenevano Tes_1 indicazioni e informazioni su come svolgere l'attività …>> e che, specie con riferimento al servizio “Linea amica” <<… venivano dei funzionari da Roma che illustravano le procedure, il loro contenuto e caratteristiche>> e che, pure, vennero indette delle riunioni in cui fu esaminato l'oggetto delle circolari.
Dichiarava, anche, il che <<…i problemi operativi o interpretativi che man mano si configuravano Tes_1 erano risolti di volta in volta anche con una telefonata >>.
Quanto alla descrizione della attività, ha affermato il teste riferendosi al cap.14) del ricorso - <Dica se è vero che i ricorrenti - con piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi, operando attraverso canali telefonici e/o telematici e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati - hanno svolto con capacità di relazione interpersonale e autonomia esecutiva, attività di CP_ informazione e di interfaccia verso l'utenza dei servizi Inps e svolgendo inoltre, compiti conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front-office atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso>> - che i ricorrenti, di regola, si occupavano dell'istruttoria informativa con riferimento alle richieste provenienti dalla utenza e che l'esito della procedura era demandato ai funzionari dell' INPS, secondo le varie sedi di appartenenza.
Ha precisato il testimone: < all'esito finale;
esito finale che era gestito dalla sede di competenza dell'INPS>>.
Ha dichiarato anche il che << …ciascun operatore con la password di cui era dotato accedeva ai Tes_1 servizi INPS, non solo per assumere informazioni generiche sulle questioni che venivano sottoposte, ma anche
9 per assumere e fornire informazioni che riguardavano la posizione del singolo utente con cui stava interloquendo >> e che, pure << ciascun operatore con i dati identificativi che gli forniva l'interlocutore poteva accedere all'ARCA ed offrire tutti i servizi indicati all'articolo 8 di cui mi viene data lettura – <Dica se è vero che a ciascun ricorrente lavoratore, sino dall'inizio dell'attività, fu assegnata a ciascun una password personalizzata per l'accesso ai servizi Inps, che gli consentiva – per l'intero periodo lavorativo - di svolgere mansioni non solo di carattere informativo sulla materia ma anche di fornire informazioni e servizi di carattere personale circa la posizione di ogni singolo utente (con la possibilità di potere identificare qualsiasi cittadino tramite il codice fiscale o tramite nome, cognome, data di nascita ovvero potendo accedere all'Archivio
Anagrafico Inps (ARCA)>> - ad eccezione del primo limitatamente al dato di variazione di indirizzo di residenza…>>
Passando alla deposizione del secondo teste di parte ricorrente, questa è altrettanto rilevante. Testimone_2
Il a conoscenza dei fatti di causa per avere lavorato alle dipendenze della presso il call Tes_2 CP_80 center dal 2011 al 2017, ha confermato la frequentazione di un corso di formazione specifico, CP_89 della durata di 45 giorni, svolto dai funzionari dei predetti istituti e, quanto all'attività espletata, ha confermato la circostanza di cui al cap. 8) del ricorso, per cui dell'attività, fu assegnata a ciascuno una password personalizzata per l'accesso ai servizi Inps, che gli consentiva – per l'intero periodo lavorativo - di svolgere mansioni non solo di carattere informativo sulla materia ma anche di fornire informazioni e servizi di carattere personale circa la posizione di ogni singolo utente (con la possibilità di potere identificare qualsiasi cittadino tramite il codice fiscale o tramite nome, cognome, data di nascita ovvero potendo accedere all'Archivio Anagrafico Inps (ARCA) e per poter offrire i seguenti servizi: variazione indirizzo di residenza;
iscrizione alla gestione separata;
CP_
- prestazioni occasionali accessorie;
iscrizione corsi di formazione sicurezza
- assegnazione, ripristino, revoca codice pin per l'accesso ai servizi Inps on line;
CP_
- variazione anagrafica assicurazione casalinghe
- calcolo personalizzato o in alternativa calcolo simulato contributi colf;
- iscrizione, variazione e cessazione rapporti di lavoro domestico;
- invio dei mav contributi colf, riscatti, ricongiunzione e rendite, versamenti volontari tramite posta, fax e e- mail;
- consultazione di tutte le pratiche in carico all'Inps presentate dal cittadino;
- compilazione richiesta di accredito del servizio civile e di leva;
- compilazione richiesta di variazione dati su estratto conto previdenziale, ECI(estratto conto integrato);
- acquisizione delle comunicazioni di assenze per malattia e ricovero da parte dei dipendenti e funzionari dell'Inps;
- invio dell'estratto pagamenti Inps (pensione, disoccupazione, mobilità, cig, ecc..) e del dettaglio rata mensile di pensione;
- invio del duplicato di tutti i documenti (cud, obism, estratto contributivo, ecc...).
10 Per l'area lavoratori autonomi (artigiani, commercianti ed agricoli)gli operatori hanno sempre effettuato:
- l'invio di: codici inps per il pagamento contributi, estratto situazione debitoria, estratto versamenti di flusso corrente o da condono;
- consultazione con verifica della posta inviata dalla sede Inps al cittadino;
- assistenza informatica su tutte le procedure telematizzate, assistenza nella compilazione delle seguenti domande presentate on line e acquisizione delle stesse direttamente loro tramite: maternità obbligatoria, congedo parentale di maternità, disoccupazione, mobilità, tfr, riposi legge 104/92, congedi straordinari, pensioni, assegni al nucleo familiare;
- gestione pratiche che necessitano di particolari tempi di trattazione;
- gestione delle mail pervenuteci dal canale InpsRisponde;
- gestione fax pervenuti dal canale 800803164;
- CUN (centralino unico nazionale) e Aziende (le chiamate degli utenti ai centralini delle sedi territoriali, vengono trasferite automaticamente a noi dipendenti piu' esperti);
- invio mail ai dipendenti dell'Inps da parte di parenti o affini del dipendente e funzionario dell'Inps;
- consultazione domande e supporto per alcune aree ex –inpdap - gestione Dipendenti pubblici >> (cap. 8, del ricorso)>>.
Ha pure dichiarato il testimone che i ricorrenti si sono occupati sia dei servizi relativi al ramo “Aziende” che del Servizio webmails chiamato “ INPS risponde”, quest'ultimo <<…consistente nella gestione e risoluzione dei casi prospettati dagli utenti che inoltrano delle mail dal sito www.inps.it sezione “INPS risponde” >>, servizi che per la loro complessità di soluzione richiedevano da parte dell'operatore <<…notevole esperienza e preparazione>>, così come hanno gestito il servizio “Linea Amica” e, cioè <<…un servizio nato come canale diretto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, finalizzato a fornire risposte a problematiche molto delicate dei cittadini, per esempio in materia di mancata convocazione a visita di invalidità civile>>.
Il quindi, ha affermato che tutte le suddette attività sono state compiute <<…in totale autonomia, sulla Tes_2 base di una formazione iniziale specifica ricevuta dall'Inps… e poi proseguita attraverso aggiornamenti costanti di discipline e procedure messe a disposizione sul “Portale della conoscenza”>>, portale contenente informazioni, in ogni caso, provenienti dall'INPS.
Quindi il testimone, riassuntivamente, ha dichiarato che << I ricorrenti sostanzialmente per via telefonica e attraverso il canale “Inps risponde” fornivano una serie di informazioni finalizzate a coordinarsi con l'attività di front office svolta presso gli sportelli;
gli operatori fornivano le risposte sulla base della consultazione di una banca dati con riguardo alla fase informativa del servizio, altrimenti per la soluzione di un problema si rivolgevano al funzionario nel senso che preciso: se vi era un caso di duplicazioni di pratiche CP_90 che di fatto bloccava ogni avanzamento noi riferivamo che c'era una duplicazione al funzionario il quale provvedeva il loco alla soluzione del problema >>.
Ha pure riferito il di avere lavorato, anche in alternanza, con tutti i ricorrenti, esclusi Tes_2 Parte_2
, , e
[...] Controparte_2 CP_13 CP_22 CP_30 Controparte_52 [...]
. CP_70
11 ------------
Orbene, ritiene questo giudice che dal contenuto delle suddette deposizioni risulti evidente la complessità del servizio reso dagli operatori all'utenza, dal momento che questi, dopo aver seguito un corso iniziale di formazione e i successivi aggiornamenti, dovevano essere in grado di fornire ai clienti una consulenza non solo pratica, ma anche normativa anche con riferimento alle circolari INPS via via emesse.
D'altronde è emerso, pure, l'elevato grado di autonomia con cui operavano i ricorrenti che, francamente, non può ritenersi scalfito dal fatto che in alcuni casi si rivolgessero ai funzionari per il completamento del servizio offerto telefonicamente (vd. ad esempio la deposizione del << … se l'utente ci contattava per una Tes_2 variazione di pensione e noi dalla banca dati non avevamo gli elementi per dare una soluzione al quesito, potevamo contattare >> ). Tes_1
Pure va detto che le suddette testimonianze appaiono assolutamente attendibili sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, tenuto conto tanto della qualità dei testi che del contenuto delle dichiarazioni, non solo intrinsecamente coerenti ma anche tra loro concordanti.
Né conducono a diverso convincimento le deposizioni rese dai testi indicati da parte resistente.
A parte il carattere poco particolareggiato delle dichiarazioni dei testimoni e Controparte_85 CP_84
i quali - nella sostanza, si sono limitati a confermare i capitoli di prova articolati nella memoria – i testi nel descrivere il contenuto delle attività svolte dai ricorrenti, ne hanno sottolineato il carattere scarsamente complesso, affermando che tanto per le chiamate “dispositive” che per quelle “informative” si trattava di attività di tipo semplice: ed invero, nel primo caso, le domande avrebbero potuto essere presentate dall'utente in autonomia, anche senza il supporto dell'operatore e, nel secondo, gli operatori fornivano un servizio di primo livello, che prevedeva l'utilizzo di apposite piattaforme.
Ciò che veniva sottolineato era la mancanza di autonomia esecutiva e di valutazione personale nella gestione delle chiamate da parte degli utenti, dal momento che gli operatori dovevano attenersi a procedure standardizzate.
Orbene, ritiene questo giudice che tale semplificazione del contenuto della attività, contrasti, in primo luogo, proprio con la fase formativa iniziale cui tutti i ricorrenti sono stati sottoposti oltre che con il loro costante aggiornamento, assicurato dagli stessi funzionari INPS, ad esempio con l'invio delle circolari vai via emanate nelle materie di interesse.
In sostanza la domanda per tutti i ricorrenti, con esclusione della lavoratrice – in relazione Controparte_20 alla quale va dichiarata cessata la materia del contendere - va accolta.
Né rileva in senso contrario il fatto che la testimonianza del non copra l'intero periodo dedotto in Tes_1 giudizio, considerato che la stessa non ha mai affermato che via stata negli anni per cui è causa CP_80 alcuna discontinuità nelle caratteristiche del contenuto della prestazione.
Quanto, poi, alla circostanza che il teste ha riferito di non conoscere alcuni ricorrenti, la stessa non può Tes_2 ritenersi, a parere di questo giudice, dirimente, dal momento gli stessi ricorrenti sono, comunque, stati riconosciuti come gli operatori impegnati sul “Call Center INPS-INAIL” di Bari dal teste Tes_1
12 In definitiva va riconosciuta ai ricorrenti - esclusa la - la qualifica superiore di cui al IV livello del CP_91
CCNL applicato, nei limiti di cui alla prescrizione decennale secondo le date di decorrenza già specificate in relazione agli atti di messa in mora, a cui consegue la condanna generica della convenuta al pagamento in favore degli stessi delle differenze retributive, maturate dalle date di assunzione alle dipendenze della sino al 30.11.2019. CP_80
D'altronde per il periodo precedente alle dipendenze della , non è stato dedotto alcun titolo per CP_80 cui la suddetta società sarebbe tenuta al pagamento delle differenze retributive.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate limitatamente alla posizione della CP_20
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, nei confronti di con ricorso depositato il 16/09/2020, così provvede: Controparte_80
-dichiara cessata la materia del contendere per;
Controparte_20
-dichiara il diritto dei restanti ricorrenti all'inquadramento nel livello IV del CCNL del settore
Telecomunicazioni (profilo operatore di call center) nei limiti – precisati in motivazione - della prescrizione decennale e con le decorrenze indicate in sentenza;
-condanna la società convenuta al pagamento in favore dei predetti ricorrenti delle differenze di retribuzione, tra il IV livello riconosciuto in sentenza ed il III livello attribuito dalla società convenuta, differenze maturate sino al 30.11.2019, oltre accessori come per legge;
-condanna la convenuta al pagamento, in distrazione, delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti liquidate in complessivi euro 15.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
- compensa le spese processuali tra la ricorrente e Controparte_20 Controparte_80
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Bari, in data 14.3.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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