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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/03/2024, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1765/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Lisa Micochero Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Innocenza Vono Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1765 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(che ha fuso per incorporazione già Parte_1 Controparte_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Barotti e Nicola Calabrò contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Loris Tosi
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Treviso n. 2506/2022 emessa in data 18.07.2022 e depositata in data 19.09.2022.
1 Conclusioni di parte appellante:
“IN VIA PRINCIPALE
1. Accertata, per le ragioni dedotte in narrativa, la competenza del Tribunale di Bolzano, accertarsi la nullità dell'Ordinanza poiché emessa da un Giudice incompetente.
2. Nel merito, accertarsi che nessun pagamento è mai stato effettuato a favore di
[...]
(già e oggi fusa per incorporazione in CP_1 Controparte_2 [...]
per le causali di cui al Ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. introduttivo del Parte_1
giudizio di primo grado e che, conseguentemente, difetta in capo ad Parte_1
(che ha fuso per incorporazione già la
[...] Controparte_1 Controparte_2 titolarità passiva del rapporto e dell'azione ex articolo 2033 del codice civile e, per
l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto da a Parte_1 [...]
per alcun titolo o ragione e rigettarsi integralmente le Controparte_3
domande avanzate da . Controparte_3
IN VIA SUBORDINATA
3. Accertata, per le ragioni dedotte in narrativa, la competenza del Tribunale di Bolzano, accertarsi la nullità dell'Ordinanza poiché emessa da un Giudice incompetente.
4. Nel merito, accertato il difetto dei presupposti per la disapplicazione degli articoli 5 e 6 del D.L. 511/1988,rigettarsi integralmente le domande avanzate da Controparte_3
in quanto infondate.
[...]
IN OGNI CASO
5. Con vittoria di spese, per entrambi i gradi di giudizio, oltre ad oneri e accessori (15% spese generali, CPA), da liquidarsi secondo i parametri del DM 55/2014.
IN VIA ISTRUTTORIA
Come da Atto di citazione in appello notificato in data 19 settembre 2022”.
Conclusioni di parte appellata:
“nel merito, in via principale: respingere, siccome infondato in fatto e diritto per i motivi di cui alla Comparsa di costituzione e risposta, l'Appello interposto da
[...]
(già e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte Parte_1 Controparte_1
l'Ordinanza rep. n.2506/22 del 19 luglio 2022, pronunciata dal Tribunale di Treviso nel giudizio RG n.1042/2022; con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 22.02.2022 davanti al Tribunale di
Treviso, chiedeva la condanna di Controparte_3 [...] alla restituzione della somma di €11.381,61, maggiorata degli interessi CP_2
moratori, versata a titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energia elettrica nel periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione d'indebito, il contrasto della norma istitutiva di tale imposta -
l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 - con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE così come interpretato dalla Corte di Giustizia, come riconosciuto dalla stessa Corte di
Cassazione nelle pronunce n. 15198/2019, n. 27099/2019, n. 27101/2019 e n. 15506/2020, tanto che il legislatore nazionale era intervenuto abrogando la richiamata norma istitutiva e sopprimendo l'imposta a far data dall'1 gennaio 2012.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Il Tribunale di Treviso, con l'ordinanza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda e condannava alla restituzione della somma di €11.381,61, maggiorata Controparte_2
degli interessi moratori, oltre alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata ordinanza (che ha fuso per Parte_1
incorporazione già ha interposto tempestivo Controparte_1 Controparte_2
appello, affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo afferma che il tribunale ha errato nel rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta.
2.2 Col secondo motivo contesta la decisione laddove ha individuato nella convenuta il soggetto tenuto alla restituzione.
2.3 Col terzo motivo si duole dell'erroneità della decisione nella parte in cui ha riconosciuto efficacia diretta orizzontale alla Direttiva 2008/118/CE ed ha disapplicato l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988.
2.4 Col quarto motivo lamenta che il tribunale abbia ritenuto che l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE sia immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed imponga al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che risultino in contrasto o incompatibili con essa, senza avvedersi che i
3 casi esaminati della CGUE riguardano autonomi tributi istituiti parallelamente all'accisa, a differenza dell'addizionale, che ha natura accessoria.
3. Si è costituita , chiedendo il rigetto del Controparte_3
gravame e la conferma della ordinanza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
L'art. 24 delle condizioni generali del contratto sottoscritto dalle parti prevede che: “Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro di Treviso”.
L'appellante contesta l'applicabilità di tale clausola negoziale, giacché l'azione di ripetizione di indebito non trova la sua fonte nel contratto, bensì direttamente nell'art. 6 del
D.L. n. 511 del 1988, ed assume che la competenza territoriale è regolata dai criteri del foro generale delle persone giuridiche di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., che individuano alternativamente nel Tribunale di Bolzano od in quello di Pordenone il giudice competente.
Sennonché il tenore letterale della clausola in esame, che fa riferimento non solo alle controversie originate dal contratto ma anche a tutte quelle ad esso collegate, consente di ricondurre pure la controversia in esame nella sua sfera di previsione, giacché il meccanismo della rivalsa, mediante il quale il fornitore, che ex lege è l'unico soggetto obbligato verso l'amministrazione finanziaria al pagamento dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, ne ha riversato l'onere a postula proprio Controparte_3
l'esistenza del contratto, il quale pone a carico del cliente l'obbligo di corrispondere, oltre al corrispettivo della fornitura, anche l'addizionale provinciale.
Sicché l'azione civilistica di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, pur non essendo fondata sulla affermazione dell'inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale è stata eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, risulta comunque inscindibilmente connessa al contratto di fornitura.
5. Il secondo motivo di gravame è infondato.
E' incontestato che le somme di cui è stata chiesta la restituzione sono state materialmente corrisposte da a quale Controparte_3 Controparte_4 cessionaria dei crediti vantati da nei confronti dell'odierna appellata in Controparte_2
virtù di contratto di factoring.
4 Ciò che contesta è che abbia Controparte_2 Controparte_4
agito in veste di mera rappresentante dell'appellante, evidenziando come il contratto di
"factoring", ove postuli una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del factor, attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicché il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non del cedente verso il factor, ma del debitore ceduto verso quest'ultimo.
Ora, in disparte il rilievo che non è stato prodotto il contratto di factoring, sicché non è possibile stabilire gli esatti termini del rapporto intercorso tra ed Controparte_2 [...]
va sottolineato come l'appellante non abbia sottoposto a Controparte_4
specifica censura la statuizione del tribunale secondo cui le somme materialmente percepite da sono state da questa riversate ad per consentirle di Controparte_4 CP_2 CP_2 adempiere all'obbligazione di corrispondere all'amministrazione finanziaria l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica.
Il che induce a ritenere, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, che in relazione all'incasso delle accise dal cliente, abbia agito quale mera Controparte_4
rappresentante e che sia il soggetto che ha effettivamente ricevuto la Controparte_2
somma che si assume essere non dovuta e che è legittimato passivo rispetto all'azione di indebito obiettivo, la quale è un'azione personale che resta circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (Cass. n. 7871 del 06/04/2011).
6. Gli altri due motivi di gravame, che possono essere affrontati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamene connesse, sono infondati.
6.1 L'addizionale in esame è stata introdotta dall'art. 6 del d.l. 28 novembre 1988, n. 511
(convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20), come modificato dall'art. 5 del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
5 Successivamente, nel corso dell'anno 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”.
Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle Regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo
2011, n. 23 e 18, comma 5, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, e successivamente nelle
Regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del d d.l. 2 marzo 2012, n. 16, a decorrere dal 1° aprile 2022.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione della legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
6.2. Nella giurisprudenza di legittimità nazionale si è ormai consolidato l'orientamento in base al quale l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6 “va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo
2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (nei termini, cfr. Cass. n.
5974/2021 e le precedenti conformi Cass. n. 22343/2020, Cass. n. 22345/2020 e Cass. n.
16142/2020).
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato rilevato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per
l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.
6 Sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che
“Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, sicché è rispettata la prima condizione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità non è, invece, rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del , previsto dal comma 2 del Organizzazione_1
medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro ormai integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Cass. n. 22343 del 2020,
Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive;
C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa
C103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, Cass. Sez. U, 12 aprile
1996, n. 3458).
L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha, infatti, efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità (Cass. n. 22577 del 11/12/2012).
7 Nella specie, il ricorso alla disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511 del 1988 è avvenuto alla stregua dell'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di
Giustizia UE e non sulla base dell'immediata esecutività orizzontale della direttiva comunitaria 2008/112/CE.
Non è quindi condivisibile l'assunto secondo cui il giudice nazionale investito della domanda di ripetizione d'indebito svolta dall'utente verso il fornitore non potrebbe ricorrere al potere di disapplicazione della norma nazionale, ma potrebbe al più sollevare la questione incidentale di costituzionalità della stessa onde provocarne l'eliminazione dall'ordinamento con effetti ex tunc.
L'antinomia tra norma interna e diritto dell'Unione sussiste per il solo fatto che la prima, ancorché abrogata, è invocata dall'odierna appellante come presupposto normativo della traslazione sull'utente dell'imposta addizionale nelle fatture emesse nel periodo in contestazione e, di conseguenza, come causa giustificatrice dei pagamenti che si assumono indebiti.
La coesistenza tra fonti in contrasto quale condizione per l'esercizio del potere di disapplicazione va valutata facendo riferimento al diritto applicabile ratione temporis alla controversia e non, invece, in base al mero dato cronologico della loro persistente vigenza al tempo della decisione.
6.3. Quanto all'azione esperibile dal consumatore finale, va ricordato che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. 29 novembre 1988, n. 511, conv. con modif. nella l. 27 gennaio 1989, n. 20, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria.
L'imposta è, infatti, dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori, di guisa che soggetto passivo dell'imposta è il fornitore del prodotto;
quanto al consumatore, l'onere corrispondente all'imposta è su di lui traslato in virtù e nell'ambito di un fenomeno meramente economico.
8 Ne deriva che il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge soltanto tra l'Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente i prodotti, essendo ad esso estraneo l'utente consumatore.
I due rapporti, quello fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore, si pongono, quindi, su due piani diversi: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico (cfr. Cass. n. 9567 del 2013).
Il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito (v.
Cass. n. 31609 del 25/10/2022 e precedenti ivi richiamati, CGUE 20 ottobre 2011, causa
C- 94/10, e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà Org_2
di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise - può, in via di eccezione, chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela
(cfr., ex multis, Cass. n. 31609 del 25/10/2022, Cass. n. 29980 del 19/11/2019; Cass. n.
27099 del 23/10/2019; Cass. n. 20018 del 24/07/2019; Cass. n. 14200 del 24/05/2019), come, ad esempio, nel caso di fallimento del venditore (CGUE 27 aprile 2017, causa C-
564/15, cit.; conf., CGUE 31 maggio 2018, cause C- 660 e 661/16, e punto Per_1 Per_2
66).
Può eventualmente esercitare anche l'azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea (Corte di Giustizia nella causa C-122/17, punto 56, che richiama la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19 novembre 1991, e a., C‑6/90 e Per_3
C‑9/90, EU:C:1991:428).
Ne consegue che l'utente finale ha la scelta tra l'azione di risarcimento del danno nei confronti dello Stato e l'azione di ripetizione di indebito nei confronti del suo fornitore, nell'ordinario termine decennale, ed eccezionalmente ha una azione diretta nei confronti dell'Erario, ove venga dedotta in relazione all'azione nei confronti del fornitore la violazione del principio di effettività.
Il fornitore è, invece, l'unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria e può, a norma dell'art. 14, commi 2 e 4 del Testo unico
9 accise, esercitare il diritto al rimborso: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza
(Cass. n. 29980 del 19/11/2019).
A fronte dell'azione di ripetizione di indebito da parte dell'utente finale, pertanto, il fornitore non rimane sprovvisto di tutela.
Né tale configurazione del rapporto di imposta e della conseguente azione di rimborso delineato dalla Suprema Corte si pone in contrasto con la giurisprudenza dell'Unione
Europea. La Corte di giustizia ha ripetutamente sottolineato (tra le tante, Corte di Giustizia
UE, 27 aprile 2017, C-564/15, Farkas) che, in mancanza di disciplina dell'Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività; vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (cd. principio di effettività: Corte di Giustizia UE, 14 febbraio 2019, C-562/17, punti Per_4
40, 41; Corte di Giustizia UE, 7 novembre 2018, C-380/17, K, B, punti 56, 58; Corte di
Giustizia UE, 15 marzo 2007, C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, punto 37).
Pertanto, soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può imporre che l'acquirente del bene in questione sia legittimato ad agire eccezionalmente per il rimborso nei confronti delle autorità tributarie (come appunto nel caso innanzi ricordato di fallimento del venditore, Cass. n. 14200 del 24/05/2019, Corte di
Giustizia UE, 27 aprile 2017, C-564/15, cit.; Corte di Giustizia UE, 31 maggio 2018, C-660
e 661/16, KollroB e punto 66). Per_2
Ne consegue che la decisione gravata è coerente con il principio di effettività, non lasciando privi di tutela né il consumatore finale né il fornitore.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
10 La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_3
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €3.800,00 per
[...]
compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20.02.2024.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Lisa Micochero
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Lisa Micochero Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Innocenza Vono Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1765 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(che ha fuso per incorporazione già Parte_1 Controparte_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Barotti e Nicola Calabrò contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Loris Tosi
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Treviso n. 2506/2022 emessa in data 18.07.2022 e depositata in data 19.09.2022.
1 Conclusioni di parte appellante:
“IN VIA PRINCIPALE
1. Accertata, per le ragioni dedotte in narrativa, la competenza del Tribunale di Bolzano, accertarsi la nullità dell'Ordinanza poiché emessa da un Giudice incompetente.
2. Nel merito, accertarsi che nessun pagamento è mai stato effettuato a favore di
[...]
(già e oggi fusa per incorporazione in CP_1 Controparte_2 [...]
per le causali di cui al Ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. introduttivo del Parte_1
giudizio di primo grado e che, conseguentemente, difetta in capo ad Parte_1
(che ha fuso per incorporazione già la
[...] Controparte_1 Controparte_2 titolarità passiva del rapporto e dell'azione ex articolo 2033 del codice civile e, per
l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto da a Parte_1 [...]
per alcun titolo o ragione e rigettarsi integralmente le Controparte_3
domande avanzate da . Controparte_3
IN VIA SUBORDINATA
3. Accertata, per le ragioni dedotte in narrativa, la competenza del Tribunale di Bolzano, accertarsi la nullità dell'Ordinanza poiché emessa da un Giudice incompetente.
4. Nel merito, accertato il difetto dei presupposti per la disapplicazione degli articoli 5 e 6 del D.L. 511/1988,rigettarsi integralmente le domande avanzate da Controparte_3
in quanto infondate.
[...]
IN OGNI CASO
5. Con vittoria di spese, per entrambi i gradi di giudizio, oltre ad oneri e accessori (15% spese generali, CPA), da liquidarsi secondo i parametri del DM 55/2014.
IN VIA ISTRUTTORIA
Come da Atto di citazione in appello notificato in data 19 settembre 2022”.
Conclusioni di parte appellata:
“nel merito, in via principale: respingere, siccome infondato in fatto e diritto per i motivi di cui alla Comparsa di costituzione e risposta, l'Appello interposto da
[...]
(già e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte Parte_1 Controparte_1
l'Ordinanza rep. n.2506/22 del 19 luglio 2022, pronunciata dal Tribunale di Treviso nel giudizio RG n.1042/2022; con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 22.02.2022 davanti al Tribunale di
Treviso, chiedeva la condanna di Controparte_3 [...] alla restituzione della somma di €11.381,61, maggiorata degli interessi CP_2
moratori, versata a titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energia elettrica nel periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione d'indebito, il contrasto della norma istitutiva di tale imposta -
l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 - con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE così come interpretato dalla Corte di Giustizia, come riconosciuto dalla stessa Corte di
Cassazione nelle pronunce n. 15198/2019, n. 27099/2019, n. 27101/2019 e n. 15506/2020, tanto che il legislatore nazionale era intervenuto abrogando la richiamata norma istitutiva e sopprimendo l'imposta a far data dall'1 gennaio 2012.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Il Tribunale di Treviso, con l'ordinanza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda e condannava alla restituzione della somma di €11.381,61, maggiorata Controparte_2
degli interessi moratori, oltre alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata ordinanza (che ha fuso per Parte_1
incorporazione già ha interposto tempestivo Controparte_1 Controparte_2
appello, affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo afferma che il tribunale ha errato nel rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta.
2.2 Col secondo motivo contesta la decisione laddove ha individuato nella convenuta il soggetto tenuto alla restituzione.
2.3 Col terzo motivo si duole dell'erroneità della decisione nella parte in cui ha riconosciuto efficacia diretta orizzontale alla Direttiva 2008/118/CE ed ha disapplicato l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988.
2.4 Col quarto motivo lamenta che il tribunale abbia ritenuto che l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE sia immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed imponga al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che risultino in contrasto o incompatibili con essa, senza avvedersi che i
3 casi esaminati della CGUE riguardano autonomi tributi istituiti parallelamente all'accisa, a differenza dell'addizionale, che ha natura accessoria.
3. Si è costituita , chiedendo il rigetto del Controparte_3
gravame e la conferma della ordinanza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
L'art. 24 delle condizioni generali del contratto sottoscritto dalle parti prevede che: “Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro di Treviso”.
L'appellante contesta l'applicabilità di tale clausola negoziale, giacché l'azione di ripetizione di indebito non trova la sua fonte nel contratto, bensì direttamente nell'art. 6 del
D.L. n. 511 del 1988, ed assume che la competenza territoriale è regolata dai criteri del foro generale delle persone giuridiche di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., che individuano alternativamente nel Tribunale di Bolzano od in quello di Pordenone il giudice competente.
Sennonché il tenore letterale della clausola in esame, che fa riferimento non solo alle controversie originate dal contratto ma anche a tutte quelle ad esso collegate, consente di ricondurre pure la controversia in esame nella sua sfera di previsione, giacché il meccanismo della rivalsa, mediante il quale il fornitore, che ex lege è l'unico soggetto obbligato verso l'amministrazione finanziaria al pagamento dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, ne ha riversato l'onere a postula proprio Controparte_3
l'esistenza del contratto, il quale pone a carico del cliente l'obbligo di corrispondere, oltre al corrispettivo della fornitura, anche l'addizionale provinciale.
Sicché l'azione civilistica di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, pur non essendo fondata sulla affermazione dell'inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale è stata eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, risulta comunque inscindibilmente connessa al contratto di fornitura.
5. Il secondo motivo di gravame è infondato.
E' incontestato che le somme di cui è stata chiesta la restituzione sono state materialmente corrisposte da a quale Controparte_3 Controparte_4 cessionaria dei crediti vantati da nei confronti dell'odierna appellata in Controparte_2
virtù di contratto di factoring.
4 Ciò che contesta è che abbia Controparte_2 Controparte_4
agito in veste di mera rappresentante dell'appellante, evidenziando come il contratto di
"factoring", ove postuli una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del factor, attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicché il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non del cedente verso il factor, ma del debitore ceduto verso quest'ultimo.
Ora, in disparte il rilievo che non è stato prodotto il contratto di factoring, sicché non è possibile stabilire gli esatti termini del rapporto intercorso tra ed Controparte_2 [...]
va sottolineato come l'appellante non abbia sottoposto a Controparte_4
specifica censura la statuizione del tribunale secondo cui le somme materialmente percepite da sono state da questa riversate ad per consentirle di Controparte_4 CP_2 CP_2 adempiere all'obbligazione di corrispondere all'amministrazione finanziaria l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica.
Il che induce a ritenere, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, che in relazione all'incasso delle accise dal cliente, abbia agito quale mera Controparte_4
rappresentante e che sia il soggetto che ha effettivamente ricevuto la Controparte_2
somma che si assume essere non dovuta e che è legittimato passivo rispetto all'azione di indebito obiettivo, la quale è un'azione personale che resta circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (Cass. n. 7871 del 06/04/2011).
6. Gli altri due motivi di gravame, che possono essere affrontati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamene connesse, sono infondati.
6.1 L'addizionale in esame è stata introdotta dall'art. 6 del d.l. 28 novembre 1988, n. 511
(convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20), come modificato dall'art. 5 del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
5 Successivamente, nel corso dell'anno 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”.
Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle Regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo
2011, n. 23 e 18, comma 5, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, e successivamente nelle
Regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del d d.l. 2 marzo 2012, n. 16, a decorrere dal 1° aprile 2022.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione della legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
6.2. Nella giurisprudenza di legittimità nazionale si è ormai consolidato l'orientamento in base al quale l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6 “va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo
2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (nei termini, cfr. Cass. n.
5974/2021 e le precedenti conformi Cass. n. 22343/2020, Cass. n. 22345/2020 e Cass. n.
16142/2020).
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato rilevato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per
l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.
6 Sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che
“Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, sicché è rispettata la prima condizione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità non è, invece, rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del , previsto dal comma 2 del Organizzazione_1
medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro ormai integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Cass. n. 22343 del 2020,
Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive;
C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa
C103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, Cass. Sez. U, 12 aprile
1996, n. 3458).
L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha, infatti, efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità (Cass. n. 22577 del 11/12/2012).
7 Nella specie, il ricorso alla disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511 del 1988 è avvenuto alla stregua dell'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di
Giustizia UE e non sulla base dell'immediata esecutività orizzontale della direttiva comunitaria 2008/112/CE.
Non è quindi condivisibile l'assunto secondo cui il giudice nazionale investito della domanda di ripetizione d'indebito svolta dall'utente verso il fornitore non potrebbe ricorrere al potere di disapplicazione della norma nazionale, ma potrebbe al più sollevare la questione incidentale di costituzionalità della stessa onde provocarne l'eliminazione dall'ordinamento con effetti ex tunc.
L'antinomia tra norma interna e diritto dell'Unione sussiste per il solo fatto che la prima, ancorché abrogata, è invocata dall'odierna appellante come presupposto normativo della traslazione sull'utente dell'imposta addizionale nelle fatture emesse nel periodo in contestazione e, di conseguenza, come causa giustificatrice dei pagamenti che si assumono indebiti.
La coesistenza tra fonti in contrasto quale condizione per l'esercizio del potere di disapplicazione va valutata facendo riferimento al diritto applicabile ratione temporis alla controversia e non, invece, in base al mero dato cronologico della loro persistente vigenza al tempo della decisione.
6.3. Quanto all'azione esperibile dal consumatore finale, va ricordato che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. 29 novembre 1988, n. 511, conv. con modif. nella l. 27 gennaio 1989, n. 20, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria.
L'imposta è, infatti, dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori, di guisa che soggetto passivo dell'imposta è il fornitore del prodotto;
quanto al consumatore, l'onere corrispondente all'imposta è su di lui traslato in virtù e nell'ambito di un fenomeno meramente economico.
8 Ne deriva che il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge soltanto tra l'Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente i prodotti, essendo ad esso estraneo l'utente consumatore.
I due rapporti, quello fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore, si pongono, quindi, su due piani diversi: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico (cfr. Cass. n. 9567 del 2013).
Il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito (v.
Cass. n. 31609 del 25/10/2022 e precedenti ivi richiamati, CGUE 20 ottobre 2011, causa
C- 94/10, e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà Org_2
di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise - può, in via di eccezione, chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela
(cfr., ex multis, Cass. n. 31609 del 25/10/2022, Cass. n. 29980 del 19/11/2019; Cass. n.
27099 del 23/10/2019; Cass. n. 20018 del 24/07/2019; Cass. n. 14200 del 24/05/2019), come, ad esempio, nel caso di fallimento del venditore (CGUE 27 aprile 2017, causa C-
564/15, cit.; conf., CGUE 31 maggio 2018, cause C- 660 e 661/16, e punto Per_1 Per_2
66).
Può eventualmente esercitare anche l'azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea (Corte di Giustizia nella causa C-122/17, punto 56, che richiama la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19 novembre 1991, e a., C‑6/90 e Per_3
C‑9/90, EU:C:1991:428).
Ne consegue che l'utente finale ha la scelta tra l'azione di risarcimento del danno nei confronti dello Stato e l'azione di ripetizione di indebito nei confronti del suo fornitore, nell'ordinario termine decennale, ed eccezionalmente ha una azione diretta nei confronti dell'Erario, ove venga dedotta in relazione all'azione nei confronti del fornitore la violazione del principio di effettività.
Il fornitore è, invece, l'unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria e può, a norma dell'art. 14, commi 2 e 4 del Testo unico
9 accise, esercitare il diritto al rimborso: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza
(Cass. n. 29980 del 19/11/2019).
A fronte dell'azione di ripetizione di indebito da parte dell'utente finale, pertanto, il fornitore non rimane sprovvisto di tutela.
Né tale configurazione del rapporto di imposta e della conseguente azione di rimborso delineato dalla Suprema Corte si pone in contrasto con la giurisprudenza dell'Unione
Europea. La Corte di giustizia ha ripetutamente sottolineato (tra le tante, Corte di Giustizia
UE, 27 aprile 2017, C-564/15, Farkas) che, in mancanza di disciplina dell'Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività; vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (cd. principio di effettività: Corte di Giustizia UE, 14 febbraio 2019, C-562/17, punti Per_4
40, 41; Corte di Giustizia UE, 7 novembre 2018, C-380/17, K, B, punti 56, 58; Corte di
Giustizia UE, 15 marzo 2007, C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, punto 37).
Pertanto, soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può imporre che l'acquirente del bene in questione sia legittimato ad agire eccezionalmente per il rimborso nei confronti delle autorità tributarie (come appunto nel caso innanzi ricordato di fallimento del venditore, Cass. n. 14200 del 24/05/2019, Corte di
Giustizia UE, 27 aprile 2017, C-564/15, cit.; Corte di Giustizia UE, 31 maggio 2018, C-660
e 661/16, KollroB e punto 66). Per_2
Ne consegue che la decisione gravata è coerente con il principio di effettività, non lasciando privi di tutela né il consumatore finale né il fornitore.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
10 La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_3
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €3.800,00 per
[...]
compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20.02.2024.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Lisa Micochero
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